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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 27/02/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1579 /2017 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio in data 18.02.2025 e composta dai Sigg.ri Magistrati: dott. Isabella MARIANI Presidente dr.ssa Alessandra GUERRIERI Consigliere dr.ssa Laura D'AMELIO Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
- SENTENZA -
nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 12.06.2017 al n. 1579 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2017 avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n.334/2017, pubblicata il 2.02.2017
promossa da rappresentato e difeso dall'Avv. Tullio D'Amora, come da Parte_1 procura in atti
- appellante - contro
, in persona del Sindaco pro-tempore. rappresentato e Controparte_1 Rogai e dall'Avv. Andrea Sansoni, come da procura in atti;
- appellato -
avente ad oggetto: querela di falso.
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per l'appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, accertati e dichiarati tutti i fatti di cui al presente atto e per tutti i motivi ivi esposti, disattese e respinte tutte le contrarie domande riconvenzionali, istanze ed eccezioni ed in totale riforma della sentenza gravata del Tribunale di Firenze n. 334/2017 del 2/2/2017, così decidere:-In via istruttoria: disporre rinnovo e/o supplemento di CTU chiamando il consulente incaricato a valutare le contestazioni mosse nella relazione a firma del Prof. Per_1 depositata il 6 maggio 2016 quale allegato 3 all'atto di costituzione di nuovo difensore e conseguentemente a rispondere al quesito posto circa l'attribuibilità o meno al Cav. delle firme apposte sulle quattro cartoline oggetto di causa il tutto come Pt_1 meglio specificato ed individuato nel presente atto di appello;
-Nel merito: accogliere la domanda proposta con la querela di falso e conseguentemente dichiarare l'estraneità del dott. rispetto alle firme apposte sulle cartoline oggetto di Pt_1 contestazione n. 777676506358-8, n. 77767768369-8, n.77924396069-5, n. 77924408783-6.-In ogni caso: con vittoria di spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio.”;
per l'appellato: “Il come in epigrafe rappresentato e difeso, Controparte_1 chiede il rigetto del e la conseguente conferma della sentenza del Tribunale di Firenze n. 334/2017. In via istruttoria si oppone alla richiesta di nuova CTU e/o . supplemento di CTU. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -
I. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, Parte_1 chiedeva che, in riforma della sentenza impugnata, fosse dichiarata
[...]
l'estraneità del medesimo alle firme apposte sulle cartoline n.777676506358-8,
n.77767768369-8, n.77924396069-5, n.77924408783-6, sottese alla cartella di pagamento n.04104120130000093983000, con la quale gli era stato intimato il pagamento del complessivo importo di euro 770,50.
Cosi nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione ex art. 615 cpc notificato rispettivamente in data 19 aprile e 22 aprile 2013, il Dott. ha Pt_1 convenuto in giudizio innanzi al Giudice di Pace di il e CP_1 Controparte_1 la Società per ottenere, previa sospensione, la dichiarazione Controparte_2 di invalidità della cartella di pagamento n. 04104120130000093983000, R.G.
2012/8204, del complessivo importo di euro 770,50, nonché I'annullamento dei relativi quattro verbali di accertamento per contravvenzioni al Codice della Strada, perché mai notificatigli. Nel giudizio si è costituito il Controparte_1 depositando le quattro sanzioni amministrative e le rispettive quattro cartoline di P ricevimento, che recano secondo nte le sottoscrizioni del Dott. Parte_1
due in stampatello, una con l'iniziale del nome ed il cognome e l'ultima
[...] con il cognome e poi il nome. Alla prima udienza di trattazione, tuttavia, il Dott. ha manifestato la volontà di proporre querela di falso avverso le predette Pt_1 cartoline di ricevimento;
con atto di citazione per querela di falso notificato il
28.6.2013 il chiedeva che venissero disposti gli accertamenti tecnici Pt_1 opportuni, utilizzando come scritture di comparazione i seguenti documenti allegati alla citazione:
1. Carta di identità del sig.
2. Procura Parte_1 alle liti apposta all'atto di citazione ex art.615 cpc;
3. Copia (prime due pagine) del passaporto n. del sig.
4. Copia di scrittura Numero_1 Parte_1 privata tra il sig. ed Elemond Spa. Conseguentemente, dunque, Parte_1 il procedimento si è interrotto, per essere poi riassunto innanzi questo Tribunale.
