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Decreto 8 aprile 2025
Decreto 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, decreto 08/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
V.G. n. 1315/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO Seconda sezione civile, procedure concorsuali e dell'esecuzione forzata
Il giudice dr.ssa Angela Randazzo,
pronunciando sull'istanza ex art. 18 e 19 C.C.I.I., proposta in data 28 febbraio 2025 da
[...]
(Partita Iva ), in persona dei soci e amministratori Parte_1 P.IVA_1 Parte_1 nata a [...] in data [...], (C.F. ) e residente a [...]
.15, e nato a [...] in data [...] (CF ), residente a Parte_1 C.F._2
Paladina, Via Bolis, n .15, che agiscono anche in proprio e quali soci illimitatamente responsabili, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Alberto Fachinetti,
a scioglimento della riserva assunta in data 19 marzo 2025,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
premesso che in data 28 febbraio 2025 la società ha depositato istanza di nomina Parte_1 dell'esperto ai sensi dell'art. 17 C.C.I.I. tramite la piattaforma telematica presso il sito della Camera di
Commercio di Bergamo, chiedendo contestualmente l'applicazione delle misure protettive di cui all'art. 18 C.C.I.I.;
- che la Camera di Commercio ha provveduto alla pubblicazione dell'istanza per la richiesta delle misure protettive, dando altresì atto della nomina e dell'avvenuta accettazione da parte dell'esperto in pari data;
- che con ricorso ex art. 18 e 19 C.C.I.I., depositato in data 3 marzo 2025, la società istante ha chiesto la conferma delle misure protettive del patrimonio;
osservato che il Tribunale con decreto emesso entro dieci giorni dal deposito dell'istanza ha fissato udienza per il giorno 19 marzo 2025, invitando parte ricorrente a documentare la richiesta di
Pagina 1 pubblicazione nel registro delle imprese del numero di ruolo generale del presente procedimento entro venti giorni dalla pubblicazione di cui all'art. 18, comma primo, C.C.I.I. e onerando l'esperto del deposito di una parere in ordine alla sussistenza di una concreta prospettiva di risanamento della società
e alla funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative e a rappresentare l'attività che intende svolgere ai sensi dell'art. 12, comma secondo, C.C.I.I.;
tenuto conto che con note depositate in data 18 marzo 2024 la società ricorrente ha dato prova dell'avvenuta notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza ai creditori di cui all'elenco ex art. 19, secondo comma, lett. c), C.C.I.I. e documentato l'adempimento di cui all'art. 19, primo comma, ultimo periodo, C.C.I.I.;
ritenuta la competenza del Tribunale di Bergamo ex art. 27 C.C.I.I., nel cui circondario ha sede la ricorrente;
verificata la regolarità della documentazione allegata al ricorso ex art. 19, secondo comma, C.C.I.I.;
osservato che la composizione negoziata della crisi è un percorso di tipo volontario, volto al risanamento dell'impresa mediante gli strumenti dell'autonomia privata, ed in particolare attraverso lo svolgimento di trattative tra il debitore ed i creditori, agevolate dall'intervento di un esperto in posizione di terzietà;
considerato che i presupposti, come precisato nell'art. 12, comma 1, C.C.I.I. sono la situazione di crisi, di insolvenza, o anche, soltanto le condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza e la ragionevole perseguibilità del risanamento dell'impresa;
- che le misure protettive hanno di regola efficacia generalizzata, salve le limitazioni stabilite dall'imprenditore, il quale può circoscriverle a determinati creditori o categorie di creditori, ed hanno il contenuto tipico enunciato dall'art. 18 C.C.I.I.;
