CASS
Sentenza 13 maggio 2021
Sentenza 13 maggio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/05/2021, n. 18889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18889 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: IP BU NZ nei confronti di: GUP BU SIENA con l'ordinanza del 09/09/2020 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di NZ udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI;
lette/seAe le conclusioni del PG LUIGI ORSI n edl i jm (9 fa ,na.A-' i L, n C9 1/1 ra -re 1-7 rz a u p t(t td , Penale Sent. Sez. 1 Num. 18889 Anno 2021 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: SIANI VINCENZO Data Udienza: 21/01/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Siena, con riferimento al processo instaurato nei confronti di EM TI e RO TI - imputati del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale aggravata, ascritta al primo nella qualità di amministratore unico e al secondo nella qualità di amministratore di fatto della Linea Esse Pi MM SR, dichiarata fallita dal Tribunale di Siena con sentenza del 5 novembre 2014 -, ha emesso la sentenza del 10 ottobre 2019, con cui ha dichiarato la propria incompetenza per territorio, essendo competente il Tribunale di Firenze, e ha disposto trasmettersi gli atti alla Procura della Repubblica distrettuale presso il Tribunale indicato. Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Firenze non ha ritenuto di concordare con l'inquadramento della competenza territoriale posto alla base della precedente decisione e, con ordinanza del 9 settembre 2020, ha sollevato conflitto negativo di competenza chiedendo affermarsi la competenza territoriale del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Siena. 2. Nel provvedimento indicato in principio il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Siena, a fronte del duplice argomento svolto dalla difesa degli imputati - l'essere allocata, la sede effettiva della società fallita, in Scandicci, e l'essere la bancarotta oggetto di questo processo connessa, ai sensi dell'art. 12, lett. b), cod. proc. pen., con analoghi reati commessi in tempo antecedente nel circondario del Tribunale di Firenze, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16 cod. proc. pen. -, ha considerato che solo la seconda questione fosse fondata. Al riguardo ha evidenziato che ai fratelli TI in questo procedimento si contestava di avere instaurato rapporti societari fra Essepiemme Mobili SR, Linea Esse Pi MM SR e Casa NT SR, caratterizzati dall'intento di trasferire l'unico complesso aziendale operativo tramite l'affitto di ramo d'azienda a una serie di società a tale scopo costituite e dando vita successivamente ad aziende destinate a contenere soltanto passività, così da consentire al suddetto complesso aziendale di proseguire nell'attività di impresa scaricando sulle altre tutte le passività. Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Siena ha, quindi, concluso che, risultando l'unitarietà del disegno criminoso già dal capo di imputazione, sussistevano i presupposti per ritenere la continuazione - quindi, la connessione - con i reati consumati nell'ambito del fallimento della Casa NT SR, per i quali pendeva il procedimento n. 5605/17 R.G. innanzi al Tribunale di Firenze. 3. Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Firenze, su conforme 2 richiesta dal Procuratore della Repubblica presso quel Tribunale, ha, a sua volta, contestato l'attribuzione a quell'Ufficio della competenza per territorio, osservando che a corredo dell'attribuzione di competenza il giudice a quo ha accluso la sola annotazione del direttore amministrativo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze circa la pendenza in fase di indagine del suddetto procedimento, annotazione di per sé insufficiente a influire sulla competenza relativa al procedimento pendente a Siena in cui, a differenza dell'altro, era stata esercitata l'azione penale. Peraltro proprio in quest'ottica si sottolinea che l'indagine preliminare di cui al procedimento n. 5605/17 R.G. a carico di RO TI si era conclusa e, su richiesta dal Pubblico ministero, era stato emesso dal Giudice per le indagini preliminari decreto di archiviazione in data 6 novembre 2019, prima della ricezione degli atti provenienti dal Tribunale di Siena. Nella configurata prospettiva, si è dal giudice del secondo provvedimento ricordato che nel corso delle indagini preliminari la contestazione è fluttuante, sicché la contestazione inerente a tale fase, prima del rinvio a giudizio, non poteva ritenersi idonea a consentire il giudizio sulla sussistenza della connessione fra reati, per la suindicata ragione non operando, con riferimento alla fase antecedente al giudizio, il principio della perpetuati° iurisdictionis. 