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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 07/11/2025, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2074/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice Relatore
Dott. Marco Bonci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 2074/2024, in materia di separazione giudiziale, promosso da:
(C.F. , nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 Parte_1
C.F. residente in [...] rappresentata e C.F._1
difesa dall'Avv. NATIVI SILVIA
- ricorrente -
contro
C.F. ), nato il [...] a [...], Controparte_1 C.F._2
- resistente- contumace -
Conclusioni del ricorrente: “Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra la sig.ra e il sig. con richiesta di trasmissione dell'emananda sentenza al competente Pt_1 CP_1
Ufficiale dello Stato Civile per annotazione a margine dell'atto di matrimonio;
- Porre a carico del sig. a titolo di contributo al mantenimento del figlio, una somma mensile di euro 450,00 o CP_1
altra somma che il Giudice riterrà equa, rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al contributo nella misura del 50% alle spese straordinarie per il figlio secondo il protocollo in uso del Tribunale di Alessandria;
- Affidare il minore in via esclusiva ex art. 337 quater c.c. alla madre sig.ra con collazione presso Pt_1
l'abitazione materna ovvero, qualora lo ritenga rispondente all'interesse del minore, affidare lo stesso secondo il regime dell'affido esclusivo, in ogni caso con collocazione prevalente presso il domicilio materno;
- Disporre la presa a carico del nucleo famigliare da parte dei Servizi sociali
territorialmente competenti, con conseguente monitoraggio;
- Disporre la presa a carico del Serd territorialmente competente per il sig. - Considerato l'atteggiamento aggressivo del padre e CP_1
le ripetute violenze assiste cui il minore è stato sottoposto, solo all'esito di un'accurata valutazione sull'assenza di pregiudizio dei minori ad incontrare nuovamente il padre, disporre che il sig. possa incontrare i figli in luogo neutro e alla presenza di un operatore dei Servizi Sociali CP_1
territorialmente competente secondo le modalità da stabilirsi a seguito delle indicazioni fornite dal
Servizio Sociale stesso;
In via istruttoria, sia ai fini dell'adozione dei provvedimenti provvisori: Si chiede di incaricare i Servizi Sociali competenti per territorio (CISA di Tortona) di relazionare sul nucleo / nonché sullo stato psicofisico del minore, indicando e descrivendo il tipo di Pt_1 CP_1 percorso già seguito da parte dei genitori. In via istruttoria, sia ai fini dell'adozione dei provvedimenti provvisori che in via definitiva chiede che vengano ammessi i seguenti titoli di prova per interrogatorio formale e testi: 1) Vero che dalla separazione ad oggi il sig. per le CP_1
condotte tenute nei confronti della madre è stato interessato da provvedimento di “ammonimento” da parte del Questore? 2) Vero che nel corso del 2023 e 2024 la sig.ra ha ricevuto Pt_1
telefonate da parte dei parenti del i quali le consigliavano di non lasciare solo con il CP_1 Per_1 padre? 3) Vero che in un'occasione da parte del nonno paterno e della di lui moglie veniva esternato il timore che il facesse uso di sostanze? 4) Vero che i parenti del CP_1 CP_1
preoccupati dalla situazione, si rendevano disponibili per essere presenti agli appuntamenti tra padre e figlio?”.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 02/10/2025, la sig.ra promuoveva innanzi al Tribunale di Pt_1
Alessandria procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe. Evidenziava parte ricorrente l'esistenza di un procedimento penale a carico del ricorrente per reati commessi nell'ambito familiare.
Il Giudice designato fissava con decreto datato 09/10/2024, innanzi a sé, per la comparizione personale della parti l'udienza del 26/11/2024 alle ore 10.00 e, contestualmente, chiedeva al PM informazioni circa l'esistenza di eventuali procedimenti relativi agli abusi e alle violenze allegate nel ricorso, definite o pendenti e la trasmissione degli non coperti dal segreto di cui all'art. 329
c.p.p.
Con comunicazione depositata in data 14/10/2024, veniva reso noto che il sig. era indagato CP_1 per fatti di cui all'art. 612-bis c.p. nel procedimento penale n. 2896/2024/21 pendente dinanzi alla
Procura della Repubblica di Alessandria.
In data 26 novembre 2024, alla presenza della ricorrente, verificata la regolarità della notifica ex art
143 c.p.c., il Giudice dichiarava la contumacia del resistente.
Il procuratore della ricorrente chiedeva l'adozione di provvedimenti provvisori ed urgenti consistenti nell'affido esclusivo in capo alla ricorrente;
presa in carico da parte dei servizi sociali del nucleo famigliare;
la presa in carico da parte del Serd competente per il resistente sig. la CP_1
regolamentazione del diritto di visita del padre secondo calendario predisposto dal CISA di Tortona in luogo neutro in presenza di un operatore e chiedeva inoltre contributo di mantenimento pari ad
€450 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Alessandria.
Parte ricorrente insisteva infine, sull'ammissione dei mezzi di prova come da ricorso sui capitolo ed i testi indicati nel ricorso.
Il Giudice si riservava sulle richieste di parte ricorrente.
Con ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. del 26/11/24 il Giudice designato scioglieva la riserva, disponendo che: il resistente, sig. versasse a titolo di contributo per il figlio €250,00 CP_1
rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al contributo nella misura del 50% alle spese straordinarie per il figlio secondo il protocollo in uso al Tribunale di Alessandria;
affidava il minore in via esclusiva ex art. 337 quater c.c. alla ricorrente sig.ra con collocazione presso l'abitazione materna;
disponeva la presa a carico Pt_1 del nucleo familiare " – da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti Pt_1 CP_1
CISA con conseguente monitoraggio;
disponeva la presa in carico del Serd territorialmente competente per il sig. stabiliva che il sig. potesse incontrare il figlio in un CP_1 CP_1 Per_1
luogo neutro due volte alla settimana e alla presenza di un operatore dei Servizi Sociali territorialmente competenti;
ammetteva la prova per testi richiesta da parte ricorrente, sui capitoli
2), 3), e 4) e non ammetteva il capitolo 1) in quanto da provarsi documentalmente;
fissava udienza per l'escussione dei testi in data 06/02/2025 alle ore 12, ordinando ai Servizi Sociali di depositare una relazione sul nucleo entro il 31/01/25.
In data 05/12/2024 veniva depositato dalla parte ricorrente l'ammonimento da parte del Questore nei confronti del sig. CP_1 In data 31/01/2025, il Servizio Sociale depositava una relazione sulla presa in carico del Per_2 nucleo – , in cui veniva sottolineato come la odierna ricorrente sig.ra si sia Pt_1 CP_1 Pt_1
mostrata collaborativa, lucida ed orientata nella descrizione dei fatti avvenuti a seguito della separazione;
veniva descritto anche il comportamento del resistente sig. che – secondo CP_1
quanto riferito dal Servizio - diventava sempre meno presente e partecipativo, e successivamente controllante, minaccioso e violento verbalmente dopo l'annuncio della separazione (“la signora si è commossa ricordando alcuni episodi subiti dal marito che, a suo dire, non ha attuato Pt_1
agiti violenti contro la donna, seppure talvolta abbia rotto oggetti e suppellettili presenti in casa, ma ha minacciato e inseguito l'ex coniuge, facendola vivere in uno stato di costante tensione ed allerta” cfr relazione del 31/01/25).
In data 06/02/2025, il procuratore della ricorrente chiedeva di darsi luogo alle prove testimoniali tempestivamente indicate ed in particolare: della sig.ra (zia sig.ra e del sig. Persona_3 Pt_1
(padre sig.ra ; i teste escussi nell'udienza dedicata, confermavano il Persona_4 Pt_1
disinteresse del padre del piccolo alla vita del figlio e la preoccupazione dei congiunti del Per_1
a che lo stesso vedesse in autonomia il figlioletto;
in particolare sul capitolo di prova 2) del CP_1
ricorso introduttivo, ( “vero che nel corso del 2023 e 2024 la sig.ra ha ricevuto telefonate da Pt_1 parte dei parenti del i quali le consigliavano di non lasciare solo con il padre?”) la CP_1 Per_1 sig.ra rispondeva: “sono stata presente più di una volta alle telefonate” , mentre il sig. Per_3 rispondeva “è vero, ero presente quanto ha ricevuto queste telefonate”; sul Persona_4 capitolo di prova 3) ( “vero che in un'occasione da parte del nonno paterno e della di lui moglie veniva esternato il timore che il facesse uso di sostanze?”) la sig.ra riferiva: “si è CP_1 Per_3
vero. Avevo trovato la moglie del sig. , padre del resistente, la quale mi disse che Parte_2 avevano il dubbio che facesse uso di sostanze stupefacenti” e il sig. CP_1 Persona_5
: “confermo la circostanza, ancora qualche giorno fa con la moglie del nonno paterno
[...] mi confidava il sospetto che facesse uso di sostanze stupefacenti”. CP_1
In ordine al capitolo di prova 4) ( “vero che i parenti del preoccupati dalla situazione si CP_1 rendeva disponibili per essere presenti agli appuntamenti tra padre e figlio?”) il teste Tes_1 rispondeva “si è vero. Confermo la circostanza. Ero presente quando venivano formulate queste disponibilità da parte dei nonni e/o degli zii paterni”; su tale circostanza il teste rispondeva Pt_1
“è vero, portavo il bambino direttamente a casa degli zii paterni e gli stessi si dichiaravano disponibili ad essere presenti durante gli incontri padre/bambino. Si chiamano e la Parte_3 moglie, di cui non ricordo il nome”.
