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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 03/09/2025, n. 1472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1472 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe De Rosa Presidente
Dott. Antonella Allegra Consigliere
Dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 214/2022 R.G., promosso da:
(P.IVA ), in PA P.IVA_1
persona del legale rappresentante con sede in Roma via Giovanni PA
Antonelli 49, con il patrocinio dell'avv. Gianluigi Malandrino e dell'avv. Silvia
Stefanelli
Appellante
Contro
(CF e P.IVA ) con Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3
sede in Bologna via Stalingrado 45, in persona del procuratore ad negotia dott. CP_2
con il patrocinio dell'avv. Andrea Del Re.
[...]
Appellata
IN PUNTO A: Appello avverso la sentenza n. 1617/2021 del 21 giugno-6 luglio 2021
del Tribunale di Bologna CONCLUSIONI
Per come da note scritte PA
depositate il 14 gennaio 2025;
Per come da note scritte depositate in data 8 Controparte_1
gennaio 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
legata dal 1febbraio 1989 da un rapporto di agenzia Parte_2
con la (poi ed ora Controparte_3 Controparte_4
), ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale Controparte_1
di Bologna, per sentirla condannare al Controparte_1
pagamento, in suo favore, di tutte le indennità di fine rapporto, conseguenti alla cessazione del mandato di agenzia, contestando la sussistenza della giusta causa di recesso dal rapporto, operato dalla convenuta con atto del 30.07.2018.
ha dedotto: PA
che il recesso si basava sui risultati dell'ispezione amministrativa effettuata dalla convenuta presso la sede di essa attrice in data 19.06.2018;
che il verbale d'ispezione aveva accertato l'inadempimento di obblighi gravanti su essa attrice, con riguardo a 21 polizze che si fondavano su certificazioni di auto d'epoca
(CRS – Certificato di Rilevanza Storica), non confermate dall'ASI
(AUTOMOBILCLUB AUTO STORICHE ITALIANE);
che la tenuità di tale irregolarità, comprovante soltanto che sulle polizze era stata applicata una tariffa errata per difetto, emergeva dalla considerazione che la società
pag. 2/40 convenuta avrebbe potuto adeguare la tariffa mediante un addebito diretto agli assicurati oppure, in alternativa, annullare, in forza dell'art. 1892 c.c., le polizze in questione;
che aveva contestato, tramite PEC (doc. 6 fascicolo di parte attrice), il recesso suddetto,
rilevando che non sussisteva “alcun grave comportamento dell'agente tale da non
consentire la prosecuzione del rapporto”;
che la Compagnia convenuta, con comunicazione del 07.08.18 (doc. 7 fascicolo di parte attrice), aveva confermato il recesso, precisando che non vi erano “spazi per una
possibile soluzione transattiva”.
si è costituita in giudizio, rilevando: Controparte_1
che era legittimo il recesso per giusta causa operato;
che, infatti, a seguito della verifica amministrativa iniziata il 19.06.2018 e terminata in data 11.07.2018, era emerso che, su un campione di 50 contratti assicurativi visionati,
21 risultavano assunti per il tramite del Broker “Formula 4 Life S.r.l” sulla base di documentazione apparentemente contraffatta (ossia n. 20 Certificati di Rilevanza
Storica e n. 1 tessera ASI, che l'ASI stessa non aveva riconosciuto come autentici),
prodotta dagli assicurati allo scopo di beneficiare illegittimamente delle agevolazioni per veicoli storici;
che, nell'ambito delle 21 polizze, 20 risultavano assunte nella Regione Campania ed una in Molise, ossia al di fuori della zona di competenza dell'agenzia, la quale, per contratto, risultava limitata esclusivamente al Comune di Roma (doc. 3 fascicolo di parte convenuta);
che, nel verbale d'ispezione redatto dagli incaricati da essa convenuta, CP_5
era emerso che, nel periodo da novembre 2017 ad aprile Controparte_6
pag. 3/40 2018, erano state stipulate dall'agenzia, sempre per il tramite del Broker “Formula 4
Life S.r.l”, altre 144 polizze con la tariffa ridotta dei veicoli storici, rilasciate sulla base di documentazione apparentemente contraffatta e tutte al di fuori del territorio di competenza dell'ex agenzia;
che alcuni contratti risultavano privi della documentazione necessaria ad accertare la corretta applicazione della classe di merito, altri risultavano privi dei documenti necessari a verificare la corretta applicazione dell'agevolazione tariffaria;
che erano state riscontrate anche delle irregolarità nelle procedure di regolazione dei premi e negli adempimenti imposti dalla normativa sulla Privacy;
che aveva comunicato alla società agente, in data 30.07.2018, la revoca del mandato di agenzia per giusta causa ex art. 12, comma 1, lett. e) dell'Accordo Nazionale Agenti e,
in subordine, ai sensi dell'art. 12, comma 2, n.1 ANA (doc. 4 fascicolo di parte convenuta), ritenendo che le violazioni riscontrate fossero di particolare gravità ed idonee a ledere irrimediabilmente il rapporto fiduciario alla base del contratto di agenzia.
Il Tribunale di Bologna, con la sentenza n.1617/2021, ha dichiarato la legittimità del recesso per giusta causa operato da;
ha dichiarato Controparte_1
la cessazione della materia del contendere con riguardo alla domanda di parte attrice relativa al pagamento delle indennità conseguenti al recesso per giusta causa, per il complessivo importo di € 125.269,97; ha rigettato le altre domande di parte attrice;
ha condannato la convenuta alla parziale rifusione delle spese di lite della attrice, che ha liquidato nell'importo di €. 5.600,00 per compenso professionale, oltre 15 % per spese generali, IVA e CPA, e nell'importo di €. 620,50 per anticipazioni.
pag. 4/40 Il Giudice di prime cure ha rilevato che il recesso per giusta causa si fondava sulle irregolarità riscontrate nel verbale ispettivo ed era, in particolare, riconducibile alle seguenti contestazioni:
-l'assunzione di 21 polizze RC auto, su un campione di 50 polizze, avvenuta tramite il broker “Formula 4 Life S.r.l.” sulla base di documentazione contraffatta, che aveva ingiustamente fatto conseguire agevolazioni tariffarie ai clienti che altrimenti avrebbero dovuto pagare un premio maggiore, e, quindi, la non corretta acquisizione della documentazione contrattuale e precontrattuale;
-l'assunzione, sempre avvenuta tramite il broker “Formula 4 Life s.r.l.”, di numerose altre polizze, in assenza di documentazione idonea a legittimare l'applicazione delle tariffe agevolate per i veicoli storici, tutte al di fuori del territorio di competenza dell'agenzia, che, in virtù degli accordi contrattuali vigenti, era circoscritto al Comune
di Roma;
-ulteriori irregolarità richiamate nella lettera di recesso.
Il Giudice di prime cure ha, ancora, evidenziato:
-che un delegato di si era recato presso la sede Controparte_1
dell' per le operazioni di consegna dell' stessa, all'esito delle quali, in Pt_3 Pt_3
data 30.10.2018, era stato redatto il verbale di riconsegna (doc. 7 fascicolo di parte convenuta), nel quale erano state confermate le irregolarità già emergenti dal verbale ispettivo;
-che, in corso di causa, parte convenuta aveva corrisposto all'attrice l'importo di €
125.269,97, corrispondente alle indennità conseguenti al recesso per giusta causa;
pag. 5/40 -che, inoltre, le parti si erano accordate sul quantum relativo alle altre indennità richieste dalla parte attrice e dovute nell'ipotesi in cui il recesso, oggetto di controversia, non fosse da qualificarsi come legittimamente azionato per giusta causa;
-che dal verbale d'ispezione in data 11.07.2018 (doc. 2 fascicolo di parte convenuta)
risultava, a pagina 4 che “Il campione è costituito da 50 polizze… N. 21 contratti intermediati dal broker Formula 4 Life S.r.l. risultati emessi in presenza di documentazione apparentemente contraffatta (n. 20 Certificati di Rilevanza Storica e n.
1 tessera ASI)”; alle pagine seguenti emergevano altre irregolarità, le quali erano state contestate a pagina 3 della lettere di recesso del 30.07.18 (doc. 4 fascicolo di parte convenuta) come segue: “una carenza nella documentazione assuntiva di vario genere
per ulteriori n. 10 contratti, tanto che per 5 di questi non è stato possibile accertare la
corretta applicazione della tariffa;
una gestione non corretta di varie regolazioni
premio; per n. 4 premi, soggetti agli obblighi di tracciabilità, si è riscontrato che gli
stessi sono stati incassati con assegni non intestati in qualità di intermediario
assicurativo; il mancato rispetto degli adempimenti Privacy in relazione
all'aggiornamento del censimento dei collaboratori e nella gestione degli archivi
d'agenzia, inoltre, seppure in presenza di fidejussione bancaria, si contesta la mancata
trasparenza nei confronti della scrivente Compagnia stante il rifiuto a mostrare le
movimentazioni bancarie dei conti dedicati”;
-che dal verbale di riconsegna in data 30.10.2018 (doc. 7 fascicolo di parte convenuta)
emergeva, a pagina 6, che “Il controllo del campione di n. 384 contratti ha evidenziato
la presenza nei fascicoli di polizza della documentazione richiesta dalla Compagnia, ai
sensi della normativa vigente, per n. 226 contratti. Relativamente ai rimanenti n. 158
pag. 6/40 contratti, l'ispettore incaricato evidenzia quanto di seguito indicato: […}” in
particolare “lettera b) N. 117 polizze R.C. Auto, contraddistinte nella colonna
'Regolarità Auto d'Epoca' con la sigla 'IR' (irregolare), presentano il documento CRS
richiesto non valido ai fini della normativa vigente per la concessione delle
agevolazioni tariffarie previste per i 'motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di interesse
storico e collezionistico'”;
-che parte attrice non aveva mai contestato il contenuto dei citati verbali d'ispezione e di riconsegna, ma solo la loro valutazione;
-che, al di là della precisa indicazione numerica del numero di polizze contraffatte negli scritti difensivi di , permaneva la constatazione Controparte_1
della reiterazione delle condotte omissive di controllo, nonostante la particolarità dei beni (auto d'epoca);
-che le polizze erano state assunte tutte al di fuori della zona di competenza dell'agenzia, prevista contrattualmente in Roma;
-che, per di più, la maggior parte delle pratiche erano state assunte nel territorio della
Campania, dove il problema della regolarità delle polizze era un problema grave e frequente;
-che i testimoni Ispettore che aveva effettuato l'ispezione CP_5
amministrativa, e , incaricato della ripresa in consegna Testimone_1
dell' e redattore del verbale di consegna, avevano confermato il contenuto di Pt_3
quanto da essi rilevato e verbalizzato nei rispettivi verbali, documenti alla base del recesso per giusta causa;
pag. 7/40 -che il testimone di parte attrice, non aveva smentito quanto Testimone_2
risultava dal verbale ispettivo;
-che aveva assunto un numero di polizze auto del tutto PA
spropositato per qualsiasi agenzia di assicurazioni, applicando le tariffe agevolate delle auto storiche sulla base di certificati di rilevanza storica che erano risultati contraffatti,
in quanto l'unico soggetto deputato a certificare la storicità del veicolo (ossia l'ASI –
AUTOMOBILCLUB STORICO ITALIANO) non li aveva riconosciuti come veritieri;
-che tutti i predetti contratti erano stati stipulati al di fuori della zona di competenza dell'agenzia e per di più in zone notoriamente interessate da un alto numero di truffe;
-che a tali violazioni si aggiungevano tutte le altre di vario genere, segnalate nella lettera di recesso;
-che la violazione, contestata alla attrice, si era protratta ed era stata reiterata nel tempo;
-che, ai fini della giusta causa di recesso, rilevava la condotta complessiva dell'agente;
-che, nel caso di specie, le violazioni erano consistite in una serie di fatti reiterati nel tempo e riconducibili ad un'unica condotta;
-che tali violazioni legittimavano una valutazione globale ed unitaria ai fini del giudizio sulla legittimità del recesso per giusta causa;
-che, ai fini della sussistenza della giusta causa di recesso, potevano legittimamente essere valutate anche le circostanze “confermative” che, seppur non espressamente richiamate nella lettera di revoca del mandato, dimostravano, tuttavia, in concreto, un contesto di addebiti che giustificava la richiesta di risoluzione del contratto per fatto e colpa dell'agente (Cass. n. 21795/2009; Cass. n. 7734/2003; Cass. n. 14257/2000; Cass.
Sez. L. n. 1754/2018; Cass. n. 3084/2020, secondo cui, “ai fini della legittimità del
pag. 8/40 recesso nel rapporto di agenzia, il preponente non deve fare riferimento, fin dal
momento della comunicazione del medesimo, a fatti specifici, essendo, al contrario,
sufficiente che di essi l'agente sia a conoscenza aliunde o che essi siano, in caso di
controversia, dedotti e correlativamente accertati dal giudice”);
-che, nel rapporto di agenzia, ai fini del giudizio sulla legittimità della giusta causa,
assumevano importanza anche condotte che, a vario titolo, erano di minore intensità e gravità rispetto a quelle che nei rapporti di lavoro subordinato giustificavano il licenziamento, se comunque idonee a minare il rapporto fiduciario che stava alla base e costituiva l'essenza del contratto di agenzia (Cass. n. 22285/2015; Cass. Civ. n.
9779/2011; Cass. Civ. n. 393/2012; Cass. Civ. n. 6005/2012; Cass. n. 11728/2014; Cass.
n. 14771/2008);
-che, nei rapporti di agenzia, infatti, l'elemento fiduciario assumeva maggiore intensità;
-che, pertanto, la giusta causa di recesso sussisteva anche quando il fatto riguardasse un numero modesto di contratti addirittura anche solo due polizze assicurative stipulate sulla base di false attestazioni dello stato di rischio, in violazione delle disposizioni sulle verifiche da effettuare già diramate dalla società (Cass. n. 14771/2008), o, ancora,
quando fossero state inserite nelle classi di merito di alcune polizze auto-attestazioni di rischio successivamente disconosciute dalla Compagnia (Cass. n. 22282/2015);
-che ciò valeva, inoltre, indipendentemente dall'esistenza e dall'intensità dell'elemento psicologico (Cass. n. 1071/1989, e, nello stesso senso in motivazione, Cass. Civ., sez.
L., n. 3738/2000) o indipendentemente dall'esistenza o meno di un danno attuale (Cass.
n. 4138/1987);
pag. 9/40 -che gravi dovevano considerarsi le condotte contestate ad PA
sia per quanto concerneva il loro numero, sia per quanto riguardava la loro natura;
[...]
-che, inoltre, ciascuna di tali irregolarità costituiva violazione, da parte dell'agente, di un preciso obbligo legale e contrattuale;
-che, invero, rientravano nei doveri dell'agente, ricavabili dalla stessa causa del contratto di agenzia ancor prima che dalla lettera di nomina e dalle disposizioni codicistiche e della contrattazione collettiva, quelli di seguito esposti: gestire,
conservare e promuovere lo sviluppo degli affari dell'agenzia con la dovuta diligenza,
formando un portafoglio sano e duraturo (art. 1 della Lettera di nomina e art. 1742 c.c.);
amministrare il portafoglio diligentemente ed efficientemente (art. 3 della Lettera di nomina); eseguire il contratto di agenzia con lealtà e buona fede (art. 1746 c.c.); agire in conformità alle istruzioni ricevute dal preponente (art. 1748 c.c.); verificare i presupposti di ogni contratto di assicurazione attraverso l'esibizione in originale della documentazione sui dati relativi all'identità del contraente e sulle caratteristiche del veicolo (art. 132 del codice delle assicurazioni ed art.
9.1 della Lettera di nomina ed art.
1.1.8 delle “Norme tecniche assuntive auto e natanti”); assumere ogni informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari e limitare l'assunzione di rischi per la
Compagnia (art. 1746 c.c. e art.
