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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 08/04/2025, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di L'Aquila
riunita in camera di consiglio nelle persone dei sotto indicati Magistrati:
Dott. Barbara Del Bono Presidente rel.
Dott. Francesca Coccoli Consigliere
Dott. Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 1159/2022 R.G., promossa da
, già ( C.F. e P.IVA . Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
) , quale società incorporante di P.IVA_2 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e
[...] difesa, come in atti dall'Avv. Gennaro Arcucci.
APPELLANTE contro
(C.F. , Controparte_2 C.F._1 CP_3
(C.F. , , (C.F.
[...] C.F._2 Controparte_4
), (C.F. ), C.F._3 Controparte_5 C.F._4
(C.F. ), Controparte_6 C.F._5 Controparte_7
(C.F. ), quale unico erede testamentario dell'originaria attrice, C.F._6
, (C.F. ), Controparte_8 Controparte_9 C.F._7
(C.F. , (C.F. CP_10 C.F._8 CP_11 ), (C.F. , C.F._9 Controparte_12 C.F._10
(C.F. , Controparte_13 C.F._11 CP_14
(C.F. ), tutti rappresentati e difesi, unitamente e
[...] C.F._12
disgiuntamente, come in atti dall'Avv. Domenico Di Sabatino dall'Avv. Prof. Massimo
Cerniglia
APPELLATI per la riforma della sentenza n. 400/2022 resa dal Tribunale di Teramo, pubblicata in data 19 aprile 2022
Le parti costituite hanno regolarmente provveduto al deposito delle note di trattazione autorizzate entro il 28 gennaio 2025 come disposto con provvedimento della Corte del 7 gennaio 2025 con il quale preso atto della entrata in vigore, dal 01.01.2023 dell'art.127 ter, nella formulazione introdotta dall'art. 35 D.Lgs. 149/22, che prevede la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, si è disposta la trattazione del procedimento con tale modalità e la Corte tratteneva la causa in decisione assegnando i termini ridotti ai sensi dell'art. 190 c..p.c. di giorni venti per comparse conclusionali e venti giorni per memorie di replica con ordinanza in data 28 gennaio 2025.
CONCLUSIONI: Le parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza n. 400/2022 il Tribunale di Teramo decideva in merito alla domanda proposta nel giudizio rubricato al R.G. n.4741/2015 da , Controparte_2 [...]
, , , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 [...]
, , , cui era stato riunito il CP_8 Controparte_9 CP_10 CP_11
procedimento R.G. n. 4761/2015 promosso da , , Controparte_12 Controparte_14
, nei confronti di , società incorporante Controparte_13 Controparte_15
di con cui Controparte_1
chiedevano l'accertamento della responsabilità contrattuale, precontrattuale, da disinvestimento, da illecito della banca e il risarcimento danni.
Esponevano di essere tutti clienti della Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo
S.p.a. con un grado di istruzione e conoscenza finanziaria bassa, avendo effettuato investimenti prudenti e conservativi prima dei fatti di causa;
di aver sottoscritto un pag. 2/34 modulo di proposta per contratto “quadro” di negoziazione titoli senza che all'atto della firma fosse stato loro illustrato il contenuto delle singole clausole contrattuali;
di aver sottoscritto su proposta del Direttore della filiale ordini di acquisto di azioni emesse dalla nella seguente misura: € 22.500 in data 19.09.2006, CP_16 Controparte_2
€ 22.500 in data 12.09.2006, € 24.450,00 in data CP_10 CP_11
17.10.2008 e in data 16.07.2010, € 18.117,25 (residue) in data Controparte_5
23.01.2008 e in data 16.06.2008, € 20.250,00 in data Controparte_3
11.09.2006; € 27.000,00 in data 24.08.2006, € Controparte_8 Controparte_4
20.250,00 in data 07.09.2006, € 27.000 in data 14.09.2006, Controparte_6 CP_9
€ 27.000,00 in data 20.09.2006.
[...]
Aggiungevano che la banca convenuta non aveva provveduto ad effettuare gli adempimenti periodici stabiliti nella comunicazione ON DIN8019104 del 2 marzo
2009; che nel modulo di negoziazione unilaterale, predisposto per l'acquisto dei suddetti titoli, la aveva inserito una clausola di inadeguatezza in cui non era Pt_1
precisato ( con barratura accanto ai profili per “tipologia”, “oggetto”, “frequenza” e
“dimensione”) i motivi per i quali le operazioni erano inadeguate rispetto al profilo del cliente.
Deducevano che le predette operazioni erano inadeguate per tipologia ed oggetto avendo ciascuno degli attori una propensione al rischio bassa (avendo acquistato in precedenza titoli non speculativi come i titoli di Stato, mentre le azioni erano CP_16
titoli non quotati in un mercato regolamentato e quindi illiquidi, caratterizzati da un livello di rischio molto alto); le operazioni erano inadeguate per dimensione
(impiegando una percentuale rilevante rispetto alla disponibilità dei clienti) e per frequenza (effettuando nel medesimo periodo un numero eccessivo di operazioni in azioni della;
aggiungevano che nel 2014 ,quando la veniva rilevata dal CP_16 CP_16
, veniva deliberato l'azzeramento del valore delle Controparte_17
azioni possedute dagli azionisti con conseguente perdita per gli attori di tutti i loro risparmi.
Contestavano la violazione degli artt. 21 TUF e 28 del Regolamento ON n.
11522/1998 per non essersi la banca comportata con diligenza, correttezza e trasparenza
, avendo effettuato o consigliato le operazioni in questione senza aver fornito al cliente pag. 3/34 informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione;
lamentavano l'assenza di buona fede e correttezza nell'esecuzione della prestazione professionale da parte della banca;
la violazione dell'art. 29 del
Regolamento ON n. 11522/98 avendo venduto azioni privi di rating e rischiosi omettendo di illustrare ai clienti i motivi per cui quella vendita era inadeguata per tipologia, oggetto e dimensione, nonchè dell'art. 35 del Codice al Consumo;
la violazione della Comunicazione ON n. DIN/9019104 del 02.03.2009 e dell'art. 56 del Reg. ON n. 16190/2007 avendo la banca collocato le azioni senza rispettare una serie di specifici adempimenti sia ex ante che ex post, posti a carico dell'intermediario.
Chiedevano, quindi, il risarcimento danni da responsabilità contrattuale e precontrattuale da determinarsi in via equitativa nella misura pari alla somma investita, nonché il risarcimento del danno da mancato disinvestimento (non avendo la banca informato o consigliato gli attori al fine di permettere il tempestivo disinvestimento dai titoli in questione) da quantificarsi in via equitativa considerando che il valore attuale delle azioni era pari a zero, il risarcimento danni da responsabilità da illecito CP_16
civile ex artt. 2043, 2049 e 2050 c.c. pari a quanto investito da ciascuno degli attori.
1.2 Si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente l'incompetenza CP_18
del Tribunale adito in favore del Tribunale di L'Aquila – Sezione Specializzata in materia d'Impresa), nel merito la nullità e inammissibilità delle pretese e domande azionate nei confronti della Banca e, comunque, chiedeva l'integrale rigetto delle domande attoree, in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto.
Esponeva di aver adempiuto a tutti gli obblighi informativi previsti avendo gli attori stipulato dei contratti quadro per la negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari e sottoscritto il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari;
con riferimento agli acquisti del 2006 precisava che gli attori avevano previamente compilato il questionario sul proprio profilo di rischio barrando i riquadri relativi alla propria situazione finanziaria, esperienza in materia di investimenti, obiettivi e propensione al rischio;
che gli attori avevano espresso la volontà di aderire all'O.P.V. sottoscrivendo i moduli di adesione e dichiarando di aver ricevuto copia del
Prospetto Informativo che riportava, fra l'altro, le informazioni sui rischi relativi alla sottoscrizione delle azioni;
aggiungeva che dopo aver eseguito gli ordini di CP_16
pag. 4/34 acquisto ( in cui ciascuno degli attori aveva dichiarato di aver ricevuto informazioni adeguate sulla natura e sui rischi dell'ordine che riportava la dicitura “non adeguata causale/descrizione causale S” indicando in maniera esplicita per la non CP_4 adeguatezza dell'operazione per “tipologia”, “frequenza”, “oggetto” e “dimensioni”, per gli altri la non adeguatezza solo per “tipologia” e “oggetto) la banca aveva inviato le note informative al domicilio di ciascuno dei clienti, relative al buon esito dell'operazioni di acquisto, con il riepilogo di tutte le informazioni relative all'operazione e in particolare che le azioni erano acquistate “fuori mercato” (ossia fuori da un mercato regolamentato), la quantità di azioni sottoscritte, il prezzo e il loro controvalore.
In riferimento agli acquisti compiuti da e nel 2008/2010 ( CP_11 CP_5
successivamente al recepimento in Italia della Direttiva c.d Midif) evidenziava che erano stati sottoscritti dai clienti oltre ai contratti quadro, i documenti sulla conoscenza ed esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, sulla situazione finanziaria e sugli obiettivi di investimento, nonché il documento informativo relativo agli strumenti finanziari e alle strategie di investimento proposte.
All'udienza del 22.03.2016 il G.I. disponeva la riunione del presente giudizio , rubricato al R.G. 4741/2015 con altro giudizio di cui al R.G. 4761/15 promosso da CP_12
, e nei confronti di in cui
[...] Controparte_14 Controparte_13 CP_18
avevano esposto di aver acquistato azioni per i seguenti importi: CP_16 CP_12
€ 54.000 in data 03.10.2006, € 57.996,00 in data 28.09.2006
[...] Controparte_13 ed € 10.300 in data 22.12.2008, € 36.000 in data 22.09.2006 e Controparte_14
rappresentato le medesime doglianze dell'altro giudizio.
