Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/01/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli Nord R.G. 9561/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del dott. Alfredo Maffei, preso atto delle note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza precedentemente fissata per la data del 16.12.2024, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 9561/2018 avente ad oggetto “contratto d'opera” e pendente
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione, Parte_1
dall'avv. Sebastiano Pagano, presso il cui studio, sito in San Giorgio a Cremano, alla via
De Lauzieres n. 28, è elettivamente domiciliata
ATTRICE
E
, rappresentata e difesa, giusta procura a margine della comparsa di risposta, CP_1
dall'avv. Ageo Piscopo, presso il cui studio, sito in Arzano, alla via Garibaldi n. 45, è elettivamente domiciliata
CONVENUTA
E
Controparte_2
CONVENUTA CONTUMACE
1
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, deduceva: che la Parte_1 [...]
era una società che gestiva saloni per Controparte_3
parrucchieri, istituti di bellezza e centri estetici ed aveva la propria sede sociale ed operativa in Arzano, alla via Napoli n. 270; che soci ed amministratori erano
[...]
e che, in particolare, quest'ultima si occupava del “permanent CP_3 CP_1
make up”, cioè di una tecnica di ricostruzione dell'arcata sopraccigliare mediante tatuaggio permanente che riproduceva verosimili sopracciglia;
che tale attività risultava pubblicizzata anche su una pagina Facebook, ove erano presenti immagini di lavori già effettuati;
che, incoraggiata da tale pubblicità, si era rivolta alla sig.ra allo scopo CP_1
di ricevere alcune informazioni e pianificare quindi il trattamento;
che in data 24.1.2017 si era sottoposta presso il centro alla ricostruzione di entrambe le arcate CP_2
sopraccigliari mediante la tecnica pubblicizzata, ovvero quella del tatuaggio;
che, dopo circa una settimana, decorso il naturale periodo di cicatrizzazione, si era resa conto del risultato peggiorativo del trattamento, che aveva di fatto deturpato il suo volto;
che infatti le sopracciglia si presentavano come delle “bande uniformi presumibilmente d'inchiostro, di un pigmento di colore grigio, tra l'altro grossolane ed asimmetriche”; che tale ricostruzione era stata effettuata senza nemmeno tenere conto delle dimensioni richieste ed infatti le sopracciglia risultavano quasi congiunte al centro della fronte e di spessore abnorme;
che il carattere permanente del trattamento le precludeva la totale eliminazione del tatuaggio;
che, nel mese di aprile 2017, dato il perdurare delle problematiche ancora evidenti pur a seguito degli ulteriori ritocchi praticati dalla quest'ultima l'aveva CP_1
rassicurata del fatto che avrebbe comunque provveduto a sistemare l'esito finale del trattamento, cosa che però non si era mai verificata;
che, pertanto, si era vista costretta, nel febbraio e nell'aprile del 2018, a sottoporsi presso altro centro specializzato a due sedute di schiaritura/cancellazione del tatuaggio, sostenendo il costo di € 700,00; che tali trattamenti, comunque dolorosi, l'avevano costretta ad osservare un periodo di assoluto riposo per un totale di due settimane, durante le quali non aveva potuto in alcun modo esporsi ai raggi solari;
che, nonostante i trattamenti riparatori effettuati a sue spese, persistevano evidenti postumi invalidanti, che avevano trasformato la fisionomia del suo volto, cosa che le aveva provocato un'importante depressione e l'insorgenza di disturbi di
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natura psicologica e nervosa (perdita di sonno, agitazione, tachicardia, attacchi di panico, ansia e apatia); che tale stato emotivo le aveva imposto di assentarsi per 23 giorni dal posto di lavoro, e ciò anche per la vergogna di mostrarsi nelle condizioni fisiche a cui era stata costretta dopo il trattamento;
che allo stato persistevano quindi danni visibili permanenti, che le sfiguravano il volto;
che la condotta tenuta da si era CP_1
caratterizzata per l'assenza di diligenza nell'esecuzione della prestazione, che era evidentemente stata realizzata in maniera superficiale e approssimativa, senza che fosse preceduta da un'informazione corretta ed esaustiva su quelli che potevano essere gli effetti del trattamento;
che, pertanto, non aveva potuto esprimere un consenso informato, danno che le andava risarcito in via autonoma con la somma di € 2.000,00; di avere altresì diritto al risarcimento dei danni patrimoniali, rappresentati dalla somma originariamente ed inutilmente versata alla convenuta (€ 300,00) e dalle spese sostenute per la consulenza ed i trattamenti parzialmente riparatori (€ 1.000,00); di avere altresì diritto al risarcimento per la lesione del diritto alla salute tenuto conto dell'invalidità al 9% che le era residuata.
