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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 17/04/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2722/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria
Laura Pasca, all'esito della camera di consiglio a seguito dell'accettazione del deposito di “note di trattazione scritta” da parte della Cancelleria in conseguenza dello svolgimento dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. disposta con provvedimento del 19.12.2024 regolarmente comunicato alle parti, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281sexies
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2722 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2014
e promossa
DA
e , rappresentati e difesi, giusta procura allegata Parte_1 Parte_2 all'atto introduttivo e al ricorso in riassunzione depositato da dagli Avv. Cristiano Parte_1
Aretusi e Avv. Ida Nardi, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Cristiano Aretusi sito in Pineto, Via G. D'Annunzio n. 192
Attore/Opponente
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dagli Avv. Antonio Angelone e Avv. Luigi Angelone, elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Giulianova, Via XXIV Maggio n. 18
Convenuto/Opposto
E
e, per essa, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2 CP_3 tempore, rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di intervento ex art. 111
c.p.c., dall'Avv. Alessia De Ambrosiis, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Teramo, Via Trento e Trieste n. 29/31
Terzo intervenuto
OGGETTO: Contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per parte attrice/opponente Parte_1
Voglia Ecc.mo Tribunale adito, ogni avversa domanda, eccezione e deduzione disattesa:
pagina 1 di 13 - accertare e dichiarare la nullità delle clausole contrattuali, attinenti ai rapporti di conto corrente di cui in premessa, che prevedano la capitalizzazione trimestrali degli interessi, il tasso di interesse debitore in misura superiore a quello legale;
- accertare e dichiarare l'inefficacia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 e 118 D.Lgs 01/09/1993
n. 385, dei contratti e delle variazioni dell'interesse ultralegale, delle provvigioni di massimo scoperto, delle commissioni, delle spese e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese relativamente ai rapporti di conto corrente per cui è causa;
- accertare e dichiarare l'invalidità delle Commissioni di Massimo scoperto Trimestrale applicate ai conti correnti per cui è causa, nonché degli interessi ultralegali derivanti dal gioco fittizio delle valute, in quanto detti meccanismi sono privi di validità negoziale;
- accertare e dichiarare il tasso usurario del rapporto bancario, come evidenziato da CTP e per
l'effetto dichiarare la non debenza di ogni remunerazione a favore della banca;
- accertare e dichiarare per l'effetto l'esatto dare-avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuato in sede di CTU tecnico- contabile e sulla base dell'intera documentazione relativa al rapporto di apertura di credito;
- Relativamente al contratto di finanziamento oggetto del presente giudizio, accertare e dichiarare
l'invalidità e la nullità parziale, accertando la difformità tra tasso contrattuale e tasso contrattuale effettivo di ammortamento, dichiara-re ai sensi e per gli effetti dell'art 1284 c.c., 1283 c.c. e 1815
c.c. e 1419 c.c., la nullità della clausola dell'interesse ultralegale ed il ricalcolo dell'intero rimborso al tasso legale di volta in volta vigente, con eliminazione dell'anatocismo in ogni sua applicazione.
- accertare e dichiarare l'invalidità della garanzia fideiussoria rilasciata dal sig. , Parte_2
o in eventuale subordine dichiarare la stessa limitata ad residuo dare avere;
- Dichiarare l'invalidità dell'arbitraria decadenza dal beneficio del termine, invalido in base all'effettivo dare e tenuto conto che l'opponente è in grado di saldare l'eventuale Parte_1 effettivo dare.
- Condannare la convenuta al rimborso delle spese e competenze di causa.
Salvezze illimitate” Per parte convenuta E_
e parte terza intervenuta e, per essa,
[...] Controparte_2 CP_3
“Nel merito, in accoglimento delle eccezioni e deduzioni sopra esposte, rigettare l'opposizione e tutte le domande formulate in quanto infondate in fatto e in diritto, confermando il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e hanno Parte_1 Parte_2 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 630/2014 emesso in data 11.04.2014 che ingiungeva loro (alla prima in qualità di debitrice principale ed al secondo in qualità di fideiussore)
pagina 2 di 13 il pagamento in favore della banca di credito cooperativo dell' della E_ complessiva somma di € 9.460,14 oltre interessi e spese di procedura, di cui:
- € 103,19 per scoperto del conto corrente n. 00/3996 oltre interessi del 14% dal 17.03.2014 al saldo;
- € 253,13 per scoperto del conto corrente n. 00/8329 oltre interessi del 14% dal 17.03.2014 sino al soddisfo per residuo mutuo chirografario n. 00/2973 oltre interessi del 3% dall'11.03.2014 al saldo;
- € 9.121,82 quale residuo del contratto di mutuo chirografario n. 00/4474 oltre interessi del 3% dal 17.03.2014 al saldo.
In particolare gli opponenti hanno eccepito – per le ragioni che saranno esaminate – di nulla dover corrispondere in favore della banca ed hanno domandato, altresì, l'annullamento della garanzia fideiussoria rilasciata da . Parte_2
2. Si è costituita in giudizio la E_ la quale ha chiesto il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. All'udienza del 25.11.2015 è stata dichiarata l'interruzione del processo in ragione del fallimento di . Parte_2
4. Con ricorso depositato in data 23.02.2016 il presente procedimento è stato riassunto da
Parte_1
Si è costituita nel giudizio così riassunto la E_ la quale ha eccepito la tardività della riassunzione, con conseguente estinzione
[...] del procedimento.
5. Con comparsa di costituzione depositata in data 25.09.2010 si è costituita in giudizio la
[...]
e, per essa, cessionaria del credito ex art. 111 c.p.c., la quale ha Controparte_2 CP_3 insistito nel rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
6. La causa, istruita mediante produzioni documentali e CTU contabile, è pervenuta allo scrivente Magistrato in data 12.03.2024 ed è stata presa in decisione all'udienza del 9.05.2024 con concessione alle parti del termine di 30 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
Con ordinanza del 2.07.2024 la causa è stata rimessa sul ruolo per un supplemento di CTU contabile e viene decisa all'odierna udienza ex art. 281sexies c.p.c. L'eccezione di tardività della riassunzione
7. Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di parte opposta sollevata nella comparsa di costituzione in riassunzione depositata in data 13.07.2014 nella quale ha rilevato la tardività del ricorso in riassunzione in ragione del mancato rispetto del termine di tre mesi ex art. 305 c.p.c. decorrenti dall'evento interruttivo, ossia dall'intervenuta sentenza di fallimento di , Parte_3 notificata il 15.10.2015.
Come chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione “in caso di apertura del fallimento, ferma l'automatica interruzione del processo” ex art.43 co.3 1.fall, “il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all'art.305 c.p.c. e al pagina 3 di 13 di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93 1. f. per le domande di credito, decorre da quando la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte;
tale dichiarazione, ove già non conosciuta nei casi di pronuncia in udienza ai sensi dell'art.176 co.2 c.p.c., va direttamente notificata alle parti o al curatore da ogni altro interessato ovvero comunicata – ai predetti fini – anche dall'ufficio giudiziario, potendo inoltre il giudice pronunciarla altresì d'ufficio, allorché gli risulti, in qualunque modo, l'avvenuta dichiarazione di fallimento medesima” (cfr. Cass. civ., sez. U., 7 maggio 2021, n. 12154).
Ne deriva che – come anche rilevato dal Giudice precedente assegnatario del procedimento con provvedimento del 18.10.2016 – il processo è stato riassunto nel rispetto del termine di tre mesi previsto dall'art. 305 c.p.c. dovendosi, ai fini della verifica del rispetto di tale termine, far riferimento all'udienza del 25.11.2015, non assumendo rilevanza la notificazione della sentenza di fallimento effettuata al solo (vd. doc. allegati alla comparsa del 13.07.2016). Parte_2
L'eccepito difetto di legittimazione attiva della società cessionaria intervenuta
8. Sempre in via preliminare deve essere esaminata l'eccezione sollevata da parte opponente relativa al difetto di legittimazione attiva (o, meglio, di titolarità del credito) della società
[...]
(e, per essa, , cessionaria del credito ex art. 111 c.p.c. Controparte_2 CP_3 originariamente vantato dalla . E_
Su un piano generale di analisi, l'avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione ex art. 58 TUB non esonera la parte che afferma di essere titolare del credito dalla prova della cessione e del suo contenuto al fine di dimostrare che oggetto della cessione sia proprio il credito del quale viene prospettata in giudizio la titolarità (cfr., ex plurimis, Cass. Civ., sez. 6, 5 novembre 2020, n. 24798 secondo cui una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione stessa – mentre cosa diversa è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto, questione che è riservata al giudice di merito).
