CA
Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/07/2025, n. 3750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3750 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – VI sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Assunta d'Amore – Presidente rel. dr. Giorgio Sensale – Consigliere dr. Francesco Notaro – Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 775 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, cui è stata riunita la causa civile iscritta al n. 839 del Ruolo
Generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, aventi ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 233/2020 del Tribunale di Napoli pronunciata in data 10 gennaio 2020, vertente
TRA
), rappresentato e difeso PA C.F._1 dall'Avv. Gabriele Gava ed elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Vittoria
Colonna n. 9 appellante
NONCHE'
( ), rappresentata e difesa dagli RO C.F._2
Avv.ti Filippo Massara e Carlo Domenico Massara ed elettivamente domiciliata in Napoli alla Via F. Crispi n. 62 appellante
E
Controparte_2
, con sede in Torre del Greco al Corso Vittorio Emanuele "Palazzo P.IVA_1
Vallelonga", in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore
- 1 - elettivamente domiciliata in Torre del Greco al Corso Vittorio CP_3
Emanuele n. 135 presso lo studio dell'Avv. Pietro Paolo Palumbo dal quale è rappresentata e difesa appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle Parti hanno concluso come da atti, verbali di causa e note di trattazione scritta da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 21-27/6/2016 la
[...]
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Parte_2
Napoli e al fine di sentir dichiarare la simulazione RO Pt_1 assoluta – o, in subordine, l'inefficacia relativa ex art. 2901 c.c. – dell'atto di compravendita del 27.7.2015 per Notar , rep. n. 89115, raccolta Persona_1
n. 20880 avente ad oggetto la quota di ½ della nuda proprietà dell'appartamento sito in Napoli al Corso Europa n. 26.
A fondamento della domanda assumeva: - di essere creditrice nei confronti di
, titolare dell'omonima impresa individuale, dell'importo di € RO
46.980,26, oltre interessi al tasso del 10% a far tempo dal 1°.10.2014 al soddisfo, quale saldo debitore del c/c n.1072670 acceso in data 15.12.2009; - di avere invitato, con nota del 18.3.2014, al pagamento del saldo RO
debitore revocando ogni affidamento concessole;
- che, in data 24.9.2012,
e il coniuge, avevano costituito in fondo RO Persona_2
patrimoniale la quota di ½ di nuda proprietà del seguente immobile: appartamento sito in Napoli al Corso Europa n. 26, piano 2, interno 9, composto da otto vani e mezzo e accessori, oltre locale box-cantinola al piano seminterrato di circa 3 mq.; - che, in data 31.3.2014, a seguito di domanda presentata il
5.3.2014, l'impresa individuale di era stata cancellata dal RO registro delle imprese;
- che, con atto di citazione notificato in data 2.4.2014,
aveva introdotto giudizio al fine di sentir verificare la reale RO
situazione contabile del conto corrente n. 1072670, depurato dalle somme pretese a
- 2 - titolo di interessi extralegali e usurari;
- che, in data 27.7.2015, RO
aveva alienato al fratello la quota di ½ di nuda proprietà del Pt_1
suindicato immobile per il prezzo dichiarato di € 93.284,26, corrisposto prima dell'atto con assegni del 2001 e del 2004, con contestuale dichiarazione di cessazione del fondo patrimoniale.
Radicato il contraddittorio, si costituiva contestando la RO
sussistenza del credito vantato dall'istituto di credito perché oggetto di contenzioso in ragione della denunciata illegittimità dei tassi di interesse applicati;
di poi, deduceva che l'atto di compravendita impugnato era stato stipulato tra i due fratelli in esecuzione di un contratto preliminare, datato
5.3.2014, in adempimento di un precedente prestito effettuato da PA
a favore della sorella circa dieci anni addietro, di cui quest'ultimo
[...]
aveva richiesto da tempo la restituzione tramite acquisizione dell'intera nuda proprietà dell'immobile, essendo egli proprietario dell'altra metà. Quanto ai presupposti fondanti l'azione revocatoria la convenuta eccepiva l'assenza del requisito del consilium fraudis, data la natura dovuta dell'atto impugnato e l'ignoranza dell'acquirente circa i rapporti tra e la RO [...]