A fronte dell'atto di querela notificato in data 28.06.2013, la difesa del
[...]
[...] si è costituita in giudizio, sollevando preliminarmente eccezioni di rito, CP_3 ancor prima che di merito;
in particolare parte convenuta ha eccepito la nullità dell'atto di querela per nullità della procura, l'inammissibilità della querela, laddove sì pretenderebbe di inficiare con la medesima le risultanze di una consegna e conseguente ritiro ad una persona che si è dichiarata idonea alla stessa oltreché l'improcedibilità dell'atto di querela per mancato assolvimento degli oneri previsti ai sensi dell'art.221 cpc Nel corso del giudizio è stata effettuata
CTU con incarico assegnato alla Dott.ssa la cui relazione, resa in data Per_2
30 gennaio 2016, è stata nel senso della riconducibilità delle quattro firme contestate alla mano del Dott. Pt_1
Con comparsa del 29 aprile 2016, il Dott. si & costituito con nuovi Pt_1 legali, nell'occasione contestando anche le conclusioni del CTU e chiedendone la chiamata a chiarimenti su alcune fondate critiche al suo operato mosse sulla base della relazione del consulente di parte Prof. (doc. 3 allegato alla Per_1 costituzione di nuovo difensore).Ad esito di precisazione delle conclusioni la causa, ritenuta documentalmente istruita, è stata, quindi, inviata al PM per le proprie conclusioni e rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione di termini ex art. 190 cpc senza repliche.”
Il Tribunale, all'esito dell'istruttoria svolta, dichiarava la inammissibilità della produzione documentale del in quanto tardiva. In particolare Pt_1 riteneva che il passaporto, prodotto in modo incompleto, non potesse essere utilizzato come prova dell'inattendibilità del CTU;
ciò in quanto l'art. 221 c.p.c. impone che le prove finalizzate a destituire di fondamento l'atto oggetto di querela, siano indicate e prodotte sin dal primo atto difensivo.
Sulla base di tali considerazioni il Tribunale rigettava la querela di falso condannando parte attrice alle spese del giudizio.
Avverso la sentenza suddetta interponeva atto di Parte_1 appello articolato su più motivi.
Deduceva l'appellante che il giudice aveva erroneamente ritenuto la CTU ineccepibile e non contestata, basandosi esclusivamente sulla mancata nomina di consulenti di parte. L'assunto era tuttavia palesemente errato avendo l'appellante puntualmente contestato la CTU con la perizia di parte del prof.
depositata in occasione dell'udienza fissata per le osservazioni alla CTU. Per_1
A detta dell'appellante la sentenza era viziata da una totale mancanza di motivazione in relazione alle contestazioni specifiche mosse alla CTU. Il giudice non aveva spiegato perché aveva ritenuto la CTU “ineccepibile” nonostante le
3 critiche mosse, né aveva giustificato la qualificazione della CTU come “non contestata”, in presenza di contestazioni radicali. Neppure tali osservazioni potevano ritenersi prive di rilievo, andando a dimostrare l'esistenza di una vera e propria riserva mentale del CTU, sfavorevole all'appellante, un grave vizio di metodo nell'approccio alla consulenza nonché numerosi errori di valutazione rispetto agli esiti delle comparazioni grafiche effettuate. In particolare affermava che le conclusioni della relazione tecnica erano il frutto di una riserva mentale del CTU il quale aveva imputato all'appellante un'azione dissimulativa posta in essere all'atto della redazione del saggio grafico;
tale preclusione emergeva in più passaggi della relazione. Ancora risultava censurabile la tecnica utilizzata dal ctu il quale non aveva tenuto conto degli elementi di diversità tra le scritture a confronto, come meglio argomentato dal proprio ctp.