A seguito si richiesta del procuratore di parte ricorrente il Giudice disponeva l'acquisizione dell'estratto contributivo del sig. entro il 31/03/25 e disponeva un'ulteriore relazione di CP_1
aggiornamento da parte del e del entro il 10/04/25 rinviava quindi l'udienza al Per_2 CP_2
15/04/25 alle ore 11.00.
In data 13/02/25 veniva depositato tra gli atti di causa l'estratto contributivo del sig. CP_1
In data 31/03/25, veniva quindi depositata la relazione di aggiornamento del . Per_2
In data 05/06/25 veniva depositata un ulteriore relazione di aggiornamento del sul nucleo Per_2
– In data 17/06/25 il Giudice dava atto che era pervenuto l'estratto conto Pt_1 CP_1
previdenziale del sig. riferito alla retribuzione degli ultimi tre anni, nonché la relazione del CP_1
del 05/06/25. Per_2
Il procuratore di parte ricorrente chiedeva che venisse fissata udienza di rimessione in decisione.
Il Giudice, dunque, fissava l'udienza di remissione in decisione al 14/10/25 ore 9.00,
In tale udienza la causa veniva riservata per la decisione collegiale.
Motivi della decisione
1.Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ai sensi degli artt 1 e 3, n. 2, lett. b), deve essere dichiarata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio in quanto, da una parte, si ritiene accertato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa più essere mantenuta o ricostruita e, dall'altra, sono decorsi i termini previsti dalla legge in quanto la separazione fra le parti è stata omologata in data
10/10/2023.
2. Sull'Affidamento del minore ex 337 quater comma 3 cc alla madre sig.ra Per_1 Pt_1
sulla collocazione prevalente del minore;
sulla frequentazione padre/figlio.
[...]
Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, è necessario “che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore
(come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza”).
Nel caso concreto risulta provato attraverso le relazioni del Servizi sociali che hanno avuto in carico il nucleo familiare , che non ha alcun rapporto con il padre atteso Parte_4 Per_1
che lo stesso da novembre 2024 non è presente nella vita del minore e mai ha usufruito degli aiuti proposti, anche durante il procedimento, per poter agevolare e recuperare il rapporto padre-figlio.
Peraltro il minore - grazie alle cure dalla madre - risulta essere un bambino tranquillo, Per_1 felice, integrato nella vita scolastica ed extrascolastica (frequenta regolarmente la scuola di infanzia con orario pieno, un corso di nuoto con cadenza settimanale e un corso di musica, svolendo anche psicomotricità).
Evidenzia il Tribunale che la scarsità di contatti diretti, la mancanza di incontri personali e – infine -
l'assenza di qualsiasi tentativo concreto di coltivare un legame affettivo con , costituiscono Per_1
indici sintomatici dello scarso interesse del padre nei confronti del figlio.
L'indifferenza dimostrata dal resistente sig. ha trovato particolare riscontro nella mancanza CP_1
di iniziative – seppure sollecitate da parte dei SS.SS. - per intraprendere il percorso prescritto dai provvedimenti del Giudice designato nel corso dell'attività istruttoria. Si evidenzia che il resistente sig. non si è puntualmente presentato agli appuntamenti fissati con il , né ha dato CP_1 Per_2
seguito alla richiesta di presentarsi presso il SERD.
Il Tribunale prende pertanto atto che nonostante gli sforzi profusi dagli operatori dei SS.SS. di sostenere il padre nel riavvicinarsi al minore, ogni tentativo è stato vano a causa della scarsa disponibilità dimostrata da sig. CP_1
Come è noto l'art. 337 quater co. 3 c.c. stabilisce, altresì, che il Giudice, sussistendo i requisiti di legge e ove le circostanze del caso concreto lo rendano necessario, possa attribuire al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva delle decisioni fondamentali importanti riguardanti la salute, l'educazione, l'istruzione nell'interesse prioritario della prole.
Nel caso specifico l'assenza nella vita del figlio da quasi un anno, i comportamenti tenuti dal resistente sig. che sono stati oggetto del provvedimento adottata dal Questore, nonché il CP_1
disinteresse alle esigenze materiali del figlio del resistente sono ostativi alla possibilità di un affido condiviso del figlio da parte di entrambi i genitori e giustificano l'affidamento super esclusivo in favore della odierna ricorrente.
In regime di affidamento condiviso, la scelta in ordine ai tempi di permanenza dei figli presso l'uno e l'altro genitore è rimessa in primo luogo agli accordi tra i genitori e solo in difetto di accordo al regolamento giudiziale, che ha natura sussidiaria e si limita a fissare la “cornice minima” dei tempi di permanenza.