- che, in particolare, il d.lgs. n. 136/24 nel modificare l'art. 18 C.C.I.I. ha chiarito che nella composizione negoziata le misure protettive possono operare sia erga omnes che in maniera selettiva, cioè essere limitate a determinate iniziative dei creditori ovvero a determinati creditori o categorie di creditori;
- che il C.C.I.I. non indica espressamente i presupposti per la conferma delle misure protettive che vanno pertanto desunti, in via di interpretazione sistematica, dalla loro funzione nell'ambito della composizione negoziata, vale a dire assicurare il buon esito delle trattative e postulano dunque, a
Pagina 2 monte, l'esistenza di concrete prospettive di risanamento aziendale, rispetto alle quali devono avere un rapporto di strumentalità;
considerato, ciò posto, che la società si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale e Parte_1 economico-finanziario che ne rendono probabile l'insolvenza;
- che l'esperto ha invero precisato che «l'impresa presenta un deterioramento economico -finanziario con una forte esposizione debitoria, in particolare, per importanza decrescente, nei confronti di Agenzia delle Entrate, INPS, banche, dipendenti e fornitori. Il patrimonio netto risulta negativo, e il bilancio al 31/12/2024 evidenzia una perdita
d'esercizio significativa»;
preso atto che il progetto di piano risanamento prevede la prosecuzione indiretta dell'attività d'impresa, essendo stato concesso in affitto il proprio ramo d'azienda alla società l'affitto si estende Parte_2 su un arco temporale da dicembre 2024 a dicembre 2030, con diritto di opzione per l'acquisto definitivo, esercitabile subordinatamente alla risoluzione della crisi attraverso la conclusione positiva di una procedura di risanamento o di ristrutturazione ai sensi degli artt. 56 e ss. C.C.I.I.; che il prezzo d'acquisto è compreso tra 460.000,00 e 490.000,00 euro, con caparra confirmatoria di 50.000,00 euro già versata, oltre ad un'opzione di acquisto per il ramo “gluten free” per ulteriori euro 10.000,00;
- che il piano prevede anche l'apporto di finanza esterna, rappresentata dal patrimonio immobiliare personale dei soci, per il quale consta una manifestazione di interesse da parte della società
CMA INVESTMENTS s.r.l. dal valore di circa 1,3 milioni, subordinatamente alla sottoscrizione di accordi transattivi con il ceto bancario e con l'erario ed il raggiungimento di un accordo con i fratelli per la cessione dei relativi cespiti patrimoniali;
Pt_1
osservato che l'esperto, pur evidenziando talune criticità, ha espresso parere positivo circa l'esistenza di una concreta prospettiva di risanamento della società, conseguentemente dando atto della funzionalità delle misure di protezione richieste ad assicurare il buon esito delle trattative;
rilevato, in particolare, che secondo l'esperto «l'operazione, se realizzata con successo, consentirebbe all'impresa di preservare il valore aziendale e di evitare una liquidazione giudiziale, favorendo il soddisfacimento dei creditori ed il mantenimento in attività delle attuali maestranze (2 soggetti)»;
tenuto conto che il piano di risanamento prospettato postula le seguenti condizioni: (i) il raggiungimento di un accordo con l'Erario, principale creditore della società (ii) la solidità Pt_1 finanziaria dell'affittuario e (iii) l'effettiva possibilità di realizzare la parte residua dell'asset immobiliare di spettanza dei fratelli che costituisce apporto di finanza esterna a sostegno del piano;
Pt_1
Pagina 3 rilevato che il verosimile raggiungimento della condizione sub (i) risulta allo stato non delibabile in ragione del mancato avvio delle trattative con l'Agenzia delle Entrate;
che pure la solidità della Pt_2
[..
