Sentenza 19 gennaio 1994
Massime • 4
Per la liquidazione di una provvisionale non è necessaria la prova dell'ammontare del danno, ma è sufficiente la certezza dello stesso sino all'ammontare della somma liquidata a titolo di provvisionale.
Nel caso di più imputati in concorso di reato nessuna disposizione di legge prevede l'inammissibilità dell'appello proposto tempestivamente dal P.M. nei confronti di taluno di essi, qualora la sentenza di primo grado sia divenuta irrevocabile per altri; l'eventuale discrasia creatasi nella posizione di tali coimputati non è in contrasto col nostro sistema processuale che ne prevede l'eliminazione, mediante l'estensione degli effetti dell'impugnazione, soltanto quando tale estensione sia favorevole all'imputato nei cui confronti la sentenza sia divenuta irrevocabile, mentre la stessa è destinata a rimanere quando il giudizio di secondo grado abbia portato ad una condanna più grave sotto qualunque profilo. Nè tale diversità di trattamento a cui in definitiva i vari imputati sono sottoposti può far sorgere dubbi di legittimità costituzionale di alcuna norma dato che la diversità non è prevista dalla legge ma è conseguenza materiale delle vicende processuali. (Fattispecie nella quale il P.M. aveva proposto tempestivo gravame solo per taluni coimputati a seguito del quale la Corte di Appello ebbe a qualificare il fatto ascritto come consumato, passando invece in giudicato per gli altri la sentenza di primo grado che aveva qualificato il fatto come tentato; nell'affermare il principio di cui sopra la Cassazione ha ritenuto infondato il ricorso col quale si deduceva l'inammissibilità dell'appello del P.M. ex art. 591 lett.b), cod. proc. pen. o l'incostituzionalità di tale norma in relazione all'art. 3 della Costituzione.).
La disposizione di cui all'art. 517 cod. proc. pen. del 1930 nella parte relativa alla citazione dell'imputato non appellante è dettata nell'interesse di quest'ultimo che potrebbe godere dell'effetto estensivo delle impugnazioni proposte dagli altri imputati; ne consegue che costoro non hanno interesse all'osservanza di tale disposizione e, pertanto, non possono eccepire la nullità conseguente alla violazione della medesima, per mancanza d'interesse.
Nel caso di inquinamento, per infiltrazioni di rifiuti, di una falda acquifera, destinata direttamente o indirettamente all'alimentazione, la classificazione dei rifiuti prevista dal d.P.R. del 10 settembre 1982 n. 915, è estranea alla configurazione del reato di cui all'art. 440 cod. pen., a tal fine rilevando soltanto l'idoneità dei rifiuti attribuiti all'agente, a prescindere dalla loro natura, a rendere l'acqua pericolosa per la salute pubblica.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/01/1994, n. 5411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5411 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 1994 |
Testo completo
1 DIRITTI DE
1 4 11 5
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica del IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
19.1.1994
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PENALE SEZIONE SENTENZA N.78 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Presidente
Stanislao Sibil
1. Dott. Consigliere REGISTRO GENERALE Vincenzo Valente
» LIRE 3000 N.33931/93 2. SA OR ER
»
3. » Enrico Spagna Musse
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 4. >>> Piero Mocali UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente BC486159 Rilasciata cepia studic,
"COPPL BC486154 SENTENZA al SIG. BC486164 per diritti L. 8000 sul ricorso proposto da il 24 61U. 1994
RO IO, nato a [...]
MO, il 20.9.1933; FE US, nato
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Galatina, il 26.3.1930; CO RI, UFFICE COPIE
Tortona, il 5.8.1957; CO RI, nato a [...]- studio-
SIMONELLI per birini I. 8000 Tortona, 1'1.8.1960; CO NC, nato
E701T 1004 il Tortona, il 21.5.1955; e CO US, nato IL CANCELLIERE avverso la sentenza Fabbrica Curone, il 29.8.1918;
avverso la sentenza emessa il 9 giugno 1993 dalla CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE Corte di Appello di Torino le ord
Richiesta copia studi day Sig. GOTT dibattimentali che l'hanno preceduta;
for diritti L. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere IL CANCELLIERE:
Mod. 82 A. Spinosi Roma
Udito, per la parte civile, l'avv. Enrico Pia no Copi studio
BOCCASSI dr.. 1. 8000 Claudio Simonell 22 MAN 1995
Andres Ferrari ELLIERE
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Scordocevare RTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE che ha concluso per il risjetto lasciata copia studio
SIG. r diritt 1.21/000
OTT 1996 IL CANCELLIERE
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO CÒRIE
Richiesta copia studio dat sig. Sin per afrity L. il LUG.2001
Udit i i difensor;
NC Paveri IL CANCELLIERE
Aldo Paneri
NC Coppi ER
ERS
ER
ER DIRITTI DI DIRITTI DE DIRITTI DI DIRITTI
ARG INA 3 ART-TIM AG- A 3
Dr. Santo OR;
Uditi per le parti civili difensori Avv.ti
Enrico Piovano (per i Comuni di Tortona e di
Carbonara Scrivia), Andrea Ferrari (per la Regione
Piemonte) e Claudio Simonelli (per la Provincia di che hanno chiesto il rigetto dei Alessandria),
ricorsi.
Udito il Pubblico Ministero in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dr. Eduardo
Scardaccione, che ha concluso per i l rigetto di
1 tutti i ricorsi.
Uditi i difensori Avv.ti Aldo Paneri (per US
FE), Mario Boccassi (per IO RO), Franco
Carlo Coppi (per US FE) e Franco Paneri
(per US, RI e NC CO), che
hanno chiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.
Svolgimento del processo
Nel mese di febbraio 1986, nel greto del torrente
Scrivia, in località "AN" del Comune di Tortona,
furono rinvenuti, sepolti nel terreno, numerosi bidoni metallici contenenti sostanze liquide solide, aventi apparenza di rifiuti industriali e di medicinali scaduti. Essendo evidente che le dette n sostanze avessero natura tossica e pericolosa per la fi r e B pubblica salute, l'area fu recintata e vennero intraprese indagini per l'identificazione dei responsabili.
Numerosi indizi fecero convergere le attenzioni n gruppo di persone, degli inquirenti Su u appartenenti alla medesima famiglia, che, dietro lo schermo di due società (la MARI S.r.
1. e la DERTONA
SCAVI S.r.l., quest'ultima già dichiarata fallita da tempo), avevano effettuato in quel luogo attività di estrazione di ghiaia e sabbia ed avevano, altresì,
effettuato trasporti di rifiuti tossici e nocivi per conto di una impresa abilitata allo smaltimento di simili residui, ubicata nelle estreme vicinanze,
tale ECOLIBARNA S.r.l.. Si accertava, infatti, che,
per l'estrazione di ghiaia, era stata rilasciata un'autorizzazione nel maggio 1985 a certa
QU, la quale aveva affidato l'esecuzione alla MARI, società intestata formalmente a MA
CI SI, ma di fatto notoriamente facente capo a CO RI e a CO RI;
che la ECOLIBARNA aveva affidato numerosi viaggi di trasporto di rifiuti sia alla MARI che alla DERTONA
SCAVI, facente capo, anche quest'ultima, ai predetti
NC; che i veicoli CO ed a CO
erano stati guidati dai utilizzati per i trasporti nominati CO, nonché dal comune padre
CO US;
che alla ECOLIBARNA erano stati spediti da varie ditte medicinali scaduti e prodotti chimici dell'identico tipo di quelli trovati nella
discarica abusiva.
