CASS
Sentenza 31 maggio 2023
Sentenza 31 maggio 2023
Commentario • 1
- 1. ABUSIVITA’ CLAUSOLE E D.I. NON OPPOSTO: se è fatta valere con opposizione all’esecuzione ex art. 615 cpc deve essere riqualificata come opposizione tardiva ex art.…Avv. Guendalina Gais · https://www.expartecreditoris.it/ · 22 giugno 2023
ISSN 2385-1376 In tema di controllo sull'abusività delle clausole, la Corte di giustizia dell'Unione Europea (in cause riunite C-693/19, SPV Project 1503, e C-831/19, Banco di Desio e della Brianza, del 17/05/2022) ha affermato che il giudicato derivante da mancata opposizione del decreto ingiuntivo copre quanto espressamente dedotto ed anche il deducibile, ma, quanto a quest'ultimo, non pure le questioni in tema di tutela del consumatore assicurata dalla disciplina Eurounitaria, sussistendo in capo al giudice il potere-dovere di esaminarle pure d'ufficio. In altri termini, quanto meno il giudicato sul decreto ingiuntivo non opposto si estende alle questioni in tema di tutela del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 31/05/2023, n. 15324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15324 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 31745/2021 R.G. proposto da STEGIR SRL, in persona del legale rappresentante p.t., DE KISS STE- FANIA, in proprio e quale erede accettante con beneficio di inventario di TO ER VA, nonché TO MON- ER AR, quale erede accettante con beneficio di inven- tario di TO ER VA, elettivamente domici- liati in ROMA, via di TORREVECCHIA 118, presso lo studio legale SE- PIACCI, in uno all’avvocato Alessandro PALMIGIANO, che li rappre- senta e difende;
- ricorrenti -
contro ITALFONDIARIO SPA, in persona del procuratore del legale rappre- sentante p.t., quale procuratrice mandataria di CASTELLO FINANCE Opposizione esecuzione – contestazione della legittimazione della ces- sionaria del credito – clausole abusive di con- tratto oggetto di de- creto ingiuntivo non op- posto da consumatori – inammissibilità del ri- corso Civile Sent. Sez. 3 Num. 15324 Anno 2023 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: DE STEFANO FRANCO Data pubblicazione: 31/05/2023 PU 18/05/2023 - n. 31745/21 r.g. – pres. est. F. De Stefano -2- SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettiva- mente domiciliato in ROMA, VIA VITTORIO VENETO 108, presso lo studio dell’avvocato Roberto MALIZIA, che lo rappresenta e difende;
- controricorrente -
nonché contro INTESA SANPAOLO SPA;
UNICREDIT SPA;
doVALUE SPA per UNI- CREDIT SPA;
PRELIOS CREDIT SERVICING SPA per INTERNATIONAL CREDIT RECOVERY (8) SRL;
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS- SIONE;
RISCOSSIONE SICILIA SPA;
DUEPUNTOZERO NPL SPA per DUOMO SPV SRL
- intimati -
avverso la sentenza n. 955/2021 della CORTE D’APPELLO di PA- LERMO, pubblicata il 15/06/2021; udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 18/05/2023 dal Presidente Dott. Franco DE STEFANO;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del So- stituto Procuratore generale Dott. OV Battista NARDECCHIA, il quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con affermazione dei principi di diritto nell’interesse della legge, ai sensi dell’art. 363 co. 3 cod. proc. civ., come specificamente argo- mentati ed enunciati;
lette le memorie delle parti. Fatti di causa 1. Con la qui gravata sentenza la Corte d’appello di Palermo ha rigettato l’appello dispiegato contro la sentenza n. 613/16 del Tribu- nale di Palermo, di solo parziale accoglimento dell’opposizione, di- spiegata il 02/12/2010, a due esecuzioni immobiliari riunite (la n. 253/94 r.g.e., ad impulso di Comit Factoring spa;
la n. 472/98 r.g.e., ad impulso del Banco di Sicilia spa - Divisione Sicilcassa;
con nume- rosi interventi), proposta dagli esecutati IR RL, VA RL in liq.ne, DO OR MO e IA De KI, questi PU 18/05/2023 - n. 31745/21 r.g. – pres. est. F. De Stefano -3- ultimi quali eredi di OV OR MO e la seconda anche in proprio. 2. In particolare, si allega che, quanto alle ragioni creditorie azio- nate con intervento di Italfondiario nella procedura n. 253/94 r.g.e. in forza di d.i. n. 1999/93 del Tribunale di Palermo, il giudice di primo grado aveva respinto l’eccezione di difetto di legittimazione ed ac- certato in € 1.054.694,71 il credito azionato, respingendo ogni altra doglianza. 