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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 08/04/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
N.R.G. 3774/2024
Il Tribunale, nella seguente composizione collegiale dott.ssa Carmela Giuffrida Presidente dott.ssa Michela Bortolami Giudice relatore dott. Andrea D'Alessio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, nato in [...] il [...], CUI 0662JNO, rappresentato Parte_1
e difeso dall'Avv.to Giovanni Iacono del Foro di Gorizia
ricorrente contro
, C.F. in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Trieste
Controparte_2 resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 17 luglio 2024, ha impugnato il Parte_1 decreto della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Trieste, emanato il 15 gennaio 2024 e notificato il 21 giugno
2024, con cui è stata dichiarata irricevibile la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale presentata dal ricorrente. Nell'atto introduttivo, il ricorrente ha dedotto:
- di essere cittadino tunisino, arrivato in Italia irregolarmente il 15 agosto
2021;
- di aver presentato domanda di protezione internazionale, rigettata dalla commissione territoriale di Salerno con provvedimento poi impugnato dinanzi al tribunale di Potenza, il quale ha a sua volta rigettato il ricorso;
- trasferitosi nel frattempo a Monfalcone, contattava un avvocato, il quale nel mese di giugno 2022 scriveva alla questura di Gorizia rappresentando la volontà dell'odierno ricorrente di presentare una nuova domanda di protezione internazionale, anche ai fini della protezione speciale;
- nelle more, il ricorrente cambiava lavoro e veniva assunto presso una nuova ditta per il quale è ancora dipendente e si è iscritto al di Monfalcone al fine di migliorare la sua lingua italiana, nonché un contratto di locazione a nome proprio;
- nell'aprile 2023 veniva formalizzata la sua domanda di protezione speciale, la quale veniva dichiarata irricevibile dalla commissione territoriale di
Trieste con il provvedimento impugnato;
- tale provvedimento è da considerarsi illegittimo in quanto il ricorrente ha manifestato la volontà di presentare la domanda di protezione speciale prima della conversione del D.L. 20/2023 e considerata la sua integrazione in Italia, nonché la situazione nel paese di origine.
Alla luce di tali circostanze, comprovate dai documenti depositati in allegato al ricorso, il ricorrente ha concluso chiedendo:
“IN VIA PRINCIPALE, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, dichiarare l'illegittimità della decisione di irricevibilità , citata in premessa, , per carenza di istruttoria e motivazione e violazione di legge , per le causali descritte in narrativa e per l'effetto:
1) ) riconoscere e dichiarare lo status di protezione speciale ai sensi dell'art.19 co.1 e 1.1. del Dl,gvo 286/1998 come modificato dal D.L 130/2020,
Pag. 2 di 16 2) in via subordinata, qualora Codesto Ill.Mo Tribunale ritenga non concedibile allo stato degli atti il permesso di soggiorno così richiesto, per mancanza di un esito espressamente negativo del procedimento amministrativo, ove ritenga che nel caso in esame il procedimento non è stato ancora avviato , ordinare alla
Commissione Territoriale di Trieste di acquisire la domanda del ricorrente e di esaminarla nel merito.”.
A seguito della definizione del procedimento cautelare, introdotto con richiesta di sospensione dell'esecutività del decreto impugnato da parte del ricorrente, con memoria del 29 ottobre 2024 si è ritualmente costituito il
[...]
, il quale ha chiesto che il ricorso venga rigettato, data l'insussistenza di CP_1 una prova documentale relativa ad un'istanza di protezione speciale o alla manifestazione della volontà di presentare tale istanza da parte del ricorrente in un momento antecedente all'entrata in vigore del D.L. 20/2023.
Il 25 ottobre 2024 la parte ricorrente ha depositato ulteriore documentazione.
All'udienza del 25 gennaio 2025, la parte ricorrente ha chiesto termine per il deposito di ulteriore documentazione relativa all'integrazione del richiedente in
Italia, insistendo per l'accoglimento del ricorso;
il Ministero si è opposto alla produzione documentale, rilevandone la tardività, insistendo per il rigetto del ricorso. Il Giudice, riservatosi di valutare l'ammissibilità della documentazione all'esito del giudizio, ha rinviato la causa ad un'udienza trattazione scritta per il 15 febbraio 2025, riservando all'esito la decisione al collegio. il 10 febbraio e il 15 febbraio 2025 le parti hanno depositato note conclusive, corredate, per quanto riguarda la parte ricorrente, di ulteriore documentazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il provvedimento impugnato consiste in un provvedimento della
Commissione territoriale di Trieste, che, preso atto che la ricevuta della pec a mezzo cui il difensore di fiducia del richiedente ha richiesto l'appuntamento per la formalizzazione dell'istanza di protezione speciale è pervenuta il 18 aprile 2023 e
Pag. 3 di 16 che il termine ultimo per la presentazione della stessa era il 10 marzo 2023, ha dichiarato l'istanza irricevibile.
Il ricorrente sostiene, innanzitutto, di aver chiesto un appuntamento per la formalizzazione dell'istanza già nel giugno 2022, per mezzo del precedente difensore.
A tal fine ha prodotto la missiva, datata 22 giugno 2022, diretta alla
Questura di Gorizia, in cui si afferma: “è intenzione del sig. quella di Parte_1 presentare una nuova domanda di protezione internazionale che tenga in considerazione anche l'ipotesi della protezione speciale, ex art.32 comma 3 del Dec.
Lvo. 28 gennaio 2008, n. 25, in ragione dell'intervenuto presupposto dell'integrazione nel tessuto socio-economico del territorio”.
Risulta poi la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione di una domanda di protezione internazionale per il giorno 2 agosto 2022, come da verbale del 19 luglio 2022, e un successivo rigetto per inammissibilità di tale domanda (reiterata) del 18 agosto 2022.
La parte ricorrente non ha dimostrato l'inoltro di una successiva domanda di protezione speciale precedente al 10 marzo 2023 (sul punto, è prodotto uno scambio pec di giugno 2023).
Non vi è dunque alcuna prova di una richiesta di protezione speciale precedente all'entrata in vigore del D.L. 20/2023, conv. in L. 50/2023.
Va rilevato, comunque, che la complessiva domanda giudiziale si articola in verità in due diverse domande, avente l'una ad oggetto il diritto di presentare – e di veder decisa dall'Amministrazione - la domanda di protezione speciale e l'altra avente ad oggetto l'accertamento in questa sede dei presupposti della detta protezione speciale.
Rispetto a tali due, diverse, domande giudiziali, si deve osservare quanto segue.
Va premesso che la Legge n. 50/2023, che ha convertito il D.L. 20/2023, non ha comportato l'abrogazione della fattispecie del permesso di soggiorno per protezione speciale, avendo la novella normativa abrogato la terza e la quarta
Pag. 4 di 16 parte dell'art. 19 comma 1.1. D. L.vo 25 luglio 1998, n. 286, che ora si milita a prevede che:
“in nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro
Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani”
e non più anche:
“non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della
Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.