L'appellante contestava inoltre la dichiarazione del giudice di prime cure di tardività della produzione del passaporto, avvenuta successivamente all'espletamento della CTU. Evidenziava al riguardo, che le contestazioni alla
CTU erano state svolte con il primo atto processuale successivo al deposito della relazione tecnica e dunque in maniera senz'altro tempestiva. D'altronde tale produzione era stata effettuata non in funzione della querela di falso, bensì per supportare 1'istanza di chiamata a chiarimenti del CTU;
l'integrazione del documento, peraltro già presente in parte fra gli atti di causa, era dunque senz'altro ammissibile perché da porsi in diretta conseguenza delle esigenze difensive sorte a seguito dell'esame dei contenuti della relazione del tecnico di ufficio,
L'appellante rilevava, infine, che il giudice non aveva adeguatamente motivato la preferenza accordata alle valutazioni del CTU rispetto a quelle del proprio perito di parte che giungevano a conclusioni opposte. L'appellante sosteneva che, a fronte di critiche motivate e dettagliate alla CTU, il giudice avrebbe dovuto specificare le ragioni per cui aveva preferito le conclusioni del CTU rispetto a quelle, diametralmente opposte, del proprio perito. La totale omissione di tale valutazione viziava la sentenza per carenza e contraddittorietà della motivazione.
Si costituiva in giudizio il chiedendo la conferma della Controparte_1 sentenza impugnata. Rilevava la tardività della produzione documentale da parte del querelante il quale, solo dopo la consulenza tecnica d'ufficio, aveva preteso di dimostrare la sua assenza dall'Italia nel periodo contestato, producendo un passaporto incompleto ed in fotocopia. Le prove finalizzate a
4 contestare l'atto di querela avrebbero dovuto essere indicate e prodotte fin dal primo atto difensivo, come previsto dall'art. 221 c.p.c.. La consulenza tecnica espletata aveva concluso che le sottoscrizioni sulle cartoline di ricevimento appartenevano alla mano di e il Tribunale di Firenze aveva Parte_1 pertanto correttamente ritenuto la causa matura per la decisione sulla base di tali risultanze.
Senza ulteriore istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
- MOTIVI DELLA DECISIONE -
L'appello è infondato.
Occorre preliminarmente rilevare la tardività della produzione documentale effettuata dalla parte appellante, avvenuta in un momento successivo al deposito della Consulenza Tecnica d'Ufficio e contestualmente al deposito delle note d'udienza. Tale produzione documentale risulta inammissibile, in quanto effettuata una volta decorsi i termini perentori stabiliti dal codice di procedura civile per la deduzione dei mezzi di prova.
Non può, infatti, essere sottovalutato che la produzione del passaporto da parte dell'appellante, al fine di comprovare la sua assenza dal territorio nazionale nel periodo cui si riferiscono talune delle cartoline oggetto di causa, introduce una circostanza fattuale del tutto nuova e mai precedentemente dedotta né allegata. Tale circostanza, pertanto, incorre nelle preclusioni processuali derivanti dalla chiusura della fase istruttoria. L'appellante invero pur avanzando, contestualmente alla produzione del passaporto, istanza di chiarimenti del ctu, fonda la contestazione delle risultanze della CTU proprio sulla presunta assenza del dall'Italia comprovata dai timbri apposti sul Pt_1 passaporto;
tale circostanza è infatti incompatibile con l'apposizione della firma sulle cartoline riferibili al periodo di permanenza all'estero. E' dunque evidente come la produzione documentale dell'appellante sia volta ad introdurre una nuova tematica che, sebbene finalizzata a smentire le risultanze della ctu, costituisce a tutti gli effetti nuova allegazione istruttoria, preclusa una volta spirati i termini di cui all'art 184 cpc. Non può che condividersi, dunque,
l'osservazione del primo giudice sulla inderogabilità del principio di preclusione, in quanto dettato da motivi di interesse pubblico a un corretto, celere ed ordinato svolgimento del giudizio. D'altronde l'assenza del dall'Italia era Pt_1
5 circostanza antecedente la presentazione della querela di falso e ben avrebbe potuto essere fatta valere in quella sede.
In conclusione deve ritenersi corretta la statuizione del giudice di prime cure in ordine alla inammissibilità della documentazione prodotta da parte attrice, essendo quest'ultima incorsa nelle decadenze processuali per lo spirare dei termini previsti per le articolazioni istruttorie.
Parimenti infondata appare la doglianza di omessa chiamata a chiarimenti del Consulente Tecnico d'Ufficio. Il primo giudice ha evidentemente fondato la propria decisione sulla base di una valutazione di esaustività della relazione tecnica tale da rendere superflua un'ulteriore approfondimento tecnico nel contesto di un quadro probatorio ritenuto già sufficientemente delineato;
tale valutazione rientra nel poter discrezionale del giudice in ordine alla completezza del quadro probatorio.