La banca nel costituirsi nel giudizio di cui al R.G. n. 4761/15 aveva proposto le medesime difese già articolate nel procedimento previamente instaurato
Istruita la causa a mezzo delle produzioni documentali delle parti, all'udienza del
22.12.21 fissata per la discussione orale della causa ex art. 281 quinquies c.p.c. il G.I. si riservava per la decisione.
2) La sentenza di primo grado . Il Tribunale di Teramo con la sentenza n. 400/2022 pubblicata in data 19.04.2022 dichiarava la responsabilità da inadempimento contrattuale della convenuta quanto alle operazioni di investimento per CP_18
pag. 5/34 cui è causa effettuate dagli attori e per l'effetto, condannava la convenuta al risarcimento del danno in favore degli attori nella misura di seguito indicata CP_2
€ 20.137,50, € 24.165,00, €
[...] Controparte_6 Controparte_3
18.123,75, € 24.165,00, € 18.123,75, Controparte_8 Controparte_4 CP_10
€ 20.137,50, € 16.463,50, €
[...] Controparte_5 Controparte_9
24.165,00, € 48.330,00, € 29.700,00, Controparte_12 Controparte_14 CP_13
€ 51.031,42, €4.700,00 il tutto oltre rivalutazione e interessi,
[...] CP_11
nonché interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo;
condannava la convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute dagli attori , liquidate in € 13.430,00 oltre accessori come per legge.
2.1 Il Tribunale di primo grado preliminarmente rigettava l'eccezione di incompetenza del giudice adito ritenendo che la controversia de quo, vertendo le domande sul rapporto di intermediazione finanziaria fra gli attori e la banca nelle rispettive vesti di risparmiatori-investitori ( non di azionisti) e di intermediario finanziario e quindi sulla validità del contratto di investimento che non involge in alcun modo un rapporto societario , non rientrasse nell'ambito applicativo della cognizione del c.d. Tribunale delle Imprese.
2.2 Per il Primo Giudice la domanda di declaratoria di nullità, invalidità, inefficacia proposta dagli attori nei confronti della clausola di inadeguatezza apposta ai contratti di acquisto delle azioni oggetto di causa, era infondata in quanto, secondo la giurisprudenza di legittimità riportata, la violazione del dovere di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico degli intermediari finanziari non può determinare l'invalidità del contratto quadro o dei singoli atti negoziali posti in essere in base allo stesso , ma solo conseguenze risarcitorie costituendo fonte di responsabilità precontrattuale (nel caso in cui le violazioni dei doveri di informazione e di corretta esecuzione delle operazione avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del c.d. contratto quadro) o di responsabilità contrattuale ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto
Il Primo Giudice, esclusa una nullità virtuale dei contratti di acquisto dei titoli, e dopo aver evidenziato che l'inosservanza delle prescrizioni è sanzionata con i rimedi previsti pag. 6/34 dall'ordinamento in caso di inadempimento contrattuale (risoluzione per inadempimento e/o risarcimento danni) escludeva la configurabilità, nel caso di specie, di una responsabilità precontrattuale dal momento che le doglianze attoree attenevano alla fase esecutiva del contratto quadro e riguardavano una singola operazione di investimento.
Quanto all'azione risarcitoria proposta dagli attori, che hanno evidenziato il grave inadempimento imputabile alla banca (che nel proporre l'investimento in azioni CP_16
non aveva fornito agli investitori tutte le informazioni necessarie per valutare l'effettiva rischiosità dell'operazione e procedere con consapevolezza all'acquisto) e ritenuto pacifico fra le parti , come emerso in via documentale, che gli attori avevano sottoscritto un apposito contratto quadro presso la banca convenuta, il Tribunale rammentava che, nell'individuazione delle violazioni poste in essere dall'intermediario nell'esecuzione del rapporto negoziale, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità l'onere probatorio fra le parti è ripartito nel senso che l'investitore è tenuto ad allegare l'inadempimento da parte dell'intermediario delle obbligazioni derivanti dal contratto di intermediazione e fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento anche sulla base di presunzioni, mentre sull'intermediario incombe l'onere di provare l'avvenuto inadempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico allegate come inadempiute dal cliente e di aver agito con la specifica diligenza richiesta dalla normativa di settore.
Specificava gli obblighi gravanti sull'intermediario evidenziando come la disciplina applicabile al settore dei servizi di investimento, soggetta a continue evoluzioni, si fondasse su principi costanti quali la protezione del cliente e l'integrità del mercato e che l'attuale disciplina nazionale ed europea era caratterizzate dall'esigenza di accrescere il livello di protezione garantito al consumatore esigendo dalle banche un'elevata diligenza professionale – correttezza – nei rapporti con la clientela tale da neutralizzare i rischi connessi al forte squilibrio fra le parti per cui la diligenza professionale della banca deve essere tanto più elevata quanto più elevata è l'asimmetria informativa specifica del consumatore.
La diligenza professionale, continuava il Tribunale, che si esige dall'operatore bancario
è determinata in base al parametro della legalità specifica dell'attività esercitata pag. 7/34 configurandosi oneri di diligenza professionale tali da includere una consulenza sulla normativa applicabile alla prestazione.
Considerando le elevate e specifiche professionalità possedute dall'intermediario ne deriva secondo il Primo Giudice, l'obbligo per l'operatore, che interagisce con il consumatore, di adottare risorse altamente professionalizzate proprio in dipendenza dell'elevata asimmetria informativa tra le parti.
Quanto alla fondatezza delle pretese attoree il Primo Giudice operava una distinzione, in ragione della diversa disciplina applicabile, fra gli acquisti di strumenti finanziari avvenuto nel 2006 e gli acquisiti effettuati successivamente all'entrata in vigore del
D.lgs n. 164/2007 (con il quale è stata data attuazione alla direttiva 2004/39/CE c.d. direttiva Midif ) relativamente alla posizione di , e Controparte_5 CP_11
. Controparte_13
La vicenda contrattuale relativa agli acquisiti effettuati nel 2006 è regolata sia nel T.U.
n. 58/1998 (artt. 21 e 23) sia nel regolamento attuativo ON n. 11522/1998 (artt. 26 e
30) che disciplinano i doveri degli intermediari finanziari nello svolgimento dei servizi di investimento precisando , il Tribunale, che in materia di servizi di investimento,
l'obbligo di informazione attiva ex art 21 co. 1 lett. a) e b) TUF e art. 28 co. 2 Reg.
ON n. 11522/98 riveste una portata autonoma rispetto alla valutazione di adeguatezza , avendo la finalità di porre il cliente in condizione di effettuare le operazioni di investimento con consapevolezza .
Secondo la predetta normativa (art. 21 TUF e l'art. 26 e 28 Reg. ON) e il consolidato insegnamento della Suprema Corte, le informazioni da trasmettere al cliente devono essere concrete e specifiche , ritagliate sul singolo prodotto di investimento e date a prescindere dalle peculiari caratteristiche di esperienza dell'investitore e di peso dell'investimento rispetto al patrimonio complessivamente investito.
Passando alla verifica del rispetto da parte della banca degli obblighi informativi sulla stessa gravanti alla luce delle contestazioni mosse dagli attori, il Primo Giudice rilevava che il prospetto informativo, sebbene risultasse consegnato ai clienti e contenente informazioni relative all'indicazione dei fattori di rischio specifici, essendo informazioni relative alle sole caratteristiche e ai rischi del prodotto senza alcuna indicazione riguardo l'adeguatezza dell'operazione rispetto allo specifico profilo del pag. 8/34 cliente ( e quindi consistenti in informazioni fornite al pubblico indistinto degli investitori) non potesse integrare prova dell'adempimento agli obblighi informativi gravanti sull'intermediario.
Precisava ,al riguardo, il Primo Giudice, come l'onere informativo gravante sull'intermediario non possa ritenersi assolto mediante la mera consegna della documentazione contrattuale al cliente essendo necessario fornire l'ausilio necessario e funzionale in modo da porre il cliente nelle condizioni di esprimere una scelta consapevole, illustrando e spiegando le informazioni contenute nel prospetto informativo e fornendo ogni altra informazione necessaria in relazione al profilo dell'investitore e, dunque, privilegiando un'informazione effettiva, adattata allo specifico cliente con il quale l'intermediario si rapporta.
Di conseguenza, evidenziava il Tribunale, la consegna del prospetto informativo o la dichiarazione di “presa visione” possono costituire indici presuntivi dell'adempimento ma quando vi è la contestazione sul punto da parte del cliente è richiesto un maggiore sforzo probatorio da parte dell'intermediario, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità, non potendo tale documento integrare ex se prova dell'adempimento agli obblighi informativi.
Considerazioni similari riguardano secondo il Primo Giudice anche il documento sui rischi generali sui rischi dell'investimento, consegnato dalla banca agli attori ( tranne che a e , la cui consegna non è sufficiente a liberare l'intermediario CP_2 CP_5 dagli obblighi informativi (inteso come obblighi di fornire un'informazione specifica e completa sulla natura e rischiosità del prodotto finanziari e sull'adeguatezza rispetto al profilo del cliente) in quanto tale documento contiene indicazioni di carattere generale che non garantisce la conoscenza concreta ed effettiva del titolo negoziato che l'intermediario deve fornire all'investitore in modo che questi possa consapevolmente procedere all'investimento proposto.
