Cass. civ., sez. III, sentenza 12/05/2005, n. 10027
CASS
Sentenza 12 maggio 2005

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La gestione di una piscina non rientra tra le attività incluse fra quelle pericolose "ex lege" ai sensi dell'art. 2050 cod. civ.; conseguentemente, la prova della pericolosità, da fornirsi secondo una prognosi postuma "ex ante", ossia sulla base delle circostanze di fatto esistenti al momento dell'evento, spetta al danneggiato.

Commentari3

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 12/05/2005, n. 10027
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10027
Data del deposito : 12 maggio 2005

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