Sentenza 17 aprile 2015
Massime • 1
È inammissibile l'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza di condanna, emessa dal giudice di pace, ad una pena pecuniaria ed al risarcimento del danno in favore della parte civile, laddove si contesti il solo giudizio di responsabilità, senza che venga espressamente impugnato il capo relativo alla condanna, seppure generica, al risarcimento del danno.
Commentario • 1
- 1. A proposito dell’appellabilità delle sentenze di condanna a pena pecuniaria emesse dal giudice di paceIlaria Mola · https://www.filodiritto.com/ · 10 aprile 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/04/2015, n. 31190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31190 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GENTILE Mario - Presidente - del 17/04/2015
Dott. TADDEI Margherita B. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 867
Dott. PELLEGRINO Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RECCHIONE Sandra - Consigliere - N. 24440/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CE IG NT, nato il [...];
avverso la sentenza n. 4 del 2012 del Tribunale di Potenza, del 22.04.2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Pinelli M.S., che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
udito per l'imputato, l'avv. Sergio Saraceno, in sostituzione dell'avvocato Giuseppe Coluicci, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Melfi, dichiarava inammissibile, ai sensi del D.Lgs n. 274 del 2000, art. 37, comma 1, non essendo stato impugnato il capo relativo alla condanna al risarcimento del danno, l'appello proposto da CE IG, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Melfi, emessa il 31.10.2012, con la quale CE veniva condannato, per ciascun reato, alla pena di Euro 60,00 di multa ed al risarcimento del danno alle costituite parti civili, per i reati di seguito indicati:
A) artt. 81 e 636 c.p. perché in esecuzione del medesimo disegno criminoso introduceva senza autorizzazione i bovini di proprietà di Di DE NT sito in località convento vecchio, agro del comune di Rampolla, danneggiando alcuni pali in cemento e alcune piante di vite. Accertato in Rapolla 7/3/2008.
B) artt. 81 e 636 c.p. perché in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, introduceva i bovini di proprietà, riuniti in mandria e liberi di pascolare nel terreno di proprietà di Sisti Maurizio, sito in località Piano di Chiesa agro del comune di Rampolla in assenza di autorizzazione. Accertato in Rapolla 8/3/2008. 1.1 Avverso tale sentenza propone ricorso il difensore dell'imputato, avvocato Giuseppe Colucci deducendo i vizi di cui all'art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e) in relazione all'art. 591 cod. proc. pen.
ed al D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 37 e richiamando la prevalente giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che riconosce che benché il D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 37 preveda esplicitamente che la sentenza del G.d.P., che applichi pena pecuniaria, sia suscettiva di appello solo nel caso in cui venga impugnato il capo relativo alla condanna - anche generica - al risarcimento del danno, deve, tuttavia, ritenersi che, anche indipendentemente da una specifica impugnazione sulle statuizioni civili conseguenti alla pronunzia di condanna, detta sentenza, se contiene anche statuizioni civili, sia impugnabile in appello, in virtù dell'automatica estensione prevista dall'art. 574 c.p.p., comma 4. 2. Il ricorso è infondato perché in contrasto con una disposizione normativa e deve essere dichiarato inammissibile.
2.1 Questo collegio non ignora che una parte della giurisprudenza di questa Corte si è espressa nel senso che in tema di giudizio avanti al giudice di pace, in virtù dell'art. 574 c.p.p., comma 4 è ammissibile l'appello avverso la sentenza di condanna alla pena pecuniaria che contenga statuizioni civili, anche indipendentemente dall'espresso gravame contro queste ultime.
2.2 Ritiene tuttavia che tale interpretazione non tenga conto del fatto che la legislazione sul giudice di pace è speciale e contiene norme chiaramente derogative al codice di procedura penale ed una di questa è proprio l'art. 37 che, con il chiaro e non opinabile inciso "L'imputato ........può proporre appello anche contro le sentenze che applicano la pena pecuniaria se impugna il capo relativo alla condanna, anche generica, al risarcimento del danno" pone una precisa condizione sine qua non all'impugnazione, circoscrivendo la facoltà di impugnarne le sentenza che applicano la pena pecuniaria, all'interesse qualificato derivante dalla condanna al risarcimento del danno, interesse che deve trovare esplicita manifestazione e giustificazione e che non può rimanere in un inespresso implicito richiamo normativo.
2.3 Ritiene, pertanto, il collegio che i due sistemi ordinamentali del giudice di pace e del codice di procedura penale esprimano assetti strutturalmente diversi e assimilabili solo nei ristretti ambiti e limiti previsti dal D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 2 e della clausola limitativa imposta dal sintagma "per tutto dò che non è previsto dal presente decreto" che vale ad escludere ogni contaminazione non voluta dei due sistemi.
2.4 Proprio tale clausola esclude che possa venire richiamata la regola di chiusura dell'art. 574 c.p.p., comma 4 nel peculiare caso della sentenza che applica la pena pecuniaria con condanna al risarcimento del danno, regolato, appunto, dall'art. 37 del decreto citato. A tal proposito vale richiamare Cass., sez. 5, 21 aprile 2005 - 20 maggio 2005 n. 19382, CED 231498, secondo cui l'impugnazione proposta dall'imputato avverso la sentenza del giudice di pace che abbia condannato il predetto ad una pena pecuniaria ed al risarcimento del danno in favore della parte civile non è qualificabile come appello, laddove venga contestato il solo giudizio di responsabilità, senza impugnativa espressa del capo relativo alla condanna, seppure generica, al risarcimento del danno. Ed anche fin tema di procedimento dinanzi al giudice di pace, è qualificabile come ricorso per cassazione e non come appello l'impugnazione proposta dall'imputato - avverso la sentenza di condanna a pena pecuniaria - con la quale formuli censure concernenti esclusivamente la statuizione penale, stante il carattere di specialità che connota la normativa sul giudice di pace ed in particolare la rapidità e l'agilità del relativo procedimento;
ne' rileva in senso contrario il disposto dell'art. 574 c.p.p., comma 4, - per il quale l'impugnazione dell'imputato contro la pronuncia di condanna penale o di assoluzione estende i suoi effetti alla pronuncia di condanna alle restituzioni, al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese processuali, se questa pronuncia dipende dal capo o dal punto impugnato -, il quale serba integra la propria valenza, posto che la pronuncia del giudice di legittimità, a seguito del ricorso proposto, esplicherà i suoi effetti anche in ordine alle restituzioni ed al risarcimento del danno, in diretta derivazione dalla statuizione di carattere penale" Cass., sez. 5, 4 ottobre 2005 - 27 ottobre 2005, n. 39465, CED 232379. 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in Euro 1.000, 00 (mille/00).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 aprile 2015.
Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2015