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Sentenza 20 novembre 2020
Sentenza 20 novembre 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/11/2020, n. 32572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32572 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2020 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AB CO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 02/10/2019 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore AN LZ, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per prescrizione;
Penale Sent. Sez. 3 Num. 32572 Anno 2020 Presidente: LAPALORCIA GRAZIA Relatore: ROSI ELISABETTA Data Udienza: 07/07/2020 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Caltanissetta, con sentenza emessa in data 2 ottobre 2019, ha confermato la sentenza del Tribunale di Enna del 14 novembre 2018 che aveva condannato EL EN alla pena, condizionalmente sospesa, di un mese di arresto per i reati di cui agli artt. 659 e 674 cod.pen., per avere collocato oltre 30 cani nel proprio appartamento che, con i loro latrati e guaiti, disturbavano il riposo e le occupazioni delle persone residenti nello stabile e per avere causato esalazioni maleodoranti, provenienti dagli escrementi di tali animali, recando pregiudizio alla salubrità degli ambienti e molestando i residenti, fatti commessi in Aidone fino al 30 aprile 2014. 2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore di fiducia, ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi di ricorso: 1) Violazione degli artt. 158 e ss. cod. pen. in relazione all'art. 606, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., per mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione;
2) Violazione degli artt. 516, 518, 521 cod. proc. pen. in relazione all'art. 606, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., in quanto nel corso dell'istruttoria dibattimentale erano emersi fatti diversi rispetto alla contestazione, in quanto in sede di primo controllo (nel 2013) gli animali erano nove e nel corso del secondo (2014) erano cinque, mentre venti cani erano collocati in un'abitazione disabitata: i giudici di appello avevano disconosciuto la novità del fatto;
3) Violazione degli artt. 659 e 674 cod. pen in relazione all'art. 606, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., mancando la prova del disturbo alle persone, avendo gli accertatori operato un unico controllo il 30 aprile 2014, laddove, trattandosi di zona disabitata, non poteva essere arrecato disturbo ad alcuno;
4) Violazione dell'art. 131-bis cod. pen in relazione all'art. 606, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., non avendo la sentenza tenuto conto della condotta complessiva del ricorrente che dava ospitalità a cani rinvenuti abbandonati, sottratti in tal modo al randagismo, e riconosciuto la non punibilità per particolare tenuità del fatto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivi di ricorso risultano tutti manifestamente infondati. 1.1. Considerando innanzitutto il secondo motivo, avente natura processuale, con il quale si deduce, nella sostanza, la nullità della sentenza per difetto di correlazione tra accusa e sentenza, lo stesso è meramente reiterativo della censura già avanzata in appello, alla quale la Corte nissena ha fornito corretta risposta richiamando i consolidati principi giurisprudenziali in materia, in base ai quali per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi L essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è dei tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (cfr. Sez. U., n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051, più di recente, ex multiis, Sez. 3, n. 41478 del 04/10/2012, Stagnoli, Rv. 253871, Sez. 1, n. 35574 del 18/06/2013, Crescioli, Rv. 257015, Sez. 2, n. 17565 del 15/03/2017, Beretti, Rv. 269569). 2. Per quanto attiene al terzo motivo, risulta evidente dalle argomentazioni spese che con lo stesso il ricorrente mira ad ottenere una rilettura del materiale probatorio in atti, in modo da addivenire ad una diversa decisione sul merito della responsabilità. Ma, come è noto, a questa Corte non può essere rimesso un giudizio sul dissenso, pur motivato, del ricorrente in ordine al risultato del procedimento valutativo operato dal giudice di merito, in quanto esula dall'ambito dello scrutinio di legittimità una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più favorevole, valutazione delle risultanze processuali (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 4842/14 del 02/12/2003, IS e altri, Rv. 229369; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U., n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944). 