In ultimo, si manifesta infondata la doglianza relativa all'asserita omessa considerazione delle osservazioni critiche formulate dal consulente tecnico di parte. Il richiamo alle conclusioni del Consulente Tecnico d'Ufficio recepite dal
Tribunale sulla base di una valutazione di chiarezza ed ineccepibilità dell'elaborato peritale, costituisce una valida e sufficiente motivazione in ordine alla decisione assunta, tale da ritenerla immune da vizi. La motivazione fondata sull'adesione alle risultanze della CTU, ritenute ineccepibili, esime, infatti, il giudice dal fornire una specifica risposta ad ogni singola contestazione sollevata dalla parte. Occorre, inoltre, rilevare che, nella fattispecie, non avendo l'appellante provveduto alla nomina di un proprio consulente tecnico di parte contestualmente al conferimento dell'incarico al CTU, le osservazioni critiche svolte ex post dal tecnico di fiducia, e depositate successivamente alla redazione della consulenza tecnica d'ufficio, assumono la valenza di mere argomentazioni difensive. Pertanto, tali argomentazioni devono ritenersi vagliate dal Tribunale ed implicitamente rigettate, con l'accoglimento delle difformi valutazioni del consulente d'ufficio.
Le considerazioni svolte portano ritenere non meritevoli di accoglimento le censure rivolte alla decisione di primo grado che andrà pertanto integramente confermata.
IV. Le spese. Quanto alle spese di lite del giudizio, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del DM
10.03.2014 n. 55, avuto riguardo ai parametri medi, con esclusione della fase istruttoria.
6 -
PER QUESTI MOTIVI
-
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del Parte_1
, avverso la sentenza impugnata così provvede: Controparte_1
1) respinge l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento dei compensi di causa che sono liquidati in favore dell'appellante, in complessivi € 6.946,00 oltre accessori dovuti per legge;
3)dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13/1quater
DPR n. 115/2002 in materia di spese di giustizia;
4) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
Laura D'Amelio Isabella Mariani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio in data 18.02.2025 e composta dai Sigg.ri Magistrati: dott. Isabella MARIANI Presidente dr.ssa Alessandra GUERRIERI Consigliere dr.ssa Laura D'AMELIO Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
- SENTENZA -
nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 12.06.2017 al n. 1579 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2017 avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n.334/2017, pubblicata il 2.02.2017
promossa da rappresentato e difeso dall'Avv. Tullio D'Amora, come da Parte_1 procura in atti
- appellante - contro
, in persona del Sindaco pro-tempore. rappresentato e Controparte_1 Rogai e dall'Avv. Andrea Sansoni, come da procura in atti;
- appellato -
avente ad oggetto: querela di falso.
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per l'appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, accertati e dichiarati tutti i fatti di cui al presente atto e per tutti i motivi ivi esposti, disattese e respinte tutte le contrarie domande riconvenzionali, istanze ed eccezioni ed in totale riforma della sentenza gravata del Tribunale di Firenze n. 334/2017 del 2/2/2017, così decidere:-In via istruttoria: disporre rinnovo e/o supplemento di CTU chiamando il consulente incaricato a valutare le contestazioni mosse nella relazione a firma del Prof. Per_1 depositata il 6 maggio 2016 quale allegato 3 all'atto di costituzione di nuovo difensore e conseguentemente a rispondere al quesito posto circa l'attribuibilità o meno al Cav. delle firme apposte sulle quattro cartoline oggetto di causa il tutto come Pt_1 meglio specificato ed individuato nel presente atto di appello;
-Nel merito: accogliere la domanda proposta con la querela di falso e conseguentemente dichiarare l'estraneità del dott. rispetto alle firme apposte sulle cartoline oggetto di Pt_1 contestazione n. 777676506358-8, n. 77767768369-8, n.77924396069-5, n. 77924408783-6.-In ogni caso: con vittoria di spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio.”;
per l'appellato: “Il come in epigrafe rappresentato e difeso, Controparte_1 chiede il rigetto del e la conseguente conferma della sentenza del Tribunale di Firenze n. 334/2017. In via istruttoria si oppone alla richiesta di nuova CTU e/o . supplemento di CTU. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -
I. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, Parte_1 chiedeva che, in riforma della sentenza impugnata, fosse dichiarata
[...]
l'estraneità del medesimo alle firme apposte sulle cartoline n.777676506358-8,
n.77767768369-8, n.77924396069-5, n.77924408783-6, sottese alla cartella di pagamento n.04104120130000093983000, con la quale gli era stato intimato il pagamento del complessivo importo di euro 770,50.
