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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/07/2025, n. 2366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2366 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 973/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Vincenzo Turco Consigliere
3) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 973 dell'anno 2025
TRA
Parte_1
assistita e difesa dall'avv. Cristiano Annunziata
- appellante -
E
Controparte_1
assistito e difeso dall'avv. Luigi Parenti
- appellato -
E CP_
assistito e difeso dall'avv. Paola Scarlato
- appellato -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso al Tribunale del lavoro di Roma, depositato in data 10 ottobre 2022, Controparte_1
esponeva:
che, con mansioni di barista, aveva lavorato, “a nero”, senza soluzione di continuità, alle dipendenze della
(d'ora in avanti. Galleria o società) dal mese di luglio 2021 al 9 febbraio 2022; Parte_1
che aveva prestato la sua attività dal lunedì alla domenica dalle 7.00 alle 15.00;
che, per l'intero periodo lavorativo, aveva percepito a titolo di retribuzione soltanto un bonifico bancario in data 17 febbraio 2022 e pari ad €.688,00;
che in data 11 febbraio 2022 gli era stato intimato di sottoscrivere un contratto di lavoro a tempo determinato - simulato - in quanto recante, quale data iniziale del rapporto il giorno 11 dicembre 2021 e quale termine ultimo il 10 marzo 2022;
che, a fronte del rifiuto da lui opposto alla sottoscrizione di tale simulato contratto, era stato licenziato verbalmente,
che, in base alle previsioni tariffarie del CCNL di categoria, V livello, era creditore, nei confronti della , Pt_1
della complessiva somma di €.18.564,92, a titolo di differenze salariali per ferie maturate e non godute,
festività, permessi non goduti, ratei 13^ e 14^ mensilità, straordinario al 30%, una tantum app. febb. 2022;
TFR;
che il licenziamento era nullo perché intimato in forma orale.
2. Tanto esposto, rassegnava le seguenti conclusioni: <<
1. Accertare e dichiarare la natura subordinata a tempo indeterminato del rapporto di lavoro intercorso tra il Sig. e la dal 27 luglio 2021 al 9 febbraio 2022, o altra data Controparte_1 Parte_1
di giustizia;
2. Accertare e dichiarare il diritto del Sig. all'inquadramento al 5 livello del CCNL Controparte_1
Pubblici Servizi-Confcommercio o altro livello ritenuto di giustizia e, comunque, accertare e condannare, per i motivi esposti nel presente ricorso la al pagamento in favore del ricorrente della somma Parte_1
pari ad Euro 18.564,92 quale somma precipuamente quantificata e relativa alle retribuzioni non corrisposte,
13^ mensilità, ferie non godute, permessi non goduti, straordinario al 30%, e TFR lordo al presente ricorso,
ovvero alla maggiore somma ritenuta di giustizia anche ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 36 Cost e 2099 Cod.Civ. oltre interessi e rivalutazione monetaria e comunque per i motivi di cui al ricorso ovvero, in via subordinata, ritenuta l'insufficienza della retribuzione corrisposta al ricorrente condannare la società convenuta al pagamento della medesima somma indicata nel conteggio o altra ritenuta di giustizia.
3. Per le ragioni e causali tutte esposte in narrativa, accertare e dichiarare che il licenziamento orale è nullo e/o inefficace e/o inesistente per assenza di valido atto interruttivo del rapporto e, per l'effetto, ordini alla
Società resistente la reintegrazione in servizio del ricorrente, ai sensi dell'art. 2 D.lgs. n. 23 del 2015;
conseguentemente, condanni la resistente al pagamento in favore del ricorrente di tutte le retribuzione maturate dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro, da determinarsi sulla base dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, oltre rivalutazione monetaria ed agli interessi legali;
4. Accertare e dichiarare per l'effetto dell'illegittimità del licenziamento orale, ai sensi dell'art.9 del D.lgs.
n.23/2015, della indennità risarcitoria commisurata alla retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR nella misura rimessa alla decisione discrezionale del Giudice adito, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
5. In ogni caso condannare la convenuta alla regolarizzazione previdenziale della posizione lavorativa del ricorrente sulle somme riconosciute in giustizia>>. 3. Radicatosi il contraddittorio, la resistente deduceva:
che il ricorrente aveva iniziato a lavorare per la società a decorrere dal mese di luglio 2021, con mansioni di
“Aiuto Banchista Bar”;
che era stato lo stesso ricorrente <
continui solleciti della Società convenuta abbandonando, da un giorno all'altro, in data 11 febbraio 2022,
spontaneamente il luogo di lavoro mostrandosi da quel momento non più disponibile e reperibile>>;
che il ricorrente aveva prestato attività dalla domenica al venerdì, dalle ore 07:00 alle ore 15:00 ad esclusione del sabato, giorno di riposo settimanale;
che, pertanto, il non aveva mi effettuato lavoro straordinario;
CP_1
che il ricorrente aveva percepito in contanti, giornalmente, l'importo minimo di €.50,00;
che, in particolare, erano state versate le seguenti somme:
<
straordinari effettivamente svolti ed autorizzati relativi al mese di agosto 2021;
- Euro 1.600,00 netti in contanti a titolo di retribuzione, di emolumenti aggiuntivi nonché per gli eventuali straordinari effettivamente svolti ed autorizzati relativi al mese di di settembre 2021;
- Euro 1.600,00 netti in contanti a titolo di retribuzione, di emolumenti aggiuntivi nonché per gli eventuali straordinari effettivamente svolti ed autorizzati relativi al mese di ottobre 2021;
- Euro 1.600,00 netti in contanti a titolo di retribuzione, di emolumenti aggiuntivi nonché per gli eventuali straordinari effettivamente svolti ed autorizzati relativi al mese di novembre 2021;
- Euro 1.600,00 netti in contanti oltre alla somma di Euro 688,00 a mezzo bonifico netti a titolo di retribuzione,
di emolumenti aggiuntivi nonché per gli eventuali straordinari effettivamente svolti ed autorizzati relativi al mese di dicembre 2021; - Euro 550,00 netti in contanti a titolo di retribuzione per il periodo che va dal 1 gennaio 2022 al 11 gennaio
2022>>;
che, in totale, quindi, il ricorrente aveva riscosso la complessiva somma netta di €.9.238,00 per il periodo compreso dal giorno 10 dicembre 2021 al giorno 11 febbraio 2022, giorno di spontaneo abbandono del posto di lavoro;
che il ricorrente era stato assunto e aveva svolto sempre e solo le mansioni di “Aiuto Banchista” con relativo inquadramento nel VI livello del CCNL;
che la posizione contributiva del ricorrente era stata integralmente regolarizzata come da quietanza di pagamento dell'allegato modello F24.
La chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso. Pt_1
4. Escussi i testi ed espletato l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società, l'adito
Tribunale, con sentenza n. 10399/2024 pubblicata il 18/10/2024, così statuiva:
<<1) Accerta e dichiara che tra le parti si è instaurato rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 27 luglio 2021 al 9 febbraio 2022 con inquadramento nel V livello CCNL Turismo ed orario full time;
2) Condanna parte convenuta al pagamento della somma netta pari ad euro 4.409,30 oltre agli interessi ad alla rivalutazione monetaria dal 12 aprile 2022 al saldo;
3) Accerta e dichiara inefficace il licenziamento verbale intimato alla parte ricorrente il 9 febbraio 2022 e per l'effetto ordina alla società convenuta la reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro;
4) Condanna la società convenuta al risarcimento del danno subito dal ricorrente pari alla mensilità perse dal giorno del licenziamento a quello di effettiva reintegra e per l'effetto condanna la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma mensile pari ad euro 1437,78 dal 9 febbraio 2022 al giorno di effettiva reintegra, detratte le somme percepite dal ricorrente a titolo di retribuzione come documentate
CP_ dall'estratto contributivo prodotto in atti;
5) Condanna la società convenuta al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il periodo sopra indicato>>.
5. Affermava il primo giudice:
5.1 che per stessa ammissione della resistente, il rapporto tra le parti era iniziato nel mese di luglio 2021, di tal che doveva ritenersi provata l'avvenuta insorgenza di rapporto di lavoro subordinato in tale data con compiti di addetto al banco;
5.2 che tutti i testi escussi avevano confermato di aver visto il ricorrente preparare caffè, cappuccini e a volte anche aperitivi, attività rientrante nel livello quinto del CCNL;
5.3 che la prestazione di orario straordinario non aveva trovato sufficiente conforto nelle deposizioni testimoniali;
5.4 che <<parte ricorrente non ha contestato nel corso delle udienze di aver ricevuto, prima del giudizio e corso del rapporto di lavoro, i pagamenti dedotti da parte convenuta in memoria, con la conseguenza che le contestazioni mosse soltanto nelle note conclusive sono tardive>>;
che la non aveva prodotto conteggio alternativo delle somme pretese da parte ricorrente ed indicate Pt_1
nel conteggio come pari a €.13.647,30, per differenze con paga base, 13° e 14° mensilità;
che, pertanto, <
di avvenuta corresponsione in contanti al ricorrente di euro 9238 totali, con la conseguenza che la convenuta deve pertanto essere condannata a pagare al ricorrente, per il titolo che occupa, euro 4.409,30 oltre accessori>>;
5.5. che, quanto al denunciato licenziamento orale, <<l'eccezione sollevata all'odierna udienza dal procuratore di parte convenuta sulla non applicabilità, nemmeno in astratto, dell'art. 2 D. Legs. 23/2015 per difetto di requisito dimensionale, non può essere esaminata perché non tempestivamente sollevata e provata in memoria di costituzione>>; che <
testi indotti da parte ricorrente e nulla ha ricordato in proposito e mentre il teste Per_1 Tes_1 Tes_2
ha riferito di essere stato licenziato insieme al ricorrente in data 9 febbraio 2022>>;
che <
di lavoro già in essere dal 27 luglio 2021>>;
che la società non <
fin dal 27 luglio 2021>>;
che, pertanto, <
ricorrente di cessazione del rapporto di lavoro alla data del 9 febbraio 2022, attesa l'assenza di prova di segno opposto offerta da parte resistente, sia di intervenute dimissioni telematiche del ricorrente, che di intimato licenziamento scritto al ricorrente>>;
che, conseguentemente, ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 4 marzo 2015 n. 23, la convenuta andava <
a pagare al ricorrente a titolo di risarcimento danni, la somma mensile pari ad euro 1437,782 dalla data di intimato licenziamento (9 febbraio 2022) alla data di effettiva, reintegrazione, sottratto, a titolo di aliunde perceputm, quanto percepito negli anni dal ricorrente a titolo di retribuzione, come documentato
CP_ dall'estratto contributivo prodotto da parte fino al 19 gennaio 2023>>.
6. Con ricorso del 18 aprile 2025 la Galleria interponeva appello.
CP_ Resistevano l' e il . CP_1
7. Con il primo motivo, l'appellante denuncia “mancato accertamento e motivazione sulla sussistenza degli elementi caratteristici e tipizzanti la subordinazione ex art. 2094 Cod. Civ.”.
Deduce la società:
che per i mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2021 non v'è prova di un rapporto di lavoro reso in regime di subordinazione;
che < nei mesi precedenti a quello di dicembre 2021 è stata CP_1
esclusivamente di collaborazione autonoma ed in alcun modo subordinata si ricava agevolmente dalla testimonianza resa dalla collega Sig. ; Testimone_3
8. Con il secondo motivo, la società censura l'impugnata sentenza <<nella parte in cui il tribunale ha disposto l'inquadramento del Sig. nel V livello del ccnl”. CP_1
Assume la società che le mansioni effettivamente svolte dal , come descritte dai testi, sono CP_1
riconducibili al livello VI del ccnl;
9. Con il terzo motivo, l'appellante impugna la sentenza del Tribunale “nella parte in cui il Tribunale ha accertato la nullità del licenziamento orale asseritamente intimato al Sig. ”. CP_1
Sostiene la : Pt_1
che < sia stato intimato un licenziamento orale>>; CP_1
che <
2022 ad abbandonare il posto il posto di lavoro senza farvi più ritorno dopo essersi rifiutato, per l'ennesima volta, di sottoscrivere il contratto di lavoro convenuto tra le parti e consegnato dalla in data Parte_1
10 dicembre 2021>>;
che, invero, la testimonianza del Sig. (favorevole alla tesi del ricorrente) è < Tes_2
posto che lo stesso ha intentato analoga causa nei confronti della conclusosi con la sentenza Parte_1
n. 10400/2024>>;
che il e il si sono citati reciprocamente l'uno come testimone dell'altro nei rispettivi giudizi;
CP_1 Tes_2
che <<è evidente, pertanto, che il aveva un interesse diretto nella causa e quindi non potesse Tes_2
testimoniare (ex art. 246 Cod. Proc. Civ.) e, comunque, non fosse imparziale>>;
che <
spetta il diritto a vedersi riconosciute le retribuzioni in assenza di svolgimento dell'attività lavorativa>>. 10. Con il quarto motivo, l'appellante denuncia la “erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il
Tribunale non ha considerato che la occupa meno di 15 dipendenti”. Parte_1
Eccepisce la parte:
che <
applicabile alla specie e, pertanto, il requisito dimensionale dell'azienda doveva essere accertato ex officio dal Tribunale>>;
che <
dallo stesso Sig. al ricorso introduttivo>>. CP_1
11. Prima di esaminare i vari motivi, è opportuno riportare le deposizioni dei testi e le dichiarazioni rese dal legale rappresentante della resistente nel corso del primo grado del giudizio.
