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Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 12/11/2024, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
N.R.G.674/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA cf. ) con il patrocinio dell'avv. DI Parte_1 C.F._1
BENEDETTO MARIA
PARTE RICORRENTE
E NT
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv.PUNTI SARA P.IVA_1
PARTE RESISTENTE
Oggi 12/11/2024 ad ore 13.02 mediante collegamento da remoto con il giudice Andrea
Francesco Forcina, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. Fabio Ganci per parte resistente le dott.sse Federica La Rosa e Maria Isernia.
Il giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
L'avv. Ganci richiama in particolare la giurisprudenza più recente in materia di indennità sostitutiva delle ferie non godute ed insiste per l'accoglimento della domanda.
La dott.ssa La Rosa chiede di ridurre i giorni di indennità a 7,58.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue e rinunciano alla lettura della sentenza:
Per la parte ricorrente: “Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire € 566,14 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per l'anno scolastico 2021/2022 e, conseguentemente, condannare il al pagamento della NTroparte_2 suddetta somma o al pagamento della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.”. Per la parte resistente: “Rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e diritto e, per l'effetto, dichiarare la legittimità dell'operato dell'amministrazione scolastica;
2. Nella non temuta ipotesi di accoglimento delle pretese avversarie, liquidare la minor somma, corrispondente a soli 2,58 giorni di ferie non goduti, rimettendo l'esatta quantificazione alla RTS competente;
3. Compensare integralmente in ogni caso le spese di lite.”. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429/437 c.p.c. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Francesco Forcina ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 674/2023 promossa da: cf. ) con il patrocinio dell'avv. DI Parte_1 C.F._1
BENEDETTO MARIA
PARTE RICORRENTE
E
NT
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv.PUNTI SARA P.IVA_1
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
SENTENZA nella causa proposta da ( ) rappresentato/a e difeso/a Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to/dagli Avv.ti DI BENEDETTO MARIA/MICELI WALTER;
Pt_2
GANCI FABIO;
[...]
ricorrente
contro
NT
( ), rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti PUNTI SARA/ P.IVA_1
resistente
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. ha convenuto in giudizio il Parte_1 NTroparte_3
per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni.
A sostegno della propria domanda la parte ricorrente ha allegato di essere stato docente presso l'Istituto Tecnico Agrario “C. Gallini” di Voghera con un contratto a tempo determinato avente durata dal 6/9/2021 al 30/6/2022 per 18 ore settimanali di servizio;
di aver lavorato per
298 giorni maturando il diritto a fruire di 24,83 giorni di ferie, dei quali ne ha fruiti 16; che, pertanto ha maturato il diritto di godere di una indennità sostitutiva per 8,83 giorni.
1.1. Il invocato in giudizio si è costituito contestando l'esistenza del diritto CP_2
del docente alla indennità sostitutiva avendo lo stesso usufruito dell'intero ammontare di ferie durante i giorni di sospensione delle lezioni e durante i periodi dallo stesso richiesto;
in subordine il ha chiesto di rideterminare l'ammontare delle ferie non godute. CP_2
2. Il ricorso va accolto per le ragioni di seguito esaminate.
L'intera materia relativa alle ferie dei docenti precari è stata recentemente sintetizzata da due ordinanze quasi coeve della Corte di Cassazione (cfr. Cass., 3 giugno 2024, n. 15415 e 17 giugno 2024, n. 16715). Nel secondo dei due provvedimenti, la S.C. ha affermato che “trova applicazione il principio affermato da Cass., Sez. L, n. 14268 del 5 maggio 2022, per il quale il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma
55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Sezione
(con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C- 619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.
Occorre considerare, in relazione al periodo di causa, per quel che qui rileva, le disposizioni del contratto collettivo del personale della scuola del quadriennio 2006/2009 e la normativa di legge sulle ferie intervenuta nell'anno 2012. Il CCNL 2006/2009 per il personale del
Comparto del 29 novembre 2007, ha disciplinato le ferie del personale all'art. 13. Per il personale docente rilevano i commi 9 e 10. In base al comma 9, le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno può essere fruito dal personale docente un periodo di ferie non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi. Il comma dieci stabilisce, per i soli docenti a tempo indeterminato, che le ferie che non possono essere fruite nell'anno scolastico di riferimento, in tutto o in parte, per particolari esigenze di servizio - ovvero per motivate esigenze di carattere personale e di malattia - sono godute, entro l'anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione dell'attività didattica. Il successivo art. 19 dello stesso CCNL - relativo al regime di ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato - dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale a tempo indeterminato, pone alcune precisazioni. In particolare, ai sensi del comma 2, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie, le stesse sono liquidate al termine dell'anno scolastico (e, comunque, dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico). La previsione collettiva stabilisce, inoltre, che “La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”.