L'art. 5, comma 6, del D.Lgs. 286/1998, richiamato dal detto primo comma dell'art. 19 cit. prevede a sua volta che “il rifiuto o la revoca del permesso di
Pag. 5 di 16 soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.
Dunque, non può dubitarsi che abbia diritto alla protezione speciale chi possa essere oggetto di persecuzione nel paese di origine, chi rischi d'essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti, e, dal combinato disposto fra l'art. 19, comma 1, e l'art. 5, comma 6, chi sia esposto a rischio di lesione di diritti riconosciuti dalla Costituzione italiana e dai Trattati e le
Convenzioni sottoscritte dal nostro paese, fra cui la Convenzione dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali che riconosce fra gli altri, all'art. 8, il diritto fondamentale al rispetto della vita privata e familiare in forme analoghe, per quanto non sovrapponibili con riguardo ai controlimiti, alla previsione delle abrogate parti terza e quinta del primo comma dell'art. 19 del D.Lgs. 286/1998.
La sussistenza di un diritto soggettivo fondamentale del cittadino straniero all'accesso al diritto d'asilo, anche nelle forme della protezione speciale, è dunque pacifica e non può essere messa in discussione.
Ciò posto, è evidente che se vi è un diritto soggettivo, deve esserci necessariamente una modalità di accertamento dei suoi presupposti e di riconoscimento del conseguente permesso di soggiorno.
Escluso, come verrà chiarito più in dettaglio, che la materia sia devoluta alla cognizione in via diretta dell'Autorità Giudiziaria, senza previa competenza della
Pubblica Amministrazione, va dunque affermato il diritto soggettivo del ricorrente di ricevere un appuntamento finalizzato alla formalizzazione della domanda di protezione speciale e ad una decisione nel merito da parte dell'Amministrazione sulla sussistenza dei relativi presupposti.
Con riguardo alle modalità di trattazione della stessa, è dubbio, allo stato, se vada trasmessa alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale perché venga valutata nell'ambito di un procedimento di protezione internazionale, o se debba essere decisa dalla stessa Questura, seppure
Pag. 6 di 16 previa acquisizione di un parere, obbligatorio e vincolante, della stessa
Commissione territoriale.
Tale questione, ad avviso del Collegio, è di natura eminentemente organizzativa, pur avendo evidenti riflessi sulla posizione soggettiva del ricorrente
(solo nel caso di trattazione in sede di protezione internazionale vi è difatti:
l'obbligo di audizione del ricorrente;
il medesimo ha diritto all'accoglienza; in caso di ricorso al giudice la decisione della Commissione è automaticamente sospesa, salvo corretta procedura accelerata nei casi previsti dalla legge).
A tale riguardo valga qualche precisazione.
Com'è noto, sino all'entrata in vigore della Legge 5 maggio 2023, n. 50 (di conversione, con modifiche, del Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20 -Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare) era pacifico che la protezione speciale o complementare prevista dall'art. 19, comma 1.1. del D.Lgs. 286/1998 potesse essere richiesta tanto congiuntamente ad una domanda di protezione internazionale, con valutazione rimessa alla Commissione Territoriale e successivo rilascio da parte del Questore, quanto con una domanda rivolta direttamente al
Questore, il quale decideva comunque previo parere della stessa Commissione.
Tale seconda via era stata inizialmente negata dal Controparte_1
(circolare del 19 marzo 2021), ma era stata successivamente riconosciuta dalla giurisprudenza e quindi dall'Amministrazione.
Muovendo dal nuovo testo dell'art. 19, comma 1.2. (introdotto dal D.L. 21 ottobre 2020 n. 130 convertito con modifiche dalla L. 18 dicembre 2020 n. 173), per cui il Questore, ricevuta una domanda di permesso di soggiorno per qualsiasi motivo (per motivi di lavoro, familiari ecc…) doveva verificare d'ufficio la necessità di accertare, per il tramite della Commissione territoriale, la sussistenza o meno dei presupposti del divieto di refoulement -, la giurisprudenza e la dottrina avevano rilevato come dovesse certamente intendersi che il cittadino straniero potesse dedurre la sussistenza di tali presupposti anche in via principale, apparendo del tutto irragionevole che dovesse allegare motivi che egli stesso assume insussistenti
Pag. 7 di 16 al solo fine di consentire alla Questura e alla Commissione territoriale di valutare la richiesta subordinata di protezione speciale. Come evidenziato da subito dall'Ufficio del Massimario della Corte di cassazione: “è stato introdotto un inedito comma 1.2. dove è prevista una duplice strada attraverso la quale, in presenza delle condizioni dei commi 1 e 1.1. novellati, si può giungere al rilascio del permesso per protezione speciale da parte del Questore: o a seguito della trasmissione degli atti da parte della CT che rigetti la domanda di protezione, o, quando sia avanzata una richiesta di permesso di soggiorno direttamente al Questore, è quest'ultimo a rilasciarlo, previo parere della CT” (Relazione su novità normativa n. 94 del 20 novembre 2020).
L'introduzione di tale “duplice strada”, oltre che derivare dalla lettera della norma e da evidenti canoni di ragionevolezza, era apparso anche corrispondente all'esigenza di assicurare a chi sia sul territorio nazionale in condizioni di irregolarità, abbia il timore che il suo allontanamento possa pregiudicare propri diritti fondamentali, ma non aspiri al riconoscimento del rifugio o della protezione sussidiaria, di avanzare la domanda con una procedura più snella, per la quale non
è prevista l'obbligatoria audizione né l'inserimento nel sistema dell'accoglienza, e che consenta dunque una definizione, in ipotesi, più celere. Tale maggiore snellezza della procedura corrispondeva peraltro ad una esigenza della stessa parte pubblica secondo canoni di buona amministrazione.
Come si è osservato in dottrina, la soluzione era volta ad assicurare tempi di decisione più celeri, senza intasare le procedure della protezione internazionale ed era altrettanto ragionevolmente sorretta dalla previsione della richiesta di parere alle Commissioni territoriali in considerazione dell'esorbitanza dalle competenze dei questori della conoscenza aggiornata dei requisiti di cui ai commi 1 e 1.1 dell'art. 19.
Come detto, tale indirizzo era stato poi confermato con circolare della
Commissione Nazionale per il Diritto d'Asilo del 19 luglio 2021, richiamata dalla
Questura nel provvedimento impugnato.
Pag. 8 di 16 La detta circolare aveva rilevato, inoltre, la natura vincolante del parere della Commissione Territoriale (“la natura obbligatoria e vincolante appare parimenti indubitabile”), in conformità con l'associazione nel nostro ordinamento del divieto di refoulement e del diritto d'asilo alla materia della protezione internazionale e con quanto reiteratamente affermato dalla stessa Corte di cassazione in relazione alla protezione umanitaria, per cui la
Questura certamente non ha alcuna discrezionalità valutativa riguardo ai presupposti della protezione internazionale o complementare (cfr. Corte di cassazione Sez. U, Ordinanza n. 5059 del 2017: “le Commissioni territoriali sono espressamente tenute, quando non accolgano la domanda di protezione internazionale, a valutare, per i provvedimenti di cui all'art. 5, comma 6, cit., le conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali, al questore non è più attribuita alcuna discrezionalità valutativa in ordine all'adozione dei provvedimenti riguardanti i permessi umanitari”).