teste Testimone_4
“…ricordo di aver visto dietro il bancone il ricorrente preparare il caffè e i cappuccini la mattina alle ore 7.00
da luglio 2021 fino al marzo 2022. Generalmente ho frequentato il bar pasticceria dal lunedì al venerdì e il sabato qualche volta tra le ore 7.00 e le 15.00. Ricordo di averlo visto e che lo stesso preparava caffè c colazioni. Non sono a conoscenza di messaggi che ha ricevuto il ricorrente dal datore di lavoro, né sono a conoscenza delle modalità di cessazione del rapporto di lavoro, comunque da marzo 2022 non l'ho più visto.
Voglio anche precisare che frequento il bar DA perché la mia banca si trova a via vittorio Emanuela
Orlando che si trova a 20 metri dal bar e quindi vado lì a ritirare i soldi al bancomat…”
teste Testimone_3
“…Conosco i fatti di causa perché sono stata dipendente di in qualità di cassiera dal Parte_1
18.10.2021 al 13.10.2023.
Ricordo che il ricorrente ha lavorato presso la , poco dopo di quando sono Controparte_1 Parte_1
arrivata io oppure insieme a me negli ultimi mesi del 2021. Ricordo che il ricorrente faceva il barista e non lavorava in pasticceria e si occupava di fare i caffè…non ricordo quando il ricorrente ha finito di lavorare. Sono sicura che il ricorrente ha svolto solo compiti di banchista, nulla so di rifiuti del ricorrente a firmare contratti di lavoro con la società resistente… Escludo che il ricorrente sia arrivato e alla a luglio Parte_1
2021 perché l'ho visto pochi giorni dopo che io ho iniziato a lavorare. era l'unico lavoratore addetto CP_1
al banco come caffetteria…desidero correggere quanto già dichiarato e cioè io ho iniziato a fare la prova nei primi giorni di agosto 2021 e ho visto il ricorrente ad agosto 2021 e non ad ottobre 2021. Prima ho inteso riferirmi alla data esatta di assunzione ma in realtà avevo fatto una prova ad agosto. Da agosto 202l il ricorrente ha lavorato con orario 7-15 con compiti di addetto al banco…”
teste Testimone_5
“…sono dipendente della con contratto a tempo indeterminato da giugno 2021, per quel che Parte_1
ricordo, con compiti di cameriere…
non è vero che ho iniziato a lavorare a giugno 2021 perché la data effettiva è il 29.04.2021…ricordo che il ricorrente ha lavorato al banco del bar di gal1eria ma non sono in grado di dire quando ha terminato Pt_1
di lavorare. Non so quando il ricorrente sia arrivato in azienda né so se il ricorrente abbia rifiutato di firmare contratti di lavoro, non so neppure quanto guadagnava e che orario osservava…. Ricordo di aver visto il ricorrente preparare cappuccini, caffè, cornetti sia perché richiesto da me che dovevo portare detti cibi ai tavoli, sia per chi si recava al banco. È capitato che abbia chiesto al ricorrente di preparare degli aperitivi…”
teste Testimone_6
“…ho causa in corso con la , con la quale ho chiesto il riconoscimento del rapporto di lavoro Parte_1
subordinato ed il risarcimento del danno per il licenziamento orale;
ho lavorato con il Sig. , ed ho CP_1
indicato lo stesso come teste nel ricorso. Ho lavorato per il , dal 31 luglio 2021 al 8 febbraio 2022 Parte_2
- poi il 9 sono stato allontanato, dalla cassiera che ci ha detto che aveva dato disposizioni di Parte_3
allontanarci. Io mi occupavo di preparazione di dolci, il Sig. era al banco del bar, gastronomia, CP_1
aperitivi; lui quando sono arrivato era già sul posto. Come orario lavoravo dalle 7 alle 15 dal lunedì alla domenica, e non sono mai stato retribuito, perché alla fine ho ricevuto due bonifici alla fine del rapporto di lavoro ed attualmente vanto crediti nei confronti della . Il osservava lo stesso mio Parte_1 CP_1
orario"…
non so con precisione quando abbia iniziato a lavorare il sig. , credo qualche mese prima di me… CP_1
Ho lavorato con il ricorrente fino a1'8 febbraio 2022, poi il 9, ricordo, l'ho incontrato la mattina e la cassiera ci ha dato disposizione di andare via, sia a me che il ricorrente. Il ricorrente era solo addetto al banco,
saltuariamente serviva anche ai tavoli. Gli altri addetti ai banchi erano il sig. ed un altro Testimone_5
signore che si occupava del banco bar, non ricordo il nome…”
legale rappresentante , Pt_1 Parte_3
“…confermo integralmente il capitolo 12 della memoria (Il ricorrente ha svolto esclusivamente le mansioni di
“Aiuto banchista” sino al mese di febbraio 2022, mese in cui il ricorrente ha letteralmente abbandonato il
posto di lavoro a seguito dell'ennesima richiesta da parte della Società di regolarizzare il rapporto di lavoro,
attraverso la sottoscrizione del contratto che il ricorrente si è sempre rifiutato di sottoscrivere)…
per quel che ricordo il 9 febbraio ero presente nel bar ed ho chiesto più volte al ricorrente di firmare Pt_2
il contratto, lui si è rifiutato ed è andato via, abbandonando il locale, non ha presentato dimissioni telematiche...”