3.5 della Lettera di Nomina); non promuovere e stipulare contratti fuori dalla propria zona contrattuale (art. 2 della Lettera di Nomina);
-che agente esperto con 30 anni di esperienza, non avrebbe mai PA
dovuto tollerare l'assunzione di centinaia di contratti RCA per veicoli storici nel territorio della Campania, dove le truffe alle assicurazioni erano un problema grave e frequente, senza porsi alcun dubbio sulla regolarità delle polizze assunte;
pag. 10/40 -che proprio il fatto, stigmatizzato nella lettera di recesso, che le polizze fossero state assunte tutte al di fuori della zona di competenza dell'agenzia configurava chiaramente una gravissima carenza di controllo da parte della PA
sull'attività dell'Agenzia medesima, dal momento che un fenomeno così rilevante avrebbe dovuto necessariamente indurla ad intensificare i controlli e a non assumere contratti a favore di clienti fuori dal territorio di competenza e per giunta sconosciuti;
-che aveva contestato gli addebiti sostenendo che le PA
suddette polizze non erano state assunte direttamente da essa attrice, ma tramite il broker assicurativo “Formula 4 life SRL;
che i certificati di rilevanza storica sulla base dei quali era stata applicata la tariffa agevolata per le auto d'epoca apparivano perfettamente conformi agli originali;
che le autovetture in questione avevano comunque più di venti anni e, quindi, godevano dei requisiti per beneficiare delle tariffe delle auto storiche;
che il numero delle polizze in ordine alle quali sarebbe stata riscontrata la violazione (ossia n. 21 polizze) non sarebbe stato tale da rendere grave l'inadempimento e, quindi, da legittimare la giusta causa di recesso;
-che nessuna di tali argomentazioni meritava accoglimento;
-che, in primo luogo, in materia di agenzia valeva la regola generale per cui l'agente era tenuto a rispondere dell'operato dei propri subagenti e collaboratori (art. 2049 c.c., art. 119, comma 2 codice assicurazioni);
-che, nel caso di specie, tale principio era sancito anche a livello contrattuale (artt. 9 e
10 della ); Parte_4
-che, per quanto invece concerneva l'apparente conformità dei certificati agli originali,
sussisteva l'obbligo per l'agente di visionare comunque l'originale del documento;
pag. 11/40 -che per quanto riguardava i veicoli storici, nelle “Norme tecniche assuntive auto e natanti” (doc. 8 fascicolo di parte convenuta) dirette a tutti gli agenti della Compagnia,
era stata prevista per i veicoli storici la necessità per i nuovi contratti di “acquisire copia del Certificato di Rilevanza Storica (CRS), documento essenziale per la qualifica di veicolo di interesse storico e presupposto per l'iscrizione in un Registro A.S.I., F.M.I.
ecc…” (art. 1.1.8);
-che era, quindi, evidente la violazione, da parte dell'agente, delle modalità di acquisizione della documentazione per non aver estratto la copia del Certificato
dall'originale che l'assicurato avrebbe dovuto esibire e che l'agente avrebbe dovuto esaminare per accertarne l'autenticità prima di procedere all'emissione della polizza;
-che, per essere considerato “storico”, non era sufficiente che il veicolo fosse stato costruito da almeno venti anni, dovendo anche risultare iscritto in uno dei registri ASI,
Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI e dotato della certificazione attestante la data di costruzione, nonché le caratteristiche tecniche;
-che, quindi, per essere considerati “storici” i veicoli dovevano possedere il “Certificato
di Rilevanza Storico Collezionistica” che veniva rilasciato nella maggioranza dei casi dall'ASI, una volta constatati non solo i requisiti di “anzianità”, ma anche quelli tecnici,
posto che la carrozzeria e i telai dovevano essere conformi agli originali, il motore tecnicamente compatibile, gli interni integri e ben conservati;
-che i 20 anni di “vita”
della vettura non rappresentavano, dunque, una condizione sufficiente affinché un'auto potesse essere riconosciuta come auto d'epoca o storica;
Contr
-che, in particolare, la Commissione di esperti che collaborava con l' con il
[...]
aveva stilato la lista che, con aggiornamenti periodici, individuava e CP_8
pag. 12/40 proponeva quali auto fossero da considerare di interesse storico e, pertanto, meritevoli di attenzione e tutela;
-che, per quanto concerneva la contestata gravità dell'inadempimento, la circostanza che le medesime irregolarità riscontrate nelle 21 polizze suddette fossero state poi riscontrate anche in molte altre polizze stipulate dal medesimo broker in meno di un anno, rendeva evidente che l'agente si era reso responsabile per non aver agito secondo la diligenza richiesta nell'operare la valutazione dei rischi;
-che tale obbligo derivava dal contratto di agenzia, sottoscritto in data 24.06.2016, il cui articolo 3.5 prevedeva “L'Agente è tenuto, usando la diligenza richiesta dalla natura
dell'incarico, ad operare una corretta selezione dei rischi sia sotto il profilo oggettivo
sia sotto il profilo soggettivo, essendo suo impegno professionale verificare che le
condizioni dei rischi, degli enti o delle persone da assicurare non siano tali da
sconsigliare l'instaurazione del rapporto assicurativo”;
-che tale obbligo contrattuale era in linea con quanto previsto a livello generale dall'art. 1746 c.c.;
-che il recesso per giusta causa “deve consistere in un fatto tale da porre in grave crisi
l'elemento fiduciario delle parti, indipendentemente dall'esistenza o meno di un danno
attuale” (Cass. sez. L., n.4138/1987);
-che era irrilevante, ai fini della legittimità del recesso per giusta causa, l'annullamento o meno di dette polizze da parte della Compagnia;
-che erano, altresì, irrilevanti, nel procedimento giudiziario sulla giusta causa di recesso,
gli accertamenti effettuati dall'IVASS nel procedimento disciplinare, che esprimeva solo una valutazione di natura deontologica sugli agenti;
pag. 13/40 -che, pertanto, doveva ritenersi legittimo il recesso per giusta causa operato dalla parte convenuta, con conseguente cessazione della materia del contendere con riguardo alla domanda di parte attrice relativa al pagamento delle indennità conseguenti al recesso per giusta causa, in considerazione del loro pagamento in corso di causa, e rigetto delle altre domande di parte attrice;
-che, quanto alle spese di lite, sulla base della regola della soccombenza virtuale,
doveva essere condannata alla rifusione Controparte_1
all'attrice del 50% delle anticipazioni e del compenso professionale pari a € 5.600,00,
corrispondente all'importo medio delle prime due fasi e all'importo minimo della terza parametrato sul valore riconosciuto (2.430 + 1.550 + 1.620), tenuto conto che il pagamento delle indennità comunque dovute dalla convenuta era intervenuto in corso di causa e neppure alla prima udienza, bensì dopo la concessione del triplo termine ex art. 183 comma 6 c.p.c. e a seguito di istanza ex art. 186 bis c.p.c. di
[...]
PA
2- Avverso la predetta sentenza ha proposto appello di PA
, contestando, in sostanza, contrariamente a quanto sostenuto dal PA
Giudice di prime cure, che sussistessero, nella specie, i presupposti per il recesso per giusta causa, ad opera della preponente.
Si è costituita e ha resistito all'appello, Controparte_1
invocandone il rigetto.
La causa è stata, infine, trattenuta in decisione, all'esito di trattazione cartolare, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c.
pag. 14/40 3- L'appello di è infondato e PA PA
deve essere, perciò, rigettato.
In materia di contratto di agenzia, gli artt. 1750 e 1751 c.c. attribuiscono a ciascuna delle parti il diritto di recesso dal contratto a tempo indeterminato con il solo obbligo del preavviso.
Si applica, inoltre, al rapporto di agenzia l'istituto del recesso per giusta causa relativo al rapporto di lavoro subordinato, da valutare secondo i criteri di cui all'art. 2119 c.c.,
stante l'evidente l'analogia che sussiste tra la disciplina del recesso nel contratto di agenzia e quella dello scioglimento del rapporto di lavoro subordinato, fondati entrambi su un vincolo fiduciario.
L'applicazione analogica dell'art. 2119 c.c. implica che la ragione integrante giusta causa di recesso debba essere costituita da un'inadempienza imputabile all'agente che,
per la sua gravità, risulti tale da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto (Cass., Sez. L. n. 19678 del 10.10.2005 “Nel contratto di agenzia, pur nella
sostanziale diversità delle rispettive prestazioni e della relativa configurazione
giuridica, per stabilire se lo scioglimento del contratto stesso sia avvenuto o non per un
fatto imputabile al preponente o all'agente, tale da impedire la possibilità di
prosecuzione anche temporanea del rapporto, può essere utilizzato il concetto di giusta
causa di cui all'art. 2119 cod. civ., previsto per il lavoro subordinato. In particolare,
con riferimento al recesso dell'agente, la giusta causa può essere identificata solo con
l'inadempimento, colpevole e non di scarsa importanza, del preponente, che leda in
misura considerevole l'interesse del primo.” Cass., Sez. 3, n. 422 del 12/01/2006 “Nel
contratto di agenzia, pur nella sostanziale diversità delle rispettive prestazioni e della
pag. 15/40 relativa configurazione giuridica, per stabilire se lo scioglimento del contratto stesso
sia avvenuto o meno per un fatto imputabile al preponente o all'agente, tale da impedire
la possibilità di prosecuzione anche temporanea del rapporto, può essere utilizzato per
analogia il concetto di giusta causa di cui all'art. 2119 cod. civ., previsto per il lavoro
subordinato; il giudizio sulla sussistenza di una giusta causa di recesso costituisce
valutazione rimessa al giudice di merito e incensurabile in sede di legittimità ove
sorretto da un accertamento sufficientemente specifico degli elementi di fatto e da
corretti criteri di carattere generale ispiratori del giudizio di tipo valutativo”; Cass.,
Sez. L., n. 20497 del 25.07.2008 “Il recesso per giusta causa previsto dall'art. 2119
cod. civ. si applica anche al contratto di agenzia purché vi sia un'inadempienza
imputabile all'agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione, anche
provvisoria, del rapporto.”).
In particolare, il recesso per giusta causa può trovare fondamento in una condotta il cui rilievo sia tale da incrinare e porre in grave crisi il rapporto fiduciario delle parti.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, ai fini della valutazione della gravità della condotta, occorre, invero, tenere conto della circostanza che, nell'ambito dei rapporti di agenzia, il vincolo di fiducia assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato, in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell'attività svolta dall'agente, per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali. Ne consegue, dunque, che, per legittimare un recesso per inadempimento dell'agente, è sufficiente un fatto di minore consistenza rispetto al comportamento richiesto per la legittimità del licenziamento per giusta causa del lavoratore subordinato (Cass., Sez. L, n. 11728 del 26.05.2014; Cass., Sez. L, n. 29290
pag. 16/40 del 12.11.2019 “L'istituto del recesso per giusta causa, previsto dall'art. 2119, comma
1, c.c. in relazione al contratto di lavoro subordinato, è applicabile anche al contratto
di agenzia, dovendosi tuttavia tener conto, per la valutazione della gravità della
condotta, che in quest'ultimo ambito il rapporto di fiducia - in corrispondenza della
maggiore autonomia di gestione dell'attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in
funzione del conseguimento delle finalità aziendali - assume maggiore intensità rispetto
al rapporto di lavoro subordinato. Ne consegue che, ai fini della legittimità del recesso,
è sufficiente un fatto di minore consistenza, secondo una valutazione rimessa al giudice
di merito insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente e correttamente
motivata”; Cass., Sez. L., n. 22285 del 30.10.2015 “Nel contratto di agenzia, il recesso
per giusta causa implica una valutazione della gravità della condotta correlata alla
maggiore intensità del carattere fiduciario del rapporto, tanto da giustificare una
divaricazione dal giudizio dato in sede disciplinare.”Sez. L - , n. 1376 del 19/01/2018
“Nel rapporto di agenzia, la regola dettata dall'art. 2119 c.c. deve essere applicata
tenendo conto della diversa natura del rapporto rispetto a quello di lavoro subordinato
nonché della diversa capacità di resistenza che le parti possono avere nell'economia
complessiva dello stesso;
in tale ambito, il giudizio circa la sussistenza, nel caso
concreto, di una giusta causa di recesso deve essere compiuto dal giudice di merito,
tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contratto e dell'incidenza
dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale, assumendo rilievo, in proposito, solo la
sussistenza di un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza che leda in
misura considerevole l'interesse dell'agente, tanto da non consentire la prosecuzione,
, del rapporto” ).
pag. 17/40 In presenza, quindi, di un grave inadempimento che renda impossibile la prosecuzione,
anche provvisoria, del rapporto contrattuale ovvero di un comportamento dell'agente tale compromettere irreparabilmente il vincolo fiduciario con il preponente, la predetta norma consente di recedere dal rapporto contrattuale senza obbligo di concedere alcun termine di preavviso e, di conseguenza, senza alcuna indennità sostitutiva.
Occorre precisare, poi, che tale maggiore autonomia dell'agente e la particolare relazione di fiducia con il preponente giustificano una maggiore severità e un maggior rigore da parte del Giudice di merito nel valutare i fatti che possono incrinare il rapporto di fiducia tra le parti.
In particolare, nell'ambito dell'accertamento in sede giudiziale della sussistenza della giusta causa di risoluzione del rapporto, il Giudice deve valutare, da un lato, la gravità
dei fatti addebitati e, dall'altro, la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta,
stabilendo se la lesione dell'elemento fiduciario su cui si basa il rapporto di agenzia sia in concreto tale da giustificare o meno la massima sanzione.
In virtù dei principi sull'onere della prova ex art. 2697 c.c. e di vicinanza della prova,
riconducibile all'art. 24 Cost., incombe su chi esercita il preteso diritto di recedere per giusta causa l'onere di allegare e fornire la prova della sussistenza della giusta causa,
ossia del fatto illecito e/o inadempimento posto a sostegno della stessa (Cass., Sez. L.,
n. 486 del 14.01.2016 “In tema di contratto di agenzia, la ripartizione dell'onere della
prova tra agente e preponente deve tenere conto, oltre della partizione della fattispecie
sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del
principio - riconducibile all'art. 24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da
pag. 18/40 rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio - della
riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova”).
4-Il principio della necessità della contestazione immediata dei fatti idonei ad integrare la giusta causa di recesso, che si applica sia al rapporto di lavoro subordinato che a quello di agenzia, data l'analogia tra i due rapporti, preclude la possibilità di dedurre successivamente fatti diversi da quelli contestati. Tale principio opera soltanto a vantaggio dell'agente a fronte del recesso del proponente ed è, quindi, ancorato solo al recesso di quest'ultimo (Cass., Sez. 2, n. 23455 del 16.12.2004; Cass., Sez. L., Ord. n.
30063 del 19.11.2019 “Il principio della necessità della contestazione immediata, sia
pure sommaria, delle ragioni poste a base del recesso per giusta causa, con la
conseguente preclusione di dedurre successivamente fatti diversi da quelli contestati,
opera sia per il rapporto di lavoro subordinato che per quello di agenzia - data
l'analogia dei due rapporti - ma in relazione solo al recesso del datore di lavoro o del
preponente, mentre il recesso per giusta causa <con conseguente diritto all'indennità < i>
per mancato preavviso> del lavoratore o dell'agente non è invece condizionato ad
alcuna formalità di comunicazione delle relative ragioni, sicché, a tal fine, può tenersi
conto anche di comportamenti <del datore di lavoro o del preponente> ulteriori
rispetto a quelli lamentati nell'atto di recesso)”.
Occorre ancora precisare che il principio della necessità della contestazione immediata,
sia pur sommaria, delle ragioni poste a fondamento del recesso per giusta causa, con la conseguente preclusione di dedurre successivamente fatti diversi da quelli contestati,
deve necessariamente essere correlato ad un criterio di relatività, dovendosi altresì tener conto del tempo occorrente per compiere gli accertamenti degli addebiti e una pag. 19/40 valutazione complessiva della condotta dell'agente nel caso concreto. Il tempo necessario per gli accertamenti del caso e la loro valutazione sarà tanto maggiore quanto più è complessa l'organizzazione aziendale e l'intera attività di verifica ed istruttoria.
L'immediatezza della contestazione è, quindi, da intendersi in senso relativo, tenendo conto delle circostanze del caso concreto (Cass., Sez. L, n. 5446 del 20/08/1983 “Il
principio dell'immediatezza della contestazione della giusta causa di recesso nel
contratto di Agenzia deve essere necessariamente applicato con criteri di relatività,
dovendo tenersi conto del tempo occorrente per compiere gli accertamenti del caso, in
modo da contestare scientemente, con fondatezza, i gravi addebiti.” Cass. Sez. Lav. n.
10088 del 12.10.1993 “Il requisito della immediatezza, che condiziona la validità e la
tempestività del recesso per giusta causa <nella specie, da un rapporto di agenzia>,
deve essere inteso in senso relativo, e può ritenersi sussistente nell'ipotesi in cui
il recesso medesimo sia determinato dalla violazione dei doveri fondamentali
dell'agente, realizzata mediante un comportamento omissivo protrattosi per un notevole
periodo di tempo, nonostante le ripetute contestazioni da parte del preponente,
rilevando in tale fattispecie non i singoli episodi ma la condotta complessiva”).
5-Quanto al contenuto e alla forma della contestazione della giusta causa, ai fini della legittimità del recesso nel rapporto di agenzia, il preponente non deve fare riferimento,
fin dal momento della comunicazione del recesso, a fatti specifici, essendo, al contrario,
sufficiente mettere la controparte nelle condizioni di conoscere, anche sommariamente,
l'addebito, salvo poi meglio precisarlo e specificarlo anche in seguito. Inoltre, ben potendo la contestazione essere sommaria, è sufficiente che dei fatti addebitati l'agente sia a conoscenza anche aliunde o, al più tardi, che essi siano, in caso di controversia,
pag. 20/40 dedotti e correlativamente accertati dal Giudice nel giudizio di verifica della sussistenza o meno della giusta causa di recesso. Tuttavia, appare necessario indicare nella lettera di recesso l'intenzione di recedere comunque per giusta causa, seppur la causa in concreto non sia specificata e indicata in modo particolareggiato (Cass., Sez. L, n. 5446 del
20/08/1983 “La contestazione della giusta causa come motivo di recesso dal contratto
di agenzia non deve necessariamente essere formalizzata e dettagliatamente specificata,
essendo sufficiente che l'agente venga di fatto ed anche sommariamente posto a
conoscenza delle ragioni per le quali il preponente intende giustificare la propria
dichiarazione unilaterale di risoluzione del contratto, salvo successivamente far seguire
una più precisa e specifica illustrazione delle contestazioni già mosse.”; Cass., Sez. L,
n. 3084 del 16/03/2000; Sez. L, n. 13944 del 25/09/2002 “Al rapporto di agenzia si
applica l'istituto del recesso per giusta causa, previsto dall'art. 2119 cod. civ., stante
l'evidente analogia che sussiste tra la disciplina del recesso nel contratto di agenzia e
quella dello scioglimento del rapporto di lavoro subordinato, fondati entrambi
sull'elemento fiduciario;
pertanto, il concetto di giusta causa di cui all'art. 2119 cod.
civ. può essere utilizzato, pur nella sostanziale diversità delle rispettive prestazioni e
della configurazione giuridica dei due contratti, per stabilire se lo scioglimento del
contratto di agenzia sia avvenuto o non per un fatto imputabile all'agente, tale da
precludere la possibilità di prosecuzione anche temporanea del rapporto. Tuttavia, ai
fini della legittimità del recesso nel rapporto di agenzia, il preponente non deve fare
riferimento - fin dal momento della comunicazione del recesso - a fatti specifici,
essendo, al contrario, sufficiente che di essi l'agente sia a conoscenza anche
o che essi siano - in caso di controversia - dedotti e correlativamente accertati dal
pag. 21/40 giudice.” Cass. n. 10028 del 15/04/2021 “Ai fini della legittimità del recesso nel
rapporto di agenzia, il preponente non deve fare riferimento, fin dal momento della
comunicazione del recesso stesso, a fatti specifici, essendo sufficiente che di essi
l'agente sia a conoscenza anche) .
