Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/04/2025, n. 806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 806 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro e in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Fabiana Iorio, all'esito della trattazione ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2272/2021 TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...]
Dante n. 7, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'avv. Vittorio Esposito, presso il quale el/te domicilia in Curti (CE) alla via Piave n. 53, RICORRENTE E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti indicata in atti, dall'avv.to P. Aquilone presso il cui studio elett. dom in Caserta alla via Arena Loc. San Benedetto RESISTENTE MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 16.4.2021, parte ricorrente in epigrafe –- rappresentava che l' con comunicazione del 24.1.2021 gli notificava provvedimento di recupero dell'indebito CP_1 pari ad €1.160,16 relativo ai ratei della pensione CAT INVCIV N.07108118 corrisposti dall'1.1.2019 al 1.2.2021 per ricalcolo della pensione sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2018, con rideterminazione della maggiorazione sociale ex art. 38 della L. 448/2001. Richiamata la normativa e la giurisprudenza in materia di indebito assistenziale, deduceva la irripetibilità dell'indebito stante il legittimo affidamento ingenerato dal comportamento dell' nonché l'assenza di dolo del ricorrente che aveva comunicato all'Istituto il modello CP_1
RED2019 relativo ai redditi del 2018. Adiva l'intestato Tribunale per accertare e dichiarare l'irripetibilità dell'indebito dichiarando non dovuta la somma pari ad euro 1.160,16 con condanna dell' alla restituzione delle somme CP_1 eventualmente già trattenute. Con vittoria di spese e attribuzione (cfr. conclusioni del ricorso introduttivo). Ritualmente citato in giudizio, si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso in quanto CP_1 infondato in fatto e in diritto. Acquisiti agli atti i documenti prodotti, ritenuta la natura documentale della controversia, concesso il termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. la causa viene decisa all'esito della trattazione scritta mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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se si accerta invece la mancanza dei requisiti reddituali, non si può procedere alla ripetizione dei ratei percepiti prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 269 del 2003; mentre, quando manca radicalmente il diritto alla prestazione, ad es. per corresponsione dovuta ad errore di persona, l'indebito è pienamente ripetibile ex art. 2033 cod. civ., mancando la ratio per applicarsi, in questo caso, il principio di
2 settore di necessaria tutela del percettore in buona fede della prestazione assistenziale indebita (cfr. Cass. n. 12406 del 23 agosto 2003). Quindi, aderendo ad un indirizzo di legittimità consolidato, questo Giudice ritiene che in tema di prestazione assistenziale indebitamente corrisposta, trovi applicazione l'ordinaria disciplina dell'indebito civile, nell'ipotesi in cui l' abbia continuato ad erogare i ratei della pensione CP_1 di invalidità ad un non avente diritto, con la conseguenza che la prestazione oggetto di indebito è sottoposta al termine ordinario di prescrizione decennale (cfr. Cass. 19/04/2016 n.7749). La disciplina sull'indebita erogazione di prestazioni assistenziali, in ciò allineandosi sempre più a quella in tema di indebito previdenziale, deve essere orientata a presidiare i dettami cristallizzati nell'art. 38, primo comma Cost., il quale rappresenta un'ineludibile "garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare " (C. cost. n. 39 del 1993 e n. 431 del 1993). Sarebbe evidentemente lesivo dei richiamati principi costituzionali, e, particolarmente, del dettato dell'art. 38 Cost., rivolgere a carico dell'assistito il comportamento silente e colposamente inerte dell'ente, autorizzando l'Istituto erogante a pretendere senza limiti di tempo la restituzione di prestazioni di natura assistenziale (e come tale verosimilmente fruite nella loro interezza dall'accipiens per il soddisfacimento di propri bisogni primari) che l'Istituto stesso ha colposamente erogato dopo l'avvenuto accertamento del venir meno del requisito sanitario non prestando osservanza ai precisi obblighi di tempestiva sospensione e formale revoca del beneficio imposti dalla richiamata legislazione di settore. In tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite, nello specifico, devono trovare applicazione, in assenza di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale e cioè: l'art. 3 ter del D.L. 850/1976 (convertito con legge n. 29/77) che dispone che “gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore…degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento”; l'art. 3, co. 9 del D.L. 173/1988 (convertito nella L. 291/1988) secondo cui “con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità […] e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte”. Dalle disposizioni predette si ricava la regola secondo cui l'indebito assistenziale - in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente - è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (cfr. Corte di Cassazione, sez. lavoro, n. 12406 del 2003; più di recente Cass. n. 26036/2019 e 12608/2020), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (cfr. Corte di Cassazione, sez. lavoro, n. 5059/2018), riguardante un caso di erogazione
3 dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistito in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato del beneficiario (cfr. Cass. 31372/2019 e Cass. 28771/18). Ebbene, deve ritenersi documentato l'indebito per l'indennità percepita nel periodo indicato in ricorso. E invero parte ricorrente avendo dedotto la titolarità della pensione in atti indicata, non ha confutato la spettanza delle somme oggetto di richiesta di ripetizione da parte dell' ma – CP_1 richiamando la giurisprudenza sedimentata della Corte di Cassazione in tema di indebito assistenziale per sopravvenuta carenza delle condizioni reddituali come nel caso di specie – ha eccepito che l' non poteva procedere alla richiesta di restituzione dei ratei percepiti prima CP_1 del provvedimento di indebito in considerazione della buona fede dell'accipiens e dell'assenza di dolo come evidente dalla circostanza che lo stesso ha presentato regolarmente la propria dichiarazione reddituale, acquisita dall' in data 05/02/2020 (cfr. Modello RED 2019 redditi CP_1
