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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/10/2025, n. 4993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4993 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 1726 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sez. III civile, composta dai magistrati
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1726/2025 R.G.A.C. riservata in decisione all'udienza del 29.11.2023 tra
), ( ), Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 C.F._1 [...]
( , ( ) Parte_3 C.F._2 Parte_4 C.F._3 rappresentati e difesi dall'avv.to DAMIANO FRANCESCO (c.f.: in virtù C.F._4 di procura in atti,
APPELLANTI
e
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv.to SCHIAVONE CP_1 P.IVA_2
ON (c.f. ) , in virtù di procura in atti, P.IVA_2
APPELLATA
Oggetto: appello
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di appello la nonché e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
impugnavano la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 760/2025, pubblicata il
[...]
25.02.2025 con la quale veniva rigetta l'opposizione da loro proposta averso un decreto ingiuntivo emesso a loro carico ed in favore della per l'importo di 82.663,68. Controparte_1
Si costituiva la società appellata, resistendo all'impugnazione. All'udienza del 15.10.2025 fissata dinanzi al consigliere istruttore, il procuratore costituito degli appellanti, munito di apposito potere conferitoli dalle parti rappresentate, ha depositato atto di rinuncia al giudizio, ritualmente notificato alla controparte, che ha dichiarato di accettarne il contenuto, Entrambe le parti hanno dunque chiesto estinguersi il giudizio ex art 306 c.p.c., con compensazione integrale delle spese.
Ciò posto, verificato l'esatto adempimento delle formalità di cui all'art. 306, comma 1 e 2 c.p.c., il giudizio va dichiarato estinto, con compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, conformemente a quanto dalle stesse richiesto.
Poiché il provvedimento di estinzione del giudizio non è suscettibile di reclamo e ha, quindi, carattere decisorio e definitivo, determinando l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art. 338 c.p.c., esso va pronunciato dalla Corte con sentenza.
P.Q.M
.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara estinto il giudizio.
2) Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Napoli, 15/10/2025
Il consigliere estensore
Dott. Stefano Celentano
Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sez. III civile, composta dai magistrati
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1726/2025 R.G.A.C. riservata in decisione all'udienza del 29.11.2023 tra
), ( ), Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 C.F._1 [...]
( , ( ) Parte_3 C.F._2 Parte_4 C.F._3 rappresentati e difesi dall'avv.to DAMIANO FRANCESCO (c.f.: in virtù C.F._4 di procura in atti,
APPELLANTI
e
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv.to SCHIAVONE CP_1 P.IVA_2
ON (c.f. ) , in virtù di procura in atti, P.IVA_2
APPELLATA
Oggetto: appello
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di appello la nonché e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
impugnavano la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 760/2025, pubblicata il
[...]
25.02.2025 con la quale veniva rigetta l'opposizione da loro proposta averso un decreto ingiuntivo emesso a loro carico ed in favore della per l'importo di 82.663,68. Controparte_1
Si costituiva la società appellata, resistendo all'impugnazione. All'udienza del 15.10.2025 fissata dinanzi al consigliere istruttore, il procuratore costituito degli appellanti, munito di apposito potere conferitoli dalle parti rappresentate, ha depositato atto di rinuncia al giudizio, ritualmente notificato alla controparte, che ha dichiarato di accettarne il contenuto, Entrambe le parti hanno dunque chiesto estinguersi il giudizio ex art 306 c.p.c., con compensazione integrale delle spese.
Ciò posto, verificato l'esatto adempimento delle formalità di cui all'art. 306, comma 1 e 2 c.p.c., il giudizio va dichiarato estinto, con compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, conformemente a quanto dalle stesse richiesto.
Poiché il provvedimento di estinzione del giudizio non è suscettibile di reclamo e ha, quindi, carattere decisorio e definitivo, determinando l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art. 338 c.p.c., esso va pronunciato dalla Corte con sentenza.
P.Q.M
.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara estinto il giudizio.
2) Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Napoli, 15/10/2025
Il consigliere estensore
Dott. Stefano Celentano
Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi