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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 09/04/2025, n. 815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 815 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
RG. 8337/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Livia Bonollo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° grado iscritta a ruolo al n. 8337/2022 R.G. degli affari contenziosi promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avvocato GIANNICOLA Parte_1 C.F._1
CERINI del Foro di TO (c.f. , pec: C.F._2 Email_1 per mandato allegato all'atto di citazione e domiciliato presso il medesimo difensore (Cassazione Sezioni
Unite sentenza n. 10143 del 20/06/2012)
attore contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO LIZZANI (c.f. , pec: C.F._3
per mandato allegato al ricorso per decreto ingiuntivo, Email_2 elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Verona (VR), Via Duomo n. 8,
convenuta avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2839/2022 Tribunale di Verona del 18.10.2022
1 CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice (come da note scritte depositate in data 10.09.2024):
“Nel merito.
In via principale
- Per le ragioni esposte negli atti del presente giudizio di opposizione a d.i., revocare e/o annullare ovvero dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 2839/2022 – n. 6719/2022 R.G. emesso in data 18/10/2022 dal
Tribunale di Verona, respingendo ogni pretesa della società nei confronti di Controparte_1 Parte_1
, in quanto infondata sia in fatto che in diritto, adottando ogni conseguente statuizione.
[...]
In via subordinata
- Nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda che precede, voglia il Tribunale adito rideterminare la minore somma dovuta dall'attore.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze, rimborso forfetario 15% oltre IVA e CPA.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande formulate da controparte in sede di precisazione delle conclusioni”.
Conclusioni di parte convenuta (come da memoria ex art. 183 6 comma n. 1 c.p.c. depositata il 15.06.2023):
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis e con riserva di ulteriormente eccepire, dedurre e argomentare entro i termini di rito, per i motivi sopra esposti: in via preliminare: in riforma della propria ordinanza del 16/05/2023, concedere la provvisoria efficacia esecutiva all'impugnato provvedimento monitorio (ex art. 648 c.p.c.) per le causali tutte di cui al presente atto;
in via principale, nel merito:
- accertata la fondatezza del credito azionato in sede monitoria dalla soc. confermarsi il Controparte_1 decreto ingiuntivo opposto condannando il sig. a corrispondere alla soc. Parte_1 CP_1 la somma di € 5.043,32, oltre agli interessi di legge decorrenti dalla data del deposito del ricorso per
[...] ingiunzione di pagamento sino al saldo effettivo;
- accertatene i presupposti di legge, condannarsi il sig. ai sensi e per gli effetti di cui Parte_1 all'art. 96, commi 1 e 3, c.p.c.; in via subordinata, nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche soltanto parziale, delle domande e/o eccezioni di controparte, condannare quest'ultima a corrispondere alla soc. la somma accertata Controparte_1 di giustizia all'esito del presente giudizio di merito;
in ogni caso:
2 con vittoria di spese ed onorari di lite tanto del presente giudizio quanto del procedimento monitorio”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
i.- Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 02.12.2022 evocava in giudizio Parte_1 [...] avanti al Tribunale di Verona, proponendo opposizione contro il decreto ingiuntivo n. CP_1
2839/2022 D.I. emesso a favore della seconda con ingiunzione di pagamento per € 5043,32 (di cui €
5.000,00 per mancato pagamento della ft. n. 81/2022 del 21/01/2022 scaduta il 21/01/2022 ed € 43,32 a titolo di interessi legali dal 25/01/2022 al deposito del ricorso), oltre interessi di legge dalla domanda al saldo e spese di procedura.
L'opponente contestava la pretesa creditoria, deducendo che:
- in data 28.09.2021 aveva sottoscritto il contratto con il quale la società si impegnava a Controparte_1 realizzare la fornitura e posa della copertura inerente l'abitazione situata in Valeggio sul Mincio (VR) Via
Gobbini 391, al prezzo concordato di € 6.132,50;
- il predetto importo, così come specificato nel contratto, doveva essere corrisposto con il versamento di un acconto pari al 30% del totale alla data prevista per il cantiere;
- che in data 05.10.2021 aveva ricevuto da il preventivo n. 756/2021 dell'importo Controparte_1 complessivo di € 6.132,50, nel quale veniva descritto l'intervento che sarebbe stato realizzato ed era specificato l'importo dell'acconto da versare, pari ad € 1.900,00 di cui alla fattura n. 1190/2021 che veniva pagata da tramite bonifico bancario;
Parte_1
- i lavori venivano ultimati in data 26.11.2021 come da verbale di fine lavori;
- il 30.11.2021, aveva emesso la fattura n. 1504/2021 per l'importo residuo di cui al Controparte_1 preventivo n. 756/2021, pari ad € 4.232,50, pagata con bonifico del 09.12.2021 a saldo del dovuto;
- il pagamento dell'ulteriore fattura n. 81/2022 dell'importo di € 5.000,00 (monitoriamente azionata) non era, dunque, dovuto avendo già corrisposto quanto indicato nel contratto nonché nel preventivo, come eccepito con pec del 25.01.2022.