Quanto all'affermazione della banca di aver adempiuto agli obblighi di cui all'art. 29 avendo gli attori compilato il questionario sull'adeguatezza degli ordini (contenente le informazioni relative alla propria situazione finanziaria, esperienza in materia di investimenti, obiettivi di investimento e propensione al rischio) e dichiarato nell'ordine di acquisto “di aver ricevuto informazioni adeguate sulla natura e sui rischi del presente pag. 9/34 ordine e di aver preso nota delle relative clausole” il Tribunale di Teramo, riportandosi all'insegnamento della Suprema Corte secondo la quale la dichiarazione resa dal cliente sul modulo predisposto dalla banca in ordine alla propria consapevolezza riguardo le informazioni ricevute sulla rischiosità dell'investimento proposto dalla banca e sull'inadeguatezza dell'operazione rispetto al proprio profilo di investitore non costituisce dichiarazione confessoria ( essendo rivolta a formulare un giudizio), riteneva che con tale dichiarazione sottoscritta dagli attori non potesse ritenere assolto l'onere informativo gravante sulla banca non avendo quest'ultima, a fronte della contestazione di inadempimento specifica formulata dai clienti sulla mancata informazione sulla rischiosità insita nell'acquisto di azioni non quotate in mercati regolamentati, dimostrato di aver fornito al cliente un'informativa specifica e contestualizzata rispetto all'investimento de quo non essendo all'uopo sufficienti le dichiarazioni generiche fatte sottoscrivere agli attori su moduli prestampati
Sulla segnalazione di inadeguatezza presente su tutti gli ordini di acquisto in atti e sui quali gli attori lamentavano la mancanza di specificazione e informazione sui motivi di inadeguatezza rispetto al profilo del cliente e ai singoli profili di inadeguatezza
(“tipologia”, “oggetto”, “frequenza” e “dimensione”) delle singole operazioni impedendosi in tal modo ai clienti di effettuare una scelta consapevole sull'opportunità di procedere con l'investimento ( in particolare per CP_2 CP_3 CP_6 [...]
, e la segnalazione di inadeguatezza riguardava la CP_8 CP_9 CP_10 CP_14 tipologia e l'oggetto dell'investimento; per e l'inadeguatezza CP_4 CP_12
era stata rilevata sotto tutti i profili quindi anche per frequenza e dimensione), il Primo
Giudice osservava che in tema di intermediazione finanziaria la dichiarazione resa dal cliente su modulo predisposto dalla banca e da lui sottoscritta, pur non avendo valenza confessoria è idonea a far presumere assolto l'obbligo per l'intermediario di cui all'art. 29 co. 3 Reg ON n. 11522 del 1998, ma in caso di contestazione del cliente che alleghi l'omissione di specifiche informazioni, grava sull'intermediario l'onere di provare di averle specificamente rese.
Al riguardo il Tribunale riteneva che, ferma l'esigenza di aver assolto all'obbligo di fornire al cliente tutte le informazioni e le ragioni che sconsigliano l'operazione, per l'art. 29 è sufficiente il riferimento alla circostanza dell'avere l'intermediario rivolto le pag. 10/34 avvertenze al cliente ricevendone l'ulteriore richiesta di eseguire comunque l'operazione
Scopo della norma è assicurare che l'investitore abbia ricevuto l'informazione che l'operazione stessa non fosse adatta considerando le sue specifiche caratteristiche e quelle del prodotto proposto: a tal fine, pertanto, non può ritenersi sufficiente un avvertimento orale generico e astratto cioè privo dei riferimenti concreti alle caratteristiche del cliente in comparazione con il titolo e ciò in quanto l'informazione da rendere ,prima che la banca ai sensi dell'art. 29 co. 3 del Reg. ON dia esecuzione all'ordine inadeguato, deve essere sufficiente in concreto, cioè tale da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto considerando le caratteristiche personali e le situazione finanziaria del cliente.
La norma in questione impone di rendere l'informazione in qualsiasi forma ma, in caso il cliente alleghi l'inadempimento contestando che le avvertenze ricevute fossero inadeguate ad assolvere gli obblighi gravanti sulla banca, allora quest'ultima dovrà dimostrare di essere stata adempiente potendo tale prova avvenire con ogni mezzo.
Pertanto, continua il Tribunale, ai sensi dell'art. 29 spetta al giudice verificare se a fronte di un'operazione inadeguata , l'intermediario abbia informato il cliente delle concrete ragioni per la quale la stessa sia inopportuna non essendo necessario che tali ragioni emergano dall'ordine scritto, dovendo il giudice valutare se la condotta tenuta dalla banca assolva all'obbligo di completa e corretta informazione riguardo il prodotto finanziario in questione.
Nel caso di specie, secondo il Primo Giudice, a fronte della puntuale contestazione da parte dei clienti riguardo il mancato assolvimento da parte della agli obblighi CP_18
informativi sulla stessa incombenti in caso di un investimento ritenuto inadeguato, la convenuta non ha dimostrato il corretto adempimento dell'obbligo di diligenza cui era tenuta essendosi limitata al solo riscontro documentale della presenza nell'ordine di acquisto dei titoli della dizione “trattasi di operazione inadeguata” , non avendo provato in giudizio di aver fornito ai clienti un'informativa specifica e personalizzata in riferimento all'elevata rischiosità degli investimenti in azioni c.d. illiquide in quanto non quotate in mercati regolamentati.
pag. 11/34 Tale censura riguarda in particolare , secondo la sentenza impugnata, gli investitori che nel questionario di profilatura avevano indicato una propensione al rischio avversa (
[...]
, o modesta ( oltre alla CP_14 CP_3 CP_9 CP_10 CP_12
considerazione che nessuno degli attori aveva indicato una elevata propensione al rischio;
inoltre evidenziava che gli attori avevano dichiarato di non possedere alcuna esperienza in materia di investimenti azionari ( come e o di possedere CP_9 CP_10
una discreta esperienza al riguardo ( come e ). CP_3 CP_6 CP_8
A ciò deve aggiungersi che secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata dal
Primo Giudice, la presunzione legale sull'esistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio dell'investitore non può essere superata da una generica propensione al rischio del cliente giacché anche l'investitore disponibile ad assumere rischi elevati deve poter valutare la sua scelta nell'ambito delle opzioni offerte dal mercato alla luce dei fattori di rischio che l'intermediario ha l'obbligo di segnalare.
Il Tribunale di primo grado concludeva rilevando l'inadempimento della banca agli obblighi informativi ritenendo altresì che tale accertamento rendesse superflua, in virtù del principio della ragione più liquida , ogni considerazione sulle ulteriori doglianze sollevate dagli attori..
Il Primo Giudice procedeva ad una disamina separata riguardo le posizioni di CP_11
e avendo questi investitori effettuato acquisiti di azioni dopo CP_5 CP_13 CP_16
l'abrogazione del Reg. ON n. 11522/98 quando era in vigore la c.d. Direttiva Mifid
e nello specifico gli azionisti e avevano acquistato solo negli anni 2008 CP_11 CP_5
e 2010 mentre aveva acquistato azioni sia nel 2006 sia in data 22.01.2008. CP_13
Rispetto agli acquisti effettuati dopo il 2006, nella vigenza della direttiva Mifid, gli attori avevano lamentato che la aveva operato in regime di consulenza e che CP_16 quindi avrebbe dovuto valutare ex art 40 Reg. ON n. 16190/2007 l'adeguatezza fra il profilo d'investimento Mifid rilasciato al cliente e lo specifico titolo e che, considerato il profilo basso di rischio dei clienti, la banca convenuta non avrebbe dovuto vendere i titoli per cui è causa essendo titoli non quotati in mercato regolamentato e caratterizzati da un profilo di rischio alto e speculativo.
Secondo l'art. 40 sopra indicato, rilevava il Tribunale, l'intermediario che presti i servizi di consulenza in materia di investimenti e di gestione dei portafogli è tenuto ad pag. 12/34 effettuare la valutazione di adeguatezza dell'operazione consigliata o realizzata verificando che l'investimento sia in linea con gli obiettivi del risparmiatore e con la sua capacità di conoscere e sopportare i rischi e con il suo orizzonte temporale, mentre non
è più prevista la possibilità di effettuare o proporre operazioni non adeguate anche con il consenso scritto dell'investitore previsto dal precedente articolo 29 Reg. ON del
1998; la valutazione di appropriatezza, di cui all'art. 42 del Reg. ON 16190/2007, ha la funzione di verificare , nell'ambito dei servizi di investimento diversi dalla consulenza, che il cliente abbia compreso i rischi e la complessità insiti nell'investimento e che possa contare su una misura adeguata di esperienza e consapevolezza.
Passando ad analizzare le posizioni degli investitori il Primo Giudice riguardo che aveva effettuato due ordini di acquisto ( uno il 23.01.2008 e Controparte_5
uno il 16.06.2008) rilevava che dai due questionari di profilatura del cliente versati in atti emergeva l'inadempimento della banca che non aveva dimostrato di aver fornito alla cliente un'informativa specifica riguardo la rischiosità dell'investimento consentendo l'acquisto in azioni illiquide , dichiaratamente inadeguate rispetto al profilo del cliente ( nei questionari la aveva dichiarato di non avere alcuna esperienza CP_5
in materia di investimenti, nessuna propensione al rischio avversa e di non aver l'obiettivo di acquistare azioni)
Nel successivo questionario compilato in data 05.05.2008 la indicava una CP_5
propensione al rischio di grado moderato e nonostante ciò la banca dava seguito all'acquisto di 500 azioni ritenendo erroneamente adeguata un'operazione di CP_16
investimento rischiosa rispetto alla propensione al rischio modesta dichiarata dalla cliente, dimostrando in tal modo l'inadempimento della banca rispetto agli obblighi informativi sulla stessa incombenti
Quanto alle operazioni di investimento effettuate da ( di cui una del CP_11
15.09.2006 non menzionata in citazione e quindi non oggetto di esame da parte del
Tribunale ) , venivano esaminate quelle effettuate in data 13.10.2008 e in data
15.07.2010 e i relativi questionari.
