Cass. civ., sez. II, sentenza 21/12/2011, n. 28048
CASS
Sentenza 21 dicembre 2011

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

In tema di illeciti amministrativi, nell'ipotesi in cui lo stesso fatto illecito sia preso in considerazione sia da una disposizione che contempla una sanzione amministrativa (come quella risultante dagli artt. 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898), sia da una disposizione penale (come quella riconducibile all'indebito conseguimento di aiuti comunitari), trova luogo la disciplina stabilita dall'art. 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e, segnatamente, il principio di specialità, in virtù del quale deve farsi applicazione della norma speciale, in base alla quale - attraverso il richiamo (operato ex art. 4 della legge n. 898 del 1986) alle regole contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689 e all'art. 28, in particolare - l'illecito amministrativo resta assoggettato al termine prescrizionale suo proprio, ossia a quello quinquennale (decorrente dal giorno in cui è stata commessa la violazione) e non a quello stabilito nell'art. 2947 cod. civ., dettato in materia di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, allorché il fatto costituisce reato.

Il diritto a riscuotere le somme dovute per l'illecito amministrativo di cui all'art. 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 (indebito conseguimento di aiuti comunitari mediante esposizione di dati o notizie falsi) si prescrive a decorrere dalla data di indebita percezione dell'aiuto, perché è con tale percezione - e non con la sola esposizione dei dati e delle notizie falsi - che si perfeziona l'illecito amministrativo.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 21/12/2011, n. 28048
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 28048
    Data del deposito : 21 dicembre 2011

    Testo completo