, NewCo appositamente costituita ed attuale affittuario nonché potenziale acquirente, non risulta valutabile in assenza di documentazione attestante la disponibilità o reperibilità della somma promessa per l'acquisto dell'azienda e dell'asset immobiliare;
che, infine, anche l'apporto di finanza esterna, rappresentata dal patrimonio immobiliare personale dei soci, è di incerta realizzazione in quanto presuppone la definizione di questioni ereditarie in seno alla famiglia Pt_1
ritenuto che in sede di conferma delle misure protettive richieste, al giudice sia richiesto di vagliare esclusivamente la sussistenza della disponibilità dei soggetti interessati a intraprendere una trattativa per la composizione negoziale della crisi, mentre non sia necessario vagliare l'effettiva probabilità che un tale accordo sia raggiunto, atteso che, ai sensi dell'art. 19, sesto comma, C.C.I.I., sentite le parti interessate, è sempre consentita la revoca delle misure ovvero abbreviarne la durata, quando esse non soddisfano l'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti;
ritenuto pertanto che pure a fronte della segnalate criticità allo stato degli atti non constano elementi di segno contrario che consentano di ritenere le predette condizioni implausibili o non perseguibili;
- che pertanto sulla base delle informazioni a disposizione e del parere dell'Esperto, risulta che la società ricorrente possa ragionevolmente perseguire il proprio risanamento e che vi siano margini per lo svolgimento di trattative con i creditori volte al raggiungimento di un accordo funzionale a detto risanamento;
tenuto conto che nessuno dei creditori si è opposto all'accoglimento della domanda;
osservato, pertanto che, alla luce di tali elementi di fatto, la situazione della società, allo stato, è qualificabile in termini, quanto meno, di probabile insolvenza, e che le misure protettive di cui la società ricorrente ha chiesto la conferma risultano strumentali al buon esito delle trattative con i creditori, tenuto conto che le iniziative individuali dei creditori verosimilmente precluderebbero l'attuazione del piano di risanamento ipotizzato;
ritenuto che misure protettive debbano estendersi anche ai soci illimitatamente responsabili, giacché all'art. 18, comma 3, C.C.I.I. prevede l'impossibilità per i creditori di intraprendere o proseguire azioni
Pagina 4 esecutive o cautelari “sul suo [del debitore – ndr] patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata
l'attività d'impresa;
osservato che in tale definizione possono essere ricompresi anche i beni dei soci, purché illimitatamente responsabili, in ragione dell'“imperfetta soggettività giuridica delle società di persone, che si risolve e sostanzialmente si identifica in quella dei soci (illimitatamente responsabili), i cui patrimoni sono protetti dalle iniziative dei terzi e dei creditori soltanto dal fragile diaframma della sussidiarietà della loro responsabilità rispetto a quella del patrimonio sociale: sicché […] i debiti della prima finiscono col risolversi in quelli dei secondi” e “per la struttura delle società personali, il debito della società resta essenzialmente un debito che fa capo anche al singolo socio (illimitatamente responsabile)” (Cass. 11311/2011);
tenuto inoltre conto che la vendita dei beni dei soci illimitatamente responsabili è prevista nel progetto di risanamento come funzionale all'acquisizione di finanza esterna, sicché l'eventuale alienazione coattiva precluderebbe in radice la perseguibilità del risanamento dell'impresa;
valutato, in ragione delle criticità evidenziate, di confermare le misure protettive richieste per la durata di 90 giorni;
p.q.m.
visto l'art. 19 C.C.I.I.
conferma le misure protettive richieste di cui all'art. 18 C.C.I.I. nei confronti di tutti i creditori – esclusi i diritti di credito dei lavoratori – della società con estensione nei confronti dei creditori dei Parte_1 soci illimitatamente responsabili;
i predetti creditori non potranno acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore, iniziare azioni esecutive o cautelari sul patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa; le prescrizioni rimangono sospese e le decadenza non si verificano (art. 18, comma terzo, C.C.I.I.);
- dal giorno della pubblicazione dell'istanza di applicazione delle stesse e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata, salvo che il tribunale disponga la revoca delle misure protettive (art. 18, comma quarto, C.C.I.I.);
- i creditori, ivi compresi le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti, nei cui confronti operano le misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore oppure revocare in tutto o in parte le linee di credito già concesse per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di applicazione
Pagina 5 delle stesse. Restano ferme in ogni caso la sospensione e la revoca delle linee di credito disposte per effetto dell'applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale (art. 18, comma quinto, C.C.I.I.);
stabilisce la durata delle misure protettive richieste – già efficaci a decorrere dal giorno di pubblicazione nel Registro delle Imprese dell'istanza di applicazione delle stesse – nella misura di novanta giorni;
manda all'esperto di segnalare tempestivamente a questo giudicante ogni fatto sopravvenuto o successivamente accertato che possa giustificare la revoca delle misure di protezione o l'abbreviazione della loro durata;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bergamo, 7 aprile 2024
Il giudice dr.ssa Angela Randazzo
Pagina 6
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO Seconda sezione civile, procedure concorsuali e dell'esecuzione forzata
Il giudice dr.ssa Angela Randazzo,
pronunciando sull'istanza ex art. 18 e 19 C.C.I.I., proposta in data 28 febbraio 2025 da
[...]