2.1.Deve poi essere precisato che il ricorso attiene ad una sentenza di condanna confermativa del giudizio di primo grado ed a tale proposito la giurisprudenza di legittimità a precisato che in caso di stesso decisum di condanna delle sentenze di primo e di secondo grado, considerata la concordanza nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente, per formare un unico complessivo corpo argomentativo (così, tra le altre, cfr. Sez. 2, n. 30838 del 19/3/2013, Autieri e altri, Rv. 257056; Sez. 4, n. 15227 dell'11/4/2008, Baretti, Rv. 239735, Sez. 2, n. 5606 dell'8/2/2007, Conversa e altro, Rv. 236181; Sez 1, n. 8868 dell'8/8/2000, Sangiorgi, Rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145). Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorchè i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (Cfr. Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926/2012 del 01/12/2011, Valerio, Rv. 252615). 2.2. Il reato di cui all'art. 659 cod.pen. tutela la pubblica quiete (cfr. Sez. 3, n. 23529 del 13/05/2014, Ioniez, Rv. 259194; Sez.1, n. 33413 del 07/06/2012, Girolim, Rv. 253483) e l'idoneità e l'incidenza delle condotte poste in essere ad arrecare pregiudizio ad un numero indeterminato di persone costituisce un accertamento di fatto che non può che essere rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, il quale fonda il proprio convincimento sugli elementi probatori acquisiti al processo (cfr. Sez. 1, n. 20954 del 18/01/2011, Torna, Rv. 250417). 2.3. Orbene, nel caso di specie nella parte motiva della sentenza impugnata è stata confermata la ricostruzione dei fatti all'esito dell'istruttoria dibattimentale di primo grado: risulta pertanto congruamente motivata sia la riconducibilità degli animali alla disponibilità del ricorrente, sia l'evento del reato, ossia i rumori provocati dall'abbaiamento diurno e notturno dei cani, nonché eila evidente molestia olfattiva conseguente alla presenza di tanti animali in condizioni igieniche di degrado. I giudici di merito hanno valutato tali disturbi certamente idonei a superare, per natura, intensità e collocazione cronologica, la normale tollerabilità e ad arrecare disturbo alla quiete di un numero indeterminato di persone. La motivazione sul punto risulta congrua e niente affatto manifestamente illogica o contraddittoria con quanto espresso in precedenza, ed è anche rispettosa delle linee di valutazione tracciate dalla giurisprudenza di legittimità. 3. Per quanto attiene al quarto motivo di ricorso, ne va rilevata la manifesta infondatezza: la Corte di appello ha sottolineato la mancanza del requisito della non abitualità della condotta illecita, indispensabile al riconoscimento della condizione di non punibilità della lieve entità del fatto e tale giudizio, che rappresenta valutazione anch'essa fattuale, risulta perfettamente in linea con il disposto dell'art. 131-bis cod. pen. 4. Quanto alla dedotta prescrizione dei reati, atteso il tempus commissi delicti, deve essere rilevato come al termine quinquennale debbano essere aggiunti diversi periodi di sospensione del suo decorso, per un totale di giorni 199 (dal 24 gennaio 2018 al 14 febbraio 2018, per il rinvio del dibattimento, concesso in primo grado a seguito del riconoscimento della sussistenza di un legittimo impedimento del difensore, come dal medesimo richiesto;
dal 2 maggio al 25 settembre 2018, per rinvio del dibattimento dovuto all'adesione da parte del difensore all'astensione dalle udienze, proclamata dall'associazione di categoria;
dal 25 settembre al 14 novembre 2018, per un rinvio dell'udienza concesso su istanza della difesa), di talchè , individuato il termine finale nella data 16 maggio 2020, le due contravvenzioni non erano per nulla prescritte alla data della sentenza di secondo grado (2 ottobre 2019), né tale declaratoria può essere disposta da questo Collegio, atteso che l'inammissibilità degli altri motivi di ricorso impedisce la formazione di un valido rapporto impugnatorio, sicchè non può essere rilevata l'estinzione del reato intervenuta successivamente alla pronuncia di merito (cfr. sez. U, n. 12602/16 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 26681 5. Alla inammissibilità del ricorso consegue, in forza del disposto di cui all'art. 616 c.p.p., la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 luglio 2020 Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore AN LZ, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per prescrizione;