Tuttavia, la cornice minima data dal giudice deve essere pienamente adeguata alle esigenze delle famiglia e all'interesse dei minori, poiché deve potersi consentire ai figli di trascorrere con il genitore non collocatario dei tempi adeguati e segnatamente dei fine settimana interi, e tempi infrasettimanali, garantendo una certa continuità di vita in questi periodi, nei limiti in cui ciò non interferisca con una normale organizzazione di vita domestica e consenta la conservazione dell'habitat principale dei minori presso il genitore collocatario. Vi è invero una sensibile differenza tra regolare i tempi di permanenza e limitarli significativamente: e per adottare limitazioni al diritto e dovere dei genitori di intrattenere con i figli un rapporto continuativo, è necessario dimostrare che da ciò può derivare pregiudizio al minore.
Il preminente interesse del minore, infatti, cui deve essere conformato il provvedimento del giudice, può considerarsi composto essenzialmente da due elementi: mantenere i legami con la famiglia (a meno che non sia dimostrato che tali legami siano particolarmente inadatti) e potersi sviluppare in un ambiente sano.
Alla luce delle superiori considerazioni ed in considerazione delle circostanze del caso concreto ritiene il Tribunale che nel superiore interesse del minore deve essere sospeso – allo stato - il rapporto di frequentazione nonché le visite padre-figlio sino a quando il Sig. non provi di CP_1
CP_ aver iniziato un percorso presso il e i servizi sociali competente;
solo successivamente a tali indicazioni positive potrà essere disposto – al fine di assicurare il diritto-dovere alla bigenitorialità
- che il padre possa incontrare il figlio in luogo neutro e alla presenza di un operatore dei Servizi
Sociali territorialmente competenti secondo le modalità da stabilirsi a seguito delle indicazioni fornite dal Servizio Sociale stesso. L'ulteriore verifica dellì esito positivo di tali incontri costituirà
l'elemento necessario per i successivi incontri “liberi” con regime ordinario ed eventuale pernottamento presso il padre.
Anche con riferimento alla collocazione del minore non si può prescindere da quanto sopra esposto;
allorché sussista conflitto genitoriale e il giudice sia chiamato a stabilire il luogo in cui i minori debbano fissare la propria residenza, deve in particolare tenersi conto del tempo trascorso dall'eventuale avvenuto trasferimento, dell'acquisito delle nuove abitudini di vita, di cui è sconsigliabile il repentino mutamento, a maggior ragione se questo debba comportare un distacco dall'uno dei genitori con cui vi sia stabile convivenza.
Nel caso di specie il minore vive ormai stabilmente con la madre che provvede a tutte le sue esigenze quotidiane.
Deve trovare – pertanto – conferma la collocazione del minore presso la madre ove assumerà anche la residenza.
3.Sulla quantificazione del contributo al mantenimento del minore da parte del resistente
La giurisprudenza ha interpretato il dovere di mantenimento come espressione del più generale dovere di cura che tiene conto di tutte le esigenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicofisico del figlio. Ne consegue che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 c.c., obbliga i coniugi a far fronte a una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, nonché alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Tale principio trova conferma nel testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, le risorse economiche dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti. Nel caso di specie – anche alla luce della documentazione reddituale del resistente acquisita agli atti - e delle concrete esigenze del minore, deve trovare conferma il provvedimento provvisorio reso dal Giudice assegnatario che quantifica in euro 250,00 mensili con rivalutazione annuale ISTAT.
Si dispone pertanto che il resistente sig. versi a titolo di contributo per il figlio la somma CP_1
€250,00 mensili rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al contributo nella misura del 50% alle spese straordinarie per il figlio secondo il protocollo in uso al Tribunale di Alessandria.
4. Sulle spese di causa.
Le spese di lite vengono liquidate, in applicazione del D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M.