Con comparsa tempestivamente depositata (16.02.2023) si costituiva l'opposta che Controparte_1 contestava quanto esposto dall'attore, deducendo che:
- l'opponente non aveva contestato l'avvenuta esecuzione dei lavori appaltati né la qualità degli stessi, concentrandosi, invece, unicamente sul prezzo complessivo effettivamente pattuito;
- il contratto sottoscritto in data 28.09.2021 dalle parti conteneva tutte le informazioni necessarie circa l'oggetto dello stesso, la disciplina del rapporto nonché il prezzo convenuto;
-in particolare il prezzo “totale a corpo” era stato indicato chiaramente in € 11.132,50 dato dalla somma di €
6.132,50 ed € 5.000,00, entrambi indicati in contratto e concordato sin dall'inizio tra il sig. Parte_2
(per conto della soc. ed il sig. Controparte_1 Pt_1
3 - il preventivo n. 756/2021 nonché le fatt. nn. 1190/2021 e 1504/2021, erano stati redatti dalla dipendente
, al tempo ancora in formazione. La stessa, emise il summenzionato “preventivo” (che in realtà Parte_3
è denominato tale soltanto per finalità contabili interne all'azienda – e viene inviato al cliente soltanto quale
“copia di cortesia” - visto che è sempre successivo al contratto sottoscritto dal cliente) errando nell'indicazione dell'importo complessivo nonché nella quantificazione dell'acconto. Tuttavia, l'errore venne tempestivamente segnalato al sig. anche perché fu egli stesso a contattare l'azienda e a Pt_1 chiedere spiegazioni in merito;
- il prezzo complessivo pattuito, a corpo, di € 11.132,50 era perfettamente consono all'entità ed al tipo di prestazioni rese ed era stato indicato al sig. in maniera precisa ed inequivocabile tanto nelle trattive Pt_1 quanto nella conclusione del contratto di appalto;
- nel contratto erano stati indicati due importi separati in quanto inizialmente era stata conteggiata solo la metà del tetto per un importo ivato di € 6.132,50; successivamente, era stato inserito anche il secondo importo € 5.000,00 (comprensiva di iva) dopo avere preso in considerazione le effettive dimensioni della copertura;
- le contestazioni di parte opponente erano dunque infondate.
Sulla base di tali premesse la convenuta chiedeva al Tribunale l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
La prima udienza veniva tenuta in data 17.03.2023; a scioglimento della riserva ivi assunta, con ordinanza del 16.05.2023 veniva rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c. e, su richiesta delle parti, venivano concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183 6 comma c.p.c., poi dimesse.
La causa veniva istruita con l'assunzione di prove orali e con i documenti in atti. All'udienza del 15.03.2024, su richiesta dei procuratori delle parti, veniva fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del
11.09.2024. A detta udienza, tenutasi mediante trattazione scritta ex art. 127 c.p.c., il solo avv. Cerini per la parte opponente depositava note d'udienza. Sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe, la causa veniva rimessa in decisione con assegnazione dei termini massimi ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, scritti conclusivi che le parti hanno dimesso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ii. - In premessa. Questa parte della sentenza viene redatta alla luce di quanto disposto dall'art. 118, comma
1, disp. att. cpc. Si osserva che, per consolidata giurisprudenza, il giudice non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le tesi prospettate e le prove prodotte o acquisite dalle parti, ben potendosi limitare ad esporre in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla (Cass. 17145/2006, Cass. 25509/2014). Le questioni non trattate non andranno pertanto ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo),
4 ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente sostenuto e ritenuto provato dal giudicante.
° ° °
iii. – L'opposizione non è fondata per i motivi di seguito esposti. iv. – si afferma creditrice di per aver eseguito su incarico dello stesso Controparte_1 Parte_1
i lavori descritti nel contratto sottoscritto il 28.09.2021 (in sintesi ripasso professionale del manto del tetto) per un residuo di € 5.000,00 di cui alla fattura n. 81/2022 del 21/01/2022.
Preliminarmente, si rileva che l'opponente non ha contestato l'esistenza del rapporto contrattuale intercorso con l'opposta né l'avvenuta esecuzione dei lavori a regola d'arte.
Il fondamento dell'opposizione si fonda, invece, sul prezzo concordato che a detta dell'opponente sarebbe di
€ 6.132,50, già integralmente versato, e secondo l'opposta sarebbe, invece, di complessivi € 11.132,50 (€
6.132,50+ € 5.000,00) con un credito residuo di € 5.000,00 di cui alla fattura monitoriamente azionata.
Per pacifica giurisprudenza, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come un giudizio ordinario di cognizione, nel quale, in base ai principi generali in tema di onere della prova, incombe su chi fa valere un proprio diritto l'onere di fornire gli elementi probatori a sostegno della pretesa. In particolare, nel caso di specie - in cui ha agito in via monitoria per il pagamento del residuo Controparte_1 corrispettivo relativo ai lavori di manutenzione del tetto eseguiti su incarico dell'opponente - incombeva sulla convenuta-opposta, nella sua qualità di attrice in senso sostanziale, di dimostrare il quantum del preteso credito.
Ebbene, ha dimostrato l'esistenza del credito attivato con la produzione in giudizio del Controparte_1 contratto (entrambe le parti hanno prodotto in giudizio il medesimo documento) e attraverso l'istruttoria orale.
Quanto al contratto, in punto corrispettivo si leggono le seguenti annotazioni:
TOTALE IMPONIBILE IVA 10% TOTALE IVATO
LISTINO PREMIUM € 5575 € 557,50 € 6.132,50
SC € 5000
TOTALE A CORPO
Si rileva che non vi è alcuna indicazione sulla riga “corrispettivo totale a corpo”.
L'opponente asserisce che il prezzo dei lavori era stato pattuito in complessivi € 6.132,50, valorizzando la sola prima riga del contratto.
La circostanza troverebbe conferma: a) nel preventivo inviato da il 05.10.2021 che reca CP_1
l'importo di € 6.132,50; b) nella fattura n. 1190/2021 di € 1.900,00 emessa in pari data da CP_1 in relazione al versamento del 30% pattuito a titolo di acconto (conteggiato dunque da
[...] CP_1
5 su € 6.132,50); c) nella fattura n. 1504/2021 emessa il 30/11/2021 a fine lavori per l'importo € 4.232,50 (€
6.132,50 – 1.900,00).