4. Il Procuratore generale, nella requisitoria scritta rassegnata ex art. 23 d.l. n. 137 del 2020, ha chiesto affermarsi la competenza territoriale del Tribunale di Siena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Innanzi tutto deve essere ritenuta l'ammissibilità del conflitto, poiché l'indubbia esistenza di una situazione di stasi processuale - derivata dal rifiuto, formalmente manifestato dai due giudici dell'udienza preliminare, di conoscere del medesimo procedimento - appare insuperabile senza l'intervento risolutore del conflitto da emettersi ai sensi dell'art. 32 cod. proc. pen. Deve ribadirsi il principio in base al quale la sentenza con cui il giudice per l'udienza preliminare dichiari la propria incompetenza territoriale, disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero, non è ricorribile per cassazione, nemmeno per abnormità, in ragione dell'espressa previsione dell'art. 568, comma 2, cod. proc. pen. e proprio perché sussiste lo specifico procedimento per risolvere i conflitti di competenza stabilito dall'art. 28 cod. proc. pen. (v., oltre al preciso riferimento a tale principio nella motivazione di Sez. U, n. 42030 del 17/07/2014, Giuliano, Rv. 260242, anche Sez. 5, n. 33281 del 04/04/2016, 3 Zabeo, Rv. 267722; Sez. 6, n. 2556 del 26/06/1995, Bruno, Rv. 202468). 2. Si sottolinea, inoltre, che la competenza per territorio, nell'ipotesi di reati connessi, si determina in relazione alla contestazione formulata dal pubblico ministero, a meno che la stessa non contenga rilevanti errori, macroscopici e immediatamente percepibili (Sez. 1, n. 31335 del 23/03/2018, Confl. comp. in proc. Giugliano, Rv. 273484; Sez. 1, n. 36:336 del 23/07/2015, Confl. comp. in proc. Novarese, Rv. 264539), ma pur sempre valutando gli ulteriori elementi che, in relazione alla contestazione, siano emersi e recepiti dai provvedimenti che hanno dato luogo al conflitto. Il tutto, peraltro, tenendo fermo il principio secondo cui il conflitto va, in ogni caso, risolto sulla base della vicenda processuale ricostruita prima in fatto, non essendo - la Corte di legittimità, allorché sia chiamata a scrutinarlo - vincolata alle motivazioni che sostengono i provvedimenti dei giudici confliggenti: al fine di decidere sulle questioni di competenza, la Corte di cassazione ha il potere-dovere di esaminare gli atti processuali relativi al giudizio di merito non essendo vincolata dal normale limite istituzionale di giudice di legittimità e, in quanto non opera quale giudice dell'impugnazione, neppure essendo vincolata alle indicazioni sulla competenza devolutele o alle argomentazioni in diritto dei giudici in conflitto, ben potendo tener conto, fermi i limiti della propria cognizione, di quanto emerge dagli atti e delle diverse ragioni esposte dalle parti (Sez. 1, n. 43236 del 01/10/2009, Conf. comp. in proc. Mendico, Rv. 245122). Nella stessa prospettiva, si rimarca che, in sede di risoluzione del conflitto, la Corte di cassazione, una volta accertata la sussistenza della medesimezza del fatto sulla base della piena conoscenza degli atti e delle vicende processuali pendenti innanzi ai giudici in conflitto, è chiamata anche a valutare, discrezionalmente e in piena autonomia, se la qualificazione giuridica del fatto storico (nelle sue componenti di condotta, evento e nesso causale) attribuita dall'uno o dall'altro giudice sia corretta, procedendo - in caso contrario - a delineare essa stessa l'esatta definizione da attribuirgli, con la conseguente designazione dell'organo giudiziario chiamato a giudicare sullo stesso (Sez. U, n. 18621 del 23/06/2016, dep. 2017, Conf. giur. in proc. Zimarmani, Rv. 269585, relativa a decisione su conflitto di giurisdizione, ma con considerazioni estensibili al conflitto di competenza). 