Tanto premesso ed esposto, citando in giudizio e la CP_1 [...]
concludeva affinché fossero in solido condannate al Controparte_3
risarcimento del danno patrimoniale quantificato in € 1.300,0 ed al risarcimento del danno non patrimoniale quantificato in € 24.000,00.
Si costituiva la sola la quale assumeva: che l'attrice si era recata il CP_1
24.1.2017 presso il centro estetico per sottoporsi ad un intervento riparatore di CP_2
danni a suo dire cagionati da un precedente intervento eseguito da altro soggetto;
che, pertanto, quello da lei posto in esecuzione era stato un mero intervento volto a ritoccare e correggere gli effetti di un precedente trattamento malriuscito;
che, peraltro, la per sua stessa ammissione, dopo quello da lei posto in essere, era stata Pt_1
sottoposta ad altri interventi presso altro centro estetico, ragione per cui certamente non poteva dirsi che le sue attuali condizioni fossero addebitabili al trattamento da lei praticato;
che l'intervento da lei eseguito prevedeva la tecnica non del tatuaggio, ma della dermopigmentazione, che prevedeva l'inserimento di pigmenti certificati nello strato superficiale dell'epidermide, tecnica questa che provocava effetti solo temporanei ed a scomparsa naturale;
che, per tale ragione, era impossibile che i danni lamentati dall'attrice fossero in alcun modo riconducibili alla sua opera.
Ciò posto, concludeva per l'integrale rigetto della domanda ed affinché l'attrice fosse
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condannata al pagamento di una somma per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c..
Benchè ritualmente evocata in giudizio, la società Controparte_3
ometteva di costituirsi. Ne va pertanto dichiarata la contumacia.
[...]
La causa veniva istruita con l'audizione di tre testi indicati da parte attrice e due testi da parte convenuta, nonché mediante espletamento di una C.T.U. medica.
All'esito era rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. al 16.12.2024, udienza poi sostituita dalla fissazione di un termine per note.
La domanda di parte attrice è fondata e merita di essere accolta nei limiti e per i motivi che si vanno ad esplicare.
L'attrice risulta essersi sottoposta il 24.1.2017 ad un trattamento estetico presso il centro estetico in conseguenza del quale ha lamentato il danno estetico denunziato, CP_2
consistente nel danno fisioniomico e nella lesione del bene salute.
L'intervento in questione, secondo la prospettazione attorea, realizzato con la tecnica del
“Magic Shading Bros”, così come pubblicizzata dal centro estetico, sarebbe dovuto consistere nella ricostruzione di sopracciglia realistiche attraverso la realizzazione di un tatuaggio superficiale. Tuttavia, dopo il trattamento, le sopracciglia erano risultate “come delle bande uniformi presumibilmente di inchiostro, di un pigmento di colore grigio, tra l'altro grossolane ed asimmetriche”; inoltre, con riguardo alle dimensioni ed al posizionamento, “le sopracciglia risultavano quasi congiunte al centro della fronte e di spessore abnorme”.
Nonostante i successii ritocchi praticati dalla il risultato finale appariva ancora CP_1
critico. Quindi, l'anno successivo, nel 2018, l'attrice si sottoponeva a due sedute di schiaritura e cancellazione del tatuaggio presso un diverso centro estetico.
