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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/07/2025, n. 2293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2293 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
N. 12958/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA GIUDICE DI MILANO
Dott.ssa EO De AR quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
nella causa promossa
da
(C.F. ) rappresentante Parte_1 C.F._1
legale e genitore del minore (C.F. ), Persona_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. GILIBERTI FRANCESCO
RICORRENTE
contro
(C.F./ P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. OMODEI ZORINI CP_1 P.IVA_1
CARLA MARIA
1 RESISTENTE
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come da verbale di udienza.
FATTO E DIRITTO
1. Con il depositato ricorso, conveniva in Parte_1 giudizio , chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'On.le CP_1
Tribunale adito, contrariis reiectis:
- Accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, ordinare all' di annullare il CP_1
provvedimento in esame e quindi il relativo indebito, riconoscendo la sussistenza della buona fede e dell'assenza di dolo ravvisabile nella comunicazione tempestiva del modello AP70 all' e all'affidamento riposto nell'ente previdenziale sia in CP_1 termini qualitativi che quantitativi della prestazione) dichiarando l'incolpevole percezione delle somme erogate e quindi l'integrale accoglimento della richiesta della
Sig.ra con conseguente cancellazione dell'indebito Parte_1 richiesto dall' . CP_1
- E condannare l al pagamento dell'indennità di frequenza nella misura CP_1
della tredicesima mensilità sin dalla data del riconoscimento, ovvero 10/05/2021, in virtù di apposita presentazione del modello AP70 avvenuto tempestivamente in data
22/07/2021.
- In via subordinata, riconoscere la minor somma di indebito solo relativamente all'anno 2023 (anno precedente alla notifica del provvedimento di indebito). E condannare l al pagamento dell'indennità di frequenza nella misura CP_1
della tredicesima mensilità sin dalla data del riconoscimento, ovvero 10/05/2021.
- In via ulteriormente subordinata, riconoscere l'indebito nella minor somma come meglio riterrà l'organo giudicante”; con vittoria di spese.
Si costituiva , con il deposito di articolata memoria, con cui contestava le CP_1
avverse deduzioni e domande, delle quali chiedeva il rigetto, con vittoria di spese. In particolare, parte resistente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
2 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere le avversarie domande perché inammissibili ed infondate per i motivi esposti in narrativa con ogni conseguente provvedimento e con conferma del debito notificato e della sua ripetibilità”.
2. Ritenuta la causa matura per la decisione senza lo svolgimento di attività istruttoria, all'udienza di discussione, i procuratori, discussa la causa, concludevano come in atti. La Giudice, dopo essersi ritirata in camera di consiglio, pronunciava dispositivo di cui dava lettura ex art. 429 cpc, come modificato dall'art. 53 DL
25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133, con fissazione di termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione, stante la particolare complessità della controversia.
3. Premesso quanto sopra con riguardo alle domande e alle eccezioni delle parti, il ricorso deve essere accolto per i seguenti motivi.
Nel caso di specie, occorre fare applicazione del principio della ragione più liquida, sancito dalla Cassazione, secondo cui “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cassazione Sez.
6 - L, Sentenza n.
12002 del 28/05/2014).
Parte ricorrente sosteneva il proprio incolpevole affidamento nella percezione delle somme indebite, nonché la buona fede. in particolare, parte ricorrente agiva quale esercente la potestà genitoriale su soggetto minore. Parte Persona_1
ricorrente contestava, quindi, il debito notificato in data 6/08/2024 contrassegnato dal n. 18574148. Con la suddetta nota si evidenziava che il minore avesse percepito, per
3 il periodo 1/06/2021- 31/05/2024, importi non dovuti in relazione alla prestazione n.044-490007097034 Cat. INVCIV, nell'ammontare di Euro13.048,75. Infatti, il minore era titolare dell'indennità di accompagnamento. Sottoposto a visita di verifica sanitaria in data 10/05/2021, non venivano più riconosciuti i requisiti legittimanti tale prestazione, mentre veniva riconosciuta la prestazione minore dell'indennità di frequenza. dava atto che “La prestazione a seguito di tale accertamento CP_1
veniva quindi ricostituita in data 18 aprile 2024 dalla cui operazione scaturiva un debito a pari a euro 13.048,75”.
Parte ricorrente riceveva la comunicazione del debito n. 18575148 datata
18/07/2024, notificata a mezzo raccomandata il 6/08/2024. In tale documento si legge che:
“a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal
01/06/2021 al 31/05/2024, un pagamento non dovuto sulla pensione cat. INVCIV n.
07097034 per un importo complessivo di euro 13.048,75 per i seguenti motivi:
- E' stata corrisposta una prestazione di invalidita' civile non spettante”.