Cosi nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione ex art. 615 cpc notificato rispettivamente in data 19 aprile e 22 aprile 2013, il Dott. ha Pt_1 convenuto in giudizio innanzi al Giudice di Pace di il e CP_1 Controparte_1 la Società per ottenere, previa sospensione, la dichiarazione Controparte_2 di invalidità della cartella di pagamento n. 04104120130000093983000, R.G.
2012/8204, del complessivo importo di euro 770,50, nonché I'annullamento dei relativi quattro verbali di accertamento per contravvenzioni al Codice della Strada, perché mai notificatigli. Nel giudizio si è costituito il Controparte_1 depositando le quattro sanzioni amministrative e le rispettive quattro cartoline di P ricevimento, che recano secondo nte le sottoscrizioni del Dott. Parte_1
due in stampatello, una con l'iniziale del nome ed il cognome e l'ultima
[...] con il cognome e poi il nome. Alla prima udienza di trattazione, tuttavia, il Dott. ha manifestato la volontà di proporre querela di falso avverso le predette Pt_1 cartoline di ricevimento;
con atto di citazione per querela di falso notificato il
28.6.2013 il chiedeva che venissero disposti gli accertamenti tecnici Pt_1 opportuni, utilizzando come scritture di comparazione i seguenti documenti allegati alla citazione:
1. Carta di identità del sig.
2. Procura Parte_1 alle liti apposta all'atto di citazione ex art.615 cpc;
3. Copia (prime due pagine) del passaporto n. del sig.
4. Copia di scrittura Numero_1 Parte_1 privata tra il sig. ed Elemond Spa. Conseguentemente, dunque, Parte_1 il procedimento si è interrotto, per essere poi riassunto innanzi questo Tribunale.
A fronte dell'atto di querela notificato in data 28.06.2013, la difesa del
[...]
[...] si è costituita in giudizio, sollevando preliminarmente eccezioni di rito, CP_3 ancor prima che di merito;
in particolare parte convenuta ha eccepito la nullità dell'atto di querela per nullità della procura, l'inammissibilità della querela, laddove sì pretenderebbe di inficiare con la medesima le risultanze di una consegna e conseguente ritiro ad una persona che si è dichiarata idonea alla stessa oltreché l'improcedibilità dell'atto di querela per mancato assolvimento degli oneri previsti ai sensi dell'art.221 cpc Nel corso del giudizio è stata effettuata
CTU con incarico assegnato alla Dott.ssa la cui relazione, resa in data Per_2
30 gennaio 2016, è stata nel senso della riconducibilità delle quattro firme contestate alla mano del Dott. Pt_1
Con comparsa del 29 aprile 2016, il Dott. si & costituito con nuovi Pt_1 legali, nell'occasione contestando anche le conclusioni del CTU e chiedendone la chiamata a chiarimenti su alcune fondate critiche al suo operato mosse sulla base della relazione del consulente di parte Prof. (doc. 3 allegato alla Per_1 costituzione di nuovo difensore).Ad esito di precisazione delle conclusioni la causa, ritenuta documentalmente istruita, è stata, quindi, inviata al PM per le proprie conclusioni e rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione di termini ex art. 190 cpc senza repliche.”
Il Tribunale, all'esito dell'istruttoria svolta, dichiarava la inammissibilità della produzione documentale del in quanto tardiva. In particolare Pt_1 riteneva che il passaporto, prodotto in modo incompleto, non potesse essere utilizzato come prova dell'inattendibilità del CTU;
ciò in quanto l'art. 221 c.p.c. impone che le prove finalizzate a destituire di fondamento l'atto oggetto di querela, siano indicate e prodotte sin dal primo atto difensivo.
Sulla base di tali considerazioni il Tribunale rigettava la querela di falso condannando parte attrice alle spese del giudizio.
