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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 14/01/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5532/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice dott.ssa Serena Alinari Giudice delegato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di contenzioso civile di I Grado iscritto al n. r.g. 5532/2024 promosso da:
con l'avv. Rosella Malune Parte_1
RICORRENTE contro
, nato in [...] il [...] e residente in [...]
Maragliano n. 21
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: il difensore della stessa all'udienza dell' 08.01.2025 ha concluso come da ricorso ed ha rinunciato ai termini per le comparse conclusionali.
pagina 1 di 5 FATTO E DIRITTO
1. , con ricorso depositato il 10.05.2024, ha chiesto l'affidamento Parte_1
esclusivo in suo favore della figlia minore nata a [...] Persona_1
(Perù) il 01.02.2018 dalla relazione more uxorio tra la ricorrente ed , o, Controparte_1 in alternativa, l'affidamento congiunto della minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza presso l'abitazione materna e la regolamentazione del diritto di visita del padre così come indicato nel ricorso, la previsione a carico del padre del mantenimento ordinario della figlia mediante il versamento alla madre della somma mensile di € 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie relative alla figlia. La ricorrente ha dedotto di aver convissuto more uxorio in Perù con fino al dicembre 2019 quando il Controparte_1
resistente si sarebbe trasferito in Italia. Nel mese di novembre 2021 la ricorrente e la minore avrebbero raggiunto il padre in Italia, dove avrebbero convissuto sino al Persona_1
novembre 2022, ma in seguito la loro unione si sarebbe irrimediabilmente deteriorata. La ricorrente e la minore vivono insieme alla nonna materna ed al fratello Persona_1 della nell'immobile condotto in locazione sito in Firenze G. Targioni Tozzetti, Parte_1
28. Il resistente, invece, inizialmente avrebbe vissuto a Firenze in una casa condotta in locazione ed avrebbe svolto attività lavorativa prima presso l' con Controparte_2 qualifica di operaio a tempo pieno percependo una retribuzione mensile di € 1.350,00, poi presso Gucci Pelletteria di Campi Bisenzio, sempre come operaio, percependo una retribuzione mensile pari ad € 1.400,00 circa. In seguito ad un intervento chirurgico ad una mano sarebbe poi stato assente per malattia dal lavoro. La madre ha dedotto, altresì, che il padre da sempre avrebbe mostrato poco interesse nei confronti della figlia, essendo presente con questa, allorquando avrebbero convissuto, solo per brevi periodi.
Successivamente l'interesse del padre verso la figlia sarebbe stato molto saltuario ed attualmente avrebbe dichiarato di essere impossibilitato a vedere la figlia per un periodo indeterminato, senza però specificare il motivo di tale dichiarazione. Il resistente, nel tempo, avrebbe contribuito solo in parte e non con regolarità alle spese per la figlia, di fatto delegando ed onerando la ricorrente di ogni e qualsiasi adempimento, anche di carattere strettamente materiale, relativo alla crescita ed alla educazione di . I Persona_1
tentativi di trovare un accordo con il padre in ordine ai profili economici ed alla frequentazione con la figlia non avrebbero avuto esito positivo e la ricorrente, pertanto,
pagina 2 di 5 sarebbe stata costretta a rivolgersi al Tribunale al fine di ottenere la regolamentazione dei rapporti personali ed economici nei riguardi della figlia minore.
2. Il resistente , pur regolarmente notiziato, non si è costituito nel Controparte_1
presente giudizio.
3. All'udienza del 20.11.2024 la ricorrente, interrogata, ha dichiarato di lavorare presso Mc
Donald come cameriera con contratto a tempo indeterminato, di guadagnare al mese circa €
900,00-1.000,00 e di abitare in una casa in affitto con la madre, il fratello e la figlia Per_1
dietro pagamento del canone di locazione di € 900,00 mensili. Ha aggiunto che la
[...] nonna non lavorerebbe e accudirebbe la nipote, ricevendo € 200,00 mensili dalla ricorrente per l'aiuto offerto nella cura di . Il fratello lavora come operaio presso Persona_2
l' e guadagna circa € 1.500,00 al mese. Ha precisato che il padre non vede in CP_2
presenza la figlia da metà aprile 2024 ma che la vede in videochiamata ogni due giorni. Ha dichiarato, poi, che il padre le versa mensilmente a titolo di mantenimento della figlia la somma di € 230,00 mensili, oltre ad € 100,00 a titolo di arretrati. Attualmente non avrebbe notizie precise sul resistente, né sulla situazione abitativa di questo né su quella lavorativa.
