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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/01/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 1^ Sezione Lavoro n. 32855/2024 R. Gen.
Il Giudice designato dr. Massimo PAGLIARINI nella causa
T R A
(nato a [...] il [...]) Parte_1
(nato a [...] il [...]) Parte_2
quali eredi di (nata a [...] - GR - il 24.3.1935 Persona_1
e deceduta il 24.10.2023), elettivamente domiciliati in Roma, Lungotevere dei
Mellini 44, presso lo studio dell'avv. Jacopo Arcangeli che li rappresenta e difende in virtù di delega in atti ricorrente
E
in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, CP_1
elettivamente domiciliato in Roma, presso la Direzione Filiale metropolitana di
Roma LA (via Giulio Romano 46), rappresentato e difeso dal funzionario
Cristina Scalamandrè in virtù di delega in atti convenuto all'udienza del 14.1.2025 ha pronunciato la seguente sentenza
DISPOSITIVO dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' a rimborsare in favore del procuratore antistatario dei CP_1
ricorrenti i compensi legali che si liquidano in € 1.358,25, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa, nonché a rimborsare le spese sostenute (contributo unificato) pari a € 43,00.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.9.2024 e quali Parte_1 Parte_2
eredi di - esponendo di aver già ottenuto una sentenza con Persona_1 la quale il Tribunale di Roma aveva accertato che la loro dante causa era stata in possesso del requisito medico per ottenere l'indennità di accompagnamento dal mese di gennaio 2023 e fino al decesso avvenuto nel mese di ottobre 2023 e di aver infruttuosamente fatto richiesta all' quali eredi, dei ratei di detta prestazione - CP_1
hanno convenuto in giudizio l' chiedendo l'accertamento del diritto del loro CP_1 dante causa a detta prestazione e la condanna dell' al pagamento in loro favore CP_1
dei ratei pregressi, oltre accessori.
L' si è costituito in giudizio, facendo presente che la prestazione in CP_1
favore della de cuius era stata liquidata con provvedimento del 3.5.2024 e che agli eredi le rispettive quote erano state corrisposte alla fine del mese di ottobre 2024, circostanze, queste, confermate dalle parti ricorrenti all'odierna udienza.
Va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo nonché distratte ex art. 93 c.p.c., vanno poste a carico dell' poiché la liquidazione della prestazione è CP_1
avvenuta oltre i termini di legge (e cioè dopo 120 giorni dalla notifica della sentenza e dei modelli di liquidazione in favore degli eredi, effettuate nel mese di aprile del 2024).
Nella liquidazione delle spese del giudizio si è tenuto conto della tabella n. 4
(cause di previdenza) allegata al Dm n. 147/2022, del valore della controversia
(da € 5.200,01 a € 26.000,00); si sono considerate solo le fasi 1, 2 e 4 (studio, introduttiva e decisionale), si è disposta la riduzione fino al 50% del valore di queste tre fasi, ex art. 4, comma 1, del Dm n. 55/2014, come modificato dal Dm n.
147/2022 (considerata l'estrema semplicità della questione trattata), si è infine disposta la riduzione dell'ulteriore 50% della sola fase decisionale (tenuto conto che la controversia, già di per sé come detto priva di complessità alcuna, è stata decisa in prima udienza, senza deposito di memorie finali e senza alcuna discussione).
Roma, 14.1.2025.
Il giudice
Massimo Pagliarini
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