3. La corte territoriale, quanto alle censure su tale specifica po- sizione processuale, ha: da un lato, ricostruito la legittimazione della cessionaria dell’originaria creditrice in base alla richiesta degli oppo- nenti di considerare a deconto dell’eventuale esposizione i paga- menti conseguiti dagli creditori in altra procedura esecutiva immobi- liare dinanzi al Tribunale di Roma, nonché sull’intervenuta iscrizione nel registro delle imprese delle operazioni di trasformazione e pub- blicazione in G.U. delle cessioni in blocco (reputata al riguardo suffi- ciente la conclusione di Cass. 13548/17 e di Cass. 4453/18); dall’al- tro, ha ritenuto preclusa ai debitori la deduzione delle conseguenze di eventuali illegittimità delle pretese consacrate in decreti ingiuntivi non opposti. 4. Per la cassazione della richiamata sentenza, limitatamente ai capi relativi alla ragione di credito azionata da Italfondiario quale procuratrice - secondo quanto prospettato a pag. 3 del ricorso - di Castello FI, ricorrono IR RL, quale debitore principale, non- ché la De KI e il OR MO, la prima anche in proprio e quali eredi di confideiussore, sulla base di due motivi. 5. In particolare, i ricorrenti lamentano: col primo motivo, viola- zione e/o falsa applicazione degli artt. 1260, 1264, 2697 c.c., art. 58 d.lgs. 385/1993 in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., censu- rando la sentenza di appello nella parte in cui ha ritenuto dimostrata la cessione ad Italfondiario spa in qualità di mandataria della Castello FI RL e di SA San Paolo del credito vantato contro i PU 18/05/2023 - n. 31745/21 r.g. – pres. est. F. De Stefano -4- ricorrenti originariamente dalla CA Commerciale Italiana spa;
col secondo motivo, violazione e/o falsa applicazione della l. 108/96 e artt. 1469 bis e ss. cod. civ., oggi 33 cod. cons. e 58 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., censurando la sentenza di appello nella parte in cui ha ritenuto che la mancata opposizione al decreto ingiuntivo ren- desse definitiva anche la debenza di interessi superiori al tasso soglia usura ex l. 108/96, rigettando conseguentemente la richiesta di ri- chiamo del c.t.u. 6. Notificato ai procuratori costituiti nel precedente grado di ap- pello il ricorso quanto ad SA SanPaolo, Unicredit, AdER, Riscos- sione Sicilia, ICR (8), Duomo SPV per Duepunto zero npl, Castello FI, ha notificato controricorso soltanto Italfondiario spa, quale procuratrice mandataria di quest’ultima. 7. Il ricorso è trattato, in mancanza di istanze di discussione orale, in forma cameralizzata [secondo le previsioni dell’art. 23, co. 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla l. 18 di- cembre 2020, n. 176, siccome successivamente prorogato: al 31 lu- glio 2021 dall’art. 6, co. 1, lett. a), n. 1), del d.l. 1 aprile 2021, n. 44, conv. con modif. dalla l. 28 maggio 2021, n. 76; al 31 dicembre 2021 dall’art. 7, co. 1 e 2, d.l. 23 luglio 2021, n. 105, conv. con modif. dalla l. 16 settembre 2021, n. 126; al 31 dicembre 2022 dall’art. 16, co. 1 e 2, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, conv. con mo- dif. dalla l. 25 febbraio 2022, n. 15; al 30 giugno 2023 dall’art. 8, co. 8, d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, conv. con mod. dalla l. 24 febbraio 2023, n. 14] alla pubblica udienza del 18/05/2023, per la quale il pubblico ministero e le parti hanno depositato, rispettiva- mente, conclusioni scritte nel senso dell’inammissibilità (ma con af- fermazione di specifici principi di diritto sulla questione coinvolta dal secondo motivo) e memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ., nel testo applicabile ratione temporis. Ragioni della decisione PU 18/05/2023 - n. 31745/21 r.g. – pres. est. F. De Stefano -5- 1. Va preliminarmente verificata l’integrità del contraddittorio di- nanzi a questa Corte: ma va notato come manchi prova del coinvol- gimento in questa sede non solo del condebitore esecutato VA RL in liq.ne, ma pure degli altri interventori menzionati già soltanto nella intestazione della gravata sentenza, cioè EL FI RL e CA Carige spa, senza alcun elemento chiaro sulle ragioni a base di tale scelta processuale. 