In conclusione, sino al 5 maggio 2023, data di entrata in vigore della Legge
n. 50/2023, era pacifico che fosse possibile trattare una domanda di protezione speciale o complementare secondo l'una o l'altra via.
A tale riguardo va pure evidenziato come in entrambi i casi la domanda è raccolta dalla Questura;
in entrambi i casi alla Commissione territoriale è demandata la competenza per la valutazione in ordine alla sussistenza del diritto;
in entrambi i casi la concessione del permesso di soggiorno è formalmente demandata alla Questura.
In forza di un consolidato e pressoché unanime indirizzo della giurisprudenza di merito, tanto nel caso di domanda di protezione speciale proposta nell'ambito della protezione internazionale che di domanda di protezione speciale proposta in via autonoma in Questura, il ricorrente ha diritto ad un permesso di soggiorno provvisorio che gli dà diritto di restare regolarmente sul territorio nazionale sino alla decisione definitiva, di essere iscritto all'anagrafe e, quantomeno dopo 60 giorni, di lavorare regolarmente, ecc…
Pag. 9 di 16 Nel caso in cui la domanda sia trattata nell'ambito della protezione internazionale si tratta, com'è evidente, del permesso di soggiorno provvisorio, previsto dall'art. 4, D. Lgs.18 agosto 2015, n. 142, (“al richiedente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo valido nel territorio nazionale per sei mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda o comunque per il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 35-bis, commi 3
e 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. Il permesso di soggiorno costituisce documento di riconoscimento ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”), per il quale lo stesso art. 4 in modo specifico al terzo comma che “la ricevuta attestante la presentazione della richiesta di protezione internazionale rilasciata contestualmente alla verbalizzazione della domanda ai sensi dell'articolo 26, comma 2-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, come introdotto dal presente decreto, costituisce permesso di soggiorno provvisorio”. Tale “ricevuta” ha dunque valore legale di “permesso di soggiorno provvisorio”, rende regolare la permanenza nel territorio italiano, preclude l'allontanamento, consente pieno accesso al servizio sanitario e, dopo sessanta giorni, consente il perfezionamento di un contratto di lavoro, come previsto ai sensi dell'art. 22, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.
Nel caso, invece, di domanda di protezione speciale proposta in Questura in via autonoma rispetto alla domanda di protezione internazionale, si tratta, secondo un'opinione, di una applicazione analogica dello stesso permesso di soggiorno provvisorio previsto dall'art. 4 cit, sicché anche in questo caso abbiamo un permesso di soggiorno per richiesta asilo “valido nel territorio nazionale per sei mesi” e “rinnovabile fino alla decisione della domanda”.
Per altro, diffuso, indirizzo si tratterebbe invece di un permesso di soggiorno per richiesta asilo derivante in via autonoma dalle previsioni di cui agli artt. 34 del D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286 e 11, primo comma lett. a) del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (che prevedono il rilascio di un permesso di soggiorno provvisorio “per richiedenti asilo”; in particolare il menzionato art. 11, prevede che
Pag. 10 di 16 “Il permesso di soggiorno è rilasciato …: a) per richiesta di asilo, per la durata della procedura occorrente…”).
In ogni caso, non può dubitarsi che la domanda di protezione speciale vada qualificata quale “richiesta di asilo”, rilevante dunque a norma dell'articolo 10, terzo comma della Costituzione.
Su tale limpido quadro è intervenuto nel 2023 il Legislatore con la menzionata Legge 5 maggio 2023, n. 50 (di conversione, con modifiche, del
Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20) che come noto ha abrogato il comma 1.2 dell'art. 19 D. L.vo 25 luglio 1998, n. 286 nella parte in cui disponeva che “nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della
Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”.
In prima battuta non può dubitarsi dell'intenzione soggettiva del Legislatore di precludere l'accesso alla protezione speciale in via diretta ed autonoma mediante domande inoltrate alla Questura.
Quali siano gli effetti di tale abrogazione non appare, tuttavia, certo, in quanto l'esegesi del quadro normativo non è lineare e, in effetti, le prassi delle diverse Questure appaiono assai difformi fra loro.
A tale riguardo può rilevarsi quanto segue.
Posto che, come visto, continuano a permanere numerose ipotesi di divieto di espulsione, previsti in ossequio a dettati costituzionali e convenzionali, i quali impongono all'Autorità amministrativa di rilasciare un permesso di soggiorno per protezione speciale, si deve escludere che, nonostante l'accertamento dei presupposti di tali divieti la Questura possa comunque procedere ad un allontanamento o a una espulsione.
È lo stesso art. 5, comma 6, del D.Lgs. 286/1998 a imporre tuttora tale valutazione.
È dunque evidente che, anche in mancanza di una previsione come quella che era contenuta nel comma 1.2. dell'art. 19, le Questure investite di una qualsiasi
Pag. 11 di 16 richiesta di permesso di soggiorno da parte di un soggetto irregolare restano tenute, quando abbiano sentore della sussistenza dei presupposti della protezione speciale, a richiedere il parere obbligatorio e vincolante della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, adeguandosi allo stesso.
Se così è, è verosimilmente corretto assumere, come suggerito da attenta dottrina, che resti valido il percorso esegetico suggerito dalla giurisprudenza di merito e di legittimità e dalla dottrina, e quindi avallato dalla Commissione nazionale per il diritto d'asilo, per cui il cittadino straniero dovrebbe poter dedurre la sussistenza di tali presupposti anche in via principale avanti alla Questura.
In buona sostanza, seguendo tale percorso argomentativo, si dovrebbe ritenere che l'abrogazione del comma 1.2 non abbia inciso né sul dovere della
Questura di verificare sempre se vi sia un divieto di espulsione, interrogando preventivamente la Commissione territoriale, né sul diritto del ricorrente di richiedere in via autonoma tale riconoscimento.
Va detto, per altro verso, che si deve affermare con certezza che la protezione speciale può essere proposta nell'ambito della protezione internazionale in via del tutto autonoma da una richiesta di rifugio o di protezione sussidiaria, dunque anche in assenza di qualsiasi allegazione relativa al rifugio o alla protezione sussidiaria.
