Articolo 24 della Legge 24 luglio 1962, n. 1073
Articolo 23Articolo 25
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23 agosto 1962
Art. 24. Approvazione dei progetti.

L'approvazione dei progetti relativi alle opere di cui all'articolo 20 della presente legge ha luogo in conformita' ai programmi di cui all'articolo 22 con decreto del Ministro per i lavori pubblici, d'intesa con il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ovvero con decreto del provveditore alle opere pubbliche, sentito il Comitato tecnico amministrativo secondo la rispettiva competenza stabilita dal decreto presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534 .
L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilita' ed i relativi lavori sono dichiarati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.
Per le espropriazioni occorrenti si applicano gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 .
Entrata in vigore il 23 agosto 1962