147/2022), in complessivi Euro 4.800,00 oltre spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato, ed accessori di legge, e devono essere poste a carico del resistente in virtù del principio della soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra la Sig. (C.F. Parte_1
e il sig. C.F. ), i quali hanno C.F._1 Controparte_1 C.F._2
celebrato matrimonio in data 03.07.2021 nel Comune di Villaromagnano (AL) optando per il regime di separazione dei beni ed il relativo atto è stato trascritto nel registro degli Atti di
Matrimonio di detto Comune al n. 2 parte 2 S.C.; dispone la trasmissione della presente sentenza all'Ufficio di Stato civile del Comune di Villaromagnano
(AL) per gli adempimenti di competenza;
affida il figlio minore con modalità super esclusiva ai sensi dell' art. 337 quater co. 3 c.c. alla Per_1
madre, con collocazione prevalente presso la medesima dove avrà residenza anagrafica;
dispone – allo stato – la sospensione degli incontri padre figlio;
dispone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio la somma di Euro 250,00 Per_1 rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio e previamente concordate tra i genitori, come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Alessandria;
condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di causa in favore della parte ricorrente che liquida in euro
4.800,00 oltre spese generali ed accessori di legge.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, camera di consiglio del 4 novembre 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Giuseppe Bersani) (Dott. Paolo Rampini)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice Relatore
Dott. Marco Bonci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 2074/2024, in materia di separazione giudiziale, promosso da:
(C.F. , nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 Parte_1
C.F. residente in [...] rappresentata e C.F._1
difesa dall'Avv. NATIVI SILVIA
- ricorrente -
contro
C.F. ), nato il [...] a [...], Controparte_1 C.F._2
- resistente- contumace -
Conclusioni del ricorrente: “Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra la sig.ra e il sig. con richiesta di trasmissione dell'emananda sentenza al competente Pt_1 CP_1
Ufficiale dello Stato Civile per annotazione a margine dell'atto di matrimonio;
- Porre a carico del sig. a titolo di contributo al mantenimento del figlio, una somma mensile di euro 450,00 o CP_1
altra somma che il Giudice riterrà equa, rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al contributo nella misura del 50% alle spese straordinarie per il figlio secondo il protocollo in uso del Tribunale di Alessandria;
- Affidare il minore in via esclusiva ex art. 337 quater c.c. alla madre sig.ra con collazione presso Pt_1
l'abitazione materna ovvero, qualora lo ritenga rispondente all'interesse del minore, affidare lo stesso secondo il regime dell'affido esclusivo, in ogni caso con collocazione prevalente presso il domicilio materno;
- Disporre la presa a carico del nucleo famigliare da parte dei Servizi sociali
territorialmente competenti, con conseguente monitoraggio;
- Disporre la presa a carico del Serd territorialmente competente per il sig. - Considerato l'atteggiamento aggressivo del padre e CP_1
le ripetute violenze assiste cui il minore è stato sottoposto, solo all'esito di un'accurata valutazione sull'assenza di pregiudizio dei minori ad incontrare nuovamente il padre, disporre che il sig. possa incontrare i figli in luogo neutro e alla presenza di un operatore dei Servizi Sociali CP_1
territorialmente competente secondo le modalità da stabilirsi a seguito delle indicazioni fornite dal
Servizio Sociale stesso;
In via istruttoria, sia ai fini dell'adozione dei provvedimenti provvisori: Si chiede di incaricare i Servizi Sociali competenti per territorio (CISA di Tortona) di relazionare sul nucleo / nonché sullo stato psicofisico del minore, indicando e descrivendo il tipo di Pt_1 CP_1 percorso già seguito da parte dei genitori. In via istruttoria, sia ai fini dell'adozione dei provvedimenti provvisori che in via definitiva chiede che vengano ammessi i seguenti titoli di prova per interrogatorio formale e testi: 1) Vero che dalla separazione ad oggi il sig. per le CP_1
condotte tenute nei confronti della madre è stato interessato da provvedimento di “ammonimento” da parte del Questore? 2) Vero che nel corso del 2023 e 2024 la sig.ra ha ricevuto Pt_1
telefonate da parte dei parenti del i quali le consigliavano di non lasciare solo con il CP_1 Per_1 padre? 3) Vero che in un'occasione da parte del nonno paterno e della di lui moglie veniva esternato il timore che il facesse uso di sostanze? 4) Vero che i parenti del CP_1 CP_1
preoccupati dalla situazione, si rendevano disponibili per essere presenti agli appuntamenti tra padre e figlio?”.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 02/10/2025, la sig.ra promuoveva innanzi al Tribunale di Pt_1
Alessandria procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe. Evidenziava parte ricorrente l'esistenza di un procedimento penale a carico del ricorrente per reati commessi nell'ambito familiare.
Il Giudice designato fissava con decreto datato 09/10/2024, innanzi a sé, per la comparizione personale della parti l'udienza del 26/11/2024 alle ore 10.00 e, contestualmente, chiedeva al PM informazioni circa l'esistenza di eventuali procedimenti relativi agli abusi e alle violenze allegate nel ricorso, definite o pendenti e la trasmissione degli non coperti dal segreto di cui all'art. 329
c.p.p.
Con comunicazione depositata in data 14/10/2024, veniva reso noto che il sig. era indagato CP_1 per fatti di cui all'art. 612-bis c.p. nel procedimento penale n. 2896/2024/21 pendente dinanzi alla
Procura della Repubblica di Alessandria.
In data 26 novembre 2024, alla presenza della ricorrente, verificata la regolarità della notifica ex art
143 c.p.c., il Giudice dichiarava la contumacia del resistente.
Il procuratore della ricorrente chiedeva l'adozione di provvedimenti provvisori ed urgenti consistenti nell'affido esclusivo in capo alla ricorrente;
presa in carico da parte dei servizi sociali del nucleo famigliare;
la presa in carico da parte del Serd competente per il resistente sig. la CP_1
regolamentazione del diritto di visita del padre secondo calendario predisposto dal CISA di Tortona in luogo neutro in presenza di un operatore e chiedeva inoltre contributo di mantenimento pari ad
€450 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Alessandria.
Parte ricorrente insisteva infine, sull'ammissione dei mezzi di prova come da ricorso sui capitolo ed i testi indicati nel ricorso.
Il Giudice si riservava sulle richieste di parte ricorrente.
Con ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. del 26/11/24 il Giudice designato scioglieva la riserva, disponendo che: il resistente, sig. versasse a titolo di contributo per il figlio €250,00 CP_1
rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al contributo nella misura del 50% alle spese straordinarie per il figlio secondo il protocollo in uso al Tribunale di Alessandria;
affidava il minore in via esclusiva ex art. 337 quater c.c. alla ricorrente sig.ra con collocazione presso l'abitazione materna;
disponeva la presa a carico Pt_1 del nucleo familiare " – da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti Pt_1 CP_1
CISA con conseguente monitoraggio;
disponeva la presa in carico del Serd territorialmente competente per il sig. stabiliva che il sig. potesse incontrare il figlio in un CP_1 CP_1 Per_1
luogo neutro due volte alla settimana e alla presenza di un operatore dei Servizi Sociali territorialmente competenti;
ammetteva la prova per testi richiesta da parte ricorrente, sui capitoli
2), 3), e 4) e non ammetteva il capitolo 1) in quanto da provarsi documentalmente;
fissava udienza per l'escussione dei testi in data 06/02/2025 alle ore 12, ordinando ai Servizi Sociali di depositare una relazione sul nucleo entro il 31/01/25.
In data 05/12/2024 veniva depositato dalla parte ricorrente l'ammonimento da parte del Questore nei confronti del sig. CP_1 In data 31/01/2025, il Servizio Sociale depositava una relazione sulla presa in carico del Per_2 nucleo – , in cui veniva sottolineato come la odierna ricorrente sig.ra si sia Pt_1 CP_1 Pt_1
mostrata collaborativa, lucida ed orientata nella descrizione dei fatti avvenuti a seguito della separazione;
veniva descritto anche il comportamento del resistente sig. che – secondo CP_1
quanto riferito dal Servizio - diventava sempre meno presente e partecipativo, e successivamente controllante, minaccioso e violento verbalmente dopo l'annuncio della separazione (“la signora si è commossa ricordando alcuni episodi subiti dal marito che, a suo dire, non ha attuato Pt_1
agiti violenti contro la donna, seppure talvolta abbia rotto oggetti e suppellettili presenti in casa, ma ha minacciato e inseguito l'ex coniuge, facendola vivere in uno stato di costante tensione ed allerta” cfr relazione del 31/01/25).
In data 06/02/2025, il procuratore della ricorrente chiedeva di darsi luogo alle prove testimoniali tempestivamente indicate ed in particolare: della sig.ra (zia sig.ra e del sig. Persona_3 Pt_1
(padre sig.ra ; i teste escussi nell'udienza dedicata, confermavano il Persona_4 Pt_1
disinteresse del padre del piccolo alla vita del figlio e la preoccupazione dei congiunti del Per_1
a che lo stesso vedesse in autonomia il figlioletto;
in particolare sul capitolo di prova 2) del CP_1
ricorso introduttivo, ( “vero che nel corso del 2023 e 2024 la sig.ra ha ricevuto telefonate da Pt_1 parte dei parenti del i quali le consigliavano di non lasciare solo con il padre?”) la CP_1 Per_1 sig.ra rispondeva: “sono stata presente più di una volta alle telefonate” , mentre il sig. Per_3 rispondeva “è vero, ero presente quanto ha ricevuto queste telefonate”; sul Persona_4 capitolo di prova 3) ( “vero che in un'occasione da parte del nonno paterno e della di lui moglie veniva esternato il timore che il facesse uso di sostanze?”) la sig.ra riferiva: “si è CP_1 Per_3
vero. Avevo trovato la moglie del sig. , padre del resistente, la quale mi disse che Parte_2 avevano il dubbio che facesse uso di sostanze stupefacenti” e il sig. CP_1 Persona_5
: “confermo la circostanza, ancora qualche giorno fa con la moglie del nonno paterno
[...] mi confidava il sospetto che facesse uso di sostanze stupefacenti”. CP_1
In ordine al capitolo di prova 4) ( “vero che i parenti del preoccupati dalla situazione si CP_1 rendeva disponibili per essere presenti agli appuntamenti tra padre e figlio?”) il teste Tes_1 rispondeva “si è vero. Confermo la circostanza. Ero presente quando venivano formulate queste disponibilità da parte dei nonni e/o degli zii paterni”; su tale circostanza il teste rispondeva Pt_1
“è vero, portavo il bambino direttamente a casa degli zii paterni e gli stessi si dichiaravano disponibili ad essere presenti durante gli incontri padre/bambino. Si chiamano e la Parte_3 moglie, di cui non ricordo il nome”.
A seguito si richiesta del procuratore di parte ricorrente il Giudice disponeva l'acquisizione dell'estratto contributivo del sig. entro il 31/03/25 e disponeva un'ulteriore relazione di CP_1
aggiornamento da parte del e del entro il 10/04/25 rinviava quindi l'udienza al Per_2 CP_2
15/04/25 alle ore 11.00.
In data 13/02/25 veniva depositato tra gli atti di causa l'estratto contributivo del sig. CP_1
In data 31/03/25, veniva quindi depositata la relazione di aggiornamento del . Per_2
In data 05/06/25 veniva depositata un ulteriore relazione di aggiornamento del sul nucleo Per_2
– In data 17/06/25 il Giudice dava atto che era pervenuto l'estratto conto Pt_1 CP_1
previdenziale del sig. riferito alla retribuzione degli ultimi tre anni, nonché la relazione del CP_1
del 05/06/25. Per_2
Il procuratore di parte ricorrente chiedeva che venisse fissata udienza di rimessione in decisione.
Il Giudice, dunque, fissava l'udienza di remissione in decisione al 14/10/25 ore 9.00,
In tale udienza la causa veniva riservata per la decisione collegiale.
Motivi della decisione
1.Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ai sensi degli artt 1 e 3, n. 2, lett. b), deve essere dichiarata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio in quanto, da una parte, si ritiene accertato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa più essere mantenuta o ricostruita e, dall'altra, sono decorsi i termini previsti dalla legge in quanto la separazione fra le parti è stata omologata in data
10/10/2023.
2. Sull'Affidamento del minore ex 337 quater comma 3 cc alla madre sig.ra Per_1 Pt_1
sulla collocazione prevalente del minore;
sulla frequentazione padre/figlio.
[...]
Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, è necessario “che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore
(come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza”).
Nel caso concreto risulta provato attraverso le relazioni del Servizi sociali che hanno avuto in carico il nucleo familiare , che non ha alcun rapporto con il padre atteso Parte_4 Per_1
che lo stesso da novembre 2024 non è presente nella vita del minore e mai ha usufruito degli aiuti proposti, anche durante il procedimento, per poter agevolare e recuperare il rapporto padre-figlio.
Peraltro il minore - grazie alle cure dalla madre - risulta essere un bambino tranquillo, Per_1 felice, integrato nella vita scolastica ed extrascolastica (frequenta regolarmente la scuola di infanzia con orario pieno, un corso di nuoto con cadenza settimanale e un corso di musica, svolendo anche psicomotricità).
Evidenzia il Tribunale che la scarsità di contatti diretti, la mancanza di incontri personali e – infine -
l'assenza di qualsiasi tentativo concreto di coltivare un legame affettivo con , costituiscono Per_1
indici sintomatici dello scarso interesse del padre nei confronti del figlio.
L'indifferenza dimostrata dal resistente sig. ha trovato particolare riscontro nella mancanza CP_1
di iniziative – seppure sollecitate da parte dei SS.SS. - per intraprendere il percorso prescritto dai provvedimenti del Giudice designato nel corso dell'attività istruttoria. Si evidenzia che il resistente sig. non si è puntualmente presentato agli appuntamenti fissati con il , né ha dato CP_1 Per_2
seguito alla richiesta di presentarsi presso il SERD.
Il Tribunale prende pertanto atto che nonostante gli sforzi profusi dagli operatori dei SS.SS. di sostenere il padre nel riavvicinarsi al minore, ogni tentativo è stato vano a causa della scarsa disponibilità dimostrata da sig. CP_1
Come è noto l'art. 337 quater co. 3 c.c. stabilisce, altresì, che il Giudice, sussistendo i requisiti di legge e ove le circostanze del caso concreto lo rendano necessario, possa attribuire al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva delle decisioni fondamentali importanti riguardanti la salute, l'educazione, l'istruzione nell'interesse prioritario della prole.
Nel caso specifico l'assenza nella vita del figlio da quasi un anno, i comportamenti tenuti dal resistente sig. che sono stati oggetto del provvedimento adottata dal Questore, nonché il CP_1
disinteresse alle esigenze materiali del figlio del resistente sono ostativi alla possibilità di un affido condiviso del figlio da parte di entrambi i genitori e giustificano l'affidamento super esclusivo in favore della odierna ricorrente.
In regime di affidamento condiviso, la scelta in ordine ai tempi di permanenza dei figli presso l'uno e l'altro genitore è rimessa in primo luogo agli accordi tra i genitori e solo in difetto di accordo al regolamento giudiziale, che ha natura sussidiaria e si limita a fissare la “cornice minima” dei tempi di permanenza.