Nel frattempo, nelle vicinanze, venivano trovati altri due depositi di bidoni contenenti rifiuti analoghi. I l MA CI, sentito informalmente dagli inquirenti, negava che fosse sua la firma in calce al contratto firmato con la
QU. E, per dissociare la propria responsabilità da quella dei veri proprietari della
S.r.l. MARI, si presentava ripetutamente al della Repubblica di Tortona per Procuratore
fornire un completo resoconto dei fatti a sua conoscenza.
Al magistrato egli riferiva che la società MARI era gestita per intero da CO RI ન che
questi, con i congiunti, a partire dalla primavera del 1985, aveva effettuato nottetempo, numerosissimi viaggi nell'alveo dello Scrivia, con autocarri, per per interrarvi bidoni pieni di rifiuti;
che tali rifiuti provenivano dalla ECOLIBARNA;
che i trasporti ed il seppellimento erano avvenuti SU
r disposizione di tale FE US ed RO io ef e B 5
IO, effettivi titolari della ECOLIBARNA,
fittiziamente intestata a formali amministratori diversi che, a riprova della veridicità di quanto asseriva, stava il fatto che gli inquirenti potevano rinvenire una quarta discarica sull'opposta sponda del torrente, in località chiamata "San LI".
Quivi, difatti, veniva accertata l'esistenza di ulteriori fusti metallici contenenti rifiuti (che apparivano del tutto uguali a quelli reperiti in precedenza), nonché numerose confezioni di medicinali scaduti.
Per tali fatti si procedeva penalmente nei confronti dei detti CO, del MA
CI, dei loro autisti, del FE e dell'RO e nei confronti del legale rappresentante della Società proprietaria del terreno in località "San LI" e degli
S.r.
1- intestatari fittizi della MARI e della
ECOLIBARNA.
Nel corso dell'istruttoria sommaria, il FE e l'Astero respingevano ogni addebito, così come
negavano ogni loro coinvolgimento nel seppellimento.
dei bidoni i vari CO.
Una perizia collegiale accertava che la falda acquifera sottostante le discariche presentava
Виром a tracce evidenti di contaminazione da infiltrazione delle sostanze tossiche e nocive fuoriuscite dai contenitori.
Con atto 5 luglio 1986, il P. M. chiedeva procedersi con il rito formale nei confronti degli imputati per i reati di cui agli artt. 416 C. P. e
440 dello stesso codice ed altri reati minori. Nel corso dell'istruzione formale era disposta una nuova perizia al fine di verificare se si fossero avvelenate 0 corrotte acque destinate al consumo umano, presenti nei pozzi della zona.
Poiché il reato di associazione per delinquere non era stato formalmente contestato agli imputati, il
Giudice Istruttore, con ordinanza-sentenza in data
27.9.1991, disponeva procedersi separatamente in relazione a tale reato%3 e, con 10 stesso provvedimento disponeva il rinvio a giudizio di vari imputati tra i quali gli attuali ricorrenti
RO IO, FE US, Giacobone RI,
CO RI, CO NC e CO
US, per rispondere del reato di cui all'art. 440 C. P.%3B dichiarava estinti per prescrizione o per contestati nel corso amnistia gli altri reati
dell'istruttoria.
Con sentenza in data 2 giugno 1992, il Tribunale di n i f e e
B Tortona dichiarava, tra l'altro, RO IO,
FE US, CO RI, CO
RI, CO NC e CO US
responsabili del reato di cui agli artt. 56, 81,
cpv., 110, 112, n. 1, e 440 C. P., così diversamente qualificato il fatto a loro ascritto, e riconosciuta la diminuente di cui all'art. 442 C. P. P. per
CO RI, RI e NC, condannava
RO IO alla pena di anni tre di reclusione;
FE US alla pena di anni tre di reclusione;
CO RI alla pena di anni due di reclusione;
CO RI e CO NC
alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione
ciascuno; e CO US alla pena di anni due di reclusione. Condannava l'RO ed il FE alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque. Dichiarava interamente condonate le pene inflitte ai CO;
dichiarava condonate nella misura di anni due le pene detentive e per l'intero le pene accessorie inflitte all'RO ed al FE. Condannava, infine, RO
IO, FE US, CO RI, CO
RI, CO NC e CO US, in solido con altri imputati che qui non interessano più, al risarcimento dei danni da liquidarsi in n io f er
B 8
separata sede in favore delle parti civili
(Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero
della Protezione Civile, Ministero dell'Ambiente,
Ministero delle Finanze, Provincia di Alessandria e
Regione Piemonte), alle quali assegnava una
provvisionale provvisoriamente esecutiva. Condannava, inoltre RO IO, FE US,
CO RI, CO RI e CO
NC, in solido con altri imputati che qui non interessano più, al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede in favore delle parti civili (Comune di Tortona e Comune di Carbonara
Scrivia), alle quali assegnava una provvisionale provvisoriamente esecutiva.
Il Tribunale motivava la decisione osservando che i periti avevano accertato la potabilità dell'acqua captata nei pozzi per uso alimentare della zona,
sicché non poteva dirsi verificato l'evento naturalistico costitutivo del delitto contestato;
ma che, comunque, l'idoneità degli atti posti in essere al corrompimento delle acque della falda, unitamente alla consapevolezza dei sicuri effetti nocivi della condotta di occultamento dei rifiuti pericolosi,
consentiva di ritenere configurabile e commesso quanto meno il tentativo. и
д
и
В Relativamente alle singole posizioni degli imputati ed alla ricostruzione delle vicende oggetto del processo, il Tribunale osservava che erano attendibili le dichiarazioni rese dal MA
CI, riscontrate da numerosi elementi probatori esterni, primo fra tutti l'effettiva
esistenza di una quarta discarica nel luogo da costui indicato e non ancora conosciuta. Poco °
nulla rilevava il fatto che anche terzi, oltre ai
CO, avessero potuto contribuire alla
realizzazione delle varie discariche, ferma dovendo restare in principalità la responsabilità di costoro, sia per non essere nuovi а reati di inquinamento, sia a fronte delle documentate
risultanze di ingenti trasporti di rifiuti avvenuti da e verso l'ECOLIBARNA. Aggiungeva che appariva indubbio il riferimento di questa illecita attività
alle persone del FE ස dell'RO, veri organizzatori e manovratori del traffico dei rifiuti facenti capo alla ricordata ECOLIBARNA S.r.l..