Sempre in linea generale deve affermarsi che: i) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma per cui la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario;
ii) opera il principio di non contestazione;
iii) occorre tenere distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B .
Sulla base di tali puntualizzazioni, la giurisprudenza più recente ha chiarito che in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non è contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, “in mancanza di contestazioni pagina 4 di 13 specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum)” essendo il fatto da provare “costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni, sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo” (cfr. Cass. civ., sez. 3, 22 giugno 2023, n. 17944; Cass. civ., sez. 3, ordinanza 5 aprile 2023,
n. 9412).
Se, invece, è contestata l'esistenza stessa del contratto di cessione “di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera
"notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco”, anche se “ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione” (cfr. Cass. civ., n. 17944/2023 cit.).
8.1. In applicazione di tali principi, fermo che parte opponente ha contestato non l'esistenza del contratto di cessione ma l'inclusione del credito per cui è causa nella cessione, l'eccezione merita accoglimento.
Invero, parte intervenuta ha depositato in giudizio solamente l'avviso di cessione ex art. 58 TUB il quale si limita a prevedere che “la società ha acquistato pro soluto dalle Banche Cedenti, tutti i crediti pecuniari (derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari) che siano stati individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato al rispettivo Contratto di
Cessione e che siano vantati verso debitori classificati a sofferenza (collettivamente, i "Crediti")” e che “ai sensi dell'articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla Cartolarizzazione, la Società (anche in nome e per conto della Banca Cedente) renderà disponibili nella pagina web: https://www.securitisation-services.com/it/cessioni/, fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei
Crediti. Inoltre, i debitori ceduti e i relativi garanti potranno richiedere conferma dell'avvenuta cessione mediante invio di richiesta scritta al seguente indirizzo email:
” (vd. doc. allegato alla comparsa di costituzione in intervento Email_1 ex art. 111 c.p.c.).
pagina 5 di 13 In assenza, pertanto, dell'indicazione nell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale delle caratteristiche dei crediti oggetto di cessione – essendovi, come visto, un mero rinvio ai crediti contenuti nel contratto di cessione e nella pagina web sopracitata – deve ritenersi che solo la produzione in giudizio del contratto di cessione ovvero dell'elenco dei crediti oggetto di cessione avrebbe consentito di ritenere provata l'avvenuta cessione e, dunque, la sussistenza della legittimazione attiva in capo alla società Controparte_2
Invero da un lato, il rinvio ad un sito internet cui collegarsi per attingere i dati identificativi dei crediti ceduti è irrilevante ai fini della prova della cessione in quanto trattasi di attività a carattere esplorativo rimessa al giudice di merito che supplirebbe all'onere probatorio gravante sulla parte e, dall'altro lato, la riproduzione di un estratto di tale contenuto (vd. doc. allegato alla memoria ex art. 190 co. 2 c.p.c. del 1.07.2024) non appare sufficiente, non essendo tale riproduzione confortata da alcun elemento certo ed incontestabile, trattandosi di documento proveniente dalla stessa parte che se ne avvale (cfr., ex multis, Tribunale Napoli 24.05.2019; Tribunale Forlì, 28.10.2019; Corte
Appello Napoli 20.10.2021; Tribunale Pescara 23.10.2024).
Né alcun rilievo assume la comunicazione di avvenuta cessione in allegato alla memoria ex art. 190 co. 2 c.p.c. di parte convenuta, trattandosi di atto proveniente dalla stessa parte convenuta.
Ne deriva che deve essere dichiarato il difetto di titolarità attiva della società Controparte_2
e, per l'effetto, l'inammissibilità del suo intervento in giudizio.
[...]
8.2. L'accertata carenza di legittimazione attiva in capo alla società intervenuta ex art. 111 c.p.c. non impedisce, tuttavia, l'accertamento del credito vantato dalla E_
, la quale è ancora parte del presente giudizio, non potendo dal mancato
[...] deposito di atti processuali successivamente all'intervento della desumersi Controparte_2 il riconoscimento della cessione del credito.
Le contestazioni sollevate in relazione al conto corrente n. 00/3996 e n. 00/8329
9. Nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ha eccepito la Parte_1 mancata prova del credito vantato derivante dal saldo dei conti corrente n. 00/3996 e n. 99/8329, in ragione della carenza della documentazione depositata dalla banca.
Su un piano generale di analisi, a seguito della proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. civ., sez. 3, 17 novembre
2003, n. 17371; Cass. civ., sez. 1, 22 aprile 2003, n. 6421) in quanto oggetto di tale giudizio non è la legittimità o la validità del decreto ingiuntivo opposto, bensì la fondatezza della pretesa creditoria originariamente azionata in monitorio. Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha, quindi, il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa mentre il creditore opponente è tenuto a fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto (cfr., ex plurimis, Cass. civ., sez. 1, 31 maggio 2007, n. 12765;
Cass. civ., sez. 3, 7 ottobre 2011, n. 20613; Cass. civ., sez.
6-L, 28 maggio 2019, n. 14486).
pagina 6 di 13 Nei giudizi aventi ad oggetto pretese scaturenti da rapporti bancari la banca – attore in senso sostanziale – assolve l'onere probatorio su di essa gravante producendo in giudizio i contratti bancari che si contestano (necessari per verificare la sussistenza ed il rispetto di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto) e gli altri documenti che rilevano nel caso specifico, ivi compresi gli estratti conto completi dall'inizio del rapporto, essendo essi indispensabili per la ricostruzione dell'andamento del rapporto nel corso del tempo e per il ricalcolo dell'esatto rapporto di dare-avere tra le parti (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 1, 10 maggio 2007, n. 10692; Cass. civ., sez. 1, 27 settembre 2018, n. 23313) non essendo sufficiente la produzione dell'estratto conto certificato ex art. 50TUB, il quale, pur avendo valenza probatoria nel giudizio monitorio (costituendo, lo stesso, un mero accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato in caso di mancata instaurazione del contraddittorio a seguito di opposizione), non ha pari efficacia nel giudizio di opposizione (avendo lo stesso ad oggetto l'accertamento del diritto sostanziale sottostante il ricorso monitorio, sulla base delle prove acquisite nella fase a cognizione piena), potendo – al più - assumere rilevanza, salvo il caso di non contestazione, come elemento indiziario la cui portata è liberamente apprezzata dal giudice nel contesto di altri elementi significativi (cfr. Cass. Civ., sez. 3, 3 maggio 2011, n. 9695).
In altri termini, ove si accerti l'invalidità delle clausole inserite nel contratto di conto corrente con conseguenti illegittimi addebiti di somme non dovute (come, ad esempio, interessi ultralegali o interessi anatocistici o – in generale - commissioni e spese che la banca non poteva legittimamente pretendere) – la banca ha l'onere di produrre gli estratti conto a partire dall'apertura del conto
(principio che opera, a parti invertite, ove sia il correntista ad agire giudizialmente per l'accertamento giudiziale del saldo e la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall'istituto di credito, giacché in questa evenienza è tale soggetto, attore in giudizio, a doversi far carico della produzione dell'intera serie degli estratti conto).
In caso di adempimento solo parziale dell'onere – incombente sulla banca opposta – di dar ragione del completo andamento del rapporto con la produzione dell'intera serie dei pertinenti estratti conto, la Suprema Corte di Cassazione ha, innanzitutto, escluso che in presenza di una documentazione incompleta dell'andamento del conto il giudice possa automaticamente rigettare la domanda di condanna al pagamento proposta dalla banca atteso che, nella prospettiva di cui all'art. 2697 c.c., sarebbe improprio collegare sistematicamente alla mancata documentazione di una parte delle movimentazioni del conto, il cui saldo sia a debito del correntista (e quindi a credito della banca), la conseguenza di un totale rigetto della pretesa azionata.