La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno ai scuola - come fissati dal calendario regionale - dovendo intendersi in questo senso la locuzione “periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico”. Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni. Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine.
Sulla disciplina delle ferie nel pubblico impiego è intervenuto il legislatore dell'anno 2012.
L'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, conv., con modif., dalla legge n. 135 del
2012, ha così disposto: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (...), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”.
La norma è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 6 maggio 2016 che, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3,36, commi 1 e 3, e 117, comma 1, Cost. (in relazione all'art. 7 della direttiva del 4 novembre 2003 n. 2003/88/CE), ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile.
In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed europea.
Nello stesso anno 2012 il legislatore è nuovamente intervenuto - con l'art. 1, commi da 54 a
56, della legge n. 228 del 2012 -, dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola. In base al comma 54 del detto art. 1, il personale docente - senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato - fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del
2012, sopra trascritto, precisando che la sua disciplina non si applica “al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
La previsione non riguarda, dunque, il personale con supplenza annuale (fino al 31 agosto).
Da ultimo, il comma 56 dello stesso art. 1, ha disposto che la disciplina dei commi 54 e 55 non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013. In sostanza, nel periodo intercorrente tra la legge n. 135 del 2012 (di conversione del D.L. n. 95 del 2012) e la legge n. 228 del 2012 tutto il personale della scuola, anche a termine, è stato sottoposto alla disciplina generale del pubblico impiego e, dunque, all'obbligo di godere (anche d'ufficio) delle ferie ed al divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi delle ferie, con disapplicazione delle più favorevoli previsioni del CCNL 2006/2009.
Con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 54, della legge n. 228 del 2012, tuttavia, per il personale docente della scuola è stata introdotta una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'art. 13, comma 9, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine. Il successivo comma 55 ha autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie.
La disapplicazione delle disposizioni contrattuali più favorevoli è avvenuta soltanto dal 1° settembre 2013. Ciò premesso, la questione di causa deve essere decisa tenendo conto della necessità di interpretare le norme interne - e, tra esse, l'art. 5, comma 8, D.L. n. 95 del 2012, così come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - in conformità alle norme del diritto dell'Unione. La CGUE, Grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre
2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-
684/16), nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo. In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'art. 7, par. 1, della direttiva 2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro. Le condizioni de quibus possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'art. 5, comma 8, D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma. Pertanto, il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.”
2.1. Dalla lettura di tale motivazione discende che i docenti devono fruire delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali ed anche nella restante parte dell'anno, ma nei limiti di sei giorni, laddove i docenti possano essere sostituiti.
Il comma 55 cit. al § precedente consente ai docenti a tempo determinato, in deroga alla regola generale, di poter avere la liquidazione delle ferie non godute, “limitatamente alla differenze tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”. Tale ultima statuizione consente quindi di ottenere un'indennità sostitutiva per le ferie delle quali il docente non abbia potuto godere per cause non imputabili al datore.
L'art. 3 CCNL (cfr. docc. nn. 1 e 6 fascicolo parte ricorrente) disciplina le ferie dei dipendenti scolastici. Vi si legge: “1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2. 4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2. (…)” Ai giorni indicati si aggiungono le festività soppresse ex art. 14 CCNL: “1. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. È altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.”
Sono poi da computare i giorni di sospensione delle lezioni disposti dalle singole
Istituzioni scolastiche. Ciò in considerazione del fatto per cui queste ultime possono adattare il calendario regionale, come è espressamente previsto dalla normativa statale e regionale (in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa, nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico esercitate dalle Regioni a norma dell'art. 138, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e nel rispetto dell'art. 74, comma
3, del D. Lgs. 297/1994) e la sospensione disposta dall' è caratterizzata dalla eadem CP_4
ratio del principio generale per cui le ferie non possono essere monetizzate e vanno godute nei periodi in cui non sono previste lezioni (con eccezione, ovviamente, dei giorni festivi).
4. Parte ricorrente ha allegato di aver fruito di 16 giorni di ferie e di aver maturato un monte ferie pari a 24,83 giorni.
La parte resistente ha allegato che i giorni di ferie goduti sono pari a 22.