Nel caso di specie, le contestazioni risultanti dalla lettera di recesso del 30.07.2018 sono quelle di cui al verbale del 11.07.2018, relativo all'ispezione svoltasi su incarico della
Compagnia assicuratrice nei locali dell'Agenzia dal 19.06.2018 all'11.07.2018, il quale
è stato preso in visione e sottoscritto dall'Agente; infatti, la lettera di recesso richiama per sintesi gli addebiti dettagliatamente indicati nel verbale di ispezione. In particolare,
con la lettera di recesso, la Compagnia assicuratrice ha notificato formale recesso per giusta causa dal contratto di agenzia, specificando che i motivi dell'intimato recesso facevano riferimento, in primo luogo, alle gravissime irregolarità, che integravano profili di illecito anche contrattuale, poste in essere dall' nell'ambito Pt_3
dell'assunzione di polizze RC Auto, avvenuta per il tramite il Broker “Formula 4 Life
SRL”, con cui l' stessa aveva in corso un rapporto di collaborazione;
più Pt_3
specificamente, la preponente ha posto l'accento sulla realizzazione di una frode nei confronti della Compagnia finalizzata ad assicurare veicoli di proprietà di soggetti residenti prevalentemente in Campania ad una tariffa inferiore a quella effettivamente dovuta;
in particolare, su un campione di 50 contratti esaminati, di cui 37 intermediati dal predetto Broker, 21 erano stati assunti sulla base di documentazione risultata contraffatta e ciò al fine di conseguire agevolazioni tariffarie. I motivi di recesso si riferivano, in secondo luogo, ad altre irregolarità nell'assunzione di polizze RC Auto
poste in essere dall'Agenzia, anche dopo l'avvenuto allontanamento del suddetto pag. 22/40 Collaboratore, riscontrate con successive verifiche effettuate dalla Compagnia e, in terzo luogo, alle ulteriori irregolarità ascrivibili all'Agenzia, ossia “una carenza nella
documentazione assuntiva di vario genere per ulteriori n. 10 contratti, tanto che per 5
di questi non è stato possibile accertare la corretta applicazione della tariffa;
una
gestione non corretta di varie regolazioni del premio;
per n. 4 premi, soggetti agli
obblighi di tracciabilità, si è riscontrato che gli stessi sono stati incassati con assegni
non intestati in qualità di intermediario assicurativo;
il mancato rispetto degli
adempimenti Privacy in relazione all'aggiornamento del censimento dei collaboratori e
nella gestione degli archivi d'agenzia; inoltre, seppure in presenza di fidejussione
bancaria, si contesta la mancata trasparenza nei confronti della scrivente Compagnia
stante il rifiuto a mostrare le movimentazioni bancarie dei conti dedicati”.
Nel verbale ispettivo dell'11.07.2018 le irregolarità erano esposte in modo più
particolareggiato: Nel capitolo “Liquidità saldo”, nella parte relativa alla “Disponibilità
finanziaria inizio ispezione” era emerso che “La società Agente, che si avvale di
fideiussione bancaria ex art. 54 bis (…), non ha ottemperato alla richiesta di
consegnare le movimentazioni bancarie dei conti dedicati all'attività di intermediazione
e si è limitata a fornire i saldi degli stessi”; nel capitolo “Gestione amministrativa dei
c/c e obblighi di separazione patrimoniale”, nella parte relativa alle “Modalità di
utilizzo c/c dell'Agente” era emerso “N. 2 c/c per i quali la Società Agente non
acconsente alla visione delle movimentazioni. La Società Agente presenta inoltre
fideiussione bancaria”; nel capitolo “Gestione Titoli”, nella parte relativa alla
“Contabilizzazione Premi danni” era emerso che su un campione di 15 titoli per complessivi € 16.503,25 “N. 1 titolo di euro 1.943,93 incassato tramite assegno non
pag. 23/40 correttamente intestato secondo quanto previsto dall'art. 47 comma 3 del Regolamento
ISVAP n. 5/2006”; nella parte relativa alla “Contabilizzazione Premi Vita” era emerso su un campione di 10 titoli per complessivi € 6.461,37 “N. 3 titoli per complessivi euro
3.000,75, incassati tramite assegni non correttamente intestati secondo quanto previsto
dall'art. 47 comma 3 del Regolamento ISVAP n. 5/2006”; nel capitolo
“Perfezionamento contratto RCA (Assunzione)” nella parte relativa a “Acquisizione dati
utili per il perfezionamento del contratto” era emerso che su un campione di 50 polizze per complessivi € 22.947,75 “N. 21 contratti intermediati dal broker Formula 4 Life
S.r.l. risultati emessi in presenza di documentazione apparentemente contraffatta (n. 20
Certificati di Rilevanza Storica e n. 1 tessera ASI)”, nonché “N. 10 contratti sono
risultati carenti di documentazione, come riportato nel relativo allegato (n. 1
Certificato di Rilevanza Storica, n. 3 copie fotostatiche del codice fiscale del
contraente, n. 1 carta di circolazione e n. 9 Certificati di Proprietà, n. 2 Stati di
Famiglia e n. 3 copie della carta di circolazione del veicolo relativo alla polizza
collegata nei casi di applicazione della legge Bersani); inoltre, nella parte relativa a
“Pricing vendita (applicazione tariffe)” era emerso: “N. 21 contratti assunti tramite il
broker (cessato dal 14/03/2018) Formula 4 Life S.r.l., con applicazione
dell'agevolazione tariffaria dedicata ai veicoli storici, emessi sulla base di
documentazione risultata apparentemente contraffatta (n. 20 Certificati di Rilevanza
Storica e n. 1 tessera ASI che l'ASI non ha riconosciuto come autentici). N. 19 sono
stati assunti sulla provincia di Napoli, n. 1 su Caserta e il restante su Isernia. Si precisa
che dei n. 21 contratti citati, n. 4 sono stati assunti sulla base di Certificati di Rilevanza
Storica che riportavano i dati del proprietario precedente rispetto alla voltura che ha
pag. 24/40 determinato l'assunzione del rischio e n. 2 sono relativi ad automobili con categoria di
uso promiscuo di persone e cose. Si evidenzia che le n. 50 polizze Auto esaminate sono
state estratte a campione, e che in totale nel periodo dal 11/2017 al 4/2018 sono state
assunte n. 144 polizze per il tramite del broker cessato Formula 4 Life S.r.l., di cui n.
118 su Napoli, n. 8 su Caserta, n. 1 su Isernia, n. 1 su , n. 1 su e n. 15 su Per_1 Per_2
Roma. Si demanda la regolarizzazione dei contratti risultati assunti sulla base di
documentazione apparentemente contraffatta con addebito dei relativi premi;
inoltre, si
demanda agli Uffici di Competenza l'eventuale valutazione sulla corretta applicazione
della tariffa anche per gli altri contratti con caratteristiche analoghe
non presenti nel campione esaminato. L'Ispettore rimette in ogni caso alla Direzione
ogni decisione in merito all'irregolarità accertata e contesta l'emissione di polizze con
caratteristiche anomale e ricorrenti (clienti non conosciuti all'agenzia e fuori dal
territorio della stessa, veicoli iscritti come auto storiche seppur in classe di uso
promiscuo) che avrebbero dovuto indurre l'agenzia a intensificare i controlli e
ostacolare l'attività illecita posta in essere ai danni della Compagnia”; “(…) n. 2
contratti (…) emessi con caricamento errato dei Kw del veicolo”; “n. 3 contratti per i
quali non è stato possibile verificare la corretta applicazione della classe di merito,
della sinistrosità pregressa e della Compagnia di provenienza, in quanto privi della
documentazione descritta nel controllo <acquisizione dati utili per il perfezionamento < i>
del contratto. La valutazione della corretta applicazione della tariffa sarà effettuata
dall'Ufficio Auto Singole della Compagnia in base alla documentazione che la società
Agente si è impegnata a fornire>; “n. 2 contratti per i quali non è stato possibile
verificare la corretta applicazione dell'agevolazione tariffaria, in quanto privi della
pag. 25/40 documentazione descritta nel controllo <acquisizione dati utili per il perfezionamento < i>
del contratto>. La valutazione della corretta applicazione della tariffa sarà effettuata
dall'Ufficio Auto Singole della Compagnia in base alla documentazione che la società
Agente si è impegnata a fornire”; nel capitolo “Gestione variazioni portafoglio RCA”,
nella parte relativa a “Rimborso premio”, era emerso “N. 1 posizione carente del
documento attestante la motivazione del rimborso premio”; nel capitolo “Conformità
agli adempimenti previsti per l'intermediazione”, nella parte relativa al “Censimento
collaboratori d'agenzia” era emerso “(…) in merito alla collaborazione con il broker
FORMULA 4 LIFE SRL, dal 8/72016 al 14/3/2018, (…) Tale rapporto si è risolto in
data 14/03/2018 (…) la Società Agente dichiara, inoltre, di essere venuta a conoscenza
della contraffazione dei Certificati di Rilevanza Storica descritti nel controllo AUTO
solo in corso dell'ispezione oggetto del presente verbale”; nel capitolo “Conformità agli
adempimenti normativa Privacy”, nella parte relativa “Adempimenti normativa Privacy”
era emerso che “Le disposizioni previste dalla normativa Privacy non sono state
applicate correttamente in quanto l'atto di nomina del Responsabile della custodia
delle chiavi degli archivi è stato redatto a favore della dipendente cessata Parte_5
[... ; inoltre, gli armadi contenenti gli archivi nella stanza del front office non sono
chiusi a chiave”.
I fatti per cui è stato esercitato il recesso sono stati specificati, inoltre, già nella comparsa di risposta in primo grado e risulta provato che l'appellante di tali specificazioni ha avuto conoscenza anche aliunde. In particolare, in comparsa di risposta, la Compagnia assicurativa ha affermato a pagina 5 che la revoca per giusta causa si sostanzia nelle seguenti contestazioni: “a) l'assunzione di n. 21 polizze rc auto
pag. 26/40 su un campione di 50 polizze avvenuta tramite il broker sulla
base di documentazione contraffatta al fine di conseguire ingiustamente agevolazioni
tariffarie ai clienti che altrimenti avrebbero dovuto pagare un premio maggiore e quindi
la non corretta acquisizione della documentazione contrattuale e precontrattuale;
b)
l'assunzione avvenuta sempre tramite il broker di altre 144
polizze emesse in assenza di documentazione idonea a legittimare l'applicazione delle
tariffe agevolate per i veicoli storici ed assunte tutte al di fuori del territorio di
competenza dell'agenzia che in virtù degli accordi contrattuali vigenti è circoscritto al
Comune di Roma;
c) la carenza nella documentazione assuntiva di vario genere per
ulteriori contratti oltre a quelli sopra indicati;
d) la carenza nella corretta gestione di
varie regolazioni premi;
e) il mancato rispetto degli adempimenti Privacy in relazione
all'aggiornamento del censimento dei collaboratori e nella gestione degli archivi
d'agenzia; f) la mancata trasparenza nei confronti della Compagnia stante il rifiuto
dell'ex agenzia a mostrare le movimentazioni bancarie dei conti dedicati all'attività
assicurativa.”
Si rinviene, poi, in atti il verbale di riconsegna del 30.10.2018, contenente gli esiti degli ulteriori accertamenti con portata più ampia effettuati dalla Compagnia sui contratti relativi a motoveicoli ed autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico, in particolare “su un campione di n. 384 contratti emessi dalla Gestione cessata nel
periodo dal 03/07/2017 al 22/06/2018”, che ricomprende anche “i contratti già
controllati durante l'ispezione”, i quali sono alla base della specificazione degli addebiti in giudizio;
in particolare, dal controllo del campione di 384 polizze era emerso: “la
presenza nei fascicoli di polizza della documentazione richiesta dalla Compagnia, ai
pag. 27/40 sensi della normativa vigente, per n. 226 contratti”; “relativamente ai rimanenti n. 158
contratti”: “a) N. 8 polizze R.C. Auto, contraddistinte nella colonna “Regolarità Auto
d'Epoca” con sigla NP (Non presente), sono prive del documento richiesto ai fini della
normativa vigente per la concessione delle agevolazioni tariffarie previste per i
<motoveicoli e autoveicoli d'epoca di interesse storico collezionistico>; più
precisamente, 7 polizze hanno il fac-simile di domanda di iscrizione (quindi non CRS) e
per 1 polizza risulta mancate il CRS”; “b) N. 117 polizze R.C. Auto, contraddistinte
nella colonna con sigla IR (Irregolare), presentano il
documento CRS richiesto non valido ai fini della normativa vigente per la concessione
delle agevolazioni tariffarie previste per i >motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di
interesse storico e collezionistico>; più precisamente: per 20 polizze la conferma di
del CRS da parte dell' Controparte_9
durante l'ispezione AUDIT sopra citata;
per 91 polizze la conferma di
originalità> del CRS da parte dell' è stata Controparte_9
confermata con le mail di risposta ASI (Allegato I); per 6 polizze il CRS risulta
illeggibile ed in copia”; “c) per N. 8 polizze, contraddistinte nella colonna
Auto d'Epoca> con la dicitura, non è stato possibile verificare
l'autenticità, in quanto trattasi di veicoli non iscritti al registro ASI ma ad altre
categorie (7 alla Federazione Motociclistica Italiana e 1 al Registro Fiat Italiano)”d)
N. 25 polizze, contraddistinte nella colonna con la dicitura
presente>, non sono state presentate per il controllo”.
La circostanza che gli esiti dei successivi accertamenti non siano stati resi noti prima del recesso non esclude la conoscenza da parte dell' di tutti fatti contestati;
invero, Pt_3
pag. 28/40 sia nella lettera di recesso che nel verbale ispettivo è stato evidenziato che la Compagnia
avrebbe proceduto ad effettuare ulteriori verifiche sulle polizze assunte e registrate dall'Agenzia; nella lettera di recesso a pagina 2 è scritto “con riserva di agire anche per
gli ulteriori danni a noi arrecati dal Vostro illegittimo comportamento, che dovessero
emergere alla luce dei controlli che la Compagnia si riserva di effettuare sul portafoglio
da Voi gestito”; a pagina 3 si legge “le ulteriori verifiche da noi svolte hanno
evidenziato che l'assunzione di polizze RC Auto irregolari da parte dell'Agenzia è
proseguita anche in seguito all'avvenuto allontanamento del Vostro Collaboratore”;
ancora nel verbale ispettivo si legge “Si demanda agli Uffici di competenza l'eventuale
valutazione sulla corretta applicazione della tariffa anche per gli altri
contratti con caratteristiche analoghe non presenti nel campione esaminato”.
La specificazione degli addebiti in un momento successivo all'invio della lettera di recesso risulta, quindi, giustificata dalla necessità di dar corso ad ulteriori accertamenti e controlli più approfonditi sui contratti relativi a motoveicoli ed autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico emessi dall'ex nel periodo dal 03.07.2017 al Pt_3
22.06.2018.
Una complessiva valutazione della condotta dell'agente, ai fini dell'accertamento della sussistenza o meno della giusta causa di recesso, non può, pertanto, non ricomprendere anche le altre violazioni rappresentate dalla Compagnia in giudizio e, prima, con il verbale di riconsegna.
E' da ritenere, di conseguenza, infondata la contestazione di parte appellante secondo cui il fondamento del recesso deve essere circoscritto alle violazioni riscontrate nella lettera di recesso e nel verbale ispettivo.
pag. 29/40 Va confermato, alla luce della documentazione in atti (cfr. verbale di riconsegna del 30.
10. 2018), che, pur non essendo comprensibile quali fossero le pratiche irregolari corrispondenti al numero 144, indicato dalla odierna appellata sin dalla comparsa di costituzione in primo grado, è, tuttavia, possibile constatare l'irregolarità di numerosissime polizze relative a motoveicoli ed autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico.
Occorre, inoltre, sottolineare che le suddette reiterate inadempienze risultano provate sia documentalmente che mediante le prove orali espletate nel giudizio di primo grado e,
comunque, non contestate dall'Agente, il quale infatti non ha mai negato di aver stipulato e registrato numerose polizze irregolari e non ha mai contestato il contenuto del verbale di ispezione e del verbale di riconsegna sopracitati.