3. Con precipuo riferimento al caso qui delibato, poi, non va obliterato il principio di diritto secondo cui - incontestato che, in tema di competenza, la connessione costituisce un criterio autonomo ed originario di attribuzione della competenza per territorio che si applica anche nelle fasi antecedenti al giudizio - 4 in tali fasi, tuttavia, non opera il principio della perpetuatio iurisdictionis. Di conseguenza, ove, prima della chiusura delle indagini preliminari, sopravvenga una pronuncia di archiviazione relativamente ad alcuno dei fatti tra loro connessi, non può invocarsi il suddetto principio per sostenere - anche con riguardo agli altri fatti - il permanere della competenza del giudice inizialmente individuato sulla base della connessione, con l'ulteriore specificazione che è onere di chi adduce l'incompetenza per territorio determinata dalla connessione allegare gli elementi di fatto da cui deve desumersi la pendenza del procedimento che si assume connesso (Sez. 3, n. 40676 del 21/06/2018, T., Rv. 273953 - 01; Sez. 5, n. 45418 del 29/09/2004, lussi, Rv. 230413 - 01). L'effetto di dissolvenza del vincolo di connessione determinato dalla sopravvenienza del provvedimento di archiviazione relativo a uno e più reati fra quelli per i quali era prima configurata - o era configurabile - l'evenienza di quel criterio di collegamento è dalla giurisprudenza più recente persuasivamente affermato anche in tema di connessione qualificata e competenza funzionale inerente ai procedimenti riguardanti i magistrati. Superando infatti il precedente orientamento,si è ritenuto che, ai fini della determinazione della competenza relativa a procedimenti connessi a quelli riguardanti magistrati, debbano applicarsi le regole ordinarie - e non invece la disposizione di cui all'art. 11, comma 3, cod. proc. pen. - quando il procedimento connesso è ancora in fase di indagini e quello relativo ad appartenenti all'ordine giudiziario è stato definito con archiviazione, perché tale vicenda determina il venir meno del rapporto di connessione (Sez. 1, n. 21729 del 19/02/2018, dep. 2019, D'Aloi, Rv. 276314 - 01; Sez. 5, n. 42854 del 25/09/2014, Galati, Rv. 261080 - 01; Sez. 2, n. 13296 del 20/02/2014, Mancuso, Rv. 259559 - 01). Il concetto che si pone alla base del complessivo orientamento richiamato è che l'attrazione della competenza per ragioni di connessione è possibile, nel corso delle indagini preliminari, fino a quando il procedimento attraente sia ancora pendente, mentre non si configura più possibile quando esso sia archiviato: con tale provvedimento viene a cessare la stessa ragione della giuridica attrazione, ossia la connessione. E', pertanto, del tutto conseguente far derivare dal rilievo che precede l'effetto che, nel corso delle indagini preliminari, non può essere privata della titolarità della trattazione del procedimento l'autorità giudiziaria che, essendo prima incompetente, sia divenuta poi competente. E del pari - in via speculare - non può essere ritenuta tuttora competente l'autorità giudiziaria la quale, pur essendo stata prima competente, sia poi divenuta incompetente, una volta intervenuta l'archiviazione. 5 4. Affrontando alla luce di questi principi, che il Collegio fa propri e riafferma, la fattispecie in verifica, risulta determinante il rilievo che il procedimento che, nella lettura della fattispecie offerta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siena, determinava il vincolo di connessione, ex art. 12, lett. b), cod. proc. pen., con il procedimento relativo ai reati consumati nell'ambito del fallimento della Linea Esse Pi MM SR - ossia il procedimento n. 5604/2017 R.G.N.R., relativo ai reati consumati nel fallimento della Casa NT Srl, pendente nei confronti di RO TI innanzi all'autorità giudiziaria di Firenze - ha formato oggetto, il 23 ottobre 2019, di richiesta di archiviazione da parte del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze. Soprattutto tale procedimento, in accoglimento della suddetta richiesta, è stato archiviato con decreto emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze emesso il 6 novembre 2019, depositato in data 8 novembre 2019. Pertanto, da questo momento - impregiudicata ogni questione sul se il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Siena si sia fondato su una base documentale adeguata a dimostrare la pendenza del procedimento attraente - è venuta meno la connessione e, con essa, si è dissolta la vis attractiva idonea a giustificare l'applicazione dell'autonomo criterio di riparto della competenza per territorio di cui all'art. 16, in relazione all'art. 12, cod. proc. pen., con la conseguente emersione della competenza per territorio dell'autorità giudiziaria di Siena quanto ai reati inerenti al fallimento della Linea Esse Pi MM SR. Per altro verso, non risulta che il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Siena, presa cognizione dell'avvenuta archiviazione del procedimento a cui aveva coordinato la prospettata connessione, abbia ripreso il procedimento facendo cessare la rilevata stasi procedimentale. 5. Di conseguenza, va affermata al competenza per territorio del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Siena, con la disposizione relativa alla trasmissione degli atti al suo ufficio.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Siena cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso il 21 gennaio 2021
