Art. 2.
L'Amministrazione dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a far pagare le spese relative all'esercizio finanziario dal 1 luglio 1949 al 30 giugno 1950, ai termini del regio decreto-legge 23 aprile, 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597 , in conformita' dello stato di previsione allegato alla, presente legge. (Appendice n. 1).
L'Amministrazione dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a far pagare le spese relative all'esercizio finanziario dal 1 luglio 1949 al 30 giugno 1950, ai termini del regio decreto-legge 23 aprile, 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597 , in conformita' dello stato di previsione allegato alla, presente legge. (Appendice n. 1).