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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 11/12/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1790/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai seguenti magistrati
MARIANGELA MASTRO Presidente rel.
IL PO DI
UC RD DI
Ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1790/2025 promossa da
) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. SEVERINE D'ASCANIO,
RICORRENTE
e
Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. SONIA REGGI,
RICORRENTE
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del
9.12.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato in data 3/11/2025, e Parte_1 Controparte_1
hanno chiesto al Tribunale di ratificare le modalità di affidamento dei tre figli alle seguenti condizioni:
1 1. I figli minori vengono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
2. I figli minori e il figlio maggiore avranno la residenza principale presso la casa familiare, sita in
Tortoreto alla Via Ignazio Silone nr. 42, con collocamento prevalente con la madre. La Sig.ra Parte_1 sarà assegnataria della casa familiare nell'interesse preminente della prole e per tale ragione il Sig.
[...] lascerà l'immobile entro e non oltre il 20 gennaio 2026. In pari data la Sig.ra subentrerà nella CP_1 Pt_1
qualità di conduttrice al contratto di locazione sopra menzionato, impegnandosi altresì al pagamento dei canoni di locazione oltre che a volturare tutte le utenze. Il Sig. si obbliga fin d'ora a comunicare alla Sig.ra CP_1
il nuovo indirizzo di residenza. Pt_1
3. I minori trascorreranno con il padre:
- Il martedì e giovedì dalle ore 17:00 fino al dopo cena, salvo diversa organizzazione che tenga conto delle esigenze scolastiche, extra scolastiche e personali dei figli e degli eventuali impegni di lavoro dell'altro genitore;
- I fine settimana alternati, dal sabato mattina alla domenica sera (dopo cena), salvo diverse esigenze dei minori ed altri eventuali accordi da definirsi con l'altro genitore per questioni lavorative e/o personali. Nel corso delle ferie estive il padre trascorrerà con i minori due settimane continuative nel mese di luglio oppure una settimana a giugno - dopo la chiusura della scuola - ed una nel mese di luglio da concordare con i figli e l'altro genitore entro il 30 aprile di ciascun anno.
Quanto sopra anche in considerazione dell'eventuale periodo di permanenza in Polonia (mese di agosto) di e presso l'abitazione della nonna materna. I minori trascorreranno in modo alternato la Per_1 Per_2
festività di Natale, Pasqua, ponti infra-annuali, onomastici e altre ricorrenze, compatibilmente con le esigenze extrascolastiche e personali dei minori, tenuto conto degli impegni di lavoro dell'altro genitore.
Entrambe le parti si impegnano alla massima collaborazione reciproca e flessibilità dei tempi e delle modalità di permanenza con i figli al fine di garantire la loro crescita serena e mantenere un rapporto equilibrato e continuo con ciascuno di essi.
4. Le parti concordano che il Sig. verserà mensilmente la somma complessiva di €. 600,00 CP_1
(seicentoeuro/00) a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli. Detta somma verrà corrisposta entro e non oltre il giorno 25 di ogni mese sul Conto Corrente Postale della Sig.ra numero IBAN Pt_1
[...] a far data dal momento in cui il Sig. lascerà la casa familiare ovvero CP_1
2 sia dal mese gennaio 2026 e verrà rivalutata annualmente tenendo conto del coefficiente relativo sempre al mese di gennaio 2026.
5. Per quanto riguarda le spese straordinarie, le parti si riportano integralmente al protocollo d'intesa del Tribunale di Teramo di cui si allega copia sottoscritta dalle parti (Doc. 18) e stabiliscono che le spese superiori alla somma di €. 150,00 che richiedono il preventivo accordo, si intenderanno acconsentite in assenza di specifico rifiuto a seguito della previa comunicazione tramite messaggi istantanei e/o “WhatsApp”.
Eventuali vacanze proposte alla prole da uno genitori saranno a totale carico del proponente, salvo le gite scolastiche od eventuali vacanze studio ovvero colonie che dovranno seguire la regolamentazione disciplinata dal richiamato protocollo.
6. I ricorrenti continueranno a percepire l'assegno unico familiare per i figli in misura pari al 50 %;
7. Nel caso in cui le parti concordino un periodo di permanenza dei figli in Polonia per far trascorrere ai figli un periodo di vacanza presso l'abitazione della nonna materna, le spese di viaggio saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% previo accordo sui relativi costi.
8. Entrambi i genitori prestano il consenso per la richiesta di passaporto ovvero di carta di identità valida per l'espatrio dei figli minori, subordinando la richiesta dello stesso alla concreta necessità di utilizzo.
9. Spese legali compensate.
***
L'accordo raggiunto dalle parti risulta conforme all'interesse dei minori e, pertanto, devono essere recepite dal Collegio le condizioni ivi previste con integrale compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione collegiale, definitivamente decidendo la causa iscritta al n.
1790/2025 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
- recepisce la regolamentazione stabilita di comune accordo tra le parti così come riportata nel ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso, in Teramo, il giorno 11/12/2025.