Penale Sent. Sez. 3 Num. 32572 Anno 2020 Presidente: LAPALORCIA GRAZIA Relatore: ROSI ELISABETTA Data Udienza: 07/07/2020 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Caltanissetta, con sentenza emessa in data 2 ottobre 2019, ha confermato la sentenza del Tribunale di Enna del 14 novembre 2018 che aveva condannato EL EN alla pena, condizionalmente sospesa, di un mese di arresto per i reati di cui agli artt. 659 e 674 cod.pen., per avere collocato oltre 30 cani nel proprio appartamento che, con i loro latrati e guaiti, disturbavano il riposo e le occupazioni delle persone residenti nello stabile e per avere causato esalazioni maleodoranti, provenienti dagli escrementi di tali animali, recando pregiudizio alla salubrità degli ambienti e molestando i residenti, fatti commessi in Aidone fino al 30 aprile 2014. 2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore di fiducia, ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi di ricorso: 1) Violazione degli artt. 158 e ss. cod. pen. in relazione all'art. 606, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., per mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione;
2) Violazione degli artt. 516, 518, 521 cod. proc. pen. in relazione all'art. 606, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., in quanto nel corso dell'istruttoria dibattimentale erano emersi fatti diversi rispetto alla contestazione, in quanto in sede di primo controllo (nel 2013) gli animali erano nove e nel corso del secondo (2014) erano cinque, mentre venti cani erano collocati in un'abitazione disabitata: i giudici di appello avevano disconosciuto la novità del fatto;
3) Violazione degli artt. 659 e 674 cod. pen in relazione all'art. 606, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., mancando la prova del disturbo alle persone, avendo gli accertatori operato un unico controllo il 30 aprile 2014, laddove, trattandosi di zona disabitata, non poteva essere arrecato disturbo ad alcuno;
4) Violazione dell'art. 131-bis cod. pen in relazione all'art. 606, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., non avendo la sentenza tenuto conto della condotta complessiva del ricorrente che dava ospitalità a cani rinvenuti abbandonati, sottratti in tal modo al randagismo, e riconosciuto la non punibilità per particolare tenuità del fatto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivi di ricorso risultano tutti manifestamente infondati. 1.1. Considerando innanzitutto il secondo motivo, avente natura processuale, con il quale si deduce, nella sostanza, la nullità della sentenza per difetto di correlazione tra accusa e sentenza, lo stesso è meramente reiterativo della censura già avanzata in appello, alla quale la Corte nissena ha fornito corretta risposta richiamando i consolidati principi giurisprudenziali in materia, in base ai quali per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi L essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è dei tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (cfr. Sez. U., n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051, più di recente, ex multiis, Sez. 3, n. 41478 del 04/10/2012, Stagnoli, Rv. 253871, Sez. 1, n. 35574 del 18/06/2013, Crescioli, Rv. 257015, Sez. 2, n. 17565 del 15/03/2017, Beretti, Rv. 269569). 2. Per quanto attiene al terzo motivo, risulta evidente dalle argomentazioni spese che con lo stesso il ricorrente mira ad ottenere una rilettura del materiale probatorio in atti, in modo da addivenire ad una diversa decisione sul merito della responsabilità. Ma, come è noto, a questa Corte non può essere rimesso un giudizio sul dissenso, pur motivato, del ricorrente in ordine al risultato del procedimento valutativo operato dal giudice di merito, in quanto esula dall'ambito dello scrutinio di legittimità una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più favorevole, valutazione delle risultanze processuali (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 4842/14 del 02/12/2003, IS e altri, Rv. 229369; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U., n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944). 