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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 07/07/2025, n. 878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 878 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3659/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott. Eleonora Ramacciotti Giudice dott. Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 3659/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. BUONTEMPI SIMONETTA
ATTRICE contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. PALMIERI VALERIA
CONVENUTO
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Avente ad oggetto: separazione giudiziale
Assegnata a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Attrice come da note scritte del 24/2/2025: Pt_1
1) dichiararsi la separazione giudiziale di da ascrivendone la Parte_1 CP_1 responsabilità a quest'ultimo per aver violato gli obblighi posti a carico dei coniugi dal vincolo matrimoniale ed in particolare l'obbligo di fedeltà (la relazione di uno dei coniugi con estranei rende addebitabile la separazione quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi, anche se non
pagina 1 di 6 si sostanzi in adulterio, comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge. Corte App. Perugia
20/1/2020 n.33);
2) nulla per la casa famigliare;
3) accertarsi il diritto e condannarsi a corrispondere alla moglie un contributo al CP_1 mantenimento di € 1.000,00 mensili per 12 mensilità annue e quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, in subordine con conferma dei provvedimenti presidenziali;
Con riserva di chiedere in separato giudizio accertamento e condanna di al CP_1
risarcimento ad del danno sia patrimoniale che non patrimoniale conseguenti al Parte_1
comportamento illegittimo tenuti dal convenuto nei confronti della moglie.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari tutti di causa.
Seguono le conclusioni in via subordinata istruttoria.
Convenuto , come da note scritte del 25/2/2025: CP_1
Accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità della ricorrente, signora per aver Parte_1 causato, con la sua condotta contraria ai doveri nascenti dal matrimonio, il fallimento dell'unione coniugale con il sig. e per l'effetto pronunziare la separazione personale dei coniugi con CP_1
declaratoria di addebito alla signora Parte_1
Dichiarare non dovuto alcun assegno per il mantenimento della signora non Parte_1
ricorrendone i presupposti di legge.
Con vittoria delle competenze di lite oltre accessori come per legge da liquidarsi al sottoscritto difensore antistatario.
Seguono le conclusioni in via subordinata istruttoria.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Svolgimento del processo.
1. – Con ricorso depositato il 15/6/2022 (10/11/1972), residente a [...], ha Parte_1
chiesto dichiararsi la separazione personale con addebito al coniuge, (14/2/1975), CP_1
residente ad Avellino.
Il matrimonio civile è del 7/4/2012, in regime di separazione dei beni, senza figli. I coniugi vivono separati di fatto da marzo 2022.
Si sono conosciuti come colleghi alla banca a Modena. CP_2
La casa coniugale a Modena, acquistata nel 2011 con mutuo, è ora di proprietà esclusiva della ricorrente.
La ricorrente è invalida al 80% ed ha quindi dovuto cessare l'attività lavorativa;
allega di percepire un assegno di invalidità di euro 753 lordi, soggetto a revisione.
pagina 2 di 6 Chiede il riconoscimento di un contributo economico ex art. 156 c.c. di euro 1.000 mensili.
Il convenuto si è costituita chiedendo dichiararsi la separazione a diverse condizioni, CP_1 con l'addebito alla moglie ed il rigetto della domanda ex art. 156 c.c.
Allega di avere anche lui problemi di salute (epilessia – doc. 1) e di avere subito a gennaio 2022 un grave incidente, che lo ha tenuto a letto per due mesi (v. doc. medica prodotta).
Con ordinanza presidenziale del 24/4/2023 è stato riconosciuto in favore della moglie un contributo mensile ex art. 156 c.c. di euro 300.
Il giudice istruttore non ha ammesso le prove orali richieste dalle parti.
La causa è stata rimessa in decisione al collegio in data 26/2/2025, all'esito di udienza a trattazione scritta, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc
Motivi della decisione
2. - La domanda di separazione personale è fondata ricorrendo i presupposti dell'art. 151 c.c.
L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza è dimostrata dalla condotta processuale delle parti e dal tenore inequivoco dei rispettivi atti difensivi.
Va quindi pronunciata la separazione personale dei coniugi.
3. – Domande di addebito reciproche.
Le rispettive domande sono infondate e devono essere rigettate per difetto di prova, ed ancora prima di adeguate allegazioni.