In seguito ad impugnazione del P. M. e degli imputati RO IO, De TI GI,
FE US, CO RI, CO
RI, CO NC e CO US, la n Corte di Appello di Torino, con sentenza in data 9 io f r e B 10
giugno 1993, assolveva De TI GI dal reato ascrittogli per non aver commesso il fatto;
B
dichiarava RO IO, FE US, CO
RI, CO RI, CO US e
CO NC responsabili del reato loro ascritto in forma consumata (in accoglimento dell'appello del P. M.) e condannava RO IO e
FE US alla pena di anni sei di reclusione ciascuno%; CO. RI e CO US
alla pena di anni quattro di reclusione ciascuno;
CO RI e CO NC alla pena di anni tre di reclusione ciascuno. Condannava,
inoltre, i predetti al rimborso delle spese sostenute dalle parti civili. Confermava nel resto la sentenza di primo grado.
La Corte di Appello motivava la decisione osservando che la dedotta nullità per omessa citazione in appello ex art. 517 C. P. P. del 1930
del coimputato non appellante MA CI in vista di un possibile effetto estensivo degli appelli proposti dagli attuali ricorrenti era
infondata, perché tale omessa citazione dava luogo ad una mera irregolarità e non ad una nullità, alla quale, peraltro, gli altri imputati non avevano
interesse. n ro erf
B 11
Osservava che l'eccezione di inammissibilità
dell'appello del P. M. fondata sul fatto che lo stesso non aveva proposto l'appello anche nei confronti del Mazzoleni Ferracini (coimputato del
medesimo reato) per il quale era conseguentemente passata in giudicato la sentenza di primo grado che aveva qualificato i fatti come tentativo del reato di cui all'art. 440 C. P. non poteva essere accolta in quanto la tardività о l'omissione dell'impugnazione di un soggetto 0 contro un
soggetto non può pregiudicare le altre impugnazioni regolarmente proposte, delle quali la legge prevede l'estensione degli effetti favorevoli, ma non di
quelli pregiudizievoli. Osservava, inoltre, che l'eccezione di nullità ex art. 242 disp. att. e trans. del nuovo C. P. P. per essere stata l'ordinanza di rinvio a giudizio pronunciata dopo la scadenza del termine del 31
dicembre 1990 previsto dal terzo comma del citato articolo era infondata, dovendosi ritenere applicabile il termine del 23 ottobre 1992, previsto dalla stessa disposizione per i reati (tra cui l'associazione per delinquere, del quale il P. M.
aveva chiesto la contestazione con la richiesta di istruzione formale del 5.7.1986) indicati nell'art. on f r e B 12
407, comma 2°, lett. a C. P. P..
Inoltre, osservava che l'ordinanza del giudice di primo grado relativa all'ammissibilità della costituzione delle parti civili era inoppugnabile;
e che non ricorrevano gli estremi per la sospensione del procedimento in attesa della definizione di quello per calunnia a carico di SI MA
CI. Avverso la sentenza di appello e le ordinanze pronunciate nel dibattimento proponevano ricorso gli imputati RO IO, FE US, CO
RI, CO RI, CO Franco
CO US e ne chiedevano l'annullamento,
deducendo vari motivi, con i quali muovono alla detta sentenza diverse censure.
Motivi della decisione
Motivi di ricorso comuni a più imputati.
A) Tutti i ricorrenti con il primo motivo deducono la nullità delle sentenze di 1° e 2° grado per effetto della nullità della sentenza-ordinanza del
G.I. di Tortona 27 settembre 1991 per violazione dell'art. 242 Disp, Trans. C. P. P. e la nullità
delle ordinanze pronunciate sul punto dalla Corte di
Appello di Torino e dal Tribunale di Tortona.
A riguardo i ricorrenti sostengono che l'ordinanza
Berfin 13
di rinvio a giudizio è nulla perché pronunciata il
27 settembre 1991; e, quindi, dopo la scadenza del termine del 31 dicembre 1990 previsto dall'art. 242
(nel testo allora vigente) Disp. Trans. C. P. P..
Sostengono che a nulla rilevava il fatto che in data 5 luglio 1986 il P. M. avesse richiesto al G.
I. di procedere anche per il reato di cui all'art. 416 C. P. e che in tale richiesta si possa ravvisare l'esercizio dell'azione penale, come sostenuto dalla
Corte di Appello. Infatti, nonostante la richiesta del P. M., il G. I. non diede avvio all'istruzione formale per il reato di cui all'art. 416 C. P., che
pertanto non era in corso alla data del 31 dicembre
1990 e neppure alla data di emissione dell'ordinanza di rinvio a giudizio, come risulta dal fatto che per tale reato non è stata emessa neppure la comunicazione giudiziaria.
Precisano che solamente dopo l'ordinanza di rinvio a giudizio del 27 settembre 1991 per il reato di cui all'art. 440 C. P. gli imputati erano stati resi edotti della contestazione del reato di cui all'art. 416 C. P., attraverso la richiesta di rinvio a giudizio in data 23 ottobre 1991, formulata dallo stesso P. M. secondo le norme del nuovo codice di procedura penale;
richiesta notificata il 4 dicembre en eif
B 14
1991 e conclusasi con declaratoria di non luogo a procedere dello stesso G. I. P., in data 16 marzo
1992.
Pertanto, erroneamente era stato ritenuto applicabile il termine del 23 ottobre 1992 previsto dall'art. 242 Disp. D'Attuaz. per i procedimenti aventi per oggetto il reato di cui all'art. 416 C.
P..
Da ciò conseguirebbe la nullità dell'ordinanza di rinvio a giudizio e delle sentenze di 1° e 2° grado.
Il motivo è infondato. Invero, come gli stessi ricorrenti ammettono, il P. M. aveva chiesto l'istruzione formale anche per il reato di cui all'art. 416, commi primo e secondo, C. P..
Conseguentemente, il termine per la chiusura
dell'istruzione formale con le modalità previste dall'art. 242, comma 3°, disp. d'attuaz. era quello del 23 ottobre 1992 (previsto per i reati indicati nell'art. 407, comma 2°, lett. a, C. P. P., tra i quali il reato previsto dall'art. 416, commi primo e terzo, C. P.) e non quello del 31 dicembre 1990
(previsto per tutti gli altri reati).
Né vale osservare che, nonostante la richiesta del
P. M., il Giudice Istruttore non avesse svolto alcuna attività istruttoria. Beefirm 15
Infatti, ai sensi dell'art. 242 disp. d'attuaz.,
proseguono legittimamente con le norme anteriormente vigenti i "procedimenti connessi a norma dell'art.
45 del codice abrogato per i quali le condizioni indicate nelle lett. a) e b) ricorrono anche
relativamente a un solo degli indiziati ovvero a una sola delle imputazioni sempre che alla data di entrata in vigore del codice i procedimenti siano già riuniti". Nel caso in esame, è pacifico che i procedimenti fossero riuniti che per il procedimento relativo al reato di cui all'art. 440 C. P. ricorressero le condizioni per proseguire l'istruttoria com l'applicazione delle norme anteriormente vigenti.
Conseguentemente, era applicabile il termine del 23
ottobre 1992 (previsto per il reato di cui all'art. 416, commi primo e terzo, C. P.).
