Sentenza 22 maggio 2015
Massime • 1
In tema di giudizio davanti al giudice di pace, in virtù dell'interpretazione coordinata dell'art. 574, comma quarto, cod. proc. pen. e dell'art. 37 D.Lgs. n. 274 del 2000, è ammissibile l'appello avverso la sentenza di condanna che contenga statuizioni civili, pur in assenza di uno specifico riferimento ad esse nell'atto di impugnazione, e sempre che le censure abbiano ad oggetto l'affermazione di responsabilità dell'imputato, poiché, in tal caso, gli effetti dell'impugnazione si estendono automaticamente a dette statuizioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/05/2015, n. 31678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31678 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PALLA Stefano - Presidente - del 22/05/2015
Dott. PEZZULLO Rosa - Consigliere - SENTENZA
Dott. MICCOLI Grazia - Consigliere - N. 1849
Dott. CAPUTO Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - rel. Consigliere - N. 45808/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SEKKARI LARBI N. IL 01/01/1972;
avverso la sentenza n. 129/2012 GIUDICE DI PACE di PINEROLO, del 15/11/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/05/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO LIGNOLA;
Il Sostituto Procuratore generale della Corte di cassazione, Dott.ssa Filippi Paola, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 15 novembre 2013 il giudice di pace di Pinerolo condannava alla pena di giustizia RI Larbi, per i reati di lesioni e minaccia in danno di Guiot Bruno, con statuizioni civili in favore della parte civile costituita.
2. Ha proposto appello il difensore dell'imputato, avv. Gregorio Colonna, deducendo erronea valutazione dei fatti ed errata applicazione della legge in relazione alle lesioni volontarie ed erronea valutazione dei fatti ed errata applicazione della legge in relazione al delitto di minaccia, concludendo per l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste o con altra formula;
in subordine chiedendo la condanna dell'imputato al minimo della pena, con tutti i benefici di legge.
3. Con ordinanza del 18 settembre 2014 il Tribunale di Torino, rilevato che l'imputato ha proposto ricorso unicamente con riferimento alle statuizione penali, ha qualificato l'impugnazione come ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 568 c.p.p., comma 5, ed ha trasmesso gli atti a questa Corte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L'impugnazione proposta dal difensore del RI va riqualificata come appello e gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Torino, affinché provveda al giudizio di appello.
Infatti, ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 2 nel procedimento davanti al giudice di pace, per tutto ciò che non è previsto da detto decreto si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nel cod. proc. pen., fatte salve le esclusioni in esso elencate e fra le quali non rientra l'art. 574, comma 4, per il quale l'impugnazione proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato estende i suoi effetti agli altri punti che dipendano dai primi, fra i quali sono ricompresi quelli concernenti il risarcimento del danno, che ha il suo necessario presupposto nell'affermazione della responsabilità penale. La norma è applicabile anche nel giudizio davanti al giudice di pace, considerato che la sua estensione, ricavabile dal dato letterale del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 2, non trova ostacolo nell'art. 37, comma 1, seconda parte, stesso D.Lgs.; ne' l'applicazione dell'art. 574, comma 3, svuota di significato l'art. 37 cit., in quanto restano inappellabili (e ricorribili solo per cassazione) tutte le condanne a sanzione pecuniaria, accompagnate da statuizioni civili, allorquando l'imputato intenda contestare soltanto la specie e/o l'entità della pena.
2. La soluzione qui accolta è in linea con la giurisprudenza largamente maggioritaria di questa Suprema Corte, la quale statuisce che il dettato del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 37, comma 1, seconda parte, va coordinato con quello dell'art. 574 c.p.p., comma 4, in virtù del quale l'impugnazione dell'imputato contro la pronuncia di condanna penale o di assoluzione estende i suoi effetti alla pronuncia di condanna alle restituzioni, al risarcimento dei danni ed alla rifusione delle spese processuali, se questa dipende dal capo o dal punto impugnato (Sez. 5, n. 6952 del 29/11/2011 - dep. 22/02/2012, Calò, Rv. 252944; Sez. 2, n. 5576 del 21.1.2009, Sidoli, Rv. 243288).
È pur vero (come affermato nell'ordinanza del Tribunale di Torino) che talune pronunce di questa S.C. sono state di avviso contrario (Sez. 5, n. 19382 del 21/04/2005, Di Giovanni, Rv. 231498; Sez. 5, n. 4886 del 16/12/2005 - dep. 08/02/2006, Giannini, Rv. 233619), ma è proprio l'indubbia perdurante applicabilità dell'art. 574, comma 4, anche al ricorso per cassazione nei procedimenti per reati di competenza del g.d.p. ad indurre un'ingiustificata aporia di sistema, se la norma si ritiene invece inapplicabile ove venga proposto l'appello.
3. Rafforza il giudizio di compatibilità fra la norma dell'art. 574 c.p.p., comma 4, e quella del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 37, comma 1, il rilievo che il sistema delineato dalla seconda è inteso proprio ad assicurare, nell'ambito del procedimento davanti al g.d.p., un doppio grado di merito solo in caso di statuizioni civili conseguenti ad un'affermazione di penale responsabilità sanzionata con pena pecuniaria, in deroga a quanto avviene nell'ordinario processo penale, nel quale le sentenze applicative della sola pena dell'ammenda sono e restano inappellabili, ai sensi dell'art. 593 c.p.p., u.c., pur ove contengano anche la condanna dell'imputato o del responsabile civile al risarcimento dei danni in favore della parte civile.
In altre parole, la finalità perseguita dal legislatore del 2000 è quella di differenziare l'ambito di appellabilità delle sentenze del g.d.p. rispetto a quanto avviene nel rito ordinario (diversamente, gli sarebbe bastato mantenere sic et simpliciter il regime di inappellabilità di cui all'art. 593 cod. proc. pen.), per certi versi restringendolo (rendendo inappellabili le condanne alla sola multa), per altro verso ampliandolo (rendendo appellabili le condanne alla sola ammenda accompagnate da conseguenti statuizioni civili), in tal modo individuando il criterio identificativo del tipo di impugnazione in caso di pena pecuniaria (multa od ammenda) nell'essere o non la condanna accompagnata da statuizioni civili:
non a caso il procedimento penale innanzi al g.d.p. si caratterizza per l'inserimento di elementi misti che evocano più il rito civile che quello penale.
4. D'altro canto, ritenere che l'espressione che si legge nel comma 2 del cit. art. 37 ("...se impugna il capo relativo alla condanna, anche generica, al risarcimento del danno") renda la sentenza appellabile solo se l'impugnazione è espressamente estesa anche ai capi civili produrrebbe la singolare conseguenza di prevedere tre gradi di giudizio se, ad esempio, l'imputato si duole della mera entità del risarcimento ed invece solo due se nega, a monte, la fattispecie determinativa di danno (id est: il fatto reato) senza avere cura di aggiungere, a mò di mera clausola di salvaguardia, che le censure da lui svolte si estendono anche alla conseguente pronuncia adottata sul piano civilistico.
5. L'esito interpretativo invece qui condiviso e che conduce a ritenere appellabili tutte le sentenze del g.d.p. che, oltre a condannare ad una pena pecuniaria, contengano altresì statuizioni risarcitorie (ove, s'intende, l'impugnante non si limiti a contestare specie od entità della pena, ma censuri l'affermazione di penale responsabilità) è avvalorato anche dalla motivazione di Corte cost. n. 426/2008, che nel dichiarare non fondata la questione di legittimità dell'art. 37, comma 1, cit. D.Lgs., in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost. da atto che l'espressione "quelle che applicano la sola pena pecuniaria" che si legge nella L. Delega n. 468 del 1999, art. 17, comma 1, lett. n), si riferisce alle pronunce che rechino esclusivamente tale condanna, non accompagnata da statuizioni civili. A ciò la Corte cost. perviene non solo in virtù del rilievo che la regola generale - riguardo alle sentenze del g.d.p. - è quella dell'appellabilità, di guisa che le relative eccezioni sono di stretta interpretazione, ma anche in ragione della ratio legis come emergente dai lavori preparatori della legge delega e dalla relazione ministeriale al D.Lgs. n. 274 del 2000, in cui la logica della semplificazione del rito (anche sul versante delle impugnazioni) giustificata dal carattere delle competenze penali del g.d.p. (destinate ad esprimersi solo su reati espressivi di meri microconflitti interpersonali) e dalla minima afflittività delle sanzioni applicabili, cede il passo a fronte delle statuizioni civili, che possono avere ad oggetto anche somme largamente superiori all'ordinario limite di competenza per valore del g.d.p. ed assolvono ad una funzione per certi versi sostitutiva della pena.
6. In conclusione, nel caso di specie, poiché il RI aveva contestato l'affermazione di penale responsabilità, il gravame deve intendersi automaticamente esteso ex art. 574 c.p.p., comma 4, anche al capo relativo alle statuizioni civili, per l'effetto non incontrando il divieto di appello nei termini sanciti dal D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 37, comma 1, seconda parte, come sopra interpretato.
Dunque, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la summenzionata sentenza del g.d.p. era appellabile;
ne' l'impugnazione proposta dal RI può intendersi come ricorso per saltum ex art. 569 cod. proc. pen., giacché essa denuncia vizi di merito della decisione di prime cure.
L'ordinanza del Tribunale di Torino del 18 settembre 2014 va annullata e, qualificato come appello il proposto ricorso, gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Torino per il relativo giudizio.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'ordinanza del Tribunale di Torino in data 18.9.2014 e, qualificato come appello il proposto ricorso, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Torino per il relativo giudizio.
Così deciso in Roma, il 22 maggio 2015.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2015