12. Il primo motivo è infondato.
Con la memoria di costituzione nel giudizio di primo grado, la resistente non ha allegato che il ricorrente ha prestato da luglio 2021 attività di collaborazione autonoma e non di lavoro subordinato, ma ha solo opposto che era stato lo stesso ricorrente a non aver mai voluto sottoscrivere alcun tipo di contratto.
La contestazione sollevata solo con l'atto di gravame sulla natura del rapporto si appalesa tardiva e l'avvenuta prestazione di lavoro subordinato deve ritenersi provata in base al principio di non (specifica) contestazione.
Soltanto ad abundantiam, la Corte rileva che nessuno dei testi (e neanche la legale rappresentante della società) ha dato atto di un rapporto mutato nel tempo nelle sue modalità esecutive. Se ne deve dedurre che se, per stessa ammissione della società, il ricorrente ha svolto la sua opera in regime di subordinazione da dicembre 2021, il rapporto si è svolto con le medesime caratteristiche ab initio.
13. Il secondo motivo è infondato.
I testi hanno concordemente riferito che i compiti del consistevano nel preparare, al banco, CP_1
cappuccini, caffè, cornetti.
Tra i profili esemplificativi del 5° livello del CCNL v'è il barista.
Al 6° livello appartiene il commis di bar (ex aiuto barista), ossia “colui che esplica mansioni di ausilio nei riguardi del personale di categoria superiore.
Dalle buste paga risulta che l'azienda aveva attribuito al per l'appunto il 6° livello, quale “aiuto CP_1
banchista”.
Sennonché nessun teste ha riferito che il ricorrente lavorava in qualità di aiuto di altro lavoratore addetto al banco ed anzi la teste ha ben chiarito che il “era l'unico lavoratore addetto al banco”. Tes_1 CP_1
E, per il vero, neanche l'appellante ha indicato altro dipendente in servizio al banco.
Ne discende che, essendo l'unico addetto al servizio bar, il ha svolto mansioni di barista e non di aiuto CP_1
barista.
14. Il terzo motivo è fondato e riveste carattere assorbente rispetto al quarto.
Il ricorrente ha allegato, con il ricorso introduttivo:
che i suoi superiori gerarchici erano e;
Parte_3 Per_2
che in data 9 febbraio 2022 aveva ricevuto un messaggio dal numero aziendale del locale commerciale dal seguente tenore “Prega di richiamare con urgenza sei in recupero riposo fino a lunedì 14 febbraio 2022
DA ; Parte_1
che, recatosi presso il punto vendita, in data 11 febbraio 2022 i datori di lavoro gli avevano intimato di sottoscrivere un contratto di lavoro a tempo determinato simulato;
che, a fronte del suo rifiuto, i datori di lavoro lo avevano oralmente licenziato.
che con lettera dell'11 aprile 2022 aveva impugnato il licenziamento ponendo a disposizione le sue energie lavorative.
Orbene, rileva la Corte che dalle allegazioni del ricorrente non si comprende chi, esattamente, lo avrebbe licenziato.
Il ha dedotto che è stato estromesso dai datori di lavoro, ma suo datore di lavoro è, pacificamente, CP_1
una s.r.l. e non una o più persone fisiche.
Il ricorrente ha indicato come suoi superiori gerarchici e , ma non ha detto anche Parte_3 Per_2
che sono stati loro a licenziarlo.
, si è qualificata, in sede di interrogatorio formale, come legale rappresentante, CP_3 Parte_3
mente il ruolo ricoperto da all'interno dell'azienda non è noto. Per_2
Quel che, per certo, il ricorrente non ha mai dedotto è di essere stato licenziato dai “datori di lavoro” per interposta persona.
Mentre il teste ha dichiarato che sarebbe stata la cassiera ( ) a comunicare che Tes_7 Testimone_3
aveva dato disposizioni di allontanare lui e il ricorrente. Parte_3
La deposizione, pertanto, si appalesa poco attendibile, perché il non ha mai affermato, né con CP_1
l'impugnativa di licenziamento né con il ricorso introduttivo del presente giudizio, di essere stato allontanato dal posto di lavoro dalla , quale “portavoce” di (peraltro indefiniti) “datori di lavoro”. Tes_1
Le circostanze evidenziate dall'appellante (il ha intentato analoga causa nei confronti della Tes_2 Parte_1
; il e il si sono citati reciprocamente l'uno come testimone dell'altro nei rispettivi
[...] CP_1 Tes_2
giudizi) avvalorano la scarsa attendibilità del teste.
A ciò aggiungasi che la non ha affatto confermato la circostanza, essendosi limitata a riferire di non Tes_1
ricordare “quando il ricorrente ha finito di lavorare”. Ne consegue che non può dirsi che sia stata raggiunta la prova sufficientemente (di cui il era onerato) CP_1
che la abbia licenziato oralmente l'appellato. Pt_1
In conclusione - rigettati i primi due motivi del gravame, accolto il terzo, assorbito il quarto – l'impugnata sentenza va parzialmente riformata nei termini di cui in dispositivo.
15. È opportuno precisare che non risulta che il si sia dimesso. CP_1
E, d'altra parte, il rapporto di lavoro subordinato stipulato nel vigore del job act può essere risolto per dimissioni o per mutuo consenso solo nel caso in cui siano state seguite le modalità telematiche prescritte, a pena di inefficacia, dall'art. 26 d. lgs. 151/2015.
Esula, però, dall'oggetto del presente giudizio l'accertamento degli eventuali diritti e obblighi che alle parti derivano dalla situazione venutasi a creare per effetto della mancanza di un atto di recesso datoriale e di un valido atto di dimissioni, atteso che il ricorrente aveva chiesto e ottenuto, con il proposto ricorso, la declaratoria di nullità di un supposto licenziamento, con i provvedimenti conseguenti a tale declaratoria.