lette/seAe le conclusioni del PG LUIGI ORSI n edl i jm (9 fa ,na.A-' i L, n C9 1/1 ra -re 1-7 rz a u p t(t td , Penale Sent. Sez. 1 Num. 18889 Anno 2021 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: SIANI VINCENZO Data Udienza: 21/01/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Siena, con riferimento al processo instaurato nei confronti di EM TI e RO TI - imputati del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale aggravata, ascritta al primo nella qualità di amministratore unico e al secondo nella qualità di amministratore di fatto della Linea Esse Pi MM SR, dichiarata fallita dal Tribunale di Siena con sentenza del 5 novembre 2014 -, ha emesso la sentenza del 10 ottobre 2019, con cui ha dichiarato la propria incompetenza per territorio, essendo competente il Tribunale di Firenze, e ha disposto trasmettersi gli atti alla Procura della Repubblica distrettuale presso il Tribunale indicato. Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Firenze non ha ritenuto di concordare con l'inquadramento della competenza territoriale posto alla base della precedente decisione e, con ordinanza del 9 settembre 2020, ha sollevato conflitto negativo di competenza chiedendo affermarsi la competenza territoriale del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Siena. 2. Nel provvedimento indicato in principio il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Siena, a fronte del duplice argomento svolto dalla difesa degli imputati - l'essere allocata, la sede effettiva della società fallita, in Scandicci, e l'essere la bancarotta oggetto di questo processo connessa, ai sensi dell'art. 12, lett. b), cod. proc. pen., con analoghi reati commessi in tempo antecedente nel circondario del Tribunale di Firenze, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16 cod. proc. pen. -, ha considerato che solo la seconda questione fosse fondata. Al riguardo ha evidenziato che ai fratelli TI in questo procedimento si contestava di avere instaurato rapporti societari fra Essepiemme Mobili SR, Linea Esse Pi MM SR e Casa NT SR, caratterizzati dall'intento di trasferire l'unico complesso aziendale operativo tramite l'affitto di ramo d'azienda a una serie di società a tale scopo costituite e dando vita successivamente ad aziende destinate a contenere soltanto passività, così da consentire al suddetto complesso aziendale di proseguire nell'attività di impresa scaricando sulle altre tutte le passività. Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Siena ha, quindi, concluso che, risultando l'unitarietà del disegno criminoso già dal capo di imputazione, sussistevano i presupposti per ritenere la continuazione - quindi, la connessione - con i reati consumati nell'ambito del fallimento della Casa NT SR, per i quali pendeva il procedimento n. 5605/17 R.G. innanzi al Tribunale di Firenze. 3. Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Firenze, su conforme 2 richiesta dal Procuratore della Repubblica presso quel Tribunale, ha, a sua volta, contestato l'attribuzione a quell'Ufficio della competenza per territorio, osservando che a corredo dell'attribuzione di competenza il giudice a quo ha accluso la sola annotazione del direttore amministrativo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze circa la pendenza in fase di indagine del suddetto procedimento, annotazione di per sé insufficiente a influire sulla competenza relativa al procedimento pendente a Siena in cui, a differenza dell'altro, era stata esercitata l'azione penale. Peraltro proprio in quest'ottica si sottolinea che l'indagine preliminare di cui al procedimento n. 5605/17 R.G. a carico di RO TI si era conclusa e, su richiesta dal Pubblico ministero, era stato emesso dal Giudice per le indagini preliminari decreto di archiviazione in data 6 novembre 2019, prima della ricezione degli atti provenienti dal Tribunale di Siena. Nella configurata prospettiva, si è dal giudice del secondo provvedimento ricordato che nel corso delle indagini preliminari la contestazione è fluttuante, sicché la contestazione inerente a tale fase, prima del rinvio a giudizio, non poteva ritenersi idonea a consentire il giudizio sulla sussistenza della connessione fra reati, per la suindicata ragione non operando, con riferimento alla fase antecedente al giudizio, il principio della perpetuati° iurisdictionis. 