Tale ricostruzione è stata in parte contestata dalla convenuta costituita , la CP_1
quale non ha negato di aver sottoposto l'attrice ad un trattamento estetico, ma ha sostenuto che l'intervento praticato aveva avuto lo scopo di correggere e riparare gli effetti di un precedente trattamento eseguito altrove. Tale difforme ricostruzione non risulta invero aver trovato adeguato riscontro all'esito dell'istruttoria.
Con dichiarazioni coerenti e logiche entrambe le testi indicate dall'attrice, Tes_1
e , hanno affermato di avere in alcune occasioni accompagnato
[...] Testimone_2
presso il centro estetico della dove poi la stessa si sottoponeva Parte_1 CP_1
al trattamento di ricostruzione delle arcate sopraccigliari, i cui esiti coincidevano con
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quelli evincibili dai rilievi fotografici prodotti dalla difesa attorea.
La contestazione della convenuta è invece apparsa generica ed inverosimile. Ella, invero, all'atto della sua costituzione in giudizio, si è limitata a rappresentare che la Pt_1
voleva correggere “un precedente intervento malriuscito”, omettendo però di chiarire di che tipo di intervento si trattasse. Tanto meno ha spiegato quale fosse la condizione estetica dell'attrice al momento in cui si era recata presso il centro e non ha CP_2
nemmeno contestato in via specifica che il suo aspetto corrispondesse a quello visibile nei rilievi fotografici di cui all'allegato 6 della memoria depositata il 12.6.2019 (immagini che raffigurano lo stato dell'attrice prima e dopo l'intervento del 24.1.2017 e che dimostrano il chiaro danno estetico).
A ciò va aggiunto che le dichiarazioni rese dalle testi indicate dalla convenuta, Tes_3
e sono apparse lacunose e poco convincenti. Infatti, se le
[...] Testimone_4
stesse sono state in grado di riferire in termini certi che l'attrice si era recata presso il centro estetico allo scopo di correggere le conseguenze di un precedente CP_2
trattamento, al tempo stesso non hanno saputo ricordare se la donna si fosse presentata al centro da sola o accompagnata da terze persone.
Sulla base di tali considerazioni può allora ritenersi dimostrata la realizzazione da parte della convenuta del trattamento di ricostruzione sopraccigliare allegato dall'attrice quale causa dei danni di cui ha richiesto il ristoro.
Il C.T.U. nominato dal Tribunale, dott. ha fornito nei seguenti termini Persona_1
chiare e precise nozioni sulla ricostruzione delle sopraccigliare effettuata con la tecnica definita “Magic shading brows”: “Trattasi di un tatuaggio superficiale ottenuto mediante un dermografo, strumento elettrico munito di un ago sottile con cui vengono eseguiti dei piccolissimi fori sullo strato superficiale della pelle per posizionare il pigmento, questa tecnica crea un “effetto ombra” (shading) nelle aree rade (prive di peli) per l'aspetto che assumono le sopracciglia una volta guarite. La tecnica di ricostruzione prevede una fase iniziale di simulazione delle sopracciglia da eseguire, mediante matite dermiche, tale da ricevere un consenso sia nella forma che nel colore da parte della cliente. Una volta ottenuta l'adesione, accertata l'assenza di episodi di allergie o dermatiti da contatto ed edotta la cliente sui tempi di guarigione e l'eventualità di una seconda seduta di ritocco a distanza di almeno 6 settimane dalla prima, si procede con il trattamento, che prevede la fase progettuale lunga e meticolosa con filo o matita per demarcare le zone da tatuare in
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rapporto all'anatomia del viso e a quanto concordato con la cliente durante la fase di simulazione. Segue la fase vera e propria della ricostruzione disegnando i peli, incrociandoli e sfumandoli nelle zone più rade. Come parte del processo di guarigione,
l'area del sopracciglio sarà leggermente arrossata dopo la procedura e il colore apparirà molto scuro. Nei giorni successivi le sopracciglia continueranno ad essere scure e si osserverà una leggera formazione di croste. Le sopracciglia si schiariranno di colore mentre guariscono. Sono necessari circa 7-14 giorni affinché le sopracciglia guariscano e circa 1 mese affinché il colore si fissi completamente. Poiché ogni individuo reagisce in modo diverso al pigmento iniettato, ad esempio nei soggetti con pelle grassa il colore tende a sbiadire più facilmente rispetto a quelli con pelle secca, si necessita quasi sempre una seduta di ritocco/perfezionamento per migliorare definitivamente l'aspetto delle sopracciglia nella forma e nel colore, motivo per cui è sempre consigliabile nel corso della prima seduta evitare pigmenti troppo scuri e forme troppo grosse e spesse, impossibili da correggere nella seduta di ritocco, qualora il risultato fosse troppo distante, da quello promesso alla cliente, nel corso della simulazione della ricostruzione da effettuare. Il tatuaggio essendo di regola molto superficiale, tende a dissolversi nel giro di 8 – 18 mesi, in relazione anche al tipo di pelle, all'età ed alla tonalità del pigmento utilizzato”.