A tale riguardo valga rammentare la nota decisione della Corte di cassazione nella quale, in un caso analogo al presente (ove il ricorrente ha già richiesto in passato la protezione internazionale), la S.C. ha ritenuto senz'altro ammissibile la domanda reiterata sulla base di motivi nuovi relativi esclusivamente alla protezione complementare. La Corte di cassazione, in conformità ad un noto indirizzo in dottrina, ha ritenuto difatti che “le domande reiterate di protezione internazionale, proposte successivamente all'entrata in vigore del d.l. n. 130 del 2020, convertito con modifiche nella l. n. 173 del 2020, sono ammissibili anche se fondate esclusivamente su nuovi elementi riconducibili ai presupposti per il riconoscimento della protezione speciale ex art. 19, commi 1 e 1.1,
Pag. 12 di 16 del d.lgs. n. 286 del 1998, atteso che l'oggetto del giudizio è l'accertamento di un diritto soggettivo che include anche i presupposti della invocata protezione complementare” (Cass., Sez. I, Ord. 20 dicembre 2022, n. 37275).
Si deve ritenere, dunque, che sia senz'altro ammissibile una domanda presentata alla Commissione territoriale al fine di ottenere la sola protezione speciale o complementare, anche quando non si accompagni a una rinnovata richiesta di rifugio o di protezione sussidiaria.
Quando il cittadino straniero proponga nell'ambito di una procedura di protezione internazionale una domanda di protezione speciale o complementare, senza fare alcun accenno al rifugio o alla sussidiaria, è pacifico che la Commissione territoriale debba decidere (eventualmente dichiarando la manifesta infondatezza ai sensi della lettera a) dell'art. 28 ter del D.Lgs. n. 25/2008, sempre che, in seguito a esame preliminare del suo Presidente, abbia seguito una corretta procedura accelerata) disponendo nel caso ai sensi dell'art. 32, comma 3, del D.Lgs. n.
25/2008.
Dal quadro normativo allo stato e salvo un ulteriore approfondimento è tuttora oggetto di dibattito se, ricevuta una domanda di (sola) protezione speciale o complementare, la Questura debba iscriverla come domanda di protezione internazionale (cd. modello C3) trasmettendola per competenza alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, oppure se possa e debba trattarla autonomamente, comunque sempre richiedendo il parere obbligatorio e vincolante della Commissione territoriale.
Ciò posto, in relazione e per gli scopi del presente procedimento si deve osservare come dalle allegazioni della parte ricorrente e dai documenti depositati non si rilevi l'allegazione di specifiche lesioni di diritti soggettivi del ricorrente che derivino dall'(eventuale) rifiuto della Commissione di ammettere la domanda in via autonoma, anziché compiere una valutazione completa anche sulle altre ipotesi di protezione internazionale.
Posto che la domanda di sola protezione speciale è senz'altro ammissibile anche in via autonoma nell'ambito della protezione internazionale (dunque senza
Pag. 13 di 16 alcun riferimento al rifugio e alla protezione sussidiaria), né la necessità di procedere all'audizione, né il diritto all'accoglienza, né le diversità procedimentali attinenti, in particolare, all'esercizio del diritto di impugnativa dell'eventuale diniego amministrativo e le ricadute rispetto alla sospensione automatica e al diritto di rimanere sul territorio nazionale, paiono configurare, seguendo le allegazioni del ricorrente, una lesione dei suoi diritti soggettivi.
Si deve osservare, da ultimo, come tale approdo non contrasti con i reiterati interventi di questa ed altre Autorità Giudiziarie volte a superare disparità di trattamento fra le due “strade” (domanda proposta nell'ambito della protezione internazionale vs domanda in via diretta alla Questura), atteso che quegli interventi, fra due vie sicuramente previste dall'ordinamento, erano giustificati e imposti dalla necessità di prevenire ingiustificate disparità di trattamento, lesive del principio di eguaglianza formale.
La richiesta, ventilata nella parte motiva del ricorso, ma non esplicitata nelle conclusioni, di intervenire sulle modalità di trattazione della domanda non appare, dunque, in questa sede meritevole di ulteriore valutazione.
Non appare, però, ammissibile la domanda diretta all'accertamento in sede giurisdizionale dei presupposti per la concessione della protezione speciale ai sensi dell'art. 19 D. L.vo 25 luglio 1998, n. 286.
Come noto, l'accertamento in sede giurisdizionale del diritto al soggiorno regolare presuppone, per tutte le fattispecie, una previa valutazione dell'Autorità amministrativa.
Ciò accade per la materia della protezione internazionale (rifugio e protezione sussidiaria), per i permessi di soggiorno in materia familiare e pure per le ipotesi di protezione speciale deve assumersi che la propedeutica valutazione dell'Autorità amministrativa sia implicitamente presupposta dalla Legge, come si desume dal chiaro disposto del menzionato art. 3, primo comma lettera d), D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con L. 13 aprile 2017 n. 46 (come modificato dall'art. 1, terzo comma lett. a) del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 convertito con modificazioni dalla L. 1° dicembre 2018, n. 132) che riconosce la competenza
Pag. 14 di 16 dell'Autorità Giudiziaria per le “controversie in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”.
Come si evidenzia in tale disposizione, la materia della protezione speciale è devoluta alle Sezioni distrettuali non in via diretta, ma in funzione di un controllo sulle deliberazioni amministrative in materia “di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca”.
A tale riguardo, il provvedimento in forma semplificata adottato della
Commissione territoriale di ritenere la domanda di protezione speciale presentata dal ricorrente irricevibile, non configura, ad avviso del Collegio, un effettivo esercizio della potestà amministrativa di valutazione della stessa, in quanto l'Amministrazione, richiamando l'entrata in vigore del D.L. 20/2023, appare aver negato lo stesso diritto del ricorrente ad una valutazione da parte della PA, sicché
l'intervento della Autorità Giudiziaria è confinato al riconoscimento del pieno diritto del ricorrente di ricevere una valutazione con provvedimento della PA, il quale potrà, eventualmente, essere impugnato avanti a questa Sezione.
In conclusione, deve quindi rigettarsi la domanda di accertamento, in tal sede, del diritto alla protezione speciale ai sensi dell'art. del D.Lgs. 286/1998 del ricorrente, fermo restando l'obbligo della Questura resistente di dare senza indugio al ricorrente un appuntamento finalizzato alla formalizzazione della domanda di protezione speciale o, comunque, internazionale, nei termini di legge, previsti dall'art. 26, comma 2 bis, del D.Lgs. 25/2008, e della Commissione territoriale di valutare nel merito tale domanda.
Data la novità della questione, sussistono gravi motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, definitivamente pronunciando:
- DICHIARA inammissibile la domanda di protezione speciale;
- DISPONE che la Questura resistente consenta al ricorrente la formalizzazione della domanda di protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1
Pag. 15 di 16 e 1.1. D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286, e che la Commissione valuti nel merito tale domanda, eventualmente seguendo la procedura prevista per le domande di protezione internazionale, con consegna al medesimo del permesso di soggiorno provvisorio, entro il termine stabilito dall'art. 26, comma 2 bis, del D.Lgs. 25/2008;
- COMPENSA le spese tra le parti.