2018 in prod. allegata al ricorso). Parte ricorrente ha ribadito tali asserzioni anche con le note di trattazione depositate il 7.4.2023 evidenziando che la propria dichiarazione reddituale e quella presentata dal proprio coniuge riguardanti i redditi dell'anno 2018 sono state presentate all' nel rispetto dei termini previsti CP_1
e stabiliti dal medesimo in ordine alla “Campagna ordinaria RED 2019 redditi 2018”. CP_1
Difatti, in relazione alla “Campagna RED 2019 (reddito 2018)” l' con il Messaggio n. 946 del CP_1
05/03/2020 “Prorogava il termine ultimo di presentazione al 31 marzo 2020” e successivamente sempre l' con il Messaggio n. 1402 del 29/03/2020 “Prorogava il termine ultimo di presentazione CP_1 CP_ al 18 maggio 2020” (cfr. Messaggi allegati alle note dep. il 7.4.2023). Ebbene, soccorre, nel caso che ci interessa, il principio di cui già si è dato atto di tutela dell'affidamento che governa la relazione dell' con gli assisiti e l'assenza di una norma CP_1 specifica in materia di ripetibilità dell'indebito che non sia rigorosamente pensionistico e della ripetibilità dell'indebito solo a partire dalla data di comunicazione all'assistito da parte dell' e non anche per i periodi pregressi, motivandolo in funzione del richiamato CP_1 principio di tutela dell'affidamento (cfr. Corte di Cassazione, sent. n. 28771/2018; confermato anche di recente da Cass. n. 13223/2020). Occorre, in altri termini, evitare che l'errore dell' debba CP_1 pesare sull'assistito che senza colpa abbia ricevuto somme in realtà non dovute. Regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (art. 37, co. 8, L. 448/1998), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre non può dirsi che sussistano rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici. In quest'ultimo caso, come già chiarito, il venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
“ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione di dolo rispetto al venire meno del suo diritto (come ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio), trattandosi di coefficiente che
4 naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito” (Cass. n. 28771/2018). E allora, nel caso di specie deve concludersi nel senso che nessuna somma può essere richiesta in restituzione dall' , posto che la corresponsione indebita è dipesa Controparte_2 unicamente dalla propria inerzia nel calare sul caso concreto i dati reddituali pur comunicati dall'istante. Ancora, più di recente, la Suprema Corte (cfr. ordinanza n. 13223 del 30.06.2020) ha affermato:
“8. Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che qui viene in rilievo, da ultimo questa Corte di Cassazione ha affermato (Sez. L – Sentenza n. 26036 del 15.10.2019) che
“L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongono diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato".
9. La pronuncia si pone nella scia di Cass. Sez. L., Sentenza n. 28771 del 09/11/2018 (che richiama in motivazione) che pure aveva affermato che "L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che "L'accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito". […] 11. Il principio generale di settore richiamato nelle stesse tre più recenti pronunce della IV sezione muove dalla tesi prima ricordata secondo cui "il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'"affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (..) non sia (..) addebitabile" al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993 n. 431)." 12.- Giova ricordare che si tratta di un principio risalente, la cui prima affermazione si rinviene appunto nella sentenza n. 1446/2008 (est. ; e Per_1 che anche le Sez. Unite di questa Corte (sentenza n. 10454 del 21/05/2015) hanno riconosciuto che le prestazioni di assistenza sociale rivestano natura alimentare, in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela. 13.- Nella specifica fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale va rilevato che ai fini della ripetizione Cass. 31372/2019 e Cass. 28771/18 cit. richiedono, entrambe, che sia necessario il "dolo comprovato dell'accipiens" atto a far venir meno l'affidamento dell'accipiens. E ricordano che lo stesso D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003 -prima di stabilire per il periodo pregresso e fino al 2 ottobre 2003, la sanatoria degli indebiti per mancanza dei requisiti reddituali - preveda, nello stesso comma 5, che entro trenta giorni attraverso una determinazione interdirigenziale CP_1
5 Ministero dell'Economia, Agenzia dell'Entrate) si debba procedere a stabilire le modalità tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sul requisiti reddituali del titolari delle provvidenze economiche allo scopo di sospendere le prestazioni e di ripetere l'indebito. 14.- Il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, cit., ha previsto dunque che in materia di invalidità civile vi fosse anzitutto una sanatoria generalizzata per il periodo precedente il 2003, mentre per il periodo successivo ha stabilito che, a seguito delle verifiche reddituali effettuate dall' si CP_1 possano sospendere le prestazioni e quindi ripetere le somme erogate per indebiti previdenziali. Questo non significa però, dopo il 2 ottobre 2003, che le stesse prestazioni si possano recuperare indiscriminatamente;