Avverso la sentenza suddetta interponeva atto di Parte_1 appello articolato su più motivi.
Deduceva l'appellante che il giudice aveva erroneamente ritenuto la CTU ineccepibile e non contestata, basandosi esclusivamente sulla mancata nomina di consulenti di parte. L'assunto era tuttavia palesemente errato avendo l'appellante puntualmente contestato la CTU con la perizia di parte del prof.
depositata in occasione dell'udienza fissata per le osservazioni alla CTU. Per_1
A detta dell'appellante la sentenza era viziata da una totale mancanza di motivazione in relazione alle contestazioni specifiche mosse alla CTU. Il giudice non aveva spiegato perché aveva ritenuto la CTU “ineccepibile” nonostante le
3 critiche mosse, né aveva giustificato la qualificazione della CTU come “non contestata”, in presenza di contestazioni radicali. Neppure tali osservazioni potevano ritenersi prive di rilievo, andando a dimostrare l'esistenza di una vera e propria riserva mentale del CTU, sfavorevole all'appellante, un grave vizio di metodo nell'approccio alla consulenza nonché numerosi errori di valutazione rispetto agli esiti delle comparazioni grafiche effettuate. In particolare affermava che le conclusioni della relazione tecnica erano il frutto di una riserva mentale del CTU il quale aveva imputato all'appellante un'azione dissimulativa posta in essere all'atto della redazione del saggio grafico;
tale preclusione emergeva in più passaggi della relazione. Ancora risultava censurabile la tecnica utilizzata dal ctu il quale non aveva tenuto conto degli elementi di diversità tra le scritture a confronto, come meglio argomentato dal proprio ctp.
L'appellante contestava inoltre la dichiarazione del giudice di prime cure di tardività della produzione del passaporto, avvenuta successivamente all'espletamento della CTU. Evidenziava al riguardo, che le contestazioni alla
CTU erano state svolte con il primo atto processuale successivo al deposito della relazione tecnica e dunque in maniera senz'altro tempestiva. D'altronde tale produzione era stata effettuata non in funzione della querela di falso, bensì per supportare 1'istanza di chiamata a chiarimenti del CTU;
l'integrazione del documento, peraltro già presente in parte fra gli atti di causa, era dunque senz'altro ammissibile perché da porsi in diretta conseguenza delle esigenze difensive sorte a seguito dell'esame dei contenuti della relazione del tecnico di ufficio,
L'appellante rilevava, infine, che il giudice non aveva adeguatamente motivato la preferenza accordata alle valutazioni del CTU rispetto a quelle del proprio perito di parte che giungevano a conclusioni opposte. L'appellante sosteneva che, a fronte di critiche motivate e dettagliate alla CTU, il giudice avrebbe dovuto specificare le ragioni per cui aveva preferito le conclusioni del CTU rispetto a quelle, diametralmente opposte, del proprio perito. La totale omissione di tale valutazione viziava la sentenza per carenza e contraddittorietà della motivazione.
Si costituiva in giudizio il chiedendo la conferma della Controparte_1 sentenza impugnata. Rilevava la tardività della produzione documentale da parte del querelante il quale, solo dopo la consulenza tecnica d'ufficio, aveva preteso di dimostrare la sua assenza dall'Italia nel periodo contestato, producendo un passaporto incompleto ed in fotocopia. Le prove finalizzate a
4 contestare l'atto di querela avrebbero dovuto essere indicate e prodotte fin dal primo atto difensivo, come previsto dall'art. 221 c.p.c.. La consulenza tecnica espletata aveva concluso che le sottoscrizioni sulle cartoline di ricevimento appartenevano alla mano di e il Tribunale di Firenze aveva Parte_1 pertanto correttamente ritenuto la causa matura per la decisione sulla base di tali risultanze.
Senza ulteriore istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
- MOTIVI DELLA DECISIONE -
L'appello è infondato.
Occorre preliminarmente rilevare la tardività della produzione documentale effettuata dalla parte appellante, avvenuta in un momento successivo al deposito della Consulenza Tecnica d'Ufficio e contestualmente al deposito delle note d'udienza. Tale produzione documentale risulta inammissibile, in quanto effettuata una volta decorsi i termini perentori stabiliti dal codice di procedura civile per la deduzione dei mezzi di prova.