La moglie fonda la domanda di addebito sulla esistenza di una relazione extraconiugale da parte del marito. Sul punto è stata formulato un solo generico ed inidoneo capitolo di prova non ammesso: n. 5 della memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc “Vero che siete invece venuti a conoscenza che egli intratteneva relazione extraconiugale durante la malattia di ”, con interrogatorio formale del Pt_1
convenuto e teste (madre della ricorrente). Testimone_1
Il marito nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc ha articolato capitoli di prova (da 1 a 18) diretti a dimostrare la violazione da parte della moglie degli obblighi di solidarietà ed assistenza (art. 143 c.c.).
Si deve considerare che le parti sono state sposate dieci anni e non hanno avuto figli.
Entrambi erano stati assunti come disabili dalla Banca BPER di Modena, dove si sono conosciuti.
Ai fini dell'addebito si deve effettuare una valutazione globale e comparativa dei comportamenti dei coniugi.
Nel caso in esame si deve in particolare considerare che la moglie è affetta da una grave forma di immunodeficienza con conseguenti problemi oncologici, che è peggiorata nel corso del matrimonio, fino a portarla dal 67 al 80% di invalidità (doc. 5 INPS) con conseguente perdita del posto di lavoro ad pagina 3 di 6 aprile 2019. Secondaria a tale grave patologia fisica è insorta una malattia psichiatrica - depressione maggiore (v. docc. 5 e 9).
Il marito allega di avere anche lui problemi di salute (epilessia – doc. 1) e di essere stato coinvolto a gennaio 2022 in un grave incidente stradale mortale, che lo ha tenuto a letto per due mesi (v. doc. medica prodotta).
La vita familiare va dunque inquadrata e valutata alla luce delle condizioni personali di entrambi i coniugi ed in particolare delle documentate gravi condizioni di salute psicofisiche della moglie, che sono sufficienti per escludere che alla stessa possa essere imputata l'assenza di assistenza e di collaborazione nei confronti del marito. Ne consegue l'irrilevanza delle prove formulate su punto dal marito.
Si può dunque affermare che tra i coniugi a causa del peggioramento delle rispettive condizioni personali e di salute, in particolare di quella della moglie, si è determinata una progressiva intollerabilità della convivenza.
La cessazione della convivenza, avvenuta a marzo 2022 quando i rapporti tra i coniugi risultavano già definitivamente compromessi, è attribuita dalla moglie ad una relazione extraconiugale del marito e dal marito al fatto di essere stato allontanato dalla moglie dalla casa familiare. Fatti comunque irrilevanti ai fini dell'addebito mancando per quanto detto un nesso di causalità tra tali comportamenti e la crisi coniugale già in essere.
4. – Assegno ex art. 156 c.c.
La moglie ha chiesto un contributo mensile ex art. 156 c.c. di euro 1.000,00. Il marito ha chiesto il rigetto di tale domanda.
Quanto all'assegno chiesto per sé dalla moglie, la giurisprudenza di legittimità costantemente ha evidenziato che con la separazione non vengono meno gli obblighi patrimoniali fra i coniugi connessi alla solidarietà familiare e che deve pertanto riconoscersi un assegno di mantenimento a favore del coniuge che comparativamente versi in una situazione economica deteriore rispetto all'altro, affinchè possa così mantenere un tenore di vita analogo a quello precedentemente goduto durante la vita matrimoniale (Cass. 12196/2017, fra le numerose altre).
Si è precisato in giurisprudenza che compete un assegno di mantenimento, una volta accertato che il coniuge richiedente: a) non sia in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche di entrambi, da individuarsi con riferimento allo standard di vita familiare reso oggettivamente possibile dal complesso delle loro risorse economiche, in termini di redditività, capacità di spesa, garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro;
b)
pagina 4 di 6 versi, alla stregua di una valutazione comparativa, in una condizione economica deteriore rispetto all'altro, tenuto conto di circostanze ulteriori quali la durata della convivenza.
Come è noto, sono differenti i presupposti normativi ed i criteri giurisprudenziali per l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. e dell'assegno divorzile.
Il matrimonio è durato dieci anni (dal 2012 al 2022).
Entrambi i coniugi erano stati assunti come disabili da di Modena, dove si sono conosciuti. CP_2
Finchè entrambi i coniugi hanno lavorato il tenore di vita familiare era buono.
