Cass. pen., sez. I, sentenza 19/01/1994, n. 5411
CASS
Sentenza 19 gennaio 1994

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Per la liquidazione di una provvisionale non è necessaria la prova dell'ammontare del danno, ma è sufficiente la certezza dello stesso sino all'ammontare della somma liquidata a titolo di provvisionale.

Nel caso di più imputati in concorso di reato nessuna disposizione di legge prevede l'inammissibilità dell'appello proposto tempestivamente dal P.M. nei confronti di taluno di essi, qualora la sentenza di primo grado sia divenuta irrevocabile per altri; l'eventuale discrasia creatasi nella posizione di tali coimputati non è in contrasto col nostro sistema processuale che ne prevede l'eliminazione, mediante l'estensione degli effetti dell'impugnazione, soltanto quando tale estensione sia favorevole all'imputato nei cui confronti la sentenza sia divenuta irrevocabile, mentre la stessa è destinata a rimanere quando il giudizio di secondo grado abbia portato ad una condanna più grave sotto qualunque profilo. Nè tale diversità di trattamento a cui in definitiva i vari imputati sono sottoposti può far sorgere dubbi di legittimità costituzionale di alcuna norma dato che la diversità non è prevista dalla legge ma è conseguenza materiale delle vicende processuali. (Fattispecie nella quale il P.M. aveva proposto tempestivo gravame solo per taluni coimputati a seguito del quale la Corte di Appello ebbe a qualificare il fatto ascritto come consumato, passando invece in giudicato per gli altri la sentenza di primo grado che aveva qualificato il fatto come tentato; nell'affermare il principio di cui sopra la Cassazione ha ritenuto infondato il ricorso col quale si deduceva l'inammissibilità dell'appello del P.M. ex art. 591 lett.b), cod. proc. pen. o l'incostituzionalità di tale norma in relazione all'art. 3 della Costituzione.).

La disposizione di cui all'art. 517 cod. proc. pen. del 1930 nella parte relativa alla citazione dell'imputato non appellante è dettata nell'interesse di quest'ultimo che potrebbe godere dell'effetto estensivo delle impugnazioni proposte dagli altri imputati; ne consegue che costoro non hanno interesse all'osservanza di tale disposizione e, pertanto, non possono eccepire la nullità conseguente alla violazione della medesima, per mancanza d'interesse.

Nel caso di inquinamento, per infiltrazioni di rifiuti, di una falda acquifera, destinata direttamente o indirettamente all'alimentazione, la classificazione dei rifiuti prevista dal d.P.R. del 10 settembre 1982 n. 915, è estranea alla configurazione del reato di cui all'art. 440 cod. pen., a tal fine rilevando soltanto l'idoneità dei rifiuti attribuiti all'agente, a prescindere dalla loro natura, a rendere l'acqua pericolosa per la salute pubblica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 19/01/1994, n. 5411
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5411
    Data del deposito : 19 gennaio 1994

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