. Parte_2
Si costituiva, altresì, assumendo che il trasferimento del PA diritto sull'immobile era stato effettuato per far fronte al debito precedentemente contratto da nei suoi confronti, come RO indicato nella scrittura privata del 5.3.2014, così contestando i presupposti dell'azione simulatoria e revocatoria avanzata dall'attrice proprio in ragione della natura di adempimento di un debito scaduto.
Acquisita documentazione varia, il Tribunale, in data 10 gennaio 2020, pronunciava la sentenza n. 233/2020 con cui accoglieva la domanda principale di simulazione assoluta dell'atto di compravendita intercorso tra i due convenuti che condannava, in solido, al pagamento delle spese di giudizio.
In particolare, il Tribunale così motivava la sua decisione: “Nel caso di specie, sussistono una serie di circostanze che assumono efficacia sintomatica in ordine alla
- 3 - carenza dell'effettiva volontà delle parti di far propri gli effetti del contratto di compravendita. In primo luogo, i contraenti affermano, come risulta anche dall'atto notarile, che il pagamento del corrispettivo del trasferimento sarebbe avvenuto per mezzo di due assegni emessi più di dieci anni prima, rispettivamente nell'anno 2001 e
2004. Alla problematica del lasso temporale intercorrente tra pagamento del prezzo e trasferimento del bene si aggiunge il fatto che, se in relazione al secondo assegno, di €
54.550, è stata allegata un copia dalla quale risulta il nominativo di RO quanto all'assegno del 2001, di lire 75.000.000 (equivalenti a € 38.734,26) è invece agli atti solo una copia contabile, dalla quale non emerge il relativo intestatario. Ne deriva la carenza di prova circa l'effettivo pagamento del prezzo pattuito nel contratto da parte dell'acquirente, considerato che neanche in relazione all'assegno intestato sussistono elementi che permettono di considerarlo come funzionalmente collegato all'acquisto della nuda proprietà dell'immobile in questione. Tra gli elementi presuntivi deve, inoltre, considerarsi il fatto che tanto quanto suo marito RO Per_2 hanno mantenuto la propria residenza presso l'immobile oggetto del contratto,
[...] situato in Corso Europa n. 26, piano 2° interno 9, come risulta dai certificati depositati da parte attrice. Il contratto in questa sede impugnato è, inoltre, successivo sia alla raccomandata del 18.3.2014 con la quale la revocava gli affidamenti alla debitrice Pt_2 invitandola al rimborso del credito, che all'azione proposta da quest'ultima con atto di citazione del 2.4.2014 nei confronti della Banca. Se ne può desumere la consapevolezza della circa la gravità della propria situazione debitoria e l'intento di sottrarsi CP_1 alla relativa responsabilità contrattuale, circostanze che non possono che essere confermate dalla costituzione nel settembre 2012 del fondo patrimoniale sull'unico cespite di cui risultava titolare e della cancellazione dal Registro delle Imprese della propria impresa individuale nel marzo 2014. L'esistenza di un contratto preliminare intercorrente tra i fratelli contraenti e datato 5.3.2014 non incide poi sulla qualifica dell'operazione negoziale, dal momento che, oltre a precedere di un solo mese l'atto di citazione con il quale la contestava la pretesa creditoria dell'odierna attrice, CP_1 esso assume data certa opponibile ai terzi solo dal momento della autenticazione delle firme, avvenuta in data 4.5.2015, come risulta dagli atti depositati. Le suindicate considerazioni, unite al legame familiare intercorrente tra i contraenti, inducono a
- 4 - concludere per il carattere simulato dell'atto di compravendita del 27.7.2015 con il quale con il consenso del coniuge ha alienato al RO Persona_2 fratello la nuda proprietà pari ad un mezzo dell'intero dell'unità PA immobiliare facente parte del fabbricato sito in Napoli al Corso Europa n. 26. Il suddetto contratto deve quindi essere dichiarato inefficace nei confronti delle parti contraenti e della banca creditrice”.
