Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/03/2024, n. 7442
CASS
Sentenza 20 marzo 2024

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Tributaria, emessa il 13 marzo 2024, con numero di registro generale 10169/2019. La controversia riguarda l'imposta sulle donazioni, in particolare un avviso di liquidazione per omesso pagamento di tale imposta, relativo a un trasferimento di attività finanziarie effettuato tramite bonifico bancario. La parte ricorrente ha contestato la qualificazione del trasferimento come liberalità, sostenendo che non fosse valida in assenza di un atto pubblico e che vi fosse stata una dichiarazione di rifiuto della liberalità. L'Agenzia delle Entrate ha difeso la legittimità dell'imposizione fiscale.

Il giudice ha rigettato il ricorso, affermando che il trasferimento di denaro, sebbene informale, integra una liberalità soggetta a imposta. Ha argomentato che l'intenzione del donante e l'effettivo trasferimento di ricchezza sono sufficienti per configurare la donazione, indipendentemente dalla forma. La Corte ha ribadito che la mancanza di un atto pubblico non esclude la tassazione, in quanto l'elemento economico del trasferimento è rilevante ai fini fiscali. La sentenza ha confermato la validità dell'imposizione, sottolineando che la registrazione non è necessaria per la tassazione delle liberalità informali, ma che la dichiarazione di esistenza di tali liberalità può emergere anche in contesti di accertamento tributario.

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Massime2

In tema di imposta sulle donazioni, l' articolo 56-bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 346/1990 , va interpretato nel senso che le liberalità diverse dalle donazioni, ossia tutti quegli atti di disposizione mediante i quali viene realizzato un arricchimento del donatario correlato ad un impoverimento del donante senza l'adozione della forma solenne del contratto di donazione tipizzato dall' articolo 769 cod. civ. , e che costituiscono manifestazione di capacità contributiva, sono accertate e sottoposte ad imposta (con l'aliquota dell'8%), pur essendo esenti dall'obbligo della registrazione, in presenza di una dichiarazione circa la loro esistenza, resa dall'interessato nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi, se sono di valore superiore alle franchigie oggi esistenti (Euro 1.000.000 per coniuge e parenti in linea retta, Euro 100.000 per fratelli e sorelle, Euro 1.500.000 per persone portatrici di handicap. Inoltre, la dichiarazione prevista dall' articolo 56-bis, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 346/1990 , al fine dell'accertamento e della sottoposizione all'imposta delle liberalità diverse dalle donazioni (nella specie, di una donazione informale avente ad oggetto il trasferimento, mediante bonifico bancario dal conto corrente del donante al conto corrente del donatario, di attività finanziarie detenute all'estero), può provenire, oltre che dal donatario, anche dal donante e può essere rappresentata anche dall'istanza volta ad avvalersi della procedura di collaborazione volontaria ed il rientro dei capitali detenuti all'estero, quando la donazione abbia avuto ad oggetto le attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato, spontaneamente emerse per volontà dell'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all' articolo 4, comma 1, del DL n. 167/1990 , convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 227/1990 .

Per la dichiarazione prevista dall'art. 56-bis, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 346 del 1990, resa ai fini dell'accertamento e della sottoposizione fiscale delle liberalità diverse dalle donazioni - come quella informale avente ad oggetto il trasferimento, mediante bonifico bancario dal conto corrente del donante al conto corrente del donatario, di attività finanziarie detenute all'estero - proveniente dal donante o anche dal donatario, è utilizzabile anche l'istanza volta ad avvalersi della procedura di collaborazione volontaria per l'emersione e il rientro dei capitali detenuti all'estero, quando la donazione abbia avuto ad oggetto le attività finanziarie e patrimoniali, costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato, spontaneamente emerse per volontà dell'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'art. 4, comma 1, del d.l. n. 167 del 1990, conv., con modif., dalla l. n. 227 del 1990.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/03/2024, n. 7442
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7442
Data del deposito : 20 marzo 2024
Fonte ufficiale :

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