Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/02/2010, n. 17560
CASS
Sentenza 2 febbraio 2010

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Poiché l'impugnazione dell'imputato contro la pronuncia di condanna penale, giusta la precisazione delimitativa dell'art. 574, comma quarto, cod. proc. pen., estende oggettivamente i suoi effetti devolutivi alla pronuncia di condanna al risarcimento dei danni, se quest'ultima dipende dal capo o dal punto gravato, impedendone la parziale irrevocabilità, è legittimamente proponibile dalla persona offesa costituita parte civile l'appello incidentale contro il capo della sentenza di condanna che riguarda l'azione civile e l'entità' del danno risarcibile; la parte della sentenza investita dell'appello incidentale risulta infatti logicamente collegata ai capi ed ai punti oggetto dell'impugnazione principale, potendo la parte civile, inizialmente acquiescente, subire indubbiamente dalla modifica di questi una diretta ed immediata influenza negativa. (Fattispecie in cui l'imputato aveva proposto appello, contestando il riconoscimento di responsabilità e la determinazione del concorso di colpa a lui ascritto ai fini della quantificazione del danno, rinunciando in seguito a tale ultimo motivo di gravame. La Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di appello di rideterminazione del danno, in accoglimento dell'appello incidentale della parte civile).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/02/2010, n. 17560
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17560
    Data del deposito : 2 febbraio 2010

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