L'opponente, nella sua ricostruzione, non considera però in alcun modo l'annotazione della somma di €
5.000,00 presente nel testo contrattuale, né deduce accordi diversi in ordine al corrispettivo o comunque a precisazione dello stesso intercorsi tra le parti successivamente alla stipula del contratto.
Dal canto suo, l'opposta deduce la sussistenza di un errore commesso dall'impiegata amministrativa di
(da poco assunta) nel riportare il corrispettivo pattuito nel “preventivo” (in realtà copia di CP_1 cortesia del contratto in quanto redatto successivamente allo stesso) e nel calcolo dell'acconto e relativa fatturazione, documenti emessi entrambi in data 05.10.2021 e che di tale errore il sig. sarebbe stato Pt_1 informato.
Per chiarire tali aspetti è stato dato ingresso alla prova testimoniale (ordinanza 20.11.2023).
Il teste consulente esterno di fino settembre 2022 con propria partita Parte_2 CP_1
IVA e redattore del contratto, ha confermato che l'importo complessivo dei lavori era stato concordato in €
11.132,50 oltre eventuale IVA sull'importo di € 5.000,00, chiarendo perché erano stati indicati a titolo di imponibile due distinti importi. Il teste ha dichiarato: sul capitolo 1): “Sì, è vero. ADR Preciso che si tratta della somma dei due importi di € 6.132,50 e 5.000,00.
Il cliente faceva la richiesta a per chiedere un sopralluogo;
inviava il CP_1 CP_1 nominativo al consulente di zona che in quel momento ero io;
io dovevo chiamare il cliente e fissare il soprallugo. Lì, con il siamo giunti ad un accordo che è il contratto che mi viene esibito. Preciso Pt_1 che facevo 3 sopralluoghi al giorno in quel periodo ed essendo passato del tempo sto cercando di ricordare i fatti. Quanto alla suddivisione in due importi, mi sembra di ricordare che il - in quanto mi sembra Pt_1 avesse una azienda agricola – si era preso del tempo per capire come procedere con il pagamento. La differenza è che se viene fatta la fatturazione come persona fisica c'è la possibilità di avere l'IVA agevolata al 10%, invece con le aziende / partita IVA dipende dal tipo di attività e io non potevo sapere l'aliquota da applicare. Il mio lavoro era arrivare alla stipula del contratto e poi se ne sarebbe occupata
l'amministrazione. L'indicazione “SC” non ricordo a cosa si riferisse. Credo volesse dire “sentire il cliente” come ho spiegato prima, ossia riferito alle modalità di pagamento. Di prassi inviavo il contratto in ufficio e telefonicamente spiegavo gli accordi. Se non ricordo male in quel momento il listino era dai 50 ai
60 euro al metro e veniva moltiplicata per la superficie del tetto. ADR Quindi nella seconda riga non ho indicato l'IVA in quanto, come ho detto, non sapevo quale aliquota indicare”; sul capitolo 6): “Non capisco cosa mi viene chiesto in capitolo quanto si parla di saldo. Posso dire che €
5.000,00 non poteva essere certamente l'importo totale perché il listino era tra i 50 e i 60 euro al metro e quindi non può essere. ADR Il prezzo concordato era di € 6.132,50 ivati a cui dovevano aggiungersi €
6 5.000,00 e in aggiunta l'IVA a seconda dell'aliquota da applicarsi sui 5.000,00 sulla base della scelta del cliente (ad esempio se fattura fosse stata intestata a nome del cliente persona fisica sarebbe stata aggiunta
l'Iva al 10%). Non so quali siano stati poi gli accordi tra il cliente e l'azienda. L'IVA poteva anche esser pari a 0 in caso di reverse charge”; sul capitolo 2): “…Noi eravamo autorizzati a concedere sconti fino ad un massimo del 20% e su questo
l'azienda era categorica. Il teste viene autorizzato a utilizzare la calcolatrice e dichiara: il prezzo applicato con valore del contratto di € 10.575,00 di imponibile è di € 47,00 al mq e quindi in linea con i listini del periodo. Escudo che il prezzo del lavoro potesse essere di soli € 24,00 al mq e quindi impossibile, neppure applicando lo sconto. ADR: E' barrata la casella “detrazione 50%” in quanto il cliente poteva aver diritto ad una detrazione fiscale se avesse avuto i presupposti e la capienza, ma ciò non influisce sul valore del contratto in quanto non è uno sconto. Segnando questa casella l'amministrazione inseriva in fattura la dicitura corretta, il cliente avrebbe dovuto pagare con bonifico parlante. Io non potevo sapere in sede di stipula se il cliente aveva o meno diritto a tale detrazione, potevo solo informarlo della possibilità”.
La teste (dipendente amministrativa di con contratto di apprendistato) ha Parte_3 CP_1 confermato di aver emesso il preventivo del 05.10.21, errando nell'indicazione dell'importo complessivo nonché nella quantificazione dell'acconto e di aver informato di ciò il committente ed ha dichiarato: Pt_1 sul capitolo 15): “Sì, è vero. Preciso che io ho inserito la somma di € 6.132,50 e il programma Danea in automatico ha calcolato l'acconto del 30%, perché solitamente operiamo con questa percentuale di acconto.