Avverso detta decisione, notificata in data 23.1.2020, proponeva appello
, con atto di citazione notificato in data 17/18.2.2020, PA
invocandone l'integrale riforma e deducendo a sostegno l'erronea interpretazione delle circostanze di fatto ritenute dal giudice di prime cure elementi presuntivi idonei a fondare la domanda di simulazione assoluta laddove, invece, il trasferimento era avvenuto per far fonte a un debito contratto precedentemente dalla sorella mai restituito;
lamentava, infine, CP_1
la mancata ammissione della prova testimoniale articolata.
Si costituiva , riportandosi all'atto di appello, notificato in data RO
20.2.2020, e sostanzialmente alle ragioni di dissenso del fratello, nonché la impugnando gli appelli Controparte_4 perché infondati e reiterando, subordinatamente, la domanda di inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto di compravendita, nonché l'inammissibilità delle richieste istruttorie di controparte e, nella denegata ipotesi di ammissione, chiedeva di essere ammessa alla prova contraria.
Disposta la riunione dei due procedimenti, giusta ordinanza della Corte del
5.10.2022, e acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, la causa subiva una serie di rinvii per esigenze di ruolo;
quindi, riassegnato il procedimento alla
Sesta Sezione Civile, giusto decreto n. 420/2024 della Presidente della Corte
d'Appello di Napoli con cui è stato disposto un riequilibrio dei carichi di lavoro tra le sezioni civili ai sensi dell'art.167 della Circolare sulla formazione delle tabelle in attuazione del quale sono stati assegnati alla Sesta Sezione Civile circa
200 procedimenti iscritti nelle annualità tra il 2018 e il 2022, e, quindi, alla dr.ssa
Assunta d'Amore, visto il decreto n.36/25 con cui la Presidente della Corte
d'Appello di Napoli ha fatto proprio il provvedimento di perequazione
- 5 - adottato dalla Presidente della Sesta Sezione Civile in data 26.1.2025, così come integrato con nota del 2.2.2025, la causa veniva riservata in decisione all'udienza dell'8 maggio 2025, con concessione di termini di cui all'art. 190
c.p.c., ridotti a trenta giorni per il deposito delle comparse conclusionali.
Gli appelli, sostanzialmente speculari quanto ai motivi su cui si fondano, non appaiono fondati e meritevoli di accoglimento alcuno.
Con un primo motivo dolendosi dell'omessa motivazione RO
sull'apparenza dell'alienazione, assume l'erronea valutazione da parte del
Tribunale, quali elementi presuntivi dell'accordo simulatorio, delle circostanze di fatto ivi riportate in quanto non fondati affatto su un fatto noto;
in particolare, deduce che il pagamento del prezzo risulta documentato, oltre che dichiarato dinanzi al Notaio con assunzione piena di responsabilità, laddove il giudice di prime cure richiama un precedente di legittimità affatto pertinente e non tiene conto della mancata contestazione dell'avvenuta quietanza da parte dell'attrice.
Aggiunge che è assolutamente irrilevante la circostanza che i venditori siano rimasti nell'appartamento in cui erano sempre vissuti con la madre, titolare del diritto di usufrutto sull'immobile, essendone stata trasferita solo la nuda proprietà nella misura di 1/2, così come evidenzia l'introduzione del giudizio da parte di nei confronti della per l'accertamento RO Pt_2
dell'ammontare del credito, conclusosi, difatti, con un parziale, seppure minimo, accoglimento della domanda e la compensazione delle spese di lite.
Peraltro, non è stata debitamente considerata l'inutilità di porre in essere una operazione del genere al solo fine di sottrarre l'immobile alla garanzia patrimoniale generica ex art.2740 c.c. essendo stato già costituito sullo stesso un fondo patrimoniale in epoca ben anteriore al sorgere dello stesso credito.