Fatte le superiori premesse, è opportuno rilevare che, con riguardo alla contestazione relativa alle polizze per auto storiche accertate come irregolari, in quanto basate su documentazione contraffatta, in relazione alle quali la Compagnia assicuratrice ha contestato formalmente la violazione della normativa vigente in materia di assunzione delle polizze RC Auto e una gravissima carenza di controllo da parte dell' Pt_3
sull'attività svolta, tenuto conto anche della responsabilità per l'operato dei collaboratori dei quali si avvaleva, parte appellante ha affermato di avere diligentemente esaminato i documenti forniti dal Broker “Formula 4 Life S.r.l” nella fase assuntiva delle polizze, secondo le sue conoscenze e/o possibilità, rilevando che da un esame visivo la contraffazione non era riscontrabile, che il Registro ASI non era di pubblica consultazione e che l' non era dotata di poteri investigativi e coattivi. A Pt_3
supporto dell'asserita diligenza dell' nell'esercizio della sua attività e Pt_3
pag. 30/40 dell'inesigibilità dei controlli che avrebbero, secondo la controparte, consentito di accertare la contraffazione, l'appellante ha sostenuto di aver fatto affidamento sulla correttezza e lealtà degli assicurati, i quali erano tenuti a comunicare agli assicuratori dati e documenti corretti e coerenti con le circostanze da essi rappresentate, nonché
sull'attività precontrattuale posta in essere dal Broker “Formula 4 Life S.r.l.”, che, quale
Professionista di primo livello entrato direttamente in contatto con il cliente, era tenuto alla verifica della documentazione fornita da quest'ultimo. Ha ribadito, inoltre, la rilevanza, nel presente giudizio, dell'esito del procedimento disciplinare IVASS, che aveva escluso la responsabilità dell' per le polizze proposte dal Broker, sulla Pt_3
base dell'inesigibilità dei predetti controlli da parte di un soggetto privatistico,
prevedendo, invece, per il Broker una sanzione amministrativa pecuniaria.
Orbene, si ritiene non condivisibile tale argomentazione a sostegno dell'asserita diligenza professionale dell'Agenzia nella fase assuntiva delle polizze e, dunque,
dell'assenza di responsabilità dell'agente per l'operato del collaboratore. Invero, come rilevato dal primo Giudice, le irregolarità accertate costituiscono la violazione di obblighi legali e contrattuali e l'agente è responsabile sia per legge che per contratto dell'operato dei propri collaboratori e subagenti.
Condividendosi le conclusioni cui è pervenuta la sentenza impugnata, può affermarsi che rientrano tra i doveri dell'agente quello di promuovere lo sviluppo degli affari dell'Agenzia, presentando e/o proponendo la conclusione di contratti assicurativi della preponente in zona determinata e gestendo, amministrando e conservando il portafoglio agenziale, nel rispetto delle disposizioni tecnico-commerciali ed assuntive della
Compagnia in tema di intermediazione assicurativa, oltre che fornendo alla Compagnia
pag. 31/40 le informazioni necessarie per consentire una corretta valutazione dei rischi, e operando con la diligenza propria dell'incarico conferito, avente natura fiduciaria (art. 1742 c.c.;
artt. 3.1., 3.2, 9.1 Lettera di nomina); quello di eseguire l'incarico con lealtà e buona fede ed adempierlo in conformità delle istruzioni ricevute dalla Compagnia e ai doveri di correttezza, trasparenza, diligenza e professionalità, fornendo al preponente tutte le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli e ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari (art. 1746 c.c.; artt. 9.1
e 9.3. Lettera di nomina); quello di operare una corretta selezione dei rischi sia sotto il profilo oggettivo sia sotto il profilo soggettivo, impegnandosi a verificare che le condizioni dei rischi o degli assicurati non siano tali da sconsigliare l'instaurazione del rapporto assicurativo (art.
3.5 Lettera di nomina); quello di svolgere l'incarico nell'ambito del territorio assegnato all' ossia Roma, come specificato Pt_3
nell'allegato n. 2 “Zona dell'Agenzia” (art. 6. 1 Lettera di nomina); quello di verificare la correttezza dei dati risultanti dall'attestato di rischio, nonché l'identità del contraente e dell'intestatario del veicolo, se persona diversa;
quello di acquisire, per i nuovi contratti emessi con convenzione “Veicoli di interesse Storico e Collezionistico”, copia del Certificato di Rilevanza Storica (CRS), documento essenziale per la qualifica di veicolo di interesse storico e collezionistico e presupposto per l'iscrizione in un
Registro A.S.I., F.M.I., ALFA ROMEO, FIAT e LANCIA;
quello di richiedere al contraente, per i rinnovi, di esibire idonea documentazione attestante l'esistenza dei presupposti per permanere in convenzione (art. 1.1.8 “Norme tecniche assuntive auto e natanti” – Circolare n. 1/2008).
pag. 32/40 L'agente che si avvale di subagenti e collaboratori risponde del loro operato: in particolare, ciò è previsto, in linea generale, dall'art. 1228 c.c. (“Salva diversa volontà
delle parti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi,
risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro”) e dall'art. 2049 c.c. (“I padroni e i
committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e
commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti”); a livello contrattuale,
dall'art.
8.2 Lettera di nomina (“I collaboratori che svolgono attività di intermediazione
sono scelti, nominati e retribuiti dall'Agente e devono possedere in modo permanente i
requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa legislativa e
regolamentare vigente. Agiscono sotto la responsabilità personale dell'Agente per
quanto concerne le operazioni che essi compiono e non sono in alcun rapporto
giuridico ed economico con la Compagnia. (…) E' compito dell'Agente attivarsi per far
sì che l'attività dei propri collaboratori venga svolta nel rispetto dei principi di
correttezza, trasparenza, diligenza e professionalità previsti dalla normativa legislativa
e regolamentare vigente in materia di prodotti assicurativi ed in modo conforme ai
principi di lealtà e buona fede, nonché far osservare agli stessi le norme e le istruzioni
emanate dalla Compagnia in ordine allo svolgimento delle operazioni inerenti
all'esercizio e alla gestione dell'agenzia” ), dall'art.
9.1 Lettera di nomina (“L'Agente è
tenuto:… a rispettare tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari ed in
particolare quelle che disciplinano la propria attività, quella dei propri collaboratori e
quella della Compagnia”) e dall'art. 10.1 (“L'Agente ha la piena responsabilità della
gestione agenziale e quindi anche dell'operato dei suoi dipendenti e collaboratori e in
quanto tale risponde in proprio per le conseguenze della mancata osservanza da parte
pag. 33/40 sua e/o dei suoi dipendenti e/o della sua organizzazione di qualsiasi disposizione
legislativa o regolamentare di carattere generale e speciale che disciplina l'attività
assicurativa o concerne le operazioni dell'agenzia nonché delle istruzioni emanate
dalla Compagnia”).
La violazione del dovere di controllo sulla documentazione alla base delle polizze,
assunte direttamente dall'Agenzia, anche se per il tramite del Broker “Formula 4 Life
S.r.l.”, trova, altresì, riscontro, oltre che nel verbale ispettivo e nel verbale di riconsegna,
anche nelle dichiarazioni dei testimoni;
invero, il teste ha confermato CP_5
che la Compagnia ha diramato a tutta la rete agenziale le “Norme tecniche assuntive auto e natanti” – Circolare n. 1/2008” e che l'agente, al momento della stipula di una polizza, è tenuto a prendere visione dell'originale del certificato di rilevanza storica e di acquisirne copia;
tutti i testimoni ( , e CP_5 Testimone_2
) hanno confermato il ruolo rivestito dall'Agenzia quanto Testimone_1
alla diretta assunzione, registrazione e contabilizzazione delle polizze. La circostanza che le polizze in questione siano state sottoscritte dall' senza l'esibizione dei Pt_3
documenti originali, ma solo sulla base di documenti fotocopiati, è, comunque, un dato di fatto non contestato.
Con riferimento al valore del provvedimento assunto in sede disciplinare, la giurisprudenza di legittimità ha, del resto, precisato che “Nel contratto di agenzia, il
recesso per giusta causa implica una valutazione della gravità della condotta correlata
alla maggiore intensità del carattere fiduciario del rapporto, tanto da giustificare una
divaricazione dal giudizio dato in sede disciplinare.” (Cass., Sez. L., n. 22285 del
30.10.2015).
pag. 34/40 A questo punto, occorre verificare se le condotte attribuite all'agente, accertate con il verbale ispettivo e il verbale di riconsegna e confermate in sede testimoniale, siano connotate da gravità tale da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, dal rapporto di agenzia.
Tali condotte sono consistite nell'emissione, tramite il Broker “Formula Life S.r.l.”, di
21 polizze per veicoli storici, sulla base di documentazione contraffatta, prodotta da clienti sconosciuti all'Agenzia, senza che venisse, dunque, operato alcun tipo di controllo documentale al momento della sottoscrizione delle stesse, e nell'assunzione delle medesime al di fuori della zona di competenza, determinata nel mandato all'art.
art. 6. 1 (cfr. verbale ispettivo); nell'emissione di un centinaio di polizze per veicoli storici sulla base di documentazione inidonea per la concessione dell'agevolazione tariffaria prevista per i motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico: 8 polizze prive della documentazione necessaria;
91 polizze sulla base di documentazione non originale;
per 6 polizze la documentazione prodotta è illeggibile
(cfr. verbale di riconsegna); in altre irregolarità di carattere amministrativo e gestionale,
quali la carenza nella documentazione assuntiva di vario genere per ulteriori contratti,
oltre a quelli sopra indicati;
una gestione non corretta di varie regolazioni premio;
il mancato rispetto degli adempimenti Privacy in relazione all'aggiornamento del censimento dei collaboratori e nella gestione degli archivi d'agenzia; la mancata trasparenza nei confronti della Compagnia, stante il rifiuto dell'ex a mostrare le Pt_3
movimentazioni bancarie dei conti dedicati all'attività assicurativa (cfr. verbale ispettivo).
pag. 35/40 Ebbene, si ritiene non condivisibile l'argomento di parte appellante secondo cui il numero di polizze accertate in sede ispettiva come irregolari, perché basate su documentazione contraffatta (21 su un campione di 50), non sia di per sé significativo,
in relazione al portafoglio clienti complessivo dell'agente (di diverse migliaia di polizze) e alla durata del rapporto agenziale (di quasi 30 anni), né indicativo di un danno economico idoneo a fondare il recesso per giusta causa, ben potendo la Compagnia
assicuratrice adottare interventi di carattere conservativo del rapporto (come l'annullamento delle polizze o azioni inibitorie nei confronti dell'Agenzia).
In ordine al primo aspetto, occorre rilevare che le infrazioni dell'agente devono essere valutate nella loro gravità, anche se riscontrate nell'ambito di un'indagine ristretta a campione. Nella specie, si ritiene che alcune delle varie inadempienze imputabili all'Agente, rilevate nel verbale ispettivo, richiamato nella lettera di recesso, integrino da sole la giusta causa di recesso della Compagnia assicuratrice, alla luce della lesione del rapporto fiduciario che è alla base del mandato agenziale. Particolare incidenza causale,
quanto alla lesione del rapporto fiduciario, è, nel caso in esame, da riferire alla modalità
di acquisizione della documentazione alla base delle polizze per auto storiche (in copia senza richiesta di esibizione degli originali) e alla loro stipulazione e registrazione,
senza un preventivo controllo, pur in presenza di elementi che avrebbero dovuto insospettire l' (polizze relative a territori fuori dalla zona di competenza Pt_3
dell' ad alto numero di truffe alle assicurazioni e a clienti sconosciuti;
l'alto Pt_3
numero delle polizze per veicoli storici procurate dal medesimo Broker in un arco temporale limitato). Tale circostanza, oltremodo grave di per sé, acquista rilevanza maggiore se correlata al fatto che, a seguito di successivi e più approfonditi pag. 36/40 accertamenti di cui al verbale di riconsegna, ulteriori polizze (circa un centinaio) sempre relative a veicoli storici, stipulate dal 03.07.2017 al 22.06.2018, sono state emesse dall'Agenzia, acquisendo inidonea o contraffatta documentazione;
risulta, quindi,
dimostrato che si è resa responsabile, durante lo PA
svolgimento del rapporto, della stipula di ulteriori polizze irregolari, rispetto alle 21
accertate come tali in sede ispettiva.
Talune violazioni rilevate nel verbale ispettivo, che, come detto, sarebbero da sole sufficienti a fondare la legittimità della giusta causa di recesso, assumono, poi,
maggiore pregnanza se lette insieme a quelle successivamente accertate con il verbale di riconsegna;
si tratta di svariate violazioni che dimostrano una condotta omissiva e di trascuratezza dell' e una gestione inattendibile dell'operato dei suoi Pt_3
collaboratori, che non possono considerarsi eccezionali, ma piuttosto espressione di una prassi consolidata. La giusta causa di recesso deve, pertanto, ritenersi supportata dal verbale di riconsegna, dal quale emergono ulteriori irregolarità della stessa tipologia e natura di quelle di cui al verbale ispettivo richiamato nella lettera di recesso. La
reiterazione delle condotte poste in essere dall' Agente e il numero delle polizze irregolari emesse non possono che compromettere irreversibilmente l'elemento fiduciario insito nel rapporto di agenzia.
Per quanto attiene alle polizze assunte sulla base di documentazione contraffatta, tutti i testimoni ( , e ) hanno CP_5 Testimone_2 Testimone_1
confermato che si è trattato di polizze assunte fuori dalla zona di competenza dell'Agenzia; dalle deposizioni testimoniali di e di emerge, del CP_5 Tes_1
pag. 37/40 resto, che, attraverso il collegamento con l'ASI, era possibile verificare l'autenticità
della documentazione prodotta dai clienti.
Ne discende che l'adempimento dell'obbligo di verifica della documentazione prodotta avrebbe evitato le contestate irregolarità.
Può, quindi, senz'altro prescindersi dalla valutazione del rapporto tra le polizze irregolari riguardanti le auto storiche ed il portafoglio clienti complessivo dell'Agente,
nonché della durata del contratto di agenzia, in quanto i suddetti comportamenti,
contestati ed accertati, sono di per sé più che sufficienti a far venire meno la fiducia del preponente sulla correttezza dell'Agente nello svolgimento dell'incarico agenziale affidatogli e sul rituale adempimento degli obblighi di legge e contrattuali da parte del medesimo.
E' irrilevante, ai fini che qui interessano, come già sottolineato dal primo Giudice,
l'inesistenza di un danno patrimoniale per l'appellata. Sul tema, la Corte di Cassazione
ha chiarito (vedi Cass., Sez. L, n. 4138 del 04/05/1987) “L'istituto del recesso per
giusta causa, previsto dall'art. 2119, comma primo, cod. civ. in relazione al contratto di
lavoro subordinato, è applicabile in via analogica - con conseguente esclusione
dell'obbligo del preavviso previsto dall'art. 1750 cod. civ. - anche al contratto di
Agenzia. Pertanto, anche in relazione a tale rapporto, la detta causa di risoluzione (che,
nel rapporto di lavoro subordinato ed in relazione a comportamenti del lavoratore, si
distingue dal giustificato motivo soggettivo per la maggiore gravità, anche sotto il
profilo dell'elemento psicologico, da cui è caratterizzata) deve consistere in un fatto tale
da porre in grave crisi l'elemento fiduciario delle parti, indipendentemente
dall'esistenza o meno di un danno attuale, secondo un accertamento che è riservato al
pag. 38/40 giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità, se congruamente e
logicamente motivato”.
Le condotte contestaste all'Agente complessivamente considerate rappresentano,
pertanto, una grave violazione del rapporto fiduciario e giustificano dunque il recesso per giusta causa della Compagnia. A fronte delle stesse emerge, invero, il concreto rischio che la preponente fosse esposta a consistenti conseguenze pregiudizievoli, che potevano avere rilevanza anche esterna al rapporto agenziale, tenuto conto che l'irregolare acquisizione della documentazione agevolava la commissione di illeciti,
ferma restando la violazione della normativa di settore.
In conclusione, i motivi addotti dalla Compagnia sono esistenti e di gravità tale da giustificare la risoluzione del contratto per giusta causa;
ne consegue che la richiesta di riforma della sentenza gravata, formulata dalla società appellante, deve essere disattesa.
Al riconoscimento della giusta causa di recesso consegue, invero, ai sensi dell'art. 18
dell'ANA 2003, che non era dovuto alcun preavviso e che all'agente spettano le sole indennità di risoluzione di cui agli articoli da 27 a 33; di conseguenza, devono essere rigettate le domande aventi ad oggetto il riconoscimento di ulteriori indennità.
E' pacifico, d'altra parte, che , nel corso del Controparte_1
giudizio di primo grado, ha già liquidato alla appellante, l'importo di € 125.269,97,
quantificato dalla prima con adesione della seconda, spettante all'ex Agente in ipotesi di recesso per giusta causa, dal quale sono state detratte le somme a debito dell'ex
Pt_3
6-L'appello di va, pertanto, rigettato. PA
7-Le spese del grado devono seguire la soccombenza.
pag. 39/40 Il compenso di avvocato, avuto riguardo al valore della controversia (tra 52.000,01 e
260.000,00 Euro) può essere liquidato in 9.991 Euro (2.977,00 Euro per la fase di studio, 1.911,00 Euro per la fase introduttiva e 5.103,00 Euro per la fase decisionale).
All'appellata spetta, inoltre, il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato.
8-Va dichiarato che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di
[...]
, dell'ulteriore importo a titolo di contributo PA
unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
I-Rigetta l'appello di;
PA
II- Condanna l'appellante a rimborsare a le spese Controparte_1
del grado, liquidate in 9.991,00 Euro per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, Iva e Cpa come per legge;
III-Dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di
[...]