4. Il Procuratore generale, nella requisitoria scritta rassegnata ex art. 23 d.l. n. 137 del 2020, ha chiesto affermarsi la competenza territoriale del Tribunale di Siena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Innanzi tutto deve essere ritenuta l'ammissibilità del conflitto, poiché l'indubbia esistenza di una situazione di stasi processuale - derivata dal rifiuto, formalmente manifestato dai due giudici dell'udienza preliminare, di conoscere del medesimo procedimento - appare insuperabile senza l'intervento risolutore del conflitto da emettersi ai sensi dell'art. 32 cod. proc. pen. Deve ribadirsi il principio in base al quale la sentenza con cui il giudice per l'udienza preliminare dichiari la propria incompetenza territoriale, disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero, non è ricorribile per cassazione, nemmeno per abnormità, in ragione dell'espressa previsione dell'art. 568, comma 2, cod. proc. pen. e proprio perché sussiste lo specifico procedimento per risolvere i conflitti di competenza stabilito dall'art. 28 cod. proc. pen. (v., oltre al preciso riferimento a tale principio nella motivazione di Sez. U, n. 42030 del 17/07/2014, Giuliano, Rv. 260242, anche Sez. 5, n. 33281 del 04/04/2016, 3 Zabeo, Rv. 267722; Sez. 6, n. 2556 del 26/06/1995, Bruno, Rv. 202468). 2. Si sottolinea, inoltre, che la competenza per territorio, nell'ipotesi di reati connessi, si determina in relazione alla contestazione formulata dal pubblico ministero, a meno che la stessa non contenga rilevanti errori, macroscopici e immediatamente percepibili (Sez. 1, n. 31335 del 23/03/2018, Confl. comp. in proc. Giugliano, Rv. 273484; Sez. 1, n. 36:336 del 23/07/2015, Confl. comp. in proc. Novarese, Rv. 264539), ma pur sempre valutando gli ulteriori elementi che, in relazione alla contestazione, siano emersi e recepiti dai provvedimenti che hanno dato luogo al conflitto. Il tutto, peraltro, tenendo fermo il principio secondo cui il conflitto va, in ogni caso, risolto sulla base della vicenda processuale ricostruita prima in fatto, non essendo - la Corte di legittimità, allorché sia chiamata a scrutinarlo - vincolata alle motivazioni che sostengono i provvedimenti dei giudici confliggenti: al fine di decidere sulle questioni di competenza, la Corte di cassazione ha il potere-dovere di esaminare gli atti processuali relativi al giudizio di merito non essendo vincolata dal normale limite istituzionale di giudice di legittimità e, in quanto non opera quale giudice dell'impugnazione, neppure essendo vincolata alle indicazioni sulla competenza devolutele o alle argomentazioni in diritto dei giudici in conflitto, ben potendo tener conto, fermi i limiti della propria cognizione, di quanto emerge dagli atti e delle diverse ragioni esposte dalle parti (Sez. 1, n. 43236 del 01/10/2009, Conf. comp. in proc. Mendico, Rv. 245122). Nella stessa prospettiva, si rimarca che, in sede di risoluzione del conflitto, la Corte di cassazione, una volta accertata la sussistenza della medesimezza del fatto sulla base della piena conoscenza degli atti e delle vicende processuali pendenti innanzi ai giudici in conflitto, è chiamata anche a valutare, discrezionalmente e in piena autonomia, se la qualificazione giuridica del fatto storico (nelle sue componenti di condotta, evento e nesso causale) attribuita dall'uno o dall'altro giudice sia corretta, procedendo - in caso contrario - a delineare essa stessa l'esatta definizione da attribuirgli, con la conseguente designazione dell'organo giudiziario chiamato a giudicare sullo stesso (Sez. U, n. 18621 del 23/06/2016, dep. 2017, Conf. giur. in proc. Zimarmani, Rv. 269585, relativa a decisione su conflitto di giurisdizione, ma con considerazioni estensibili al conflitto di competenza). 3. Con precipuo riferimento al caso qui delibato, poi, non va obliterato il principio di diritto secondo cui - incontestato che, in tema di competenza, la connessione costituisce un criterio autonomo ed originario di attribuzione della competenza per territorio che si applica anche nelle fasi antecedenti al giudizio - 4 in tali fasi, tuttavia, non opera il principio della perpetuatio iurisdictionis. Di conseguenza, ove, prima della chiusura delle indagini preliminari, sopravvenga una pronuncia di archiviazione relativamente ad alcuno dei fatti tra loro connessi, non può invocarsi il suddetto principio per sostenere - anche con riguardo agli altri fatti - il permanere della competenza del giudice inizialmente individuato sulla base della connessione, con l'ulteriore specificazione che è onere di chi adduce l'incompetenza