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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 21/05/2025, n. 690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 690 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2886/2024
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2886/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 21 maggio 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per l'avv. MINICUCCI RINO Parte_1 Per l'avv. ZAFFINA EL e l'avv. IMBRIACI SILVANO, oggi sostituiti dall'avv. CP_1
Patrizia Colella
È altresì presente ai fini della pratica forense il dott. Marco Minicucci.
I procuratori delle parti chiedono congiuntamente che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le parti, atteso l'intervenuto riconoscimento e pagamento dell'assegno unico per il periodo oggetto di causa, con integrale compensazione delle spese processuali, sussistendo l'accordo delle parti sul punto.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti,
pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 2886/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI VIRGILIO ROSA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. MINICUCCI RINO, con elezione di domicilio in VIA CASTELFIDARDO 16 50137 FIRENZE, presso il difensore avv. DI VIRGILIO ROSA
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZAFFINA EL e dell'avv. CP_1 P.IVA_1
IMBRIACI SILVANO, elettivamente domiciliato in VIALE BELFIORE 28/A 50144 FIRENZE, presso il difensore avv. ZAFFINA EL
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 5.09.2024, ha chiesto all'intestato Tribunale di: “accertare e Parte_1 dichiarare che il ricorrente ha diritto al pagamento dell'Assegno unico per il periodo da Agosto 2023
a Febbraio 2024; per l'effetto condannare l' al pagamento della predetta prestazione.”. CP_1
Si è costituito in giudizio , dando atto che “Dalla informativa ricevuta dall'ufficio amministrativo CP_1
risulta che: - la richiesta può essere accolta perché risulta la titolarità di permesso di soggiorno valido per il periodo in esame. - i pagamenti per il periodo oggetto del ricorso (agosto 2023/febbraio 2024) sono stati effettuati, con rate corrisposte a partire dal 18.12.2024 fino al 21.1.2025, come si rileva dal cassetto previdenziale allegato (docc. 1 e 2)” e chiedendo, pertanto, all'intestato Tribunale di: “- dichiarare cessata la materia del contendere;
-respingere ogni eventuale, ulteriore e diversa domanda di parte ricorrente;
-compensare le spese e competenze di lite”.
All'odierna udienza, i procuratori delle parti hanno chiesto congiuntamente che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le parti, atteso l'intervenuto riconoscimento e integrale pagamento dell'assegno unico per il periodo oggetto di causa;
a spese legali integralmente compensate tra le parti.
2 La causa, istruita sulla documentazione versata in atti dalle parti, è stata discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso osserva il Tribunale quanto segue.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità: “la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano, nel corso del giudizio, fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia” (v. Cass. sent. n. 13085/2008).
Nel caso di specie, ha dedotto e documentato (v. doc. n. 1 e 2 del fascicolo di parte resistente) di CP_1
avere riconosciuto al ricorrente e integralmente pagato l'assegno unico per il periodo oggetto di causa.
Pertanto, all'odierna udienza le parti hanno concordemente chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le parti.
Ciò posto, deve dichiararsi cessata la materia del contendere tra le parti, sulla scorta dell'intervenuto riconoscimento e integrale pagamento dell'assegno unico per il periodo oggetto di causa.
Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.
Spese processuali
Le spese processuali sono integralmente compensate tra le parti, state l'intervenuto accordo delle stesse sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra deduzione o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la cessazione della materia del contendere tra le parti, per intervenuto riconoscimento e integrale pagamento dell'assegno unico per il periodo oggetto di causa;
- compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 21 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
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TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2886/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 21 maggio 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per l'avv. MINICUCCI RINO Parte_1 Per l'avv. ZAFFINA EL e l'avv. IMBRIACI SILVANO, oggi sostituiti dall'avv. CP_1
Patrizia Colella
È altresì presente ai fini della pratica forense il dott. Marco Minicucci.
I procuratori delle parti chiedono congiuntamente che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le parti, atteso l'intervenuto riconoscimento e pagamento dell'assegno unico per il periodo oggetto di causa, con integrale compensazione delle spese processuali, sussistendo l'accordo delle parti sul punto.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti,
pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 2886/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI VIRGILIO ROSA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. MINICUCCI RINO, con elezione di domicilio in VIA CASTELFIDARDO 16 50137 FIRENZE, presso il difensore avv. DI VIRGILIO ROSA
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZAFFINA EL e dell'avv. CP_1 P.IVA_1
IMBRIACI SILVANO, elettivamente domiciliato in VIALE BELFIORE 28/A 50144 FIRENZE, presso il difensore avv. ZAFFINA EL
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 5.09.2024, ha chiesto all'intestato Tribunale di: “accertare e Parte_1 dichiarare che il ricorrente ha diritto al pagamento dell'Assegno unico per il periodo da Agosto 2023
a Febbraio 2024; per l'effetto condannare l' al pagamento della predetta prestazione.”. CP_1
Si è costituito in giudizio , dando atto che “Dalla informativa ricevuta dall'ufficio amministrativo CP_1
risulta che: - la richiesta può essere accolta perché risulta la titolarità di permesso di soggiorno valido per il periodo in esame. - i pagamenti per il periodo oggetto del ricorso (agosto 2023/febbraio 2024) sono stati effettuati, con rate corrisposte a partire dal 18.12.2024 fino al 21.1.2025, come si rileva dal cassetto previdenziale allegato (docc. 1 e 2)” e chiedendo, pertanto, all'intestato Tribunale di: “- dichiarare cessata la materia del contendere;
-respingere ogni eventuale, ulteriore e diversa domanda di parte ricorrente;
-compensare le spese e competenze di lite”.
All'odierna udienza, i procuratori delle parti hanno chiesto congiuntamente che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le parti, atteso l'intervenuto riconoscimento e integrale pagamento dell'assegno unico per il periodo oggetto di causa;
a spese legali integralmente compensate tra le parti.
2 La causa, istruita sulla documentazione versata in atti dalle parti, è stata discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso osserva il Tribunale quanto segue.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità: “la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano, nel corso del giudizio, fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia” (v. Cass. sent. n. 13085/2008).
Nel caso di specie, ha dedotto e documentato (v. doc. n. 1 e 2 del fascicolo di parte resistente) di CP_1
avere riconosciuto al ricorrente e integralmente pagato l'assegno unico per il periodo oggetto di causa.
Pertanto, all'odierna udienza le parti hanno concordemente chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le parti.
Ciò posto, deve dichiararsi cessata la materia del contendere tra le parti, sulla scorta dell'intervenuto riconoscimento e integrale pagamento dell'assegno unico per il periodo oggetto di causa.
Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.
Spese processuali
Le spese processuali sono integralmente compensate tra le parti, state l'intervenuto accordo delle stesse sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra deduzione o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la cessazione della materia del contendere tra le parti, per intervenuto riconoscimento e integrale pagamento dell'assegno unico per il periodo oggetto di causa;
- compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 21 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
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