, pur condividendo dette ragioni di dissenso alla decisione PA impugnata, evidenzia l'omessa valutazione da parte del Tribunale degli innumerevoli fatti noti, che avrebbero potuto sorreggere una valutazione di effettività della compravendita impugnata con la domanda simulatoria, quali il
- 6 - prestito della somma complessiva di € 93.284,26 a mezzo di due assegni del
2001 e del 2004 in favore della sorella che si era impegnata, nell'ipotesi in CP_1
cui non avesse restituito dette somme, a trasferirgli la metà della nuda proprietà dell'immobile di cui era già comproprietario per la residua metà. L'appellante aggiunge, quindi, che, all'epoca dell'atto, aveva difficoltà a pagare i suoi fornitori, svolgendo attività di impresa nel settore edile dal 2008 al 2012, mentre la sorella non versava in condizioni economiche disagiate;
infine, si riporta a quanto già lamentato dalla sorella con il suo atto di appello in merito CP_1 all'erronea valutazione da parte del Tribunale degli elementi di fatto utilizzati quali elementi presuntivi dell'accordo simulatorio.
Detti motivi non appaiono fondati.
Il Tribunale ha condivisibilmente evidenziato come sia mancata la prova del pagamento del prezzo a mezzo di due assegni emessi circa dieci anni prima la compravendita e aggiunge che “se in relazione al secondo assegno, di € 54.550, è stata allegata un copia dalla quale risulta il nominativo di quanto RO all'assegno del 2001, di lire 75.000.000 (equivalenti a € 38.734,26) è invece agli atti solo una copia contabile, dalla quale non emerge il relativo intestatario. […] neanche in relazione all'assegno intestato sussistono elementi che permettono di considerarlo come funzionalmente collegato all'acquisto della nuda proprietà dell'immobile in questione”.
Va opportunamente premesso che, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, risulta pienamente contestata la quietanza del pagamento del prezzo da parte della invero, quest'ultima con la prima memoria ex art.183 c.p.c. Pt_2
ha dedotto in merito a detti assegni che “-l'unico assegno esibito – peraltro in fotocopia (che qui, proprio per questo, ampiamente si disconosce) – è quello circolare di €
54.500,00 emesso in data 24/06/2004 intestato alla sig.ra -non vi è RO prova che detto assegno sia mai stato consegnato alla sig.ra e da questa CP_1 incassato;
-non vi è prova (anzi è molto inverosimile) che detto assegno fosse mai stato emesso al fine di acquistare il 50% della nuda proprietà dell'appartamento in Napoli alla Via Cilea;
-l'altro assegno di lire 75.000.000 del 21/06/2001 non è allegato;
controparte ha solo prodotto una copia di una contabile dal quale non è nemmeno dato evincere l'intestatario dell'assegno circolare” (cfr. in atti).
- 7 - Ebbene, alle circostanze di fatto evidenziate dal giudice di prime cure a dimostrazione della mancata prova che le somme portate dai due assegni fossero state riscosse da e che costituissero il pagamento del RO prezzo della vendita convenuta dalle parti dieci anni prima, affatto contestate dagli appellanti, devono aggiungersene di ulteriori, efficacemente evidenziate dall'appellata, in base alle quali non è possibile ritenere dimostrato che gli assegni fossero stati consegnati e riscossi da , pur se uno dei RO
due non risulta nemmeno intestato a quest'ultima.
Sul punto giova ricordare che la prova della simulazione assoluta che i terzi o i creditori sono chiamati a fornire ex art. 1417 c.c. può fondarsi su elementi presuntivi che normalmente sono la regola. Infatti, ai fini dell'indagine sulla simulazione, le risultanze dell'atto pubblico non sono decisive, perché la sua efficacia probatoria riguarda la provenienza delle dichiarazioni e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza, e non l'intrinseca verità delle dichiarazioni, né la rispondenza dei fatti alla vera intenzione delle parti. La conformità al reale interno volere di tali manifestazioni di volontà può, quindi, essere contrastata con ogni mezzo di prova nei casi contemplati dall'art. 1417 c.c., ivi compresa la prova per presunzioni.
