TRIB
Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 19/03/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1450/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
SEZIONE CIVILE Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al RG N. 1450/2024 avente ad oggetto: modifiche alle condizioni di divorzio
TRA
( ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
09/09/1979, con l'Avv. MARA MENCHERINI come da procura in atti
RICORRENTE E
( ) nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2 con l'Avv. SABRINA GALILEI come da procura in atti RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 19.03.2025 le parti hanno concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ex art. 473bis 29 cpc notificato a , Controparte_1 Parte_1
ha chiesto la modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella sentenza del
[...]
Tribunale di Viterbo n. 470/2019 emessa in data del 03.04.2019 sulla base di conclusioni congiunte delle parti. A fondamento della domanda deduceva: 1) che con la menzionata decisione il Tribunale aveva disposto l'affidamento congiunto ai genitori della figlia minore ER
(nata il [...]), con collocamento di quest'ultima presso l'abitazione della madre, di proprietà di quest'ultima, con specifiche modalità di incontro padre/figlia; 2) che il resistente era tenuto al versamento della somma mensile di euro 250,00 per il mantenimento della figlia oltre ad euro 50,00 per quello del coniuge;
3) che rispetto al momento in cui era stato dichiarato il divorzio, aprile 2019, la sua situazione economica era peggiorata risultando la stessa disoccupata, tanto da essere costretta a richiedere aiuto ai propri famigliari;
4) che in ragione del peggioramento del rapporto del padre con la figlia minore, quest'ultima da oltre due anni si rifiutava di incontrare il padre. Tale situazione, aggiungeva, aveva sostanzialmente aumentato il suo impegno economico per il mantenimento della figlia, mantenimento che, di fatto, ricadeva per intero su di lei;
5) infine, che il resistente non solo era risultato assente in qualunque affare riguardante la gestione della minore, ma non aveva mai provveduto al pagamento delle spese straordinarie per il mantenimento della figlia. Alla luce di tali circostanze ha quindi chiesto, a modifica della menzionata sentenza di divorzio, l'affidamento esclusivo della figlia minore , un incremento Persona_2 del contributo al mantenimento della minore pari ad € 400,00 oltre all'emissione di provvedimento di ammonimento ex art. 473bis 39 cpc nei confronti del resistente.
Costituendosi in giudizio ha contestato la ricostruzione dei fatti Controparte_1 operata da parte ricorrente rappresentando, al riguardo, che alcun addebito poteva essere a lui mosso in relazione al fallimento della sua relazione con la figlia ER essendosi trattato di una decisione unilaterale assunta dalla stessa minore e rispetto alla quale la madre nulla aveva fatto per impedirla;
che risultava inverosimile la circostanza che la ricorrente fosse disoccupata sin dal 2019 non essendo mai riuscita a trovare un lavoro;
di essere gravato da numerose spese (euro 340 mensili per il pagamento di una rata di finanziamento con la acceso per estinguere debiti Pt_2 contratti per l'acquisto dei mobili della casa coniugale, per l'acquisto del veicolo di sua proprietà una Toyota Yaris del 2002; euro 70 mensili per un prestito aziendale con una rata mensile di euro 70,00; euro 291,12 per il mantenimento della figlia euro ER
58,21 per l'assegno divorzile in favore della ricorrente;
un pignoramento di euro 10157,40 con un importo residuo di euro 9890,10 ed una trattenuta mensile di euro 26,30) Alla luce di tali richieste ha chiesto il rigetto del ricorso.