Quindi l'ausiliario, sulla base della documentazione fotografica in atti e dell'esame visivo effettuato durante le operazioni peritali, ha ravvisato profili di colpa nella condotta della legati al fatto che la stessa non aveva previamente effettuato una simulazione CP_1
della linea delle sopracciglia da ricostruire (così da poter ottenere poi l'assenso della cliente sulla sagoma definita), aveva quindi delineato delle arcate sopraccigliari troppo ravvicinate e di spessore grosso e asimmetrico ed aveva inoltre posizionato in profondità pigmento in quantità maggiore di quello dovuto, determinando altresì delle sfumature irregolari (“Da un'attenta analisi della documentazione prodotta dalle parti, dall'indagine anamnestica, esame obiettivo, ascolto dell'esperienza vissuta nel corso degli eventi e delle aspettative pre e post trattamento nel corso della visita medica del 01/02/2023 dell'istante Sig.r e alla successiva breve discussione tra i CTP presenti, Parte_1
è possibile sostenere che l'operato dell è da ritenersi: discutibile Controparte_4
e non in linea con quelle che sono le tecniche di esecuzione della “Magi Parte_2
a pelo incrociato 3D in ragione dei seguenti punti:
1) Simulazione e progettazione delle sopracciglia da tatuare, la cui mancata esecuzione,
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indispensabile anche per le operatrici più esperte, ha impedito all di esprimere Pt_1 un giudizio di approvazione sul disegno delle sopracciglia in fase iniziale, tale da poterle eventualmente modificare qualora non fossero state di suo gradimento.
2) La conseguenza della mancata progettazione è l'ostinata presunzione di farne a meno perché “esperta”, ha determinato l'errore di forma con produzione di sopracciglia troppo ravvicinate rispetto alle linee naturali di demarcazione, e di spessore innaturalmente grosso e asimmetrico.
3) Errore di esecuzione con pigmento posizionato in profondità e in quantità maggiore a quello richiesto, probabilmente per effetto delle 3 sedute successive, per rimediare a quanto prodotto nel corso della prima seduta. Irregolare appare il tentativo di disegnare i peli che risultano sia a destra che a sinistra pochi e spessi, prevalendo la “sfumatura” irregolare del pigmento virato nel tempo in un grigio più chiaro intervallato a zone di colorito roseo” – cfr. pag. 7 della C.T.U.).
Ebbene, come noto, quando si parla di danno estetico si parla di un peggioramento dello status fisico della persona a seguito dell'intervento.
L'attività posta in essere dall'estetista regolamentata dalla legge 1/1990 prevede che la stessa comprenda tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano con lo scopo esclusivo o prevalente di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico.
La prestazione svolta si inquadra quindi nell'ambito del disposto di cui all'art 2222 c.c.