ADR Mi sono accorta dell'errore successivamente a seguito delle contestazioni quando ho ripreso in mano le fatture. Quando parlo di contestazioni mi riferisco a quelle del cliente sulla non esecuzione a regola
d'arte dei lavori”. sul capitolo 16): “Sì, è vero. L'errore nell'indicazione del prezzo venne comunicato a distanza di un giorno da quando io me ne sono accorta. ADR A quanto ricordo ho rilevato l'errore quando ho ripreso in mano la pratica per le contestazioni e, accortami dell'errore, ossia che avevo emesso la fattura a saldo di 4232,50 senza conteggiare i 5.000,00 in quanto calcolata automaticamente dal programma, ho emesso la fattura a saldo dei 5.000,00 € mancanti. Io non mi occupo delle contestazioni subito, ma di solito le vedo quando la pratica sta per essere passata al legale in quanto non sono io che mi occupo di gestire le contestazioni all'interno dell'azienda”.
Ed ancora sul prezzo pattuito e sulla comunicazione intercorsa tra e la teste ha CP_1 Pt_1 dichiarato: sul capitolo 17): “Sì, è vero. Il cliente ha contestato i lavori e non il prezzo pattuito. ADR il cliente non ha confermato direttamente a me il prezzo in quanto non ho fatto io la telefonata, ma è stata fatta dal geom.
Preciso che quando è stata fatta la telefonata ero nello stesso ufficio del geom. e ho sentito il CP_2 CP_2
7 geom. dire a che l'importo dei lavori era di € 11.132,50. Non posso confermare cosa abbia CP_2 Pt_1 risposto . Pt_1
Infine, il teste (geometra, libero professionista con partita IVA, collaboratore di Tes_1 [...]
all'epoca dei fatti dipendente di ha riferito: - che l'importo dei lavori Parte_4 Controparte_1 era di € 11.132,50, cifra non scritta nel contratto, ma derivante dalla somma degli importi di € 6.132,50 e di
€ 5.000,00; - di essere a conoscenza della circostanza in quanto all'epoca era responsabile della filiale di precisando che il sig. si occupava della parte commerciale e lui della parte esecutiva;
- che CP_1 Parte_2 il committente era consapevole di dover versare ancora € 5.000,00 a saldo lavori avendone discusso Pt_1 con lui più volte ed ha dichiarato:
Sul capitolo 10): “…Con il sig. si parlò chiaramente del saldo che mancava di € 5.000,00 che il Pt_1 sig. doveva versare…” Pt_1 sul capitolo 16): “… ribadisco che il sig. sapeva quale era l'importo totale da pagare di € Pt_1
11.132,50 in quanto detto da me più volte;
io sono uscito anche in fase di sopralluogo ed era stato comunicato da me. ADR Il contratto è stato fatto prima del sopralluogo e io sono uscito con il contratto in mano. Si fa così perché l'azienda vuole essere certa che chi ha firmato il contratto poi lo adempia. E questo prima di eseguire i lavori. ADR Di regola noi usciamo quanto il cliente ha versato l'acconto, ma nel caso specifico non lo so”.
Il teste ha, infine, risposto affermativamente sul capitolo 17) (Vero che il sig. a seguito della Pt_1 telefonata della soc. confermava tanto alla sig.ra quanto al Geom. Controparte_1 Parte_3 CP_3 che il prezzo complessivamente pattuito fosse di € 11.132,50?).
[...]
I testi escussi hanno riportato circostanze di cui hanno avuto conoscenza diretta e non si rilevano ragioni per dubitare sulla loro attendibilità e credibilità posto che non hanno mostrato incertezze o elementi tali da compromettere la genuinità delle dichiarazioni rese.
In base all'art. 1362 c.c. e segg., l'interpretazione del contratto deve avvenire secondo buona fede, con attenzione al senso letterale delle parole e alla comune volontà delle parti. Le circostanze acquisite dimostrano che la volontà concorde era per un prezzo complessivo di € 11.132,50 derivante dalla somma dei due importi di € 6.132,50 e di € 5.000,00 annotati nel testo contrattuale.
v. Alla luce delle risultanze di causa, per tutto quanto sopra esposto, l'opposizione va rigettata, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto. vi. Quanto alla domanda di condanna ex 96 c.p.c. formulata dall'opposta, deve osservarsi che "agire o resistere in giudizio con mala fede o colpa grave significa infatti azionare la propria pretesa, o resistere a quella avversa, con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione; ovvero senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione"(Cass.
8 Ord. 4430 del 11.02.2022). Nel caso di specie, si ritiene che non sussistano gli estremi per la pronuncia di condanna in quanto domande e le difese di , non si sono appalesate come pretestuose, ma si Parte_1 sono basate su argomentazioni e deduzioni che, per quanto disattese dal giudicante, non appaiono in toto prive di sostanza giuridica. vii. Le spese processuali vanno addebitate all'attore in forza della soccombenza e vengono Parte_1 liquidate secondo i parametri dettati dal D.M. 55/2014 sulla base dei valori medi per le fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale previsti dallo scaglione di riferimento (€ 1.100,00 - € 5.201,00) in complessivi € 2.552,00, tenuto conto dell'attività espletata e della non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa o assorbita, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. 2839/2022 del
18/10/2022 del Tribunale di Verona (ricorso n. 6719/2022 R.G.);
2. condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta in Parte_1 Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite, in aggiunta a quelle del monitorio, che si liquidano per l'attuale fase in complessivi € 2.552,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario 15%, c.p.a. ed IVA come per legge;
3. rigetta ogni altra domanda ed eccezione spiegata dalle parti.