Nel corso del processo, durante il quale il resistente non è mai comparso (alla prima udienza a causa di un dedotto impedimento per motivi di salute), sentita la figlia minore, la causa all'esito della discussione veniva trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato. In merito alla richiesta di incrementare il contributo per il mantenimento della figlia, giova rilevare che, secondo autorevole indirizzo, (Cass n. 8927/2012) si è stabilito che poiché le esigenze dei figli mutano in ragione del semplice trascorrere del tempo tale circostanza giustifica un adeguamento automatico del contributo di mantenimento, senza bisogno di specifica dimostrazione ad opera della parte che ne chiede la modifica. Orbene, considerando che nel caso in esame risulta decorso un notevole lasso di tempo dal momento in cui (accordo del 3.4.2019) il contributo era stato fissato in euro 250,00 (oggi incrementato per gli aggiornamenti Istata ad euro 291,00) sussistono le condizioni per un aumento di tale importo, seppur in misura fortemente ridotta rispetto alla richiesta. Ciò considerando, infatti, il miglioramento delle seppur “precarie” condizioni di lavoro della ricorrente, essendo risultato non veritiero quanto dalla stessa dedotto, sia in ricorso che in udienza, quando aveva appunto rappresentato di non lavorare, diversamente dalle dichiarazioni di segno opposto rese dalla figlia in udienza, riferendo, appunto, che la madre “lavora ogni giorno svolgendo lavori domestici”. In merito a tale aspetto, a supporto di tale determinazione, deve poi rilevarsi che: a) grava sulla madre il sostanziale completo mantenimento della figlia minore in ragione del diniego della stessa ad incontrare il padre, comportamento, questo, che la minore ha giustificato in ragione di comportamenti negativi del padre verso di lei;
b) che le condizioni economiche del resistente sono rimaste sostanzialmente simili a quelle precedenti. Alla luce di tali considerazioni, il contributo in favore della figlia minore può essere stabilito in euro 320,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie. Quanto all'affidamento esclusivo richiesto dalla madre giova premettere che il giudice, nel valutare tale richiesta, deve tenere conto del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità (cfr. Cass. 18817/2015). L'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale può, come è noto, trovare una deroga giudiziale, potendo, infatti, il giudice assegnare ad un solo genitore l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale. Ciò accade nei casi in cui il genitore non affidatario renda difficile l'esercizio delle facoltà e dei doveri connessi al sistema delle responsabilità genitoriali con riguardo alle scelte di maggior interesse per i figli, in particolare allorquando, oltre alla inidoneità o manifestata carenza che già di per sé giustifica l'affido monogenitoriale, il genitore non affidatario mostri un grave e completo disinteresse per i figli Ebbene, all'esito dell'attività istruttoria svolta, risultano di particolare rilievo le dichiarazioni rese in udienza dalla figlia minore delle parti che ha dato conto dell'esistenza, da anni, di una particolare forma di disinteresse del padre verso di lei, circostanza questa che l'aveva indotta inoltre di interrompere qualsiasi relazione con il genitore (“La relazione con mio padre non è buona in quanto non parlo con lui da due anni, a causa di alcuni suoi comportamenti precedenti che avevo già notato, in particolare una forma di disinteresse verso di me, in quanto in molte occasioni in cui io dovevo stare con lui, venivo lasciata a casa dei nonni in quanto lui preferiva frequentarsi con ragazze. So che lui ha smesso di versare soldi sia a me che a mia madre. Né, per quest'anno, ha pagato i libri per la scuola”).
Deve, infine, essere considerata anche la indisponibilità del resistente nei confronti della minore, sotto qualsivoglia profilo e da ultimo il disinteresse dimostrato mai comparendo nel presente procedimento. Tali circostanze, depongono a favore di un affidamento esclusivo, potendo anche le decisioni di maggiore interesse per la minore essere assunte dalla madre senza la previa consultazione con l'altro genitore. Quanto alla istanza di ammonimento avanzata dalla ricorrente e legata al mancato versamento delle spese straordinarie - dato non contestato – la stessa può essere accolta. La soccombenza comporta la condanna del resistente al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo (calcolo delle spese, valore indeterminabile, valore minimo tre fasi di legge)
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede:
1. Accoglie il ricorso e per l'effetto a modifica della sentenza n. 470/2019 emessa dal Tribunale di Viterbo dispone: a) verserà il 5 di ogni mese alla moglie la somma di euro 320,00 Controparte_1 per il mantenimento della figlia minore oltre al 50% delle spese processuali;
ER
b) Dispone l'affidamento esclusivo della minore nata il [...] Persona_2 alla madre sig.ra con collocamento presso l'abitazione di Parte_1 quest'ultima e alla quale vengono altresì riservate le decisioni di maggiore interesse per la figlia in ordine all'istruzione, all'educazione e alla salute, le quali saranno assunte dalla madre tenendo conto delle capacità, inclinazione naturale ed aspirazioni della minore. c) Fermo nel resto le statuizioni già stabilite con la sentenza n. 470/2019 del Tribunale di Viterbo;
2. visto l'art. 473bis 39 cpc ammonisce in relazione al suo Controparte_1 inadempimento relativo al mancato pagamento delle spese straordinarie per la figlia;
3. Condanna al pagamento delle spese processuali, da Controparte_1 corrispondere in favore dello Stato, attesa l'ammissione della ricorrente al benefico del Patrocinio a Spese dello Stato, spese che si liquidano in euro 2.906,00.