Non può, infatti, essere sottovalutato che la produzione del passaporto da parte dell'appellante, al fine di comprovare la sua assenza dal territorio nazionale nel periodo cui si riferiscono talune delle cartoline oggetto di causa, introduce una circostanza fattuale del tutto nuova e mai precedentemente dedotta né allegata. Tale circostanza, pertanto, incorre nelle preclusioni processuali derivanti dalla chiusura della fase istruttoria. L'appellante invero pur avanzando, contestualmente alla produzione del passaporto, istanza di chiarimenti del ctu, fonda la contestazione delle risultanze della CTU proprio sulla presunta assenza del dall'Italia comprovata dai timbri apposti sul Pt_1 passaporto;
tale circostanza è infatti incompatibile con l'apposizione della firma sulle cartoline riferibili al periodo di permanenza all'estero. E' dunque evidente come la produzione documentale dell'appellante sia volta ad introdurre una nuova tematica che, sebbene finalizzata a smentire le risultanze della ctu, costituisce a tutti gli effetti nuova allegazione istruttoria, preclusa una volta spirati i termini di cui all'art 184 cpc. Non può che condividersi, dunque,
l'osservazione del primo giudice sulla inderogabilità del principio di preclusione, in quanto dettato da motivi di interesse pubblico a un corretto, celere ed ordinato svolgimento del giudizio. D'altronde l'assenza del dall'Italia era Pt_1
5 circostanza antecedente la presentazione della querela di falso e ben avrebbe potuto essere fatta valere in quella sede.
In conclusione deve ritenersi corretta la statuizione del giudice di prime cure in ordine alla inammissibilità della documentazione prodotta da parte attrice, essendo quest'ultima incorsa nelle decadenze processuali per lo spirare dei termini previsti per le articolazioni istruttorie.
Parimenti infondata appare la doglianza di omessa chiamata a chiarimenti del Consulente Tecnico d'Ufficio. Il primo giudice ha evidentemente fondato la propria decisione sulla base di una valutazione di esaustività della relazione tecnica tale da rendere superflua un'ulteriore approfondimento tecnico nel contesto di un quadro probatorio ritenuto già sufficientemente delineato;
tale valutazione rientra nel poter discrezionale del giudice in ordine alla completezza del quadro probatorio.
In ultimo, si manifesta infondata la doglianza relativa all'asserita omessa considerazione delle osservazioni critiche formulate dal consulente tecnico di parte. Il richiamo alle conclusioni del Consulente Tecnico d'Ufficio recepite dal
Tribunale sulla base di una valutazione di chiarezza ed ineccepibilità dell'elaborato peritale, costituisce una valida e sufficiente motivazione in ordine alla decisione assunta, tale da ritenerla immune da vizi. La motivazione fondata sull'adesione alle risultanze della CTU, ritenute ineccepibili, esime, infatti, il giudice dal fornire una specifica risposta ad ogni singola contestazione sollevata dalla parte. Occorre, inoltre, rilevare che, nella fattispecie, non avendo l'appellante provveduto alla nomina di un proprio consulente tecnico di parte contestualmente al conferimento dell'incarico al CTU, le osservazioni critiche svolte ex post dal tecnico di fiducia, e depositate successivamente alla redazione della consulenza tecnica d'ufficio, assumono la valenza di mere argomentazioni difensive. Pertanto, tali argomentazioni devono ritenersi vagliate dal Tribunale ed implicitamente rigettate, con l'accoglimento delle difformi valutazioni del consulente d'ufficio.
Le considerazioni svolte portano ritenere non meritevoli di accoglimento le censure rivolte alla decisione di primo grado che andrà pertanto integramente confermata.
IV. Le spese. Quanto alle spese di lite del giudizio, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del DM
10.03.2014 n. 55, avuto riguardo ai parametri medi, con esclusione della fase istruttoria.
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PER QUESTI MOTIVI
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La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del Parte_1
, avverso la sentenza impugnata così provvede: Controparte_1
1) respinge l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento dei compensi di causa che sono liquidati in favore dell'appellante, in complessivi € 6.946,00 oltre accessori dovuti per legge;
3)dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13/1quater
DPR n. 115/2002 in materia di spese di giustizia;
4) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
Laura D'Amelio Isabella Mariani
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