Così deciso in Verona, il 09/04/2025
Il giudice onorario
Livia Bonollo
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Livia Bonollo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° grado iscritta a ruolo al n. 8337/2022 R.G. degli affari contenziosi promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avvocato GIANNICOLA Parte_1 C.F._1
CERINI del Foro di TO (c.f. , pec: C.F._2 Email_1 per mandato allegato all'atto di citazione e domiciliato presso il medesimo difensore (Cassazione Sezioni
Unite sentenza n. 10143 del 20/06/2012)
attore contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO LIZZANI (c.f. , pec: C.F._3
per mandato allegato al ricorso per decreto ingiuntivo, Email_2 elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Verona (VR), Via Duomo n. 8,
convenuta avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2839/2022 Tribunale di Verona del 18.10.2022
1 CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice (come da note scritte depositate in data 10.09.2024):
“Nel merito.
In via principale
- Per le ragioni esposte negli atti del presente giudizio di opposizione a d.i., revocare e/o annullare ovvero dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 2839/2022 – n. 6719/2022 R.G. emesso in data 18/10/2022 dal
Tribunale di Verona, respingendo ogni pretesa della società nei confronti di Controparte_1 Parte_1
, in quanto infondata sia in fatto che in diritto, adottando ogni conseguente statuizione.
[...]
In via subordinata
- Nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda che precede, voglia il Tribunale adito rideterminare la minore somma dovuta dall'attore.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze, rimborso forfetario 15% oltre IVA e CPA.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande formulate da controparte in sede di precisazione delle conclusioni”.
Conclusioni di parte convenuta (come da memoria ex art. 183 6 comma n. 1 c.p.c. depositata il 15.06.2023):
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis e con riserva di ulteriormente eccepire, dedurre e argomentare entro i termini di rito, per i motivi sopra esposti: in via preliminare: in riforma della propria ordinanza del 16/05/2023, concedere la provvisoria efficacia esecutiva all'impugnato provvedimento monitorio (ex art. 648 c.p.c.) per le causali tutte di cui al presente atto;
in via principale, nel merito:
- accertata la fondatezza del credito azionato in sede monitoria dalla soc. confermarsi il Controparte_1 decreto ingiuntivo opposto condannando il sig. a corrispondere alla soc. Parte_1 CP_1 la somma di € 5.043,32, oltre agli interessi di legge decorrenti dalla data del deposito del ricorso per
[...] ingiunzione di pagamento sino al saldo effettivo;
- accertatene i presupposti di legge, condannarsi il sig. ai sensi e per gli effetti di cui Parte_1 all'art. 96, commi 1 e 3, c.p.c.; in via subordinata, nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche soltanto parziale, delle domande e/o eccezioni di controparte, condannare quest'ultima a corrispondere alla soc. la somma accertata Controparte_1 di giustizia all'esito del presente giudizio di merito;
in ogni caso:
2 con vittoria di spese ed onorari di lite tanto del presente giudizio quanto del procedimento monitorio”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
i.- Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 02.12.2022 evocava in giudizio Parte_1 [...] avanti al Tribunale di Verona, proponendo opposizione contro il decreto ingiuntivo n. CP_1
2839/2022 D.I. emesso a favore della seconda con ingiunzione di pagamento per € 5043,32 (di cui €
5.000,00 per mancato pagamento della ft. n. 81/2022 del 21/01/2022 scaduta il 21/01/2022 ed € 43,32 a titolo di interessi legali dal 25/01/2022 al deposito del ricorso), oltre interessi di legge dalla domanda al saldo e spese di procedura.
L'opponente contestava la pretesa creditoria, deducendo che:
- in data 28.09.2021 aveva sottoscritto il contratto con il quale la società si impegnava a Controparte_1 realizzare la fornitura e posa della copertura inerente l'abitazione situata in Valeggio sul Mincio (VR) Via
Gobbini 391, al prezzo concordato di € 6.132,50;
- il predetto importo, così come specificato nel contratto, doveva essere corrisposto con il versamento di un acconto pari al 30% del totale alla data prevista per il cantiere;
- che in data 05.10.2021 aveva ricevuto da il preventivo n. 756/2021 dell'importo Controparte_1 complessivo di € 6.132,50, nel quale veniva descritto l'intervento che sarebbe stato realizzato ed era specificato l'importo dell'acconto da versare, pari ad € 1.900,00 di cui alla fattura n. 1190/2021 che veniva pagata da tramite bonifico bancario;
Parte_1
- i lavori venivano ultimati in data 26.11.2021 come da verbale di fine lavori;
- il 30.11.2021, aveva emesso la fattura n. 1504/2021 per l'importo residuo di cui al Controparte_1 preventivo n. 756/2021, pari ad € 4.232,50, pagata con bonifico del 09.12.2021 a saldo del dovuto;
- il pagamento dell'ulteriore fattura n. 81/2022 dell'importo di € 5.000,00 (monitoriamente azionata) non era, dunque, dovuto avendo già corrisposto quanto indicato nel contratto nonché nel preventivo, come eccepito con pec del 25.01.2022.