In costanza di matrimonio hanno acquistato un immobile a Modena adibito a casa familiare, contraendo un mutuo per euro 272.000 con la garanzia del padre di (v. contratto di mutuo doc. 3 ricorrente;
Pt_1 non è stato prodotto l'atto di acquisto). ha ceduto il 50% ad (non è prodotto l'atto), che poi CP_1 Pt_1
ha venduto l'immobile il 7/11/2022 (v. rogito doc. 18 convenuto) e ne ha acquistato un altro dove è andata ad abitare. Tali operazioni economiche sono indicate dalle parti in modo non chiaro e non sono prodotti tutti i relativi documenti.
La documentazione reddituale prodotta da entrambi è parziale ed incompleta: la moglie ha prodotto soltanto tre CU (2020, 2021, 2022); il marito ha prodotto soltanto il 730/2021 e la CU2022.
Per la moglie per il 2019 (cessazione del rapporto di lavoro a fine aprile), risultano redditi di euro
5.274 da lavoro ed assimilati ed euro 5.358 da pensione (v. CU2020 – doc. 13); per il 2020 redditi di euro 12.727 da lavoro ed assimilati ed euro 7.223 da pensione (v. CU2021 – doc. 12) per il 2021 redditi di euro 3.267 da lavoro ed assimilati ed euro 8.714 da pensione (v. CU2022 – doc. 14); risulta un successivo recupero da parte dell'INPS per gli anni dal 2019 al 2021 della Naspi indebitamente percepita (doc. 15). Ha dichiarato in udienza -ma non documentato- di percepire una pensione di invalidità di euro 500 netti (700 circa lordi), che dovrebbe corrispondere ai dati portati nell'ultima
Certificazione Unica prodotta.
Per il marito risultano per il 2020 redditi di euro 29.435 da lavoro (v. 730/2021 – doc. 9); per il 2021 di euro 29.889 da lavoro (v. CU2022 – doc. 8). Da luglio 2023 lavora presso di Avellino ed ha CP_2
dichiarato in udienza -e poi documentato- di percepire uno stipendio netto mensile di euro 1.700 circa
(v. buste paga da settembre a dicembre 2023 - doc. 27 senza nome allegato alla memoria ex art. 183 co.
5 n. 3 cpc), che deve dunque ritenersi in linea con quelli degli anni precedenti nei quali lavorava a
Modena.
La moglie nel corso del matrimonio ha perso dunque il posto di lavoro ed ha visto ridursi drasticamente il proprio reddito. La situazione reddituale del marito è rimasta invece invariata.
Va confermato che risulta documentalmente una rilevante disparità economica tra i coniugi: rapporto di circa 3 a 1 in favore del marito.
pagina 5 di 6 E' evidente che l'attrice totalmente inabile al lavoro con una pensione di invalidità bassa e Pt_1
senza avere ancora i requisiti per la pensione di vecchiaia e pur non sostenendo costi abitativi -a differenza del marito-, non è in grado di mantenere il tenore di vita medio che aveva la famiglia durante la convivenza, senza un aiuto economico da parte di . CP_1
Avuto riguardo a tali elementi complessivamente valutati, si deve confermare che la moglie ha diritto ad un concorso nel mantenimento, quantificato nella somma di € 300,00 mensili.
Si può confermare la decorrenza stabilita nell'ordinanza presidenziale (aprile 2023).
5. – Spese del procedimento
L'esito complessivo del giudizio, e la soccombenza reciproca sulle domande di addebito e di assegno ex art. 156 c.c., giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti
Dispositivo della sentenza
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
I – PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi (nata a [...] il Parte_1
10/11/1972, C.F. ) e (nato a [...] il [...], C.F._1 CP_1
) che hanno contratto matrimonio civile in data 07/04/2012 a Modena;
C.F._2
II – rigetta le domande di addebito rispettivamente formulate;
III - con decorrenza da aprile 2023, pone a carico del marito l'obbligo di corrispondere CP_1
a favore della moglie , a titolo di contributo al mantenimento della stessa, la somma Parte_1 mensile di € 300,00 annualmente rivalutabili, da versarsi anticipatamente entro il giorno quindici di ogni mese;
IV – dichiara le spese del procedimento integralmente compensate tra le parti.
V - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MODENA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2012 Atto n. 42 Parte I
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 2 luglio 2025
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott. Eleonora Ramacciotti Giudice dott. Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 3659/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. BUONTEMPI SIMONETTA
ATTRICE contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. PALMIERI VALERIA
CONVENUTO
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Avente ad oggetto: separazione giudiziale
Assegnata a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Attrice come da note scritte del 24/2/2025: Pt_1
1) dichiararsi la separazione giudiziale di da ascrivendone la Parte_1 CP_1 responsabilità a quest'ultimo per aver violato gli obblighi posti a carico dei coniugi dal vincolo matrimoniale ed in particolare l'obbligo di fedeltà (la relazione di uno dei coniugi con estranei rende addebitabile la separazione quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi, anche se non
pagina 1 di 6 si sostanzi in adulterio, comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge. Corte App. Perugia
20/1/2020 n.33);
2) nulla per la casa famigliare;
3) accertarsi il diritto e condannarsi a corrispondere alla moglie un contributo al CP_1 mantenimento di € 1.000,00 mensili per 12 mensilità annue e quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, in subordine con conferma dei provvedimenti presidenziali;
Con riserva di chiedere in separato giudizio accertamento e condanna di al CP_1
risarcimento ad del danno sia patrimoniale che non patrimoniale conseguenti al Parte_1
comportamento illegittimo tenuti dal convenuto nei confronti della moglie.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari tutti di causa.
Seguono le conclusioni in via subordinata istruttoria.
Convenuto , come da note scritte del 25/2/2025: CP_1
Accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità della ricorrente, signora per aver Parte_1 causato, con la sua condotta contraria ai doveri nascenti dal matrimonio, il fallimento dell'unione coniugale con il sig. e per l'effetto pronunziare la separazione personale dei coniugi con CP_1
declaratoria di addebito alla signora Parte_1
Dichiarare non dovuto alcun assegno per il mantenimento della signora non Parte_1
ricorrendone i presupposti di legge.
Con vittoria delle competenze di lite oltre accessori come per legge da liquidarsi al sottoscritto difensore antistatario.
Seguono le conclusioni in via subordinata istruttoria.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Svolgimento del processo.
1. – Con ricorso depositato il 15/6/2022 (10/11/1972), residente a [...], ha Parte_1
chiesto dichiararsi la separazione personale con addebito al coniuge, (14/2/1975), CP_1
residente ad Avellino.
Il matrimonio civile è del 7/4/2012, in regime di separazione dei beni, senza figli. I coniugi vivono separati di fatto da marzo 2022.
Si sono conosciuti come colleghi alla banca a Modena. CP_2
La casa coniugale a Modena, acquistata nel 2011 con mutuo, è ora di proprietà esclusiva della ricorrente.
La ricorrente è invalida al 80% ed ha quindi dovuto cessare l'attività lavorativa;
allega di percepire un assegno di invalidità di euro 753 lordi, soggetto a revisione.
pagina 2 di 6 Chiede il riconoscimento di un contributo economico ex art. 156 c.c. di euro 1.000 mensili.
Il convenuto si è costituita chiedendo dichiararsi la separazione a diverse condizioni, CP_1 con l'addebito alla moglie ed il rigetto della domanda ex art. 156 c.c.
Allega di avere anche lui problemi di salute (epilessia – doc. 1) e di avere subito a gennaio 2022 un grave incidente, che lo ha tenuto a letto per due mesi (v. doc. medica prodotta).
Con ordinanza presidenziale del 24/4/2023 è stato riconosciuto in favore della moglie un contributo mensile ex art. 156 c.c. di euro 300.
Il giudice istruttore non ha ammesso le prove orali richieste dalle parti.
La causa è stata rimessa in decisione al collegio in data 26/2/2025, all'esito di udienza a trattazione scritta, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc
Motivi della decisione
2. - La domanda di separazione personale è fondata ricorrendo i presupposti dell'art. 151 c.c.
L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza è dimostrata dalla condotta processuale delle parti e dal tenore inequivoco dei rispettivi atti difensivi.
Va quindi pronunciata la separazione personale dei coniugi.
3. – Domande di addebito reciproche.
Le rispettive domande sono infondate e devono essere rigettate per difetto di prova, ed ancora prima di adeguate allegazioni.
