Sentenza 2 febbraio 2010
Massime • 1
Poiché l'impugnazione dell'imputato contro la pronuncia di condanna penale, giusta la precisazione delimitativa dell'art. 574, comma quarto, cod. proc. pen., estende oggettivamente i suoi effetti devolutivi alla pronuncia di condanna al risarcimento dei danni, se quest'ultima dipende dal capo o dal punto gravato, impedendone la parziale irrevocabilità, è legittimamente proponibile dalla persona offesa costituita parte civile l'appello incidentale contro il capo della sentenza di condanna che riguarda l'azione civile e l'entità' del danno risarcibile; la parte della sentenza investita dell'appello incidentale risulta infatti logicamente collegata ai capi ed ai punti oggetto dell'impugnazione principale, potendo la parte civile, inizialmente acquiescente, subire indubbiamente dalla modifica di questi una diretta ed immediata influenza negativa. (Fattispecie in cui l'imputato aveva proposto appello, contestando il riconoscimento di responsabilità e la determinazione del concorso di colpa a lui ascritto ai fini della quantificazione del danno, rinunciando in seguito a tale ultimo motivo di gravame. La Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di appello di rideterminazione del danno, in accoglimento dell'appello incidentale della parte civile).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/02/2010, n. 17560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17560 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CAMPANATO Graziana - Presidente - del 02/02/2010
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana G. - rel. Consigliere - N. 199
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - N. 6754/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) ET IA N. IL 07/03/1971;
avverso la sentenza n. 907/2008 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 12/06/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/02/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA GIOVANNA IACOPINO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MONETTI Vito, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza del 30/10/2007 il Tribunale di Firenze, Sezione Distaccata di Empoli, ha dichiarato AR IM colpevole del reato di omicidio colposo in pregiudizio di UC LU limitatamente alla condotta relativa all'avere colpito quest'ultimo con il braccio meccanico dello escavatore da lui manovrato, e, concesse le attenuanti generiche, ravvisato il concorso di colpa della vittima nelle misura del 50%, lo ha condannato alla pena di anni uno di reclusione nonché al risarcimento dei danni, liquidati in Euro 75000,00 in favore di UC AL, costituitosi parte civile in proprio e quale erede di SA AL, moglie del deceduto, al pagamento di una provvisionale di Euro 25000,00 ed alla rifusione delle spese dalla stessa parte civile sostenute. Avverso tale decisione ha proposto appello l'imputato contestando il riconoscimento di responsabilità e l'eccessività del concorso di colpa a lui ascritto ai fini della quantificazione del danno da reato.
Ha pure censurato l'entità della pena inflitta e il diniego del beneficio della non menzione della condanna.
Anche la parte civile ha presentato appello incidentale deducendo l'insussistenza del concorso di colpa della vittima nonché l'insufficiente quantificazione del danno subito. All'udienza del 12/6/2008, fissata per la celebrazione del giudizio di appello, il difensore del AR ha dichiarato di rinunciare al motivo di gravame concernente il concorso di colpa e la quantificazione del danno.
La Corte di appello, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del AR in ordine al reato ascritto per prescrizione.
Ha poi condannato il AR al risarcimento del danno in favore di AL UC in proprio e quale erede di AL SA, rideterminandolo in Euro 115.955,92, fermo il ravvisato concorso di colpa della vittima, oltre interessi legali, nonché alla rifusione della spese dalla medesima parte civile sostenute.
Ha presentato ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 574 c.p.p., il difensore del AR deducendo che alla corte di appello erano stati devoluti i due soli capi della sentenza riguardanti la sussistenza della responsabilità per la morte del UC e l'entità della pena.
Nessuna devoluzione, quindi, vi era stata in ordine alla statuizione inerente la quantificazione del danno operata in primo grado. Il ricorrente ha poi rilevato che l'appello incidentale della parte civile non aveva ad oggetto la quantificazione del danno se non subordinatamente alla quantificazione del concorso di colpa. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è infondato.
La corte territoriale ha ritenuto che la rinuncia fatta in udienza dal difensore procuratore speciale del AR al motivo dell'appello da quest'ultimo proposto concernente l'eccessività del concorso di colpa ascritto ai fini della quantificazione del danno da reato non comportava, e la perdita di efficacia dell'appello incidentale presentato dalla parte civile.
La decisione del collegio è immune da censure. La conseguenza prevista dall'art. 595 c.p.p., comma 4 poteva unicamente derivare dalla inammissibilità dell'appello principale dichiarata ex art. 591 c.p.p., lett. d) per rinuncia allo stesso.
Tale rinuncia doveva riguardare tutti i motivi dello appello principale e non già solo alcuni di essi.
Nella specie, non vi era stata la rinuncia del AR al motivo concernente il riconoscimento di responsabilità ed a quelli riguardanti l'entità della pena inflitta e il diniego del beneficio della non menzione della condanna tanto che la corte di appello ha potuto dichiarare la prescrizione del reato, pronunciandosi sulla impugnazione agli effetti civili.
La parte civile ha presentato appello incidentale deducendo l'insussistenza del concorso di colpa della vittima nonché l'insufficiente quantificazione del danno subito. La corte territoriale si è pronunciata su tale appello senza incorrere, come vorrebbe il ricorrente, nella violazione del principio devolutivo.
Ed infatti, avendo il prevenuto impugnato il riconoscimento di responsabilità, la parte civile con l'appello incidentale ha insistito nell'affermazione dell'esclusiva responsabilità del AR, che era in colpa perché aveva violato le più elementari norme di prudenza scavando con la pala meccanica a brevissima distanza dal punto in cui si trovava il UC ed, addirittura, facendosi aiutare da quest'ultimo a togliere i detriti dallo scavo mentre la pala meccanica era in movimento con la conseguenza che l'attribuzione da parte del giudice di primo grado di un concorso di colpa della vittima nella misura del 50% appariva assolutamente ingiusta e gravosa, anche in considerazione della errata quantificazione del danno subito dalla parte civile (pag 11 e pag. 13 appello incidentale).
Poiché l'impugnazione dell'imputato, giusta la precisazione delimitativa dell'art. 574 c.p.p., comma 4, estende oggettivamente i suoi effetti devolutivi alla pronuncia di condanna al risarcimento dei danni se quest'ultima dipende dal capo o dal punto gravato, impedendone la parziale irrevocabilità, è legittimamente proponibile dalla parte civile l'appello incidentale contro il capo della sentenza di condanna che riguarda l'azione civile e l'entità del danno risarcibile.
La parte della sentenza investita dall'appello incidentale risulta, infatti, logicamente collegata ai capi ed ai punti oggetto dell'impugnazione principale, potendo la parte civile, inizialmente acquiescente, subire dalla modifica di questi una diretta ed immediata influenza negativa (Sez. 3^, Sent. n. 10308 del 3/8/1999 Ud. Protti, Rv 214271).
Ciò è avvenuto nella specie in cui la parte civile ha impugnato con l'appello incidentale i capi della sentenza riguardanti l'azione civile e l'entità del danno, strettamente collegati alla pronuncia di condanna per effetto del riconoscimento di responsabilità del AR, da costui censurato con l'appello principale. Immune da censure, quindi, è la decisione della corte territoriale che, pur mantenendo il concorso di colpa della vittima nella misura del 50%, ha ritenuto per le ragioni esposte nella sentenza di rideterminare l'entità del risarcimento del danno patito da UC AL, in proprio e quale erede di AL SA, moglie della vittima, perché l'ammontare del danno liquidato era stato quantificato non correttamente.
Al rigetto del gravame consegue la condanna del AR al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2010