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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 11/04/2025, n. 824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 824 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2784/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona del Giudice dott. Eleonora Da Cortà Fumei
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2784/2023 promossa da:
(C.F. ), con sede in San Bonifacio (VR) Via Soave n. 34, in Parte_1 P.IVA_1
persona della legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gianluca
Meneghello e Davide Costantin, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Legnago
(VR) via Marsala n. 30
ATTRICE
contro
(C.F. , (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), residenti a [...], rappresentati e difesi C.F._2
dall'avv. BEDONI MARCO, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Verona via Poma
n. 4
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come in atti.
pagina 1 di 5 IN FATTO E IN DIRITTO
Gli artt. 132 c.p.c. e 118 att. c.p.c. nel testo attuale esonerano l'estensore dal riepilogare le rispettive allegazioni delle parti e lo autorizzano alla concisa esposizione delle ragioni della decisione mediante immediata indicazione dei punti rilevanti in fatto e in diritto.
Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio l Parte_1 [...]
e i soci illimitatamente responsabili, e Controparte_3 Controparte_1
, al fine di sentirli condannare al pagamento dei corrispettivi maturati dallo Controparte_2
per l'attività di tenuta della contabilità societaria, di redazione della Controparte_4
dichiarazione dei redditi e della dichiarazione iva svolta in loro favore negli anni dal 1992 al
2006.
Allegava l'attrice che nonostante i plurimi solleciti di pagamento, l
[...]
non aveva adempiuto alla propria obbligazione, pur riconoscendo Controparte_3
verbalmente il debito vantato dallo nei propri confronti. Controparte_4
Chiedeva pertanto la condanna della società convenuta, nonché dei soci illimitatamente responsabili, al pagamento della somma di € 17.878,55 o della diversa somma determinata in corso di causa, oltre gli interessi di mora maturati e maturandi a decorrere dalla scadenza e sino al saldo effettivo.
Si costituivano tardivamente i signori e eccependo la carenza Controparte_1 Controparte_2
di legittimazione attiva dell'odierna attrice e in particolare rilevavano l'assenza di qualsiasi prova circa il subentro da parte di nella posizione creditoria vantata dallo Parte_1 [...]
. CP_4
Chiedevano pertanto l'integrale rigetto delle domande avversarie.
Assunte le prove orali, concessi i termini di cui all'art. 189 c.p.c., la causa andava in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
pagina 2 di 5 Si rileva che la parte che promuove un giudizio deve prospettare di esser parte attiva del giudizio ai fini della legittimazione ad agire e deve poi provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva che la rende parte.
La legittimazione ad agire in giudizio, ai sensi dell'articolo 81 del Cpc, spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare, sicché la parte è il soggetto che in proprio nome domanda (o il soggetto contro il quale la domanda sempre in proprio nome, è proposta), utilizzando la tesi della “prospettazione”, nel senso che al fine di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, deve valutarsi la domanda nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio.
La titolarità del diritto che la parte ha prospettato come suo attiene, invece, al merito della causa e quindi alla fondatezza della domanda (Cass. civ. sez. I, 28/10/2024, n.2776).
In atto di citazione l'attrice ha affermato di essere creditrice della somma di € 17.878,55 per l'attività professionale svolta dallo dal 1992 al 2006 in favore della Controparte_4
società semplice la con soci i signori e CP_3 Controparte_1 Controparte_2
In particolare ha dichiarato che l'attività svolta riguardava la tenuta della contabilità della società e la redazione della dichiarazione di redditi iva per ciascuno degli anni compresi tra il
1992 e il 2006 come da preavviso allegato all'atto di citazione.
L'attrice ha prodotto inoltre delle diffide di pagamento (docc.3,4,5,6) in cui agiva come titolare del credito su descritto.
Alla luce di quanto sopra, va esaminato dunque se l'attrice che ha affermato di essere titolare del diritto di credito dedotto in giudizio, lo sia effettivamente.
Si rileva che la titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare.
pagina 3 di 5 Nella fattispecie è pacifico che l'attività professionale in oggetto è stata svolta dallo studio e ciò emerge anche dalla documentazione in atti, ovvero dal preavviso di parcella CP_4
dello Studio e dalla diffida del 9.11.07 inviata dal medesimo alla società di cui ai CP_3
docc.1 e 2 dell'attrice.
