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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 14/02/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE – LAVORO – PREVIDENZA E ASSISTENZA in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
Consuelo Mighela, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al N. R.L.P.A. 437/2023 promossa da:
c.f. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Carla Chelo, giusta procura speciale in atti,
- ricorrente -
contro
c.f. , Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Nivola, in virtù di procura generale alle liti conferita in data del 22.03.2024, Rep. n.37875/7313, versata in atti,
- resistente -
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione (omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali).
La causa viene decisa mediante sentenza contestualmente motivata, all'esito della discussione sulle seguenti:
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: dichiarare la cessazione della materia del contendere, con spese compensate”.
Nell'interesse di parte resistente: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: - dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 16.05.2023, notificato nei termini di legge, Parte_1
1 ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. n. OI-001661801 emessa dall' CP_1
– sede territoriale di Oristano, notificatale in data 17.04.2023, con cui le era stato ingiunto, quale titolare dell'omonima impresa individuale “P D'Oro di RI RE (P.IVA
), il pagamento della complessiva somma di euro 10.000,00, oltre ad euro 6,60 di P.IVA_2
spese, a titolo di sanzione amministrativa, ex art. 2, comma 1-bis, del d.l. n. 463/1983, convertito dalla legge n. 638/1983, per violazioni accertate in riferimento all'annualità 2017, sulla base dell'atto di accertamento ivi richiamato n. .9500.25/01/2019.0007761, notificato in data CP_1
21.03.2019.
La ricorrente ha innanzitutto allegato che, in seguito alla concessione di un piano di rateizzazione da parte dell' , aveva provveduto a saldare Controparte_2
integralmente i contributi previdenziali e assistenziali dei lavoratori dipendenti di cui all'ordinanza-ingiunzione n. OI-001661801 in seguito al pagamento di n. 2 avvisi di addebito n. 375-2017-00004876-80, notificato via pec in data 17.10.2017, emesso per l'importo di €
2.133,47 e n. 375-2018-00000753-32, notificato via pec in data 29.05.2018, emesso per l'importo di € 5.572,91.
Ha sostenuto l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione de qua per tardività del procedimento sanzionatorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 689/1981, in quanto la contestazione della violazione non era avvenuta entro 90 giorni dalla scadenza mensile del versamento dei contributi previdenziali dei dipendenti, violazione facilmente rilevabile dall' e che non implicava particolari aggravi istruttori;
l' avrebbe dovuto notificare CP_1 CP_1
l'avviso di accertamento con gli estremi esatti della presunta violazione entro 90 giorni dalla scadenza mensile prevista per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dei dipendenti o, al più tardi, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di notifica dei suddetti avvisi di addebito eseguita il 17.10.2017 e il 29.05.2018.
Inoltre, la sanzione era da ritenersi sicuramente sproporzionata rispetto alla condotta contestata alla ricorrente, ovverosia l'asserito mancato versamento dei contributi dei dipendenti pari a € 1.482,00, tanto più che, con D.L. n. 48 del 2023 (rubricato “Modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali”), era stato modificato l'articolo 2, comma 1-bis, del D.L. n. 463/1983, ed era stata prevista una riduzione sostanziale delle sanzioni per omesso versamento delle ritenute previdenziali da calcolarsi “da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso”.
La ricorrente ha pertanto concluso domandando nel merito che il Tribunale volesse
2 dichiarare la nullità e l'inammissibilità e/o l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento opposta.
2. L' si è costituito in giudizio domandando, nel merito, il rigetto del ricorso e CP_1 sostenendo la correttezza dell'operato dell' , che aveva proceduto a irrogare la sanzione CP_1
amministrativa prevista dalla normativa in vigore ratione temporis per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, entro il termine di tre mesi fissato dalla normativa di riferimento.
In difetto di regolarizzazione nei termini di legge, l' aveva quindi provveduto a CP_1 emettere l'ordinanza ingiunzione qui opposta.
Era parimenti da disattendere l'eccezione avversa di estinzione della sanzione, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 689/1981, in quanto il termine previsto dalla predetta disposizione non era applicabile alla disciplina sanzionatoria in esame, introdotta da una norma speciale, espressamente dettata per la fattispecie specifica e che, dunque, era destinata a prevalere sulla disposizione di carattere generale invocata dalla controparte. In ogni caso, tale termine non aveva natura perentoria e avrebbe dovuto iniziare a decorrere solamente dal momento in cui l' aveva completato l'iter accertativo, che si articolava in diversi passaggi di verifica CP_1
necessari, eseguibili solo a partire dalla completa disponibilità di tutti i dati da analizzare, con la ricezione (o l'omessa spedizione) dell'ultimo flusso Uniemens del mese di novembre dell'anno solare di riferimento (che perveniva all' entro il 31 dicembre dell'anno in CP_1 esame), per cui solo da tale data gli organismi centrali dell'ente potevano avviare una prima lavorazione massiva dei dati dell'anno solare in esame, a conclusione della quale erano formate le liste di lavorazione degli illeciti, poi trasmesse alle strutture territoriali dell' per CP_1
l'ulteriore analisi individualizzata delle singole posizioni.
Con riferimento alle censure inerenti al quantum della sanzione, l' aveva applicato il CP_1
disposto normativo vigente ratione temporis, applicando peraltro un principio di massimo favore nei confronti del trasgressore.
Inoltre, in seguito all'entrata in vigore del D.L. 4 maggio 2023, n. 48, alla luce dello ius superveniens, l' aveva proceduto alla rideterminazione della sanzione sicché i motivi di CP_1 opposizione afferenti al quantum erano superati, per cui, in via subordinata, nell'ipotesi di pagamento del dovuto oggetto dell'ordinanza ingiunzione rideterminata, l'ente previdenziale ha chiesto che venisse dichiarata cessata la materia del contendere.
3. All'odierna udienza le parti hanno dato atto dell'intervenuto pagamento da parte della
3 ricorrente della sanzione come rideterminata dall' e hanno concluso congiuntamente per CP_1
la cessazione della materia del contendere con spese compensate.
§§§
4. Occorre rilevare che, secondo quanto emerge per tabulas dalla documentazione depositata in data odierna (v. copia della quietanza del pagamento della somma di € 3.711,00 effettuato in data 11.02.2025), è stato effettuato il pagamento dell'importo della sanzione come rideterminato dall' sulla base del D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni CP_1 dalla L. 3 luglio 2023, n. 85, che, all'art. 23, ha disposto una modifica dell'art. 2, comma 1-bis, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 1983,
n. 638, nel senso che le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono state sostituite dalle parole:
«da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso…”.
Deve, pertanto, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, non permanendo più alcun interesse delle parti a che il Tribunale si pronunci sulle domande originariamente formulate dalla ricorrente, e sostanzialmente rinunciate.
D'altronde, entrambe le parti hanno congiuntamente concluso affinché il Tribunale pronunci una sentenza di cessazione della materia del contendere, confermando di non avere più alcun interesse a una decisione sul merito dell'opposizione.
5. Passando alla regolamentazione delle spese, le stesse devono essere integralmente compensate, in conformità a quanto richiesto dalle parti congiuntamente.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, visto l'art. 442 c.p.c., così dispone:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Oristano, il 14/02/2025
Il Giudice
Consuelo Mighela
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