In mancanza degli estratti conto iniziali, quindi, è ammessa una ricostruzione contabile con azzeramento del saldo iniziale (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 1, 25 novembre 2010, n. 23974) ponendosi – tuttavia – il problema in caso di riscontro di nullità contrattuali (come quelle aventi ad oggetto la pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici) in quanto in tal caso non può teoricamente escludersi che il saldo intermedio (attestato dal primo degli estratti conto acquisiti al giudizio) sia di segno negativo proprio in ragione di pregressi addebiti di importi non dovuti e che esso potrebbe risultare, invece, di segno opposto (positivo dunque) ove lo si possa depurare dalle illegittime appostazioni.
pagina 7 di 13 In una simile evenienza la banca può fornire la prova delle movimentazioni del conto sulla base di risultanze diverse dai singoli estratti conto fornendo dati circa l'andamento del conto che portino ad escludere che la contabilizzazione degli interessi ultralegali o anatocistici abbia avuto l'effetto di invertire il segno del saldo relativo al primo periodo del rapporto ma, in mancanza di elementi, la domanda deve essere respinta per il mancato assolvimento dell'onere della prova incombente sulla banca che ha intrapreso il giudizio (cfr. Cass. civ., sez. 1, 2 maggio 2019, n. 11543).
9.1. Nel caso di specie, pacifico e risultante dagli atti di causa (vd. doc. allegati al ricorso monitorio), è la produzione da parte della banca:
- con riferimento al conto corrente n. 3996, acceso in data 18.03.2003, degli estratti conto dal
31.12.2012 al 10.01.2014, mancando, quindi, gli estratti conto relativi agli anni 2003, 2004, 2005,
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 (limitatamente ai trimestri 1°,2° e 3°);
- con riferimento al conto corrente n. 8329, acceso in data 19.10.2011, degli estratti conto dal
29.03.2013 al 28.06.2013, mancando, quindi, gli estratti conto relativi agli anni 2011, 2012 e 2014
Ritiene il Tribunale che, in ragione dell'incompletezza degli estratti conto in atti, considerata la specifica contestazione del suo ammontare da parte opponente (vd. pag.
3-4 dell'atto di citazione e pag.
1-2 della memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. di parte opponente), il decreto ingiuntivo deve essere revocato, non avendo la banca opposta fornito la prova dell'ammontare del credito dalla stessa vantato neanche attraverso dati diversi in ordine all'andamento del conto che portino ad escludere “che la contabilizzazione degli interessi ultralegali o anatocistici abbia avuto l'effetto di invertire il segno del saldo relativo al primo periodo del rapporto” (cfr. Cass. civ. n. 11543/2019 cit.).
Invero, in relazione al contratto di conto corrente n. 3996, risulta fondata l'eccezione relativa all'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto, la quale, prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 185/2008, era definita come la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma (cfr. Cass. Civ., sez. 1, 18 gennaio 2006, n. 870) e, per essere valida, doveva rivestire i caratteri della determinatezza o determinabilità, dovendo indicare sia il tasso della commissione, sia i criteri di calcolo sia la periodicità di tale calcolo.
L'art. 2bis d.l. n. 185/2008, convertito dalla l. n. 2/2009, ha espressamente disciplinato per la prima volta la commissione di massimo scoperto, sancendo la nullità di quelle clausole contrattuali che prevedevano le commissioni prive dei requisiti ivi previsti, disciplina che è stata modificata dall'art. 6bis d.l. n. 201/2011 convertito con l. n. 214/2011 (il quale ha introdotto l'art. 117bis d.lgs.
n. 385/1993).
Il d.l. n. 1/2002 ha abrogato l'art. 2 bis co. 1 e 3 del d.l. n. 185/2008 ed ha previsto, all'art. 27bis, che «sono nulle tutte le clausole, comunque denominate, che prevedono commissioni a favore della banca a fronte della concessione di linee di credito, della loro messa a disposizione, del loro mantenimento in essere, del loro utilizzo anche nel caso di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido».
Da ultimo sulla materia è intervenuto il d.l. n. 29/2012, il quale ha riformato l'art. 117bis d.lgs. n.
385/1993, prevedendo – in sintesi – che nei contratti di apertura di credito con utilizzo entro il fido,
pagina 8 di 13 può essere applicata una commissione omnicomprensiva (CMDF) calcolata in maniera proporzionale alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, il cui importo massimo non può superare lo 0,5% per trimestre della somma messa a disposizione del cliente e che in ipotesi di sconfinamenti è possibile applicare una commissione di istruttoria veloce, determinata in misura fissa, commisurata ai costi.
Orbene nel caso di specie, come eccepito dall'opponente (vd. pag. 7 dell'opposizione) e, comunque, essendo la doglianza rilevabile d'ufficio, nel contratto di conto corrente n. 3996 risulta pattuita la commissione di massimo scoperto senza il rispetto dei requisiti sopraesposti - mancando l'indicazione sia dei criteri di calcolo che della periodicità di tale calcolo (non essendo sufficiente l'indicazione della percentuale dello 0,50% nel fido ed extrafido con periodicità trimestrale) – con conseguente nullità della previsione.
9.2. Ogni ulteriore questione relativa ai contratti di conto corrente oggetto di giudizio deve ritenersi assorbita in virtù del principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di legittimità in base al quale la figura dell'assorbimento che esclude il vizio di omessa pronuncia ricorre, in senso proprio, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. III, 14 maggio 2013, n. 11547), non avendo parte opponente formulato domande riconvenzionali e dovendosi intendere le questioni di nullità e la richiesta di rideterminazione del saldo del rapporto, dirette ad ottenere la revoca del decreto ingiuntivo opposto (vd. pag. 6 della comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c. dove si legge
“si torna a ribadire che l'azione intentata dall'attrice opponente è volta ad ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. 630/2014, emesso dal Tribunale di Teramo, stante l'assoluta inesistenza di un credito certo liquido ed esigibile in capo alla convenuta opposta, secondo quanto emerso nel corso del giudizio”)
Le contestazioni sollevate in relazione al contratto di mutuo per il credito ai consumatori
n. 00/4474/12 del 30.03.2012
10. In relazione al contratto di mutuo chirografario n. 00/24474/12 parte opponente ha, innanzitutto, eccepito l'illegittima applicazione di interessi anatocistici in ragione della previsione di un piano di ammortamento cd. alla francese.
Tale domanda non può trovare accoglimento in quanto la previsione di un piano di ammortamento alla francese non pone problema di compatibilità con il divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c..atteso che: i) gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo ancora da rimborsare, al netto di quello incluso nelle rate già scadute;
ii) alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati ma sono pagati o considerati quale quota di interessi della data di rimborso del mutuo, mantenendo autonomia rispetto al capitale;
iii) oltre agli interessi sul capitale a scadere, la rata paga anche una quota del debito in linea capitale – man mano crescente con il progredire del rimborso – cosicché il pagamento a scadenza riduce il capitale che produce interessi in futuro, così verificandosi, di fatto, un fenomeno inverso rispetto alla capitalizzazione. In altri termini, il sistema di ammortamento alla francese non comporta alcun anatocismo atteso che nella prima rata gli interessi si calcolano sulla somma concessa a mutuo e, in ciascuna delle rate successive, la quota degli interessi viene computata sul debito residuo nel pagina 9 di 13 periodo precedente costituito dalla quota capitale ancora dovuta (cfr. Tribunale Brescia, sez. 2, 28 gennaio 2020, n. 189; Corte di Appello di Ancona 17 aprile 2019, n. 539; Tribunale Milano, sez. 6,
27 giugno 2019, n. 6299; Tribunale Torino, sez. 1, 20 dicembre 2018; Tribunale Bologna, sez. 4, 24 giugno 2017, n. 1292).
11. In secondo luogo parte opponente ha eccepito l'illegittima applicazione di interessi usurari, in violazione delle disposizioni di cui alla legge n. 108/1996.
Anche tale domanda non può trovare accoglimento avendo la CTU escluso – con valutazioni coerenti e fondate sulla corretta metodologia di calcolo (e, pertanto, condivise dall'intestato
Tribunale) – l'applicazione di interessi, sia corrispettivi che moratori, superiori al tasso soglia legale
(vd. pag. 12 e pag. 14 della CTU depositata in data 24.07.2021).
12. In terzo luogo parte opponente ha eccepito l'illegittima applicazione di un TAEG superiore a quello indicato nel contratto, con conseguente nullità della relativa clausola e rideterminazione del saldo contabile ex art. 117 co. 6 TUB.
La domanda merita accoglimento in quanto nel caso di specie si è in presenza di un contratto di mutuo per il credito ai consumatori stipulato in data 30.03.2012 in relazione al quale il CTU ha riscontrato l'applicazione di un TAEG superiore a quello previsto in contratto (vd. pag. 10 della
CTU depositata in data 21.03.2025).
Ne deriva che trova applicazione l'art. 125 bis co.