2. E tuttavia, ove possa predicarsi la loro qualità di litisconsorti necessari quanto meno risultanti dagli atti, è superflua l’integrazione del contraddittorio nel presente giudizio di legittimità nei loro con- fronti alla stregua dei principi consolidati nella giurisprudenza di que- sta Corte, che esimono dall’ordine di rinnovazione della notifica del ricorso in caso di nullità di quella o da quello di integrazione del con- traddittorio in caso di ricorso di cui si palesi l’inammissibilità (con principio affermato fin da Cass. Sez. U. ord. 22/03/2010, n. 6826) o l’infondatezza (tra le successive, in termini: Cass. 17/06/2013, n. 15106; Cass. Sez. U. 22/12/2015, n. 25772; Cass. ord. 21/05/2018, n. 12515; Cass. ord. 17/06/2019, n. 16141; Cass. Sez. U., ord. 30/11/2022, n. 35307; Cass. ord. 07/04/2023, n. 9562). 3. Infatti, il ricorso è inammissibile, perché non rispetta il requi- sito dell’esposizione sommaria dei fatti prescritto a pena di inammis- sibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.: requisito che è considerato dalla norma come uno speci- fico requisito di contenuto-forma del ricorso e deve consistere in una esposizione sufficiente a garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha origi- nato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impu- gnata (Cass., Sez. U, 18/05/2006, n. 11653, Rv. 588770 – 01; Cass., ord. 19/10/2006, n. 22385, Rv. 592918 – 01; Cass. 08/07/2014, n. 15478, Rv. 631745 – 01; Cass. 02/08/2016, n. 16103, Rv. 641493 - 01). PU 18/05/2023 - n. 31745/21 r.g. – pres. est. F. De Stefano -6- 5. Nel ricorso si dà sostanzialmente soltanto sommaria notizia del fatto che erano stati contestati “i crediti … vantati da Internatio- nal Credit Recovery (8) s.r.l., Italfondiario S.p.a. a fondamento delle procedure riunite (n. 253/98) ad istanza di Comit Factoring e fondato su D.I. n. 1999/93, n. 472/98 ad istanza di BD, oggi International Credit Recovery (8) e fondato sul D.I. n. 2024/94 ... oltre che dell’in- tervento spiegato il 15/3/2000 dal BD (oggi International Credit Recovery (8) e fondato su due rapporti di conto corrente e su 28 cambiali)”; e si passa poi all’illustrazione delle posizioni sulle que- stioni ancora rilevanti assunte dalle parti contrapposte nel corso dell’opposizione esecutiva. 6. Ma nella specie, la complessità, soggettiva ed oggettiva, delle espropriazioni immobiliari riunite esigeva una compiuta, per quanto anche solo sintetica, specifica indicazione delle ragioni di credito di ognuno dei procedenti e degli interventori e dei debitori rispettiva- mente assoggettati ad esecuzione, dell’andamento del relativo pro- cesso esecutivo e del suo stato al momento della proposizione dell’opposizione, come pure delle ragioni a sostegno di questa nella formulazione del solo rilevante atto introduttivo della fase sommaria, nonché dello sviluppo del relativo giudizio, all’esito del quale è stata resa la qui gravata sentenza. 7. Tanto era invero indispensabile per verificare anche già solo l’integrità del contraddittorio fin dal primo grado, pure in relazione all’interesse che alla definizione dello specifico thema decidendum originario possono avere tutti gli altri soggetti dei processi esecutivi (di norma, litisconsorti necessari nelle opposizioni esecutive), ma in ogni caso per valutare lo stato di questi ultimi e, di conseguenza, la tempestività e la rilevanza, in riferimento a ciascuno di tali elementi, delle contestazioni mosse con il solo rilevante atto di introduzione della indefettibile fase sommaria dell’opposizione. 8. E, com’è noto, le eventuali lacune del ricorso non possono essere emendate con alcun atto ulteriore e successivo (come PU 18/05/2023 - n. 31745/21 r.g. – pres. est. F. De Stefano -7- ricordato dal Procuratore generale;
tra le molte, da ultimo, v. Cass. Sez. U., ord. 09/03/2020, n. 6691) e quindi neppure con la memoria o ad altri atti ad esso estrinseci (quali, ad esempio ai fini dell’identi- ficazione di altri potenziali controinteressati, la relata di notifica del ricorso, che con essa non fa mai corpo). 9. Alla conseguente complessiva ragione di inammissibilità del ricorso nel suo complesso potrebbe del resto affiancarsene una ulte- riore, riferita al primo motivo: proprio perché nell’atto con cui il pre- sente giudizio di legittimità è stato introdotto non si somministrano elementi per comprovare che la doglianza di difetto di legittimazione dell’interventrice sia stata tempestivamente sollevata con il ricorso introduttivo della fase sommaria dell’opposizione, unico a rilevare a tal fine per non essere consentita, nelle opposizioni esecutive, la pro- posizione di ragioni di contestazione diverse ed ulteriori (con la sola eccezione della caducazione del titolo esecutivo), come da consoli- data giurisprudenza di questa Corte (tra le ultime, Cass. ord. 06/04/2022, n. 11237, con rinvio alla motivazione di Cass. Sez. U. n. 25478 del 21/09/2021 - Rv. 662368-02 - e Cass. Sez. U. n. 28387 del 14/12/2020 - Rv. 659870-01 - con ampi richiami di arresti pre- cedenti), che il Collegio con convinzione ribadisce. 