(Partita Iva ), in persona dei soci e amministratori Parte_1 P.IVA_1 Parte_1 nata a [...] in data [...], (C.F. ) e residente a [...]
.15, e nato a [...] in data [...] (CF ), residente a Parte_1 C.F._2
Paladina, Via Bolis, n .15, che agiscono anche in proprio e quali soci illimitatamente responsabili, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Alberto Fachinetti,
a scioglimento della riserva assunta in data 19 marzo 2025,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
premesso che in data 28 febbraio 2025 la società ha depositato istanza di nomina Parte_1 dell'esperto ai sensi dell'art. 17 C.C.I.I. tramite la piattaforma telematica presso il sito della Camera di
Commercio di Bergamo, chiedendo contestualmente l'applicazione delle misure protettive di cui all'art. 18 C.C.I.I.;
- che la Camera di Commercio ha provveduto alla pubblicazione dell'istanza per la richiesta delle misure protettive, dando altresì atto della nomina e dell'avvenuta accettazione da parte dell'esperto in pari data;
- che con ricorso ex art. 18 e 19 C.C.I.I., depositato in data 3 marzo 2025, la società istante ha chiesto la conferma delle misure protettive del patrimonio;
osservato che il Tribunale con decreto emesso entro dieci giorni dal deposito dell'istanza ha fissato udienza per il giorno 19 marzo 2025, invitando parte ricorrente a documentare la richiesta di
Pagina 1 pubblicazione nel registro delle imprese del numero di ruolo generale del presente procedimento entro venti giorni dalla pubblicazione di cui all'art. 18, comma primo, C.C.I.I. e onerando l'esperto del deposito di una parere in ordine alla sussistenza di una concreta prospettiva di risanamento della società
e alla funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative e a rappresentare l'attività che intende svolgere ai sensi dell'art. 12, comma secondo, C.C.I.I.;
tenuto conto che con note depositate in data 18 marzo 2024 la società ricorrente ha dato prova dell'avvenuta notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza ai creditori di cui all'elenco ex art. 19, secondo comma, lett. c), C.C.I.I. e documentato l'adempimento di cui all'art. 19, primo comma, ultimo periodo, C.C.I.I.;
ritenuta la competenza del Tribunale di Bergamo ex art. 27 C.C.I.I., nel cui circondario ha sede la ricorrente;
verificata la regolarità della documentazione allegata al ricorso ex art. 19, secondo comma, C.C.I.I.;
osservato che la composizione negoziata della crisi è un percorso di tipo volontario, volto al risanamento dell'impresa mediante gli strumenti dell'autonomia privata, ed in particolare attraverso lo svolgimento di trattative tra il debitore ed i creditori, agevolate dall'intervento di un esperto in posizione di terzietà;
considerato che i presupposti, come precisato nell'art. 12, comma 1, C.C.I.I. sono la situazione di crisi, di insolvenza, o anche, soltanto le condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza e la ragionevole perseguibilità del risanamento dell'impresa;
- che le misure protettive hanno di regola efficacia generalizzata, salve le limitazioni stabilite dall'imprenditore, il quale può circoscriverle a determinati creditori o categorie di creditori, ed hanno il contenuto tipico enunciato dall'art. 18 C.C.I.I.;
- che, in particolare, il d.lgs. n. 136/24 nel modificare l'art. 18 C.C.I.I. ha chiarito che nella composizione negoziata le misure protettive possono operare sia erga omnes che in maniera selettiva, cioè essere limitate a determinate iniziative dei creditori ovvero a determinati creditori o categorie di creditori;