Qualora l'azione di simulazione proposta dal creditore di una delle parti di un contratto di compravendita immobiliare fondi su elementi presuntivi che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2697 c.c., indichino il carattere fittizio dell'alienazione, l'acquirente ha l'onere di provare l'effettivo pagamento del prezzo, potendosi, in mancanza, trarre elementi di valutazione circa il carattere apparente del contratto;
tale onere probatorio non può, tuttavia, ritenersi soddisfatto dalla dichiarazione relativa al versamento del prezzo contenuta nel rogito notarile, in quanto il creditore che agisce per far valere la simulazione è terzo rispetto ai soggetti contraenti (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5326 del
02/03/2017; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 15510 del 13/06/2018 e Cass. Sez. 2 - ,
Ordinanza n. 18347 del 04/07/2024).
- 8 - Quindi, il pagamento del prezzo contenuto nell'atto di compravendita si pone come mera dichiarazione delle parti, essendo l'attestazione del notaio limitata al fatto che le parti hanno firmato l'atto e reso in sua presenza le dichiarazioni in esso contenute e, in assenza dell'effettivo pagamento di questa parte del prezzo, da offrirsi da parte dell'acquirente, deve ritenersi che lo stesso non sia stato affatto provato.
Va, altresì, ricordato che la consegna del titolo bancario determina l'estinzione del debito, che si perfeziona soltanto nel momento dell'effettiva riscossione della somma portata dal titolo, poiché la consegna dello stesso deve considerarsi effettuata, salva diversa volontà delle parti, "pro solvendo" (Cass. civile sez. II, 05/06/2018, n.14372 e, da ultimo, Cass. 28418/2024). Peraltro, la matrice di un assegno costituisce una mera annotazione da parte del debitore, che, in assenza del titolo, e della prova dell'incasso, non ha alcuna rilevanza ai fini della prova del pagamento (Cass. civile 15709/2021).
Pertanto, sul punto, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, che quali parti contraenti sono soggette a limiti nella prova testimoniale e per presunzioni a differenza dei terzi, è del tutto mancata la prova della corresponsione del prezzo.
Infine, l'errato richiamo da parte del Tribunale al precedente della Suprema
Corte n. 6907 dell'11.3.2019, secondo l'assunto difensivo di , RO
appare tutt'altro che non pertinente;
invero, con detto precedente la Cassazione ha appunto escluso la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. laddove il Tribunale aveva ritenuto provata la simulazione assoluta dei negozi in forza di diversi elementi indiziari, tra i quali: “in entrambi gli atti si fa riferimento ad un pagamento gia' completamente avvenuto prima dell'atto e dunque non effettuato in presenza del notaio rogante;
gli assegni prodotti dagli odierni ricorrenti, quali mezzi di pagamento del corrispettivo delle compravendite, risultano essere stati versati su un conto cointestato al padre ed al figlio, ma non viene fornita prova adeguata dell'effettivo incameramento delle somme da parte del de cuius: da un lato il conto di destinazione delle somme era cointestato al de cuius ed al figlio dall'altro, al CP_5 momento del decesso, sul conto corrente del de cuius non risultava alcuna somma,
- 9 - nonostante i rilevanti importi versati pochi anni prima, ed anzi, gia' alla data dell'1.7.1996, ogni importo ivi versato risultava venuto meno”.
Nel caso sottoposto al vaglio del Supremo Collegio, pur essendo stato provato il versamento del prezzo su di un conto cointestato anche all'acquirente, si è ritenuto che non fosse stata fornita una adeguata prova dell'incameramento del prezzo;
si tratta di un principio, vieppiù, applicabile nella fattispecie in esame in cui gli assegni, a mezzo dei quali diversi anni addietro sarebbe stato versato il prezzo, non risultano affatto riscossi da parte della futura alienante.