(contratto di prestazione d'opera) e non nel novero dell'art 2229 c.c. (prestazioni intellettuali), con la conseguenza che in caso di trattamento non correttamente eseguito l'estetista può essere chiamata a rispondere dei danni conseguenti alla responsabilità contrattuale derivante dal contratto stipulato con la cliente. L'esecuzione della prestazione in particolare dovrà avvenire a regola d'arte e tale valutazione dovrà essere effettuata alla stregua del disposto di cui all'art 1176 c.c. e, segnatamente, del secondo comma in virtù del quale “nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività prestata”. Con la conseguenza che, ai sensi del disposto di cui all'art 1218 c.c., il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione.
Come insegnato poi dalla Suprema Corte, “il creditore che agisca in giudizio per l'inesatto
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adempimento del debitore deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inesattezza dell'adempimento costituita dalla violazione dei doveri accessori, dalla mancata osservanza dell'obbligo di diligenza o dalle difformità qualitative o quantitative dei beni, posto che incombe sul debitore convenuto l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione.” (Cass., S.U., 30 ottobre 2001, n. 13533, Corr. giur. 2001, 1565).
Nel caso di specie è emerso come il rapporto contrattuale instaurato sia consistito nell'intervento estetico effettuato sulla L'intervento estetico, sulla base di Pt_1
quanto emerso dagli esiti della C.T.U., ha finito per determinare in capo all'attrice un risultato “peggiore” rispetto a quello antecedente, imputabile a comportamento imperito della che evidentemente, senza utilizzare la dovuta diligenza, non ha raggiunto CP_1
il risultato richiesto.
Benchè non sia emerso chiaramente dall'istruttoria quali sarebbero dovute essere le caratteristiche finali concordate del trattamento, va altresì evidenziato che in ogni caso sarebbe stato onere della professionista estetista, proprio a ragione dell'intervento fisico che la stessa andava ad effettuare e della delicatezza del medesimo, appurare con esattezza e diligenza la prestazione che la cliente richiedeva ed il risultato che la stessa si prefigurava di ottenere.
Ad ogni buon conto, gli esiti finali dell'intervento hanno condotto alla ricostruzione di arcate sopraccigliari che - per dimensione, posizione e forma – presentavano caratteristiche lesive dell'aspetto fisico della cliente e che certamente non potevano coincidere con quelle desiderate dalla cliente e con quelle che la convenuta si era impegnata a realizzare.
All'operatore estetista si richiede un alto grado di preparazione e perizia, sia nel momento della valutazione preventiva sul tipo di trattamento da applicare (oltre che sulla opportunità/necessità dello stesso), sia poi nell'esecuzione del trattamento stesso. Ed invero una violazione di tali principi può addirittura comportare per la peculiarità dell'intervento ad una vera e propria lesione del diritto alla salute, tutelato costituzionalmente dall'art. 32 Cost.
Inoltre, ai sensi del disposto di cui all'art. 1176 c.c., nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale la diligenza dovrà valutarsi con riguardo
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alla natura dell'attività esercitata. Ai sensi del disposto di cui all'art 2222 c.c. infatti l'attività deve essere svolta a regola d'arte intendendosi con ciò l'obbligo da parte del prestatore dell'ordinaria diligenza da valutarsi proprio con riguardo alla natura dell'attività e il prestatore dell'opera deve fornire il risultato voluto.
Nel caso di cui ci si occupa la convenuta, omettendo evidentemente di verificare in via preliminare i desiderata della cliente e, comunque, realizzando un risultato finale oggettivamente peggiorativo della sua condizione, senza usare la dovuta diligenza specifica, ha determinato un effetto estetico non voluto e deteriore e quindi contrario ai canoni richiesti nel proprio settore (le cui finalità sono il miglioramento estetico).