6-7 TUB, il quale contempla espressamente la sanzione della nullità delle clausole contrattuali che, contrariamente a quanto previsto nell'art. 121 co. 1 lett. e), prevedono prezzi o costi che non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nell'apposita documentazione, con conseguente applicazione dell'art. 125bis co. 7 TUB in forza del quale «il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze emesse nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto».
L'accoglimento di tale domanda, contrariamente a quanto ritenuto dall'opponente, impone il ricalcolo dell'importo dovuto in quanto, come noto e come sopraesposto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non deve verificare l'esistenza delle condizioni previste dalla legge per l'emissione del decreto ingiuntivo (potendo, al più, l'inesistenza di tali condizioni rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali) bensì deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto (che assume la posizione sostanziale di attore) mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi del diritto e non già (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. 3, 23 aprile 2014, n. 16767; Cass. Civ., sez. 3, 15 luglio 2005, n. 15037).
Come correttamente rilevato dal CTU, in applicazione del tasso sostitutivo ex art. 125bis co. 7
Tub, la differenza totale per l'intera durata del rapporto di n. 48 mesi ammonta a complessivi €
2.126,34 (vd. pag. 11 della CTU depositata in data 21.03.2025), importo che deve essere detratto dall'importo di € 9.121,82 ingiunto monitoriamente. Ne deriva che deve essere condannata al pagamento di € 6.995,48 oltre Controparte_5 interessi legali dalla data del deposito del ricorso monitorio (31.03.2014) al saldo.
pagina 10 di 13 Invero, sussistendo – nonostante il ricalcolo in oggetto – una posizione debitoria in capo a la stessa deve ritenersi inadempiente con conseguente legittimità della decadenza Parte_1 dal beneficio del termine effettuata dalla banca.
13. Infine parte opponente ha eccepito la mancata indicazione del regime di capitalizzazione composta degli interessi, il che comporterebbe maggiori costi a carico del mutuatario, come accertato anche dal CTU, il quale ha chiarito che l'applicazione del regime di capitalizzazione semplice – anziché del regime di capitalizzazione composta – avrebbe comportato un importo minore delle singole rate (vd. pag. 12 della CTU depositata in data 29.12.2019).
La Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione – sia pure con riferimento alla diversa ipotesi di un contratto di finanziamento a tasso fisso – hanno affermato che: i) l'omessa indicazione del tasso di capitalizzazione composto degli interessi e della modalità di ammortamento alla francese non comporta l'indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto e, di conseguenza, la nullità (parziale) del contratto ex artt. 1346 e 1418 c.c se il contratto di mutuo contiene le indicazioni proprie del tipo legale, ossia la chiara ed inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso, e del tasso di interesse predeterminato;
ii) la mancata esplicitazione nel contratto del maggior costo del prestito come effetto del sistema composto di capitalizzazione degli interessi non determina una violazione dell'art. 117 co. 4 Tub (ai sensi del quale «i contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticata») con conseguente applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 co. 7 Tub in quanto né l'art. 117 Tub né la normativa secondaria (delibera CICR del 9.02.2000 e disposizioni della Banca d'Italia) richiedono, a pena di nullità, l'indicazione del regime di ammortamento, essendo sufficiente che il piano di rimborso contenga in modo dettagliato la chiara ed inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interesse (cfr. Cass. civ., sez. U., 29 maggio 2024, n. 15340).
Ritiene il Tribunale che tali principi possono applicarsi anche all'ipotesi di contratto a tasso variabile se in esso sono indicati determinati elementi quali l'importo erogato, la durata del prestito, il tasso di interesse annuale (TAN) ed effettivo (TAEG), la periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e interessi in quanto detti elementi consentono al mutuatario di ricostruire l'esborso finale cui è tenuto in ottemperanza all'art. 117 co. 4 Tub (cfr. Corte d'appello di Perugia, 18 settembre 2024; Tribunale Torino, 13 dicembre 2024, n. 6351; Corte d'appello d'Ancona 2 dicembre 2024, n. 1703), elementi che sono presenti nel caso di specie.
13.1. In ogni caso, nel caso di specie la questione appare irrilevante poiché il ricalcolo effettuato dal CTU applicando il tasso sostitutivo di cui all'art. 117 Tub conduce al medesimo risultato di cui al par. 12 della motivazione
Le contestazioni relative alla fideiussione rilasciata da Parte_3
14. Come sopraesposto nella parte della motivazione relativa allo svolgimento del processo, a seguito della dichiarazione di fallimento di (quale titolare dell'omonima ditta Parte_3 individuale) – il quale ha rilasciato fideiussione omnibus a favore di fino a Parte_1
pagina 11 di 13 concorrenza di € 15.600,00 - il processo è stato interrotto e riassunto dalla sola debitrice principale
Parte_1
Orbene, nel caso di cumulo di cause scindibili (quale è – appunto – il caso di specie, venendo in rilievo le posizioni del debitore principale e del fideiussore), l'evento interruttivo riguardante il fideiussore non si propaga al debitore principale, avendo il giudice la mera facoltà - e non l'obbligo
- di separare le cause, sicché, ove, come nel caso di specie, non si è avvalso di tale facoltà, se manca la riassunzione nell'interesse della parte colpita dall'evento interruttivo, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio nei soli confronti di quest'ultima (cfr. Cass. civ., sez. U, 22 aprile 2013, n.
9686).
Pertanto, con esclusivo riferimento alla posizione del fideiussore, stante l'inutile decorso del termine di tre mesi dalla pronunciata interruzione del processo senza che egli abbia provveduto alla riassunzione ex art. 305 c.p.c., va pronunciata l'estinzione parziale dell'opposizione, con conseguente pronuncia — nei confronti della detta parte — della definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 653 c.p.c., non avendo legittimata a far valere Parte_1 le doglianze relative all'annullabilità della fideiussione.
Le spese di lite
15. L'esito complessivo della lite giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di
1/3 con condanna di al pagamento della restante parte in favore della Parte_1 [...]
. E_
Le spese di lite si liquidano, in applicazione delle tabelle allegate al DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (alla luce del decisum), della natura delle questioni giuridiche e fattuali trattate nonché del pregio dell'attività difensiva svolta in € 3.376,00 (€ 919,00 per la fase di studio,
€ 777,00 per la fase introduttiva ed € 1.680,00 per la fase istruttoria/trattazione, con esclusione della fase decisoria, non avendo la parte depositato le comparse conclusionali).
15.1. In ragione dell'inammissibilità del suo intervento, la banca la deve Controparte_2 essere condannata al pagamento delle spese di lite in favore di che si liquidano in € Parte_1
5.077,00 (€ 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva ed € 1.680,00 per la fase istruttoria/trattazione, con esclusione della fase decisoria ed € 1.701,00 per la fase decisionale)
15.2. Le spese della CTU, come liquidate con decreto del 10.10.2019 e del 9.04.2025, sono poste definitivamente a carico della banca opposta E_
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da Parte_1
e contro
[...] Parte_2 Controparte_1
e (e, per essa, ),
[...] Controparte_2 CP_3 ogni altra domanda e eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara l'inammissibilità dell'intervento di (e, per essa, Controparte_2 CP_3
;
[...]
2) dichiara, per le ragioni di cui in parte motiva, l'estinzione parziale del presente giudizio di opposizione con riferimento alla posizione di e, per l'effetto, dichiara, Parte_2
pagina 12 di 13 limitatamente allo stesso, definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
3) accoglie (parzialmente) l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca nei Parte_1 suoi confronti il decreto ingiuntivo opposto;
4) condanna al pagamento in favore della Parte_1 E_
di € 6.995,48 oltre interessi legali dalla data del deposito del ricorso
[...] monitorio (31.03.2014) al saldo;
5) compensa per 1/3 le spese di lite tra e la Parte_1 E_
– complessivamente determinate in € 130,00 per anticipazioni ed €
[...]
3.376,00 per onorario, oltre rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa come per legge – e condanna al pagamento della restante parte in favore della Parte_1 E_
;
[...]
6) condanna parte terza intervenuta (e, per essa, al Controparte_2 CP_3 pagamento delle spese di lite in favore di che si liquidano in € 5.077,00 per Parte_1 onorario, oltre rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa come per legge;
7) pone le spese di CTU definitivamente a carico della Controparte_6
[...]
il 17.04.2025
[...]