B) Con il secondo motivo i ricorrenti CO
RI, CO Franco e CO US
denunciano motivazione contraddittoria in punto qualificazione giuridica del fatto-reato. Mancata applicazione dell'art. 515 C. P. P. del 1930.
A riguardo i ricorrenti sostengono che l'art. 515
C. P. P. del 1930 consente al giudice di dare al n reato una diversa definizione anche più grave in i rf e B 16
presenza dell'appello del P. M.. Nel caso in esame
(in accoglimentola Corte di Appello
dell'impugnazione del P. M.) ha qualificato nei loro confronti il fatto come reato consumato, lasciando inalterata la qualificazione giuridica dello stesso fatto per il concorrente MA CI SI,
nei cui confronti il P. M. non aveva proposto appello. In tal modo contraddicendosi sul punto.
I l motivo è infondato. Invero, gli stessi ricorrenti riconoscono che, in presenza dell'appello del pubblico ministero, il giudice possa dare al reato una diversa definizione giuridica, a anche più
grave. Ne discende che nei confronti del MA,
mancando l'appello del pubblico ministero, tale
diversa e più grave definizione del reato (delitto consumato, anziché delitto tentato) non poteva essere data.
Ciò dà luogo ad una contraddizione che non costituisce vizio logico della sentenza impugnata,
dato che tale contraddizione discende dalla disciplina dettata dall'art. 515 C. P. P. del 1930,
che limita la cognizione del giudice di appello ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti.
Peraltro, tali eventuali contraddizioni possono 17
essere eliminate ai sensi dell'art. 203 C. P. P. del
1930, attraverso l'effetto estensivo dell'impugna-
zione, quando il detto effetto sia favorevole all'imputato; mentre sono destinate a restare nel
caso in cui l'estensione dell'effetto dell'im pugnazione sarebbe pregiudizievole per l'imputato
(come nel caso in esame, per il MA).
C) ricorrenti CO RI, CO
NC e CO US (con il terzo motivo),
il FE (con il quarto motivo) e CO RI
(con il suo ricorso) deducono l'inattendibilità
della cosiddetta chiamata di correo di MA.
Violazione dell'art. 192 C. P. P. del 1988. Omessa e contraddittoria motivazione.
A riguardo i ricorrenti sostengono che la Corte di merito riconosce che "le dichiarazioni accusatorie del MA costituiscono la chiave di volta dell'impianto accusatorio" e poi sostiene che "in ogni caso le responsabilità degli imputati emergono evidenti aliunde"; poi afferma che le dichiarazioni accusatorie rese in istruttoria dal coimputato edMA sono perfettamente veritiere attendibili%3B in tal modo contraddicendosi.
I ricorrenti lamentano che la Corte di merito non abbia sottoposto ad un rigoroso controllo l'attendi- Berfin 18
bilità le dichiarazioni del MA, che i giudici di primo grado avevano ritenuto soggetto caratterizzato "da una sostanziale attitudine al mendacio". Sostengono, inoltre, che lo stesso aveva motivi per rendere dichiarazioni accusatorie nei confronti dei CO e dei gestori della
OL, in quanto "non intendeva subire le
conseguenze delle malefatte altrui"; e che lo stesso aveva indicato circostanze smentite dalle risultanze processuali.
Il motivo è infondato. Invero, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, la Corte di Appello
ha sottoposto a rigorosa verifica l'attendibilità
delle dichiarazioni del MA, pervenendo alla conclusione che lo stesso ha dichiarato il vero in sede istruttoria ed ha falsamente ritrattato in sede dibattimentale.
Tale convincimento dei giudici di merito è sorretto da adeguata motivazione, che, essendo esente da vizi logici e giuridici, si sottrae al sindacato di
legittimità di questa Corte Suprema.
Infatti, i giudici di merito hanno rilevato che le dichiarazioni accusatorie del MA hanno trovato numerosissimi riscontri negli atti del
in processo;
ed avevano portato a conoscenza degli f e B 19
inquirenti fatti da questi non conosciuti ed alcuni anche non facilmente conoscibili, perché posti in essere dagli imputati con grande cautela ed in ore notturne.
D) I ricorrenti CO RI, CO
NC e CO US (con il quarto motivo),
il FE (con il settimo motivo) e CO
RI (con il suo ricorso) deducono la violazione dell'art. 440 C. P.. Omessa motivazione sulla natura del reato (consumato o tentato).
A riguardo i ricorrenti sostengono che la Corte di merito è pervenuta alla qualificazione del fatto come reato di cui all'art. 440 C. P. (anziché reato c o lp o s o o reato tentato), perché ha travisato le perizie, le quali non hanno accertato alcun
inquinamento dei punti di captazione delle acque destinate direttamente o indirettamente all'alimen-
tazione, ma l'hanno soltanto ipotizzata.
Il motivo è infondato. Invero, anche da quando riportato dai ricorrenti nel loro ricorso risulta
che l'acqua di falda era corrotta dai rifiuti tossici e che l'inquinamento non era arrivato a corrompere anche l'acqua dei pozzi privati, che,
comunque, erano destinati a risentire del
corrompimento delle acque superficiali O in f r e B 20
sotterranee.
La Corte di Appello ha correttamente ritenuto che l'acqua di falda è destinata all'alimentazione umana;
e che, quindi, l'inquinamento della stessa realizzava l'evento consumativo del reato di cui all'art. 440 C. P., mentre l'inquinamento dei singoli pozzi privati avrebbe dato luogo ad un reato contro la persona.
Pertanto, non risulta che i giudici di merito abbiano travisato le perizie.
E) I ricorrenti CO RI, CO
NC e CO US (con il quinto motivo) e il FE (con l'ottavo motivo) deducono l'illogicità della motivazione sull'elemento soggettivo.
A riguardo i ricorrenti sostengono che la Corte di merito ha dato per pacifico un fatto non provato cioè che "gli imputati hanno seppellito migliaia di contenenti rifiuti tossici", mentre, in bidoni realtà, dagli atti non risulta la quantità dei bidoni di rifiuti tossici e tanto meno la quantità
di tali bidoni provenienti dalla OL.
I ricorrenti lamentano che la Corte di merito da tale fatto abbia desunto l'esistenza del dolo, sia pure alternativo, mentre si sarebbe potuto desumere t u
B 21
al massimo il dolo eventuale, incompatibile con il
tentativo. Ribadiscono che manca la prova che le contaminanti rinvenute nell'acqua sostanze provenissero dai rifiuti e che questi provenissero dall'OL. Aggiungono che il mancato
verificarsi dell'inquinamento a sette anni di distanza dagli ultimi scarichi deve far escludere la prevedibilità e la volontà di quell'evento.
Il motivo è infondato. Invero, la Corte di merito non ha dato per pacifico che gli imputati avessero seppellito migliaia di bidoni di rifiuti tossici;
infatti, SU tale argomento si era già soffermata a motivare nei paragrafi relativi alla "Provenienza
dei rifiuti dalla OL", alla "Identità dei rifiuti trattati dalla OL e dei rifiuti reperiti nelle discariche", al "Trasporto dei rifiuti effettuati dai CO su disposizione e per conto della OL", ecc..
