Articolo 56 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Articolo 53Articolo 51
Versione
19 aprile 1942
Art. 56.

Il provvedimento dell'autorita' amministrativa con il quale si dispone che si proceda all'espropriazione a norma dell'art. 838 del codice e' dato con decreto motivato del ministro competente. Il decreto deve contenere la designazione precisa del bene soggetto a espropriazione e deve essere notificato all'interessato, il quale puo' impugnarlo con ricorso al consiglio di Stato.

Si osservano nell'espropriazione, in quanto applicabili, le norme della legge generale sull'espropriazione per pubblica utilita'.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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