Il Giudice
Dott.ssa Maria Laura Pasca
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria
Laura Pasca, all'esito della camera di consiglio a seguito dell'accettazione del deposito di “note di trattazione scritta” da parte della Cancelleria in conseguenza dello svolgimento dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. disposta con provvedimento del 19.12.2024 regolarmente comunicato alle parti, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281sexies
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2722 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2014
e promossa
DA
e , rappresentati e difesi, giusta procura allegata Parte_1 Parte_2 all'atto introduttivo e al ricorso in riassunzione depositato da dagli Avv. Cristiano Parte_1
Aretusi e Avv. Ida Nardi, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Cristiano Aretusi sito in Pineto, Via G. D'Annunzio n. 192
Attore/Opponente
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dagli Avv. Antonio Angelone e Avv. Luigi Angelone, elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Giulianova, Via XXIV Maggio n. 18
Convenuto/Opposto
E
e, per essa, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2 CP_3 tempore, rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di intervento ex art. 111
c.p.c., dall'Avv. Alessia De Ambrosiis, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Teramo, Via Trento e Trieste n. 29/31
Terzo intervenuto
OGGETTO: Contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per parte attrice/opponente Parte_1
Voglia Ecc.mo Tribunale adito, ogni avversa domanda, eccezione e deduzione disattesa:
pagina 1 di 13 - accertare e dichiarare la nullità delle clausole contrattuali, attinenti ai rapporti di conto corrente di cui in premessa, che prevedano la capitalizzazione trimestrali degli interessi, il tasso di interesse debitore in misura superiore a quello legale;
- accertare e dichiarare l'inefficacia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 e 118 D.Lgs 01/09/1993
n. 385, dei contratti e delle variazioni dell'interesse ultralegale, delle provvigioni di massimo scoperto, delle commissioni, delle spese e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese relativamente ai rapporti di conto corrente per cui è causa;
- accertare e dichiarare l'invalidità delle Commissioni di Massimo scoperto Trimestrale applicate ai conti correnti per cui è causa, nonché degli interessi ultralegali derivanti dal gioco fittizio delle valute, in quanto detti meccanismi sono privi di validità negoziale;
- accertare e dichiarare il tasso usurario del rapporto bancario, come evidenziato da CTP e per
l'effetto dichiarare la non debenza di ogni remunerazione a favore della banca;
- accertare e dichiarare per l'effetto l'esatto dare-avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuato in sede di CTU tecnico- contabile e sulla base dell'intera documentazione relativa al rapporto di apertura di credito;
- Relativamente al contratto di finanziamento oggetto del presente giudizio, accertare e dichiarare
l'invalidità e la nullità parziale, accertando la difformità tra tasso contrattuale e tasso contrattuale effettivo di ammortamento, dichiara-re ai sensi e per gli effetti dell'art 1284 c.c., 1283 c.c. e 1815
c.c. e 1419 c.c., la nullità della clausola dell'interesse ultralegale ed il ricalcolo dell'intero rimborso al tasso legale di volta in volta vigente, con eliminazione dell'anatocismo in ogni sua applicazione.
- accertare e dichiarare l'invalidità della garanzia fideiussoria rilasciata dal sig. , Parte_2
o in eventuale subordine dichiarare la stessa limitata ad residuo dare avere;
- Dichiarare l'invalidità dell'arbitraria decadenza dal beneficio del termine, invalido in base all'effettivo dare e tenuto conto che l'opponente è in grado di saldare l'eventuale Parte_1 effettivo dare.
- Condannare la convenuta al rimborso delle spese e competenze di causa.
Salvezze illimitate” Per parte convenuta E_
e parte terza intervenuta e, per essa,
[...] Controparte_2 CP_3
“Nel merito, in accoglimento delle eccezioni e deduzioni sopra esposte, rigettare l'opposizione e tutte le domande formulate in quanto infondate in fatto e in diritto, confermando il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e hanno Parte_1 Parte_2 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 630/2014 emesso in data 11.04.2014 che ingiungeva loro (alla prima in qualità di debitrice principale ed al secondo in qualità di fideiussore)
pagina 2 di 13 il pagamento in favore della banca di credito cooperativo dell' della E_ complessiva somma di € 9.460,14 oltre interessi e spese di procedura, di cui:
- € 103,19 per scoperto del conto corrente n. 00/3996 oltre interessi del 14% dal 17.03.2014 al saldo;
- € 253,13 per scoperto del conto corrente n. 00/8329 oltre interessi del 14% dal 17.03.2014 sino al soddisfo per residuo mutuo chirografario n. 00/2973 oltre interessi del 3% dall'11.03.2014 al saldo;
- € 9.121,82 quale residuo del contratto di mutuo chirografario n. 00/4474 oltre interessi del 3% dal 17.03.2014 al saldo.
In particolare gli opponenti hanno eccepito – per le ragioni che saranno esaminate – di nulla dover corrispondere in favore della banca ed hanno domandato, altresì, l'annullamento della garanzia fideiussoria rilasciata da . Parte_2
2. Si è costituita in giudizio la E_ la quale ha chiesto il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. All'udienza del 25.11.2015 è stata dichiarata l'interruzione del processo in ragione del fallimento di . Parte_2
4. Con ricorso depositato in data 23.02.2016 il presente procedimento è stato riassunto da
Parte_1
Si è costituita nel giudizio così riassunto la E_ la quale ha eccepito la tardività della riassunzione, con conseguente estinzione
[...] del procedimento.
5. Con comparsa di costituzione depositata in data 25.09.2010 si è costituita in giudizio la
[...]
e, per essa, cessionaria del credito ex art. 111 c.p.c., la quale ha Controparte_2 CP_3 insistito nel rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
6. La causa, istruita mediante produzioni documentali e CTU contabile, è pervenuta allo scrivente Magistrato in data 12.03.2024 ed è stata presa in decisione all'udienza del 9.05.2024 con concessione alle parti del termine di 30 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
Con ordinanza del 2.07.2024 la causa è stata rimessa sul ruolo per un supplemento di CTU contabile e viene decisa all'odierna udienza ex art. 281sexies c.p.c. L'eccezione di tardività della riassunzione
7. Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di parte opposta sollevata nella comparsa di costituzione in riassunzione depositata in data 13.07.2014 nella quale ha rilevato la tardività del ricorso in riassunzione in ragione del mancato rispetto del termine di tre mesi ex art. 305 c.p.c. decorrenti dall'evento interruttivo, ossia dall'intervenuta sentenza di fallimento di , Parte_3 notificata il 15.10.2015.
Come chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione “in caso di apertura del fallimento, ferma l'automatica interruzione del processo” ex art.43 co.3 1.fall, “il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all'art.305 c.p.c. e al pagina 3 di 13 di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93 1. f. per le domande di credito, decorre da quando la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte;
tale dichiarazione, ove già non conosciuta nei casi di pronuncia in udienza ai sensi dell'art.176 co.2 c.p.c., va direttamente notificata alle parti o al curatore da ogni altro interessato ovvero comunicata – ai predetti fini – anche dall'ufficio giudiziario, potendo inoltre il giudice pronunciarla altresì d'ufficio, allorché gli risulti, in qualunque modo, l'avvenuta dichiarazione di fallimento medesima” (cfr. Cass. civ., sez. U., 7 maggio 2021, n. 12154).
Ne deriva che – come anche rilevato dal Giudice precedente assegnatario del procedimento con provvedimento del 18.10.2016 – il processo è stato riassunto nel rispetto del termine di tre mesi previsto dall'art. 305 c.p.c. dovendosi, ai fini della verifica del rispetto di tale termine, far riferimento all'udienza del 25.11.2015, non assumendo rilevanza la notificazione della sentenza di fallimento effettuata al solo (vd. doc. allegati alla comparsa del 13.07.2016). Parte_2
L'eccepito difetto di legittimazione attiva della società cessionaria intervenuta
8. Sempre in via preliminare deve essere esaminata l'eccezione sollevata da parte opponente relativa al difetto di legittimazione attiva (o, meglio, di titolarità del credito) della società
[...]
(e, per essa, , cessionaria del credito ex art. 111 c.p.c. Controparte_2 CP_3 originariamente vantato dalla . E_
Su un piano generale di analisi, l'avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione ex art. 58 TUB non esonera la parte che afferma di essere titolare del credito dalla prova della cessione e del suo contenuto al fine di dimostrare che oggetto della cessione sia proprio il credito del quale viene prospettata in giudizio la titolarità (cfr., ex plurimis, Cass. Civ., sez. 6, 5 novembre 2020, n. 24798 secondo cui una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione stessa – mentre cosa diversa è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto, questione che è riservata al giudice di merito).