Invero, il pagamento delle obbligazioni per somma di denaro adempiute al domicilio del debitore, ove effettuabile in banca, si perfeziona solo allorché la rimessa entri materialmente nella disponibilità dell'avente diritto e non anche quando (e per il solo fatto che) il debitore abbia inoltrato alla propria banca l'ordine di pagamento e questa abbia dichiarato di avervi dato corso.
Poiché, quindi, alla dichiarazione relativa al versamento del prezzo, pur contenuta in un rogito notarile di una compravendita immobiliare, non può attribuirsi valore vincolante nei confronti dei terzi, conseguentemente è lecito trarre elementi di valutazione circa il carattere fittizio del contratto di vendita dalla circostanza che il compratore, su cui grava l'onere di provare il pagamento del prezzo, non abbia fornito la relativa dimostrazione attraverso i documenti sopra indicati, assolutamente inidonei allo scopo.
Il che, considerate l'entità della somma dichiarata e gli ulteriori elementi di seguito riesaminati, non poteva che essere considerato come elemento indiziario preponderante nella valutazione della fondatezza della domanda di simulazione.
Non appare irrilevante, così come sostenuto dall'appellante , la RO
circostanza che i venditori siano rimasti nell'appartamento in cui erano sempre vissuti con la madre, titolare del diritto di usufrutto sull'immobile, essendone stata trasferita solo la nuda proprietà nella misura di ½ in favore di PA
, già titolare della residua metà della nuda proprietà. Invero, detta
[...] circostanza appare confermare l'accordo simulatorio della compravendita
- 10 - proprio in considerazione delle ragioni che avrebbero determinato le parti a concludere detto contratto ovvero a consentire a , PA
imprenditore nel settore edile dal 2008 al 2012, a superare le difficoltà di pagare i suoi fornitori ricevendo in restituzione il prestito effettuato in favore della sorella. Eppure, nonostante le esigenze economiche che hanno indotto a farsi trasferire la nuda proprietà dell'immobile da parte PA
della sorella onde vedersi restituita la somma prestatale anni addietro, CP_1
l'operazione negoziale posta in essere non appare evidentemente idonea a soddisfarle in ragione dell'impossibilità da parte del primo di ricavare alcun utile economico dall'immobile, che ha continuato ad essere occupato dalla madre e dalla sorella unitamente al marito;
al contrario, divenendone nudo proprietario al 100% si è assunto tutti i relativi oneri economici che, prima dell'atto dispositivo, poteva contare di dividere con la sorella in pari quota.
Altro elemento che smentisce detto intento è dato dalla incomprensibile stipulazione tra le Parti del compromesso di vendita dell'immobile il 5.3.2014
(allorquando erano trascorsi oltre dieci anni dall'identico impegno assunto a fronte dell'erogazione del credito) e, ancor più, dalla trascrizione in data 5.5.
2015 del riconoscimento delle sottoscrizioni del compromesso laddove il contratto definitivo è stato stipulato poco dopo ovvero il 27.7.2015 e non è stato affatto dedotto che si sia mai rifiutata di restituire il prestito RO
fattole dal fratello a mezzo della compravendita de qua.
Anche gli ulteriori elementi di fatto, ritenuti dal Tribunale sintomatici dell'intento di di spogliarsi fittiziamente di ogni suo bene RO
immobile, appaiono correttamente valutati laddove l'azione giudiziaria intrapresa da quest'ultima nei confronti della dopo la ricezione della Pt_2
lettera raccomandata del 18.03.2014 di revoca degli affidamenti, definita con una sentenza di compensazione delle spese di lite, ma, di sostanziale conferma della pretesa creditoria, unitamente alla cancellazione dal Registro delle
Imprese dimostrano inequivocabilmente l'intento di non pagare quanto dovuto sia a mezzo dell'unico immobile di cui era nuda comproprietaria che a mezzo di
- 11 - eventuali utili della propria attività di impresa, di lì a poco (31.3.2014) cancellata.