- che il C.C.I.I. non indica espressamente i presupposti per la conferma delle misure protettive che vanno pertanto desunti, in via di interpretazione sistematica, dalla loro funzione nell'ambito della composizione negoziata, vale a dire assicurare il buon esito delle trattative e postulano dunque, a
Pagina 2 monte, l'esistenza di concrete prospettive di risanamento aziendale, rispetto alle quali devono avere un rapporto di strumentalità;
considerato, ciò posto, che la società si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale e Parte_1 economico-finanziario che ne rendono probabile l'insolvenza;
- che l'esperto ha invero precisato che «l'impresa presenta un deterioramento economico -finanziario con una forte esposizione debitoria, in particolare, per importanza decrescente, nei confronti di Agenzia delle Entrate, INPS, banche, dipendenti e fornitori. Il patrimonio netto risulta negativo, e il bilancio al 31/12/2024 evidenzia una perdita
d'esercizio significativa»;
preso atto che il progetto di piano risanamento prevede la prosecuzione indiretta dell'attività d'impresa, essendo stato concesso in affitto il proprio ramo d'azienda alla società l'affitto si estende Parte_2 su un arco temporale da dicembre 2024 a dicembre 2030, con diritto di opzione per l'acquisto definitivo, esercitabile subordinatamente alla risoluzione della crisi attraverso la conclusione positiva di una procedura di risanamento o di ristrutturazione ai sensi degli artt. 56 e ss. C.C.I.I.; che il prezzo d'acquisto è compreso tra 460.000,00 e 490.000,00 euro, con caparra confirmatoria di 50.000,00 euro già versata, oltre ad un'opzione di acquisto per il ramo “gluten free” per ulteriori euro 10.000,00;
- che il piano prevede anche l'apporto di finanza esterna, rappresentata dal patrimonio immobiliare personale dei soci, per il quale consta una manifestazione di interesse da parte della società
CMA INVESTMENTS s.r.l. dal valore di circa 1,3 milioni, subordinatamente alla sottoscrizione di accordi transattivi con il ceto bancario e con l'erario ed il raggiungimento di un accordo con i fratelli per la cessione dei relativi cespiti patrimoniali;
Pt_1
osservato che l'esperto, pur evidenziando talune criticità, ha espresso parere positivo circa l'esistenza di una concreta prospettiva di risanamento della società, conseguentemente dando atto della funzionalità delle misure di protezione richieste ad assicurare il buon esito delle trattative;
rilevato, in particolare, che secondo l'esperto «l'operazione, se realizzata con successo, consentirebbe all'impresa di preservare il valore aziendale e di evitare una liquidazione giudiziale, favorendo il soddisfacimento dei creditori ed il mantenimento in attività delle attuali maestranze (2 soggetti)»;
tenuto conto che il piano di risanamento prospettato postula le seguenti condizioni: (i) il raggiungimento di un accordo con l'Erario, principale creditore della società (ii) la solidità Pt_1 finanziaria dell'affittuario e (iii) l'effettiva possibilità di realizzare la parte residua dell'asset immobiliare di spettanza dei fratelli che costituisce apporto di finanza esterna a sostegno del piano;
Pt_1
Pagina 3 rilevato che il verosimile raggiungimento della condizione sub (i) risulta allo stato non delibabile in ragione del mancato avvio delle trattative con l'Agenzia delle Entrate;
che pure la solidità della Pt_2
[..