Tuttavia, la cornice minima data dal giudice deve essere pienamente adeguata alle esigenze delle famiglia e all'interesse dei minori, poiché deve potersi consentire ai figli di trascorrere con il genitore non collocatario dei tempi adeguati e segnatamente dei fine settimana interi, e tempi infrasettimanali, garantendo una certa continuità di vita in questi periodi, nei limiti in cui ciò non interferisca con una normale organizzazione di vita domestica e consenta la conservazione dell'habitat principale dei minori presso il genitore collocatario. Vi è invero una sensibile differenza tra regolare i tempi di permanenza e limitarli significativamente: e per adottare limitazioni al diritto e dovere dei genitori di intrattenere con i figli un rapporto continuativo, è necessario dimostrare che da ciò può derivare pregiudizio al minore.
Il preminente interesse del minore, infatti, cui deve essere conformato il provvedimento del giudice, può considerarsi composto essenzialmente da due elementi: mantenere i legami con la famiglia (a meno che non sia dimostrato che tali legami siano particolarmente inadatti) e potersi sviluppare in un ambiente sano.
Alla luce delle superiori considerazioni ed in considerazione delle circostanze del caso concreto ritiene il Tribunale che nel superiore interesse del minore deve essere sospeso – allo stato - il rapporto di frequentazione nonché le visite padre-figlio sino a quando il Sig. non provi di CP_1
CP_ aver iniziato un percorso presso il e i servizi sociali competente;
solo successivamente a tali indicazioni positive potrà essere disposto – al fine di assicurare il diritto-dovere alla bigenitorialità
- che il padre possa incontrare il figlio in luogo neutro e alla presenza di un operatore dei Servizi
Sociali territorialmente competenti secondo le modalità da stabilirsi a seguito delle indicazioni fornite dal Servizio Sociale stesso. L'ulteriore verifica dellì esito positivo di tali incontri costituirà
l'elemento necessario per i successivi incontri “liberi” con regime ordinario ed eventuale pernottamento presso il padre.
Anche con riferimento alla collocazione del minore non si può prescindere da quanto sopra esposto;
allorché sussista conflitto genitoriale e il giudice sia chiamato a stabilire il luogo in cui i minori debbano fissare la propria residenza, deve in particolare tenersi conto del tempo trascorso dall'eventuale avvenuto trasferimento, dell'acquisito delle nuove abitudini di vita, di cui è sconsigliabile il repentino mutamento, a maggior ragione se questo debba comportare un distacco dall'uno dei genitori con cui vi sia stabile convivenza.
Nel caso di specie il minore vive ormai stabilmente con la madre che provvede a tutte le sue esigenze quotidiane.
Deve trovare – pertanto – conferma la collocazione del minore presso la madre ove assumerà anche la residenza.
3.Sulla quantificazione del contributo al mantenimento del minore da parte del resistente
La giurisprudenza ha interpretato il dovere di mantenimento come espressione del più generale dovere di cura che tiene conto di tutte le esigenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicofisico del figlio. Ne consegue che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 c.c., obbliga i coniugi a far fronte a una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, nonché alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Tale principio trova conferma nel testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, le risorse economiche dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti. Nel caso di specie – anche alla luce della documentazione reddituale del resistente acquisita agli atti - e delle concrete esigenze del minore, deve trovare conferma il provvedimento provvisorio reso dal Giudice assegnatario che quantifica in euro 250,00 mensili con rivalutazione annuale ISTAT.
Si dispone pertanto che il resistente sig. versi a titolo di contributo per il figlio la somma CP_1
€250,00 mensili rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al contributo nella misura del 50% alle spese straordinarie per il figlio secondo il protocollo in uso al Tribunale di Alessandria.
4. Sulle spese di causa.
Le spese di lite vengono liquidate, in applicazione del D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M.
147/2022), in complessivi Euro 4.800,00 oltre spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato, ed accessori di legge, e devono essere poste a carico del resistente in virtù del principio della soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra la Sig. (C.F. Parte_1
e il sig. C.F. ), i quali hanno C.F._1 Controparte_1 C.F._2
celebrato matrimonio in data 03.07.2021 nel Comune di Villaromagnano (AL) optando per il regime di separazione dei beni ed il relativo atto è stato trascritto nel registro degli Atti di
Matrimonio di detto Comune al n. 2 parte 2 S.C.; dispone la trasmissione della presente sentenza all'Ufficio di Stato civile del Comune di Villaromagnano
(AL) per gli adempimenti di competenza;
affida il figlio minore con modalità super esclusiva ai sensi dell' art. 337 quater co. 3 c.c. alla Per_1
madre, con collocazione prevalente presso la medesima dove avrà residenza anagrafica;
dispone – allo stato – la sospensione degli incontri padre figlio;
dispone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio la somma di Euro 250,00 Per_1 rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio e previamente concordate tra i genitori, come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Alessandria;
condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di causa in favore della parte ricorrente che liquida in euro
4.800,00 oltre spese generali ed accessori di legge.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, camera di consiglio del 4 novembre 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Giuseppe Bersani) (Dott. Paolo Rampini)