Con comparsa tempestivamente depositata (16.02.2023) si costituiva l'opposta che Controparte_1 contestava quanto esposto dall'attore, deducendo che:
- l'opponente non aveva contestato l'avvenuta esecuzione dei lavori appaltati né la qualità degli stessi, concentrandosi, invece, unicamente sul prezzo complessivo effettivamente pattuito;
- il contratto sottoscritto in data 28.09.2021 dalle parti conteneva tutte le informazioni necessarie circa l'oggetto dello stesso, la disciplina del rapporto nonché il prezzo convenuto;
-in particolare il prezzo “totale a corpo” era stato indicato chiaramente in € 11.132,50 dato dalla somma di €
6.132,50 ed € 5.000,00, entrambi indicati in contratto e concordato sin dall'inizio tra il sig. Parte_2
(per conto della soc. ed il sig. Controparte_1 Pt_1
3 - il preventivo n. 756/2021 nonché le fatt. nn. 1190/2021 e 1504/2021, erano stati redatti dalla dipendente
, al tempo ancora in formazione. La stessa, emise il summenzionato “preventivo” (che in realtà Parte_3
è denominato tale soltanto per finalità contabili interne all'azienda – e viene inviato al cliente soltanto quale
“copia di cortesia” - visto che è sempre successivo al contratto sottoscritto dal cliente) errando nell'indicazione dell'importo complessivo nonché nella quantificazione dell'acconto. Tuttavia, l'errore venne tempestivamente segnalato al sig. anche perché fu egli stesso a contattare l'azienda e a Pt_1 chiedere spiegazioni in merito;
- il prezzo complessivo pattuito, a corpo, di € 11.132,50 era perfettamente consono all'entità ed al tipo di prestazioni rese ed era stato indicato al sig. in maniera precisa ed inequivocabile tanto nelle trattive Pt_1 quanto nella conclusione del contratto di appalto;
- nel contratto erano stati indicati due importi separati in quanto inizialmente era stata conteggiata solo la metà del tetto per un importo ivato di € 6.132,50; successivamente, era stato inserito anche il secondo importo € 5.000,00 (comprensiva di iva) dopo avere preso in considerazione le effettive dimensioni della copertura;
- le contestazioni di parte opponente erano dunque infondate.
Sulla base di tali premesse la convenuta chiedeva al Tribunale l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
La prima udienza veniva tenuta in data 17.03.2023; a scioglimento della riserva ivi assunta, con ordinanza del 16.05.2023 veniva rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c. e, su richiesta delle parti, venivano concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183 6 comma c.p.c., poi dimesse.
La causa veniva istruita con l'assunzione di prove orali e con i documenti in atti. All'udienza del 15.03.2024, su richiesta dei procuratori delle parti, veniva fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del
11.09.2024. A detta udienza, tenutasi mediante trattazione scritta ex art. 127 c.p.c., il solo avv. Cerini per la parte opponente depositava note d'udienza. Sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe, la causa veniva rimessa in decisione con assegnazione dei termini massimi ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, scritti conclusivi che le parti hanno dimesso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ii. - In premessa. Questa parte della sentenza viene redatta alla luce di quanto disposto dall'art. 118, comma
1, disp. att. cpc. Si osserva che, per consolidata giurisprudenza, il giudice non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le tesi prospettate e le prove prodotte o acquisite dalle parti, ben potendosi limitare ad esporre in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla (Cass. 17145/2006, Cass. 25509/2014). Le questioni non trattate non andranno pertanto ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo),
4 ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente sostenuto e ritenuto provato dal giudicante.
° ° °
iii. – L'opposizione non è fondata per i motivi di seguito esposti. iv. – si afferma creditrice di per aver eseguito su incarico dello stesso Controparte_1 Parte_1
i lavori descritti nel contratto sottoscritto il 28.09.2021 (in sintesi ripasso professionale del manto del tetto) per un residuo di € 5.000,00 di cui alla fattura n. 81/2022 del 21/01/2022.
Preliminarmente, si rileva che l'opponente non ha contestato l'esistenza del rapporto contrattuale intercorso con l'opposta né l'avvenuta esecuzione dei lavori a regola d'arte.
Il fondamento dell'opposizione si fonda, invece, sul prezzo concordato che a detta dell'opponente sarebbe di
€ 6.132,50, già integralmente versato, e secondo l'opposta sarebbe, invece, di complessivi € 11.132,50 (€
6.132,50+ € 5.000,00) con un credito residuo di € 5.000,00 di cui alla fattura monitoriamente azionata.
Per pacifica giurisprudenza, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come un giudizio ordinario di cognizione, nel quale, in base ai principi generali in tema di onere della prova, incombe su chi fa valere un proprio diritto l'onere di fornire gli elementi probatori a sostegno della pretesa. In particolare, nel caso di specie - in cui ha agito in via monitoria per il pagamento del residuo Controparte_1 corrispettivo relativo ai lavori di manutenzione del tetto eseguiti su incarico dell'opponente - incombeva sulla convenuta-opposta, nella sua qualità di attrice in senso sostanziale, di dimostrare il quantum del preteso credito.
Ebbene, ha dimostrato l'esistenza del credito attivato con la produzione in giudizio del Controparte_1 contratto (entrambe le parti hanno prodotto in giudizio il medesimo documento) e attraverso l'istruttoria orale.
Quanto al contratto, in punto corrispettivo si leggono le seguenti annotazioni:
TOTALE IMPONIBILE IVA 10% TOTALE IVATO
LISTINO PREMIUM € 5575 € 557,50 € 6.132,50
SC € 5000
TOTALE A CORPO
Si rileva che non vi è alcuna indicazione sulla riga “corrispettivo totale a corpo”.
L'opponente asserisce che il prezzo dei lavori era stato pattuito in complessivi € 6.132,50, valorizzando la sola prima riga del contratto.
La circostanza troverebbe conferma: a) nel preventivo inviato da il 05.10.2021 che reca CP_1
l'importo di € 6.132,50; b) nella fattura n. 1190/2021 di € 1.900,00 emessa in pari data da CP_1 in relazione al versamento del 30% pattuito a titolo di acconto (conteggiato dunque da
[...] CP_1
5 su € 6.132,50); c) nella fattura n. 1504/2021 emessa il 30/11/2021 a fine lavori per l'importo € 4.232,50 (€
6.132,50 – 1.900,00).