, NewCo appositamente costituita ed attuale affittuario nonché potenziale acquirente, non risulta valutabile in assenza di documentazione attestante la disponibilità o reperibilità della somma promessa per l'acquisto dell'azienda e dell'asset immobiliare;
che, infine, anche l'apporto di finanza esterna, rappresentata dal patrimonio immobiliare personale dei soci, è di incerta realizzazione in quanto presuppone la definizione di questioni ereditarie in seno alla famiglia Pt_1
ritenuto che in sede di conferma delle misure protettive richieste, al giudice sia richiesto di vagliare esclusivamente la sussistenza della disponibilità dei soggetti interessati a intraprendere una trattativa per la composizione negoziale della crisi, mentre non sia necessario vagliare l'effettiva probabilità che un tale accordo sia raggiunto, atteso che, ai sensi dell'art. 19, sesto comma, C.C.I.I., sentite le parti interessate, è sempre consentita la revoca delle misure ovvero abbreviarne la durata, quando esse non soddisfano l'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti;
ritenuto pertanto che pure a fronte della segnalate criticità allo stato degli atti non constano elementi di segno contrario che consentano di ritenere le predette condizioni implausibili o non perseguibili;
- che pertanto sulla base delle informazioni a disposizione e del parere dell'Esperto, risulta che la società ricorrente possa ragionevolmente perseguire il proprio risanamento e che vi siano margini per lo svolgimento di trattative con i creditori volte al raggiungimento di un accordo funzionale a detto risanamento;
tenuto conto che nessuno dei creditori si è opposto all'accoglimento della domanda;
osservato, pertanto che, alla luce di tali elementi di fatto, la situazione della società, allo stato, è qualificabile in termini, quanto meno, di probabile insolvenza, e che le misure protettive di cui la società ricorrente ha chiesto la conferma risultano strumentali al buon esito delle trattative con i creditori, tenuto conto che le iniziative individuali dei creditori verosimilmente precluderebbero l'attuazione del piano di risanamento ipotizzato;
ritenuto che misure protettive debbano estendersi anche ai soci illimitatamente responsabili, giacché all'art. 18, comma 3, C.C.I.I. prevede l'impossibilità per i creditori di intraprendere o proseguire azioni
Pagina 4 esecutive o cautelari “sul suo [del debitore – ndr] patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata
l'attività d'impresa;
osservato che in tale definizione possono essere ricompresi anche i beni dei soci, purché illimitatamente responsabili, in ragione dell'“imperfetta soggettività giuridica delle società di persone, che si risolve e sostanzialmente si identifica in quella dei soci (illimitatamente responsabili), i cui patrimoni sono protetti dalle iniziative dei terzi e dei creditori soltanto dal fragile diaframma della sussidiarietà della loro responsabilità rispetto a quella del patrimonio sociale: sicché […] i debiti della prima finiscono col risolversi in quelli dei secondi” e “per la struttura delle società personali, il debito della società resta essenzialmente un debito che fa capo anche al singolo socio (illimitatamente responsabile)” (Cass. 11311/2011);
tenuto inoltre conto che la vendita dei beni dei soci illimitatamente responsabili è prevista nel progetto di risanamento come funzionale all'acquisizione di finanza esterna, sicché l'eventuale alienazione coattiva precluderebbe in radice la perseguibilità del risanamento dell'impresa;
valutato, in ragione delle criticità evidenziate, di confermare le misure protettive richieste per la durata di 90 giorni;
p.q.m.
visto l'art. 19 C.C.I.I.
conferma le misure protettive richieste di cui all'art. 18 C.C.I.I. nei confronti di tutti i creditori – esclusi i diritti di credito dei lavoratori – della società con estensione nei confronti dei creditori dei Parte_1 soci illimitatamente responsabili;
i predetti creditori non potranno acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore, iniziare azioni esecutive o cautelari sul patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa; le prescrizioni rimangono sospese e le decadenza non si verificano (art. 18, comma terzo, C.C.I.I.);
- dal giorno della pubblicazione dell'istanza di applicazione delle stesse e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata, salvo che il tribunale disponga la revoca delle misure protettive (art. 18, comma quarto, C.C.I.I.);
- i creditori, ivi compresi le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti, nei cui confronti operano le misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore oppure revocare in tutto o in parte le linee di credito già concesse per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di applicazione
Pagina 5 delle stesse. Restano ferme in ogni caso la sospensione e la revoca delle linee di credito disposte per effetto dell'applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale (art. 18, comma quinto, C.C.I.I.);
stabilisce la durata delle misure protettive richieste – già efficaci a decorrere dal giorno di pubblicazione nel Registro delle Imprese dell'istanza di applicazione delle stesse – nella misura di novanta giorni;
manda all'esperto di segnalare tempestivamente a questo giudicante ogni fatto sopravvenuto o successivamente accertato che possa giustificare la revoca delle misure di protezione o l'abbreviazione della loro durata;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bergamo, 7 aprile 2024
Il giudice dr.ssa Angela Randazzo
Pagina 6