La censura relativa alla compatibilità del dolo eventuale con il delitto tentato è irrilevante,
essendo stato ritenuto perfezionato il delitto di
cui all'art. 440 C. P. (delitto consumato non soltanto tentato).
Infine, non ha alcun fondamento la tesi secondo cui il mancato verificarsi fell'inquinamento a sette eefin
B 22
anni di distanza dagli ultimi scarichi di rifiuti dovrebbe fare escludere la prevedibilità
dell'evento. Infatti, quello che non si è verificato
(anche per effetto dell'intervento delle autorità) è
l'inquinamento dei pozzi privati%3 mentre l'inquinamento dell'acqua di falda si è verificato,
come puntualmente dimostrato dalla Corte di merito,
che ha individuato in esso l'evento perfezionativo del delitto di cui all'art. 440 C. P..
F) I ricorrenti CO RI, CO
NC e CO US (con il sesto motivo) e il FE (con il sesto motivo) deducono l'omessa motivazione sul punto concernente la configurabilità
del reato di cui all'art. 452 C. P..
A riguardo i ricorrenti sostengono che la Corte di merito non ha neppure esaminato il problema della ipotizzabilità del reato colposo di cui all'art. 452
C. P., incorrendo nel vizio di omessa motivazione.
Detto motivo di ricorso è stato indicato anche dal difensore del FE, come sesto motivo.
Il motivo è infondato. Invero, una volta dimostrato il dolo del delitto di cui all'art. 440 C. P., resta necessariamente esclusa l'ipotesi colposa prevista dall'art. 452 C. P..
G) Con il settimo motivo CO US deduce eefin
B 23 l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla sua posizione. Omessa 3
contraddittoria motivazione anche in punto pena.
A riguardo il ricorrente sostiene che a suo carico non è evidenziato alcun motivo di responsabilità%3B e che il suo nome emerge esclusivamente in punto pena,
dove l a Corte di merito riconosce che la sua posizione è nettamente defilata rispetto agli altri protagonisti della vicenda, ma poi conclude con la conferma della pena inflitta da Tribunale, mentre sarebbe stato logico ridurre in modo consistente la pena rispetto agli altri imputati.
Il motivo è infondato. Invero, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il nome di
CO US non compare solamente nel punto relativo alla pena, ma è anche più volte menzionato nel paragrafo della sentenza impugnata relativo al
"Trasporto dei rifiuti effettuati dai CO SW
disposizione e per conto della OL"; dove si legge addirittura che nel gennaio-febbraio 1985
CO US chiese ad un dipendente della
Edilvie di poter transitare con automezzi nel terreno ove poi fu trovata la discarica di S.
LI (teste Angiolini).
Per quanto riguarda la misura della pena, il Berfine 24
giudice di primo grado aveva già inflitto al detto ricorrente una pena più mite (anche se tale ridotta misura non risulta in modo evidente, avendo gli altri CO goduto della diminuzione di pena relativa alla scelta del rito abbreviato, che ha comportato la diminuzione di un terzo di pena); ස "
quindi, correttamente il giudice di appello si è
astenuto da una ulteriore riduzione di pena.
H) Con l'ottavo motivo CO NC e CO
RI, i quali deducono l'inosservanza della legge penale in ordine alla loro posizione.
Contraddittorietà ed illogicità della motivazione.
Violazione dell'art. 192 C. P. P. del 1988.
A riguardo i ricorrenti sostengono che la loro responsabilità è stata affermata unicamente perché
sono fratelli di CO RI che unitamente all'Astero sono i soggetti operativi principali dello smaltimento dei bidoni. Sostengono di essere autisti e di meritare lo stesso trattamento ottenuto dagli altri autisti, già tutti assolti in primo grado.
Per quanto specificamente riguarda la sua posizione, CO Franco sostiene che la sua responsabilità è stata affermata solo perché:
a) conosce i luoghi in cui furono praticate le efin
B 25
discariche per avervi prelevato abusivamente, anni prima, ghiaia e sabbia. Circostanza non vera, perché
i detti prelievi sono stati effettuati lungo il fiume e non nei luoghi dove sono stati rinvenuti i bidoni: luogo inidoneo al prelevamento di materiali destinati all'edilizia.
b) egli è in grado di manovrare uno scavatore:
Circostanza non vera, perché egli ha svolto solamen-
te mansioni di autista;
e, comunque, non può
costituire indizio di colpevolezza.
c) è stato udito parlare con RO e FE. Circostanza non vera;
e, comunque, è pacifico che egli ha lavorato per diverso tempo per trasporti regolari in favore della S.p.A. OL.
d) aveva incassato assegni dall'OL. Circostanza non vera, perché dal rapporto 11 aprile
1986 della Guardia di Finanza di Tortona risulta che egli non ha incassato alcun assegno.
Tutti elementi che non hanno valore indiziante.
Infine, il ricorrente sostiene che il MA non ha fatto espressamente cenno al suo nome. Per quanto specificamente riguarda la sua posizione, CO RI sostiene che egli è in possesSO di patente cat. B, che lo legittima alla n i f conduzione di automobili e non di autocarri. e B 26
La Corte di merito non ha tenuto conto di tale elemento affermando che la patente prodotta poteva costituire un duplicato di altra smarrita o usurata.
Il motivo è infondato. Invero, entrambi i detti ricorrenti sono stati ritenuti responsabili del delitto loro ascritto sia con la sentenza di primo grado che con quella di secondo grado. I ricorrenti non denunciano alcun vizio della motivazione della sentenza impugnata, ma in realtà chiedono una diversa valutazione degli elementi a loro carico,
peraltro, prendendone in considerazione soltanto alcuni.
In sede di legittimità non è consentita una nuova
valutazione delle prove a carico dei due ricorrenti,
già correttamente fatta dalla Corte di Appello nel paragrafo "Trasporto dei rifiuti effettuati dai
CO Su disposizione e per conto della
OL" e nei due paragrafi rispettivamente
"CO NC" e "CO intitolati
RI".
Ricorso di FE US
I motivi di ricorso primo, quarto, sesto, settimo e ottavo sono stati già trattati%3 restano da esaminare il secondo, il terzo, il quinto ed il nono.
I) Con il secondo motivo il FE deduce gli urfin
B 27
effetti dell'omessa proposizione dell'appello del P.
M. nei confronti del coimputato MA,
condannato a titolo di concorso con il ricorrente nel reato tentato di cui all'art. 440 C. P.. La
conseguente immutabilità anche, per FE della qualificazione del fatto reato. Annullamento
dell'ordinanza resa sul punto dalla Corte di Appello
di Torino in data 3 giugno 1993. Nullità della sentenza per violazione dell'art. 110 C. P..
