Cass. civ., sez. III, ordinanza 26/11/2024, n. 30434
CASS
Ordinanza 26 novembre 2024

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è un'ordinanza emessa dalla Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, con numero di registro generale 4599/2024, pubblicata il 26 novembre 2024. Le parti coinvolte sono un creditore, che ha avviato un'azione di espropriazione presso terzi, e un'Azienda Sanitaria Locale, che ha contestato la competenza territoriale del Tribunale di Salerno, sostenendo che dovesse essere il Tribunale di Napoli a decidere. Il creditore, invece, ha argomentato che, in base alla modifica dell'art. 26-bis del codice di procedura civile, la competenza dovesse rimanere presso il foro del creditore, dato che l'ASL è una pubblica amministrazione.

Il giudice ha accolto parzialmente le istanze, cassando senza rinvio la parte dell'ordinanza impugnata relativa all'opposizione agli atti esecutivi, ritenendo che l'azione fosse inammissibile per tardività. Tuttavia, ha dichiarato la competenza del Tribunale di Salerno per l'opposizione all'esecuzione, evidenziando che la questione di competenza andava esaminata in base alla natura dell'azione proposta. La Corte ha chiarito che l'art. 26-bis, nella sua attuale formulazione, si applica solo quando il debitore è una pubblica amministrazione assistita dall'Avvocatura dello Stato, stabilendo così un principio di diritto che chiarisce le regole di competenza nelle espropriazioni di crediti presso terzi.

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Massime2

Il luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede costituisce il criterio generale di determinazione della competenza territoriale nei procedimenti di espropriazione di crediti presso terzi. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.).

Nell'espropriazione di crediti presso terzi, il criterio di competenza per territorio sancito dall'art. 26-bis, comma 1, c.p.c. (ovvero il luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede) trova applicazione soltanto quando il debitore esecutato sia una pubblica amministrazione che si avvalga per legge del patrocinio obbligatorio dell'Avvocatura dello Stato, e sempre che la competenza non sia altrimenti individuata, sulla base di elementi di collegamento diversi, da una disposizione speciale (quale non può ritenersi, a questi fini, l'art. 1-bis della l. n. 720 del 1984, istitutiva del servizio di tesoreria unica). (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, ordinanza 26/11/2024, n. 30434
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 30434
    Data del deposito : 26 novembre 2024

    Testo completo