Sussiste pertanto la fattispecie di responsabilità contrattuale nell'ambito del contratto di prestazione d'opera professionale dal momento che parte attrice ha lamentato l'inadempimento e il danno estetico conseguente, non avendo raggiunto il risultato voluto, avendo anzi subito un peggioramento, e parte convenuta, su cui gravava l'onere di provare che l'inadempimento non era alla medesima imputabile, non ha raggiunto la prova liberatoria, non avendo provato di aver utilizzato la diligenza specifica a lei richiesta, la cui avvenuta applicazione appare esclusa dal risultato deteriore raggiunto.
D'altronde, la convenuta, limitandosi a sostenere di non essere l'autrice del trattamento estetico de quo, ha di fatto implicitamente ammesso che il suo risultato finale aveva provocato un danno di natura estetica alla Pt_1
Vertendosi in tema di responsabilità contrattuale parte attrice ha assolto a tutti gli oneri probatori alla medesima richiesti (contratto e segnalazione dell'inadempimento richiedente l'intervento di terzi per la rimozione).
Nel caso di specie, la convenuta non è invece riuscita a fornire la prova liberatoria di aver adempiuto correttamente alla propria prestazione utilizzando la diligenza richiesta.
Neppure appare provato quanto dalla stessa sostenuto in merito ad una temporaneità dell'effetto del trattamento, atteso che, a distanza di oltre sei anni, il C.T.U. ha riscontrato la permanenza del pigmento utilizzato per la ricostruzione delle sopracciglia ed ha altresì dato atto di un danno biologico permanente.
In conseguenza di tale inadempimento spetta all'attrice il risarcimento del danno ex art
1218 c.c. da identificarsi nel danno biologico conseguente all'imperizia della convenuta.
Come statuito dal consulente - le cui risultanze finali meritano di essere fatte proprie dallo scrivente - “Il maggior danno residuato inteso come menomazione della integrità
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psicofisica del soggetto è quantizzabile nella misura del 4 % (4 per cento). Esso maggior danno è da ricondurre alla permanenza del pigmento che disegna sopracciglia ravvicinate, spesse e asimmetriche, con cicatrici superficiali non previste e solo in parte emendabili
[…] Si aggiunge una sindrome reattiva ansioso depressiva di entità moderata (media)”
(cfr. pag. 10 della C.T.U.).
Sul punto occorre appena precisare che, coerentemente con quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso. Di modo che, soltanto nel caso in cui i rilievi all'operato del consulente tecnico avanzati dopo il deposito della relazione (e che, quindi, non hanno ricevuto risposta nella stessa) si presentino specifici, puntuali e suffragati da elementi di prova, il giudice, che ritiene di uniformarsi al parere del consulente tecnico, non può sottrarsi al dovere di esporre le ragioni per le quali ha ritenuto infondati i medesimi rilievi (Cass. 9/12/1995 n.12630; 7.6.2000, n. 7716; 11.3.2002 n. 3492).
Aderendo alla quantificazione proposta in sede di consulenza tecnica deve riconoscersi un danno biologico quantificabile in € 7.114,00 determinato applicando le tabelle milanesi nella misura rilevata dal consulente d'ufficio, pari al 4% da calcolarsi in base all'età dell'attrice al momento del fatto (29 anni).
Quanto, invece, alla personalizzazione del danno, la misura standard del risarcimento prevista dalle tabelle può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento del danno biologico (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. 23778/2014 e Cass. civ. 24471/2014).
Al riguardo, questo giudice chiarisce di aver ritenuto non ammissibile la personalizzazione del danno in quanto, alla luce delle emergenze processuali, ogni profilo evidenziato da parte attrice ai fini della liquidazione (aspetti anatomo-funzionali e relazionali nonché aspetti di sofferenza soggettiva) risulta già congruamente ristorato con i valori tabellari, in difetto di pregiudizi della qualità della vita diversi ed ulteriori rispetto a quelli normalmente afferenti il danno biologico e la sofferenza morale ad esso correlata.
La giurisprudenza di legittimità sul punto ha affermato che “in presenza di un danno permanente alla salute (....) la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo
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uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Va ribadito che la perduta possibilità di continuare a svolgere qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, o costituisce una conseguenza 'normale' del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora sarà compensata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (c.d.