La moglie fonda la domanda di addebito sulla esistenza di una relazione extraconiugale da parte del marito. Sul punto è stata formulato un solo generico ed inidoneo capitolo di prova non ammesso: n. 5 della memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc “Vero che siete invece venuti a conoscenza che egli intratteneva relazione extraconiugale durante la malattia di ”, con interrogatorio formale del Pt_1
convenuto e teste (madre della ricorrente). Testimone_1
Il marito nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc ha articolato capitoli di prova (da 1 a 18) diretti a dimostrare la violazione da parte della moglie degli obblighi di solidarietà ed assistenza (art. 143 c.c.).
Si deve considerare che le parti sono state sposate dieci anni e non hanno avuto figli.
Entrambi erano stati assunti come disabili dalla Banca BPER di Modena, dove si sono conosciuti.
Ai fini dell'addebito si deve effettuare una valutazione globale e comparativa dei comportamenti dei coniugi.
Nel caso in esame si deve in particolare considerare che la moglie è affetta da una grave forma di immunodeficienza con conseguenti problemi oncologici, che è peggiorata nel corso del matrimonio, fino a portarla dal 67 al 80% di invalidità (doc. 5 INPS) con conseguente perdita del posto di lavoro ad pagina 3 di 6 aprile 2019. Secondaria a tale grave patologia fisica è insorta una malattia psichiatrica - depressione maggiore (v. docc. 5 e 9).
Il marito allega di avere anche lui problemi di salute (epilessia – doc. 1) e di essere stato coinvolto a gennaio 2022 in un grave incidente stradale mortale, che lo ha tenuto a letto per due mesi (v. doc. medica prodotta).
La vita familiare va dunque inquadrata e valutata alla luce delle condizioni personali di entrambi i coniugi ed in particolare delle documentate gravi condizioni di salute psicofisiche della moglie, che sono sufficienti per escludere che alla stessa possa essere imputata l'assenza di assistenza e di collaborazione nei confronti del marito. Ne consegue l'irrilevanza delle prove formulate su punto dal marito.
Si può dunque affermare che tra i coniugi a causa del peggioramento delle rispettive condizioni personali e di salute, in particolare di quella della moglie, si è determinata una progressiva intollerabilità della convivenza.
La cessazione della convivenza, avvenuta a marzo 2022 quando i rapporti tra i coniugi risultavano già definitivamente compromessi, è attribuita dalla moglie ad una relazione extraconiugale del marito e dal marito al fatto di essere stato allontanato dalla moglie dalla casa familiare. Fatti comunque irrilevanti ai fini dell'addebito mancando per quanto detto un nesso di causalità tra tali comportamenti e la crisi coniugale già in essere.
4. – Assegno ex art. 156 c.c.
La moglie ha chiesto un contributo mensile ex art. 156 c.c. di euro 1.000,00. Il marito ha chiesto il rigetto di tale domanda.
Quanto all'assegno chiesto per sé dalla moglie, la giurisprudenza di legittimità costantemente ha evidenziato che con la separazione non vengono meno gli obblighi patrimoniali fra i coniugi connessi alla solidarietà familiare e che deve pertanto riconoscersi un assegno di mantenimento a favore del coniuge che comparativamente versi in una situazione economica deteriore rispetto all'altro, affinchè possa così mantenere un tenore di vita analogo a quello precedentemente goduto durante la vita matrimoniale (Cass. 12196/2017, fra le numerose altre).
Si è precisato in giurisprudenza che compete un assegno di mantenimento, una volta accertato che il coniuge richiedente: a) non sia in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche di entrambi, da individuarsi con riferimento allo standard di vita familiare reso oggettivamente possibile dal complesso delle loro risorse economiche, in termini di redditività, capacità di spesa, garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro;
b)
pagina 4 di 6 versi, alla stregua di una valutazione comparativa, in una condizione economica deteriore rispetto all'altro, tenuto conto di circostanze ulteriori quali la durata della convivenza.
Come è noto, sono differenti i presupposti normativi ed i criteri giurisprudenziali per l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. e dell'assegno divorzile.
Il matrimonio è durato dieci anni (dal 2012 al 2022).
Entrambi i coniugi erano stati assunti come disabili da di Modena, dove si sono conosciuti. CP_2
Finchè entrambi i coniugi hanno lavorato il tenore di vita familiare era buono.