Tuttavia, per le considerazioni esposte dianzi, il ricorrente non poteva essere considerato automaticamente in ferie nei giorni di sospensione delle lezioni in quanto la parte ricorrente non ha formulato una domanda corrispondente e la parte pubblica non ha provato di aver invitato il lavoratore a formulare domanda di ferie pena la perdita del diritto a fruirne anche sottoforma di indennità sostitutiva. Ne consegue che in base alla stessa documentazione di parte resistente (cfr. doc. n. 2 fascicolo parte resistente), i giorni di ferie goduti dal ricorrente devono essere determinati in 16.
Quanto ai giorni di ferie maturati, parte ricorrente li ha quantificati in 24,83 mentre parte resistente quantifica in 24,58.
Parte ricorrente ha documentato di essere stato in servizio tra il 6 settembre 2021 ed il 30 giugno 2022 (cfr. doc. n. 7 fascicolo parte ricorrente); la parte ha quantificato i giorni di lavoro in 298 operando quindi la sommatoria in base alla durata effettiva di ciascun mese.
Tuttavia, si deve osservare che per utilizzare il divisore 360 occorre considerare la durata dei mesi sempre pari a 30.
In ogni caso, utilizzando un numero di giornata lavorative pari a 294 e quale divisore
360 si ottiene che i giorni di ferie maturati sono pari a 24.49; viceversa utilizzando un numero di giornate lavorative pari a 298 e quale divisore 365 si ottiene un numero di giorni di ferie pari a 24.5.
Si ritiene pertanto che il numero di ferie maturate sia 24,5 e che conseguentemente il numero di giorni di ferie non godute sia pari a 8,5.
Per quanto riguarda il valore monetario della singola giornata lavorativa occorre evidenziare che la misura indicata dal ricorrente non è stata specificatamente contestata.
A parte ricorrente spetta quindi una indennità pari ad euro 544,76.
7. Sussistono le ragioni di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. così come corretto dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 77 del 19 aprile 2018 (soccombenza reciproca) per compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pavia, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) condanna il
, in persona del pro tempore, al pagamento in NTroparte_2 CP_5
favore di parte ricorrente, a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute della somma totale di 544,76 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
2 ) compensa le spese di lite.
12/11/2024 Il Giudice
Andrea Francesco Forcina
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA cf. ) con il patrocinio dell'avv. DI Parte_1 C.F._1
BENEDETTO MARIA
PARTE RICORRENTE
E NT
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv.PUNTI SARA P.IVA_1
PARTE RESISTENTE
Oggi 12/11/2024 ad ore 13.02 mediante collegamento da remoto con il giudice Andrea
Francesco Forcina, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. Fabio Ganci per parte resistente le dott.sse Federica La Rosa e Maria Isernia.
Il giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
L'avv. Ganci richiama in particolare la giurisprudenza più recente in materia di indennità sostitutiva delle ferie non godute ed insiste per l'accoglimento della domanda.
La dott.ssa La Rosa chiede di ridurre i giorni di indennità a 7,58.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue e rinunciano alla lettura della sentenza:
Per la parte ricorrente: “Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire € 566,14 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per l'anno scolastico 2021/2022 e, conseguentemente, condannare il al pagamento della NTroparte_2 suddetta somma o al pagamento della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.”. Per la parte resistente: “Rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e diritto e, per l'effetto, dichiarare la legittimità dell'operato dell'amministrazione scolastica;
2. Nella non temuta ipotesi di accoglimento delle pretese avversarie, liquidare la minor somma, corrispondente a soli 2,58 giorni di ferie non goduti, rimettendo l'esatta quantificazione alla RTS competente;
3. Compensare integralmente in ogni caso le spese di lite.”. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429/437 c.p.c. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Francesco Forcina ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 674/2023 promossa da: cf. ) con il patrocinio dell'avv. DI Parte_1 C.F._1
BENEDETTO MARIA
PARTE RICORRENTE
E
NT
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv.PUNTI SARA P.IVA_1
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
SENTENZA nella causa proposta da ( ) rappresentato/a e difeso/a Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to/dagli Avv.ti DI BENEDETTO MARIA/MICELI WALTER;
Pt_2
GANCI FABIO;
[...]
ricorrente
contro
NT
( ), rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti PUNTI SARA/ P.IVA_1
resistente
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. ha convenuto in giudizio il Parte_1 NTroparte_3
per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni.
A sostegno della propria domanda la parte ricorrente ha allegato di essere stato docente presso l'Istituto Tecnico Agrario “C. Gallini” di Voghera con un contratto a tempo determinato avente durata dal 6/9/2021 al 30/6/2022 per 18 ore settimanali di servizio;
di aver lavorato per
298 giorni maturando il diritto a fruire di 24,83 giorni di ferie, dei quali ne ha fruiti 16; che, pertanto ha maturato il diritto di godere di una indennità sostitutiva per 8,83 giorni.
1.1. Il invocato in giudizio si è costituito contestando l'esistenza del diritto CP_2
del docente alla indennità sostitutiva avendo lo stesso usufruito dell'intero ammontare di ferie durante i giorni di sospensione delle lezioni e durante i periodi dallo stesso richiesto;
in subordine il ha chiesto di rideterminare l'ammontare delle ferie non godute. CP_2
2. Il ricorso va accolto per le ragioni di seguito esaminate.
L'intera materia relativa alle ferie dei docenti precari è stata recentemente sintetizzata da due ordinanze quasi coeve della Corte di Cassazione (cfr. Cass., 3 giugno 2024, n. 15415 e 17 giugno 2024, n. 16715). Nel secondo dei due provvedimenti, la S.C. ha affermato che “trova applicazione il principio affermato da Cass., Sez. L, n. 14268 del 5 maggio 2022, per il quale il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma
55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Sezione
(con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C- 619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.
Occorre considerare, in relazione al periodo di causa, per quel che qui rileva, le disposizioni del contratto collettivo del personale della scuola del quadriennio 2006/2009 e la normativa di legge sulle ferie intervenuta nell'anno 2012. Il CCNL 2006/2009 per il personale del
Comparto del 29 novembre 2007, ha disciplinato le ferie del personale all'art. 13. Per il personale docente rilevano i commi 9 e 10. In base al comma 9, le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno può essere fruito dal personale docente un periodo di ferie non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi. Il comma dieci stabilisce, per i soli docenti a tempo indeterminato, che le ferie che non possono essere fruite nell'anno scolastico di riferimento, in tutto o in parte, per particolari esigenze di servizio - ovvero per motivate esigenze di carattere personale e di malattia - sono godute, entro l'anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione dell'attività didattica. Il successivo art. 19 dello stesso CCNL - relativo al regime di ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato - dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale a tempo indeterminato, pone alcune precisazioni. In particolare, ai sensi del comma 2, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie, le stesse sono liquidate al termine dell'anno scolastico (e, comunque, dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico). La previsione collettiva stabilisce, inoltre, che “La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”.
La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno ai scuola - come fissati dal calendario regionale - dovendo intendersi in questo senso la locuzione “periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico”. Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni. Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine.
Sulla disciplina delle ferie nel pubblico impiego è intervenuto il legislatore dell'anno 2012.
L'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, conv., con modif., dalla legge n. 135 del
2012, ha così disposto: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (...), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”.
La norma è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 6 maggio 2016 che, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3,36, commi 1 e 3, e 117, comma 1, Cost. (in relazione all'art. 7 della direttiva del 4 novembre 2003 n. 2003/88/CE), ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile.
In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed europea.
Nello stesso anno 2012 il legislatore è nuovamente intervenuto - con l'art. 1, commi da 54 a
56, della legge n. 228 del 2012 -, dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola. In base al comma 54 del detto art. 1, il personale docente - senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato - fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del
2012, sopra trascritto, precisando che la sua disciplina non si applica “al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
La previsione non riguarda, dunque, il personale con supplenza annuale (fino al 31 agosto).
Da ultimo, il comma 56 dello stesso art. 1, ha disposto che la disciplina dei commi 54 e 55 non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013. In sostanza, nel periodo intercorrente tra la legge n. 135 del 2012 (di conversione del D.L. n. 95 del 2012) e la legge n. 228 del 2012 tutto il personale della scuola, anche a termine, è stato sottoposto alla disciplina generale del pubblico impiego e, dunque, all'obbligo di godere (anche d'ufficio) delle ferie ed al divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi delle ferie, con disapplicazione delle più favorevoli previsioni del CCNL 2006/2009.
Con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 54, della legge n. 228 del 2012, tuttavia, per il personale docente della scuola è stata introdotta una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'art. 13, comma 9, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine. Il successivo comma 55 ha autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie.