Trieste, 04/04/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Michela Bortolami dott.ssa Carmela Giuffrida
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
N.R.G. 3774/2024
Il Tribunale, nella seguente composizione collegiale dott.ssa Carmela Giuffrida Presidente dott.ssa Michela Bortolami Giudice relatore dott. Andrea D'Alessio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, nato in [...] il [...], CUI 0662JNO, rappresentato Parte_1
e difeso dall'Avv.to Giovanni Iacono del Foro di Gorizia
ricorrente contro
, C.F. in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Trieste
Controparte_2 resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 17 luglio 2024, ha impugnato il Parte_1 decreto della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Trieste, emanato il 15 gennaio 2024 e notificato il 21 giugno
2024, con cui è stata dichiarata irricevibile la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale presentata dal ricorrente. Nell'atto introduttivo, il ricorrente ha dedotto:
- di essere cittadino tunisino, arrivato in Italia irregolarmente il 15 agosto
2021;
- di aver presentato domanda di protezione internazionale, rigettata dalla commissione territoriale di Salerno con provvedimento poi impugnato dinanzi al tribunale di Potenza, il quale ha a sua volta rigettato il ricorso;
- trasferitosi nel frattempo a Monfalcone, contattava un avvocato, il quale nel mese di giugno 2022 scriveva alla questura di Gorizia rappresentando la volontà dell'odierno ricorrente di presentare una nuova domanda di protezione internazionale, anche ai fini della protezione speciale;
- nelle more, il ricorrente cambiava lavoro e veniva assunto presso una nuova ditta per il quale è ancora dipendente e si è iscritto al di Monfalcone al fine di migliorare la sua lingua italiana, nonché un contratto di locazione a nome proprio;
- nell'aprile 2023 veniva formalizzata la sua domanda di protezione speciale, la quale veniva dichiarata irricevibile dalla commissione territoriale di
Trieste con il provvedimento impugnato;
- tale provvedimento è da considerarsi illegittimo in quanto il ricorrente ha manifestato la volontà di presentare la domanda di protezione speciale prima della conversione del D.L. 20/2023 e considerata la sua integrazione in Italia, nonché la situazione nel paese di origine.
Alla luce di tali circostanze, comprovate dai documenti depositati in allegato al ricorso, il ricorrente ha concluso chiedendo:
“IN VIA PRINCIPALE, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, dichiarare l'illegittimità della decisione di irricevibilità , citata in premessa, , per carenza di istruttoria e motivazione e violazione di legge , per le causali descritte in narrativa e per l'effetto:
1) ) riconoscere e dichiarare lo status di protezione speciale ai sensi dell'art.19 co.1 e 1.1. del Dl,gvo 286/1998 come modificato dal D.L 130/2020,
Pag. 2 di 16 2) in via subordinata, qualora Codesto Ill.Mo Tribunale ritenga non concedibile allo stato degli atti il permesso di soggiorno così richiesto, per mancanza di un esito espressamente negativo del procedimento amministrativo, ove ritenga che nel caso in esame il procedimento non è stato ancora avviato , ordinare alla
Commissione Territoriale di Trieste di acquisire la domanda del ricorrente e di esaminarla nel merito.”.
A seguito della definizione del procedimento cautelare, introdotto con richiesta di sospensione dell'esecutività del decreto impugnato da parte del ricorrente, con memoria del 29 ottobre 2024 si è ritualmente costituito il
[...]
, il quale ha chiesto che il ricorso venga rigettato, data l'insussistenza di CP_1 una prova documentale relativa ad un'istanza di protezione speciale o alla manifestazione della volontà di presentare tale istanza da parte del ricorrente in un momento antecedente all'entrata in vigore del D.L. 20/2023.
Il 25 ottobre 2024 la parte ricorrente ha depositato ulteriore documentazione.
All'udienza del 25 gennaio 2025, la parte ricorrente ha chiesto termine per il deposito di ulteriore documentazione relativa all'integrazione del richiedente in
Italia, insistendo per l'accoglimento del ricorso;
il Ministero si è opposto alla produzione documentale, rilevandone la tardività, insistendo per il rigetto del ricorso. Il Giudice, riservatosi di valutare l'ammissibilità della documentazione all'esito del giudizio, ha rinviato la causa ad un'udienza trattazione scritta per il 15 febbraio 2025, riservando all'esito la decisione al collegio. il 10 febbraio e il 15 febbraio 2025 le parti hanno depositato note conclusive, corredate, per quanto riguarda la parte ricorrente, di ulteriore documentazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il provvedimento impugnato consiste in un provvedimento della
Commissione territoriale di Trieste, che, preso atto che la ricevuta della pec a mezzo cui il difensore di fiducia del richiedente ha richiesto l'appuntamento per la formalizzazione dell'istanza di protezione speciale è pervenuta il 18 aprile 2023 e
Pag. 3 di 16 che il termine ultimo per la presentazione della stessa era il 10 marzo 2023, ha dichiarato l'istanza irricevibile.
Il ricorrente sostiene, innanzitutto, di aver chiesto un appuntamento per la formalizzazione dell'istanza già nel giugno 2022, per mezzo del precedente difensore.
A tal fine ha prodotto la missiva, datata 22 giugno 2022, diretta alla
Questura di Gorizia, in cui si afferma: “è intenzione del sig. quella di Parte_1 presentare una nuova domanda di protezione internazionale che tenga in considerazione anche l'ipotesi della protezione speciale, ex art.32 comma 3 del Dec.
Lvo. 28 gennaio 2008, n. 25, in ragione dell'intervenuto presupposto dell'integrazione nel tessuto socio-economico del territorio”.
Risulta poi la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione di una domanda di protezione internazionale per il giorno 2 agosto 2022, come da verbale del 19 luglio 2022, e un successivo rigetto per inammissibilità di tale domanda (reiterata) del 18 agosto 2022.
La parte ricorrente non ha dimostrato l'inoltro di una successiva domanda di protezione speciale precedente al 10 marzo 2023 (sul punto, è prodotto uno scambio pec di giugno 2023).
Non vi è dunque alcuna prova di una richiesta di protezione speciale precedente all'entrata in vigore del D.L. 20/2023, conv. in L. 50/2023.
Va rilevato, comunque, che la complessiva domanda giudiziale si articola in verità in due diverse domande, avente l'una ad oggetto il diritto di presentare – e di veder decisa dall'Amministrazione - la domanda di protezione speciale e l'altra avente ad oggetto l'accertamento in questa sede dei presupposti della detta protezione speciale.
Rispetto a tali due, diverse, domande giudiziali, si deve osservare quanto segue.
Va premesso che la Legge n. 50/2023, che ha convertito il D.L. 20/2023, non ha comportato l'abrogazione della fattispecie del permesso di soggiorno per protezione speciale, avendo la novella normativa abrogato la terza e la quarta
Pag. 4 di 16 parte dell'art. 19 comma 1.1. D. L.vo 25 luglio 1998, n. 286, che ora si milita a prevede che:
“in nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro
Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani”
e non più anche:
“non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della
Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.
