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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VI, sentenza 28/01/2026, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 472/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 6, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
PASTORE ORNELLA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1391/2025 depositato il 06/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037072601 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037072601 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037072601 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037072601 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (come da atti di causa)
Resistente/Appellato: (come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento numero – 29520240037072601000, notificata in data 11 ottobre 2024 in relazione alla raccolta rifiuti per gli anni
2008-2012 per un importo di euro 827,00
Eccepiva l'omessa notifica degli atti presupposti, intervenuta prescrizione e decadenza
L'Ato me 1 si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso
L'DE si costituiva in giudizio eccependo la carenza di legittimazione passiva e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso.
Parte ricorrente depositava memorie di replica
All'odierna udienza il giudice poneva la causa in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in via preliminare ritiene infondato il dedotto difetto di legittimazione passiva formulato dall'Agenzia delle Entrate- IS con l'atto di costituzione in giudizio, posto che, secondo l'indirizzo giurisprudenziale consolidato ed invalso in tema di contenzioso tributario, in caso di opposizione avverso cartelle di pagamento, o d'intimazioni di pagamento come nel caso di specie, o ruoli esattoriali, sussiste la legittimazione passiva sia dell'Agenzia delle Entrate IS che dell'ente impositore (Cfr. da ultima,
Cass. sez.
6-2 Ordinanza n. 7716 del 09.03.2022).
Nel merito il ricorso è fondato e va perciò accolto per le ragioni che di seguito si esporranno.
Quanto alla omessa notifica degli atti presupposti l'ATO costituendosi ha dedotto che in relazione alla raccolta rifiuti anni 2008 – 2009 – 2010 - 2011 e 2012, la società ha emesso le fatture che ha correttamente inviato al contribuente. Successivamente, stante l'assenza di pagamento delle somme dovute e chieste con le relative fatture, sono stati inviati gli atti interruttivi della prescrizione, così da non incorrere in alcuna decadenza.
Tuttavia al riguardo si evidenzia che l'ATO ha prodotto n. 2 fatture di cui Fattura nr. 2012155271 del
05/11/2012 notificata il 7 gennaio 2013 e la fattura n. 2017045812 relativa al saldo TIA per l'anno 2012 notificata per compiuta giacenza il 13 febbraio 2018. Inoltre ha prodotto l'intimazione di pagamento n. 290030 che non risulta notificata in quanto il destinatario è risultato irreperibile mentre l'intimazione di pagamento 013981 risulta notificata in data 28 gennaio 2017.
Quanto alla eccepita prescrizione che con riferimento ai tributi locali non vi è alcuna previsione normativa sulla sua durata assumendo rilievo la pronuncia della Corte e l'univoco orientamento giurisprudenziale che ne è seguito (ex plurimis e da ultimo Cass. n. 13683 del 2020 Rv. 65852:5 – 01) secondo cui per quanto riguarda la prescrizione del credito relativo ai tributi locali, l'articolo di riferimento è l'art. 2948 c.c. in base al quale essi devono essere riscossi nel termine breve di cinque anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo tempestivamente notificato al contribuente. L'applicazione di tale disciplina si fonda sulla natura periodica di tali tributi, trovando essa un limite nel caso in cui il credito erariale non sia stata accertato con sentenza passata in giudicato o a mezzo di decreto ingiuntivo
(ex plurimisCass. n. 9076 del 2017 Rv. 643623 – 01).
Tanto premesso si evidenzia che al momento della notifica dell'atto impugnato (11 ottobre 2024) era già decorso il termine di quinquennale di prescrizione trattandosi di tributi relativi agli anni 2008-2012 ed essendo intervenuto l'ultimo atto interruttivo validamente notificato in data 28 gennaio 2017.
Pertanto anche tenendo conto del periodo di sospensione della prescrizione dovuto all'emergenza
COVID risulta decorso il termine quinquennale di prescrizione Ne consegue l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato con la condanna dell'DE e dell'ATO ME1 al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato
Condanna l'DE e l'ATO ME 1 al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in euro 300,00 oltre accessori come per legge
Messina 27 gennaio 2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 6, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
PASTORE ORNELLA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1391/2025 depositato il 06/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037072601 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037072601 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037072601 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037072601 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (come da atti di causa)
Resistente/Appellato: (come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento numero – 29520240037072601000, notificata in data 11 ottobre 2024 in relazione alla raccolta rifiuti per gli anni
2008-2012 per un importo di euro 827,00
Eccepiva l'omessa notifica degli atti presupposti, intervenuta prescrizione e decadenza
L'Ato me 1 si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso
L'DE si costituiva in giudizio eccependo la carenza di legittimazione passiva e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso.
Parte ricorrente depositava memorie di replica
All'odierna udienza il giudice poneva la causa in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in via preliminare ritiene infondato il dedotto difetto di legittimazione passiva formulato dall'Agenzia delle Entrate- IS con l'atto di costituzione in giudizio, posto che, secondo l'indirizzo giurisprudenziale consolidato ed invalso in tema di contenzioso tributario, in caso di opposizione avverso cartelle di pagamento, o d'intimazioni di pagamento come nel caso di specie, o ruoli esattoriali, sussiste la legittimazione passiva sia dell'Agenzia delle Entrate IS che dell'ente impositore (Cfr. da ultima,
Cass. sez.
6-2 Ordinanza n. 7716 del 09.03.2022).
Nel merito il ricorso è fondato e va perciò accolto per le ragioni che di seguito si esporranno.
Quanto alla omessa notifica degli atti presupposti l'ATO costituendosi ha dedotto che in relazione alla raccolta rifiuti anni 2008 – 2009 – 2010 - 2011 e 2012, la società ha emesso le fatture che ha correttamente inviato al contribuente. Successivamente, stante l'assenza di pagamento delle somme dovute e chieste con le relative fatture, sono stati inviati gli atti interruttivi della prescrizione, così da non incorrere in alcuna decadenza.
Tuttavia al riguardo si evidenzia che l'ATO ha prodotto n. 2 fatture di cui Fattura nr. 2012155271 del
05/11/2012 notificata il 7 gennaio 2013 e la fattura n. 2017045812 relativa al saldo TIA per l'anno 2012 notificata per compiuta giacenza il 13 febbraio 2018. Inoltre ha prodotto l'intimazione di pagamento n. 290030 che non risulta notificata in quanto il destinatario è risultato irreperibile mentre l'intimazione di pagamento 013981 risulta notificata in data 28 gennaio 2017.
Quanto alla eccepita prescrizione che con riferimento ai tributi locali non vi è alcuna previsione normativa sulla sua durata assumendo rilievo la pronuncia della Corte e l'univoco orientamento giurisprudenziale che ne è seguito (ex plurimis e da ultimo Cass. n. 13683 del 2020 Rv. 65852:5 – 01) secondo cui per quanto riguarda la prescrizione del credito relativo ai tributi locali, l'articolo di riferimento è l'art. 2948 c.c. in base al quale essi devono essere riscossi nel termine breve di cinque anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo tempestivamente notificato al contribuente. L'applicazione di tale disciplina si fonda sulla natura periodica di tali tributi, trovando essa un limite nel caso in cui il credito erariale non sia stata accertato con sentenza passata in giudicato o a mezzo di decreto ingiuntivo
(ex plurimisCass. n. 9076 del 2017 Rv. 643623 – 01).
Tanto premesso si evidenzia che al momento della notifica dell'atto impugnato (11 ottobre 2024) era già decorso il termine di quinquennale di prescrizione trattandosi di tributi relativi agli anni 2008-2012 ed essendo intervenuto l'ultimo atto interruttivo validamente notificato in data 28 gennaio 2017.
Pertanto anche tenendo conto del periodo di sospensione della prescrizione dovuto all'emergenza
COVID risulta decorso il termine quinquennale di prescrizione Ne consegue l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato con la condanna dell'DE e dell'ATO ME1 al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato
Condanna l'DE e l'ATO ME 1 al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in euro 300,00 oltre accessori come per legge
Messina 27 gennaio 2026