2.1.Deve poi essere precisato che il ricorso attiene ad una sentenza di condanna confermativa del giudizio di primo grado ed a tale proposito la giurisprudenza di legittimità a precisato che in caso di stesso decisum di condanna delle sentenze di primo e di secondo grado, considerata la concordanza nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente, per formare un unico complessivo corpo argomentativo (così, tra le altre, cfr. Sez. 2, n. 30838 del 19/3/2013, Autieri e altri, Rv. 257056; Sez. 4, n. 15227 dell'11/4/2008, Baretti, Rv. 239735, Sez. 2, n. 5606 dell'8/2/2007, Conversa e altro, Rv. 236181; Sez 1, n. 8868 dell'8/8/2000, Sangiorgi, Rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145). Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorchè i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (Cfr. Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926/2012 del 01/12/2011, Valerio, Rv. 252615). 2.2. Il reato di cui all'art. 659 cod.pen. tutela la pubblica quiete (cfr. Sez. 3, n. 23529 del 13/05/2014, Ioniez, Rv. 259194; Sez.1, n. 33413 del 07/06/2012, Girolim, Rv. 253483) e l'idoneità e l'incidenza delle condotte poste in essere ad arrecare pregiudizio ad un numero indeterminato di persone costituisce un accertamento di fatto che non può che essere rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, il quale fonda il proprio convincimento sugli elementi probatori acquisiti al processo (cfr. Sez. 1, n. 20954 del 18/01/2011, Torna, Rv. 250417). 2.3. Orbene, nel caso di specie nella parte motiva della sentenza impugnata è stata confermata la ricostruzione dei fatti all'esito dell'istruttoria dibattimentale di primo grado: risulta pertanto congruamente motivata sia la riconducibilità degli animali alla disponibilità del ricorrente, sia l'evento del reato, ossia i rumori provocati dall'abbaiamento diurno e notturno dei cani, nonché eila evidente molestia olfattiva conseguente alla presenza di tanti animali in condizioni igieniche di degrado. I giudici di merito hanno valutato tali disturbi certamente idonei a superare, per natura, intensità e collocazione cronologica, la normale tollerabilità e ad arrecare disturbo alla quiete di un numero indeterminato di persone. La motivazione sul punto risulta congrua e niente affatto manifestamente illogica o contraddittoria con quanto espresso in precedenza, ed è anche rispettosa delle linee di valutazione tracciate dalla giurisprudenza di legittimità. 3. Per quanto attiene al quarto motivo di ricorso, ne va rilevata la manifesta infondatezza: la Corte di appello ha sottolineato la mancanza del requisito della non abitualità della condotta illecita, indispensabile al riconoscimento della condizione di non punibilità della lieve entità del fatto e tale giudizio, che rappresenta valutazione anch'essa fattuale, risulta perfettamente in linea con il disposto dell'art. 131-bis cod. pen. 4. Quanto alla dedotta prescrizione dei reati, atteso il tempus commissi delicti, deve essere rilevato come al termine quinquennale debbano essere aggiunti diversi periodi di sospensione del suo decorso, per un totale di giorni 199 (dal 24 gennaio 2018 al 14 febbraio 2018, per il rinvio del dibattimento, concesso in primo grado a seguito del riconoscimento della sussistenza di un legittimo impedimento del difensore, come dal medesimo richiesto;
dal 2 maggio al 25 settembre 2018, per rinvio del dibattimento dovuto all'adesione da parte del difensore all'astensione dalle udienze, proclamata dall'associazione di categoria;
dal 25 settembre al 14 novembre 2018, per un rinvio dell'udienza concesso su istanza della difesa), di talchè , individuato il termine finale nella data 16 maggio 2020, le due contravvenzioni non erano per nulla prescritte alla data della sentenza di secondo grado (2 ottobre 2019), né tale declaratoria può essere disposta da questo Collegio, atteso che l'inammissibilità degli altri motivi di ricorso impedisce la formazione di un valido rapporto impugnatorio, sicchè non può essere rilevata l'estinzione del reato intervenuta successivamente alla pronuncia di merito (cfr. sez. U, n. 12602/16 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 26681 5. Alla inammissibilità del ricorso consegue, in forza del disposto di cui all'art. 616 c.p.p., la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 luglio 2020 Il Presidente