, dell'ulteriore importo a titolo di PA
contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13
comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il 21
luglio 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente Rosario Lionello Rossino Giuseppe De Rosa
pag. 40/40
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe De Rosa Presidente
Dott. Antonella Allegra Consigliere
Dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 214/2022 R.G., promosso da:
(P.IVA ), in PA P.IVA_1
persona del legale rappresentante con sede in Roma via Giovanni PA
Antonelli 49, con il patrocinio dell'avv. Gianluigi Malandrino e dell'avv. Silvia
Stefanelli
Appellante
Contro
(CF e P.IVA ) con Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3
sede in Bologna via Stalingrado 45, in persona del procuratore ad negotia dott. CP_2
con il patrocinio dell'avv. Andrea Del Re.
[...]
Appellata
IN PUNTO A: Appello avverso la sentenza n. 1617/2021 del 21 giugno-6 luglio 2021
del Tribunale di Bologna CONCLUSIONI
Per come da note scritte PA
depositate il 14 gennaio 2025;
Per come da note scritte depositate in data 8 Controparte_1
gennaio 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
legata dal 1febbraio 1989 da un rapporto di agenzia Parte_2
con la (poi ed ora Controparte_3 Controparte_4
), ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale Controparte_1
di Bologna, per sentirla condannare al Controparte_1
pagamento, in suo favore, di tutte le indennità di fine rapporto, conseguenti alla cessazione del mandato di agenzia, contestando la sussistenza della giusta causa di recesso dal rapporto, operato dalla convenuta con atto del 30.07.2018.
ha dedotto: PA
che il recesso si basava sui risultati dell'ispezione amministrativa effettuata dalla convenuta presso la sede di essa attrice in data 19.06.2018;
che il verbale d'ispezione aveva accertato l'inadempimento di obblighi gravanti su essa attrice, con riguardo a 21 polizze che si fondavano su certificazioni di auto d'epoca
(CRS – Certificato di Rilevanza Storica), non confermate dall'ASI
(AUTOMOBILCLUB AUTO STORICHE ITALIANE);
che la tenuità di tale irregolarità, comprovante soltanto che sulle polizze era stata applicata una tariffa errata per difetto, emergeva dalla considerazione che la società
pag. 2/40 convenuta avrebbe potuto adeguare la tariffa mediante un addebito diretto agli assicurati oppure, in alternativa, annullare, in forza dell'art. 1892 c.c., le polizze in questione;
che aveva contestato, tramite PEC (doc. 6 fascicolo di parte attrice), il recesso suddetto,
rilevando che non sussisteva “alcun grave comportamento dell'agente tale da non
consentire la prosecuzione del rapporto”;
che la Compagnia convenuta, con comunicazione del 07.08.18 (doc. 7 fascicolo di parte attrice), aveva confermato il recesso, precisando che non vi erano “spazi per una
possibile soluzione transattiva”.
si è costituita in giudizio, rilevando: Controparte_1
che era legittimo il recesso per giusta causa operato;
che, infatti, a seguito della verifica amministrativa iniziata il 19.06.2018 e terminata in data 11.07.2018, era emerso che, su un campione di 50 contratti assicurativi visionati,
21 risultavano assunti per il tramite del Broker “Formula 4 Life S.r.l” sulla base di documentazione apparentemente contraffatta (ossia n. 20 Certificati di Rilevanza
Storica e n. 1 tessera ASI, che l'ASI stessa non aveva riconosciuto come autentici),
prodotta dagli assicurati allo scopo di beneficiare illegittimamente delle agevolazioni per veicoli storici;
che, nell'ambito delle 21 polizze, 20 risultavano assunte nella Regione Campania ed una in Molise, ossia al di fuori della zona di competenza dell'agenzia, la quale, per contratto, risultava limitata esclusivamente al Comune di Roma (doc. 3 fascicolo di parte convenuta);
che, nel verbale d'ispezione redatto dagli incaricati da essa convenuta, CP_5
era emerso che, nel periodo da novembre 2017 ad aprile Controparte_6
pag. 3/40 2018, erano state stipulate dall'agenzia, sempre per il tramite del Broker “Formula 4
Life S.r.l”, altre 144 polizze con la tariffa ridotta dei veicoli storici, rilasciate sulla base di documentazione apparentemente contraffatta e tutte al di fuori del territorio di competenza dell'ex agenzia;
che alcuni contratti risultavano privi della documentazione necessaria ad accertare la corretta applicazione della classe di merito, altri risultavano privi dei documenti necessari a verificare la corretta applicazione dell'agevolazione tariffaria;
che erano state riscontrate anche delle irregolarità nelle procedure di regolazione dei premi e negli adempimenti imposti dalla normativa sulla Privacy;
che aveva comunicato alla società agente, in data 30.07.2018, la revoca del mandato di agenzia per giusta causa ex art. 12, comma 1, lett. e) dell'Accordo Nazionale Agenti e,
in subordine, ai sensi dell'art. 12, comma 2, n.1 ANA (doc. 4 fascicolo di parte convenuta), ritenendo che le violazioni riscontrate fossero di particolare gravità ed idonee a ledere irrimediabilmente il rapporto fiduciario alla base del contratto di agenzia.
Il Tribunale di Bologna, con la sentenza n.1617/2021, ha dichiarato la legittimità del recesso per giusta causa operato da;
ha dichiarato Controparte_1
la cessazione della materia del contendere con riguardo alla domanda di parte attrice relativa al pagamento delle indennità conseguenti al recesso per giusta causa, per il complessivo importo di € 125.269,97; ha rigettato le altre domande di parte attrice;
ha condannato la convenuta alla parziale rifusione delle spese di lite della attrice, che ha liquidato nell'importo di €. 5.600,00 per compenso professionale, oltre 15 % per spese generali, IVA e CPA, e nell'importo di €. 620,50 per anticipazioni.
pag. 4/40 Il Giudice di prime cure ha rilevato che il recesso per giusta causa si fondava sulle irregolarità riscontrate nel verbale ispettivo ed era, in particolare, riconducibile alle seguenti contestazioni:
-l'assunzione di 21 polizze RC auto, su un campione di 50 polizze, avvenuta tramite il broker “Formula 4 Life S.r.l.” sulla base di documentazione contraffatta, che aveva ingiustamente fatto conseguire agevolazioni tariffarie ai clienti che altrimenti avrebbero dovuto pagare un premio maggiore, e, quindi, la non corretta acquisizione della documentazione contrattuale e precontrattuale;
-l'assunzione, sempre avvenuta tramite il broker “Formula 4 Life s.r.l.”, di numerose altre polizze, in assenza di documentazione idonea a legittimare l'applicazione delle tariffe agevolate per i veicoli storici, tutte al di fuori del territorio di competenza dell'agenzia, che, in virtù degli accordi contrattuali vigenti, era circoscritto al Comune
di Roma;
-ulteriori irregolarità richiamate nella lettera di recesso.
Il Giudice di prime cure ha, ancora, evidenziato:
-che un delegato di si era recato presso la sede Controparte_1
dell' per le operazioni di consegna dell' stessa, all'esito delle quali, in Pt_3 Pt_3
data 30.10.2018, era stato redatto il verbale di riconsegna (doc. 7 fascicolo di parte convenuta), nel quale erano state confermate le irregolarità già emergenti dal verbale ispettivo;
-che, in corso di causa, parte convenuta aveva corrisposto all'attrice l'importo di €
125.269,97, corrispondente alle indennità conseguenti al recesso per giusta causa;
pag. 5/40 -che, inoltre, le parti si erano accordate sul quantum relativo alle altre indennità richieste dalla parte attrice e dovute nell'ipotesi in cui il recesso, oggetto di controversia, non fosse da qualificarsi come legittimamente azionato per giusta causa;
-che dal verbale d'ispezione in data 11.07.2018 (doc. 2 fascicolo di parte convenuta)
risultava, a pagina 4 che “Il campione è costituito da 50 polizze… N. 21 contratti intermediati dal broker Formula 4 Life S.r.l. risultati emessi in presenza di documentazione apparentemente contraffatta (n. 20 Certificati di Rilevanza Storica e n.
1 tessera ASI)”; alle pagine seguenti emergevano altre irregolarità, le quali erano state contestate a pagina 3 della lettere di recesso del 30.07.18 (doc. 4 fascicolo di parte convenuta) come segue: “una carenza nella documentazione assuntiva di vario genere
per ulteriori n. 10 contratti, tanto che per 5 di questi non è stato possibile accertare la
corretta applicazione della tariffa;
una gestione non corretta di varie regolazioni
premio; per n. 4 premi, soggetti agli obblighi di tracciabilità, si è riscontrato che gli
stessi sono stati incassati con assegni non intestati in qualità di intermediario
assicurativo; il mancato rispetto degli adempimenti Privacy in relazione
all'aggiornamento del censimento dei collaboratori e nella gestione degli archivi
d'agenzia, inoltre, seppure in presenza di fidejussione bancaria, si contesta la mancata
trasparenza nei confronti della scrivente Compagnia stante il rifiuto a mostrare le
movimentazioni bancarie dei conti dedicati”;
-che dal verbale di riconsegna in data 30.10.2018 (doc. 7 fascicolo di parte convenuta)
emergeva, a pagina 6, che “Il controllo del campione di n. 384 contratti ha evidenziato
la presenza nei fascicoli di polizza della documentazione richiesta dalla Compagnia, ai
sensi della normativa vigente, per n. 226 contratti. Relativamente ai rimanenti n. 158
pag. 6/40 contratti, l'ispettore incaricato evidenzia quanto di seguito indicato: […}” in
particolare “lettera b) N. 117 polizze R.C. Auto, contraddistinte nella colonna
'Regolarità Auto d'Epoca' con la sigla 'IR' (irregolare), presentano il documento CRS
richiesto non valido ai fini della normativa vigente per la concessione delle
agevolazioni tariffarie previste per i 'motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di interesse
storico e collezionistico'”;
-che parte attrice non aveva mai contestato il contenuto dei citati verbali d'ispezione e di riconsegna, ma solo la loro valutazione;
-che, al di là della precisa indicazione numerica del numero di polizze contraffatte negli scritti difensivi di , permaneva la constatazione Controparte_1
della reiterazione delle condotte omissive di controllo, nonostante la particolarità dei beni (auto d'epoca);
-che le polizze erano state assunte tutte al di fuori della zona di competenza dell'agenzia, prevista contrattualmente in Roma;
-che, per di più, la maggior parte delle pratiche erano state assunte nel territorio della
Campania, dove il problema della regolarità delle polizze era un problema grave e frequente;
-che i testimoni Ispettore che aveva effettuato l'ispezione CP_5
amministrativa, e , incaricato della ripresa in consegna Testimone_1
dell' e redattore del verbale di consegna, avevano confermato il contenuto di Pt_3
quanto da essi rilevato e verbalizzato nei rispettivi verbali, documenti alla base del recesso per giusta causa;
pag. 7/40 -che il testimone di parte attrice, non aveva smentito quanto Testimone_2
risultava dal verbale ispettivo;
-che aveva assunto un numero di polizze auto del tutto PA
spropositato per qualsiasi agenzia di assicurazioni, applicando le tariffe agevolate delle auto storiche sulla base di certificati di rilevanza storica che erano risultati contraffatti,
in quanto l'unico soggetto deputato a certificare la storicità del veicolo (ossia l'ASI –
AUTOMOBILCLUB STORICO ITALIANO) non li aveva riconosciuti come veritieri;
-che tutti i predetti contratti erano stati stipulati al di fuori della zona di competenza dell'agenzia e per di più in zone notoriamente interessate da un alto numero di truffe;
-che a tali violazioni si aggiungevano tutte le altre di vario genere, segnalate nella lettera di recesso;
-che la violazione, contestata alla attrice, si era protratta ed era stata reiterata nel tempo;
-che, ai fini della giusta causa di recesso, rilevava la condotta complessiva dell'agente;
-che, nel caso di specie, le violazioni erano consistite in una serie di fatti reiterati nel tempo e riconducibili ad un'unica condotta;
-che tali violazioni legittimavano una valutazione globale ed unitaria ai fini del giudizio sulla legittimità del recesso per giusta causa;
-che, ai fini della sussistenza della giusta causa di recesso, potevano legittimamente essere valutate anche le circostanze “confermative” che, seppur non espressamente richiamate nella lettera di revoca del mandato, dimostravano, tuttavia, in concreto, un contesto di addebiti che giustificava la richiesta di risoluzione del contratto per fatto e colpa dell'agente (Cass. n. 21795/2009; Cass. n. 7734/2003; Cass. n. 14257/2000; Cass.
Sez. L. n. 1754/2018; Cass. n. 3084/2020, secondo cui, “ai fini della legittimità del
pag. 8/40 recesso nel rapporto di agenzia, il preponente non deve fare riferimento, fin dal
momento della comunicazione del medesimo, a fatti specifici, essendo, al contrario,
sufficiente che di essi l'agente sia a conoscenza aliunde o che essi siano, in caso di
controversia, dedotti e correlativamente accertati dal giudice”);
-che, nel rapporto di agenzia, ai fini del giudizio sulla legittimità della giusta causa,
assumevano importanza anche condotte che, a vario titolo, erano di minore intensità e gravità rispetto a quelle che nei rapporti di lavoro subordinato giustificavano il licenziamento, se comunque idonee a minare il rapporto fiduciario che stava alla base e costituiva l'essenza del contratto di agenzia (Cass. n. 22285/2015; Cass. Civ. n.
9779/2011; Cass. Civ. n. 393/2012; Cass. Civ. n. 6005/2012; Cass. n. 11728/2014; Cass.
n. 14771/2008);
-che, nei rapporti di agenzia, infatti, l'elemento fiduciario assumeva maggiore intensità;
-che, pertanto, la giusta causa di recesso sussisteva anche quando il fatto riguardasse un numero modesto di contratti addirittura anche solo due polizze assicurative stipulate sulla base di false attestazioni dello stato di rischio, in violazione delle disposizioni sulle verifiche da effettuare già diramate dalla società (Cass. n. 14771/2008), o, ancora,
quando fossero state inserite nelle classi di merito di alcune polizze auto-attestazioni di rischio successivamente disconosciute dalla Compagnia (Cass. n. 22282/2015);
-che ciò valeva, inoltre, indipendentemente dall'esistenza e dall'intensità dell'elemento psicologico (Cass. n. 1071/1989, e, nello stesso senso in motivazione, Cass. Civ., sez.
L., n. 3738/2000) o indipendentemente dall'esistenza o meno di un danno attuale (Cass.
n. 4138/1987);
pag. 9/40 -che gravi dovevano considerarsi le condotte contestate ad PA
sia per quanto concerneva il loro numero, sia per quanto riguardava la loro natura;
[...]
-che, inoltre, ciascuna di tali irregolarità costituiva violazione, da parte dell'agente, di un preciso obbligo legale e contrattuale;
-che, invero, rientravano nei doveri dell'agente, ricavabili dalla stessa causa del contratto di agenzia ancor prima che dalla lettera di nomina e dalle disposizioni codicistiche e della contrattazione collettiva, quelli di seguito esposti: gestire,
conservare e promuovere lo sviluppo degli affari dell'agenzia con la dovuta diligenza,
formando un portafoglio sano e duraturo (art. 1 della Lettera di nomina e art. 1742 c.c.);
amministrare il portafoglio diligentemente ed efficientemente (art. 3 della Lettera di nomina); eseguire il contratto di agenzia con lealtà e buona fede (art. 1746 c.c.); agire in conformità alle istruzioni ricevute dal preponente (art. 1748 c.c.); verificare i presupposti di ogni contratto di assicurazione attraverso l'esibizione in originale della documentazione sui dati relativi all'identità del contraente e sulle caratteristiche del veicolo (art. 132 del codice delle assicurazioni ed art.
9.1 della Lettera di nomina ed art.
1.1.8 delle “Norme tecniche assuntive auto e natanti”); assumere ogni informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari e limitare l'assunzione di rischi per la
Compagnia (art. 1746 c.c. e art.