A riguardo il ricorrente sostiene che, non avendo il P. M. proposto appello nei confronti del
coimputato MA, per lo stesso la sentenza di primo grado (che aveva qualificato il fatto come reato tentato) è passata in giudicato;
B con la duplice conseguenza che o l'impugnazione del P. M.
ritenuta inammissibile in toto, ai doveva essere
591, lett. b, C. P. P. oppure il sensi dell'art.
citato articolo dovrebbe essere ritenuto costituzionalmente illegittimo in relazione all'art. 110 C. P. e all'art. 3 della Costituzione, ove tale
"combinato disposto fosse interpretato nel senso di consentire situazioni di disparità di pronunce a
carico di autori del medesimo reato". Il ricorrente sostiene che gli argomenti in senso
contrario addotti dalla Corte di merito non possono
Buf 28
essere condivisi, anche perché in contrasto con l'art. 110 C. P., secondo cui "quando più persone concorrano nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita". Ne deriva che gli imputati di un medesimo reato non possono essere condannati alcuni per un reato ed altri per un reato diverso, perché il legislatore ha accolto la teoria monistica del concorso.
Conclude che non avendo il P. M. presentato l'appello nei termini nei confronti del MA,
l'appello doveva essere dichiarato inammissibile nei confronti di tutti i coimputati concorrenti nel
medesimo reato.
Il motivo è infondato. Invero, nessuna disposizione di legge prevede l'inammissibilità dell'impugnazione nei confronti degli altri coimputati, quando la sentenza impugnata sia divenuta irrevocabile per uno di essi a causa della mancata proposizione dell'impugnazione nei confronti di quest'ultimo.
Pertanto, correttamente la Corte di Appello ha giudicato sull'appello del pubblico ministero solamente nei confronti di quegli imputati cui si riferiva l'impugnazione regolarmente proposta.
Certamente, tale situazione può portare ad una n decisione diversa da quella oggetto o i t c e B 29
dell'impugnazione e divenuta irrevocabile per uno dei coimputati. Conclusione che non è in contrasto con il sistema processuale, che prevede l'eliminazione di tale discrasia, mediante l'estensione degli effetti dell'impugnazione,
soltanto quando tale estensione sia favorevole all'imputato nei cui confronti la sentenza era divenuta irrevocabile (art. 203 C. P. P. del 1930);
mentre la discrasia è destinata a rimanere quando il giudizio di impugnazione abbia portato ad una condanna più grave, sotto un qualsiasi profilo
(qualificazione giuridica del fatto, pena, misure di
(g). sicurezza, ecc
Infine, la Corte osserva che tale diversità del trattamento penale cui in definitiva i vari coimputati sono sottoposti non fa sorgere dubbi di legittimità costituzionale di alcuna norma, dato che la diversità di trattamento non è prevista dalla legge, ma è conseguenza materiale delle vicende processuali.
L) Con il terzo motivo il FE deduce la nullità
del decreto di citazione davanti alla Corte di
Appello per mancata notifica a MA CI.
Nullità della sentenza e dell'ordinanza resa sul punto della Corte d'Appello. Violazione dell'art. n i rf e B 30
517 e 185 C. P. P. del 1930.
A riguardo il ricorrente sostiene che la mancata
citazione del MA costituisce violazione dell'art. 517 C. P. P. del 1930 e dava luogo ad una nullità assoluta ex art 185 dello stesso codice,
trattandosi di disposizione concernente l'intervento dell'imputato. Aggiunge che la sentenza delle
Sezioni Unite di questa Corte Suprema 15 dicembre
1973 (imp. Monaco) riguarda il caso che l'eccezione sia stata proposta davanti a questa Corte non davanti alla Corte di merito;
e che, trattandosi di nullità assoluta può essere dedotta anche da uno dei coimputati.
Il motivo è infondato. Invero, la disposizione di cui all'art. 517 C. P. P. del 1930 è dettata nell'interesse del coimputato che non ha proposto appello e che potrebbe godere dell'effetto estensivo delle impugnazioni proposte dagli altri imputati. Ne
consegue che questi ultimi non hanno interesse all'osservanza di tale disposizione;
e, quindi, non possono eccepire la nullità conseguente alla
violazione della stessa disposizione, per mancanza
di interesse (art. 187, comma 2°, C. P. P. del
1930).
M) Con il quinto motivo il FE deduce la ики
В 31
violazione ed errata applicazione dell'art. 192 C.
P. sul punto relativo alla provenienza dalla
OL dei rifiuti tossici reperiti nella
discarica.
A riguardo il ricorrente sostiene che i giudici di merito hanno ritenuto che i rifiuti rinvenuti nelle discariche provenissero dalla OL in base a
degli indizi, omettendo di valutarli ai sensi
dell'art. 192 C. P. P. del 1988; che non hanno tenuto presente che, ai fini della configurazione del reato contestato, la prova non deve riguardare rifiuti industriali in genere, bensì rifiuti tossici-nocivi; che i testi De Munari ed Oliva
hanno dichiarato che i rifiuti tossici nocivi venivano indirizzati in quella zona anche dalla
EM di AS MO (i cui titolari sono
stati condannati per inquinamento con sentenza
27/3/1990 del Tribunale di AS MO,
passata in giudicato). Ed hanno erroneamente ritenuto possibile l'attribuzione dei rifiuti alla
OL, "perché era l'unica ditta del Tortonese
abilitata a fare da polo per lo smaltimento"; mentre vi era altra ditta che svolgeva identica attività,
sostanzialmente nella stessa zona.
Infine, lamenta che i giudici di merito non abbiano и р и В 32
esaminato il libro di carico e scarico dei prodotti tossico-nocivi consegnati per lo smaltimento dalle
case farmaceutiche, per accertare che la differenza tra detti rifiuti e quelli esistenti coincideva con la capacità di smaltimento del forno inceneritore.
Il motivo è infondato. Invero, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte di merito ha ritenuto che i rifiuti tossici rinvenuti nelle discariche abusive provenissero dalla OL non in base a indizi privi delle caratteristiche di cui all'art. 192 C. P. P. del 1988, bensì in base alle dichiarazioni del coimputato MA, alle dichiarazioni di vari testimoni ed agli accertamenti della polizia giudiziaria. Dalla concordanza di tali elementi, accuratamente valutate, i giudici di merito hanno tratto il convincimento che i rifiuti rinvenuti nelle discariche abusive provenissero dalla OL.
Conseguentemente, non sussiste alcuna violazione del citato art. 192 C. P. P..
Ugualmente infondata è la censura relativa alla natura dei rifiuti, che, secondo il ricorrente, non
sarebbero stati tossici. Invero, come ha esattamente osservato la Corte di merito, la classificazione dei rifiuti prevista dal D. P. R. 10 settembre 1982, n. erfion
B : 33
915, è estranea alla configurazione del delitto di cui all'art. 440 C. P.. A tal fine rileva soltanto l'idoneità a rendere l'acqua (o sostanze destinate all'alimentazione) pericolosa per la salute pubblica. Su tale punto i giudici di merito hanno adeguatamente motivato la decisione (anche sulla scorta della relazione peritale), con argomentazioni esenti da vizi logici e giuridici;
e, quindi,
incensurabile in sede di legittimità.
Infine, logicamente i giudici di merito non hanno
disposto accertamenti contabili per stabilire se la
differenza tra detti rifiuti pervenuti alla
OL e quelli esistenti coincidesse con la
capacità di smaltimento del forno inceneritore.