Parimenti appare irrilevante la evidenziata inutilità di porre in essere una operazione del genere al solo fine di sottrarre l'immobile alla garanzia patrimoniale generica ex art.2740 c.c. essendo stato già costituito sullo stesso un fondo patrimoniale in epoca ben anteriore al sorgere dello stesso credito.
Al riguardo basti, invero, sottolineare che solo la cancellazione del costituito fondo patrimoniale avrebbe consentito la formalizzazione della successiva alienazione di carattere oneroso che rappresenta, per ciò solo, una fattispecie negoziale che mette maggiormente al riparo rispetto al precedente strumento negoziale di natura gratuita.
Conclusivamente, quindi, pur non essendo decisivo ai fini dell'accoglimento della domanda di simulazione l'atteggiamento soggettivo dei convenuti, posto che, a differenza dell'azione revocatoria in cui è richiesta, in ogni caso, la prova dell'esistenza dell'eventus damni e, nei negozi a titolo oneroso, anche l'esistenza del consilium fraudis, nell'azione di simulazione si prescinde da tali elementi e l'intento di sottrarre i beni alla garanzia del credito può essere un elemento concorrente, ma non unico, della prova della simulazione (cfr. Cass., sez. I, 5 maggio 2010, n. 10909; Id., sez. II, 30 maggio 2005, n. 11372), ritiene la Corte che a) l'esistenza di rilevanti debiti pecuniari in capo all'alienante; b) la dedotta corresponsione dell'intero prezzo della compravendita in anticipo di oltre dieci anni e senza alcuna garanzia;
c) la mancata prova dell'avvenuta corresponsione del prezzo pattuito in contratto;
d) la mancanza di prova della cessazione del vincolo derivante dal fondo patrimoniale costituito in data 24.9.2012 in favore dell'alienante e del di lei coniuge, e) l'esiguità del prezzo Persona_2
indicato rispetto a quello reale in considerazione della consistenza e dell'ubicazione degli immobili e del valore dell'usufrutto tenuto conto dell'età di 80 anni della titolare;
f) la mancata prova dell'utilizzo diretto o indiretto dell'immobile da parte dell'acquirente nonostante la dichiarata volontà di superare difficoltà economiche;
g) la posteriorità degli atti dispositivi
- 12 - (preliminare e definitivo) rispetto all'insorgere dell'esposizione debitoria, ridottasi in maniera inconsistente a € 44.282,90 oltre interessi legali dal
1°.10.2014 a seguito del giudizio di accertamento del relativo ammontare, giusta la sentenza n.27/2020 pronunciata dal Tribunale di Napoli in data 3.1.2020, laddove, con l'atto di citazione notificato in data 21.7.2016 è stato fatto valere un credito di € 46.980,26, oltre interessi al tasso del 10% dal 1°.10.2014; h) la circostanza che i venditori abbiano continuato ad abitare negli immobili venduti e il compratore abbia mantenuto la sua precedente residenza;
i) la trascrizione in data 5 maggio 2015 del riconoscimento delle sottoscrizioni del compromesso di vendita del 5.3.2014, seppure non sia stata mai dedotta e ancor meno documentata l'indisponibilità dell'alienante alla stipula del contratto definitivo;
l) la rinunzia all'ipoteca legale da parte dell'alienante all'art.10 del contratto;
m) il rapporto di parentela tra le parti contrattuali.
Tutti detti elementi, sistematicamente letti, depongono nel senso dell'assenza da parte dell'alienante dell'intento di dismettere la titolarità del diritto e dell'altra parte della volontà di acquisirla;
la sussistenza di ulteriori indizi in base ai quali
è stato dimostrato che, attraverso l'alienazione del bene, abbia RO
inteso sottrarlo alla garanzia generica del creditore concorrono a provare l'accordo simulatorio.
