Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/04/2023, n. 9780
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Sentenza 12 aprile 2023

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In tema di territorialità dell'imposta sulle donazioni, il trasferimento, mediante bonifico bancario, di attività finanziarie detenute all'estero, integrando gli estremi di una donazione informale, per la quale non rileva la residenza del beneficiario, non comporta l'obbligo di registrazione a carico delle parti, ma solo l'applicazione dell'imposta sulle donazioni nella misura dell'8%, ove il valore imponibile sia superiore alle franchigie in vigore.

In tema di imposta di successione, la dichiarazione prevista dall'art. 56 bis, comma 1, lett. a, del d.lgs. n. 346 del 1990, al fine dell'accertamento e della sottoposizione all'imposta delle liberalità diverse dalle donazioni, può provenire, oltre che dal donatario, anche dal donante e può essere rappresentata anche dall'istanza volta ad avvalersi della procedura di collaborazione volontaria ed il rientro dei capitali detenuti all'estero, quando la donazione abbia avuto ad oggetto le attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato, spontaneamente emerse per volontà dell'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'art. 4, comma 1, del d.l. n. 167 del 1990, conv. con modif. dalla l. n. 227 del 1990.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/04/2023, n. 9780
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9780
    Data del deposito : 12 aprile 2023
    Fonte ufficiale :

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