Infatti, se la OL anziché smaltire i rifiuti con l'inceneritore li ha sotterrati nottetempo per non essere scoperta, certamente non ha registrato detti rifiuti.
N) Con il nono motivo il Fedele deduce
l'insufficiente ed errata motivazione sull'entità
della pena inflitta.
A riguardo il ricorrente sostiene che i giudici di merito non hanno considerato che egli è imputato solamente per i fatti riguardanti la discarica n
AN e non tutte le discariche oggetto del o i
f r e
B 34
processo%; né hanno considerato che gli scarichi attribuiti alla OL non hanno causato alcun danno.
Il motivo è infondato. Invero, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici di merito
(di primo e di secondo grado) hanno tenuto conto che il ricorrente rispondeva solamente dei fatti
riguardanti la discarica DA e non anche le
altre oggetto del processo;
infatti, non hanno apportato alla pena inflitta al ricorrente l'aumento di pena relativo alla continuazione ex art. 81,
cpv., C. P.. Aumento che è stato invece apportato alla pena inflitta agli altri imputati.
Per quanto, infine, riguarda la censura relativa alla omessa considerazione della mancanza di danno, la Corte osserva che i giudici di merito hanno
correttamente valutato la gravità dei fatti ed il diverso grado di coinvolgimento dei singoli imputati nell'organizzazione di persone C mezzi volta alla
e che, comunque, il delittocommissione del reato;
di cui si tratta è un delitto di pericolo.
Ricorso di RO IO
O) Con il secondo motivo l'RO deduce la nullità
dell'ordinanza dibattimentale relativa al rigetto
и dell'istanza di rinvio ex art. 18 C. P. P. 1930: з и В 35
mancato rinvio per pregiudizialità di altro procedimento.
A riguardo il ricorrente sostiene che, nonostante
il Tribunale abbia incentrato la sentenza sulla deposizione di MA CI, ha escluso la rilevanza della pregiudizialità del procedimento per calunnia a carico dello stesso, ritenendo che le responsabilità degli imputati emergessero evidenti
"aliunde"; ma poi ha continuamente richiamato le deposizioni del MA nella motivazione della senta impugnata.
Il motivo è infondato. Invero, il giudice dell'un procedimento non è vincolato dalle statuizioni dell'altro 3B e, quindi, non vi è un rapporto di pregiudizialità che comporti l'obbligo di sospendere un giudizio fino alla definizione dell'altro.
Comunque, quando opportuno nel caso concreto, il rapporto di pregiudizialità può giustificare la sospensione del procedimento contro il calunniatore in attesa dell'esito di quello contro il calunniato e non la sospensione del secondo in attesa della definizione del primo.
P) Con il terzo motivo l'RO deduce la nullità
dibattimentale relativa al rigetto dell'ordinanza n di rinnovazione parziale del dell'istanza o i f el
B 36
dibattimento per l'effettuazione di perizia tecnico-
contabile estimativa e perizia idrogeologica nonché
di acquisizione degli atti di una memoria tecnica difensiva.
A riguardo il ricorrente sostiene che i giudici di merito non hanno esaminato la copiosa documentazione sequestrata presso la OL, nonostante che il P. M. avesse richiesto una perizia tecnica sulla detta documentazione al fine di ricostruire il movimento in entrata e in uscita dei rifiuti tossici e nocivi, di individuare la natura e la composizione di detti rifiuti, nonché la loro provenienza, i quantitativi presumibilmente distrutti 0 comunque eliminati legittimamente ecc.; in quanto "un surplus di rifiuti non presenti e non smaltiti" avrebbe
giustificato la presunzione che lo smaltimento fosse stato effettuato abusivamente.
Il motivo è infondato, come risulta da quanto è
stato detto sopra, al punto "M".
Q) Con il quarto motivo l'RO deduce la nullità
della sentenza per non avere assolto RO IO
perché il fatto non sussiste 0 quantomeno per non
aver commesso il fatto, per travisamento di fatto, omessa e contraddittoria motivazione su punti n ro fondamentali della decisione. f r e
B 37
A riguardo il ricorrente sostiene che, in contrasto con quanto affermato dai giudici di primo grado, la
Corte di Appello ha ritenuto che le dichiarazioni accusatorie del MA fossero veritiere ed attendibili.
Sostiene che il MA ha dichiarato che i carichi avvenivano 2 ° 3 al giorno e indicava il movimento "alle quattro del mattino", mentre i testi
MA, SA e UT hanno riferito di movimenti notturni.
Lamenta che i giudici di merito tutte le deposizioni dei dipendenti dell'OL e della
ditta D'MO e Lunardi, che hanno escluso qualsiasi traffico di automezzi, di trasporti, di discariche,
ecc.
Sostiene che l'identità dei rifiuti trattati dall'OL e dei rifiuti reperite nelle discariche irrilevante ai fini della individuazione gli autori del fatto, perché
qualunque discarica lecita o abusiva offre il medesimo identico campionario. Ribadisce che avrebbe dovuto essere dimostrato contabilmente se l'OL avesse smaltito rifiuti abusivamente.
Il motivo è infondato. Invero, anzitutto non risponde al vero che la Corte di Appello abbia n n erfi
B 38
ritenuto attendibili le dichiarazioni del MA,
ponendosi in contrasto con i giudici di primo grado.
Premesso che la Corte di Appello bene avrebbe potuto pervenire ad una diversa valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni del
MA, la Corte Osserva che i giudici di primo grado e quelli di appello sono stati, al contrario,
concordi nel ritenere attendibili le dichiarazioni rese dal MA nel corso dell'istruttoria, ed inattendibile la ritrattazione fatta nel dibattimen-
to.
Inoltre, non vi è alcun contrasto tra le dichiarazioni del MA secondo cui i movimenti dei rifiuti avvenivano "alle quattro del mattino" E
le deposizioni dei testi MA, SA e UT che hanno riferito di movimenti notturni. Infatti, si tratta di parole diverse, che indicano la stessa cosa: anche se quelle del MA sono state più
precise nella indicazione dell'orario.
Correttamente i giudici di merito non hanno tenuto conto delle deposizioni dei testi che avevano escluso qualsiasi traffico di automezzi, di
trasporti, ecc., dato che il teste che non conosce
una circostanza (ammesso che abbia detto il vero)
in non può togliere attendibilità, né essere lf e B 39
considerato in contrasto con un teste a conoscenza
dei fatti. Nel caso in esame, tale conclusione
ancora più esatta, tenuto conto del fatto obiettivo che sono stati rinvenuti migliaia di bidoni di
rifiuti seppelliti;
e tali bidoni logicamente devono essere stati ivi trasportati, anche se alcuni testi non se ne sono accorti.
Infine, per quanto riguarda la provenienza dei rifiuti dall'OL e l'opportunità di
disporre una perizia contabile per chiarire meglio tale circostanza è sufficiente rinviare a quanto stato detto al punto "M".
R) Con il quinto motivo l'RO deduce la nullità
della sentenza per non avere assolto RO IO
perché il fatto non costituisce reato per travisamento del fatto, omessa e contraddittoria motivazione sui punti fondamentali della decisione.