L'art. 5, comma 6, del D.Lgs. 286/1998, richiamato dal detto primo comma dell'art. 19 cit. prevede a sua volta che “il rifiuto o la revoca del permesso di
Pag. 5 di 16 soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.
Dunque, non può dubitarsi che abbia diritto alla protezione speciale chi possa essere oggetto di persecuzione nel paese di origine, chi rischi d'essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti, e, dal combinato disposto fra l'art. 19, comma 1, e l'art. 5, comma 6, chi sia esposto a rischio di lesione di diritti riconosciuti dalla Costituzione italiana e dai Trattati e le
Convenzioni sottoscritte dal nostro paese, fra cui la Convenzione dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali che riconosce fra gli altri, all'art. 8, il diritto fondamentale al rispetto della vita privata e familiare in forme analoghe, per quanto non sovrapponibili con riguardo ai controlimiti, alla previsione delle abrogate parti terza e quinta del primo comma dell'art. 19 del D.Lgs. 286/1998.
La sussistenza di un diritto soggettivo fondamentale del cittadino straniero all'accesso al diritto d'asilo, anche nelle forme della protezione speciale, è dunque pacifica e non può essere messa in discussione.
Ciò posto, è evidente che se vi è un diritto soggettivo, deve esserci necessariamente una modalità di accertamento dei suoi presupposti e di riconoscimento del conseguente permesso di soggiorno.
Escluso, come verrà chiarito più in dettaglio, che la materia sia devoluta alla cognizione in via diretta dell'Autorità Giudiziaria, senza previa competenza della
Pubblica Amministrazione, va dunque affermato il diritto soggettivo del ricorrente di ricevere un appuntamento finalizzato alla formalizzazione della domanda di protezione speciale e ad una decisione nel merito da parte dell'Amministrazione sulla sussistenza dei relativi presupposti.
Con riguardo alle modalità di trattazione della stessa, è dubbio, allo stato, se vada trasmessa alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale perché venga valutata nell'ambito di un procedimento di protezione internazionale, o se debba essere decisa dalla stessa Questura, seppure
Pag. 6 di 16 previa acquisizione di un parere, obbligatorio e vincolante, della stessa
Commissione territoriale.
Tale questione, ad avviso del Collegio, è di natura eminentemente organizzativa, pur avendo evidenti riflessi sulla posizione soggettiva del ricorrente
(solo nel caso di trattazione in sede di protezione internazionale vi è difatti:
l'obbligo di audizione del ricorrente;
il medesimo ha diritto all'accoglienza; in caso di ricorso al giudice la decisione della Commissione è automaticamente sospesa, salvo corretta procedura accelerata nei casi previsti dalla legge).
A tale riguardo valga qualche precisazione.
Com'è noto, sino all'entrata in vigore della Legge 5 maggio 2023, n. 50 (di conversione, con modifiche, del Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20 -Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare) era pacifico che la protezione speciale o complementare prevista dall'art. 19, comma 1.1. del D.Lgs. 286/1998 potesse essere richiesta tanto congiuntamente ad una domanda di protezione internazionale, con valutazione rimessa alla Commissione Territoriale e successivo rilascio da parte del Questore, quanto con una domanda rivolta direttamente al
Questore, il quale decideva comunque previo parere della stessa Commissione.
Tale seconda via era stata inizialmente negata dal Controparte_1
(circolare del 19 marzo 2021), ma era stata successivamente riconosciuta dalla giurisprudenza e quindi dall'Amministrazione.
Muovendo dal nuovo testo dell'art. 19, comma 1.2. (introdotto dal D.L. 21 ottobre 2020 n. 130 convertito con modifiche dalla L. 18 dicembre 2020 n. 173), per cui il Questore, ricevuta una domanda di permesso di soggiorno per qualsiasi motivo (per motivi di lavoro, familiari ecc…) doveva verificare d'ufficio la necessità di accertare, per il tramite della Commissione territoriale, la sussistenza o meno dei presupposti del divieto di refoulement -, la giurisprudenza e la dottrina avevano rilevato come dovesse certamente intendersi che il cittadino straniero potesse dedurre la sussistenza di tali presupposti anche in via principale, apparendo del tutto irragionevole che dovesse allegare motivi che egli stesso assume insussistenti
Pag. 7 di 16 al solo fine di consentire alla Questura e alla Commissione territoriale di valutare la richiesta subordinata di protezione speciale. Come evidenziato da subito dall'Ufficio del Massimario della Corte di cassazione: “è stato introdotto un inedito comma 1.2. dove è prevista una duplice strada attraverso la quale, in presenza delle condizioni dei commi 1 e 1.1. novellati, si può giungere al rilascio del permesso per protezione speciale da parte del Questore: o a seguito della trasmissione degli atti da parte della CT che rigetti la domanda di protezione, o, quando sia avanzata una richiesta di permesso di soggiorno direttamente al Questore, è quest'ultimo a rilasciarlo, previo parere della CT” (Relazione su novità normativa n. 94 del 20 novembre 2020).
L'introduzione di tale “duplice strada”, oltre che derivare dalla lettera della norma e da evidenti canoni di ragionevolezza, era apparso anche corrispondente all'esigenza di assicurare a chi sia sul territorio nazionale in condizioni di irregolarità, abbia il timore che il suo allontanamento possa pregiudicare propri diritti fondamentali, ma non aspiri al riconoscimento del rifugio o della protezione sussidiaria, di avanzare la domanda con una procedura più snella, per la quale non
è prevista l'obbligatoria audizione né l'inserimento nel sistema dell'accoglienza, e che consenta dunque una definizione, in ipotesi, più celere. Tale maggiore snellezza della procedura corrispondeva peraltro ad una esigenza della stessa parte pubblica secondo canoni di buona amministrazione.
Come si è osservato in dottrina, la soluzione era volta ad assicurare tempi di decisione più celeri, senza intasare le procedure della protezione internazionale ed era altrettanto ragionevolmente sorretta dalla previsione della richiesta di parere alle Commissioni territoriali in considerazione dell'esorbitanza dalle competenze dei questori della conoscenza aggiornata dei requisiti di cui ai commi 1 e 1.1 dell'art. 19.
Come detto, tale indirizzo era stato poi confermato con circolare della
Commissione Nazionale per il Diritto d'Asilo del 19 luglio 2021, richiamata dalla
Questura nel provvedimento impugnato.
Pag. 8 di 16 La detta circolare aveva rilevato, inoltre, la natura vincolante del parere della Commissione Territoriale (“la natura obbligatoria e vincolante appare parimenti indubitabile”), in conformità con l'associazione nel nostro ordinamento del divieto di refoulement e del diritto d'asilo alla materia della protezione internazionale e con quanto reiteratamente affermato dalla stessa Corte di cassazione in relazione alla protezione umanitaria, per cui la
Questura certamente non ha alcuna discrezionalità valutativa riguardo ai presupposti della protezione internazionale o complementare (cfr. Corte di cassazione Sez. U, Ordinanza n. 5059 del 2017: “le Commissioni territoriali sono espressamente tenute, quando non accolgano la domanda di protezione internazionale, a valutare, per i provvedimenti di cui all'art. 5, comma 6, cit., le conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali, al questore non è più attribuita alcuna discrezionalità valutativa in ordine all'adozione dei provvedimenti riguardanti i permessi umanitari”).