Viterbo, 19/03/2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
SEZIONE CIVILE Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al RG N. 1450/2024 avente ad oggetto: modifiche alle condizioni di divorzio
TRA
( ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
09/09/1979, con l'Avv. MARA MENCHERINI come da procura in atti
RICORRENTE E
( ) nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2 con l'Avv. SABRINA GALILEI come da procura in atti RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 19.03.2025 le parti hanno concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ex art. 473bis 29 cpc notificato a , Controparte_1 Parte_1
ha chiesto la modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella sentenza del
[...]
Tribunale di Viterbo n. 470/2019 emessa in data del 03.04.2019 sulla base di conclusioni congiunte delle parti. A fondamento della domanda deduceva: 1) che con la menzionata decisione il Tribunale aveva disposto l'affidamento congiunto ai genitori della figlia minore ER
(nata il [...]), con collocamento di quest'ultima presso l'abitazione della madre, di proprietà di quest'ultima, con specifiche modalità di incontro padre/figlia; 2) che il resistente era tenuto al versamento della somma mensile di euro 250,00 per il mantenimento della figlia oltre ad euro 50,00 per quello del coniuge;
3) che rispetto al momento in cui era stato dichiarato il divorzio, aprile 2019, la sua situazione economica era peggiorata risultando la stessa disoccupata, tanto da essere costretta a richiedere aiuto ai propri famigliari;
4) che in ragione del peggioramento del rapporto del padre con la figlia minore, quest'ultima da oltre due anni si rifiutava di incontrare il padre. Tale situazione, aggiungeva, aveva sostanzialmente aumentato il suo impegno economico per il mantenimento della figlia, mantenimento che, di fatto, ricadeva per intero su di lei;
5) infine, che il resistente non solo era risultato assente in qualunque affare riguardante la gestione della minore, ma non aveva mai provveduto al pagamento delle spese straordinarie per il mantenimento della figlia. Alla luce di tali circostanze ha quindi chiesto, a modifica della menzionata sentenza di divorzio, l'affidamento esclusivo della figlia minore , un incremento Persona_2 del contributo al mantenimento della minore pari ad € 400,00 oltre all'emissione di provvedimento di ammonimento ex art. 473bis 39 cpc nei confronti del resistente.
Costituendosi in giudizio ha contestato la ricostruzione dei fatti Controparte_1 operata da parte ricorrente rappresentando, al riguardo, che alcun addebito poteva essere a lui mosso in relazione al fallimento della sua relazione con la figlia ER essendosi trattato di una decisione unilaterale assunta dalla stessa minore e rispetto alla quale la madre nulla aveva fatto per impedirla;
che risultava inverosimile la circostanza che la ricorrente fosse disoccupata sin dal 2019 non essendo mai riuscita a trovare un lavoro;
di essere gravato da numerose spese (euro 340 mensili per il pagamento di una rata di finanziamento con la acceso per estinguere debiti Pt_2 contratti per l'acquisto dei mobili della casa coniugale, per l'acquisto del veicolo di sua proprietà una Toyota Yaris del 2002; euro 70 mensili per un prestito aziendale con una rata mensile di euro 70,00; euro 291,12 per il mantenimento della figlia euro ER
58,21 per l'assegno divorzile in favore della ricorrente;
un pignoramento di euro 10157,40 con un importo residuo di euro 9890,10 ed una trattenuta mensile di euro 26,30) Alla luce di tali richieste ha chiesto il rigetto del ricorso.
Nel corso del processo, durante il quale il resistente non è mai comparso (alla prima udienza a causa di un dedotto impedimento per motivi di salute), sentita la figlia minore, la causa all'esito della discussione veniva trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato. In merito alla richiesta di incrementare il contributo per il mantenimento della figlia, giova rilevare che, secondo autorevole indirizzo, (Cass n. 8927/2012) si è stabilito che poiché le esigenze dei figli mutano in ragione del semplice trascorrere del tempo tale circostanza giustifica un adeguamento automatico del contributo di mantenimento, senza bisogno di specifica dimostrazione ad opera della parte che ne chiede la modifica. Orbene, considerando che nel caso in esame risulta decorso un notevole lasso di tempo dal momento in cui (accordo del 3.4.2019) il contributo era stato fissato in euro 250,00 (oggi incrementato per gli aggiornamenti Istata ad euro 291,00) sussistono le condizioni per un aumento di tale importo, seppur in misura fortemente ridotta rispetto alla richiesta. Ciò considerando, infatti, il miglioramento delle seppur “precarie” condizioni di lavoro della ricorrente, essendo risultato non veritiero quanto dalla stessa dedotto, sia in ricorso che in udienza, quando aveva appunto rappresentato di non lavorare, diversamente dalle dichiarazioni di segno opposto rese dalla figlia in udienza, riferendo, appunto, che la madre “lavora ogni giorno svolgendo lavori domestici”. In merito a tale aspetto, a supporto di tale determinazione, deve poi rilevarsi che: a) grava sulla madre il sostanziale completo mantenimento della figlia minore in ragione del diniego della stessa ad incontrare il padre, comportamento, questo, che la minore ha giustificato in ragione di comportamenti negativi del padre verso di lei;
b) che le condizioni economiche del resistente sono rimaste sostanzialmente simili a quelle precedenti. Alla luce di tali considerazioni, il contributo in favore della figlia minore può essere stabilito in euro 320,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie. Quanto all'affidamento esclusivo richiesto dalla madre giova premettere che il giudice, nel valutare tale richiesta, deve tenere conto del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità (cfr. Cass. 18817/2015). L'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale può, come è noto, trovare una deroga giudiziale, potendo, infatti, il giudice assegnare ad un solo genitore l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale. Ciò accade nei casi in cui il genitore non affidatario renda difficile l'esercizio delle facoltà e dei doveri connessi al sistema delle responsabilità genitoriali con riguardo alle scelte di maggior interesse per i figli, in particolare allorquando, oltre alla inidoneità o manifestata carenza che già di per sé giustifica l'affido monogenitoriale, il genitore non affidatario mostri un grave e completo disinteresse per i figli Ebbene, all'esito dell'attività istruttoria svolta, risultano di particolare rilievo le dichiarazioni rese in udienza dalla figlia minore delle parti che ha dato conto dell'esistenza, da anni, di una particolare forma di disinteresse del padre verso di lei, circostanza questa che l'aveva indotta inoltre di interrompere qualsiasi relazione con il genitore (“La relazione con mio padre non è buona in quanto non parlo con lui da due anni, a causa di alcuni suoi comportamenti precedenti che avevo già notato, in particolare una forma di disinteresse verso di me, in quanto in molte occasioni in cui io dovevo stare con lui, venivo lasciata a casa dei nonni in quanto lui preferiva frequentarsi con ragazze. So che lui ha smesso di versare soldi sia a me che a mia madre. Né, per quest'anno, ha pagato i libri per la scuola”).
Deve, infine, essere considerata anche la indisponibilità del resistente nei confronti della minore, sotto qualsivoglia profilo e da ultimo il disinteresse dimostrato mai comparendo nel presente procedimento. Tali circostanze, depongono a favore di un affidamento esclusivo, potendo anche le decisioni di maggiore interesse per la minore essere assunte dalla madre senza la previa consultazione con l'altro genitore. Quanto alla istanza di ammonimento avanzata dalla ricorrente e legata al mancato versamento delle spese straordinarie - dato non contestato – la stessa può essere accolta. La soccombenza comporta la condanna del resistente al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo (calcolo delle spese, valore indeterminabile, valore minimo tre fasi di legge)
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede:
1. Accoglie il ricorso e per l'effetto a modifica della sentenza n. 470/2019 emessa dal Tribunale di Viterbo dispone: a) verserà il 5 di ogni mese alla moglie la somma di euro 320,00 Controparte_1 per il mantenimento della figlia minore oltre al 50% delle spese processuali;
ER
b) Dispone l'affidamento esclusivo della minore nata il [...] Persona_2 alla madre sig.ra con collocamento presso l'abitazione di Parte_1 quest'ultima e alla quale vengono altresì riservate le decisioni di maggiore interesse per la figlia in ordine all'istruzione, all'educazione e alla salute, le quali saranno assunte dalla madre tenendo conto delle capacità, inclinazione naturale ed aspirazioni della minore. c) Fermo nel resto le statuizioni già stabilite con la sentenza n. 470/2019 del Tribunale di Viterbo;
2. visto l'art. 473bis 39 cpc ammonisce in relazione al suo Controparte_1 inadempimento relativo al mancato pagamento delle spese straordinarie per la figlia;
3. Condanna al pagamento delle spese processuali, da Controparte_1 corrispondere in favore dello Stato, attesa l'ammissione della ricorrente al benefico del Patrocinio a Spese dello Stato, spese che si liquidano in euro 2.906,00.
Viterbo, 19/03/2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco