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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 07/10/2025, n. 1960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1960 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
n.3776/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, EU NE
LA, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
, con l'assistenza e Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa dell'avv. MARZOCCA MARCO -c.f. , nonché C.F._2 dell'avv. MARZOCCA RUGGIERO -c.f. ; C.F._3
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e difesa dell'avv. BOVE ANTONIO -c.f. CP_1
; C.F._4
-parte resistente- all'udienza del 07/10/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La parte ricorrente, contestate le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (nominato nella fase di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere), ha depositato in data 02/05/2025 – entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso – il ricorso introduttivo del giudizio di merito ATP, chiedendo, previo accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari prescritti dalla legge per ottenere il
1 riconoscimento del diritto alla pensione d'inabilità civile, la condanna dell' alla erogazione della corrispondente CP_1 prestazione assistenziale con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa o da quella successiva accertata in corso di causa, oltre spese di lite.
Ha resistito l' , chiedendo il rigetto della domanda, in quanto CP_1 inammissibile e infondata.
La domanda attorea è infondata e, pertanto, deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Premessa la sussistenza della legittimazione passiva esclusiva dell' – in quanto il procedimento per ATP ex art.445 bis CP_1
c.p.c. è diretto esclusivamente all'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per conseguire il diritto alla prestazione assistenziale menzionata in ricorso e non anche ad ottenere la declaratoria del corrispondente diritto – nel merito occorre evidenziare che, ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno d'invalidità ovvero della pensione d'inabilità il legislatore ha previsto una percentuale minima – già fissata ai due terzi della capacità lavorativa normale e successivamente elevata al 74% (art. 9 D.lgs. n. 509/88; D. M. 05/02/1992) – nonché limiti reddituali periodicamente rivalutabili, differenziati per categoria ed entità delle minorazioni.
In via preliminare, si deve rimarcare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità al quale si ritiene di dare continuità (Cass. Sez. 6 – Lav., est. Dott.
AD OR, Ordinanza n.12429 del 2019, ud. 06/02/2019 dep.
09/05/2019), «il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice,
2 pretendendo da questa Corte un sindacato di merito inammissibile
(v. Cass., ord. 3 febbraio 2012, n. 1652)».
Applicando i predetti principi, occorre evidenziare che il CTU nominato nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo
– le cui conclusioni Questo Giudicante reputa condivisibili, in quanto fondate sull'anamnesi delle condizioni di salute della parte ed immuni da errori di metodo o vizi logici – ha escluso la sussistenza, in capo alla parte ricorrente, dei requisiti sanitari prescritti dalla legge per la fruizione della prestazione assistenziale rivendicata, avendo valutato l'invalidità permanente nella misura pari al 20%, che è nettamente inferiore a quella del
100% prescritta dalla legge per il riconoscimento della pensione d'inabilità civile (si vedano la valutazione medico-legale e le conclusioni esposte dal CTU a pagg.7 e 8 della sua relazione scritta)
In particolare, si condivide la seguente valutazione medico-legale espressa dal CTU: «Dall'anamnesi, dalla visita medica peritale, dalla certificazione allegata agli atti emerge Che la Sig.ra
, è affetto dalle seguenti patologie: Parte_1
1. Insufficienza venosa degli arti inferiori in esiti di stripping della vena grande safena sx
Criterio analogico: ICD9 CM 454.1 - Classe funzionale 1 - Varici con complicazioni cutanee (senza ulcere) con interessamento assi safenici ed extrasafenici - Min 11% Max 20% -- SI CONSIDERA → 20%
2. Ipertensione arteriosa in buon compenso emodinamico non complicata
Criterio analogico: ICD9 CM 401.2 - Classe funzionale 1 -
Ipertensione arteriosa non complicata I stadio OMS - Mim 0% Max
10% -- SI CONSIDERA → 10% valutazione delle percentuali fatte secondo la formula del calcolo riduzionistico IPT= (IP1 + 1P2) — (IPI x 1P2)... ovvero.........
0.20.................20%
Preciso che:
3 - In atti è successivamente pervenuta una visita cardiologica con ecocardio che riporta una diagnosi di "Turbe del ritmo cardiaco in soggetto con lieve prolasso mitralico. Ipertensione
Co arteriosa borderline. Classe NYHA IIa". All'ecocuore 60%. SIV
10 mm. Doppler: Lieve rigurgito mitralico e tricuspidalico.
Orbene, la classe NYHA è una valutazione che si esegue in rapporto ai sintomi riferiti dal paziente i quali (riferita dispnea da sforzi lievi e palpitazioni) non configurano unicamente uno stato patologico cardiologico (che oggettivamente non ha presupposti per una classe NYHA II (Ecocarido nella norma); la sintomatologia lamentata è invece meritevole di una diagnosi differenziale con patologie pneumologiche, psichiatriche (ansia?) etc.. pertanto in tale ambito si considera lo stato patologico rilevato, ovvero l'ipertensione, in rapporto alla oggettività strumentale rilevata
(ecocardio nella norma).
- Nel computo finale della percentuale d'invalidità non sono state considerate le percentuali inscritte tra lo 0% ed il 10% di cui al punto 2) del presente elaborato peritale in quanto non concorrenti tra loro e con le minorazioni delle fasce superiori.
- CONCLUSIONI -
Il Sig., , è affetto da: Parte_1
"Insufficienza venosa degli arti inferiori in esiti di stripping della vena grande safena sx. Ipertensione arteriosa in buon compenso emodinamico non complicata".
Il CTU, esaminati gli atti e sottoposto a visita medica la ricorrente dichiara che la medesima è affetto dalle infermità sopra descritte.
- NON INVALIDO civile (patologia non invalidante o con riduzione della capacità lavorativa in misura INFERIORE ad 1/3 o minore non invalido art. 2 L.118/71), dalla data della domanda amministrativa
(07.03.2024)».
In conclusione, occorre evidenziare che, non essendo stata prospettata nell'atto introduttivo del presente giudizio alcuna argomentazione ulteriore rispetto a quelle già esaminate dal CTU
4 in sede di accertamento tecnico preventivo, la richiesta di rinnovazione della CTU avanzata dal difensore di parte ricorrente deve essere disattesa anche in funzione soltanto dell'accertamento di un eventuale aggravamento, in quanto non documentato in maniera idonea.
Pertanto, la differente valutazione espressa dalla difesa di parte ricorrente si traduce in un mero dissenso diagnostico rispetto alla valutazione espressa dallo stesso CTU nominato nella precedente fase di ATP, che questo giudicante, invece, ritiene assolutamente condivisibile per le ragioni innanzi esposte.
In conclusione, la domanda deve essere integralmente rigettata.
Infine, attesa la produzione dell'autodichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla parte ed attestante il diritto all'esonero dal pagamento delle spese processuali, va dichiarato non luogo a provvedere sulle spese processuali.
Analogamente, le spese della C.T.U. – nella misura già liquidata in corso di causa – vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
-dichiara l'insussistenza in capo alla parte ricorrente dei requisiti sanitari per beneficiare della pensione d'inabilità civile;
-dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico dell' CP_1
Trani, 07/10/2025
Il Giudice del Lavoro
EU NE LA
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, EU NE
LA, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
, con l'assistenza e Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa dell'avv. MARZOCCA MARCO -c.f. , nonché C.F._2 dell'avv. MARZOCCA RUGGIERO -c.f. ; C.F._3
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e difesa dell'avv. BOVE ANTONIO -c.f. CP_1
; C.F._4
-parte resistente- all'udienza del 07/10/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La parte ricorrente, contestate le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (nominato nella fase di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere), ha depositato in data 02/05/2025 – entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso – il ricorso introduttivo del giudizio di merito ATP, chiedendo, previo accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari prescritti dalla legge per ottenere il
1 riconoscimento del diritto alla pensione d'inabilità civile, la condanna dell' alla erogazione della corrispondente CP_1 prestazione assistenziale con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa o da quella successiva accertata in corso di causa, oltre spese di lite.
Ha resistito l' , chiedendo il rigetto della domanda, in quanto CP_1 inammissibile e infondata.
La domanda attorea è infondata e, pertanto, deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Premessa la sussistenza della legittimazione passiva esclusiva dell' – in quanto il procedimento per ATP ex art.445 bis CP_1
c.p.c. è diretto esclusivamente all'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per conseguire il diritto alla prestazione assistenziale menzionata in ricorso e non anche ad ottenere la declaratoria del corrispondente diritto – nel merito occorre evidenziare che, ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno d'invalidità ovvero della pensione d'inabilità il legislatore ha previsto una percentuale minima – già fissata ai due terzi della capacità lavorativa normale e successivamente elevata al 74% (art. 9 D.lgs. n. 509/88; D. M. 05/02/1992) – nonché limiti reddituali periodicamente rivalutabili, differenziati per categoria ed entità delle minorazioni.
In via preliminare, si deve rimarcare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità al quale si ritiene di dare continuità (Cass. Sez. 6 – Lav., est. Dott.
AD OR, Ordinanza n.12429 del 2019, ud. 06/02/2019 dep.
09/05/2019), «il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice,
2 pretendendo da questa Corte un sindacato di merito inammissibile
(v. Cass., ord. 3 febbraio 2012, n. 1652)».