Sempre in linea generale deve affermarsi che: i) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma per cui la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario;
ii) opera il principio di non contestazione;
iii) occorre tenere distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B .
Sulla base di tali puntualizzazioni, la giurisprudenza più recente ha chiarito che in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non è contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, “in mancanza di contestazioni pagina 4 di 13 specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum)” essendo il fatto da provare “costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni, sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo” (cfr. Cass. civ., sez. 3, 22 giugno 2023, n. 17944; Cass. civ., sez. 3, ordinanza 5 aprile 2023,
n. 9412).
Se, invece, è contestata l'esistenza stessa del contratto di cessione “di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera
"notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco”, anche se “ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione” (cfr. Cass. civ., n. 17944/2023 cit.).
8.1. In applicazione di tali principi, fermo che parte opponente ha contestato non l'esistenza del contratto di cessione ma l'inclusione del credito per cui è causa nella cessione, l'eccezione merita accoglimento.
Invero, parte intervenuta ha depositato in giudizio solamente l'avviso di cessione ex art. 58 TUB il quale si limita a prevedere che “la società ha acquistato pro soluto dalle Banche Cedenti, tutti i crediti pecuniari (derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari) che siano stati individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato al rispettivo Contratto di
Cessione e che siano vantati verso debitori classificati a sofferenza (collettivamente, i "Crediti")” e che “ai sensi dell'articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla Cartolarizzazione, la Società (anche in nome e per conto della Banca Cedente) renderà disponibili nella pagina web: https://www.securitisation-services.com/it/cessioni/, fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei
Crediti. Inoltre, i debitori ceduti e i relativi garanti potranno richiedere conferma dell'avvenuta cessione mediante invio di richiesta scritta al seguente indirizzo email:
” (vd. doc. allegato alla comparsa di costituzione in intervento Email_1 ex art. 111 c.p.c.).
pagina 5 di 13 In assenza, pertanto, dell'indicazione nell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale delle caratteristiche dei crediti oggetto di cessione – essendovi, come visto, un mero rinvio ai crediti contenuti nel contratto di cessione e nella pagina web sopracitata – deve ritenersi che solo la produzione in giudizio del contratto di cessione ovvero dell'elenco dei crediti oggetto di cessione avrebbe consentito di ritenere provata l'avvenuta cessione e, dunque, la sussistenza della legittimazione attiva in capo alla società Controparte_2
Invero da un lato, il rinvio ad un sito internet cui collegarsi per attingere i dati identificativi dei crediti ceduti è irrilevante ai fini della prova della cessione in quanto trattasi di attività a carattere esplorativo rimessa al giudice di merito che supplirebbe all'onere probatorio gravante sulla parte e, dall'altro lato, la riproduzione di un estratto di tale contenuto (vd. doc. allegato alla memoria ex art. 190 co. 2 c.p.c. del 1.07.2024) non appare sufficiente, non essendo tale riproduzione confortata da alcun elemento certo ed incontestabile, trattandosi di documento proveniente dalla stessa parte che se ne avvale (cfr., ex multis, Tribunale Napoli 24.05.2019; Tribunale Forlì, 28.10.2019; Corte
Appello Napoli 20.10.2021; Tribunale Pescara 23.10.2024).
Né alcun rilievo assume la comunicazione di avvenuta cessione in allegato alla memoria ex art. 190 co. 2 c.p.c. di parte convenuta, trattandosi di atto proveniente dalla stessa parte convenuta.
Ne deriva che deve essere dichiarato il difetto di titolarità attiva della società Controparte_2
e, per l'effetto, l'inammissibilità del suo intervento in giudizio.
[...]
8.2. L'accertata carenza di legittimazione attiva in capo alla società intervenuta ex art. 111 c.p.c. non impedisce, tuttavia, l'accertamento del credito vantato dalla E_
, la quale è ancora parte del presente giudizio, non potendo dal mancato
[...] deposito di atti processuali successivamente all'intervento della desumersi Controparte_2 il riconoscimento della cessione del credito.
Le contestazioni sollevate in relazione al conto corrente n. 00/3996 e n. 00/8329
9. Nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ha eccepito la Parte_1 mancata prova del credito vantato derivante dal saldo dei conti corrente n. 00/3996 e n. 99/8329, in ragione della carenza della documentazione depositata dalla banca.
Su un piano generale di analisi, a seguito della proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. civ., sez. 3, 17 novembre
2003, n. 17371; Cass. civ., sez. 1, 22 aprile 2003, n. 6421) in quanto oggetto di tale giudizio non è la legittimità o la validità del decreto ingiuntivo opposto, bensì la fondatezza della pretesa creditoria originariamente azionata in monitorio. Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha, quindi, il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa mentre il creditore opponente è tenuto a fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto (cfr., ex plurimis, Cass. civ., sez. 1, 31 maggio 2007, n. 12765;
Cass. civ., sez. 3, 7 ottobre 2011, n. 20613; Cass. civ., sez.
6-L, 28 maggio 2019, n. 14486).
pagina 6 di 13 Nei giudizi aventi ad oggetto pretese scaturenti da rapporti bancari la banca – attore in senso sostanziale – assolve l'onere probatorio su di essa gravante producendo in giudizio i contratti bancari che si contestano (necessari per verificare la sussistenza ed il rispetto di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto) e gli altri documenti che rilevano nel caso specifico, ivi compresi gli estratti conto completi dall'inizio del rapporto, essendo essi indispensabili per la ricostruzione dell'andamento del rapporto nel corso del tempo e per il ricalcolo dell'esatto rapporto di dare-avere tra le parti (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 1, 10 maggio 2007, n. 10692; Cass. civ., sez. 1, 27 settembre 2018, n. 23313) non essendo sufficiente la produzione dell'estratto conto certificato ex art. 50TUB, il quale, pur avendo valenza probatoria nel giudizio monitorio (costituendo, lo stesso, un mero accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato in caso di mancata instaurazione del contraddittorio a seguito di opposizione), non ha pari efficacia nel giudizio di opposizione (avendo lo stesso ad oggetto l'accertamento del diritto sostanziale sottostante il ricorso monitorio, sulla base delle prove acquisite nella fase a cognizione piena), potendo – al più - assumere rilevanza, salvo il caso di non contestazione, come elemento indiziario la cui portata è liberamente apprezzata dal giudice nel contesto di altri elementi significativi (cfr. Cass. Civ., sez. 3, 3 maggio 2011, n. 9695).
In altri termini, ove si accerti l'invalidità delle clausole inserite nel contratto di conto corrente con conseguenti illegittimi addebiti di somme non dovute (come, ad esempio, interessi ultralegali o interessi anatocistici o – in generale - commissioni e spese che la banca non poteva legittimamente pretendere) – la banca ha l'onere di produrre gli estratti conto a partire dall'apertura del conto
(principio che opera, a parti invertite, ove sia il correntista ad agire giudizialmente per l'accertamento giudiziale del saldo e la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall'istituto di credito, giacché in questa evenienza è tale soggetto, attore in giudizio, a doversi far carico della produzione dell'intera serie degli estratti conto).
In caso di adempimento solo parziale dell'onere – incombente sulla banca opposta – di dar ragione del completo andamento del rapporto con la produzione dell'intera serie dei pertinenti estratti conto, la Suprema Corte di Cassazione ha, innanzitutto, escluso che in presenza di una documentazione incompleta dell'andamento del conto il giudice possa automaticamente rigettare la domanda di condanna al pagamento proposta dalla banca atteso che, nella prospettiva di cui all'art. 2697 c.c., sarebbe improprio collegare sistematicamente alla mancata documentazione di una parte delle movimentazioni del conto, il cui saldo sia a debito del correntista (e quindi a credito della banca), la conseguenza di un totale rigetto della pretesa azionata.
In mancanza degli estratti conto iniziali, quindi, è ammessa una ricostruzione contabile con azzeramento del saldo iniziale (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 1, 25 novembre 2010, n. 23974) ponendosi – tuttavia – il problema in caso di riscontro di nullità contrattuali (come quelle aventi ad oggetto la pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici) in quanto in tal caso non può teoricamente escludersi che il saldo intermedio (attestato dal primo degli estratti conto acquisiti al giudizio) sia di segno negativo proprio in ragione di pregressi addebiti di importi non dovuti e che esso potrebbe risultare, invece, di segno opposto (positivo dunque) ove lo si possa depurare dalle illegittime appostazioni.
pagina 7 di 13 In una simile evenienza la banca può fornire la prova delle movimentazioni del conto sulla base di risultanze diverse dai singoli estratti conto fornendo dati circa l'andamento del conto che portino ad escludere che la contabilizzazione degli interessi ultralegali o anatocistici abbia avuto l'effetto di invertire il segno del saldo relativo al primo periodo del rapporto ma, in mancanza di elementi, la domanda deve essere respinta per il mancato assolvimento dell'onere della prova incombente sulla banca che ha intrapreso il giudizio (cfr. Cass. civ., sez. 1, 2 maggio 2019, n. 11543).
9.1. Nel caso di specie, pacifico e risultante dagli atti di causa (vd. doc. allegati al ricorso monitorio), è la produzione da parte della banca:
- con riferimento al conto corrente n. 3996, acceso in data 18.03.2003, degli estratti conto dal
31.12.2012 al 10.01.2014, mancando, quindi, gli estratti conto relativi agli anni 2003, 2004, 2005,
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 (limitatamente ai trimestri 1°,2° e 3°);
- con riferimento al conto corrente n. 8329, acceso in data 19.10.2011, degli estratti conto dal
29.03.2013 al 28.06.2013, mancando, quindi, gli estratti conto relativi agli anni 2011, 2012 e 2014
Ritiene il Tribunale che, in ragione dell'incompletezza degli estratti conto in atti, considerata la specifica contestazione del suo ammontare da parte opponente (vd. pag.
3-4 dell'atto di citazione e pag.
1-2 della memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. di parte opponente), il decreto ingiuntivo deve essere revocato, non avendo la banca opposta fornito la prova dell'ammontare del credito dalla stessa vantato neanche attraverso dati diversi in ordine all'andamento del conto che portino ad escludere “che la contabilizzazione degli interessi ultralegali o anatocistici abbia avuto l'effetto di invertire il segno del saldo relativo al primo periodo del rapporto” (cfr. Cass. civ. n. 11543/2019 cit.).
Invero, in relazione al contratto di conto corrente n. 3996, risulta fondata l'eccezione relativa all'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto, la quale, prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 185/2008, era definita come la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma (cfr. Cass. Civ., sez. 1, 18 gennaio 2006, n. 870) e, per essere valida, doveva rivestire i caratteri della determinatezza o determinabilità, dovendo indicare sia il tasso della commissione, sia i criteri di calcolo sia la periodicità di tale calcolo.
L'art. 2bis d.l. n. 185/2008, convertito dalla l. n. 2/2009, ha espressamente disciplinato per la prima volta la commissione di massimo scoperto, sancendo la nullità di quelle clausole contrattuali che prevedevano le commissioni prive dei requisiti ivi previsti, disciplina che è stata modificata dall'art. 6bis d.l. n. 201/2011 convertito con l. n. 214/2011 (il quale ha introdotto l'art. 117bis d.lgs.
n. 385/1993).
Il d.l. n. 1/2002 ha abrogato l'art. 2 bis co. 1 e 3 del d.l. n. 185/2008 ed ha previsto, all'art. 27bis, che «sono nulle tutte le clausole, comunque denominate, che prevedono commissioni a favore della banca a fronte della concessione di linee di credito, della loro messa a disposizione, del loro mantenimento in essere, del loro utilizzo anche nel caso di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido».
Da ultimo sulla materia è intervenuto il d.l. n. 29/2012, il quale ha riformato l'art. 117bis d.lgs. n.
385/1993, prevedendo – in sintesi – che nei contratti di apertura di credito con utilizzo entro il fido,
pagina 8 di 13 può essere applicata una commissione omnicomprensiva (CMDF) calcolata in maniera proporzionale alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, il cui importo massimo non può superare lo 0,5% per trimestre della somma messa a disposizione del cliente e che in ipotesi di sconfinamenti è possibile applicare una commissione di istruttoria veloce, determinata in misura fissa, commisurata ai costi.
Orbene nel caso di specie, come eccepito dall'opponente (vd. pag. 7 dell'opposizione) e, comunque, essendo la doglianza rilevabile d'ufficio, nel contratto di conto corrente n. 3996 risulta pattuita la commissione di massimo scoperto senza il rispetto dei requisiti sopraesposti - mancando l'indicazione sia dei criteri di calcolo che della periodicità di tale calcolo (non essendo sufficiente l'indicazione della percentuale dello 0,50% nel fido ed extrafido con periodicità trimestrale) – con conseguente nullità della previsione.
9.2. Ogni ulteriore questione relativa ai contratti di conto corrente oggetto di giudizio deve ritenersi assorbita in virtù del principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di legittimità in base al quale la figura dell'assorbimento che esclude il vizio di omessa pronuncia ricorre, in senso proprio, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. III, 14 maggio 2013, n. 11547), non avendo parte opponente formulato domande riconvenzionali e dovendosi intendere le questioni di nullità e la richiesta di rideterminazione del saldo del rapporto, dirette ad ottenere la revoca del decreto ingiuntivo opposto (vd. pag. 6 della comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c. dove si legge
“si torna a ribadire che l'azione intentata dall'attrice opponente è volta ad ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. 630/2014, emesso dal Tribunale di Teramo, stante l'assoluta inesistenza di un credito certo liquido ed esigibile in capo alla convenuta opposta, secondo quanto emerso nel corso del giudizio”)
Le contestazioni sollevate in relazione al contratto di mutuo per il credito ai consumatori
n. 00/4474/12 del 30.03.2012
10. In relazione al contratto di mutuo chirografario n. 00/24474/12 parte opponente ha, innanzitutto, eccepito l'illegittima applicazione di interessi anatocistici in ragione della previsione di un piano di ammortamento cd. alla francese.
Tale domanda non può trovare accoglimento in quanto la previsione di un piano di ammortamento alla francese non pone problema di compatibilità con il divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c..atteso che: i) gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo ancora da rimborsare, al netto di quello incluso nelle rate già scadute;
ii) alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati ma sono pagati o considerati quale quota di interessi della data di rimborso del mutuo, mantenendo autonomia rispetto al capitale;
iii) oltre agli interessi sul capitale a scadere, la rata paga anche una quota del debito in linea capitale – man mano crescente con il progredire del rimborso – cosicché il pagamento a scadenza riduce il capitale che produce interessi in futuro, così verificandosi, di fatto, un fenomeno inverso rispetto alla capitalizzazione. In altri termini, il sistema di ammortamento alla francese non comporta alcun anatocismo atteso che nella prima rata gli interessi si calcolano sulla somma concessa a mutuo e, in ciascuna delle rate successive, la quota degli interessi viene computata sul debito residuo nel pagina 9 di 13 periodo precedente costituito dalla quota capitale ancora dovuta (cfr. Tribunale Brescia, sez. 2, 28 gennaio 2020, n. 189; Corte di Appello di Ancona 17 aprile 2019, n. 539; Tribunale Milano, sez. 6,
27 giugno 2019, n. 6299; Tribunale Torino, sez. 1, 20 dicembre 2018; Tribunale Bologna, sez. 4, 24 giugno 2017, n. 1292).
11. In secondo luogo parte opponente ha eccepito l'illegittima applicazione di interessi usurari, in violazione delle disposizioni di cui alla legge n. 108/1996.
Anche tale domanda non può trovare accoglimento avendo la CTU escluso – con valutazioni coerenti e fondate sulla corretta metodologia di calcolo (e, pertanto, condivise dall'intestato
Tribunale) – l'applicazione di interessi, sia corrispettivi che moratori, superiori al tasso soglia legale
(vd. pag. 12 e pag. 14 della CTU depositata in data 24.07.2021).
12. In terzo luogo parte opponente ha eccepito l'illegittima applicazione di un TAEG superiore a quello indicato nel contratto, con conseguente nullità della relativa clausola e rideterminazione del saldo contabile ex art. 117 co. 6 TUB.
La domanda merita accoglimento in quanto nel caso di specie si è in presenza di un contratto di mutuo per il credito ai consumatori stipulato in data 30.03.2012 in relazione al quale il CTU ha riscontrato l'applicazione di un TAEG superiore a quello previsto in contratto (vd. pag. 10 della
CTU depositata in data 21.03.2025).
Ne deriva che trova applicazione l'art. 125 bis co.