Infine, entrambi gli appellanti lamentano la mancata ammissione della prova testimoniale le cui risultanze ben avrebbero potuto suffragare la tesi sostenuta dell'effettività dell'operazione negoziale in esecuzione di un prestito di denaro avvenuto oltre dieci anni prima in favore di , che, invece, a RO
parere della Corte, non sarebbe stata comunque idonea a smentire la prova presuntiva raccolta ex adverso, perché anche l'intervenuta prova in ordine al prestito intervenuto diversi anni addietro e alle peggiorate condizioni economiche di tanto da essere costretto a chiederne la PA restituzione, di per sé, non dimostrano l'effettività della vendita e, dunque, non incrinano per ciò solo la verosimile consapevolezza del sotteso accordo simulatorio.
- 13 - Senza, poi, considerare che il relativo capitolato (cfr. memorie ex art.183, secondo termine, c.p.c. e richiesta di revoca dell'ordinanza istruttoria e di ammissione della prova testimoniale, reiterata all'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.9.2019) sconta il seguente assorbente profilo di inammissibilità: tutto il capitolato è volto a dimostrare l'impegno assunto da a trasferire al fratello il 50% della nuda proprietà RO
dell'immobile oggetto di causa ad estinzione del debito scaduto per cui la prova di tale accordo non poteva essere affidata a testimoni, ma, essendo necessaria la forma scritta ad substantiam ex artt. 1350 e 1351 c.c., solo a un atto scritto.
Poiché la legge stabilisce per tale contratto la forma scritta ad substantiam (nella specie, contratto preliminare traslativo di diritto di proprietà su immobile), alla mancata produzione in giudizio del documento non può supplire la prova testimoniale, ostandovi il disposto espresso dell'art. 2725 c.c. salva l'ipotesi della perdita incolpevole del documento costitutivo di quel diritto, essendo volta in tal caso la prova per testimoni alla ricostruzione del documento (Sez. 2,
Sentenza n. 8611 del 29/08/1998). Per mera completezza espositiva, va ricordato che l'inammissibilità della prova testimoniale avente ad oggetto l'esistenza del negozio può essere dedotta, ancorché la prova sia stata espletata, in qualsiasi stato e grado del giudizio ed è rilevabile anche d'ufficio (Sez. 2,
Sentenza n. 2902 del 25/03/1987; conf. Sez. 2, Sentenza n. 2988 del 10/04/1990,
Sez. 3, Sentenza n. 4690 del 12/05/1999, Sez. 2, Sentenza n. 144 del 08/01/2002,
Sez. 2, Sentenza n. 11389 del 30/05/2005).
Può, quindi, sostenersi che i plurimi elementi indiziari sopra indicati sostengano il carattere fittizio del contratto impugnato e depongano per la correttezza della decisione impugnata.
All'infondatezza dell'appello consegue l'integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza degli appellanti e vengono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera
- 14 - prestata e considerato che in ipotesi di domanda diretta a far dichiarare la simulazione assoluta di un contratto di compravendita di un immobile, proposta dai creditori del simulato alienante, il valore della causa, anche ai fini della liquidazione del compenso ai difensori delle parti vittoriose, va determinato in relazione al valore dell'immobile oggetto della vendita ovvero in base al prezzo indicato nell'atto che si assume simulato (cfr. Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 713 del 30/01/1980).
Infine, ritiene la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico di ciascun appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, co. 1 quater, T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1, co. 17, l. n. 228/12.
PQM
La Corte di Appello di Napoli – Sesta sezione civile – definitivamente pronunciando sugli appelli proposti da e RO PA nei confronti della in persona del legale Controparte_6
rappresentante pro-tempore, avverso la sentenza n. 233/2020 del Tribunale di
Napoli pronunciata in data 10 gennaio 2020, così provvede:
a) rigetta gli appelli avanzati rispettivamente da e da RO
; PA
b) condanna ciascun appellante al pagamento delle spese del grado in favore della che si liquidano in € Controparte_6
9.600,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA e
CPA come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico di ciascun appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 9 luglio 2025.
La Presidente est. dr.ssa Assunta d'Amore
- 15 -