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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 10/06/2025, n. 1561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1561 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. 10073/2024 R.G.
Tribunale Civile di Genova Sezione Prima
Addì 10/06/2025 avanti al giudice istruttore dott. Daniele Bianchi, nella causa indicata in epigrafe sono presenti i procuratori delle parti
1. l'avv. Ricci AVVOCATURA DELLO STATO GENOVA per parte attrice (APPELLO) PREFETTURA DI GENOVA
2. l'avv. Lara Simonelli per parte convenuta CP_1 presente personalmente Sono presenti altresì per la pratica forense, la dottoressa _1
, il dott. e il dott. .
[...] Persona_2 Persona_3
I difensori precisano le rispettive conclusioni come da atti introduttivo e da comparsa di risposta. Il Giudice invita le parti alla discussione ex art 281 sexies cpc.
A questo punto il G.I., udita la discussione sulle conclusioni oggi precisate, si ritira in camera di consiglio. Il Giudice esce dalla Camera di consiglio e pronuncia la seguente sentenza, di cui da lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE I CIVILE nella persona del giudice unico Dott. Daniele Bianchi, ha pronunciato, mediante lettura in udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa N. 10073/2024 R.G. pendente tra le parti sopra indicate nell'odierno verbale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato in fatto e considerato in diritto:
- che in data 26/04/2020 veniva sanzionato CP_1 dalla Polizia di Stato per la violazione delle norme sul contenimento del rischio epidemiologico da Covid-19 di cui al D.P.C.M. 10/04/2020, essendo stato trovato fuori dalla propria abitazione in compagnia di altre due persone (cfr. verbale di contestazione doc. 6 fascicolo GdP);
- che con ricorso al Giudice di Pace si CP_1 opponeva all'ordinanza del Prefetto di Genova di ingiunzione di pagamento della predetta sanzione (cfr. ordinanza prefettizia n. 27785/w.a.2524 del 26/04/2024 doc. 4 fascicolo GdP), allegando:
• di aver lasciato l'abitazione per acquistare generi alimentari e medicine, come dichiarato nell'autodichiarazione prodotta (doc. 8 p.1 fascicolo GdP);
• di essersi semplicemente fermato strada facendo a salutare per qualche minuto due conoscenti, nel rispetto della distanza di sicurezza prevista;
• di aver effettuato, successivamente al controllo, l'acquisto di un medicinale in farmacia, come risulta dallo scontrino del farmaco prodotto agli atti (cfr. sent. GdP);
- che il Giudice di Pace con sentenza n. 209/2024 del 20/09/2024 accoglieva l'opposizione e annullava la sanzione impugnata;
- che la ricorreva in appello Controparte_2 chiedendo l'annullamento di detta sentenza allegando:
• che la condotta di rientrava CP_1 nell'ipotesi di assembramento di cui all'art. 1 lett. d del D.P.C.M. 10/04/2020;
• che lo scontrino della farmacia non può dimostrare che la volontà di di recarsi in CP_1 farmacia sussistesse già prima del controllo di polizia;
- che si costituiva in giudizio chiedendo la CP_1 conferma della sentenza del Giudice di Pace;
- che le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
- che l'appello va respinto;
- che infatti l'art. 1 lett. a) del D.P.C.M. 20/04/2020 stabilisce che “sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute”, mentre l'art. 1 lett. d) stabilisce che “è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico”
- che nel caso di specie è provata la sussistenza delle comprovate situazioni di necessità e dei motivi di salute, che costituisce giustificato motivo per lasciare l'abitazione ai sensi dell'art. 1 lett. a) del predetto D.P.C.M: ciò infatti emerge dalla autodichiarazione (cfr. autodich. “andavo a fare un po' spesa e in farmacia”);
- che detto ciò dal verbale di contestazione (doc. 6 fascicolo GdP) risulta che il “era trovato in assembramento accompagnato CP_1 da altre due persone” sul lungomare di Rapallo;
- che l'estrema sinteticità del verbale non consente di verificare se la presenza del sulla pubblica via costituisse CP_1
“assembramento” o meno;
- che infatti i militi ben avrebbero potuto riferire - anche sommariamente –:
▪ la durata del tempo in cui il era stato CP_1 osservato intrattenersi con terzi e
▪ la distanza fisica tenuta dalle persone, e ciò allo scopo di consentire la verifica giudiziale della situazione di “assembramento” o meno;
- che in assenza - a verbale - di dette semplici informazioni, il fatto contestato non può darsi come provato;
- che inoltre i divieti alla libera circolazione contenuta nei DPCM
“covid” – nella misura in cui limitano l'esercizio di una libertà fondamentale della persona (art. 16 Cost.) – devono inevitabilmente essere oggetto di stretta interpretazione, includendo nella nozione di assembramento esclusivamente circostanze compiutamente descritte e circostanziate dagli ufficiali verbalizzanti;
- che a tal fine non possono essere ritenute fonte sufficiente di prova le controdeduzioni (datate 17.4.24) dell'operante al ricorso avverso la sanzione presentato da alla , CP_1 CP_2 in quanto atto redatto ad oltre quattro anni dai fatti;
- che quindi la sanzione della Polizia di Stato deve ritenersi illegittima;
- che di conseguenza la sentenza del Giudice di Pace 209/2024 va confermata;
- che la residua incertezza sulla ricostruzione storica della vicenda giustifica la statuizione sulle spese di cui al dispositivo (valore della controversia € 405,88);
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, così provvede: 1. respinge l'appello della e per l'effetto Controparte_2 conferma la sentenza del Giudice di Pace n. 209/2024 del 20/09/2024; 2. condanna alla rifusione in favore di Controparte_2 CP_1
della metà delle spese del presente procedimento, quota
[...] corrispondente a Euro 180 per prestazioni professionali oltre esborsi forfettari e accessori di legge, compensando tra le parti la restante metà.
Così deciso e letto in udienza, in Genova, addì 10/06/2025
Il Giudice Unico
(Daniele Bianchi)