Parte resistente rilevava, poi, che a seguito delle compensazioni effettuate il debito risulta rideterminato nella misura inferiore di Euro € 9.661,81.
Ebbene, deve essere dichiarata l'inesistenza dell'indebito oggetto di causa.
Infatti, devono trovare applicazione al caso di specie, i principi di diritto sanciti dalla
Cassazione, secondo cui “In tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito di incollocazione al lavoro, trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale riferite alla mancanza dei requisiti di legge in via generale che, in quanto speciali rispetto alla disposizione di cui all'art. 2033 c.c., limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo di revoca del beneficio assistenziale non dovuto, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte, e senza che rilevi l'assenza di buona fede dell'"accipiens"” (Cassazione Sez. L - , Sentenza n. 31372 del 02/12/2019).
4 Nel caso di specie, a fronte della richiesta avanzata nell'agosto 2024, non possono essere ripetuti i ratei anteriori e che sono oggetto della richiesta di cui al debito notificato a parte ricorrente.
Nel resto, il ricorso deve essere respinto. Non è dimostrato da parte ricorrente che l'indennità di frequenza comprenda anche il pagamento della rata della tredicesima, con la conseguente necessità di rigetto della pretesa in questione.
4 . Per le ragioni che precedono, il ricorso deve essere accolto solo nei termini esposti, restando disattesa o assorbita ogni questione ulteriore di cui in atti, in quanto superflua ai fini del decidere, non potendosi pervenire comunque a diversa decisione.
5. Dichiarate compensate per un terzo in considerazione dell'esito della causa,
in quanto soccombente, va condannato al pagamento delle spese di lite, CP_1
determinate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della sua complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria.
Sentenza esecutiva ex art. 431 c.p.c.
PQM
Disattesa o assorbita ogni diversa istanza o eccezione, dichiara l'inesistenza dell'indebito oggetto di causa;
rigetta nel resto il ricorso. Dichiara compensate per un terzo le spese di lite e condanna al pagamento delle spese residue liquidate CP_1
in euro 1.400,00 oltre spese generali 15% e accessori di legge, oltre al rimborso delle spese di contributo unificato, se quest'ultimo è dovuto e pagato, già operata la compensazione predetta. Fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Sentenza esecutiva.
Milano, 20/05/2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
EO De AR
5
SEZIONE LAVORO
N. 12958/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA GIUDICE DI MILANO
Dott.ssa EO De AR quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
nella causa promossa
da
(C.F. ) rappresentante Parte_1 C.F._1
legale e genitore del minore (C.F. ), Persona_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. GILIBERTI FRANCESCO
RICORRENTE
contro
(C.F./ P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. OMODEI ZORINI CP_1 P.IVA_1
CARLA MARIA
1 RESISTENTE
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come da verbale di udienza.
FATTO E DIRITTO
1. Con il depositato ricorso, conveniva in Parte_1 giudizio , chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'On.le CP_1
Tribunale adito, contrariis reiectis:
- Accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, ordinare all' di annullare il CP_1
provvedimento in esame e quindi il relativo indebito, riconoscendo la sussistenza della buona fede e dell'assenza di dolo ravvisabile nella comunicazione tempestiva del modello AP70 all' e all'affidamento riposto nell'ente previdenziale sia in CP_1 termini qualitativi che quantitativi della prestazione) dichiarando l'incolpevole percezione delle somme erogate e quindi l'integrale accoglimento della richiesta della
Sig.ra con conseguente cancellazione dell'indebito Parte_1 richiesto dall' . CP_1
- E condannare l al pagamento dell'indennità di frequenza nella misura CP_1
della tredicesima mensilità sin dalla data del riconoscimento, ovvero 10/05/2021, in virtù di apposita presentazione del modello AP70 avvenuto tempestivamente in data
22/07/2021.
- In via subordinata, riconoscere la minor somma di indebito solo relativamente all'anno 2023 (anno precedente alla notifica del provvedimento di indebito). E condannare l al pagamento dell'indennità di frequenza nella misura CP_1
della tredicesima mensilità sin dalla data del riconoscimento, ovvero 10/05/2021.
- In via ulteriormente subordinata, riconoscere l'indebito nella minor somma come meglio riterrà l'organo giudicante”; con vittoria di spese.
Si costituiva , con il deposito di articolata memoria, con cui contestava le CP_1
avverse deduzioni e domande, delle quali chiedeva il rigetto, con vittoria di spese. In particolare, parte resistente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
2 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere le avversarie domande perché inammissibili ed infondate per i motivi esposti in narrativa con ogni conseguente provvedimento e con conferma del debito notificato e della sua ripetibilità”.