UA il questionario sottoscritto in data 08.04.2008 , il Primo Giudice riteneva erronea la valutazione di adeguatezza in relazione all'ordine di acquisto del 13.10.2008,
pag. 13/34 effettuata dall'intermediario, considerato il grado di rischio discreto tollerato dal cliente e l'orizzonte temporale breve indicato tra gli obiettivi dell'investimento.
Riteneva invece infondata l'eccezione di inadempimento relativamente all'investimento effettuato in data 15.07.2010 dovendosi ritenere corretta la valutazione di adeguatezza operata dalla banca avendo nel questionario Mifid il cliente dichiarato di avere una pregressa esperienza in azioni, di essere propenso ad un elevatissimo profilo di rischio
,di perseguire una crescita significativa nel tempo tollerando oscillazioni rilevanti del valore del proprio portafoglio e di essere titolare di un cospicuo patrimonio;
potendo pertanto ritenersi che l'acquisto delle azioni corrispondesse agli obiettivi di investimento del cliente , sostenibile finanziariamente sotto il profilo del rischio e che l'investitore avesse compreso sulla base dell'esperienza manifestata la natura dell'investimento.
UA la posizione di (che oltre all'acquisto di azioni in data Controparte_13
28.09.2006) aveva effettuato un investimento azionario in data 17.01.2008) avendo la stessa sottoscritta apposita clausola di inadeguatezza dell'operazione per tipologia e oggetto, il Tribunale rilevava l'inadempimento della (rispetto all'assenza di una Pt_1
informativa specifica riguardo la rischiosità insita nelle operazioni di acquisto di titolo azionari “illiquidi”) che aveva consentito un investimento in azioni dichiaratamente inadeguato rispetto al profilo del cliente .
Quanto alla censura , in riferimento alla posizione di sulla violazione della CP_11 comunicazione ON n. DIN/9019104 e dell'art. 56 Reg. ON n. 16190/2007 ( che prescrivono una serie di adempimenti a cui l'intermediario è tenuto sia ex ante che ex post) il Tribunale riteneva di pronunciarsi solo riguardo le contestazioni mosse dall'attore relativi agli adempimenti ex post ( non avendo questi mosso specifiche censure in ordine agli adempimenti ex ante gravanti sulla banca) ritenendo la censura infondata avendo la banca convenuta prodotto la documentazione relativa alla rendicontazione della posizione del CP_11
Concludeva ritenendo insussistente ogni profilo di responsabilità della banca riguardo l'operazione di acquisto titoli effettuato da in data 15.07.2010; fondata la CP_11 censura di inadempimento mossa dagli attori e dal , per quest'ultimo solo CP_11 riguardo l'acquisto effettuato in data 13.10.2008.
pag. 14/34 Quanto alla sussistenza del danno risarcibile il Tribunale evidenziava che non era oggetto di contestazione che nel 2014 ( quando la era stata rilevata dalla CP_16 [...]
era stato deliberato l'azzeramento del valore delle azioni e che quindi Parte_2
gli attori avevano perso il denaro investito, al netto dei dividendi percepiti prima dell'azzeramento; quanto al nesso causale richiamando l'insegnamento della Suprema
Corte , riteneva che nel caso di specie , dato l'inadempimento della il nesso Pt_1
causale si presumeva non avendo l'intermediario fornito prova contraria e il danno risarcibile coincidente con la perdita maturata per effetto dell'operazione che l'intermediario non avrebbe dovuto porre in essere astenendosi dall'eseguire un ordine di investimento delle cui conseguenze e rischi l'investitore non era stato adeguatamente informato;
detratto , in applicazione del criterio della “compensatio lucri cum damno” il valore dei dividendi percepiti dagli azionisti ( calcolati in base agli estratti conto prodotti dalla banca).
Nella quantificazione del danno da risarcire il Tribunale rilevava che non CP_11 aveva percepito alcun dividendo in relazione all'operazione del 13.10.2008 ( per la quale era stato accertato l'inadempimento della banca) non essendo i dividendi risultanti dagli estratti conto in atti riferibili al predetto ordine di acquisto.
Quanto alla posizione di il Primo Giudice disponeva che Controparte_5 dall'importo da risarcire fosse detratto anche il prezzo percepito dalla stessa a seguito della vendita di azioni effettuata in data 06.11.2008 pari ad € 9.375,00
Il Tribunale , ritenuto l'inadempimento della banca agli obblighi informativi ed escluso il concorso di colpa degli attori ex art 1227 c.c. nella causazione del danno ( non potendosi considerare negligente la condotta del cliente che abbia sottoscritto la segnalazione di inadeguatezza senza che la stessa sia stata concretamente spiegata dall'intermediario e compresa dall'investitore) riconosceva il risarcimento del danno in favore degli attori quantificandolo nell'intera somma corrisposta per l'acquisto delle azioni decurtata dei dividendi medio tempore percepiti dagli investitori e delle CP_16
somme incassate per la vendita disponendo i seguenti importi da risarcire:
1. € 22.500,00 - € 2.362,50 = € 20.137,50; Controparte_2
2. € 27.000,00 - € 2.835,00 = € 24.165,00; Controparte_6
3. € 20.250,00 - 2.126,25 = € 18.123,75; Controparte_3
pag. 15/34 4. € 27.000,00 - € 2.835,00 = € 24.165,00; Controparte_8
5. € 20.250,00 - € 2.126,25 = € 18.123,75; Controparte_4
6. € 22.500,00 - € 2.362,50 = € 20.137,50; CP_10
Con 7. € 18.117,25 (importo già al netto della vendita) - € 1.653,75 = CP_5
€ 16.463,50;
8. € 27.000,00 - € 2.835,00 = € 24.165,00; Controparte_9
9. € 54.000,00 - € 5.670,00 = 48.330,00; Controparte_12
10 € 36.000,00 - € 6.300,00 = € 29.700,00; Controparte_14
11 € 57.996,00 - € 6.964,58 = e 51.031,42; Controparte_13
12.CROCE Rivo: € 4.700,00 (relativo al solo investimento effettuato in data 13 ottobre
2008).
Costituendo tali somme debito di valore, il Tribunale riconosceva a ciascun creditore il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi legali , trattandosi di due misure compatibili fra loro mirando, la prima, a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato ponendolo nella condizione in cui si sarebbe trovato se l'inadempimento non si fosse verificato, mentre i secondi hanno natura compensativa;
e gli interessi da applicarsi non sulla somma interamente rivalutata ma in applicazione dei principi di cui alla sentenza della SS.UU n. 1712/95, sulla somma annualmente rivalutata secondo gli indici Istat;
infine dalla pubblicazione della sentenza al saldo vanno corrisposti sulle somme liquidate a titolo di danno, i soli interessi legali.
Le spese di lite seguivano la soccombenza e liquidate con applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014 secondo il valore dichiarato della controversia .
3)Appello: avverso la sentenza n. 400/2022 del Tribunale di Teramo proponeva appello la quale società incorporante , per i seguenti Parte_2 CP_18
motivi:
3.1 Sul ritenuto inadempimento agli obblighi informativi: violazione/falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 23, co, 6 TUF e 1218 c.c.-contraddittorietà della motivazione.
Con questo motivo l'appellante contesta la sentenza impugnata in relazione al riparto degli oneri di allegazione e prova in quanto, secondo la giurisprudenza di legittimità,
l'onere probatorio, gravante sull'intermediario finanziario riguardo le informazioni pag. 16/34 fornite al cliente, è commisurato alla deduzione di inadempimento di controparte nel senso che incombe sull'investitore, che lamenti la violazione degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario, di allegare specificamente l'inadempimento di tali obblighi mediante la circostanziata anche se sintetica, individuazione delle informazioni che l'intermediario ha omesso di fornire, di provare il danno e il nesso di causalità fra inadempimento e danno.
Nel caso di specie, secondo l'appellante, a fronte dell'allegazione da parte degli appellati di inadempimento degli obblighi informativi consistente nella mera riproduzione della normativa e dei principi di diritto, sulla banca incombeva solo di provare di aver reso l'informativa sulla mancata quotazione e sul rischio di liquidità delle azioni : prova che è stata fornita avendo la banca consegnato il prospetto CP_16
informativo ex art 94 TUF.
Il Tribunale di Primo Grado pur avendo riconosciuto che l'appellante aveva provato di aver fornito le informazioni ( prospetto informativo) ha poi ritenuto che le stesse fossero insufficienti privando l'appellante del diritto di difesa, onerandolo di provare di aver adempiuto ad ogni obbligo informativo previsto nella disciplina dell'intermediazione finanziaria a distanza di diversi anni dagli investimenti contestati.
Quanto all'allegazione degli appellati sulla mancata indicazione del rating dei titoli venduti, evidenzia che nel prospetto informativo, consegnato agli investitori, vi è il riferimento alla circostanza che era stata oggetto di rating da parte della CP_18 società Standard & Poor's esplicitando il giudizio ricevuto e avvertendo gli investitori sui rischi derivanti da un'eventuale variazione peggiorativa.
Ribadiva che essendovi in atti la prova confessoria ( riconosciuta anche dal Primo
Giudice) attestante la consegna dei prospetti informativi ai clienti, risultava dimostrata la conoscenza o conoscibilità da parte degli appellati delle informazioni ivi contenute.
3.2 Sul ritenuto inadempimento all'obbligo di valutazione dell'adeguatezza : violazione/falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 23 co. 6 TUF, 1218 e
2697 c.c.-contraddittorietà della motivazione.
Al riguardo l'appellante precisa che la sentenza impugnata ritiene sussistere la violazione dell'art. 29 Reg. ON n. 11522/98 non per la mancata valutazione pag. 17/34 dell'adeguatezza delle operazioni contestate, ma in quanto la banca avrebbe omesso di informare gli investitori sulle ragioni che determinavano l'inadeguatezza segnalata.