per territorio determinata dalla connessione allegare gli elementi di fatto da cui deve desumersi la pendenza del procedimento che si assume connesso (Sez. 3, n. 40676 del 21/06/2018, T., Rv. 273953 - 01; Sez. 5, n. 45418 del 29/09/2004, lussi, Rv. 230413 - 01). L'effetto di dissolvenza del vincolo di connessione determinato dalla sopravvenienza del provvedimento di archiviazione relativo a uno e più reati fra quelli per i quali era prima configurata - o era configurabile - l'evenienza di quel criterio di collegamento è dalla giurisprudenza più recente persuasivamente affermato anche in tema di connessione qualificata e competenza funzionale inerente ai procedimenti riguardanti i magistrati. Superando infatti il precedente orientamento,si è ritenuto che, ai fini della determinazione della competenza relativa a procedimenti connessi a quelli riguardanti magistrati, debbano applicarsi le regole ordinarie - e non invece la disposizione di cui all'art. 11, comma 3, cod. proc. pen. - quando il procedimento connesso è ancora in fase di indagini e quello relativo ad appartenenti all'ordine giudiziario è stato definito con archiviazione, perché tale vicenda determina il venir meno del rapporto di connessione (Sez. 1, n. 21729 del 19/02/2018, dep. 2019, D'Aloi, Rv. 276314 - 01; Sez. 5, n. 42854 del 25/09/2014, Galati, Rv. 261080 - 01; Sez. 2, n. 13296 del 20/02/2014, Mancuso, Rv. 259559 - 01). Il concetto che si pone alla base del complessivo orientamento richiamato è che l'attrazione della competenza per ragioni di connessione è possibile, nel corso delle indagini preliminari, fino a quando il procedimento attraente sia ancora pendente, mentre non si configura più possibile quando esso sia archiviato: con tale provvedimento viene a cessare la stessa ragione della giuridica attrazione, ossia la connessione. E', pertanto, del tutto conseguente far derivare dal rilievo che precede l'effetto che, nel corso delle indagini preliminari, non può essere privata della titolarità della trattazione del procedimento l'autorità giudiziaria che, essendo prima incompetente, sia divenuta poi competente. E del pari - in via speculare - non può essere ritenuta tuttora competente l'autorità giudiziaria la quale, pur essendo stata prima competente, sia poi divenuta incompetente, una volta intervenuta l'archiviazione. 5 4. Affrontando alla luce di questi principi, che il Collegio fa propri e riafferma, la fattispecie in verifica, risulta determinante il rilievo che il procedimento che, nella lettura della fattispecie offerta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siena, determinava il vincolo di connessione, ex art. 12, lett. b), cod. proc. pen., con il procedimento relativo ai reati consumati nell'ambito del fallimento della Linea Esse Pi MM SR - ossia il procedimento n. 5604/2017 R.G.N.R., relativo ai reati consumati nel fallimento della Casa NT Srl, pendente nei confronti di RO TI innanzi all'autorità giudiziaria di Firenze - ha formato oggetto, il 23 ottobre 2019, di richiesta di archiviazione da parte del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze. Soprattutto tale procedimento, in accoglimento della suddetta richiesta, è stato archiviato con decreto emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze emesso il 6 novembre 2019, depositato in data 8 novembre 2019. Pertanto, da questo momento - impregiudicata ogni questione sul se il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Siena si sia fondato su una base documentale adeguata a dimostrare la pendenza del procedimento attraente - è venuta meno la connessione e, con essa, si è dissolta la vis attractiva idonea a giustificare l'applicazione dell'autonomo criterio di riparto della competenza per territorio di cui all'art. 16, in relazione all'art. 12, cod. proc. pen., con la conseguente emersione della competenza per territorio dell'autorità giudiziaria di Siena quanto ai reati inerenti al fallimento della Linea Esse Pi MM SR. Per altro verso, non risulta che il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Siena, presa cognizione dell'avvenuta archiviazione del procedimento a cui aveva coordinato la prospettata connessione, abbia ripreso il procedimento facendo cessare la rilevata stasi procedimentale. 5. Di conseguenza, va affermata al competenza per territorio del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Siena, con la disposizione relativa alla trasmissione degli atti al suo ufficio.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Siena cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso il 21 gennaio 2021