Cass. pen., sez. V, sentenza 21/04/2005, n. 19382
CASS
Sentenza 21 aprile 2005

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'impugnazione proposta dall'imputato avverso la sentenza del giudice di pace che abbia condannato il predetto ad una pena pecuniaria ed al risarcimento del danno in favore della parte civile non è qualificabile come appello, laddove venga contestato il solo giudizio di responsabilità, senza impugnativa espressa del capo relativo alla condanna, seppure generica, al risarcimento del danno.

Commentario1

  • 1A proposito dell’appellabilità delle sentenze di condanna a pena pecuniaria emesse dal giudice di pace
    Ilaria Mola · https://www.filodiritto.com/ · 10 aprile 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 21/04/2005, n. 19382
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19382
Data del deposito : 21 aprile 2005

Testo completo