In conclusione, sino al 5 maggio 2023, data di entrata in vigore della Legge
n. 50/2023, era pacifico che fosse possibile trattare una domanda di protezione speciale o complementare secondo l'una o l'altra via.
A tale riguardo va pure evidenziato come in entrambi i casi la domanda è raccolta dalla Questura;
in entrambi i casi alla Commissione territoriale è demandata la competenza per la valutazione in ordine alla sussistenza del diritto;
in entrambi i casi la concessione del permesso di soggiorno è formalmente demandata alla Questura.
In forza di un consolidato e pressoché unanime indirizzo della giurisprudenza di merito, tanto nel caso di domanda di protezione speciale proposta nell'ambito della protezione internazionale che di domanda di protezione speciale proposta in via autonoma in Questura, il ricorrente ha diritto ad un permesso di soggiorno provvisorio che gli dà diritto di restare regolarmente sul territorio nazionale sino alla decisione definitiva, di essere iscritto all'anagrafe e, quantomeno dopo 60 giorni, di lavorare regolarmente, ecc…
Pag. 9 di 16 Nel caso in cui la domanda sia trattata nell'ambito della protezione internazionale si tratta, com'è evidente, del permesso di soggiorno provvisorio, previsto dall'art. 4, D. Lgs.18 agosto 2015, n. 142, (“al richiedente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo valido nel territorio nazionale per sei mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda o comunque per il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 35-bis, commi 3
e 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. Il permesso di soggiorno costituisce documento di riconoscimento ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”), per il quale lo stesso art. 4 in modo specifico al terzo comma che “la ricevuta attestante la presentazione della richiesta di protezione internazionale rilasciata contestualmente alla verbalizzazione della domanda ai sensi dell'articolo 26, comma 2-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, come introdotto dal presente decreto, costituisce permesso di soggiorno provvisorio”. Tale “ricevuta” ha dunque valore legale di “permesso di soggiorno provvisorio”, rende regolare la permanenza nel territorio italiano, preclude l'allontanamento, consente pieno accesso al servizio sanitario e, dopo sessanta giorni, consente il perfezionamento di un contratto di lavoro, come previsto ai sensi dell'art. 22, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.
Nel caso, invece, di domanda di protezione speciale proposta in Questura in via autonoma rispetto alla domanda di protezione internazionale, si tratta, secondo un'opinione, di una applicazione analogica dello stesso permesso di soggiorno provvisorio previsto dall'art. 4 cit, sicché anche in questo caso abbiamo un permesso di soggiorno per richiesta asilo “valido nel territorio nazionale per sei mesi” e “rinnovabile fino alla decisione della domanda”.
Per altro, diffuso, indirizzo si tratterebbe invece di un permesso di soggiorno per richiesta asilo derivante in via autonoma dalle previsioni di cui agli artt. 34 del D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286 e 11, primo comma lett. a) del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (che prevedono il rilascio di un permesso di soggiorno provvisorio “per richiedenti asilo”; in particolare il menzionato art. 11, prevede che
Pag. 10 di 16 “Il permesso di soggiorno è rilasciato …: a) per richiesta di asilo, per la durata della procedura occorrente…”).
In ogni caso, non può dubitarsi che la domanda di protezione speciale vada qualificata quale “richiesta di asilo”, rilevante dunque a norma dell'articolo 10, terzo comma della Costituzione.
Su tale limpido quadro è intervenuto nel 2023 il Legislatore con la menzionata Legge 5 maggio 2023, n. 50 (di conversione, con modifiche, del
Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20) che come noto ha abrogato il comma 1.2 dell'art. 19 D. L.vo 25 luglio 1998, n. 286 nella parte in cui disponeva che “nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della
Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”.
In prima battuta non può dubitarsi dell'intenzione soggettiva del Legislatore di precludere l'accesso alla protezione speciale in via diretta ed autonoma mediante domande inoltrate alla Questura.
Quali siano gli effetti di tale abrogazione non appare, tuttavia, certo, in quanto l'esegesi del quadro normativo non è lineare e, in effetti, le prassi delle diverse Questure appaiono assai difformi fra loro.
A tale riguardo può rilevarsi quanto segue.
Posto che, come visto, continuano a permanere numerose ipotesi di divieto di espulsione, previsti in ossequio a dettati costituzionali e convenzionali, i quali impongono all'Autorità amministrativa di rilasciare un permesso di soggiorno per protezione speciale, si deve escludere che, nonostante l'accertamento dei presupposti di tali divieti la Questura possa comunque procedere ad un allontanamento o a una espulsione.
È lo stesso art. 5, comma 6, del D.Lgs. 286/1998 a imporre tuttora tale valutazione.
È dunque evidente che, anche in mancanza di una previsione come quella che era contenuta nel comma 1.2. dell'art. 19, le Questure investite di una qualsiasi
Pag. 11 di 16 richiesta di permesso di soggiorno da parte di un soggetto irregolare restano tenute, quando abbiano sentore della sussistenza dei presupposti della protezione speciale, a richiedere il parere obbligatorio e vincolante della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, adeguandosi allo stesso.
Se così è, è verosimilmente corretto assumere, come suggerito da attenta dottrina, che resti valido il percorso esegetico suggerito dalla giurisprudenza di merito e di legittimità e dalla dottrina, e quindi avallato dalla Commissione nazionale per il diritto d'asilo, per cui il cittadino straniero dovrebbe poter dedurre la sussistenza di tali presupposti anche in via principale avanti alla Questura.
In buona sostanza, seguendo tale percorso argomentativo, si dovrebbe ritenere che l'abrogazione del comma 1.2 non abbia inciso né sul dovere della
Questura di verificare sempre se vi sia un divieto di espulsione, interrogando preventivamente la Commissione territoriale, né sul diritto del ricorrente di richiedere in via autonoma tale riconoscimento.
Va detto, per altro verso, che si deve affermare con certezza che la protezione speciale può essere proposta nell'ambito della protezione internazionale in via del tutto autonoma da una richiesta di rifugio o di protezione sussidiaria, dunque anche in assenza di qualsiasi allegazione relativa al rifugio o alla protezione sussidiaria.