Ciò evidenziato, si rileva che non vi è prova del fatto che abbia ceduto il CP_4
credito alla non essendovi alcun atto negoziale in tal senso. Parte_1
Non vi è prova neppure che i convenuti abbiano conferito incarico a er l'attività di Parte_1
cui al doc. 1 di parte attrice, come allega peraltro solo in II memoria istruttoria l'attrice.
Le dichiarazioni del teste appaiono inattendibili. Testimone_1
Lo stesso ha dichiarato infatti di essere dipendente di dal 1986 e di occuparsi di Pt_1
contabilità in generale e di non sapere quando fosse stata costituita la società.
Risulta tuttavia dalla visura storica in atti (doc.8 dell'attrice) che la società è stata costituita nel
1992 e che è attiva dal 1997.
Ne consegue che nel periodo 1992-1997 nessuna attività poteva essere stata svolta da
Parte_1
In relazione al periodo successivo 1997-2006 invece, si rileva che il sig. con CP_4
cui era sorto il rapporto negoziale con la sin dal 1992 (come affermato in atto di CP_3
citazione), non rivestiva più l'incarico di Presidente della società essendo cessato nel Pt_1
luglio 1997, e neppure alcun altro ruolo in società.
Non si ravvisa pertanto alcun collegamento tra l'attività professionale svolta dal sig. in CP_4
tale periodo (1997-2006) e la società . Pt_1
Alla luce di quanto sopra, e quindi della mancata prova del subentro di a Pt_1 CP_4
nella titolarità del diritto di credito o del conferimento di incarico ad Incom da parte dei
[...]
pagina 4 di 5 convenuti, appare irrilevante anche il riconoscimento di debito effettuato dal sig. alla CP_1
legale rappresentante di Incom srl.
Per tali motivi la domanda attorea deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano a carico dell'attrice nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe,
ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
a) rigetta la domanda attorea;
b) condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite nei confronti dei convenuti, spese che si liquidano in complessivi € 2.999,99 oltre spese generali al 15%, iva e cpa,
Verona, 10.4.25
Il G.O.P.
dott.Eleonora Da Cortà Fumei
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona del Giudice dott. Eleonora Da Cortà Fumei
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2784/2023 promossa da:
(C.F. ), con sede in San Bonifacio (VR) Via Soave n. 34, in Parte_1 P.IVA_1
persona della legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gianluca
Meneghello e Davide Costantin, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Legnago
(VR) via Marsala n. 30
ATTRICE
contro
(C.F. , (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), residenti a [...], rappresentati e difesi C.F._2
dall'avv. BEDONI MARCO, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Verona via Poma
n. 4
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come in atti.
pagina 1 di 5 IN FATTO E IN DIRITTO
Gli artt. 132 c.p.c. e 118 att. c.p.c. nel testo attuale esonerano l'estensore dal riepilogare le rispettive allegazioni delle parti e lo autorizzano alla concisa esposizione delle ragioni della decisione mediante immediata indicazione dei punti rilevanti in fatto e in diritto.
Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio l Parte_1 [...]
e i soci illimitatamente responsabili, e Controparte_3 Controparte_1
, al fine di sentirli condannare al pagamento dei corrispettivi maturati dallo Controparte_2
per l'attività di tenuta della contabilità societaria, di redazione della Controparte_4
dichiarazione dei redditi e della dichiarazione iva svolta in loro favore negli anni dal 1992 al
2006.
Allegava l'attrice che nonostante i plurimi solleciti di pagamento, l
[...]
non aveva adempiuto alla propria obbligazione, pur riconoscendo Controparte_3
verbalmente il debito vantato dallo nei propri confronti. Controparte_4
Chiedeva pertanto la condanna della società convenuta, nonché dei soci illimitatamente responsabili, al pagamento della somma di € 17.878,55 o della diversa somma determinata in corso di causa, oltre gli interessi di mora maturati e maturandi a decorrere dalla scadenza e sino al saldo effettivo.
Si costituivano tardivamente i signori e eccependo la carenza Controparte_1 Controparte_2
di legittimazione attiva dell'odierna attrice e in particolare rilevavano l'assenza di qualsiasi prova circa il subentro da parte di nella posizione creditoria vantata dallo Parte_1 [...]