'personalizzazione')” (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. 28988/2019 e, in senso conforme,
Cass. civ. 21939/2017; Cass. civ. 4032/2018 e Cass. civ. 7513/2018).
Nella specie, in relazione alle lesioni subite dall'attrice, non è stata provata la sussistenza di conseguenze dannose che non siano quelle di cui la relazione medica ha tenuto conto, poiché tutti i pregiudizi dinamico-relazionali ordinariamente derivanti dalla compromissione biologica dell'essenza dell'individuo sono da ritenersi debitamente e congruamente inglobati nella valutazione del danno biologico.
Quanto all'attività cui l'attrice si è sottoposta, deve escludersi che la stessa possa essere qualificata
'attività sanitaria', con l'obbligo di rilascio del consenso informato. Peraltro, i danni allegati dalla sono correlati prettamente alla inesatta esecuzione del trattamento e non, invece, alla Pt_1 circostanza – mai dedotta – che ella sia stata sottoposta ad intervento diverso da quello richiesto.
Pertanto, non può essere accolta la pretesa al risarcimento per violazione della sua libertà di autodeterminazione.
In definitiva, sulla base delle considerazioni finora svolte, e la società CP_1 [...] vanno condannate in solido al pagamento del risarcimento Controparte_3 per il danno non patrimoniale pari ad € 7.114,00.
Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (Cfr., ex multis, Cass., S.U., 17.2.1995 n. 1712, nonché Cass.,
10.3.2000, n. 2796).
Pertanto, per il risarcimento relativo al danno non patrimoniale, trattandosi di valore all'attualità,
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la somma deve essere devalutata alla data del fatto (24.1.2017), con successivo calcolo della rivalutazione secondo gli indici annuali ISTAT e con gli interessi di legge calcolati sulla somma via via rivalutata, sino al deposito della sentenza.
Infine, va precisato che dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione della somma di cui sopra, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta, in tal senso, Cass. 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
A titolo di danno patrimoniale l'attrice ha richiesto il risarcimento di € 1.300,00, corrispondente all'importo versato alla convenuta in occasione dell'intervento (€ 300,00) ed alle spese sostenute per la consulenza ed i trattamenti parzialmente riparatori (€
1.000,00).
Quanto alla prima richiesta, la pretesa di restituzione del corrispettivo versato al centro estetico per l'esecuzione del trattamento risulta, nella prospettazione attorea, fondata sul mancato conseguimento del risultato utile della prestazione richiesta.
La domanda, così prospettata, potrebbe essere qualificata come risarcitoria per il danno costituito da un esborso di denaro rivelatosi inutile (o senza causa) in ragione dell'esito negativo della prestazione.
Siffatta impostazione, tuttavia, non è condivisibile.