A tale riguardo valga rammentare la nota decisione della Corte di cassazione nella quale, in un caso analogo al presente (ove il ricorrente ha già richiesto in passato la protezione internazionale), la S.C. ha ritenuto senz'altro ammissibile la domanda reiterata sulla base di motivi nuovi relativi esclusivamente alla protezione complementare. La Corte di cassazione, in conformità ad un noto indirizzo in dottrina, ha ritenuto difatti che “le domande reiterate di protezione internazionale, proposte successivamente all'entrata in vigore del d.l. n. 130 del 2020, convertito con modifiche nella l. n. 173 del 2020, sono ammissibili anche se fondate esclusivamente su nuovi elementi riconducibili ai presupposti per il riconoscimento della protezione speciale ex art. 19, commi 1 e 1.1,
Pag. 12 di 16 del d.lgs. n. 286 del 1998, atteso che l'oggetto del giudizio è l'accertamento di un diritto soggettivo che include anche i presupposti della invocata protezione complementare” (Cass., Sez. I, Ord. 20 dicembre 2022, n. 37275).
Si deve ritenere, dunque, che sia senz'altro ammissibile una domanda presentata alla Commissione territoriale al fine di ottenere la sola protezione speciale o complementare, anche quando non si accompagni a una rinnovata richiesta di rifugio o di protezione sussidiaria.
Quando il cittadino straniero proponga nell'ambito di una procedura di protezione internazionale una domanda di protezione speciale o complementare, senza fare alcun accenno al rifugio o alla sussidiaria, è pacifico che la Commissione territoriale debba decidere (eventualmente dichiarando la manifesta infondatezza ai sensi della lettera a) dell'art. 28 ter del D.Lgs. n. 25/2008, sempre che, in seguito a esame preliminare del suo Presidente, abbia seguito una corretta procedura accelerata) disponendo nel caso ai sensi dell'art. 32, comma 3, del D.Lgs. n.
25/2008.
Dal quadro normativo allo stato e salvo un ulteriore approfondimento è tuttora oggetto di dibattito se, ricevuta una domanda di (sola) protezione speciale o complementare, la Questura debba iscriverla come domanda di protezione internazionale (cd. modello C3) trasmettendola per competenza alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, oppure se possa e debba trattarla autonomamente, comunque sempre richiedendo il parere obbligatorio e vincolante della Commissione territoriale.
Ciò posto, in relazione e per gli scopi del presente procedimento si deve osservare come dalle allegazioni della parte ricorrente e dai documenti depositati non si rilevi l'allegazione di specifiche lesioni di diritti soggettivi del ricorrente che derivino dall'(eventuale) rifiuto della Commissione di ammettere la domanda in via autonoma, anziché compiere una valutazione completa anche sulle altre ipotesi di protezione internazionale.
Posto che la domanda di sola protezione speciale è senz'altro ammissibile anche in via autonoma nell'ambito della protezione internazionale (dunque senza
Pag. 13 di 16 alcun riferimento al rifugio e alla protezione sussidiaria), né la necessità di procedere all'audizione, né il diritto all'accoglienza, né le diversità procedimentali attinenti, in particolare, all'esercizio del diritto di impugnativa dell'eventuale diniego amministrativo e le ricadute rispetto alla sospensione automatica e al diritto di rimanere sul territorio nazionale, paiono configurare, seguendo le allegazioni del ricorrente, una lesione dei suoi diritti soggettivi.
Si deve osservare, da ultimo, come tale approdo non contrasti con i reiterati interventi di questa ed altre Autorità Giudiziarie volte a superare disparità di trattamento fra le due “strade” (domanda proposta nell'ambito della protezione internazionale vs domanda in via diretta alla Questura), atteso che quegli interventi, fra due vie sicuramente previste dall'ordinamento, erano giustificati e imposti dalla necessità di prevenire ingiustificate disparità di trattamento, lesive del principio di eguaglianza formale.
La richiesta, ventilata nella parte motiva del ricorso, ma non esplicitata nelle conclusioni, di intervenire sulle modalità di trattazione della domanda non appare, dunque, in questa sede meritevole di ulteriore valutazione.
Non appare, però, ammissibile la domanda diretta all'accertamento in sede giurisdizionale dei presupposti per la concessione della protezione speciale ai sensi dell'art. 19 D. L.vo 25 luglio 1998, n. 286.
Come noto, l'accertamento in sede giurisdizionale del diritto al soggiorno regolare presuppone, per tutte le fattispecie, una previa valutazione dell'Autorità amministrativa.
Ciò accade per la materia della protezione internazionale (rifugio e protezione sussidiaria), per i permessi di soggiorno in materia familiare e pure per le ipotesi di protezione speciale deve assumersi che la propedeutica valutazione dell'Autorità amministrativa sia implicitamente presupposta dalla Legge, come si desume dal chiaro disposto del menzionato art. 3, primo comma lettera d), D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con L. 13 aprile 2017 n. 46 (come modificato dall'art. 1, terzo comma lett. a) del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 convertito con modificazioni dalla L. 1° dicembre 2018, n. 132) che riconosce la competenza
Pag. 14 di 16 dell'Autorità Giudiziaria per le “controversie in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”.
Come si evidenzia in tale disposizione, la materia della protezione speciale è devoluta alle Sezioni distrettuali non in via diretta, ma in funzione di un controllo sulle deliberazioni amministrative in materia “di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca”.
A tale riguardo, il provvedimento in forma semplificata adottato della
Commissione territoriale di ritenere la domanda di protezione speciale presentata dal ricorrente irricevibile, non configura, ad avviso del Collegio, un effettivo esercizio della potestà amministrativa di valutazione della stessa, in quanto l'Amministrazione, richiamando l'entrata in vigore del D.L. 20/2023, appare aver negato lo stesso diritto del ricorrente ad una valutazione da parte della PA, sicché
l'intervento della Autorità Giudiziaria è confinato al riconoscimento del pieno diritto del ricorrente di ricevere una valutazione con provvedimento della PA, il quale potrà, eventualmente, essere impugnato avanti a questa Sezione.
In conclusione, deve quindi rigettarsi la domanda di accertamento, in tal sede, del diritto alla protezione speciale ai sensi dell'art. del D.Lgs. 286/1998 del ricorrente, fermo restando l'obbligo della Questura resistente di dare senza indugio al ricorrente un appuntamento finalizzato alla formalizzazione della domanda di protezione speciale o, comunque, internazionale, nei termini di legge, previsti dall'art. 26, comma 2 bis, del D.Lgs. 25/2008, e della Commissione territoriale di valutare nel merito tale domanda.
Data la novità della questione, sussistono gravi motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, definitivamente pronunciando:
- DICHIARA inammissibile la domanda di protezione speciale;
- DISPONE che la Questura resistente consenta al ricorrente la formalizzazione della domanda di protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1
Pag. 15 di 16 e 1.1. D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286, e che la Commissione valuti nel merito tale domanda, eventualmente seguendo la procedura prevista per le domande di protezione internazionale, con consegna al medesimo del permesso di soggiorno provvisorio, entro il termine stabilito dall'art. 26, comma 2 bis, del D.Lgs. 25/2008;
- COMPENSA le spese tra le parti.
Trieste, 04/04/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Michela Bortolami dott.ssa Carmela Giuffrida
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