3.5 della Lettera di Nomina); non promuovere e stipulare contratti fuori dalla propria zona contrattuale (art. 2 della Lettera di Nomina);
-che agente esperto con 30 anni di esperienza, non avrebbe mai PA
dovuto tollerare l'assunzione di centinaia di contratti RCA per veicoli storici nel territorio della Campania, dove le truffe alle assicurazioni erano un problema grave e frequente, senza porsi alcun dubbio sulla regolarità delle polizze assunte;
pag. 10/40 -che proprio il fatto, stigmatizzato nella lettera di recesso, che le polizze fossero state assunte tutte al di fuori della zona di competenza dell'agenzia configurava chiaramente una gravissima carenza di controllo da parte della PA
sull'attività dell'Agenzia medesima, dal momento che un fenomeno così rilevante avrebbe dovuto necessariamente indurla ad intensificare i controlli e a non assumere contratti a favore di clienti fuori dal territorio di competenza e per giunta sconosciuti;
-che aveva contestato gli addebiti sostenendo che le PA
suddette polizze non erano state assunte direttamente da essa attrice, ma tramite il broker assicurativo “Formula 4 life SRL;
che i certificati di rilevanza storica sulla base dei quali era stata applicata la tariffa agevolata per le auto d'epoca apparivano perfettamente conformi agli originali;
che le autovetture in questione avevano comunque più di venti anni e, quindi, godevano dei requisiti per beneficiare delle tariffe delle auto storiche;
che il numero delle polizze in ordine alle quali sarebbe stata riscontrata la violazione (ossia n. 21 polizze) non sarebbe stato tale da rendere grave l'inadempimento e, quindi, da legittimare la giusta causa di recesso;
-che nessuna di tali argomentazioni meritava accoglimento;
-che, in primo luogo, in materia di agenzia valeva la regola generale per cui l'agente era tenuto a rispondere dell'operato dei propri subagenti e collaboratori (art. 2049 c.c., art. 119, comma 2 codice assicurazioni);
-che, nel caso di specie, tale principio era sancito anche a livello contrattuale (artt. 9 e
10 della ); Parte_4
-che, per quanto invece concerneva l'apparente conformità dei certificati agli originali,
sussisteva l'obbligo per l'agente di visionare comunque l'originale del documento;
pag. 11/40 -che per quanto riguardava i veicoli storici, nelle “Norme tecniche assuntive auto e natanti” (doc. 8 fascicolo di parte convenuta) dirette a tutti gli agenti della Compagnia,
era stata prevista per i veicoli storici la necessità per i nuovi contratti di “acquisire copia del Certificato di Rilevanza Storica (CRS), documento essenziale per la qualifica di veicolo di interesse storico e presupposto per l'iscrizione in un Registro A.S.I., F.M.I.
ecc…” (art. 1.1.8);
-che era, quindi, evidente la violazione, da parte dell'agente, delle modalità di acquisizione della documentazione per non aver estratto la copia del Certificato
dall'originale che l'assicurato avrebbe dovuto esibire e che l'agente avrebbe dovuto esaminare per accertarne l'autenticità prima di procedere all'emissione della polizza;
-che, per essere considerato “storico”, non era sufficiente che il veicolo fosse stato costruito da almeno venti anni, dovendo anche risultare iscritto in uno dei registri ASI,
Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI e dotato della certificazione attestante la data di costruzione, nonché le caratteristiche tecniche;
-che, quindi, per essere considerati “storici” i veicoli dovevano possedere il “Certificato
di Rilevanza Storico Collezionistica” che veniva rilasciato nella maggioranza dei casi dall'ASI, una volta constatati non solo i requisiti di “anzianità”, ma anche quelli tecnici,
posto che la carrozzeria e i telai dovevano essere conformi agli originali, il motore tecnicamente compatibile, gli interni integri e ben conservati;
-che i 20 anni di “vita”
della vettura non rappresentavano, dunque, una condizione sufficiente affinché un'auto potesse essere riconosciuta come auto d'epoca o storica;
Contr
-che, in particolare, la Commissione di esperti che collaborava con l' con il
[...]
aveva stilato la lista che, con aggiornamenti periodici, individuava e CP_8
pag. 12/40 proponeva quali auto fossero da considerare di interesse storico e, pertanto, meritevoli di attenzione e tutela;
-che, per quanto concerneva la contestata gravità dell'inadempimento, la circostanza che le medesime irregolarità riscontrate nelle 21 polizze suddette fossero state poi riscontrate anche in molte altre polizze stipulate dal medesimo broker in meno di un anno, rendeva evidente che l'agente si era reso responsabile per non aver agito secondo la diligenza richiesta nell'operare la valutazione dei rischi;
-che tale obbligo derivava dal contratto di agenzia, sottoscritto in data 24.06.2016, il cui articolo 3.5 prevedeva “L'Agente è tenuto, usando la diligenza richiesta dalla natura
dell'incarico, ad operare una corretta selezione dei rischi sia sotto il profilo oggettivo
sia sotto il profilo soggettivo, essendo suo impegno professionale verificare che le
condizioni dei rischi, degli enti o delle persone da assicurare non siano tali da
sconsigliare l'instaurazione del rapporto assicurativo”;
-che tale obbligo contrattuale era in linea con quanto previsto a livello generale dall'art. 1746 c.c.;
-che il recesso per giusta causa “deve consistere in un fatto tale da porre in grave crisi
l'elemento fiduciario delle parti, indipendentemente dall'esistenza o meno di un danno
attuale” (Cass. sez. L., n.4138/1987);
-che era irrilevante, ai fini della legittimità del recesso per giusta causa, l'annullamento o meno di dette polizze da parte della Compagnia;
-che erano, altresì, irrilevanti, nel procedimento giudiziario sulla giusta causa di recesso,
gli accertamenti effettuati dall'IVASS nel procedimento disciplinare, che esprimeva solo una valutazione di natura deontologica sugli agenti;
pag. 13/40 -che, pertanto, doveva ritenersi legittimo il recesso per giusta causa operato dalla parte convenuta, con conseguente cessazione della materia del contendere con riguardo alla domanda di parte attrice relativa al pagamento delle indennità conseguenti al recesso per giusta causa, in considerazione del loro pagamento in corso di causa, e rigetto delle altre domande di parte attrice;
-che, quanto alle spese di lite, sulla base della regola della soccombenza virtuale,
doveva essere condannata alla rifusione Controparte_1
all'attrice del 50% delle anticipazioni e del compenso professionale pari a € 5.600,00,
corrispondente all'importo medio delle prime due fasi e all'importo minimo della terza parametrato sul valore riconosciuto (2.430 + 1.550 + 1.620), tenuto conto che il pagamento delle indennità comunque dovute dalla convenuta era intervenuto in corso di causa e neppure alla prima udienza, bensì dopo la concessione del triplo termine ex art. 183 comma 6 c.p.c. e a seguito di istanza ex art. 186 bis c.p.c. di
[...]
PA
2- Avverso la predetta sentenza ha proposto appello di PA
, contestando, in sostanza, contrariamente a quanto sostenuto dal PA
Giudice di prime cure, che sussistessero, nella specie, i presupposti per il recesso per giusta causa, ad opera della preponente.
Si è costituita e ha resistito all'appello, Controparte_1
invocandone il rigetto.
La causa è stata, infine, trattenuta in decisione, all'esito di trattazione cartolare, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c.
pag. 14/40 3- L'appello di è infondato e PA PA
deve essere, perciò, rigettato.
In materia di contratto di agenzia, gli artt. 1750 e 1751 c.c. attribuiscono a ciascuna delle parti il diritto di recesso dal contratto a tempo indeterminato con il solo obbligo del preavviso.
Si applica, inoltre, al rapporto di agenzia l'istituto del recesso per giusta causa relativo al rapporto di lavoro subordinato, da valutare secondo i criteri di cui all'art. 2119 c.c.,
stante l'evidente l'analogia che sussiste tra la disciplina del recesso nel contratto di agenzia e quella dello scioglimento del rapporto di lavoro subordinato, fondati entrambi su un vincolo fiduciario.
L'applicazione analogica dell'art. 2119 c.c. implica che la ragione integrante giusta causa di recesso debba essere costituita da un'inadempienza imputabile all'agente che,
per la sua gravità, risulti tale da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto (Cass., Sez. L. n. 19678 del 10.10.2005 “Nel contratto di agenzia, pur nella
sostanziale diversità delle rispettive prestazioni e della relativa configurazione
giuridica, per stabilire se lo scioglimento del contratto stesso sia avvenuto o non per un
fatto imputabile al preponente o all'agente, tale da impedire la possibilità di
prosecuzione anche temporanea del rapporto, può essere utilizzato il concetto di giusta
causa di cui all'art. 2119 cod. civ., previsto per il lavoro subordinato. In particolare,
con riferimento al recesso dell'agente, la giusta causa può essere identificata solo con
l'inadempimento, colpevole e non di scarsa importanza, del preponente, che leda in
misura considerevole l'interesse del primo.” Cass., Sez. 3, n. 422 del 12/01/2006 “Nel
contratto di agenzia, pur nella sostanziale diversità delle rispettive prestazioni e della
pag. 15/40 relativa configurazione giuridica, per stabilire se lo scioglimento del contratto stesso
sia avvenuto o meno per un fatto imputabile al preponente o all'agente, tale da impedire
la possibilità di prosecuzione anche temporanea del rapporto, può essere utilizzato per
analogia il concetto di giusta causa di cui all'art. 2119 cod. civ., previsto per il lavoro
subordinato; il giudizio sulla sussistenza di una giusta causa di recesso costituisce
valutazione rimessa al giudice di merito e incensurabile in sede di legittimità ove
sorretto da un accertamento sufficientemente specifico degli elementi di fatto e da
corretti criteri di carattere generale ispiratori del giudizio di tipo valutativo”; Cass.,
Sez. L., n. 20497 del 25.07.2008 “Il recesso per giusta causa previsto dall'art. 2119
cod. civ. si applica anche al contratto di agenzia purché vi sia un'inadempienza
imputabile all'agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione, anche
provvisoria, del rapporto.”).
In particolare, il recesso per giusta causa può trovare fondamento in una condotta il cui rilievo sia tale da incrinare e porre in grave crisi il rapporto fiduciario delle parti.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, ai fini della valutazione della gravità della condotta, occorre, invero, tenere conto della circostanza che, nell'ambito dei rapporti di agenzia, il vincolo di fiducia assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato, in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell'attività svolta dall'agente, per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali. Ne consegue, dunque, che, per legittimare un recesso per inadempimento dell'agente, è sufficiente un fatto di minore consistenza rispetto al comportamento richiesto per la legittimità del licenziamento per giusta causa del lavoratore subordinato (Cass., Sez. L, n. 11728 del 26.05.2014; Cass., Sez. L, n. 29290
pag. 16/40 del 12.11.2019 “L'istituto del recesso per giusta causa, previsto dall'art. 2119, comma
1, c.c. in relazione al contratto di lavoro subordinato, è applicabile anche al contratto
di agenzia, dovendosi tuttavia tener conto, per la valutazione della gravità della
condotta, che in quest'ultimo ambito il rapporto di fiducia - in corrispondenza della
maggiore autonomia di gestione dell'attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in
funzione del conseguimento delle finalità aziendali - assume maggiore intensità rispetto
al rapporto di lavoro subordinato. Ne consegue che, ai fini della legittimità del recesso,
è sufficiente un fatto di minore consistenza, secondo una valutazione rimessa al giudice
di merito insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente e correttamente
motivata”; Cass., Sez. L., n. 22285 del 30.10.2015 “Nel contratto di agenzia, il recesso
per giusta causa implica una valutazione della gravità della condotta correlata alla
maggiore intensità del carattere fiduciario del rapporto, tanto da giustificare una
divaricazione dal giudizio dato in sede disciplinare.”Sez. L - , n. 1376 del 19/01/2018
“Nel rapporto di agenzia, la regola dettata dall'art. 2119 c.c. deve essere applicata
tenendo conto della diversa natura del rapporto rispetto a quello di lavoro subordinato
nonché della diversa capacità di resistenza che le parti possono avere nell'economia
complessiva dello stesso;
in tale ambito, il giudizio circa la sussistenza, nel caso
concreto, di una giusta causa di recesso deve essere compiuto dal giudice di merito,
tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contratto e dell'incidenza
dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale, assumendo rilievo, in proposito, solo la
sussistenza di un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza che leda in
misura considerevole l'interesse dell'agente, tanto da non consentire la prosecuzione,
pag. 17/40 In presenza, quindi, di un grave inadempimento che renda impossibile la prosecuzione,
anche provvisoria, del rapporto contrattuale ovvero di un comportamento dell'agente tale compromettere irreparabilmente il vincolo fiduciario con il preponente, la predetta norma consente di recedere dal rapporto contrattuale senza obbligo di concedere alcun termine di preavviso e, di conseguenza, senza alcuna indennità sostitutiva.
Occorre precisare, poi, che tale maggiore autonomia dell'agente e la particolare relazione di fiducia con il preponente giustificano una maggiore severità e un maggior rigore da parte del Giudice di merito nel valutare i fatti che possono incrinare il rapporto di fiducia tra le parti.
In particolare, nell'ambito dell'accertamento in sede giudiziale della sussistenza della giusta causa di risoluzione del rapporto, il Giudice deve valutare, da un lato, la gravità
dei fatti addebitati e, dall'altro, la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta,
stabilendo se la lesione dell'elemento fiduciario su cui si basa il rapporto di agenzia sia in concreto tale da giustificare o meno la massima sanzione.
In virtù dei principi sull'onere della prova ex art. 2697 c.c. e di vicinanza della prova,
riconducibile all'art. 24 Cost., incombe su chi esercita il preteso diritto di recedere per giusta causa l'onere di allegare e fornire la prova della sussistenza della giusta causa,
ossia del fatto illecito e/o inadempimento posto a sostegno della stessa (Cass., Sez. L.,
n. 486 del 14.01.2016 “In tema di contratto di agenzia, la ripartizione dell'onere della
prova tra agente e preponente deve tenere conto, oltre della partizione della fattispecie
sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del
principio - riconducibile all'art. 24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da
pag. 18/40 rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio - della
riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova”).
4-Il principio della necessità della contestazione immediata dei fatti idonei ad integrare la giusta causa di recesso, che si applica sia al rapporto di lavoro subordinato che a quello di agenzia, data l'analogia tra i due rapporti, preclude la possibilità di dedurre successivamente fatti diversi da quelli contestati. Tale principio opera soltanto a vantaggio dell'agente a fronte del recesso del proponente ed è, quindi, ancorato solo al recesso di quest'ultimo (Cass., Sez. 2, n. 23455 del 16.12.2004; Cass., Sez. L., Ord. n.
30063 del 19.11.2019 “Il principio della necessità della contestazione immediata, sia
pure sommaria, delle ragioni poste a base del recesso per giusta causa, con la
conseguente preclusione di dedurre successivamente fatti diversi da quelli contestati,
opera sia per il rapporto di lavoro subordinato che per quello di agenzia - data
l'analogia dei due rapporti - ma in relazione solo al recesso del datore di lavoro o del
preponente, mentre il recesso per giusta causa <con conseguente diritto all'indennità < i>
per mancato preavviso> del lavoratore o dell'agente non è invece condizionato ad
alcuna formalità di comunicazione delle relative ragioni, sicché, a tal fine, può tenersi
conto anche di comportamenti <del datore di lavoro o del preponente> ulteriori
rispetto a quelli lamentati nell'atto di recesso
Occorre ancora precisare che il principio della necessità della contestazione immediata,
sia pur sommaria, delle ragioni poste a fondamento del recesso per giusta causa, con la conseguente preclusione di dedurre successivamente fatti diversi da quelli contestati,
deve necessariamente essere correlato ad un criterio di relatività, dovendosi altresì tener conto del tempo occorrente per compiere gli accertamenti degli addebiti e una pag. 19/40 valutazione complessiva della condotta dell'agente nel caso concreto. Il tempo necessario per gli accertamenti del caso e la loro valutazione sarà tanto maggiore quanto più è complessa l'organizzazione aziendale e l'intera attività di verifica ed istruttoria.
L'immediatezza della contestazione è, quindi, da intendersi in senso relativo, tenendo conto delle circostanze del caso concreto (Cass., Sez. L, n. 5446 del 20/08/1983 “Il
principio dell'immediatezza della contestazione della giusta causa di recesso nel
contratto di Agenzia deve essere necessariamente applicato con criteri di relatività,
dovendo tenersi conto del tempo occorrente per compiere gli accertamenti del caso, in
modo da contestare scientemente, con fondatezza, i gravi addebiti.” Cass. Sez. Lav. n.
10088 del 12.10.1993 “Il requisito della immediatezza, che condiziona la validità e la
tempestività del recesso per giusta causa <nella specie, da un rapporto di agenzia>,
deve essere inteso in senso relativo, e può ritenersi sussistente nell'ipotesi in cui
il recesso medesimo sia determinato dalla violazione dei doveri fondamentali
dell'agente, realizzata mediante un comportamento omissivo protrattosi per un notevole
periodo di tempo, nonostante le ripetute contestazioni da parte del preponente,
rilevando in tale fattispecie non i singoli episodi ma la condotta complessiva”).