Non può invero ravvisarsi un vincolo proprio nel rapporto tra corrispettivo ed attività/prestazione diligente cui il professionista sarebbe comunque tenuto, con la conseguenza che, nel caso in cui quella attività/prestazione non sia stata adempiuta in modo diligente, il compenso dovrebbe essere restituito dal professionista. Infatti, si può replicare, se è vero che la parte, avvalendosi di uno strumento posto a tutela del sinallagma contrattuale (art. 1460 c.c.), può in via preventiva sospendere l'adempimento della propria prestazione (anche) quando la prestazione dell'altra parte sia stata adempiuta in modo parziale o inesatto (exceptio non rite adimpleti contractus), ciò non significa che essa possa sempre chiedere la restituzione del corrispettivo pagato dopo avere accertato l'inesattezza della prestazione ricevuta. Nel caso di prestazioni esecutive di obbligazioni contrattuali (qual è, senza dubbio, il rapporto avente ad oggetto un facere professionale), la sorte delle prestazioni rese non può prescindere dalla sorte del contratto in cui entrambe le prestazioni hanno causa, con la conseguenza che, in caso di (grave) inadempimento, le prestazioni eseguite
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saranno necessariamente assoggettate al regime delle restituzioni derivanti dall'effetto retroattivo della (eventuale) risoluzione del contratto (art. 1453 e 1458 c.c.). E, in ragione del noto orientamento secondo cui l'obbligo di restituzione (quando grava sia sulla parte incolpevole che sulla parte la cui inadempienza ha causato la risoluzione: v. Cass., sez. 2a civ., 587/1990) “integra un debito […] del tutto distinto dal risarcimento del danno spettante in ogni caso all'adempiente”
(Cass., S.U. civ., 5391/1995), ne risulta dimostrata l'estraneità delle restituzioni alle obbligazioni risarcitorie. Neppure, del resto, potrebbe argomentarsi il contrario qualificando il diritto alla restituzione del corrispettivo sotto il profilo della tutela dell'interesse negativo della parte ad essere tenuta indenne da una spesa inutilmente sostenuta, non dovendosi tutelare il suo interesse a fare affidamento nella conclusione e/o validità del contratto ma vertendosi qui nel diverso ambito dell'esecuzione di un contratto perfettamente valido.
Si deve ora accertare se la domanda di ripetizione del compenso corrisposto al professionista, correttamente inquadrata nell'ambito delle restituzioni da scioglimento del contratto, sia o meno fondata. Pur ravvisando implicitamente la domanda di risoluzione del contratto (per inadempimento) in quella formulata di restituzione, la risposta è negativa.
Come osservato da autorevole dottrina, quelle restitutorie sono obbligazioni contrattuali con segno invertito governate dal principio di corrispettività. Pertanto, quando una delle due prestazioni è ontologicamente irripetibile (com'è la prestazione professionale resa dal medico), il corrispettivo pecuniario versato dalla controparte è anch'esso irripetibile, pena l'alterazione del vincolo sinallagmatico che governa le obbligazioni restitutorie, a meno che non si voglia riconoscere al professionista, come corrispettivo del compenso (da lui) restituito, il pagamento del tantundem pecuniario della propria prestazione, il che non sembra ragionevole, né condivisibile sul piano della comprensibilità dei rimedi contrattuali.
In conclusione, la domanda di restituzione del compenso corrisposto dall'attrice non può essere accolta.
Non può nemmeno essere accolta la richiesta di rimborso delle spese sostenute dalla Pt_1 per le sedute di “sbiancamento” a cui si sottoponeva per rimuovere parzialmente gli effetti dell'intervento eseguito dalla Sul punto si condividono le valutazioni del C.T.U., che ha CP_1 ritenuto non rimborsabili tali spese in quanto relative a prestazioni poste in essere da personale non medico e, quindi, ritenute di dubbia efficacia.
Nessuna prova documentale è stata infine fornita dall'attrice in ordine al compenso che avrebbe corrisposto al proprio C.T.P.. Pertanto, anche tale richiesta di rimborso va disattesa.
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147 del 13.08.2022 in relazione al valore
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della lite ed all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per la parte attrice
(estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria).
Dato l'esito del giudizio, va chiaramente rigettata la domanda proposta dalla convenuta volta al conseguimento di un risarcimento ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Le spese di C.T.U., già liquidate separatamente, vanno definitivamente poste a carico delle parti convenute in solido.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna e la società CP_1
al pagamento in solido del Controparte_3
risarcimento del danno non patrimoniale pari ad € 7.114,00, oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
• rigetta la domanda risarcitoria relativa al danno patrimoniale;
• condanna e la società CP_1 Controparte_3
al pagamento in solido delle spese del presente giudizio in favore di Parte_1
che si liquidano in € 264,00 per esborsi ed € 3.800,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione all'avv. Sebastiano Pagano, dichiaratosi antistatario;
• pone definitivamente a carico delle parti convenute in solido le spese di C.T.U..
Così deciso in Aversa in data 15.1.2025
IL GIUDICE
dott. Alfredo Maffei
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