16. Considerato l'esito complessivo del giudizio, può confermarsi la statuizione sulle spese del Tribunale, con integrale compensazione tra le parti, delle spese del presente grado.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione accoglie in parte l'appello proposto, con ricorso depositato in data 18 aprile 2025, dalla Parte_1
CP_ nei confronti di e dell' avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma in Controparte_1
data 18 ottobre e, per l'effetto, in parziale riforma di detta sentenza, rigetta la impugnativa di licenziamento orale proposta dal e tutte le richieste conseguenti a tale impugnativa. CP_1 Conferma, nel resto, l'impugnata sentenza, anche relativamente alla statuizione sulle spese e compensa interamente tra le parti le spese del presente grado del giudizio.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Vincenzo Turco Consigliere
3) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 973 dell'anno 2025
TRA
Parte_1
assistita e difesa dall'avv. Cristiano Annunziata
- appellante -
E
Controparte_1
assistito e difeso dall'avv. Luigi Parenti
- appellato -
E CP_
assistito e difeso dall'avv. Paola Scarlato
- appellato -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso al Tribunale del lavoro di Roma, depositato in data 10 ottobre 2022, Controparte_1
esponeva:
che, con mansioni di barista, aveva lavorato, “a nero”, senza soluzione di continuità, alle dipendenze della
(d'ora in avanti. Galleria o società) dal mese di luglio 2021 al 9 febbraio 2022; Parte_1
che aveva prestato la sua attività dal lunedì alla domenica dalle 7.00 alle 15.00;
che, per l'intero periodo lavorativo, aveva percepito a titolo di retribuzione soltanto un bonifico bancario in data 17 febbraio 2022 e pari ad €.688,00;
che in data 11 febbraio 2022 gli era stato intimato di sottoscrivere un contratto di lavoro a tempo determinato - simulato - in quanto recante, quale data iniziale del rapporto il giorno 11 dicembre 2021 e quale termine ultimo il 10 marzo 2022;
che, a fronte del rifiuto da lui opposto alla sottoscrizione di tale simulato contratto, era stato licenziato verbalmente,
che, in base alle previsioni tariffarie del CCNL di categoria, V livello, era creditore, nei confronti della , Pt_1
della complessiva somma di €.18.564,92, a titolo di differenze salariali per ferie maturate e non godute,
festività, permessi non goduti, ratei 13^ e 14^ mensilità, straordinario al 30%, una tantum app. febb. 2022;
TFR;
che il licenziamento era nullo perché intimato in forma orale.
2. Tanto esposto, rassegnava le seguenti conclusioni: <<
1. Accertare e dichiarare la natura subordinata a tempo indeterminato del rapporto di lavoro intercorso tra il Sig. e la dal 27 luglio 2021 al 9 febbraio 2022, o altra data Controparte_1 Parte_1
di giustizia;
2. Accertare e dichiarare il diritto del Sig. all'inquadramento al 5 livello del CCNL Controparte_1
Pubblici Servizi-Confcommercio o altro livello ritenuto di giustizia e, comunque, accertare e condannare, per i motivi esposti nel presente ricorso la al pagamento in favore del ricorrente della somma Parte_1
pari ad Euro 18.564,92 quale somma precipuamente quantificata e relativa alle retribuzioni non corrisposte,
13^ mensilità, ferie non godute, permessi non goduti, straordinario al 30%, e TFR lordo al presente ricorso,
ovvero alla maggiore somma ritenuta di giustizia anche ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 36 Cost e 2099 Cod.Civ. oltre interessi e rivalutazione monetaria e comunque per i motivi di cui al ricorso ovvero, in via subordinata, ritenuta l'insufficienza della retribuzione corrisposta al ricorrente condannare la società convenuta al pagamento della medesima somma indicata nel conteggio o altra ritenuta di giustizia.
3. Per le ragioni e causali tutte esposte in narrativa, accertare e dichiarare che il licenziamento orale è nullo e/o inefficace e/o inesistente per assenza di valido atto interruttivo del rapporto e, per l'effetto, ordini alla
Società resistente la reintegrazione in servizio del ricorrente, ai sensi dell'art. 2 D.lgs. n. 23 del 2015;
conseguentemente, condanni la resistente al pagamento in favore del ricorrente di tutte le retribuzione maturate dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro, da determinarsi sulla base dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, oltre rivalutazione monetaria ed agli interessi legali;
4. Accertare e dichiarare per l'effetto dell'illegittimità del licenziamento orale, ai sensi dell'art.9 del D.lgs.
n.23/2015, della indennità risarcitoria commisurata alla retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR nella misura rimessa alla decisione discrezionale del Giudice adito, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
5. In ogni caso condannare la convenuta alla regolarizzazione previdenziale della posizione lavorativa del ricorrente sulle somme riconosciute in giustizia>>. 3. Radicatosi il contraddittorio, la resistente deduceva:
che il ricorrente aveva iniziato a lavorare per la società a decorrere dal mese di luglio 2021, con mansioni di
“Aiuto Banchista Bar”;
che era stato lo stesso ricorrente <
continui solleciti della Società convenuta abbandonando, da un giorno all'altro, in data 11 febbraio 2022,
spontaneamente il luogo di lavoro mostrandosi da quel momento non più disponibile e reperibile>>;
che il ricorrente aveva prestato attività dalla domenica al venerdì, dalle ore 07:00 alle ore 15:00 ad esclusione del sabato, giorno di riposo settimanale;
che, pertanto, il non aveva mi effettuato lavoro straordinario;
CP_1
che il ricorrente aveva percepito in contanti, giornalmente, l'importo minimo di €.50,00;
che, in particolare, erano state versate le seguenti somme:
<
straordinari effettivamente svolti ed autorizzati relativi al mese di agosto 2021;
- Euro 1.600,00 netti in contanti a titolo di retribuzione, di emolumenti aggiuntivi nonché per gli eventuali straordinari effettivamente svolti ed autorizzati relativi al mese di di settembre 2021;
- Euro 1.600,00 netti in contanti a titolo di retribuzione, di emolumenti aggiuntivi nonché per gli eventuali straordinari effettivamente svolti ed autorizzati relativi al mese di ottobre 2021;
- Euro 1.600,00 netti in contanti a titolo di retribuzione, di emolumenti aggiuntivi nonché per gli eventuali straordinari effettivamente svolti ed autorizzati relativi al mese di novembre 2021;
- Euro 1.600,00 netti in contanti oltre alla somma di Euro 688,00 a mezzo bonifico netti a titolo di retribuzione,
di emolumenti aggiuntivi nonché per gli eventuali straordinari effettivamente svolti ed autorizzati relativi al mese di dicembre 2021; - Euro 550,00 netti in contanti a titolo di retribuzione per il periodo che va dal 1 gennaio 2022 al 11 gennaio
2022>>;
che, in totale, quindi, il ricorrente aveva riscosso la complessiva somma netta di €.9.238,00 per il periodo compreso dal giorno 10 dicembre 2021 al giorno 11 febbraio 2022, giorno di spontaneo abbandono del posto di lavoro;
che il ricorrente era stato assunto e aveva svolto sempre e solo le mansioni di “Aiuto Banchista” con relativo inquadramento nel VI livello del CCNL;
che la posizione contributiva del ricorrente era stata integralmente regolarizzata come da quietanza di pagamento dell'allegato modello F24.
La chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso. Pt_1
4. Escussi i testi ed espletato l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società, l'adito
Tribunale, con sentenza n. 10399/2024 pubblicata il 18/10/2024, così statuiva:
<<1) Accerta e dichiara che tra le parti si è instaurato rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 27 luglio 2021 al 9 febbraio 2022 con inquadramento nel V livello CCNL Turismo ed orario full time;
2) Condanna parte convenuta al pagamento della somma netta pari ad euro 4.409,30 oltre agli interessi ad alla rivalutazione monetaria dal 12 aprile 2022 al saldo;
3) Accerta e dichiara inefficace il licenziamento verbale intimato alla parte ricorrente il 9 febbraio 2022 e per l'effetto ordina alla società convenuta la reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro;
4) Condanna la società convenuta al risarcimento del danno subito dal ricorrente pari alla mensilità perse dal giorno del licenziamento a quello di effettiva reintegra e per l'effetto condanna la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma mensile pari ad euro 1437,78 dal 9 febbraio 2022 al giorno di effettiva reintegra, detratte le somme percepite dal ricorrente a titolo di retribuzione come documentate
CP_ dall'estratto contributivo prodotto in atti;
5) Condanna la società convenuta al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il periodo sopra indicato>>.
5. Affermava il primo giudice:
5.1 che per stessa ammissione della resistente, il rapporto tra le parti era iniziato nel mese di luglio 2021, di tal che doveva ritenersi provata l'avvenuta insorgenza di rapporto di lavoro subordinato in tale data con compiti di addetto al banco;
5.2 che tutti i testi escussi avevano confermato di aver visto il ricorrente preparare caffè, cappuccini e a volte anche aperitivi, attività rientrante nel livello quinto del CCNL;
5.3 che la prestazione di orario straordinario non aveva trovato sufficiente conforto nelle deposizioni testimoniali;
5.4 che <<parte ricorrente non ha contestato nel corso delle udienze di aver ricevuto, prima del giudizio e corso del rapporto di lavoro, i pagamenti dedotti da parte convenuta in memoria, con la conseguenza che le contestazioni mosse soltanto nelle note conclusive sono tardive>>;
che la non aveva prodotto conteggio alternativo delle somme pretese da parte ricorrente ed indicate Pt_1
nel conteggio come pari a €.13.647,30, per differenze con paga base, 13° e 14° mensilità;
che, pertanto, <
di avvenuta corresponsione in contanti al ricorrente di euro 9238 totali, con la conseguenza che la convenuta deve pertanto essere condannata a pagare al ricorrente, per il titolo che occupa, euro 4.409,30 oltre accessori>>;
5.5. che, quanto al denunciato licenziamento orale, <<l'eccezione sollevata all'odierna udienza dal procuratore di parte convenuta sulla non applicabilità, nemmeno in astratto, dell'art. 2 D. Legs. 23/2015 per difetto di requisito dimensionale, non può essere esaminata perché non tempestivamente sollevata e provata in memoria di costituzione>>; che <
testi indotti da parte ricorrente e nulla ha ricordato in proposito e mentre il teste Per_1 Tes_1 Tes_2
ha riferito di essere stato licenziato insieme al ricorrente in data 9 febbraio 2022>>;
che <
di lavoro già in essere dal 27 luglio 2021>>;
che la società non <
fin dal 27 luglio 2021>>;
che, pertanto, <
ricorrente di cessazione del rapporto di lavoro alla data del 9 febbraio 2022, attesa l'assenza di prova di segno opposto offerta da parte resistente, sia di intervenute dimissioni telematiche del ricorrente, che di intimato licenziamento scritto al ricorrente>>;
che, conseguentemente, ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 4 marzo 2015 n. 23, la convenuta andava <
a pagare al ricorrente a titolo di risarcimento danni, la somma mensile pari ad euro 1437,782 dalla data di intimato licenziamento (9 febbraio 2022) alla data di effettiva, reintegrazione, sottratto, a titolo di aliunde perceputm, quanto percepito negli anni dal ricorrente a titolo di retribuzione, come documentato
CP_ dall'estratto contributivo prodotto da parte fino al 19 gennaio 2023>>.
6. Con ricorso del 18 aprile 2025 la Galleria interponeva appello.
CP_ Resistevano l' e il . CP_1
7. Con il primo motivo, l'appellante denuncia “mancato accertamento e motivazione sulla sussistenza degli elementi caratteristici e tipizzanti la subordinazione ex art. 2094 Cod. Civ.”.
Deduce la società:
che per i mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2021 non v'è prova di un rapporto di lavoro reso in regime di subordinazione;
che < nei mesi precedenti a quello di dicembre 2021 è stata CP_1
esclusivamente di collaborazione autonoma ed in alcun modo subordinata si ricava agevolmente dalla testimonianza resa dalla collega Sig. ; Testimone_3
8. Con il secondo motivo, la società censura l'impugnata sentenza <<nella parte in cui il tribunale ha disposto l'inquadramento del Sig. nel V livello del ccnl”. CP_1
Assume la società che le mansioni effettivamente svolte dal , come descritte dai testi, sono CP_1
riconducibili al livello VI del ccnl;
9. Con il terzo motivo, l'appellante impugna la sentenza del Tribunale “nella parte in cui il Tribunale ha accertato la nullità del licenziamento orale asseritamente intimato al Sig. ”. CP_1
Sostiene la : Pt_1
che < sia stato intimato un licenziamento orale>>; CP_1
che <
2022 ad abbandonare il posto il posto di lavoro senza farvi più ritorno dopo essersi rifiutato, per l'ennesima volta, di sottoscrivere il contratto di lavoro convenuto tra le parti e consegnato dalla in data Parte_1
10 dicembre 2021>>;
che, invero, la testimonianza del Sig. (favorevole alla tesi del ricorrente) è < Tes_2
posto che lo stesso ha intentato analoga causa nei confronti della conclusosi con la sentenza Parte_1
n. 10400/2024>>;
che il e il si sono citati reciprocamente l'uno come testimone dell'altro nei rispettivi giudizi;
CP_1 Tes_2
che <<è evidente, pertanto, che il aveva un interesse diretto nella causa e quindi non potesse Tes_2
testimoniare (ex art. 246 Cod. Proc. Civ.) e, comunque, non fosse imparziale>>;
che <
spetta il diritto a vedersi riconosciute le retribuzioni in assenza di svolgimento dell'attività lavorativa>>. 10. Con il quarto motivo, l'appellante denuncia la “erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il
Tribunale non ha considerato che la occupa meno di 15 dipendenti”. Parte_1
Eccepisce la parte:
che <
applicabile alla specie e, pertanto, il requisito dimensionale dell'azienda doveva essere accertato ex officio dal Tribunale>>;
che <
dallo stesso Sig. al ricorso introduttivo>>. CP_1
11. Prima di esaminare i vari motivi, è opportuno riportare le deposizioni dei testi e le dichiarazioni rese dal legale rappresentante della resistente nel corso del primo grado del giudizio.