Applicando i predetti principi, occorre evidenziare che il CTU nominato nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo
– le cui conclusioni Questo Giudicante reputa condivisibili, in quanto fondate sull'anamnesi delle condizioni di salute della parte ed immuni da errori di metodo o vizi logici – ha escluso la sussistenza, in capo alla parte ricorrente, dei requisiti sanitari prescritti dalla legge per la fruizione della prestazione assistenziale rivendicata, avendo valutato l'invalidità permanente nella misura pari al 20%, che è nettamente inferiore a quella del
100% prescritta dalla legge per il riconoscimento della pensione d'inabilità civile (si vedano la valutazione medico-legale e le conclusioni esposte dal CTU a pagg.7 e 8 della sua relazione scritta)
In particolare, si condivide la seguente valutazione medico-legale espressa dal CTU: «Dall'anamnesi, dalla visita medica peritale, dalla certificazione allegata agli atti emerge Che la Sig.ra
, è affetto dalle seguenti patologie: Parte_1
1. Insufficienza venosa degli arti inferiori in esiti di stripping della vena grande safena sx
Criterio analogico: ICD9 CM 454.1 - Classe funzionale 1 - Varici con complicazioni cutanee (senza ulcere) con interessamento assi safenici ed extrasafenici - Min 11% Max 20% -- SI CONSIDERA → 20%
2. Ipertensione arteriosa in buon compenso emodinamico non complicata
Criterio analogico: ICD9 CM 401.2 - Classe funzionale 1 -
Ipertensione arteriosa non complicata I stadio OMS - Mim 0% Max
10% -- SI CONSIDERA → 10% valutazione delle percentuali fatte secondo la formula del calcolo riduzionistico IPT= (IP1 + 1P2) — (IPI x 1P2)... ovvero.........
0.20.................20%
Preciso che:
3 - In atti è successivamente pervenuta una visita cardiologica con ecocardio che riporta una diagnosi di "Turbe del ritmo cardiaco in soggetto con lieve prolasso mitralico. Ipertensione
Co arteriosa borderline. Classe NYHA IIa". All'ecocuore 60%. SIV
10 mm. Doppler: Lieve rigurgito mitralico e tricuspidalico.
Orbene, la classe NYHA è una valutazione che si esegue in rapporto ai sintomi riferiti dal paziente i quali (riferita dispnea da sforzi lievi e palpitazioni) non configurano unicamente uno stato patologico cardiologico (che oggettivamente non ha presupposti per una classe NYHA II (Ecocarido nella norma); la sintomatologia lamentata è invece meritevole di una diagnosi differenziale con patologie pneumologiche, psichiatriche (ansia?) etc.. pertanto in tale ambito si considera lo stato patologico rilevato, ovvero l'ipertensione, in rapporto alla oggettività strumentale rilevata
(ecocardio nella norma).
- Nel computo finale della percentuale d'invalidità non sono state considerate le percentuali inscritte tra lo 0% ed il 10% di cui al punto 2) del presente elaborato peritale in quanto non concorrenti tra loro e con le minorazioni delle fasce superiori.
- CONCLUSIONI -
Il Sig., , è affetto da: Parte_1
"Insufficienza venosa degli arti inferiori in esiti di stripping della vena grande safena sx. Ipertensione arteriosa in buon compenso emodinamico non complicata".
Il CTU, esaminati gli atti e sottoposto a visita medica la ricorrente dichiara che la medesima è affetto dalle infermità sopra descritte.
- NON INVALIDO civile (patologia non invalidante o con riduzione della capacità lavorativa in misura INFERIORE ad 1/3 o minore non invalido art. 2 L.118/71), dalla data della domanda amministrativa
(07.03.2024)».
In conclusione, occorre evidenziare che, non essendo stata prospettata nell'atto introduttivo del presente giudizio alcuna argomentazione ulteriore rispetto a quelle già esaminate dal CTU
4 in sede di accertamento tecnico preventivo, la richiesta di rinnovazione della CTU avanzata dal difensore di parte ricorrente deve essere disattesa anche in funzione soltanto dell'accertamento di un eventuale aggravamento, in quanto non documentato in maniera idonea.
Pertanto, la differente valutazione espressa dalla difesa di parte ricorrente si traduce in un mero dissenso diagnostico rispetto alla valutazione espressa dallo stesso CTU nominato nella precedente fase di ATP, che questo giudicante, invece, ritiene assolutamente condivisibile per le ragioni innanzi esposte.
In conclusione, la domanda deve essere integralmente rigettata.
Infine, attesa la produzione dell'autodichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla parte ed attestante il diritto all'esonero dal pagamento delle spese processuali, va dichiarato non luogo a provvedere sulle spese processuali.
Analogamente, le spese della C.T.U. – nella misura già liquidata in corso di causa – vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
-dichiara l'insussistenza in capo alla parte ricorrente dei requisiti sanitari per beneficiare della pensione d'inabilità civile;
-dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico dell' CP_1
Trani, 07/10/2025
Il Giudice del Lavoro
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