Richiamato anche per tale aspetto che l'onere probatorio incombente sull'intermediario
è commisurato alla deduzione di inadempimento formulata dall'investitore ( che deve indicare le specifiche informazioni in merito all'inadeguatezza delle operazioni contestate di cui è stata allegata l'omissione), l'appellante evidenzia che la controparte si è limitata a contestare alla Banca che la segnalazione di inadeguatezza delle operazioni ( per tipologia, oggetto e dimensioni dell'investimento) era stata generica e non precisata mediante corretta barratura dei singoli profili, senza allegare né indicare le specifiche informazioni omesse.
A fronte della generica doglianza degli appellati , l'onere probatorio incombente sulle banca ( di provare di aver segnalato in maniera chiara e comprensibile le ragioni di inadeguatezza relative al singolo investitore) era stato di certo assolto, secondo l'appellante, mediante la produzione in giudizio dei moduli di adesione contenenti la clausola di inadeguatezza sottoscritta da ogni investitore .
L'appellante contesta la sentenza di primo grado che ha disapplicato/falsamente applicato l'art. 29 co. 3 Reg. ON 11522/98 ignorando le espresse autorizzazioni al compimento delle operazioni oggetto di causa, rilasciate per iscritto dagli investitori , nonostante nel modulo fossero indicate, per ciascuno di essi , le specifiche ragioni di inadeguatezza e non in maniera standardizzata: infatti in ciascuno modulo d'ordine la aveva riportato le singole ragioni di inadeguatezza , in modo differenziato per Pt_1
ogni investitore, specificando che l'operazione di investimento risultava inadeguata soltanto per “tipologia” e “oggetto”, mentre per e Controparte_4 Controparte_12 le operazioni risultavano inadeguate anche per “ frequenza” e “dimensioni “a ulteriore riprova che le valutazioni erano state oggetto di specifica analisi individuale da parte della banca.
A ciò si aggiunga, continua l'appellante, che i clienti dopo aver ricevuto l'informativa , avevano autorizzato per iscritto la banca all'acquisto delle azioni dichiarando di CP_16 essere stati avvertiti dell'inadeguatezza dell'operazione, costituendo tali dichiarazioni adempimento di un preciso obbligo di forma scritta previsto dall'art. 29 Reg. ON : per cui, secondo la giurisprudenza riportata, la sottoscrizione da parte del cliente della pag. 18/34 clausola in calce al modulo d'ordine , contenente la segnalazione d'inadeguatezza dell'operazione sulla quale è stato avvisato, è idonea a far presumere assolto l'obbligo, in capo all'intermediario, previsto dall'art. 29 Reg. ON del 1998 .
Una volta chiarita la piena valenza delle dichiarazioni rese dagli investitori nei moduli d'ordine, ne deriva ,secondo l'appellante, l'infondatezza della sentenza impugnata non potendosi ravvisare in capo alla Banca alcuna violazione dell'art. 29 Reg. ON, risultando per tabulas che l'appellante aveva informato anche per iscritto gli investitori delle specifiche ragioni di inadeguatezza e avendo questi ultimi autorizzato per iscritto la banca all'acquisto delle azioni nonostante le informative ricevute, per cui alcun inadempimento può essere imputabile all'appellante che ha correttamente adempiuto agli obblighi informativi imposti dal predetto Reg ON.
3.3 Sulla ritenuta inadeguatezza (A) dell'acquisto del 23.01.2008 e del 16.06.2008 rispetto al profilo di rischio della Sig.ra (B) dell'acquisto del Controparte_5
13.10.2008 rispetto al profilo di rischio del Sig. e (C) dell'acquisto del CP_11
17.01.2008 rispetto al profilo di rischio della Sig.ra ): erronea Controparte_13
valutazione del materiale probatorio con conseguente erronea valutazione di inadeguatezza ex artt. 39 e 40 Regolamento ON 16190/2007.
Con questo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata evidenziando in primo luogo che in riferimento alla posizione di parte attrice non aveva Controparte_13 effettuato alcuna contestazione sulla violazione dell'art. 40 Reg. ON n. 16190/2007 pertanto il Primo Giudice è incorso nella violazione dell'art. 112 c.p.c. ignorando l'assenza di specifiche allegazioni e contestazioni sulla inadeguatezza dell'investimento concluso dalla in data 17.01.2008. CP_13
In ogni caso affermava che la aveva puntualmente rispettato gli obblighi Pt_1 informativi previsti dalla normativa vigente in riferimento ai Sigg.ri e CP_11 CP_5
dando corso agli ordini di acquisto dagli stessi impartiti in quanto i titoli oggetto di vendita erano risultati adeguati rispetto ai profili di rischio degli investitori e ai loro obiettivi di investimento.
UA evidenziava che era già titolare di azioni avendo aderito CP_11 CP_16 all'OPV del 2008 e quindi aveva una pregressa specifica esperienza nell'investimento di azioni oggetto di causa;
inoltre in data 08.04.2008 ( prima dell'acquisto dei titoli del pag. 19/34 13.10.08) aveva dichiarato di avere una propensione al rischio discreta e come obiettivo principale di ottenere un rendimento in linea con l'inflazione e in data 15.07.2010 ( prima dell'acquisto di azioni del 15.07.2010) aveva dichiarato di avere una elevatissima propensione al rischio e l'obiettivo di guadagnare molto pur correndo dei rischi .
Aggiungeva che anche per la posizione di risultava nella Controparte_5
documentazione che la stessa era già titolare di azioni avendo già acquistato CP_16
titoli nel gennaio 2008
Secondo l'appellante la banca ha correttamente dato esecuzione agli ordini di acquisto impartiti dai clienti essendo l'operazione adeguata al profilo degli investitori in questione.
3.4 In via subordinata sulla ritenuta insussistenza del concorso colposo degli investitori:vioalzione /falsa applicazione dell'art. 1227 c.c.-omessa/ insufficiente motivazione.
Con questo motivo, da vagliarsi solo in caso di rigetto dei primi due motivi di appello, viene contestata la violazione/falsa applicazione dell'art. 1227 c.c. avendo il Primo
Giudice omesso di considerare che gli investimenti oggetto di causa sono stati posti in essere dopo che gli appellanti erano stati resi edotti della inadeguatezza dell'operazione e avevano espressamente richiesto alla banca di procedere con l'investimento.
Avendo, dunque, gli investitori dichiarato ed espresso la propria volontà di investire, nonostante la banca avesse sconsigliato l'operazione, secondo l'appellante, tale dichiarazione integra un comportamento colpevole degli appellati per cui, a fronte di una operazione qualificata come inadeguata e comunque perfezionatasi su espressa richiesta scritta del cliente, la sentenza impugnata ha erroneamente addossato solo alla banca il risultato negativo di scelte di investimento consapevolmente assunte dagli appellati e tale decisione vale a recidere il nesso causale fra l'inadempimento dell'obbligo informativo della banca e il danno lamentato.
3.5 Obblighi restitutori in caso di accoglimento delle istanze di appello-impugnazione del capo della sentenza che ha condannato la alla refusione delle spese di lite Pt_1
All'accoglimento del gravame consegue la ripetizione delle somme versate dalla CP_18
in esecuzione della sentenza impugnata a titolo di capitale, interessi e spese di lite del doppio grado di giudizio pag. 20/34 3.6 La riproposizione ai sensi dell'art. 346 c.p.c. delle domande promosse dalla Pt_1
nel giudizio di primo grado e ritenute assorbite dalla decisione del Tribunale di
Teramo.
Sull'asserito abuso del diritto da parte di CP_18
Riteneva infondato il richiamo all'istituto dell'abuso del diritto operato dalla controparte in quanto l'art. 29 Reg. ON prevede solo precisi obblighi di natura comportamentale a carico della banca e non diritti che la stessa avrebbe esercitato in maniera abusiva
Sul rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 56 Reg. ON n. 16190/2007
Ribadiva l'inapplicabilità al caso di specie del predetto regolamento in quanto per i contratti conclusi nel 2006 è applicabile il precedente Regolamento n. 11522/98
Sul rispetto delle norme del Codice del Consumo.
Non può invocarsi la disciplina relativa alle clausole vessatorie quando, come nel caso di specie, trattasi di clausole riproduttive di norme regolamentari o il cui inserimento nel contratto sia necessario ex lege.
Sulla responsabilità da mancato disinvestimento.
Contesta la sussistenza in capo alla banca, in assenza di uno specifico contratto di consulenza avendo la stessa prestato un mero servizio di investimento di natura esecutiva, di un obbligo costante e generalizzato di tenere informato ciascun investitore
, dopo l'acquisto del prodotto finanziario, dell'eventuale aumento della rischiosità del prodotto stesso e di aver comunque inviato a cadenza semestrale i rendimenti periodici ai clienti al fine di consentire di monitorare l'andamento dei titoli.
3.7 Si sono costituiti in appello , , Controparte_2 Controparte_3 [...]
, , quale unico Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
erede testamentario di Controparte_8 Controparte_9 CP_10 CP_11
, , contestando
[...] Controparte_12 Controparte_13 Controparte_14
integralmente quanto dedotto in fatto ed in diritto nella citazione in appello rappresentando l'infondatezza dei motivi di gravame proposti.
Chiedevano quindi il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
4. Motivi della decisione.
L'appello è infondato e va rigettato pag. 21/34 4.1 Con il primo motivo l'appellante censurava la sentenza impugnata per avere il
Primo Giudice ritenuto violati gli obblighi informativi da parte della banca.
Al riguardo giova innanzitutto precisare che la fattispecie trova regolamentazione nella disciplina di settore prevista sia nel D.lgs 58/98 (TUF art. 21 e 23 per quel che qui interessa) sia nel successivo regolamento attuativo della ON (artt.28-29) n.