teste Testimone_4
“…ricordo di aver visto dietro il bancone il ricorrente preparare il caffè e i cappuccini la mattina alle ore 7.00
da luglio 2021 fino al marzo 2022. Generalmente ho frequentato il bar pasticceria dal lunedì al venerdì e il sabato qualche volta tra le ore 7.00 e le 15.00. Ricordo di averlo visto e che lo stesso preparava caffè c colazioni. Non sono a conoscenza di messaggi che ha ricevuto il ricorrente dal datore di lavoro, né sono a conoscenza delle modalità di cessazione del rapporto di lavoro, comunque da marzo 2022 non l'ho più visto.
Voglio anche precisare che frequento il bar DA perché la mia banca si trova a via vittorio Emanuela
Orlando che si trova a 20 metri dal bar e quindi vado lì a ritirare i soldi al bancomat…”
teste Testimone_3
“…Conosco i fatti di causa perché sono stata dipendente di in qualità di cassiera dal Parte_1
18.10.2021 al 13.10.2023.
Ricordo che il ricorrente ha lavorato presso la , poco dopo di quando sono Controparte_1 Parte_1
arrivata io oppure insieme a me negli ultimi mesi del 2021. Ricordo che il ricorrente faceva il barista e non lavorava in pasticceria e si occupava di fare i caffè…non ricordo quando il ricorrente ha finito di lavorare. Sono sicura che il ricorrente ha svolto solo compiti di banchista, nulla so di rifiuti del ricorrente a firmare contratti di lavoro con la società resistente… Escludo che il ricorrente sia arrivato e alla a luglio Parte_1
2021 perché l'ho visto pochi giorni dopo che io ho iniziato a lavorare. era l'unico lavoratore addetto CP_1
al banco come caffetteria…desidero correggere quanto già dichiarato e cioè io ho iniziato a fare la prova nei primi giorni di agosto 2021 e ho visto il ricorrente ad agosto 2021 e non ad ottobre 2021. Prima ho inteso riferirmi alla data esatta di assunzione ma in realtà avevo fatto una prova ad agosto. Da agosto 202l il ricorrente ha lavorato con orario 7-15 con compiti di addetto al banco…”
teste Testimone_5
“…sono dipendente della con contratto a tempo indeterminato da giugno 2021, per quel che Parte_1
ricordo, con compiti di cameriere…
non è vero che ho iniziato a lavorare a giugno 2021 perché la data effettiva è il 29.04.2021…ricordo che il ricorrente ha lavorato al banco del bar di gal1eria ma non sono in grado di dire quando ha terminato Pt_1
di lavorare. Non so quando il ricorrente sia arrivato in azienda né so se il ricorrente abbia rifiutato di firmare contratti di lavoro, non so neppure quanto guadagnava e che orario osservava…. Ricordo di aver visto il ricorrente preparare cappuccini, caffè, cornetti sia perché richiesto da me che dovevo portare detti cibi ai tavoli, sia per chi si recava al banco. È capitato che abbia chiesto al ricorrente di preparare degli aperitivi…”
teste Testimone_6
“…ho causa in corso con la , con la quale ho chiesto il riconoscimento del rapporto di lavoro Parte_1
subordinato ed il risarcimento del danno per il licenziamento orale;
ho lavorato con il Sig. , ed ho CP_1
indicato lo stesso come teste nel ricorso. Ho lavorato per il , dal 31 luglio 2021 al 8 febbraio 2022 Parte_2
- poi il 9 sono stato allontanato, dalla cassiera che ci ha detto che aveva dato disposizioni di Parte_3
allontanarci. Io mi occupavo di preparazione di dolci, il Sig. era al banco del bar, gastronomia, CP_1
aperitivi; lui quando sono arrivato era già sul posto. Come orario lavoravo dalle 7 alle 15 dal lunedì alla domenica, e non sono mai stato retribuito, perché alla fine ho ricevuto due bonifici alla fine del rapporto di lavoro ed attualmente vanto crediti nei confronti della . Il osservava lo stesso mio Parte_1 CP_1
orario"…
non so con precisione quando abbia iniziato a lavorare il sig. , credo qualche mese prima di me… CP_1
Ho lavorato con il ricorrente fino a1'8 febbraio 2022, poi il 9, ricordo, l'ho incontrato la mattina e la cassiera ci ha dato disposizione di andare via, sia a me che il ricorrente. Il ricorrente era solo addetto al banco,
saltuariamente serviva anche ai tavoli. Gli altri addetti ai banchi erano il sig. ed un altro Testimone_5
signore che si occupava del banco bar, non ricordo il nome…”
legale rappresentante , Pt_1 Parte_3
“…confermo integralmente il capitolo 12 della memoria (Il ricorrente ha svolto esclusivamente le mansioni di
“Aiuto banchista” sino al mese di febbraio 2022, mese in cui il ricorrente ha letteralmente abbandonato il
posto di lavoro a seguito dell'ennesima richiesta da parte della Società di regolarizzare il rapporto di lavoro,
attraverso la sottoscrizione del contratto che il ricorrente si è sempre rifiutato di sottoscrivere)…
per quel che ricordo il 9 febbraio ero presente nel bar ed ho chiesto più volte al ricorrente di firmare Pt_2
il contratto, lui si è rifiutato ed è andato via, abbandonando il locale, non ha presentato dimissioni telematiche...”
