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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 03/04/2025, n. 758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 758 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Nola Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola, all'udienza del 03.04.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 5067/2022 R.g. Lavoro avente ad oggetto: impugnativa di sanzione disciplinare
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Sabato Moschiano ed elettivamente domiciliato come in atti
Ricorrente
E
Controparte_1
, in persona dei rispettivi rappresentanti p.t., rappresentati e
[...] difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli ed elettivamente domiciliati in atti
Resistenti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414. c.p.c., depositato in data 09.10.2022, la parte ricorrente, docente a tempo indeterminato di filosofia e scienze umane in servizio presso l' di San Gennaro Controparte_2
Vesuviano (Na), ha chiesto, preliminarmente, di «accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia del decreto di attivazione del procedimento disciplinare e di contestazione degli addebiti, nonché del decreto inflittivo della sanzione disciplinare applicata ed in corso di espiazione, entrambi richiamati in epigrafe e per i motivi esposti in narrativa». Nel merito, in via principale, ha chiesto di «accertare e dichiarare l'insussistenza degli addebiti elevati al ricorrente, giacché destituiti di fondamento in fatto e diritto, e per l'effetto annullare ed altresì privare di ogni effetto la sanzione disciplinare disposta;
condannare l'Amministrazione convenuta alla restituzione di quanto trattenuto dalla retribuzione mensile di esso lavoratore dipendente, nonché al risarcimento del danno all'immagine personale e professionale derivato allo stesso in misura che equitativamente sarà ritenuta dall'adita Giustizia»; in subordine, «Previa la derubricazione della contestazione elevata in quella contemplata ex art. 494 d.lgs. 297/94, annullare la sanzione disciplinare applicata e per
Pag. 1 di 6 l'effetto contenere la stessa in misura non superiore ad un mese;
con la conseguente condanna proporzionale, nei termini esposti alle conclusioni che precedono, relativamente al periodo di espiazione in eccedenza». Il tutto con vittoria di spese ed attribuzione al procuratore antistatario.
A fondamento della domanda ha esposto che con nota prot. nr. 12601 del 12.04.2022 è stato attivato un procedimento disciplinare a suo carico con cui gli è stata contestata la commissione di atti contrastanti con i doveri inerenti alla funzione nonché la reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte moleste;
di aver contestato i fatti addebitati e che, tuttavia, con decreto prot. nr. 7972/2022 è stata inflitta la sanzione disciplinare della sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi. Ha dedotto la genericità della contestazione dell'addebito, l'inesistenza, o comunque, la carenza di motivazione, l'insussistenza dei fatti addebitati e, in via subordinata, la sproporzione della sanzione irrogata.
Costituendosi tempestivamente in giudizio, le parti resistenti, sulla base di diverse argomentazioni giuridiche, hanno chiesto il rigetto del ricorso, insistendo sulla legittimità e proporzione della sanzione.
All'esito della camera di consiglio, letti gli atti, la causa, istruita documentalmente, viene decisa in data odierna con lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429, comma 1, c.p.c.
In data 12.04.2022, con nota recante numero protocollo 12601, il , ai sensi dell'art. 55bis – CP_1
55 quater del d. lgs. 165/2001 e degli art. 492 e ss. D. lgs. 297/1994, ha attivato il procedimento disciplinare a carico del docente, contestandogli i seguenti addebiti: «1) commissione di atti che sono in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione e, in particolare, non conformi all'obbligo di mantenere nei rapporti interpersonali una condotta uniformata non solo ai principi generali di correttezza ma, altresì, all'esigenza di coerenza con le specifiche finalità educative dell'intera comunità scolastica, astenendosi da comportamenti lesivi della dignità delle studentesse e degli studenti;
2) reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte moleste, lesive dell'onore e della dignità personale altrui» (cfr. all. 1, prod. ric.).
Tali addebiti traggono origine dalle note prot. nr. 11743 e 11747 del 06.04.2022 e prot. nr. 12406,
12410 e 124017 dell'11.04.2022, espressamente richiamate nel decreto di contestazione, nelle quali si afferma che nelle settimane antecedenti il ricorrente «aveva intrapreso con diverse studentesse, al di fuori dell'orario scolastico, attraverso Whatsapp, delle conversazioni dal tenore ambiguo e inappropriato, contenenti talvolta espliciti riferimenti sessuali, che hanno causato alle ragazze una situazione di disagio emotivo e psicologico. In particolare,
è emerso che la S.V. comunicava con premura e insistenza con una prima studentessa, rivolgendole apprezzamenti, aprendo progressivamente la comunicazione anche ad argomenti e ad allusioni di natura personale e assolutamente non didattica. Inoltre, risulta che la S.V. indirizzava a una seconda allieva una serie di approcci, apprezzamenti e inviti che la ponevano in una situazione di grave disagio e turbamento;
le conversazioni si contraddistinguevano, secondo
l'interessata, per l'insistenza e l'invadenza dei messaggi, oltre che per le intenzioni assolutamente estranee al rapporto
Pag. 2 di 6 scolastico tra docente e alunna. Per giunta, è stato segnalato che la S.V. ha tenuto condotte analoghe anche nei confronti di una terza discente, rivolgendole degli apprezzamenti personali e commenti estranei al normale rapporto alunno/docente che
l'avevano progressivamente posta in una situazione di sempre più grave disagio e turbamento. Peraltro, si paventa l'ipotesi che siano coinvolte da atteggiamenti analoghi anche altre alunne» (cfr. decreto di contestazione, all.1 prod. ric.).