L'opponente, nella sua ricostruzione, non considera però in alcun modo l'annotazione della somma di €
5.000,00 presente nel testo contrattuale, né deduce accordi diversi in ordine al corrispettivo o comunque a precisazione dello stesso intercorsi tra le parti successivamente alla stipula del contratto.
Dal canto suo, l'opposta deduce la sussistenza di un errore commesso dall'impiegata amministrativa di
(da poco assunta) nel riportare il corrispettivo pattuito nel “preventivo” (in realtà copia di CP_1 cortesia del contratto in quanto redatto successivamente allo stesso) e nel calcolo dell'acconto e relativa fatturazione, documenti emessi entrambi in data 05.10.2021 e che di tale errore il sig. sarebbe stato Pt_1 informato.
Per chiarire tali aspetti è stato dato ingresso alla prova testimoniale (ordinanza 20.11.2023).
Il teste consulente esterno di fino settembre 2022 con propria partita Parte_2 CP_1
IVA e redattore del contratto, ha confermato che l'importo complessivo dei lavori era stato concordato in €
11.132,50 oltre eventuale IVA sull'importo di € 5.000,00, chiarendo perché erano stati indicati a titolo di imponibile due distinti importi. Il teste ha dichiarato: sul capitolo 1): “Sì, è vero. ADR Preciso che si tratta della somma dei due importi di € 6.132,50 e 5.000,00.
Il cliente faceva la richiesta a per chiedere un sopralluogo;
inviava il CP_1 CP_1 nominativo al consulente di zona che in quel momento ero io;
io dovevo chiamare il cliente e fissare il soprallugo. Lì, con il siamo giunti ad un accordo che è il contratto che mi viene esibito. Preciso Pt_1 che facevo 3 sopralluoghi al giorno in quel periodo ed essendo passato del tempo sto cercando di ricordare i fatti. Quanto alla suddivisione in due importi, mi sembra di ricordare che il - in quanto mi sembra Pt_1 avesse una azienda agricola – si era preso del tempo per capire come procedere con il pagamento. La differenza è che se viene fatta la fatturazione come persona fisica c'è la possibilità di avere l'IVA agevolata al 10%, invece con le aziende / partita IVA dipende dal tipo di attività e io non potevo sapere l'aliquota da applicare. Il mio lavoro era arrivare alla stipula del contratto e poi se ne sarebbe occupata
l'amministrazione. L'indicazione “SC” non ricordo a cosa si riferisse. Credo volesse dire “sentire il cliente” come ho spiegato prima, ossia riferito alle modalità di pagamento. Di prassi inviavo il contratto in ufficio e telefonicamente spiegavo gli accordi. Se non ricordo male in quel momento il listino era dai 50 ai
60 euro al metro e veniva moltiplicata per la superficie del tetto. ADR Quindi nella seconda riga non ho indicato l'IVA in quanto, come ho detto, non sapevo quale aliquota indicare”; sul capitolo 6): “Non capisco cosa mi viene chiesto in capitolo quanto si parla di saldo. Posso dire che €
5.000,00 non poteva essere certamente l'importo totale perché il listino era tra i 50 e i 60 euro al metro e quindi non può essere. ADR Il prezzo concordato era di € 6.132,50 ivati a cui dovevano aggiungersi €
6 5.000,00 e in aggiunta l'IVA a seconda dell'aliquota da applicarsi sui 5.000,00 sulla base della scelta del cliente (ad esempio se fattura fosse stata intestata a nome del cliente persona fisica sarebbe stata aggiunta
l'Iva al 10%). Non so quali siano stati poi gli accordi tra il cliente e l'azienda. L'IVA poteva anche esser pari a 0 in caso di reverse charge”; sul capitolo 2): “…Noi eravamo autorizzati a concedere sconti fino ad un massimo del 20% e su questo
l'azienda era categorica. Il teste viene autorizzato a utilizzare la calcolatrice e dichiara: il prezzo applicato con valore del contratto di € 10.575,00 di imponibile è di € 47,00 al mq e quindi in linea con i listini del periodo. Escudo che il prezzo del lavoro potesse essere di soli € 24,00 al mq e quindi impossibile, neppure applicando lo sconto. ADR: E' barrata la casella “detrazione 50%” in quanto il cliente poteva aver diritto ad una detrazione fiscale se avesse avuto i presupposti e la capienza, ma ciò non influisce sul valore del contratto in quanto non è uno sconto. Segnando questa casella l'amministrazione inseriva in fattura la dicitura corretta, il cliente avrebbe dovuto pagare con bonifico parlante. Io non potevo sapere in sede di stipula se il cliente aveva o meno diritto a tale detrazione, potevo solo informarlo della possibilità”.
La teste (dipendente amministrativa di con contratto di apprendistato) ha Parte_3 CP_1 confermato di aver emesso il preventivo del 05.10.21, errando nell'indicazione dell'importo complessivo nonché nella quantificazione dell'acconto e di aver informato di ciò il committente ed ha dichiarato: Pt_1 sul capitolo 15): “Sì, è vero. Preciso che io ho inserito la somma di € 6.132,50 e il programma Danea in automatico ha calcolato l'acconto del 30%, perché solitamente operiamo con questa percentuale di acconto.