5-Quanto al contenuto e alla forma della contestazione della giusta causa, ai fini della legittimità del recesso nel rapporto di agenzia, il preponente non deve fare riferimento,
fin dal momento della comunicazione del recesso, a fatti specifici, essendo, al contrario,
sufficiente mettere la controparte nelle condizioni di conoscere, anche sommariamente,
l'addebito, salvo poi meglio precisarlo e specificarlo anche in seguito. Inoltre, ben potendo la contestazione essere sommaria, è sufficiente che dei fatti addebitati l'agente sia a conoscenza anche aliunde o, al più tardi, che essi siano, in caso di controversia,
pag. 20/40 dedotti e correlativamente accertati dal Giudice nel giudizio di verifica della sussistenza o meno della giusta causa di recesso. Tuttavia, appare necessario indicare nella lettera di recesso l'intenzione di recedere comunque per giusta causa, seppur la causa in concreto non sia specificata e indicata in modo particolareggiato (Cass., Sez. L, n. 5446 del
20/08/1983 “La contestazione della giusta causa come motivo di recesso dal contratto
di agenzia non deve necessariamente essere formalizzata e dettagliatamente specificata,
essendo sufficiente che l'agente venga di fatto ed anche sommariamente posto a
conoscenza delle ragioni per le quali il preponente intende giustificare la propria
dichiarazione unilaterale di risoluzione del contratto, salvo successivamente far seguire
una più precisa e specifica illustrazione delle contestazioni già mosse.”; Cass., Sez. L,
n. 3084 del 16/03/2000; Sez. L, n. 13944 del 25/09/2002 “Al rapporto di agenzia si
applica l'istituto del recesso per giusta causa, previsto dall'art. 2119 cod. civ., stante
l'evidente analogia che sussiste tra la disciplina del recesso nel contratto di agenzia e
quella dello scioglimento del rapporto di lavoro subordinato, fondati entrambi
sull'elemento fiduciario;
pertanto, il concetto di giusta causa di cui all'art. 2119 cod.
civ. può essere utilizzato, pur nella sostanziale diversità delle rispettive prestazioni e
della configurazione giuridica dei due contratti, per stabilire se lo scioglimento del
contratto di agenzia sia avvenuto o non per un fatto imputabile all'agente, tale da
precludere la possibilità di prosecuzione anche temporanea del rapporto. Tuttavia, ai
fini della legittimità del recesso nel rapporto di agenzia, il preponente non deve fare
riferimento - fin dal momento della comunicazione del recesso - a fatti specifici,
essendo, al contrario, sufficiente che di essi l'agente sia a conoscenza anche
o che essi siano - in caso di controversia - dedotti e correlativamente accertati dal
pag. 21/40 giudice.” Cass. n. 10028 del 15/04/2021 “Ai fini della legittimità del recesso nel
rapporto di agenzia, il preponente non deve fare riferimento, fin dal momento della
comunicazione del recesso stesso, a fatti specifici, essendo sufficiente che di essi
l'agente sia a conoscenza anche
Nel caso di specie, le contestazioni risultanti dalla lettera di recesso del 30.07.2018 sono quelle di cui al verbale del 11.07.2018, relativo all'ispezione svoltasi su incarico della
Compagnia assicuratrice nei locali dell'Agenzia dal 19.06.2018 all'11.07.2018, il quale
è stato preso in visione e sottoscritto dall'Agente; infatti, la lettera di recesso richiama per sintesi gli addebiti dettagliatamente indicati nel verbale di ispezione. In particolare,
con la lettera di recesso, la Compagnia assicuratrice ha notificato formale recesso per giusta causa dal contratto di agenzia, specificando che i motivi dell'intimato recesso facevano riferimento, in primo luogo, alle gravissime irregolarità, che integravano profili di illecito anche contrattuale, poste in essere dall' nell'ambito Pt_3
dell'assunzione di polizze RC Auto, avvenuta per il tramite il Broker “Formula 4 Life
SRL”, con cui l' stessa aveva in corso un rapporto di collaborazione;
più Pt_3
specificamente, la preponente ha posto l'accento sulla realizzazione di una frode nei confronti della Compagnia finalizzata ad assicurare veicoli di proprietà di soggetti residenti prevalentemente in Campania ad una tariffa inferiore a quella effettivamente dovuta;
in particolare, su un campione di 50 contratti esaminati, di cui 37 intermediati dal predetto Broker, 21 erano stati assunti sulla base di documentazione risultata contraffatta e ciò al fine di conseguire agevolazioni tariffarie. I motivi di recesso si riferivano, in secondo luogo, ad altre irregolarità nell'assunzione di polizze RC Auto
poste in essere dall'Agenzia, anche dopo l'avvenuto allontanamento del suddetto pag. 22/40 Collaboratore, riscontrate con successive verifiche effettuate dalla Compagnia e, in terzo luogo, alle ulteriori irregolarità ascrivibili all'Agenzia, ossia “una carenza nella
documentazione assuntiva di vario genere per ulteriori n. 10 contratti, tanto che per 5
di questi non è stato possibile accertare la corretta applicazione della tariffa;
una
gestione non corretta di varie regolazioni del premio;
per n. 4 premi, soggetti agli
obblighi di tracciabilità, si è riscontrato che gli stessi sono stati incassati con assegni
non intestati in qualità di intermediario assicurativo;
il mancato rispetto degli
adempimenti Privacy in relazione all'aggiornamento del censimento dei collaboratori e
nella gestione degli archivi d'agenzia; inoltre, seppure in presenza di fidejussione
bancaria, si contesta la mancata trasparenza nei confronti della scrivente Compagnia
stante il rifiuto a mostrare le movimentazioni bancarie dei conti dedicati”.
Nel verbale ispettivo dell'11.07.2018 le irregolarità erano esposte in modo più
particolareggiato: Nel capitolo “Liquidità saldo”, nella parte relativa alla “Disponibilità
finanziaria inizio ispezione” era emerso che “La società Agente, che si avvale di
fideiussione bancaria ex art. 54 bis (…), non ha ottemperato alla richiesta di
consegnare le movimentazioni bancarie dei conti dedicati all'attività di intermediazione
e si è limitata a fornire i saldi degli stessi”; nel capitolo “Gestione amministrativa dei
c/c e obblighi di separazione patrimoniale”, nella parte relativa alle “Modalità di
utilizzo c/c dell'Agente” era emerso “N. 2 c/c per i quali la Società Agente non
acconsente alla visione delle movimentazioni. La Società Agente presenta inoltre
fideiussione bancaria”; nel capitolo “Gestione Titoli”, nella parte relativa alla
“Contabilizzazione Premi danni” era emerso che su un campione di 15 titoli per complessivi € 16.503,25 “N. 1 titolo di euro 1.943,93 incassato tramite assegno non
pag. 23/40 correttamente intestato secondo quanto previsto dall'art. 47 comma 3 del Regolamento
ISVAP n. 5/2006”; nella parte relativa alla “Contabilizzazione Premi Vita” era emerso su un campione di 10 titoli per complessivi € 6.461,37 “N. 3 titoli per complessivi euro
3.000,75, incassati tramite assegni non correttamente intestati secondo quanto previsto
dall'art. 47 comma 3 del Regolamento ISVAP n. 5/2006”; nel capitolo
“Perfezionamento contratto RCA (Assunzione)” nella parte relativa a “Acquisizione dati
utili per il perfezionamento del contratto” era emerso che su un campione di 50 polizze per complessivi € 22.947,75 “N. 21 contratti intermediati dal broker Formula 4 Life
S.r.l. risultati emessi in presenza di documentazione apparentemente contraffatta (n. 20
Certificati di Rilevanza Storica e n. 1 tessera ASI)”, nonché “N. 10 contratti sono
risultati carenti di documentazione, come riportato nel relativo allegato (n. 1
Certificato di Rilevanza Storica, n. 3 copie fotostatiche del codice fiscale del
contraente, n. 1 carta di circolazione e n. 9 Certificati di Proprietà, n. 2 Stati di
Famiglia e n. 3 copie della carta di circolazione del veicolo relativo alla polizza
collegata nei casi di applicazione della legge Bersani); inoltre, nella parte relativa a
“Pricing vendita (applicazione tariffe)” era emerso: “N. 21 contratti assunti tramite il
broker (cessato dal 14/03/2018) Formula 4 Life S.r.l., con applicazione
dell'agevolazione tariffaria dedicata ai veicoli storici, emessi sulla base di
documentazione risultata apparentemente contraffatta (n. 20 Certificati di Rilevanza
Storica e n. 1 tessera ASI che l'ASI non ha riconosciuto come autentici). N. 19 sono
stati assunti sulla provincia di Napoli, n. 1 su Caserta e il restante su Isernia. Si precisa
che dei n. 21 contratti citati, n. 4 sono stati assunti sulla base di Certificati di Rilevanza
Storica che riportavano i dati del proprietario precedente rispetto alla voltura che ha
pag. 24/40 determinato l'assunzione del rischio e n. 2 sono relativi ad automobili con categoria di
uso promiscuo di persone e cose. Si evidenzia che le n. 50 polizze Auto esaminate sono
state estratte a campione, e che in totale nel periodo dal 11/2017 al 4/2018 sono state
assunte n. 144 polizze per il tramite del broker cessato Formula 4 Life S.r.l., di cui n.
118 su Napoli, n. 8 su Caserta, n. 1 su Isernia, n. 1 su , n. 1 su e n. 15 su Per_1 Per_2
Roma. Si demanda la regolarizzazione dei contratti risultati assunti sulla base di
documentazione apparentemente contraffatta con addebito dei relativi premi;
inoltre, si
demanda agli Uffici di Competenza l'eventuale valutazione sulla corretta applicazione
della tariffa
non presenti nel campione esaminato. L'Ispettore rimette in ogni caso alla Direzione
ogni decisione in merito all'irregolarità accertata e contesta l'emissione di polizze con
caratteristiche anomale e ricorrenti (clienti non conosciuti all'agenzia e fuori dal
territorio della stessa, veicoli iscritti come auto storiche seppur in classe di uso
promiscuo) che avrebbero dovuto indurre l'agenzia a intensificare i controlli e
ostacolare l'attività illecita posta in essere ai danni della Compagnia”; “(…) n. 2
contratti (…) emessi con caricamento errato dei Kw del veicolo”; “n. 3 contratti per i
quali non è stato possibile verificare la corretta applicazione della classe di merito,
della sinistrosità pregressa e della Compagnia di provenienza, in quanto privi della
documentazione descritta nel controllo <acquisizione dati utili per il perfezionamento < i>
del contratto. La valutazione della corretta applicazione della tariffa sarà effettuata
dall'Ufficio Auto Singole della Compagnia in base alla documentazione che la società
Agente si è impegnata a fornire>; “n. 2 contratti per i quali non è stato possibile
verificare la corretta applicazione dell'agevolazione tariffaria, in quanto privi della
pag. 25/40 documentazione descritta nel controllo <acquisizione dati utili per il perfezionamento < i>
del contratto>. La valutazione della corretta applicazione della tariffa sarà effettuata
dall'Ufficio Auto Singole della Compagnia in base alla documentazione che la società
Agente si è impegnata a fornire”; nel capitolo “Gestione variazioni portafoglio RCA”,
nella parte relativa a “Rimborso premio”, era emerso “N. 1 posizione carente del
documento attestante la motivazione del rimborso premio”; nel capitolo “Conformità
agli adempimenti previsti per l'intermediazione”, nella parte relativa al “Censimento
collaboratori d'agenzia” era emerso “(…) in merito alla collaborazione con il broker
FORMULA 4 LIFE SRL, dal 8/72016 al 14/3/2018, (…) Tale rapporto si è risolto in
data 14/03/2018 (…) la Società Agente dichiara, inoltre, di essere venuta a conoscenza
della contraffazione dei Certificati di Rilevanza Storica descritti nel controllo AUTO
solo in corso dell'ispezione oggetto del presente verbale”; nel capitolo “Conformità agli
adempimenti normativa Privacy”, nella parte relativa “Adempimenti normativa Privacy”
era emerso che “Le disposizioni previste dalla normativa Privacy non sono state
applicate correttamente in quanto l'atto di nomina del Responsabile della custodia
delle chiavi degli archivi è stato redatto a favore della dipendente cessata Parte_5
[... ; inoltre, gli armadi contenenti gli archivi nella stanza del front office non sono
chiusi a chiave”.
I fatti per cui è stato esercitato il recesso sono stati specificati, inoltre, già nella comparsa di risposta in primo grado e risulta provato che l'appellante di tali specificazioni ha avuto conoscenza anche aliunde. In particolare, in comparsa di risposta, la Compagnia assicurativa ha affermato a pagina 5 che la revoca per giusta causa si sostanzia nelle seguenti contestazioni: “a) l'assunzione di n. 21 polizze rc auto
pag. 26/40 su un campione di 50 polizze avvenuta tramite il broker
base di documentazione contraffatta al fine di conseguire ingiustamente agevolazioni
tariffarie ai clienti che altrimenti avrebbero dovuto pagare un premio maggiore e quindi
la non corretta acquisizione della documentazione contrattuale e precontrattuale;
b)
l'assunzione avvenuta sempre tramite il broker
polizze emesse in assenza di documentazione idonea a legittimare l'applicazione delle
tariffe agevolate per i veicoli storici ed assunte tutte al di fuori del territorio di
competenza dell'agenzia che in virtù degli accordi contrattuali vigenti è circoscritto al
Comune di Roma;
c) la carenza nella documentazione assuntiva di vario genere per
ulteriori contratti oltre a quelli sopra indicati;
d) la carenza nella corretta gestione di
varie regolazioni premi;
e) il mancato rispetto degli adempimenti Privacy in relazione
all'aggiornamento del censimento dei collaboratori e nella gestione degli archivi
d'agenzia; f) la mancata trasparenza nei confronti della Compagnia stante il rifiuto
dell'ex agenzia a mostrare le movimentazioni bancarie dei conti dedicati all'attività
assicurativa.”
Si rinviene, poi, in atti il verbale di riconsegna del 30.10.2018, contenente gli esiti degli ulteriori accertamenti con portata più ampia effettuati dalla Compagnia sui contratti relativi a motoveicoli ed autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico, in particolare “su un campione di n. 384 contratti emessi dalla Gestione cessata nel
periodo dal 03/07/2017 al 22/06/2018”, che ricomprende anche “i contratti già
controllati durante l'ispezione”, i quali sono alla base della specificazione degli addebiti in giudizio;
in particolare, dal controllo del campione di 384 polizze era emerso: “la
presenza nei fascicoli di polizza della documentazione richiesta dalla Compagnia, ai
pag. 27/40 sensi della normativa vigente, per n. 226 contratti”; “relativamente ai rimanenti n. 158
contratti”: “a) N. 8 polizze R.C. Auto, contraddistinte nella colonna “Regolarità Auto
d'Epoca” con sigla NP (Non presente), sono prive del documento richiesto ai fini della
normativa vigente per la concessione delle agevolazioni tariffarie previste per i
<motoveicoli e autoveicoli d'epoca di interesse storico collezionistico>; più
precisamente, 7 polizze hanno il fac-simile di domanda di iscrizione (quindi non CRS) e
per 1 polizza risulta mancate il CRS”; “b) N. 117 polizze R.C. Auto, contraddistinte
nella colonna
documento CRS richiesto non valido ai fini della normativa vigente per la concessione
delle agevolazioni tariffarie previste per i >motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di
interesse storico e collezionistico>; più precisamente: per 20 polizze la conferma di
durante l'ispezione AUDIT sopra citata;
per 91 polizze la conferma di
originalità> del CRS da parte dell' è stata Controparte_9
confermata con le mail di risposta ASI (Allegato I); per 6 polizze il CRS risulta
illeggibile ed in copia”; “c) per N. 8 polizze, contraddistinte nella colonna
Auto d'Epoca> con la dicitura
l'autenticità, in quanto trattasi di veicoli non iscritti al registro ASI ma ad altre
categorie (7 alla Federazione Motociclistica Italiana e 1 al Registro Fiat Italiano)”d)
N. 25 polizze, contraddistinte nella colonna
presente>, non sono state presentate per il controllo”.
La circostanza che gli esiti dei successivi accertamenti non siano stati resi noti prima del recesso non esclude la conoscenza da parte dell' di tutti fatti contestati;
invero, Pt_3
pag. 28/40 sia nella lettera di recesso che nel verbale ispettivo è stato evidenziato che la Compagnia
avrebbe proceduto ad effettuare ulteriori verifiche sulle polizze assunte e registrate dall'Agenzia; nella lettera di recesso a pagina 2 è scritto “con riserva di agire anche per
gli ulteriori danni a noi arrecati dal Vostro illegittimo comportamento, che dovessero
emergere alla luce dei controlli che la Compagnia si riserva di effettuare sul portafoglio
da Voi gestito”; a pagina 3 si legge “le ulteriori verifiche da noi svolte hanno
evidenziato che l'assunzione di polizze RC Auto irregolari da parte dell'Agenzia è
proseguita anche in seguito all'avvenuto allontanamento del Vostro Collaboratore”;
ancora nel verbale ispettivo si legge “Si demanda agli Uffici di competenza l'eventuale
valutazione sulla corretta applicazione della tariffa
contratti con caratteristiche analoghe non presenti nel campione esaminato”.
La specificazione degli addebiti in un momento successivo all'invio della lettera di recesso risulta, quindi, giustificata dalla necessità di dar corso ad ulteriori accertamenti e controlli più approfonditi sui contratti relativi a motoveicoli ed autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico emessi dall'ex nel periodo dal 03.07.2017 al Pt_3
22.06.2018.
Una complessiva valutazione della condotta dell'agente, ai fini dell'accertamento della sussistenza o meno della giusta causa di recesso, non può, pertanto, non ricomprendere anche le altre violazioni rappresentate dalla Compagnia in giudizio e, prima, con il verbale di riconsegna.
E' da ritenere, di conseguenza, infondata la contestazione di parte appellante secondo cui il fondamento del recesso deve essere circoscritto alle violazioni riscontrate nella lettera di recesso e nel verbale ispettivo.
pag. 29/40 Va confermato, alla luce della documentazione in atti (cfr. verbale di riconsegna del 30.
10. 2018), che, pur non essendo comprensibile quali fossero le pratiche irregolari corrispondenti al numero 144, indicato dalla odierna appellata sin dalla comparsa di costituzione in primo grado, è, tuttavia, possibile constatare l'irregolarità di numerosissime polizze relative a motoveicoli ed autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico.
Occorre, inoltre, sottolineare che le suddette reiterate inadempienze risultano provate sia documentalmente che mediante le prove orali espletate nel giudizio di primo grado e,
comunque, non contestate dall'Agente, il quale infatti non ha mai negato di aver stipulato e registrato numerose polizze irregolari e non ha mai contestato il contenuto del verbale di ispezione e del verbale di riconsegna sopracitati.