2. Ritenuta la causa matura per la decisione senza lo svolgimento di attività istruttoria, all'udienza di discussione, i procuratori, discussa la causa, concludevano come in atti. La Giudice, dopo essersi ritirata in camera di consiglio, pronunciava dispositivo di cui dava lettura ex art. 429 cpc, come modificato dall'art. 53 DL
25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133, con fissazione di termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione, stante la particolare complessità della controversia.
3. Premesso quanto sopra con riguardo alle domande e alle eccezioni delle parti, il ricorso deve essere accolto per i seguenti motivi.
Nel caso di specie, occorre fare applicazione del principio della ragione più liquida, sancito dalla Cassazione, secondo cui “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cassazione Sez.
6 - L, Sentenza n.
12002 del 28/05/2014).
Parte ricorrente sosteneva il proprio incolpevole affidamento nella percezione delle somme indebite, nonché la buona fede. in particolare, parte ricorrente agiva quale esercente la potestà genitoriale su soggetto minore. Parte Persona_1
ricorrente contestava, quindi, il debito notificato in data 6/08/2024 contrassegnato dal n. 18574148. Con la suddetta nota si evidenziava che il minore avesse percepito, per
3 il periodo 1/06/2021- 31/05/2024, importi non dovuti in relazione alla prestazione n.044-490007097034 Cat. INVCIV, nell'ammontare di Euro13.048,75. Infatti, il minore era titolare dell'indennità di accompagnamento. Sottoposto a visita di verifica sanitaria in data 10/05/2021, non venivano più riconosciuti i requisiti legittimanti tale prestazione, mentre veniva riconosciuta la prestazione minore dell'indennità di frequenza. dava atto che “La prestazione a seguito di tale accertamento CP_1
veniva quindi ricostituita in data 18 aprile 2024 dalla cui operazione scaturiva un debito a pari a euro 13.048,75”.
Parte ricorrente riceveva la comunicazione del debito n. 18575148 datata
18/07/2024, notificata a mezzo raccomandata il 6/08/2024. In tale documento si legge che:
“a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal
01/06/2021 al 31/05/2024, un pagamento non dovuto sulla pensione cat. INVCIV n.
07097034 per un importo complessivo di euro 13.048,75 per i seguenti motivi:
- E' stata corrisposta una prestazione di invalidita' civile non spettante”.
Parte resistente rilevava, poi, che a seguito delle compensazioni effettuate il debito risulta rideterminato nella misura inferiore di Euro € 9.661,81.
Ebbene, deve essere dichiarata l'inesistenza dell'indebito oggetto di causa.
Infatti, devono trovare applicazione al caso di specie, i principi di diritto sanciti dalla
Cassazione, secondo cui “In tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito di incollocazione al lavoro, trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale riferite alla mancanza dei requisiti di legge in via generale che, in quanto speciali rispetto alla disposizione di cui all'art. 2033 c.c., limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo di revoca del beneficio assistenziale non dovuto, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte, e senza che rilevi l'assenza di buona fede dell'"accipiens"” (Cassazione Sez. L - , Sentenza n. 31372 del 02/12/2019).
4 Nel caso di specie, a fronte della richiesta avanzata nell'agosto 2024, non possono essere ripetuti i ratei anteriori e che sono oggetto della richiesta di cui al debito notificato a parte ricorrente.
Nel resto, il ricorso deve essere respinto. Non è dimostrato da parte ricorrente che l'indennità di frequenza comprenda anche il pagamento della rata della tredicesima, con la conseguente necessità di rigetto della pretesa in questione.
4 . Per le ragioni che precedono, il ricorso deve essere accolto solo nei termini esposti, restando disattesa o assorbita ogni questione ulteriore di cui in atti, in quanto superflua ai fini del decidere, non potendosi pervenire comunque a diversa decisione.
5. Dichiarate compensate per un terzo in considerazione dell'esito della causa,
in quanto soccombente, va condannato al pagamento delle spese di lite, CP_1
determinate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della sua complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria.
Sentenza esecutiva ex art. 431 c.p.c.
PQM
Disattesa o assorbita ogni diversa istanza o eccezione, dichiara l'inesistenza dell'indebito oggetto di causa;
rigetta nel resto il ricorso. Dichiara compensate per un terzo le spese di lite e condanna al pagamento delle spese residue liquidate CP_1
in euro 1.400,00 oltre spese generali 15% e accessori di legge, oltre al rimborso delle spese di contributo unificato, se quest'ultimo è dovuto e pagato, già operata la compensazione predetta. Fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Sentenza esecutiva.
Milano, 20/05/2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
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