11522/98 (applicabile ai contratti regolati dall'art. 21 del TUF del 1998 nella formulazione vigente fino al 31.10.2007, prima del Regolamento n. 16190 del 2007, successivo alla Direttiva Mifid attuata con D.lgs 164/2007) e il Regolamento ON n.
16190/2007 ( in particolare art. 29) applicabile ratione temporis per gli acquisiti di azioni successive al 2006 ( effettuati da e che costituiscono CP_13 CP_5 CP_11
le fonti normative, rispettivamente primaria e secondaria, che individuano i doveri degli intermediari finanziari nello svolgimento dei servizi di investimento.
Ratio della disciplina normativa è quella di imporre una condotta rivolta ad una puntuale conoscenza delle capacità patrimoniali e del profilo d'investimento del cliente oltre che a mettere in condizione l'investitore di scegliere i propri investimenti all'esito di una conoscenza concreta della loro natura, dell'attitudine e del grado di rischiosità, dell'andamento nel mercato di riferimento, del possibile rendimento. Sotto altro profilo il generale obbligo di diligenza, correttezza e trasparenza si declina attraverso l'obbligo in capo all'intermediario di fornire un'informazione preventiva quanto più possibile completa delle caratteristiche dell'investimento in modo da poter adempiere in maniera diligente agli obblighi informativi e di non assumere comportamenti contrari al canone di trasparenza, celando all'investitore il grado di rischio presumibile relativo all'investimento proposto.
E' principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, ancora di recente ribadito, il ritenere che “In tema di intermediazione finanziaria, al cliente deve essere fornita una informazione specifica e circostanziata sul prodotto finanziario oggetto della negoziazione, non essendo sufficienti, a tal fine, né la consegna del prospetto generale dei rischi degli investimenti in strumenti finanziari, previsto dall'art. 28, 1° co., lett. b) reg. ON n. 11522/1998, né altre comunicazioni di tipo generico e standardizzato”
(Cass. ordinanza 28 febbraio 2024 n. 5354) ed inoltre che "… gli obblighi
d'informazione che gravano sull'intermediario, dal cui inadempimento consegue in via
pag. 22/34 presuntiva l'accertamento del nesso di causalità del danno subito dall'investitore, impongono la comunicazione di tutte le notizie conoscibili in base alla necessaria diligenza professionale e l'indicazione, in modo puntuale, di tutte le specifiche ragioni idonee a rendere un'operazione inadeguata rispetto al profilo di rischio dell'investitore, ivi comprese quelle attinenti al rischio di default dell'emittente con conseguente mancato rimborso del capitale investito, in quanto tali informazioni costituiscono reali fattori per decidere, in modo effettivamente consapevole, se investire o meno" (Cass., n.
12544/17; vedi anche Cass., n. 15936/18)”.
E' principio consolidato che gli obblighi informativi in capo agli intermediari siano particolarmente estesi e penetranti in quanto diretti a consentire all'investitore di effettuare investimenti pienamente consapevoli per aver acquisito le informazioni specifiche e personalizzate che l'intermediario deve fornire in ragione dell'investimento prescelto;
non potendosi giustificare un deficit informativo neppure nella dimostrazione di una generica propensione al rischio del cliente desunta da pregresse operazioni rischiose effettuate “perché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e
rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei
fattori di rischio che gli sono stati segnalati (Cass., n. 16126/2020; Cass., n. 18153/2020;
Cass., n. 12990/2023)” – (Cass. ord., 14 febbraio 2024 n. 4057).
Dopodiché, è opportuno ricordare che “compete all'intermediario l'onere di provare
l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte e, sotto il profilo soggettivo, di aver agito con la specifica
diligenza richiesta (Cass. 24 maggio 2019, n. 14335; in tal senso pure: Cass. 19 gennaio
2016, n. 810; Cass. 6 marzo 2015, n. 4620; Cass. 29 ottobre 2010, n. 22147; Cass. 17 febbraio 2009, n. 3773)”-( Cass. ord. 28 febbraio 2024 n. 5354).
Nella fattispecie in esame spettava quindi alla banca, a fronte delle contestazioni mosse dagli investitori (appellati) dimostrare di aver fornito specifiche informazioni sui prodotti finanziari da acquistare.
Considerando la normativa e la giurisprudenza richiamata, appare evidente l'insufficienza del corredo documentale fornito in comunicazione dalla banca al fine di attestare l'assolvimento degli obblighi informativi cui era tenuta.
pag. 23/34 Pur risultando agli atti l'avvenuta consegna del documento sui rischi generali dell'investimento (tranne che per e va osservato che tale consegna CP_2 CP_5 non esaurisce l'obbligo informativo poiché esso non descrive tutti i rischi ed altri aspetti significativi riguardanti gli investimenti in strumenti finanziari ,ma ha la finalità di fornire alcune informazioni di carattere generale sulle categorie degli investimenti e sui rischi connessi a tali investimenti e servizi: trattasi di indicazioni generali prive del necessario contenuto concreto con riferimento allo specifico investimento proposto
(Cass. n. 8619/2017) e, come ulteriormente precisato dalla Suprema Corte (Cass.
n.9066/2017, Cass. n. 18121/20, Cass. 18122/20) “l'obbligo di cui trattasi non è assolto attraverso informazioni di carattere generale afferenti l'attività di investimento, quand'anche essa sia riferita a particolari tipologie di prodotti finanziari. In particolare, l'obbligo informativo non può esaurirsi nella consegna agli investitori del documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari, previsto dall'art. 28, 10co., lett. b) reg. ON n. 1152/1998”, incombendo , evidentemente sull'intermediario “ un'attività informativa ulteriore rispetto a quella consistente nella consegna del predetto documento sui rischi generali”.
Né gli obblighi della banca possono ritenersi adempiuti con la consegna del Prospetto informativo ( nella specie composto da 226 pagine) osservando la Corte che tale adempimento, sebbene necessario, non è idoneo a soddisfare l'obbligo informativo gravante sull' intermediario se non accompagnato da una collaterale attività di informazione specifica dell'operazione finanziaria (Cass. n. 9460/2020).
Invero deve escludersi che la firma di moduli precompilati e la consegna di un prospetto informativo ,seppure corposo, siano idonei a dimostrare che gli investitori siano stati adeguatamente informati sulle caratteristiche e sui rischi dell'investimento nelle azioni in questione. CP_16
A ciò si aggiunga che , come chiarito in più occasioni dalla Suprema Corte, la responsabilità dell'intermediario non può ritenersi esclusa dalla sottoscrizione da parte dell'investitore della dichiarazione di aver ricevuto informazioni necessarie e sufficienti ai fini della completa valutazione del rischio, che non può essere qualificata come confessione stragiudiziale e non costituisce neppure un'autorizzazione scritta all'investimento, quando sia apposta su un modulo standard senza alcun riferimento pag. 24/34 individualizzante da cui desumere l'effettiva presa d'atto dei rischi e delle particolari caratteristiche della specifica operazione ( Cass. n. 28175/2019).
Tale orientamento giurisprudenziale deve ritenersi applicabile anche al caso di offerta di azioni della stessa all'interno dei propri uffici, risultando comunque principio Pt_1
indiscutibilmente emergente da tutta la normativa richiamata in materia di intermediazione mobiliare la finalità degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario che è quella di rendere l'investitore in grado di fare scelte consapevoli in ordine al prodotto finanziario ed azionario su cui investire in relazione alle proprie finalità personali.
Pertanto in questa ottica, in presenza di contestazioni specifiche svolte dall' investitore, gravava sulla banca -intermediario fornire la prova di aver reso informazioni in grado di porre gli attori (appellati) in grado di svolgere scelte consapevoli, il che si traduce nella prova di aver reso informazioni sullo strumento azionario offerto non standardizzate e rivolte ad un pubblico indistinto di investitori, bensì informazioni proprie relative al profilo del singolo investitore , con spiegazione ed illustrazione specifica dello strumento e dei requisiti indicati nel prospetto informativo su cui investire in relazione alla situazione del singolo investitore.
Nel caso di specie le contestazioni di omessa informazione appaiono del tutto specifiche avendo gli appellati sin dall'atto di citazione in primo grado contestato la ricezione di informazioni relative alla tipologia di titoli acquistati, ai rischi agli stessi connessi, trattandosi di azioni illiquide e altamente speculative, quindi prodotti non in linea con il profilo degli investitori, di taglio prudente come desumibile dai precedenti investimenti in titoli di Stato e quindi in prodotti a basso rischio e completamente diversi da quelli proposti dalla banca oggetto di causa.
A fronte della contestazione di informazione specifica del tipo di prodotto offerto e delle conseguenze di tale investimento, la non forniva alcuna dimostrazione Pt_1 volta a dar prova dell'avvenuta specifica informazione, limitandosi a produrre la richiamata documentazione ( contratto quadro e moduli ai adesione, contenenti la dichiarazione di aver avuto tutte le informazioni necessarie unitamente al prospetto informativo, dichiarazioni che , per giurisprudenza costante sopra riportata, non possono valutarsi come confessione di compiuta informazione) sicché risulta accertata la pag. 25/34 violazione dell'obbligo di comportarsi secondo diligenza, correttezza e trasparenza in relazione al dovere informativo sulla stessa gravante.
4.2 UA al rispetto del disposto di cui all'art. 29 Regolamento ON (clausola di inadeguatezza) , oggetto del secondo motivo di gravame, deve osservarsi in relazione agli ordini di acquisto effettuati dagli appellati nel 2006 che dalla documentazione in atti risulta la dizione relativa alla inadeguatezza dell'operazione di investimento con la
“S” in riferimento all'”OGGETTO” e “TIPOLOGIA” (e la lettera “N” in riferimento alla DIMENSIONE), mentre per anche in ordine a “ e Controparte_12 CP_19
” , a significare il consenso ed autorizzazione dell'investitore a CP_20 procedere all'acquisto nonostante l'informazione della inadeguatezza dell'investimento per i profili indicati;
sennonché, risultando contestata dai clienti l'informazione effettiva e specifica in ordine a tale clausola di inadeguatezza, gravava sull'intermediario fornire la prova della compiuta informazione sull'inadeguatezza dell'operazione.
Per costante giurisprudenza “In tema di intermediazione finanziaria, l'obbligo informativo a carico dell'intermediario sussiste, anche al di fuori di una negoziazione diretta in contropartita, nel caso di negoziazione diretta per conto del cliente, rientrando tale operazione a pieno titolo tra "i servizi e attività di investimento" di cui all'art. 1,comma 5, lett. b) T.U.F. La violazione di tale obbligo non può ritenersi esclusa neanche in presenza di una segnalazione di non adeguatezza e di non appropriatezza, gravando sull'intermediario anche un autonomo obbligo di prestare all'investitore il corredo informativo relativo allo specifico strumento finanziario, evidenziandone le caratteristiche ed i rischi specifici” (Cass. n. 14208/2022); evidenziando altresì la
Suprema Corte come la sottoscrizione della clausola in calce al modulo d'ordine contenente la segnalazione di inadeguatezza dell'operazione sebbene sia idonea a far presumere assolto l'obbligo informativo ex art. 29 reg ON n. 11522/98 “ a fronte della contestazione del cliente, il quale alleghi l'omissione di specifiche informazioni, grava sulla banca l'onere di provare, con qualsiasi mezzo, di averle specificamente rese” (Cass.
n. 23131/2020).
Al riguardo nel caso di specie , in presenza di contestazioni sul punto da parte degli investitori (appellati), la banca non ha fornito prova di aver dato complete informazioni sull'inadeguatezza dell'operazione con riferimento specifico al tipo di investimento pag. 26/34 proposto, al profilo del cliente e al grado di rischio, illustrando in modo analitico rischi e benefici dell'operazione, limitandosi a ritenere esaustiva la modulistica firmata dalle controparti.
Sul punto va evidenziato che anche se si volesse ritenere esaustiva un'unica sottoscrizione in relazione alla inadeguatezza dell'investimento ed al conflitto di interessi, l' indicazione della causa di tale ritenuta non adeguatezza solo mediante le parole “tipologia”, “oggetto”, “dimensione” e “frequenza”, non può di certo ritenersi esaustiva, a fronte delle contestazioni attoree di mancanza di informazioni al riguardo.
In particolare non risulta dimostrata che sia stata data spiegazione ai singoli clienti delle motivazioni per le quali, malgrado investitori con scarsa o prudente propensione al rischio e con una storia di investimenti di carattere poco speculativo, avrebbero potuto o dovuto procedere ad investimenti altamente rischiosi e speculativi come l'acquisto di azioni Tercas illiquide, fuori mercato regolamentato ed emesse dalla stessa banca proponente, non risultando provato che gli stessi fossero stati pienamente edotti del rischio concreto e relativo alla singola posizione di ognuno di essi al quale potevano essere esposti in caso di acquisto malgrado la valutazione di inadeguatezza.
Né risulta dimostrata alcuna informazione in ordine alla inadeguatezza per dimensione, stante la dedotta concentrazione della prevalenza del capitale investito nei titoli in esame, elemento che non risulta provato sia stato oggetto di piena consapevolezza dell'investitore .
In relazione alla concentrazione del portafoglio, oggetto dell'inadeguatezza in relazione
Contr alla “Dimensione” dell'investimento, si è più volte espresso anche l'organismo –
Arbitro per le Controversie Finanziarie presso la ON, che in casi non dissimili dal presente e, in linea con il dettato della Suprema Corte di Cassazione, ha ritenuto del tutto violati gli obblighi informativi della banca, condannandola al risarcimento conseguente, in casi in cui vi era una concentrazione del patrimonio dell'investitore in unico titolo, in contrasto con l'interesse del cliente ad una diversificazione del portafoglio in materia di investimenti, con investimento in titoli illiquidi e non quotati in borsa, senza specifica informativa sul tipo di titolo in esame e senza specifica informativa sul conflitto di interessi esistente in tali operazioni con investimenti in titoli pag. 27/34 Contr emessi dallo stesso intermediario ( decisione n. 323 del 16 marzo 2018 e decisione n. 1900 del 3 ottobre 2019).
Ancora, con riferimento all'obbligo completo di informazione da parte della sia Pt_1 sul titolo oggetto di investimento che sull'inadeguatezza dell'operazione, deve rilevarsi come tale informazione, sulla base di quanto già chiarito, deve essere aderente al profilo specifico del singolo investitore e non basata su formule standardizzate che si traducono altrimenti in mere clausole di stile non essendo l'intermediario esonerato dalla valutazione di adeguatezza in modo aderente e specifico alla situazione concreta conosciuta del cliente, anche in caso di rifiuto dell'investitore di fornire informazioni sulla sua situazione finanziaria (Cass. n. 7932/2023).
Né può ritenersi dirimente il riferimento al profilo e alle caratteristiche del cliente atteso che secondo la Suprema Corte (Cass. n. 11724/24) “nell'ipotesi in cui un investimento finanziario sia stato qualificato anche dall'intermediario come operazione inadeguata,
l'assolvimento degli obblighi informativi cui quest'ultimo è tenuto, in mancanza della prova dell'osservanza delle cogenti prescrizioni contenute negli artt. 28 e 29 del
Regolamento ON, n. 11522 del 1998, attuative dell'art. 21 del T.U.F., non può essere desunta in via esclusiva dal profilo soggettivo del cliente, dal suo rifiuto di fornire indicazioni su di esso o soltanto dalla sottoscrizione dell'avvenuto avvertimento dell'inadeguatezza dell'operazione in forma scritta, essendo necessario che
l'intermediario, a fronte della sola allegazione contraria dell'investitore sull'assolvimento degli obblighi informativi, fornisca la prova positiva, con ogni mezzo, del comportamento diligente della banca. Tale prova può essere integrata dal profilo soggettivo del cliente o da altri convergenti elementi probatori ma non può essere desunta soltanto da essi (Cass., n. 19417/17; in tal senso, v. n. 23570/20)”; aggiungendosi che la prova contraria offerta dall'intermediario non può consistere in una generica propensione al rischio del cliente, desunta da pregresse scelte rischiose, essendo gli obblighi informativi preordinati a favorire scelte realmente consapevoli da parte” (Cass., n. 7905/21; n. 33596/21): situazione nel caso de quo neppure sussistente stante la scarsa propensione al rischio degli appellati.
Nella specie, a fronte di informazioni standardizzate e fornite mediante moduli scritti predisposti dalla banca e della contestazione dei clienti, l'appellante non ha dato pag. 28/34 dimostrazione di aver reso specifiche informazioni, come imposto dalla normativa di settore e dalla giurisprudenza richiamata, idonee a porre gli appellati nella condizione di svolgere scelte consapevoli, riportando la modulistica sottoscritta dal cliente una generica indicazione di non adeguatezza dell'operazione. Gravava sull'intermediario l'onere di dimostrare di aver fornito informazioni concrete e specifiche, (non standardizzate e rivolte ad un pubblico indistinto di investitori, bensì relative e consone al profilo del singolo investitore) sul prodotto finanziario offerto tali da porre il cliente in grado di comprendere lo strumento proposto ed effettuare un investimento consapevole in relazione al titolo ed alla propria situazione personale;
di conseguenza deve ritenersi sussistente la responsabilità contrattuale della banca per i danni conseguenti sopportati dagli appellati a seguito delle perdite dovute all'amministrazione straordinaria della Tercas s.p.a. con conseguente azzeramento del patrimonio e quindi delle azioni acquistate nel 2006.
4.3 Quanto alla violazione dell'art. 40 Regolamento ON n. 16190/2007 da parte della in riferimento agli acquisti di azioni effettuati successivamente alla direttiva Pt_1
Mifid da (in data 23.01.2008 e il 16.06.2008) , da ( che Controparte_5 CP_11
ha effettuato oltre all'investimento del 15.09.2006 due ulteriori operazioni di acquisto in data 13.10.2008 e in data 15.07.2010) e da ( che ha effettuato oltre Controparte_13 all'acquisto di azioni in data 28.09.2006, un ulteriore investimento azionario in data
17.01.2008), parte appellata ha sostenuto l'inadempimento della banca per non aver valutato ex art 40 del predetto regolamento l'adeguatezza tra il profilo di investimento
Mifid rilasciato dal cliente e lo specifico titolo negoziato, risultando i titoli CP_16
inadeguati al profilo dei tre clienti sopra indicati
Nel caso di specie in relazione ai due ordini di acquisto effettuati da CP_5
in dara 23.01.2008 e in data 16.06.2008 (entrambi successivi alla direttiva
[...]
Mifid) in atti sono presenti due questionari di profilatura : la cliente aveva eccepito l'inadeguatezza dell'operazione di acquisto dal momento che nel questionario del
10.04.2006 (doc. 23 fasc primo grado appellante) la cliente dichiarava di non avere alcuna esperienza in materia di investimenti azionari, di avere una propensione di rischio avversa e di non contemplare tra i propri obiettivi di investimento l'acquisto di azioni;
inoltre pur avendo dichiarato nel secondo questionario compilato il 05.05.2008
pag. 29/34 (doc. 6 fasc. primo grado appellante) una propensione al rischio di grado modesto in data 16.06.2008 la banca dava seguito all'ordine di acquisto di 500 azioni CP_16
Nel caso di specie dunque appare rilevante, nell'ambito della profilatura del cliente ,
l'indicazione da parte della stessa di non avere fra i propri obiettivi l'acquisto di azioni
, l'assenza di esperienza in materia e di non avere alcuna propensione al rischio avverso e comunque ( nel secondo questionario) una scarsa propensione, in un periodo non superiore a tre anni;
mentre non può assumere valenza il riferimento dell'appellante , a giustificazione della valutazione di adeguatezza del secondo acquisto, alla circostanza che la era già titolare di azioni acquistate a gennaio 2008 sol se si vuol CP_5 CP_16
considerare che nel primo questionario la cliente aveva dichiarato un profilo di rischio inesperto prudente e conservativo, come sopra illustrato.