Fatte le superiori premesse, è opportuno rilevare che, con riguardo alla contestazione relativa alle polizze per auto storiche accertate come irregolari, in quanto basate su documentazione contraffatta, in relazione alle quali la Compagnia assicuratrice ha contestato formalmente la violazione della normativa vigente in materia di assunzione delle polizze RC Auto e una gravissima carenza di controllo da parte dell' Pt_3
sull'attività svolta, tenuto conto anche della responsabilità per l'operato dei collaboratori dei quali si avvaleva, parte appellante ha affermato di avere diligentemente esaminato i documenti forniti dal Broker “Formula 4 Life S.r.l” nella fase assuntiva delle polizze, secondo le sue conoscenze e/o possibilità, rilevando che da un esame visivo la contraffazione non era riscontrabile, che il Registro ASI non era di pubblica consultazione e che l' non era dotata di poteri investigativi e coattivi. A Pt_3
supporto dell'asserita diligenza dell' nell'esercizio della sua attività e Pt_3
pag. 30/40 dell'inesigibilità dei controlli che avrebbero, secondo la controparte, consentito di accertare la contraffazione, l'appellante ha sostenuto di aver fatto affidamento sulla correttezza e lealtà degli assicurati, i quali erano tenuti a comunicare agli assicuratori dati e documenti corretti e coerenti con le circostanze da essi rappresentate, nonché
sull'attività precontrattuale posta in essere dal Broker “Formula 4 Life S.r.l.”, che, quale
Professionista di primo livello entrato direttamente in contatto con il cliente, era tenuto alla verifica della documentazione fornita da quest'ultimo. Ha ribadito, inoltre, la rilevanza, nel presente giudizio, dell'esito del procedimento disciplinare IVASS, che aveva escluso la responsabilità dell' per le polizze proposte dal Broker, sulla Pt_3
base dell'inesigibilità dei predetti controlli da parte di un soggetto privatistico,
prevedendo, invece, per il Broker una sanzione amministrativa pecuniaria.
Orbene, si ritiene non condivisibile tale argomentazione a sostegno dell'asserita diligenza professionale dell'Agenzia nella fase assuntiva delle polizze e, dunque,
dell'assenza di responsabilità dell'agente per l'operato del collaboratore. Invero, come rilevato dal primo Giudice, le irregolarità accertate costituiscono la violazione di obblighi legali e contrattuali e l'agente è responsabile sia per legge che per contratto dell'operato dei propri collaboratori e subagenti.
Condividendosi le conclusioni cui è pervenuta la sentenza impugnata, può affermarsi che rientrano tra i doveri dell'agente quello di promuovere lo sviluppo degli affari dell'Agenzia, presentando e/o proponendo la conclusione di contratti assicurativi della preponente in zona determinata e gestendo, amministrando e conservando il portafoglio agenziale, nel rispetto delle disposizioni tecnico-commerciali ed assuntive della
Compagnia in tema di intermediazione assicurativa, oltre che fornendo alla Compagnia
pag. 31/40 le informazioni necessarie per consentire una corretta valutazione dei rischi, e operando con la diligenza propria dell'incarico conferito, avente natura fiduciaria (art. 1742 c.c.;
artt. 3.1., 3.2, 9.1 Lettera di nomina); quello di eseguire l'incarico con lealtà e buona fede ed adempierlo in conformità delle istruzioni ricevute dalla Compagnia e ai doveri di correttezza, trasparenza, diligenza e professionalità, fornendo al preponente tutte le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli e ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari (art. 1746 c.c.; artt. 9.1
e 9.3. Lettera di nomina); quello di operare una corretta selezione dei rischi sia sotto il profilo oggettivo sia sotto il profilo soggettivo, impegnandosi a verificare che le condizioni dei rischi o degli assicurati non siano tali da sconsigliare l'instaurazione del rapporto assicurativo (art.
3.5 Lettera di nomina); quello di svolgere l'incarico nell'ambito del territorio assegnato all' ossia Roma, come specificato Pt_3
nell'allegato n. 2 “Zona dell'Agenzia” (art. 6. 1 Lettera di nomina); quello di verificare la correttezza dei dati risultanti dall'attestato di rischio, nonché l'identità del contraente e dell'intestatario del veicolo, se persona diversa;
quello di acquisire, per i nuovi contratti emessi con convenzione “Veicoli di interesse Storico e Collezionistico”, copia del Certificato di Rilevanza Storica (CRS), documento essenziale per la qualifica di veicolo di interesse storico e collezionistico e presupposto per l'iscrizione in un
Registro A.S.I., F.M.I., ALFA ROMEO, FIAT e LANCIA;
quello di richiedere al contraente, per i rinnovi, di esibire idonea documentazione attestante l'esistenza dei presupposti per permanere in convenzione (art. 1.1.8 “Norme tecniche assuntive auto e natanti” – Circolare n. 1/2008).
pag. 32/40 L'agente che si avvale di subagenti e collaboratori risponde del loro operato: in particolare, ciò è previsto, in linea generale, dall'art. 1228 c.c. (“Salva diversa volontà
delle parti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi,
risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro”) e dall'art. 2049 c.c. (“I padroni e i
committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e
commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti”); a livello contrattuale,
dall'art.
8.2 Lettera di nomina (“I collaboratori che svolgono attività di intermediazione
sono scelti, nominati e retribuiti dall'Agente e devono possedere in modo permanente i
requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa legislativa e
regolamentare vigente. Agiscono sotto la responsabilità personale dell'Agente per
quanto concerne le operazioni che essi compiono e non sono in alcun rapporto
giuridico ed economico con la Compagnia. (…) E' compito dell'Agente attivarsi per far
sì che l'attività dei propri collaboratori venga svolta nel rispetto dei principi di
correttezza, trasparenza, diligenza e professionalità previsti dalla normativa legislativa
e regolamentare vigente in materia di prodotti assicurativi ed in modo conforme ai
principi di lealtà e buona fede, nonché far osservare agli stessi le norme e le istruzioni
emanate dalla Compagnia in ordine allo svolgimento delle operazioni inerenti
all'esercizio e alla gestione dell'agenzia” ), dall'art.
9.1 Lettera di nomina (“L'Agente è
tenuto:… a rispettare tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari ed in
particolare quelle che disciplinano la propria attività, quella dei propri collaboratori e
quella della Compagnia”) e dall'art. 10.1 (“L'Agente ha la piena responsabilità della
gestione agenziale e quindi anche dell'operato dei suoi dipendenti e collaboratori e in
quanto tale risponde in proprio per le conseguenze della mancata osservanza da parte
pag. 33/40 sua e/o dei suoi dipendenti e/o della sua organizzazione di qualsiasi disposizione
legislativa o regolamentare di carattere generale e speciale che disciplina l'attività
assicurativa o concerne le operazioni dell'agenzia nonché delle istruzioni emanate
dalla Compagnia”).
La violazione del dovere di controllo sulla documentazione alla base delle polizze,
assunte direttamente dall'Agenzia, anche se per il tramite del Broker “Formula 4 Life
S.r.l.”, trova, altresì, riscontro, oltre che nel verbale ispettivo e nel verbale di riconsegna,
anche nelle dichiarazioni dei testimoni;
invero, il teste ha confermato CP_5
che la Compagnia ha diramato a tutta la rete agenziale le “Norme tecniche assuntive auto e natanti” – Circolare n. 1/2008” e che l'agente, al momento della stipula di una polizza, è tenuto a prendere visione dell'originale del certificato di rilevanza storica e di acquisirne copia;
tutti i testimoni ( , e CP_5 Testimone_2
) hanno confermato il ruolo rivestito dall'Agenzia quanto Testimone_1
alla diretta assunzione, registrazione e contabilizzazione delle polizze. La circostanza che le polizze in questione siano state sottoscritte dall' senza l'esibizione dei Pt_3
documenti originali, ma solo sulla base di documenti fotocopiati, è, comunque, un dato di fatto non contestato.
Con riferimento al valore del provvedimento assunto in sede disciplinare, la giurisprudenza di legittimità ha, del resto, precisato che “Nel contratto di agenzia, il
recesso per giusta causa implica una valutazione della gravità della condotta correlata
alla maggiore intensità del carattere fiduciario del rapporto, tanto da giustificare una
divaricazione dal giudizio dato in sede disciplinare.” (Cass., Sez. L., n. 22285 del
30.10.2015).
pag. 34/40 A questo punto, occorre verificare se le condotte attribuite all'agente, accertate con il verbale ispettivo e il verbale di riconsegna e confermate in sede testimoniale, siano connotate da gravità tale da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, dal rapporto di agenzia.
Tali condotte sono consistite nell'emissione, tramite il Broker “Formula Life S.r.l.”, di
21 polizze per veicoli storici, sulla base di documentazione contraffatta, prodotta da clienti sconosciuti all'Agenzia, senza che venisse, dunque, operato alcun tipo di controllo documentale al momento della sottoscrizione delle stesse, e nell'assunzione delle medesime al di fuori della zona di competenza, determinata nel mandato all'art.
art. 6. 1 (cfr. verbale ispettivo); nell'emissione di un centinaio di polizze per veicoli storici sulla base di documentazione inidonea per la concessione dell'agevolazione tariffaria prevista per i motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico: 8 polizze prive della documentazione necessaria;
91 polizze sulla base di documentazione non originale;
per 6 polizze la documentazione prodotta è illeggibile
(cfr. verbale di riconsegna); in altre irregolarità di carattere amministrativo e gestionale,
quali la carenza nella documentazione assuntiva di vario genere per ulteriori contratti,
oltre a quelli sopra indicati;
una gestione non corretta di varie regolazioni premio;
il mancato rispetto degli adempimenti Privacy in relazione all'aggiornamento del censimento dei collaboratori e nella gestione degli archivi d'agenzia; la mancata trasparenza nei confronti della Compagnia, stante il rifiuto dell'ex a mostrare le Pt_3
movimentazioni bancarie dei conti dedicati all'attività assicurativa (cfr. verbale ispettivo).
pag. 35/40 Ebbene, si ritiene non condivisibile l'argomento di parte appellante secondo cui il numero di polizze accertate in sede ispettiva come irregolari, perché basate su documentazione contraffatta (21 su un campione di 50), non sia di per sé significativo,
in relazione al portafoglio clienti complessivo dell'agente (di diverse migliaia di polizze) e alla durata del rapporto agenziale (di quasi 30 anni), né indicativo di un danno economico idoneo a fondare il recesso per giusta causa, ben potendo la Compagnia
assicuratrice adottare interventi di carattere conservativo del rapporto (come l'annullamento delle polizze o azioni inibitorie nei confronti dell'Agenzia).
In ordine al primo aspetto, occorre rilevare che le infrazioni dell'agente devono essere valutate nella loro gravità, anche se riscontrate nell'ambito di un'indagine ristretta a campione. Nella specie, si ritiene che alcune delle varie inadempienze imputabili all'Agente, rilevate nel verbale ispettivo, richiamato nella lettera di recesso, integrino da sole la giusta causa di recesso della Compagnia assicuratrice, alla luce della lesione del rapporto fiduciario che è alla base del mandato agenziale. Particolare incidenza causale,
quanto alla lesione del rapporto fiduciario, è, nel caso in esame, da riferire alla modalità
di acquisizione della documentazione alla base delle polizze per auto storiche (in copia senza richiesta di esibizione degli originali) e alla loro stipulazione e registrazione,
senza un preventivo controllo, pur in presenza di elementi che avrebbero dovuto insospettire l' (polizze relative a territori fuori dalla zona di competenza Pt_3
dell' ad alto numero di truffe alle assicurazioni e a clienti sconosciuti;
l'alto Pt_3
numero delle polizze per veicoli storici procurate dal medesimo Broker in un arco temporale limitato). Tale circostanza, oltremodo grave di per sé, acquista rilevanza maggiore se correlata al fatto che, a seguito di successivi e più approfonditi pag. 36/40 accertamenti di cui al verbale di riconsegna, ulteriori polizze (circa un centinaio) sempre relative a veicoli storici, stipulate dal 03.07.2017 al 22.06.2018, sono state emesse dall'Agenzia, acquisendo inidonea o contraffatta documentazione;
risulta, quindi,
dimostrato che si è resa responsabile, durante lo PA
svolgimento del rapporto, della stipula di ulteriori polizze irregolari, rispetto alle 21
accertate come tali in sede ispettiva.
Talune violazioni rilevate nel verbale ispettivo, che, come detto, sarebbero da sole sufficienti a fondare la legittimità della giusta causa di recesso, assumono, poi,
maggiore pregnanza se lette insieme a quelle successivamente accertate con il verbale di riconsegna;
si tratta di svariate violazioni che dimostrano una condotta omissiva e di trascuratezza dell' e una gestione inattendibile dell'operato dei suoi Pt_3
collaboratori, che non possono considerarsi eccezionali, ma piuttosto espressione di una prassi consolidata. La giusta causa di recesso deve, pertanto, ritenersi supportata dal verbale di riconsegna, dal quale emergono ulteriori irregolarità della stessa tipologia e natura di quelle di cui al verbale ispettivo richiamato nella lettera di recesso. La
reiterazione delle condotte poste in essere dall' Agente e il numero delle polizze irregolari emesse non possono che compromettere irreversibilmente l'elemento fiduciario insito nel rapporto di agenzia.
Per quanto attiene alle polizze assunte sulla base di documentazione contraffatta, tutti i testimoni ( , e ) hanno CP_5 Testimone_2 Testimone_1
confermato che si è trattato di polizze assunte fuori dalla zona di competenza dell'Agenzia; dalle deposizioni testimoniali di e di emerge, del CP_5 Tes_1
pag. 37/40 resto, che, attraverso il collegamento con l'ASI, era possibile verificare l'autenticità
della documentazione prodotta dai clienti.
Ne discende che l'adempimento dell'obbligo di verifica della documentazione prodotta avrebbe evitato le contestate irregolarità.
Può, quindi, senz'altro prescindersi dalla valutazione del rapporto tra le polizze irregolari riguardanti le auto storiche ed il portafoglio clienti complessivo dell'Agente,
nonché della durata del contratto di agenzia, in quanto i suddetti comportamenti,
contestati ed accertati, sono di per sé più che sufficienti a far venire meno la fiducia del preponente sulla correttezza dell'Agente nello svolgimento dell'incarico agenziale affidatogli e sul rituale adempimento degli obblighi di legge e contrattuali da parte del medesimo.
E' irrilevante, ai fini che qui interessano, come già sottolineato dal primo Giudice,
l'inesistenza di un danno patrimoniale per l'appellata. Sul tema, la Corte di Cassazione
ha chiarito (vedi Cass., Sez. L, n. 4138 del 04/05/1987) “L'istituto del recesso per
giusta causa, previsto dall'art. 2119, comma primo, cod. civ. in relazione al contratto di
lavoro subordinato, è applicabile in via analogica - con conseguente esclusione
dell'obbligo del preavviso previsto dall'art. 1750 cod. civ. - anche al contratto di
Agenzia. Pertanto, anche in relazione a tale rapporto, la detta causa di risoluzione (che,
nel rapporto di lavoro subordinato ed in relazione a comportamenti del lavoratore, si
distingue dal giustificato motivo soggettivo per la maggiore gravità, anche sotto il
profilo dell'elemento psicologico, da cui è caratterizzata) deve consistere in un fatto tale
da porre in grave crisi l'elemento fiduciario delle parti, indipendentemente
dall'esistenza o meno di un danno attuale, secondo un accertamento che è riservato al
pag. 38/40 giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità, se congruamente e
logicamente motivato”.
Le condotte contestaste all'Agente complessivamente considerate rappresentano,
pertanto, una grave violazione del rapporto fiduciario e giustificano dunque il recesso per giusta causa della Compagnia. A fronte delle stesse emerge, invero, il concreto rischio che la preponente fosse esposta a consistenti conseguenze pregiudizievoli, che potevano avere rilevanza anche esterna al rapporto agenziale, tenuto conto che l'irregolare acquisizione della documentazione agevolava la commissione di illeciti,
ferma restando la violazione della normativa di settore.
In conclusione, i motivi addotti dalla Compagnia sono esistenti e di gravità tale da giustificare la risoluzione del contratto per giusta causa;
ne consegue che la richiesta di riforma della sentenza gravata, formulata dalla società appellante, deve essere disattesa.
Al riconoscimento della giusta causa di recesso consegue, invero, ai sensi dell'art. 18
dell'ANA 2003, che non era dovuto alcun preavviso e che all'agente spettano le sole indennità di risoluzione di cui agli articoli da 27 a 33; di conseguenza, devono essere rigettate le domande aventi ad oggetto il riconoscimento di ulteriori indennità.
E' pacifico, d'altra parte, che , nel corso del Controparte_1
giudizio di primo grado, ha già liquidato alla appellante, l'importo di € 125.269,97,
quantificato dalla prima con adesione della seconda, spettante all'ex Agente in ipotesi di recesso per giusta causa, dal quale sono state detratte le somme a debito dell'ex
Pt_3
6-L'appello di va, pertanto, rigettato. PA
7-Le spese del grado devono seguire la soccombenza.
pag. 39/40 Il compenso di avvocato, avuto riguardo al valore della controversia (tra 52.000,01 e
260.000,00 Euro) può essere liquidato in 9.991 Euro (2.977,00 Euro per la fase di studio, 1.911,00 Euro per la fase introduttiva e 5.103,00 Euro per la fase decisionale).
All'appellata spetta, inoltre, il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato.
8-Va dichiarato che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di
[...]
, dell'ulteriore importo a titolo di contributo PA
unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
I-Rigetta l'appello di;
PA
II- Condanna l'appellante a rimborsare a le spese Controparte_1
del grado, liquidate in 9.991,00 Euro per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, Iva e Cpa come per legge;
III-Dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di
[...]
, dell'ulteriore importo a titolo di PA
contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13
comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il 21
luglio 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente Rosario Lionello Rossino Giuseppe De Rosa
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