4. All'udienza dell'08.01.2025 il difensore della ricorrente ha dichiarato che il padre si sarebbe trasferito negli Stati Uniti da qualche mese e che lo stesso sta continuando a versare ogni mese la somma di € 230, 00, oltre ad €100,00 a titolo di arretrati, per il mantenimento della figlia. Ha quindi concluso come da ricorso rinunciando ai termini per le comparse conclusionali. Il Giudice si è quindi riservato di riferire al Collegio per la decisione.
5. Il Tribunale ritiene che le domande formulate dalla ricorrente debbano essere accolte. Si osserva, infatti, che le significative carenze relazionali, la mancanza di assunzione di responsabilità genitoriale da parte di ed il disinteresse mostrato da Controparte_1
questo nei confronti della figlia, evidenziato dalla mancata costituzione nel presente giudizio, inducano ad accogliere la domanda formulata dalla di Parte_1
affidamento esclusivo, con collocamento prevalente della minore presso la madre nell'abitazione condotta in locazione ed ubicata a Firenze. D'altra parte la madre, negli ultimi anni, si è occupata da sola della cura e della gestione quotidiana della figlia, mostrandosi così unica figura genitoriale di riferimento.
6. In ordine alla frequentazione di con il padre, il Collegio ritiene che Persona_2
attualmente non vi sia spazio per predisporre un compiuto calendario di visite padre/figlia,
pagina 3 di 5 risultando lo stesso di impossibile fissazione attesa l'attuale situazione che vede il padre vivere negli Stati Uniti senza peraltro aver fornito alcuna notizia circa la attuale situazione abitativa e personale. Qualora, però, il padre dovesse far ritorno in Italia, si dispone che, su richiesta dello stesso di riattivare gli incontri con , gli incontri padre/figlia Persona_2
possano riprendere ed avvenire, previo idoneo accordo con la madre, senza possibilità di pernottamento della minore presso il padre, vista l'assenza di consuetudine in tal senso.
7. Infine per quanto riguarda i provvedimenti economici, si osserva che la ricorrente abita in una casa condotta in locazione (€ 900,00 mensili) e percepisce quale operatore fast food, un reddito mensile netto di circa € 900,00/1.000,00. Al momento ha dichiarato di non percepire l'assegno unico, ma di aver provveduto a farne richiesta.
Quanto ad , la ricorrente ha dichiarato che lo stesso, quando stavano Controparte_1
insieme, aveva lavorato presso il supermercato e poi in una pelletteria ma che al CP_2
momento non avrebbe notizie sulla situazione economica e lavorativa del resistente. A tal proposito il Collegio, comunque, osserva che ciascun genitore, anche se privo di una continuativa fonte di reddito, resta comunque gravato del dovere di fare fronte alle ordinarie esigenze di vita dei figli e quindi attivarsi nella ricerca di un impiego adeguato da cui trarre le risorse finanziarie necessarie per adempiere il detto obbligo di mantenimento, in quanto la sua condizione non deve pregiudicare la prole.
Alla luce di quanto sopra si ritiene di porre a carico del padre l'obbligo di versare alla madre il contributo mensile di € 400,00 per il mantenimento della figlia minore.
Le spese straordinarie vanno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e vanno individuate secondo le Linee Guida del CNF del 2017, e l'assegno unico sarà interamente percepito dalla madre.
In punto di spese del giudizio, tenuto conto della mancata costituzione del resistente e dell'esito del giudizio, il Collegio ritiene di condannare a rifondere Parte_2
alla ricorrente le spese legali del presente giudizio che si liquidano, Parte_1 trattandosi di causa di valore indeterminabile di complessità bassa, in € 1.400,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge.
PQM
Il Tribunale, come sopra costituito, ogni altra contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, così provvede in via definitiva:
pagina 4 di 5 1) dispone l'affido esclusivo della figlia minore nata a Persona_1
MA (Perù) il 01.02.2018 alla madre con collocamento prevalente Parte_1
presso la medesima;
2) dispone che la frequentazione padre/figlia, su eventuale richiesta del padre una volta rientrato in Italia, sia ripristinata gradualmente e senza pernottamento, previo idoneo accordo con la madre;
3) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia mediante la corresponsione alla madre entro il giorno 05 del mese della somma di € 400,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie individuate secondo Linee Guida del CNF del 2017;
4) dispone l'attribuzione per intero alla madre dell'assegno unico erogato dall'INPS per la figlia minore;
5) condanna a rifondere a le spese di lite, che Controparte_1 Parte_1 si liquidano in € 1.400,00, oltre a rimborso forfettario del 15% per spese generali, IVA e
CPA come per legge.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza e per la comunicazione alle parti.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio dell' 08.01.2025 su relazione del Giudice delegato.