6-7 TUB, il quale contempla espressamente la sanzione della nullità delle clausole contrattuali che, contrariamente a quanto previsto nell'art. 121 co. 1 lett. e), prevedono prezzi o costi che non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nell'apposita documentazione, con conseguente applicazione dell'art. 125bis co. 7 TUB in forza del quale «il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze emesse nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto».
L'accoglimento di tale domanda, contrariamente a quanto ritenuto dall'opponente, impone il ricalcolo dell'importo dovuto in quanto, come noto e come sopraesposto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non deve verificare l'esistenza delle condizioni previste dalla legge per l'emissione del decreto ingiuntivo (potendo, al più, l'inesistenza di tali condizioni rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali) bensì deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto (che assume la posizione sostanziale di attore) mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi del diritto e non già (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. 3, 23 aprile 2014, n. 16767; Cass. Civ., sez. 3, 15 luglio 2005, n. 15037).
Come correttamente rilevato dal CTU, in applicazione del tasso sostitutivo ex art. 125bis co. 7
Tub, la differenza totale per l'intera durata del rapporto di n. 48 mesi ammonta a complessivi €
2.126,34 (vd. pag. 11 della CTU depositata in data 21.03.2025), importo che deve essere detratto dall'importo di € 9.121,82 ingiunto monitoriamente. Ne deriva che deve essere condannata al pagamento di € 6.995,48 oltre Controparte_5 interessi legali dalla data del deposito del ricorso monitorio (31.03.2014) al saldo.
pagina 10 di 13 Invero, sussistendo – nonostante il ricalcolo in oggetto – una posizione debitoria in capo a la stessa deve ritenersi inadempiente con conseguente legittimità della decadenza Parte_1 dal beneficio del termine effettuata dalla banca.
13. Infine parte opponente ha eccepito la mancata indicazione del regime di capitalizzazione composta degli interessi, il che comporterebbe maggiori costi a carico del mutuatario, come accertato anche dal CTU, il quale ha chiarito che l'applicazione del regime di capitalizzazione semplice – anziché del regime di capitalizzazione composta – avrebbe comportato un importo minore delle singole rate (vd. pag. 12 della CTU depositata in data 29.12.2019).
La Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione – sia pure con riferimento alla diversa ipotesi di un contratto di finanziamento a tasso fisso – hanno affermato che: i) l'omessa indicazione del tasso di capitalizzazione composto degli interessi e della modalità di ammortamento alla francese non comporta l'indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto e, di conseguenza, la nullità (parziale) del contratto ex artt. 1346 e 1418 c.c se il contratto di mutuo contiene le indicazioni proprie del tipo legale, ossia la chiara ed inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso, e del tasso di interesse predeterminato;
ii) la mancata esplicitazione nel contratto del maggior costo del prestito come effetto del sistema composto di capitalizzazione degli interessi non determina una violazione dell'art. 117 co. 4 Tub (ai sensi del quale «i contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticata») con conseguente applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 co. 7 Tub in quanto né l'art. 117 Tub né la normativa secondaria (delibera CICR del 9.02.2000 e disposizioni della Banca d'Italia) richiedono, a pena di nullità, l'indicazione del regime di ammortamento, essendo sufficiente che il piano di rimborso contenga in modo dettagliato la chiara ed inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interesse (cfr. Cass. civ., sez. U., 29 maggio 2024, n. 15340).
Ritiene il Tribunale che tali principi possono applicarsi anche all'ipotesi di contratto a tasso variabile se in esso sono indicati determinati elementi quali l'importo erogato, la durata del prestito, il tasso di interesse annuale (TAN) ed effettivo (TAEG), la periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e interessi in quanto detti elementi consentono al mutuatario di ricostruire l'esborso finale cui è tenuto in ottemperanza all'art. 117 co. 4 Tub (cfr. Corte d'appello di Perugia, 18 settembre 2024; Tribunale Torino, 13 dicembre 2024, n. 6351; Corte d'appello d'Ancona 2 dicembre 2024, n. 1703), elementi che sono presenti nel caso di specie.
13.1. In ogni caso, nel caso di specie la questione appare irrilevante poiché il ricalcolo effettuato dal CTU applicando il tasso sostitutivo di cui all'art. 117 Tub conduce al medesimo risultato di cui al par. 12 della motivazione
Le contestazioni relative alla fideiussione rilasciata da Parte_3
14. Come sopraesposto nella parte della motivazione relativa allo svolgimento del processo, a seguito della dichiarazione di fallimento di (quale titolare dell'omonima ditta Parte_3 individuale) – il quale ha rilasciato fideiussione omnibus a favore di fino a Parte_1
pagina 11 di 13 concorrenza di € 15.600,00 - il processo è stato interrotto e riassunto dalla sola debitrice principale
Parte_1
Orbene, nel caso di cumulo di cause scindibili (quale è – appunto – il caso di specie, venendo in rilievo le posizioni del debitore principale e del fideiussore), l'evento interruttivo riguardante il fideiussore non si propaga al debitore principale, avendo il giudice la mera facoltà - e non l'obbligo
- di separare le cause, sicché, ove, come nel caso di specie, non si è avvalso di tale facoltà, se manca la riassunzione nell'interesse della parte colpita dall'evento interruttivo, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio nei soli confronti di quest'ultima (cfr. Cass. civ., sez. U, 22 aprile 2013, n.
9686).
Pertanto, con esclusivo riferimento alla posizione del fideiussore, stante l'inutile decorso del termine di tre mesi dalla pronunciata interruzione del processo senza che egli abbia provveduto alla riassunzione ex art. 305 c.p.c., va pronunciata l'estinzione parziale dell'opposizione, con conseguente pronuncia — nei confronti della detta parte — della definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 653 c.p.c., non avendo legittimata a far valere Parte_1 le doglianze relative all'annullabilità della fideiussione.
Le spese di lite
15. L'esito complessivo della lite giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di
1/3 con condanna di al pagamento della restante parte in favore della Parte_1 [...]
. E_
Le spese di lite si liquidano, in applicazione delle tabelle allegate al DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (alla luce del decisum), della natura delle questioni giuridiche e fattuali trattate nonché del pregio dell'attività difensiva svolta in € 3.376,00 (€ 919,00 per la fase di studio,
€ 777,00 per la fase introduttiva ed € 1.680,00 per la fase istruttoria/trattazione, con esclusione della fase decisoria, non avendo la parte depositato le comparse conclusionali).
15.1. In ragione dell'inammissibilità del suo intervento, la banca la deve Controparte_2 essere condannata al pagamento delle spese di lite in favore di che si liquidano in € Parte_1
5.077,00 (€ 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva ed € 1.680,00 per la fase istruttoria/trattazione, con esclusione della fase decisoria ed € 1.701,00 per la fase decisionale)
15.2. Le spese della CTU, come liquidate con decreto del 10.10.2019 e del 9.04.2025, sono poste definitivamente a carico della banca opposta E_
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da Parte_1
e contro
[...] Parte_2 Controparte_1
e (e, per essa, ),
[...] Controparte_2 CP_3 ogni altra domanda e eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara l'inammissibilità dell'intervento di (e, per essa, Controparte_2 CP_3
;
[...]
2) dichiara, per le ragioni di cui in parte motiva, l'estinzione parziale del presente giudizio di opposizione con riferimento alla posizione di e, per l'effetto, dichiara, Parte_2
pagina 12 di 13 limitatamente allo stesso, definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
3) accoglie (parzialmente) l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca nei Parte_1 suoi confronti il decreto ingiuntivo opposto;
4) condanna al pagamento in favore della Parte_1 E_
di € 6.995,48 oltre interessi legali dalla data del deposito del ricorso
[...] monitorio (31.03.2014) al saldo;
5) compensa per 1/3 le spese di lite tra e la Parte_1 E_
– complessivamente determinate in € 130,00 per anticipazioni ed €
[...]
3.376,00 per onorario, oltre rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa come per legge – e condanna al pagamento della restante parte in favore della Parte_1 E_
;
[...]
6) condanna parte terza intervenuta (e, per essa, al Controparte_2 CP_3 pagamento delle spese di lite in favore di che si liquidano in € 5.077,00 per Parte_1 onorario, oltre rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa come per legge;
7) pone le spese di CTU definitivamente a carico della Controparte_6
[...]
il 17.04.2025
[...]
Il Giudice
Dott.ssa Maria Laura Pasca
(atto sottoscritto digitalmente)
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