Articolo 1 della Legge 10 dicembre 1953, n. 936
Articolo 2
Versione
14 gennaio 1954
Art. 1.
Sono elevati di sessanta volte i limiti originari di somma comunque indicati nella legge e nel regolamento di contabilita' generale dello Stato, nelle leggi e nei regolamenti contabili speciali o in disposizioni correlative e quelli stabiliti dall'art. 18 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 .
Entrata in vigore il 14 gennaio 1954