La disapplicazione delle disposizioni contrattuali più favorevoli è avvenuta soltanto dal 1° settembre 2013. Ciò premesso, la questione di causa deve essere decisa tenendo conto della necessità di interpretare le norme interne - e, tra esse, l'art. 5, comma 8, D.L. n. 95 del 2012, così come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - in conformità alle norme del diritto dell'Unione. La CGUE, Grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre
2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-
684/16), nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo. In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'art. 7, par. 1, della direttiva 2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro. Le condizioni de quibus possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'art. 5, comma 8, D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma. Pertanto, il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.”
2.1. Dalla lettura di tale motivazione discende che i docenti devono fruire delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali ed anche nella restante parte dell'anno, ma nei limiti di sei giorni, laddove i docenti possano essere sostituiti.
Il comma 55 cit. al § precedente consente ai docenti a tempo determinato, in deroga alla regola generale, di poter avere la liquidazione delle ferie non godute, “limitatamente alla differenze tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”. Tale ultima statuizione consente quindi di ottenere un'indennità sostitutiva per le ferie delle quali il docente non abbia potuto godere per cause non imputabili al datore.
L'art. 3 CCNL (cfr. docc. nn. 1 e 6 fascicolo parte ricorrente) disciplina le ferie dei dipendenti scolastici. Vi si legge: “1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2. 4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2. (…)” Ai giorni indicati si aggiungono le festività soppresse ex art. 14 CCNL: “1. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. È altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.”
Sono poi da computare i giorni di sospensione delle lezioni disposti dalle singole
Istituzioni scolastiche. Ciò in considerazione del fatto per cui queste ultime possono adattare il calendario regionale, come è espressamente previsto dalla normativa statale e regionale (in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa, nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico esercitate dalle Regioni a norma dell'art. 138, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e nel rispetto dell'art. 74, comma
3, del D. Lgs. 297/1994) e la sospensione disposta dall' è caratterizzata dalla eadem CP_4
ratio del principio generale per cui le ferie non possono essere monetizzate e vanno godute nei periodi in cui non sono previste lezioni (con eccezione, ovviamente, dei giorni festivi).
4. Parte ricorrente ha allegato di aver fruito di 16 giorni di ferie e di aver maturato un monte ferie pari a 24,83 giorni.
La parte resistente ha allegato che i giorni di ferie goduti sono pari a 22.
Tuttavia, per le considerazioni esposte dianzi, il ricorrente non poteva essere considerato automaticamente in ferie nei giorni di sospensione delle lezioni in quanto la parte ricorrente non ha formulato una domanda corrispondente e la parte pubblica non ha provato di aver invitato il lavoratore a formulare domanda di ferie pena la perdita del diritto a fruirne anche sottoforma di indennità sostitutiva. Ne consegue che in base alla stessa documentazione di parte resistente (cfr. doc. n. 2 fascicolo parte resistente), i giorni di ferie goduti dal ricorrente devono essere determinati in 16.
Quanto ai giorni di ferie maturati, parte ricorrente li ha quantificati in 24,83 mentre parte resistente quantifica in 24,58.
Parte ricorrente ha documentato di essere stato in servizio tra il 6 settembre 2021 ed il 30 giugno 2022 (cfr. doc. n. 7 fascicolo parte ricorrente); la parte ha quantificato i giorni di lavoro in 298 operando quindi la sommatoria in base alla durata effettiva di ciascun mese.
Tuttavia, si deve osservare che per utilizzare il divisore 360 occorre considerare la durata dei mesi sempre pari a 30.
In ogni caso, utilizzando un numero di giornata lavorative pari a 294 e quale divisore
360 si ottiene che i giorni di ferie maturati sono pari a 24.49; viceversa utilizzando un numero di giornate lavorative pari a 298 e quale divisore 365 si ottiene un numero di giorni di ferie pari a 24.5.
Si ritiene pertanto che il numero di ferie maturate sia 24,5 e che conseguentemente il numero di giorni di ferie non godute sia pari a 8,5.
Per quanto riguarda il valore monetario della singola giornata lavorativa occorre evidenziare che la misura indicata dal ricorrente non è stata specificatamente contestata.
A parte ricorrente spetta quindi una indennità pari ad euro 544,76.
7. Sussistono le ragioni di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. così come corretto dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 77 del 19 aprile 2018 (soccombenza reciproca) per compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pavia, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) condanna il
, in persona del pro tempore, al pagamento in NTroparte_2 CP_5
favore di parte ricorrente, a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute della somma totale di 544,76 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
2 ) compensa le spese di lite.
12/11/2024 Il Giudice
Andrea Francesco Forcina