12. Il primo motivo è infondato.
Con la memoria di costituzione nel giudizio di primo grado, la resistente non ha allegato che il ricorrente ha prestato da luglio 2021 attività di collaborazione autonoma e non di lavoro subordinato, ma ha solo opposto che era stato lo stesso ricorrente a non aver mai voluto sottoscrivere alcun tipo di contratto.
La contestazione sollevata solo con l'atto di gravame sulla natura del rapporto si appalesa tardiva e l'avvenuta prestazione di lavoro subordinato deve ritenersi provata in base al principio di non (specifica) contestazione.
Soltanto ad abundantiam, la Corte rileva che nessuno dei testi (e neanche la legale rappresentante della società) ha dato atto di un rapporto mutato nel tempo nelle sue modalità esecutive. Se ne deve dedurre che se, per stessa ammissione della società, il ricorrente ha svolto la sua opera in regime di subordinazione da dicembre 2021, il rapporto si è svolto con le medesime caratteristiche ab initio.
13. Il secondo motivo è infondato.
I testi hanno concordemente riferito che i compiti del consistevano nel preparare, al banco, CP_1
cappuccini, caffè, cornetti.
Tra i profili esemplificativi del 5° livello del CCNL v'è il barista.
Al 6° livello appartiene il commis di bar (ex aiuto barista), ossia “colui che esplica mansioni di ausilio nei riguardi del personale di categoria superiore.
Dalle buste paga risulta che l'azienda aveva attribuito al per l'appunto il 6° livello, quale “aiuto CP_1
banchista”.
Sennonché nessun teste ha riferito che il ricorrente lavorava in qualità di aiuto di altro lavoratore addetto al banco ed anzi la teste ha ben chiarito che il “era l'unico lavoratore addetto al banco”. Tes_1 CP_1
E, per il vero, neanche l'appellante ha indicato altro dipendente in servizio al banco.
Ne discende che, essendo l'unico addetto al servizio bar, il ha svolto mansioni di barista e non di aiuto CP_1
barista.
14. Il terzo motivo è fondato e riveste carattere assorbente rispetto al quarto.
Il ricorrente ha allegato, con il ricorso introduttivo:
che i suoi superiori gerarchici erano e;
Parte_3 Per_2
che in data 9 febbraio 2022 aveva ricevuto un messaggio dal numero aziendale del locale commerciale dal seguente tenore “Prega di richiamare con urgenza sei in recupero riposo fino a lunedì 14 febbraio 2022
DA ; Parte_1
che, recatosi presso il punto vendita, in data 11 febbraio 2022 i datori di lavoro gli avevano intimato di sottoscrivere un contratto di lavoro a tempo determinato simulato;
che, a fronte del suo rifiuto, i datori di lavoro lo avevano oralmente licenziato.
che con lettera dell'11 aprile 2022 aveva impugnato il licenziamento ponendo a disposizione le sue energie lavorative.
Orbene, rileva la Corte che dalle allegazioni del ricorrente non si comprende chi, esattamente, lo avrebbe licenziato.
Il ha dedotto che è stato estromesso dai datori di lavoro, ma suo datore di lavoro è, pacificamente, CP_1
una s.r.l. e non una o più persone fisiche.
Il ricorrente ha indicato come suoi superiori gerarchici e , ma non ha detto anche Parte_3 Per_2
che sono stati loro a licenziarlo.
, si è qualificata, in sede di interrogatorio formale, come legale rappresentante, CP_3 Parte_3
mente il ruolo ricoperto da all'interno dell'azienda non è noto. Per_2
Quel che, per certo, il ricorrente non ha mai dedotto è di essere stato licenziato dai “datori di lavoro” per interposta persona.
Mentre il teste ha dichiarato che sarebbe stata la cassiera ( ) a comunicare che Tes_7 Testimone_3
aveva dato disposizioni di allontanare lui e il ricorrente. Parte_3
La deposizione, pertanto, si appalesa poco attendibile, perché il non ha mai affermato, né con CP_1
l'impugnativa di licenziamento né con il ricorso introduttivo del presente giudizio, di essere stato allontanato dal posto di lavoro dalla , quale “portavoce” di (peraltro indefiniti) “datori di lavoro”. Tes_1
Le circostanze evidenziate dall'appellante (il ha intentato analoga causa nei confronti della Tes_2 Parte_1
; il e il si sono citati reciprocamente l'uno come testimone dell'altro nei rispettivi
[...] CP_1 Tes_2
giudizi) avvalorano la scarsa attendibilità del teste.
A ciò aggiungasi che la non ha affatto confermato la circostanza, essendosi limitata a riferire di non Tes_1
ricordare “quando il ricorrente ha finito di lavorare”. Ne consegue che non può dirsi che sia stata raggiunta la prova sufficientemente (di cui il era onerato) CP_1
che la abbia licenziato oralmente l'appellato. Pt_1
In conclusione - rigettati i primi due motivi del gravame, accolto il terzo, assorbito il quarto – l'impugnata sentenza va parzialmente riformata nei termini di cui in dispositivo.
15. È opportuno precisare che non risulta che il si sia dimesso. CP_1
E, d'altra parte, il rapporto di lavoro subordinato stipulato nel vigore del job act può essere risolto per dimissioni o per mutuo consenso solo nel caso in cui siano state seguite le modalità telematiche prescritte, a pena di inefficacia, dall'art. 26 d. lgs. 151/2015.
Esula, però, dall'oggetto del presente giudizio l'accertamento degli eventuali diritti e obblighi che alle parti derivano dalla situazione venutasi a creare per effetto della mancanza di un atto di recesso datoriale e di un valido atto di dimissioni, atteso che il ricorrente aveva chiesto e ottenuto, con il proposto ricorso, la declaratoria di nullità di un supposto licenziamento, con i provvedimenti conseguenti a tale declaratoria.
16. Considerato l'esito complessivo del giudizio, può confermarsi la statuizione sulle spese del Tribunale, con integrale compensazione tra le parti, delle spese del presente grado.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione accoglie in parte l'appello proposto, con ricorso depositato in data 18 aprile 2025, dalla Parte_1
CP_ nei confronti di e dell' avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma in Controparte_1
data 18 ottobre e, per l'effetto, in parziale riforma di detta sentenza, rigetta la impugnativa di licenziamento orale proposta dal e tutte le richieste conseguenti a tale impugnativa. CP_1 Conferma, nel resto, l'impugnata sentenza, anche relativamente alla statuizione sulle spese e compensa interamente tra le parti le spese del presente grado del giudizio.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis