TAR Roma, sez. 2T, sentenza 14/04/2026, n. 6744
TAR
Ordinanza presidenziale 27 giugno 2023
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TAR
Decreto cautelare 26 luglio 2023
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Ordinanza cautelare 15 settembre 2023
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TAR
Sentenza 14 aprile 2026

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  • Accolto
    Cessazione della materia del contendere per adesione alla procedura di ripiano ridotto

    Il Tribunale ha preso atto della dichiarazione della ricorrente, ritenendo integrata la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso in applicazione dell'art. 84, comma 4, c.p.a., pur mancando il deposito del provvedimento di accertamento regionale sull'avvenuto pagamento. La norma richiamata prevede che l'integrale e tempestivo versamento estingue l'obbligazione e precluda ogni ulteriore azione giurisdizionale, con compensazione delle spese di lite.

  • Accolto
    Cessazione della materia del contendere per adesione alla procedura di ripiano ridotto

    Il Tribunale ha preso atto della dichiarazione della ricorrente, ritenendo integrata la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso in applicazione dell'art. 84, comma 4, c.p.a., pur mancando il deposito del provvedimento di accertamento regionale sull'avvenuto pagamento. La norma richiamata prevede che l'integrale e tempestivo versamento estingue l'obbligazione e precluda ogni ulteriore azione giurisdizionale, con compensazione delle spese di lite.

  • Accolto
    Cessazione della materia del contendere per adesione alla procedura di ripiano ridotto

    Il Tribunale ha preso atto della dichiarazione della ricorrente, ritenendo integrata la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso in applicazione dell'art. 84, comma 4, c.p.a., pur mancando il deposito del provvedimento di accertamento regionale sull'avvenuto pagamento. La norma richiamata prevede che l'integrale e tempestivo versamento estingue l'obbligazione e precluda ogni ulteriore azione giurisdizionale, con compensazione delle spese di lite.

  • Accolto
    Cessazione della materia del contendere per adesione alla procedura di ripiano ridotto

    Il Tribunale ha preso atto della dichiarazione della ricorrente, ritenendo integrata la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso in applicazione dell'art. 84, comma 4, c.p.a., pur mancando il deposito del provvedimento di accertamento regionale sull'avvenuto pagamento. La norma richiamata prevede che l'integrale e tempestivo versamento estingue l'obbligazione e precluda ogni ulteriore azione giurisdizionale, con compensazione delle spese di lite.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2T, sentenza 14/04/2026, n. 6744
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 6744
    Data del deposito : 14 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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