Ritenute non adeguate le giustificazioni rese, il , con decreto del 15.07.2022, prot. nr. 7972, CP_1 ha inflitto la sanzione disciplinare della sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi (cfr. all. nr. 2, prod. parte convenuta).
In punto di diritto, passando ad esaminare le plurime doglianze avverso la sanzione disciplinare, si osserva quanto segue.
Destituita di fondamento è l'eccezione di genericità della contestazione disciplinare che, secondo la prospettazione della parte ricorrente, non indicherebbe in maniera specifica i fatti nella loro materialità.
Va osservato come da tempo la Cassazione ha chiarito che «La previa contestazione dell'addebito ha lo scopo di consentire al lavoratore l'immediata difesa e deve conseguentemente rivestire il carattere della specificità, che è integrato quando sono fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di cui agli artt. 2104 e 2105
c.c.; per ritenere integrata la violazione del principio di specificità è necessario che si sia verificata una concreta lesione del diritto di difesa del lavoratore e la difesa esercitata in sede di giustificazioni è un elemento concretamente valutabile per ritenere provata la non genericità della contestazione» (Cass., nr.
9590/2018).
L'accertamento relativo al requisito della specificità della contestazione costituisce oggetto di un'indagine di fatto, incensurabile in sede di legittimità, salva la verifica di logicità e congruità delle ragioni esposte dal giudice di merito. (cfr. tra le tante Cass. 03/02/2003 n. 1562 e più recentemente
Cass. 21/04/2017 n. 10154).
La preventiva contestazione disciplinare, dunque, ha lo scopo di consentire al lavoratore incolpato l'immediata difesa e, pur dovendo rivestire il carattere della specificità senza l'osservanza di schemi prestabiliti e rigidi, deve fornire allo stesso le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti addebitati.
Nel caso in esame, dalla lettura della contestazione disciplinare del 12.04.2022, nr. prot. 12601, si evince che sono state analiticamente precisate e contestualizzate le condotte fondanti l'addebito disciplinare. Ed invero, nel suddetto decreto non solo sono state espressamente richiamate le note del
06.04.2022 (prot. nr. 11743 e nr. 11747) e dell'11.04.2022 (prot. nr. 12406, nr. 12410 e nr. 124017) da cui traggono origine i fatti contestati, ma sono state altresì analiticamente descritte le condotte addebitate. D'altronde, tanto in sede disciplinare (cfr. verbale di audizione dell'11.05.2022, all. 3, prod.
Pag. 3 di 6 tel. ric.) quanto nel ricorso introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente si è adeguatamente difesa, dimostrando in tal modo di aver avuto una piena e consapevole cognizione delle condotte contestate.
Ne consegue che è parimenti infondato il secondo motivo di doglianza per il quale, secondo la tesi di parte ricorrente, il provvedimento sanzionatorio sarebbe privo di adeguata motivazione dal momento che questo, come già evidenziato, contiene la precisa indicazione dei fatti contestati e le disposizioni normative applicate nell'individuazione della sanzione disciplinare inflitta.
Quanto ai fatti contestati, la parte ricorrente non ha negato il fatto storico dell'aver intrattenuto conversazioni tramite chat WhatsApp con alcune studentesse. Le condotte addebitate, dunque, devono ritenersi sussistenti nella loro materialità.
Ex adverso, il ricorrente, quanto alla contestata gravità dei fatti, ha minimizzato la portata della propria condotta, riconducendo le suddette conversazioni all'interno del normale rapporto insegnante – alunno, che, pertanto, non hanno arrecato offesa né limitato la libertà personale delle studentesse. In altri termini, il ricorrente ha allegato che tali conversazioni sono semplicemente il frutto di un dialogo libero tra soggetti adulti dalle quali non traspare alcun imbarazzo o turbamento da parte delle studentesse.
Ritiene il Tribunale che la tesi prospettata da parte ricorrente non possa trovare accoglimento.