Il Giudice relatore dott.ssa Serena Alinari
La Presidente dott.ssa Silvia Governatori
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice dott.ssa Serena Alinari Giudice delegato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di contenzioso civile di I Grado iscritto al n. r.g. 5532/2024 promosso da:
con l'avv. Rosella Malune Parte_1
RICORRENTE contro
, nato in [...] il [...] e residente in [...]
Maragliano n. 21
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: il difensore della stessa all'udienza dell' 08.01.2025 ha concluso come da ricorso ed ha rinunciato ai termini per le comparse conclusionali.
pagina 1 di 5 FATTO E DIRITTO
1. , con ricorso depositato il 10.05.2024, ha chiesto l'affidamento Parte_1
esclusivo in suo favore della figlia minore nata a [...] Persona_1
(Perù) il 01.02.2018 dalla relazione more uxorio tra la ricorrente ed , o, Controparte_1 in alternativa, l'affidamento congiunto della minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza presso l'abitazione materna e la regolamentazione del diritto di visita del padre così come indicato nel ricorso, la previsione a carico del padre del mantenimento ordinario della figlia mediante il versamento alla madre della somma mensile di € 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie relative alla figlia. La ricorrente ha dedotto di aver convissuto more uxorio in Perù con fino al dicembre 2019 quando il Controparte_1
resistente si sarebbe trasferito in Italia. Nel mese di novembre 2021 la ricorrente e la minore avrebbero raggiunto il padre in Italia, dove avrebbero convissuto sino al Persona_1
novembre 2022, ma in seguito la loro unione si sarebbe irrimediabilmente deteriorata. La ricorrente e la minore vivono insieme alla nonna materna ed al fratello Persona_1 della nell'immobile condotto in locazione sito in Firenze G. Targioni Tozzetti, Parte_1
28. Il resistente, invece, inizialmente avrebbe vissuto a Firenze in una casa condotta in locazione ed avrebbe svolto attività lavorativa prima presso l' con Controparte_2 qualifica di operaio a tempo pieno percependo una retribuzione mensile di € 1.350,00, poi presso Gucci Pelletteria di Campi Bisenzio, sempre come operaio, percependo una retribuzione mensile pari ad € 1.400,00 circa. In seguito ad un intervento chirurgico ad una mano sarebbe poi stato assente per malattia dal lavoro. La madre ha dedotto, altresì, che il padre da sempre avrebbe mostrato poco interesse nei confronti della figlia, essendo presente con questa, allorquando avrebbero convissuto, solo per brevi periodi.
Successivamente l'interesse del padre verso la figlia sarebbe stato molto saltuario ed attualmente avrebbe dichiarato di essere impossibilitato a vedere la figlia per un periodo indeterminato, senza però specificare il motivo di tale dichiarazione. Il resistente, nel tempo, avrebbe contribuito solo in parte e non con regolarità alle spese per la figlia, di fatto delegando ed onerando la ricorrente di ogni e qualsiasi adempimento, anche di carattere strettamente materiale, relativo alla crescita ed alla educazione di . I Persona_1
tentativi di trovare un accordo con il padre in ordine ai profili economici ed alla frequentazione con la figlia non avrebbero avuto esito positivo e la ricorrente, pertanto,
pagina 2 di 5 sarebbe stata costretta a rivolgersi al Tribunale al fine di ottenere la regolamentazione dei rapporti personali ed economici nei riguardi della figlia minore.
2. Il resistente , pur regolarmente notiziato, non si è costituito nel Controparte_1
presente giudizio.
3. All'udienza del 20.11.2024 la ricorrente, interrogata, ha dichiarato di lavorare presso Mc
Donald come cameriera con contratto a tempo indeterminato, di guadagnare al mese circa €
900,00-1.000,00 e di abitare in una casa in affitto con la madre, il fratello e la figlia Per_1
dietro pagamento del canone di locazione di € 900,00 mensili. Ha aggiunto che la
[...] nonna non lavorerebbe e accudirebbe la nipote, ricevendo € 200,00 mensili dalla ricorrente per l'aiuto offerto nella cura di . Il fratello lavora come operaio presso Persona_2
l' e guadagna circa € 1.500,00 al mese. Ha precisato che il padre non vede in CP_2
presenza la figlia da metà aprile 2024 ma che la vede in videochiamata ogni due giorni. Ha dichiarato, poi, che il padre le versa mensilmente a titolo di mantenimento della figlia la somma di € 230,00 mensili, oltre ad € 100,00 a titolo di arretrati. Attualmente non avrebbe notizie precise sul resistente, né sulla situazione abitativa di questo né su quella lavorativa.