Elemento rilevante risulta inoltre l'inadeguatezza dell'investimento per dimensione considerato che il secondo acquisto comportava l'aumento oltre il 30% della concentrazione dl portafoglio della in azioni emesse dalla a cui si CP_5 CP_16
aggiungeva un ulteriore 40% già investito in occasione del primo acquisto, non rilevandosi dunque alcuna differenziazione degli strumenti utilizzati al fine di diminuire il rischio per l'investitore, ma al contrario convogliando il portafoglio titoli della stessa pressoché su un unico titolo(azioni peraltro illiquido e quindi ad altro rischio. CP_16
Non può ritenersi assolto l'obbligo informativo della banca in ordine al tipo di strumento finanziario proposto come forma di investimento, ossia titoli azionari quali titoli CP_16 illiquidi, non potendo di certo ritenersi sufficiente a tal fine l'informazione fornita con le indicazioni riportate in via generale nel contratto quadro e nella documentazione in atti trattandosi di informazioni generali sulla tipologia di strumenti di investimento del tipo poi oggetto dell'ordine di acquisto e non invece, come avrebbe dovuto, di informazione specifica riferita proprio a quel particolare titolo oggetto degli ordini del 23.01.2008 e del 16.06.2008, con riferimento e raffronto con il profilo proprio dell'investitore e valutazione di adeguatezza e appropriatezza di quel tipo di investimento con la persona e gli interessi concreti di quel singolo investitore.
Al riguardo infatti giova rammentare che secondo l'art. 31 de D.lgs n. 58/1998 secondo la De.l ON del 29 ottobre 2007, gli intermediari devono fornire ai clienti una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari trattati, tenendo pag. 30/34 conto della classificazione del cliente e la descrizione deve illustrare le caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato, nonché dei rischi propri di tale tipo di strumento, in modo sufficientemente dettagliato da consentire al cliente di adottare decisioni di investimento informate .
Secondo l'art. 40 della stessa regolamentazione 1. Sulla base delle informazioni ricevute dal cliente, e tenuto conto della natura e delle caratteristiche del servizio fornito, gli intermediari valutano che la specifica operazione...soddisfi i seguenti criteri: a) corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente;
b) sia di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;
c) sia di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all'operazione o alla gestione del suo portafoglio.
Nel caso di specie, in relazione pertanto ad un investitore con un esperienza di investimento bassa, un propensione a rischio modesta , con investimento di durata da 1
a tre anni, non può ritenersi adempiuto l'insieme di doveri informativi della banca al fine di valutare l'adeguatezza dell'operazione proposta in relazione al tipo di investitore, considerata l'esistenza di un dichiarato conflitto di interessi che imponeva la prova da parte della banca di un investimento del tutto consapevole ed informato, e la mancata informazione specifica sulla natura del titolo proposto ed acquistato come titolo illiquido che impegnava quasi totalmente il portafoglio di investimenti della CP_5
Contr Del resto come già illustrato sul punto si è ripetutamente espresso l'organismo (
Arbitro per le controversie bancarie presso la ON) ritenendo violati gli obblighi informativi della banca nel caso di concentrazione del patrimonio dell'investitore su un unico titolo, con investimenti in titoli illiquidi e non quotati in borsa senza specifica informativa sulla natura dei titoli e sul conflitto di interessi esistente in caso di acquisto di titoli emessi dallo stesso intermediario.
Pertanto, a fronte di informazioni standardizzate e fornite mediante moduli scritti, e di contestazione specifica del cliente, non vi è stata prova da parte dell'intermediario di informazioni concrete e specifiche che abbiano messo l'investitore in grado di comprendere lo strumento proposto e effettuare un investimento consapevole in relazione al tipo di titolo ed alla propria situazione personale.
pag. 31/34 Si ritiene pertanto sussistente per gli acquisti effettuati da in data Controparte_5
23.01.2008 e in data 16.06.2008 l'inadempimento della con conseguente diritto Pt_1 dell'appellata al risarcimento del danno e rigetto del motivo di gravame.
Le medesime considerazioni valgono anche per gli acquisti effettuati da e CP_11
. Controparte_13
UA ( che aveva effettuato tre operazioni di investimento in data CP_11
15.09.2006, 13.10.2008 e in data 15.07.2010) il Primo Giudice rilevava l'erroneità nella valutazione di adeguatezza in riferimento all'acquisto del 13.10.2008 ( oltre che per quello del 2006, mentre infondata era ritenuta l'eccezione di inadempimento riguardo l'operazione del 15.07.2010) e ciò atteso il grado di rischio discreto tollerato dall'investitore e l'orizzonte temporale breve indicato negli obiettivi di investimento come di cui al questionario sottoscritto in data 08.04.2008.
Pertanto, la decisione del Tribunale appare condivisibile considerando nell'ambito della profilatura del cliente l'indicazione dello stesso di voler effettuare investimenti con discreta propensione al rischio, di avere una esperienza d'investimento bassa e con un orizzonte temporale d'investimento da 1 a massimo 3 anni e quindi non assolto da parte della convenuta gli obblighi informativi dettati dalla normativa di riferimento e dalla giurisprudenza di legittimità sopra illustrati.
Anche riguardo l'acquisto di azioni effettuato da , 22.01.2008 CP_16 Persona_1 appare evidente l'erroneità nella valutazione di adeguatezza effettuata dalla convenuta considerando come risultante dalla profilatura della cliente (risalente peraltro al 2004,
fascicolo primo grado appellante) che la stessa non avesse esperienza in azioni, con una propensione al rischio modesta , un orizzonte temporale di investimento di massimo 1 anno e l'acquisto del 2008 raccomandato come inadeguato per “tipologia “ ed “oggetto” sulla base di un questionario datato e omettendo di rilevare l'inadeguatezza per “dimensione” dell'investimento, derivandone l'inadempimento della banca in assenza di una informativa specifica in riferimento alla rischiosità dell'acquisto di titoli azionari illiquidi altamente speculativi.
4.4 Infondato anche il quarto motivo di appello non potendo ritenersi sussistente il concorso di colpa degli investitori ai sensi dell'art. 1227 c.c.
Osserva la Corte al riguardo che non risulta provato, infatti ,alcun contributo causale al danno derivante da inadempimento degli obblighi cui era tenuto l'intermediario banca pag. 32/34 appellante, non potendo darsi alcuna valenza in tal senso alla asserita sottoscrizione del prospetto informativo o dei moduli di ordine in atti;
al riguardo anche la giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che: “Nella prestazione del servizio di negoziazione di titoli, qualora l'intermediario abbia dato corso all'acquisto di titoli ad alto rischio senza adempiere ai propri obblighi informativi, ed il cliente non rientri in alcuna delle categorie di investitore qualificato o professionale previste dalla normativa di settore, non è configurabile alcun concorso di colpa di quest'ultimo, nella produzione del danno, per non essersi informato "aliunde" della rischiosità dell'acquisto, atteso che lo speciale rapporto di intermediazione implica necessariamente un grado di affidamento nella professionalità dell'intermediario e, dunque, nell'adeguatezza delle informazioni da lui fornite che sarebbe contraddittorio bilanciare con l'onere dello stesso cliente di assumere direttamente informazioni da altra fonte” (Cass. n. 8394/2016, Cass
9882/16).
In definitiva, nessun comportamento anomalo può riscontrarsi in capo agli investitori all'atto della sottoscrizione dei moduli d'ordine e degli altri documenti precedenti atteso che si trattava di moduli già predisposti dalla Banca stessa e contenenti clausole di stile;
né può riconoscersi alcuna ipotesi di concorso di colpa degli appellati ex art 1227 c.c. quando, come nel caso de quo, risulti accertata la violazione degli obblighi informativi da parte dell'intermediario.
4.5 In conclusione l'appello è infondato e deve essere rigettato, ritenuta assorbita ogni altra questione con conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite sono regolate secondo i principi della soccombenza mediante la liquidazione indicata in dispositivo con applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento ( valore della causa da € 260.000 ad € 520.000) fatta esclusione per la fase istruttoria non svolta in secondo grado, con maggiorazione per la difesa di più parti per gli appellati
Trova applicazione la norma di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, n.
115, che prevede l'obbligo del versamento da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (vedi
Cass. S.U. n. 14594 del 2016, Cass. n. 18523 del 2014); pertanto trattandosi di appello pag. 33/34 proposto dopo il 31 gennaio 2013, l'appellante soccombente sarà altresì tenuto al versamento di un importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da già Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., contro la sentenza n. Parte_2
400/2022 emessa dal Tribunale di Teramo pubblicata in data 19 aprile 2022 nei confronti di , , Controparte_2 Controparte_3 [...]
, , , Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
, ,
[...] Controparte_9 CP_10 CP_11
, E così Controparte_12 Controparte_13 Controparte_14
provvede :
1) Rigetta l'appello
2) Condanna l'appellante al pagamento in favore degli appellati delle spese processuali del presente grado di giudizio, liquidate in € 18.510,70 oltre 15% spese generali, IVA e
Cap come per legge;
3) Dichiara l'appellante tenuto al versamento di somma equivalente a quanto già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio tenuta da remoto in data 4 aprile 2025 su relazione della Dott. Barbara Del Bono.
La Presidente est.
Barbara Del Bono
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