Articolo 1 della Legge 28 gennaio 1969, n. 3
Articolo 2
Versione
16 febbraio 1969
Art. 1.
Per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale di Osaka del 1970 e' autorizzata la spesa di lire 2 miliardi da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per gli anni 1968 e 1969.
Entrata in vigore il 16 febbraio 1969
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