In costanza di matrimonio hanno acquistato un immobile a Modena adibito a casa familiare, contraendo un mutuo per euro 272.000 con la garanzia del padre di (v. contratto di mutuo doc. 3 ricorrente;
Pt_1 non è stato prodotto l'atto di acquisto). ha ceduto il 50% ad (non è prodotto l'atto), che poi CP_1 Pt_1
ha venduto l'immobile il 7/11/2022 (v. rogito doc. 18 convenuto) e ne ha acquistato un altro dove è andata ad abitare. Tali operazioni economiche sono indicate dalle parti in modo non chiaro e non sono prodotti tutti i relativi documenti.
La documentazione reddituale prodotta da entrambi è parziale ed incompleta: la moglie ha prodotto soltanto tre CU (2020, 2021, 2022); il marito ha prodotto soltanto il 730/2021 e la CU2022.
Per la moglie per il 2019 (cessazione del rapporto di lavoro a fine aprile), risultano redditi di euro
5.274 da lavoro ed assimilati ed euro 5.358 da pensione (v. CU2020 – doc. 13); per il 2020 redditi di euro 12.727 da lavoro ed assimilati ed euro 7.223 da pensione (v. CU2021 – doc. 12) per il 2021 redditi di euro 3.267 da lavoro ed assimilati ed euro 8.714 da pensione (v. CU2022 – doc. 14); risulta un successivo recupero da parte dell'INPS per gli anni dal 2019 al 2021 della Naspi indebitamente percepita (doc. 15). Ha dichiarato in udienza -ma non documentato- di percepire una pensione di invalidità di euro 500 netti (700 circa lordi), che dovrebbe corrispondere ai dati portati nell'ultima
Certificazione Unica prodotta.
Per il marito risultano per il 2020 redditi di euro 29.435 da lavoro (v. 730/2021 – doc. 9); per il 2021 di euro 29.889 da lavoro (v. CU2022 – doc. 8). Da luglio 2023 lavora presso di Avellino ed ha CP_2
dichiarato in udienza -e poi documentato- di percepire uno stipendio netto mensile di euro 1.700 circa
(v. buste paga da settembre a dicembre 2023 - doc. 27 senza nome allegato alla memoria ex art. 183 co.
5 n. 3 cpc), che deve dunque ritenersi in linea con quelli degli anni precedenti nei quali lavorava a
Modena.
La moglie nel corso del matrimonio ha perso dunque il posto di lavoro ed ha visto ridursi drasticamente il proprio reddito. La situazione reddituale del marito è rimasta invece invariata.
Va confermato che risulta documentalmente una rilevante disparità economica tra i coniugi: rapporto di circa 3 a 1 in favore del marito.
pagina 5 di 6 E' evidente che l'attrice totalmente inabile al lavoro con una pensione di invalidità bassa e Pt_1
senza avere ancora i requisiti per la pensione di vecchiaia e pur non sostenendo costi abitativi -a differenza del marito-, non è in grado di mantenere il tenore di vita medio che aveva la famiglia durante la convivenza, senza un aiuto economico da parte di . CP_1
Avuto riguardo a tali elementi complessivamente valutati, si deve confermare che la moglie ha diritto ad un concorso nel mantenimento, quantificato nella somma di € 300,00 mensili.
Si può confermare la decorrenza stabilita nell'ordinanza presidenziale (aprile 2023).
5. – Spese del procedimento
L'esito complessivo del giudizio, e la soccombenza reciproca sulle domande di addebito e di assegno ex art. 156 c.c., giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti
Dispositivo della sentenza
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
I – PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi (nata a [...] il Parte_1
10/11/1972, C.F. ) e (nato a [...] il [...], C.F._1 CP_1
) che hanno contratto matrimonio civile in data 07/04/2012 a Modena;
C.F._2
II – rigetta le domande di addebito rispettivamente formulate;
III - con decorrenza da aprile 2023, pone a carico del marito l'obbligo di corrispondere CP_1
a favore della moglie , a titolo di contributo al mantenimento della stessa, la somma Parte_1 mensile di € 300,00 annualmente rivalutabili, da versarsi anticipatamente entro il giorno quindici di ogni mese;
IV – dichiara le spese del procedimento integralmente compensate tra le parti.
V - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MODENA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2012 Atto n. 42 Parte I
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 2 luglio 2025
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
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