Il Presidente
AR TR
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai seguenti magistrati
MARIANGELA MASTRO Presidente rel.
IL PO DI
UC RD DI
Ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1790/2025 promossa da
) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. SEVERINE D'ASCANIO,
RICORRENTE
e
Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. SONIA REGGI,
RICORRENTE
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del
9.12.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato in data 3/11/2025, e Parte_1 Controparte_1
hanno chiesto al Tribunale di ratificare le modalità di affidamento dei tre figli alle seguenti condizioni:
1 1. I figli minori vengono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
2. I figli minori e il figlio maggiore avranno la residenza principale presso la casa familiare, sita in
Tortoreto alla Via Ignazio Silone nr. 42, con collocamento prevalente con la madre. La Sig.ra Parte_1 sarà assegnataria della casa familiare nell'interesse preminente della prole e per tale ragione il Sig.
[...] lascerà l'immobile entro e non oltre il 20 gennaio 2026. In pari data la Sig.ra subentrerà nella CP_1 Pt_1
qualità di conduttrice al contratto di locazione sopra menzionato, impegnandosi altresì al pagamento dei canoni di locazione oltre che a volturare tutte le utenze. Il Sig. si obbliga fin d'ora a comunicare alla Sig.ra CP_1
il nuovo indirizzo di residenza. Pt_1
3. I minori trascorreranno con il padre:
- Il martedì e giovedì dalle ore 17:00 fino al dopo cena, salvo diversa organizzazione che tenga conto delle esigenze scolastiche, extra scolastiche e personali dei figli e degli eventuali impegni di lavoro dell'altro genitore;
- I fine settimana alternati, dal sabato mattina alla domenica sera (dopo cena), salvo diverse esigenze dei minori ed altri eventuali accordi da definirsi con l'altro genitore per questioni lavorative e/o personali. Nel corso delle ferie estive il padre trascorrerà con i minori due settimane continuative nel mese di luglio oppure una settimana a giugno - dopo la chiusura della scuola - ed una nel mese di luglio da concordare con i figli e l'altro genitore entro il 30 aprile di ciascun anno.
Quanto sopra anche in considerazione dell'eventuale periodo di permanenza in Polonia (mese di agosto) di e presso l'abitazione della nonna materna. I minori trascorreranno in modo alternato la Per_1 Per_2
festività di Natale, Pasqua, ponti infra-annuali, onomastici e altre ricorrenze, compatibilmente con le esigenze extrascolastiche e personali dei minori, tenuto conto degli impegni di lavoro dell'altro genitore.
Entrambe le parti si impegnano alla massima collaborazione reciproca e flessibilità dei tempi e delle modalità di permanenza con i figli al fine di garantire la loro crescita serena e mantenere un rapporto equilibrato e continuo con ciascuno di essi.
4. Le parti concordano che il Sig. verserà mensilmente la somma complessiva di €. 600,00 CP_1
(seicentoeuro/00) a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli. Detta somma verrà corrisposta entro e non oltre il giorno 25 di ogni mese sul Conto Corrente Postale della Sig.ra numero IBAN Pt_1
[...] a far data dal momento in cui il Sig. lascerà la casa familiare ovvero CP_1
2 sia dal mese gennaio 2026 e verrà rivalutata annualmente tenendo conto del coefficiente relativo sempre al mese di gennaio 2026.
5. Per quanto riguarda le spese straordinarie, le parti si riportano integralmente al protocollo d'intesa del Tribunale di Teramo di cui si allega copia sottoscritta dalle parti (Doc. 18) e stabiliscono che le spese superiori alla somma di €. 150,00 che richiedono il preventivo accordo, si intenderanno acconsentite in assenza di specifico rifiuto a seguito della previa comunicazione tramite messaggi istantanei e/o “WhatsApp”.
Eventuali vacanze proposte alla prole da uno genitori saranno a totale carico del proponente, salvo le gite scolastiche od eventuali vacanze studio ovvero colonie che dovranno seguire la regolamentazione disciplinata dal richiamato protocollo.
6. I ricorrenti continueranno a percepire l'assegno unico familiare per i figli in misura pari al 50 %;
7. Nel caso in cui le parti concordino un periodo di permanenza dei figli in Polonia per far trascorrere ai figli un periodo di vacanza presso l'abitazione della nonna materna, le spese di viaggio saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% previo accordo sui relativi costi.
8. Entrambi i genitori prestano il consenso per la richiesta di passaporto ovvero di carta di identità valida per l'espatrio dei figli minori, subordinando la richiesta dello stesso alla concreta necessità di utilizzo.
9. Spese legali compensate.
***
L'accordo raggiunto dalle parti risulta conforme all'interesse dei minori e, pertanto, devono essere recepite dal Collegio le condizioni ivi previste con integrale compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione collegiale, definitivamente decidendo la causa iscritta al n.
1790/2025 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
- recepisce la regolamentazione stabilita di comune accordo tra le parti così come riportata nel ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso, in Teramo, il giorno 11/12/2025.
Il Presidente
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