tutte e sempre. In quanto, come già detto, in materia assistenziale va tutelato l'affidamento del percipiente, il quale, secondo la consolidata giurisprudenza prima menzionata della IV sezione, consente di norma (anche dopo il 2003) la ripetizione solo a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito (come prevede lo stesso art. 42), salvo il dolo comprovato. 15. Per quanto concerne poi l'esistenza di tale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente, la sentenza di questa Corte n. 31372/2019 ha affermato che esso non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza. 16.- Mentre Cass. n. 28771/2018 ha affermato che una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere "ad es allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme" 17- Va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla P.A. ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in l. n. 326 del 2003, consentiva di CP_1 accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali. 18.- Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate s al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in CP_1 via telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. 19. Lo stesso principio risulta poi ribadito e CP_1 rafforzato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede al comma I l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza" "per la raccolta, la CP_1 conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stes art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all' soltanto i dati della propria CP_1 situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata Pa all'Amministrazione finanziaria Da discende perciò confermato che essi non devono comunicare all' la CP_1 propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione. La norma (che ha modificato il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 35, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente. "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre 1991. n. 412. art. 13, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma
6 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nel tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa” 20. L'obbligo del titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda sostanza di quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all' 21. Infine, va osservato che in nessun caso si CP_1 possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che CP_1 quindi l' già conosce. 21.1. In questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima CP_1 erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della situazione reddituale) appare CP_1 certamente tutelabile alla luce delle premesse. Tanto più che la legge citata (D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003) onera l' della attivazione dei controlli reddituali in via telematica allo scopo CP_1 di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicchè, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha l'onere di conoscere. 21.2. Inoltre come già detto, il D.L. 78 del 2010, art. 13, CP_1 convertito con modificazioni dalla L 30 luglio 2010, n. 122, al comma 1 prevede l'istituzione presso l' CP_1 del "Casellario dell'Assistenza per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi al soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale". Il comma 2 stabilisce "Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. La formazione e l'utilizzo dei dati e delle informazione del Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali." 22.- Infine va osservato che in casi simili (secondo una considerazione effettuata da questa Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assistenziale), allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (cosi, in specie, Cass. n. 11498 del 1996: Cass. n. 8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c. trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est Picone)”. Alla luce di tali condivisibili principi in quanto espressione di principi generali del sistema normativo in tema di indebito, va analizzata la fattispecie in oggetto.
7 Risulta pacifico, in quanto incontestato, che la rideterminazione della maggiorazione sociale ex art. art. 70, comma 6, L. n. 388/2000 per gli anni dal 2019 al 2021 derivi dalla percezione di redditi da parte del coniuge superiori al limite di legge. È altrettanto pacifico che parte ricorrente abbia inviato le comunicazioni reddituali all' CP_1
Invero, anche tale circostanza, allegata dalla parte ricorrente, non è stata contestata dall' CP_1
In virtù dei principi sopra richiamati, deve considerarsi nota o comunque conoscibile da parte dell' la circostanza del superamento dei limiti di reddito previsti per il diritto alla CP_1 maggiorazione sociale, facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione. Sicché il comportamento della percipiente non è determinante sul piano causale della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa. Ne deriva che, malgrado il carattere indebito dell'erogazione, la stessa non sia ripetibile avendo disposto il recupero delle somme erogate a titolo di maggiorazione sociale su assegno sociale per un periodo antecedente alla sua comunicazione (dal mese di gennaio 2019 al mese di febbraio 2021) avvenuta nel febbraio 2021 (cfr. racc. con attestazione di avvenuto ricevimento in prod. . CP_1
Per le suesposte considerazioni, in accoglimento del ricorso, va dichiarato che la parte ricorrente non è tenuta alla restituzione dell'importo richiesto con comunicazioni del 24.1.2021 per il periodo gennaio 2019 – febbraio 2021 e l'ente convenuto, va, dunque, condannato alla restituzione degli importi nelle more trattenuti a tale titolo. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo, adeguate alla natura e al valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: a) In accoglimento del ricorso, dichiara la parte ricorrente non tenuta alla restituzione delle somme erogate dall' sulla pensione n. 07108118 oggetto della richiesta contenuta nella CP_1 comunicazione del 24.1.2021 per il periodo gennaio 2019 – febbraio 2021 e, per l'effetto, condanna l' alla restituzione di quanto già trattenuto a tale titolo;
CP_1
b) condanna il resistente al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente CP_1 che liquida in € 1312,00 per compensi, oltre rimb. forf. al 15%, iva e cpa se dovute come per legge, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. Manda la Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai procuratori costituiti Santa Maria Capua Vetere, 16.4.2025
Il Giudice
(dott.ssa Fabiana Iorio)
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