Dalla lettura delle conversazioni avvenute a mezzo WhatsApp tra il ricorrente e tre diverse alunne, depositate dal Ministero unitamente alla memoria di costituzione (cfr. all. nr. 3 – 3.1 e 3.2), emerge una condotta del tutto inadeguata, inopportuna e sconveniente rispetto al ruolo ricoperto, avendo il docente effettuato anche espliciti riferimenti alla sfera sessuale (Cfr. conversazioni, prod. tel. ). CP_1
Dalla lettura delle chat emerge, inoltre, l'insistenza del docente nei confronti di una studentessa al fine di convincerla ad intrattenere un rapporto extra-scolastico («…tu ora pensaci e mi darai una risposta … hai 18 anni, non devi dar conto a nessuno, e soprattutto deciderai ogni cosa tu tranne a letto, lì non te lo concederei…»; dal canto suo, la studentessa ha più volte sottolineato al docente l'inadeguatezza del suo comportamento e dell'insistenza dei suoi messaggi, evidenziandogli in maniera palese l'impossibilità assoluta che tra loro potesse esserci di più di un rapporto docente- alunno (all. 3, prod. ). CP_1
La circostanza che le alunne fossero maggiorenni non attenua la gravità del comportamento;
gli insistenti e reiterati messaggi di complimenti, avances inviati alle studentesse integrano un comportamento che si pone irrimediabilmente in contrasto con i principi di correttezza e responsabilità, totalmente inadeguato e contrario al suo ruolo di docente ed educatore, venendo meno ai doveri educativi e formativi inerenti alla funzione docente.
È indubbia, pertanto, la particolare gravità della condotta, in relazione alla funzione svolta di docente e alla finalità perseguita, cioè quella di intrattenere un rapporto con le studentesse al di fuori del contesto scolastico. Né può portare ad una diversa conclusione la circostanza, dedotta dal ricorrente,
Pag. 4 di 6 che tutto sia accaduto al di fuori del contesto scolastico. Si evidenza, infatti, come la giurisprudenza abbia già da tempo escluso che rilevino ai fini disciplinari solo ed esclusivamente i comportamenti adottati dai lavoratori durante il servizio e/o sul luogo di lavoro, potendo rilevare altresì condotte c.d. extra lavorative (cfr. Cass. n. 428/2019 che richiama sulla questione Cass. n. 24023/2016 e Cass. n.
17166/2016).
La sanzione sospensiva irrogata appare, inoltre, proporzionata rispetto alle condotte addebite.
Con decreto del 15.07.2022, prot. nr. 7972, al docente è stata irrogata la sanzione disciplinare della sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi.
L'art. 494 del D.lgs. nr. 297/1994 dispone:
«Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese.
1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio consiste nel divieto di esercitare la funzione docente o direttiva, con la perdita del trattamento economico ordinario, salvo quanto disposto dall'articolo 497. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese viene inflitta:
a) per atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio;
b) per violazione del segreto d'ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità;
c) per avere omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza».
Il successivo art. 495 prevede:
«Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi.
1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi è inflitta:
a) nei casi previsti dall'articolo 494 qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità;
b) per uso dell'impiego ai fini di interesse personale;
c) per atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il regolare funzionamento della scuola e per concorso negli stessi atti;
d) per abuso di autorità».
Nella fattispecie in esame deve accertarsi che l'aver intrattenuto con le studentesse, attraverso l'applicazione di messaggistica “WhatsApp”, conversazione inopportune, anche con contenuti di carattere sessuale, secondo quanto emerge dalla documentazione depositata in atti dal Ministero, costituisce una condotta di particolare gravità sotto il profilo disciplinare.
La suddetta condotta, secondo quanto emerge dalla documentazione in atti, costituisce una grave violazione dei doveri educativi e formativi inerenti alla funzione dell'insegnamento.
Pertanto, la sanzione della sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi è congrua e proporzionata, in ragione del comportamento tenuto dal docente.
Le spese di lite seguono la regola della soccombenza e sono poste a carico della parte ricorrente.
Pag. 5 di 6 Sono liquidate in applicazione dei parametri aggiornati del DM 55/2014; la delicatezza della questione affrontata giustifica l'utilizzo dello scaglione tariffario Euro 5.201,00 – 26.000,00, con applicazione dei parametri minimi (atteso il valore indeterminabile, Cass., Ord. 24979/2018; sulla possibilità di riduzione dello scaglione, v. Cass., nr. 38466/2021; Cass., nr. 968/2022), espunta l'attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona della dott.ssa
Maria Viola, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.109,00 oltre accessori come per legge.
SI COMUNICHI. Nola. 03.04.2025 Il Giudice
dott.ssa Maria Viola
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