A riguardo il ricorrente sostiene che erroneamente la Corte di Appello ha ritenuto che sia stato consumato il reato di cui all'art. 440 C. P.:
infatti, i periti avevano ritenuto che nessun pozzo potesse attingere acqua da falde inquinate, per semplici motivi topografici e idrogeologici;
e „
quindi, il reato avrebbe dovuto essere ritenuto insussistente per impossibilità della realizzazione rom erf
B 40
dell'evento.
Lamenta, inoltre, mancanza di motivazione in ordine alla sua qualità di amministratore di fatto.
Sostiene che, anche nell'ipotesi di ritenuta
consapevolezza di trasporti abusivi di rifiuti
affidati ai fratelli CO, ignorava quale fosse il genere dei rifiuti, la loro potenzialità nociva,
il luogo dove i rifiuti erano scaricati la situazione idrogeologica dei luoghi e la possibilità
di captazione dell'acqua da parte dei privati.
Il motivo è infondato. Invero, i giudici di merito hanno accertato l'inquinamento dell'acqua della falda sotterranea;
ed hanno altresì accertato che tale acqua era oggettivamente destinata all'alimentazione umana, data l'esistenza, nella zona, di vari pozzi privati, alimentati dalla detta falda acquifera.
Nell'inquinamento della detta falda acquifera la
Corte di Appello ha esattamente individuato l'evento del delitto di cui all'art. 440 C P e, x quindi, correttamente ha ritenuto la responsa-
bilità per tale delitto consumato e non soltanto tentato.
Per quanto riguarda la qualità di amministratore di n fatto della società OL, la Corte osserva che fi r e B 41
il ricorrente non ha contestato in sede di merito tale sua qualità, espressamente attribuitagli nel capo d'imputazione.
Infatti, sia in primo grado che nel giudizio di appello egli ha insistito per ottenere l'applicazione della pena, ai sensi dell'art. 444 C.
P. P. come si legge nella sentenza impugnata
"l'RO si è deciso ad ammettere il Suo rapporto con l'OL dopo che esso era stato scoperto,
provato e documentato".
Infine, non può essere eccepita in sede di legittimità l'ignoranza della natura dei rifiuti%3
peraltro, la detta ignoranza è smentita dalle modalità con cui i detti rifiuti venivano trasportati (nelle ore notturne). Neppure
l'ignoranza della situazione dei luoghi può
escludere il dolo, quanto meno nella forma del dolo eventuale.
S) Con il sesto motivo l'RO deduce l'erronea applicazione della legge penale in ordine all'istituto della continuazione.
A riguardo il ricorrente sostiene che le reiterate sequenze di atti di raccolta, trasporto e scarico delle sostanze debbono essere ricondotte a unità,
essendo l'evento della fattispecie unitario e fin er B 42
dipendente soltanto dal coacervo di condotte naturalisticamente verificatesi.
Il motivo è infondato. Invero, la continuazione non
è stata ravvisata in relazione alla pluralità dei trasporti di rifiuti e loro interramento, bensì in relazione alla pluralità dei luoghi in cui tali trasporti ed interramenti sono avvenuti (località
AN, Scaura, Case Rosa e S. LI).
T) Con il settimo motivo l'RO deduce la nullità
della sentenza per omessa ° quanto meno carente motivazione in ordine alla eccepita eccessività
della pena ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
A riguardo il ricorrente sostiene che i giudici di appello si sono limitati a richiamare la motivazione della sentenza di primo grado;
e che hanno
commisurato la pena allo scalpore provocato dal processo nel piccolo centro di Tortona, anziché alla gravità dei fatti. Lamenta, inoltre, che i giudici di merito abbiano negato le attenuanti generiche in considerazione dei precedenti penali, trascurando
gli elementi segnalati dalla difesa e cioè il leale comportamento processuale, il contributo alla ricostruzione dell'attività gestionale, il ruolo secondario avuto dall'RO, l'età e la vita n io f r e B 43
attuale dello stesso (laureando in giurisprudenza con media molto alta).
Il motivo è infondato. Invero, la Corte di appello ha correttamente motivato la misura della pena mettendo in evidenza la gravità del fatto,
l'intensità del dolo i precedenti specifici e la
condotta processuale tenuta dal ricorrente. Elementi idonei a motivare anche il diniego delle attenuanti generiche.
U) Con il ottavo motivo l'RO deduce la nullità
della sentenza per violazione della legge penale in conseguenza delle erronee statuizioni sui capi civili della sentenza.
A riguardo il ricorrente sostiene che la Corte di merito ha liquidato una provvisionale anche a favore di enti diversi dallo Stato, senza che vi fosse la prova che avessero subito un danno o sostenuto delle spese.
Il motivo è infondato. Invero, per la liquidazione di una provvisionale non è necessaria la prova puntuale dell'ammontare del danno ma è sufficiente la certezza dello stesso fino all'ammontare della somma liquidata a titolo di provvisionale.
Nel caso in esame non solo si deve ritenere certo un danno patrimoniale (anche sotto il profilo di m f e e B 44
spese necessarie per eliminare le conseguenze dell'inquinamento), ma anche un danno non
patrimoniale (art. 185 C. P.).
Ricorso di CO RI
V) Le varie censure mosse dal ricorrente alla sentenza impugnata sono state già sopra esaminate.
Resta da esaminare l'ultima censura, con la quale il ricorrente CO RI lamenta che il giudice di appello anziché limitarsi a calcolare la pena per il reato consumato, movendo dal parametro del primo giudice, avrebbe operato un'autonoma
rideterminazione della pena.
Il motivo è infondato. Invero, la Corte di merito ha determinato la pena da infliggere al ricorrente eliminando da quella determinata dal Tribunale la riduzione relativa al tentativo.
Pertanto, tutti i ricorsi devono essere rigettati.
al rigetto deiAi sensi dell'art. 616 C. P. P.,
ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del procedimento e,
ciascuno, al versamento di una somma (che la Corte
determina in £. 300.000) a favore della Cassa delle
Ammende.
Tutti i ricorrenti devono, inoltre, essere n o condannati, in solido, in favore delle parti civili i t r e
B 45
al rimborso delle spese di questo grado di giudizio,
liquidate come indicato nel dispositivo.
P. Q. M.
la Corte Suprema di Cassazione rigetta i ricorsi condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del procedimento e, ciascuno, al versamento
della somma di £ 300.000 alla Cassa delle Ammende;
condanna, altresì, gli stessi ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di questo grado di giudizio in favore della parte civile, Regione Piemonte, liquidate nella complessiva misura di f.
2.500.000; in favore della parte civile, Provincia
di Alessandria, liquidate nella complessiva misura di £. 2.500.000; in favore delle parti civili,
comuni di Tortona e di Carbonara Scrivia, liquidate nella misura di £. 2.500.000.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
19 gennaio 1994.
Il Consigliere est. Il Presidente
(Santo OR) (Stanislao Sibilia)
Santo Beefrom лее DEPOSITATA
IN ER 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
10 MAG 1994 IL COLLABORATORE DI ER IL COLLADORATORE Sacripanti Leonardo DI ER