. CP_4
Chiedevano pertanto l'integrale rigetto delle domande avversarie.
Assunte le prove orali, concessi i termini di cui all'art. 189 c.p.c., la causa andava in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
pagina 2 di 5 Si rileva che la parte che promuove un giudizio deve prospettare di esser parte attiva del giudizio ai fini della legittimazione ad agire e deve poi provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva che la rende parte.
La legittimazione ad agire in giudizio, ai sensi dell'articolo 81 del Cpc, spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare, sicché la parte è il soggetto che in proprio nome domanda (o il soggetto contro il quale la domanda sempre in proprio nome, è proposta), utilizzando la tesi della “prospettazione”, nel senso che al fine di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, deve valutarsi la domanda nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio.
La titolarità del diritto che la parte ha prospettato come suo attiene, invece, al merito della causa e quindi alla fondatezza della domanda (Cass. civ. sez. I, 28/10/2024, n.2776).
In atto di citazione l'attrice ha affermato di essere creditrice della somma di € 17.878,55 per l'attività professionale svolta dallo dal 1992 al 2006 in favore della Controparte_4
società semplice la con soci i signori e CP_3 Controparte_1 Controparte_2
In particolare ha dichiarato che l'attività svolta riguardava la tenuta della contabilità della società e la redazione della dichiarazione di redditi iva per ciascuno degli anni compresi tra il
1992 e il 2006 come da preavviso allegato all'atto di citazione.
L'attrice ha prodotto inoltre delle diffide di pagamento (docc.3,4,5,6) in cui agiva come titolare del credito su descritto.
Alla luce di quanto sopra, va esaminato dunque se l'attrice che ha affermato di essere titolare del diritto di credito dedotto in giudizio, lo sia effettivamente.
Si rileva che la titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare.
pagina 3 di 5 Nella fattispecie è pacifico che l'attività professionale in oggetto è stata svolta dallo studio e ciò emerge anche dalla documentazione in atti, ovvero dal preavviso di parcella CP_4
dello Studio e dalla diffida del 9.11.07 inviata dal medesimo alla società di cui ai CP_3
docc.1 e 2 dell'attrice.
Ciò evidenziato, si rileva che non vi è prova del fatto che abbia ceduto il CP_4
credito alla non essendovi alcun atto negoziale in tal senso. Parte_1
Non vi è prova neppure che i convenuti abbiano conferito incarico a er l'attività di Parte_1
cui al doc. 1 di parte attrice, come allega peraltro solo in II memoria istruttoria l'attrice.
Le dichiarazioni del teste appaiono inattendibili. Testimone_1
Lo stesso ha dichiarato infatti di essere dipendente di dal 1986 e di occuparsi di Pt_1
contabilità in generale e di non sapere quando fosse stata costituita la società.
Risulta tuttavia dalla visura storica in atti (doc.8 dell'attrice) che la società è stata costituita nel
1992 e che è attiva dal 1997.
Ne consegue che nel periodo 1992-1997 nessuna attività poteva essere stata svolta da
Parte_1
In relazione al periodo successivo 1997-2006 invece, si rileva che il sig. con CP_4
cui era sorto il rapporto negoziale con la sin dal 1992 (come affermato in atto di CP_3
citazione), non rivestiva più l'incarico di Presidente della società essendo cessato nel Pt_1
luglio 1997, e neppure alcun altro ruolo in società.
Non si ravvisa pertanto alcun collegamento tra l'attività professionale svolta dal sig. in CP_4
tale periodo (1997-2006) e la società . Pt_1
Alla luce di quanto sopra, e quindi della mancata prova del subentro di a Pt_1 CP_4
nella titolarità del diritto di credito o del conferimento di incarico ad Incom da parte dei
[...]
pagina 4 di 5 convenuti, appare irrilevante anche il riconoscimento di debito effettuato dal sig. alla CP_1
legale rappresentante di Incom srl.
Per tali motivi la domanda attorea deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano a carico dell'attrice nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe,
ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
a) rigetta la domanda attorea;
b) condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite nei confronti dei convenuti, spese che si liquidano in complessivi € 2.999,99 oltre spese generali al 15%, iva e cpa,
Verona, 10.4.25
Il G.O.P.
dott.Eleonora Da Cortà Fumei
pagina 5 di 5