Articolo 177 del Codice delle comunicazioni elettroniche
Articolo 166Articolo 178
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16 settembre 2003
Art. 177. Verbali di collaudo e di ispezione 1. L'esito dei collaudi e delle ispezioni risultera' da apposito verbale da consegnarsi all'autorita' marittima ed, in copia, all'armatore o a chi lo rappresenta o alla societa' di gestione di cui all'articolo 183, comma 2.
Entrata in vigore il 16 settembre 2003
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