ADR Mi sono accorta dell'errore successivamente a seguito delle contestazioni quando ho ripreso in mano le fatture. Quando parlo di contestazioni mi riferisco a quelle del cliente sulla non esecuzione a regola
d'arte dei lavori”. sul capitolo 16): “Sì, è vero. L'errore nell'indicazione del prezzo venne comunicato a distanza di un giorno da quando io me ne sono accorta. ADR A quanto ricordo ho rilevato l'errore quando ho ripreso in mano la pratica per le contestazioni e, accortami dell'errore, ossia che avevo emesso la fattura a saldo di 4232,50 senza conteggiare i 5.000,00 in quanto calcolata automaticamente dal programma, ho emesso la fattura a saldo dei 5.000,00 € mancanti. Io non mi occupo delle contestazioni subito, ma di solito le vedo quando la pratica sta per essere passata al legale in quanto non sono io che mi occupo di gestire le contestazioni all'interno dell'azienda”.
Ed ancora sul prezzo pattuito e sulla comunicazione intercorsa tra e la teste ha CP_1 Pt_1 dichiarato: sul capitolo 17): “Sì, è vero. Il cliente ha contestato i lavori e non il prezzo pattuito. ADR il cliente non ha confermato direttamente a me il prezzo in quanto non ho fatto io la telefonata, ma è stata fatta dal geom.
Preciso che quando è stata fatta la telefonata ero nello stesso ufficio del geom. e ho sentito il CP_2 CP_2
7 geom. dire a che l'importo dei lavori era di € 11.132,50. Non posso confermare cosa abbia CP_2 Pt_1 risposto . Pt_1
Infine, il teste (geometra, libero professionista con partita IVA, collaboratore di Tes_1 [...]
all'epoca dei fatti dipendente di ha riferito: - che l'importo dei lavori Parte_4 Controparte_1 era di € 11.132,50, cifra non scritta nel contratto, ma derivante dalla somma degli importi di € 6.132,50 e di
€ 5.000,00; - di essere a conoscenza della circostanza in quanto all'epoca era responsabile della filiale di precisando che il sig. si occupava della parte commerciale e lui della parte esecutiva;
- che CP_1 Parte_2 il committente era consapevole di dover versare ancora € 5.000,00 a saldo lavori avendone discusso Pt_1 con lui più volte ed ha dichiarato:
Sul capitolo 10): “…Con il sig. si parlò chiaramente del saldo che mancava di € 5.000,00 che il Pt_1 sig. doveva versare…” Pt_1 sul capitolo 16): “… ribadisco che il sig. sapeva quale era l'importo totale da pagare di € Pt_1
11.132,50 in quanto detto da me più volte;
io sono uscito anche in fase di sopralluogo ed era stato comunicato da me. ADR Il contratto è stato fatto prima del sopralluogo e io sono uscito con il contratto in mano. Si fa così perché l'azienda vuole essere certa che chi ha firmato il contratto poi lo adempia. E questo prima di eseguire i lavori. ADR Di regola noi usciamo quanto il cliente ha versato l'acconto, ma nel caso specifico non lo so”.
Il teste ha, infine, risposto affermativamente sul capitolo 17) (Vero che il sig. a seguito della Pt_1 telefonata della soc. confermava tanto alla sig.ra quanto al Geom. Controparte_1 Parte_3 CP_3 che il prezzo complessivamente pattuito fosse di € 11.132,50?).
[...]
I testi escussi hanno riportato circostanze di cui hanno avuto conoscenza diretta e non si rilevano ragioni per dubitare sulla loro attendibilità e credibilità posto che non hanno mostrato incertezze o elementi tali da compromettere la genuinità delle dichiarazioni rese.
In base all'art. 1362 c.c. e segg., l'interpretazione del contratto deve avvenire secondo buona fede, con attenzione al senso letterale delle parole e alla comune volontà delle parti. Le circostanze acquisite dimostrano che la volontà concorde era per un prezzo complessivo di € 11.132,50 derivante dalla somma dei due importi di € 6.132,50 e di € 5.000,00 annotati nel testo contrattuale.
v. Alla luce delle risultanze di causa, per tutto quanto sopra esposto, l'opposizione va rigettata, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto. vi. Quanto alla domanda di condanna ex 96 c.p.c. formulata dall'opposta, deve osservarsi che "agire o resistere in giudizio con mala fede o colpa grave significa infatti azionare la propria pretesa, o resistere a quella avversa, con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione; ovvero senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione"(Cass.
8 Ord. 4430 del 11.02.2022). Nel caso di specie, si ritiene che non sussistano gli estremi per la pronuncia di condanna in quanto domande e le difese di , non si sono appalesate come pretestuose, ma si Parte_1 sono basate su argomentazioni e deduzioni che, per quanto disattese dal giudicante, non appaiono in toto prive di sostanza giuridica. vii. Le spese processuali vanno addebitate all'attore in forza della soccombenza e vengono Parte_1 liquidate secondo i parametri dettati dal D.M. 55/2014 sulla base dei valori medi per le fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale previsti dallo scaglione di riferimento (€ 1.100,00 - € 5.201,00) in complessivi € 2.552,00, tenuto conto dell'attività espletata e della non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa o assorbita, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. 2839/2022 del
18/10/2022 del Tribunale di Verona (ricorso n. 6719/2022 R.G.);
2. condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta in Parte_1 Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite, in aggiunta a quelle del monitorio, che si liquidano per l'attuale fase in complessivi € 2.552,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario 15%, c.p.a. ed IVA come per legge;
3. rigetta ogni altra domanda ed eccezione spiegata dalle parti.
Così deciso in Verona, il 09/04/2025
Il giudice onorario
Livia Bonollo
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