4. All'udienza dell'08.01.2025 il difensore della ricorrente ha dichiarato che il padre si sarebbe trasferito negli Stati Uniti da qualche mese e che lo stesso sta continuando a versare ogni mese la somma di € 230, 00, oltre ad €100,00 a titolo di arretrati, per il mantenimento della figlia. Ha quindi concluso come da ricorso rinunciando ai termini per le comparse conclusionali. Il Giudice si è quindi riservato di riferire al Collegio per la decisione.
5. Il Tribunale ritiene che le domande formulate dalla ricorrente debbano essere accolte. Si osserva, infatti, che le significative carenze relazionali, la mancanza di assunzione di responsabilità genitoriale da parte di ed il disinteresse mostrato da Controparte_1
questo nei confronti della figlia, evidenziato dalla mancata costituzione nel presente giudizio, inducano ad accogliere la domanda formulata dalla di Parte_1
affidamento esclusivo, con collocamento prevalente della minore presso la madre nell'abitazione condotta in locazione ed ubicata a Firenze. D'altra parte la madre, negli ultimi anni, si è occupata da sola della cura e della gestione quotidiana della figlia, mostrandosi così unica figura genitoriale di riferimento.
6. In ordine alla frequentazione di con il padre, il Collegio ritiene che Persona_2
attualmente non vi sia spazio per predisporre un compiuto calendario di visite padre/figlia,
pagina 3 di 5 risultando lo stesso di impossibile fissazione attesa l'attuale situazione che vede il padre vivere negli Stati Uniti senza peraltro aver fornito alcuna notizia circa la attuale situazione abitativa e personale. Qualora, però, il padre dovesse far ritorno in Italia, si dispone che, su richiesta dello stesso di riattivare gli incontri con , gli incontri padre/figlia Persona_2
possano riprendere ed avvenire, previo idoneo accordo con la madre, senza possibilità di pernottamento della minore presso il padre, vista l'assenza di consuetudine in tal senso.
7. Infine per quanto riguarda i provvedimenti economici, si osserva che la ricorrente abita in una casa condotta in locazione (€ 900,00 mensili) e percepisce quale operatore fast food, un reddito mensile netto di circa € 900,00/1.000,00. Al momento ha dichiarato di non percepire l'assegno unico, ma di aver provveduto a farne richiesta.
Quanto ad , la ricorrente ha dichiarato che lo stesso, quando stavano Controparte_1
insieme, aveva lavorato presso il supermercato e poi in una pelletteria ma che al CP_2
momento non avrebbe notizie sulla situazione economica e lavorativa del resistente. A tal proposito il Collegio, comunque, osserva che ciascun genitore, anche se privo di una continuativa fonte di reddito, resta comunque gravato del dovere di fare fronte alle ordinarie esigenze di vita dei figli e quindi attivarsi nella ricerca di un impiego adeguato da cui trarre le risorse finanziarie necessarie per adempiere il detto obbligo di mantenimento, in quanto la sua condizione non deve pregiudicare la prole.
Alla luce di quanto sopra si ritiene di porre a carico del padre l'obbligo di versare alla madre il contributo mensile di € 400,00 per il mantenimento della figlia minore.
Le spese straordinarie vanno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e vanno individuate secondo le Linee Guida del CNF del 2017, e l'assegno unico sarà interamente percepito dalla madre.
In punto di spese del giudizio, tenuto conto della mancata costituzione del resistente e dell'esito del giudizio, il Collegio ritiene di condannare a rifondere Parte_2
alla ricorrente le spese legali del presente giudizio che si liquidano, Parte_1 trattandosi di causa di valore indeterminabile di complessità bassa, in € 1.400,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge.
PQM
Il Tribunale, come sopra costituito, ogni altra contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, così provvede in via definitiva:
pagina 4 di 5 1) dispone l'affido esclusivo della figlia minore nata a Persona_1
MA (Perù) il 01.02.2018 alla madre con collocamento prevalente Parte_1
presso la medesima;
2) dispone che la frequentazione padre/figlia, su eventuale richiesta del padre una volta rientrato in Italia, sia ripristinata gradualmente e senza pernottamento, previo idoneo accordo con la madre;
3) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia mediante la corresponsione alla madre entro il giorno 05 del mese della somma di € 400,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie individuate secondo Linee Guida del CNF del 2017;
4) dispone l'attribuzione per intero alla madre dell'assegno unico erogato dall'INPS per la figlia minore;
5) condanna a rifondere a le spese di lite, che Controparte_1 Parte_1 si liquidano in € 1.400,00, oltre a rimborso forfettario del 15% per spese generali, IVA e
CPA come per legge.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza e per la comunicazione alle parti.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio dell' 08.01.2025 su relazione del Giudice delegato.
Il Giudice relatore dott.ssa Serena Alinari
La Presidente dott.ssa Silvia Governatori
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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