10. Una tale conclusione preclude però la pronuncia del principio di diritto nell’interesse della legge, pure invocata dal Procuratore Ge- nerale nella sua requisitoria scritta. 11. Secondo quanto questi rileva, la fattispecie prospettata dai ricorrenti avrebbe riguardo - in estrema sintesi - alla deduzione con opposizione ad esecuzione della doglianza sull’emissione di un de- creto ingiuntivo, divenuto definitivo per mancata opposizione nei ter- mini e reso nei confronti di una debitrice principale e di suoi fideius- sori, in carenza di controllo, da parte del giudice, del carattere abu- sivo di alcune delle clausole (nella specie, aventi ad oggetto la de- benza di interessi superiori al tasso soglia ex l. 108/96) del contratto a base del credito principale: con richiesta allora dapprima al giudice PU 18/05/2023 - n. 31745/21 r.g. – pres. est. F. De Stefano -8- dell’esecuzione e, poi, ai giudici dell’opposizione a quest’ultima, di esercitare infine detto controllo sull’abusività della clausola contrat- tuale, fino ad ora evidentemente mancato. 12. È noto che, in materia, è intervenuta dapprima la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 17/05/2022 (in cause riunite C-693/19, SPV Project 1503, e C-831/19, Banco di Desio e della Brianza, a seguito di rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Milano con ordinanze del 10 agosto 2019 e del 31 ottobre 2019) e, poi, quella delle Sezioni Unite di questa Corte in data 06/04/2023, col n. 9479, rimodulando in profondità alcuni principi fondamentali del processo civile nazionale, primo fra tutti quello applicato, in modo fino a quel momento impeccabile, dalla qui gravata sentenza, dell’in- tangibilità della questione in quanto coperta dalla mancata opposi- zione al decreto monitorio, quest’ultima dando luogo (Cass. 07/10/1967, n. 2326, via via fino a Cass. 04/11/2021, n. 31636) ad un vero e proprio giudicato. 13. Sul punto, la Corte europea ha sancito che “l’art. 6, paragrafo 1, e l’art. 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell’ese- cuzione non possa - per il motivo che l’autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità - successivamente controllare l’eventuale carattere abu- sivo di tali clausole. La circostanza che, alla data in cui il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo, il debitore ignorava di poter essere qualificato come ‘consumatore’ ai sensi di tale direttiva è irrilevante a tale riguardo”. PU 18/05/2023 - n. 31745/21 r.g. – pres. est. F. De Stefano -9- 14. Da tale pronuncia può desumersi un principio di diritto che può tradursi, in termini congruenti con la tradizione giuridica nazio- nale, nel senso che il giudicato derivante da mancata opposizione del decreto ingiuntivo copre quanto espressamente dedotto ed anche il deducibile, ma, quanto a quest’ultimo, non pure le questioni in tema di tutela del consumatore assicurata dalla disciplina eurounitaria, sussistendo in capo al giudice il potere-dovere di esaminarle pure d’ufficio; in altri termini, quanto meno il giudicato sul decreto ingiun- tivo non opposto – per restare alla fattispecie espressamente consi- derata nella richiamata pronuncia sulla questione pregiudiziale ri- messa dal giudice italiano – si estende alle questioni in tema di tutela del consumatore, in quanto assicurata come inderogabile dalla disci- plina eurounitaria, ma se e solo se espressamente e, sia pur anche solo sommariamente, esaminate ed esplicitamente sottoposte al consumatore medesimo. 15. Intervenute sulla questione, le Sezioni Unite hanno ritenuto, all’esito di una approfondita analisi delle premesse, di escludere l’in- sostenibilità dell’impatto della pronuncia della Corte di giustizia sull’ordinamento processuale nazionale e sui suoi principi fondanti, quali la certezza del diritto a presidio del giudicato, ma al contempo possibile coerenziarla con questi in via di mera interpretazione, indi- viduandone le ricadute con un’articolata prospettazione di conse- guenze;
per quel che in questa sede rileva, è stato, in particolare, pronunciato il principio di diritto nell’interesse della legge in forza del quale, se il debitore ha proposto opposizione ad esecuzione ai sensi dell’art. 615, primo comma, cod. proc. civ., al fine di far valere l’abu- sività delle clausole del contratto fonte del credito ingiunto, il giudice adito la riqualificherà in termini di opposizione tardiva ex art. 650 cod. proc. civ. e rimetterà la decisione al giudice di questa (translatio iudicii). 16. Pare evidente che le Sezioni Unite abbiano voluto, nel pre- stare ossequio al dictum della Corte di giustizia, al contempo PU 18/05/2023 - n. 31745/21 r.g. – pres. est. F. De Stefano -10- applicare il principio di autonomia processuale dei singoli Stati mem- bri dell’Unione (in forza del quale, com’è noto, spetta a ciascun ordi- namento nazionale individuare gli strumenti processuali idonei a per- seguire l’obiettivo della corretta applicazione del diritto eurounitario, purché ne siano garantite effettività ed equivalenza). 17. In tal modo ed in base a quest’ultimo, la ratio della decisione può identificarsi nell’esclusione della ritrattabilità, in sede esecutiva e di opposizione esecutiva, del titolo esecutivo giudiziale definitivo costituito dal decreto ingiuntivo non opposto, in ordine al quale sia mancata una disamina anche ufficiosa dell’abusività o meno delle clausole del contratto azionato, restando rimessa la questione al giu- dice dell’opposizione ultratardiva al titolo stesso, unico competente a conoscerne il fondo;
piuttosto rimanendo devoluto al giudice dell’esecuzione un sommario controllo sull’abusività o meno delle clausole, restando pur sempre circoscritto il suo potere di delibazione di questioni di merito cognitivo al limitato fine della prosecuzione e definizione del processo esecutivo, ma con necessaria devoluzione alla sede propria del giudice dell’impugnazione al titolo giudiziale del fondo della questione e del potere di sospensione dell’esecutività del titolo. 18. Ora, è vero che, nella specie, sarebbe appunto da valutare la modalità concreta di operatività di tale innovativa – e, per alcuni profili, sicuramente impegnativa, non foss’altro che per garantirne la coerente collocazione sistematica e la tenuta dei relativi presupposti – eppure ineludibile translatio quando essa non sia stata disposta né dal giudice dell’esecuzione, nemmeno quale giudice della fase som- maria della relativa opposizione, né nel corso di quest’ultima, via via fino al giudizio di legittimità. 19. Non vi è però modo di intervenire, dopo così contenuto in- tervallo temporale e neppure a mera integrazione o specificazione, sugli approdi ermeneutici delle Sezioni Unite: non con lo speciale procedimento previsto dall’art. 374, co. 3, cod. proc. civ., per il PU 18/05/2023 - n. 31745/21 r.g. – pres. est. F. De Stefano -11- vincolo alle sezioni semplici derivante da quelli, in doveroso ossequio alla loro funzione nomofilattica, ma restando ognuna delle alterna- tive soluzioni prospettate nel ricco dibattito in dottrina aperta per ognuno dei giudici di merito;
non con un’ulteriore rimessione ai sensi del medesimo art. 374 cod. proc. civ. in relazione a profili che pos- sano assurgere a questioni di massima di particolare importanza e per conseguire sul punto ulteriori specificazioni od integrazioni, spet- tando alla sezione semplice desumere le conseguenze applicative concrete di quelle conclusioni. 20. Al contempo, ritiene il Collegio che la verifica di quali siano le conseguenze di tale pronuncia sul processo in corso (in cui la que- stione parrebbe essere stata agitata dagli odierni ricorrenti fin nei gradi precedenti) deve dirsi preclusa proprio dalla carenza degli ele- menti evidenziati al precedente punto 6, che rende meramente ipo- tetiche le evenienze configurabili ed insuscettibile di essere qualifi- cata come corrispondente a quella per cui è causa la fattispecie astratta cui riferire i principi di diritto a ricercarsi ed enunciarsi. 20. Al riguardo, come correttamente ricorda il Procuratore Gene- rale, l’enunciazione del principio di diritto nell’interesse della legge, ex art. 363 cod. proc. civ., non deve avere “un carattere meramente esplorativo o preventivo”, ma si lega necessariamente alla fattispecie concreta oggetto di cognizione (Cass., Sez. U., n. 404/2011; Cass., Sez. U., n. 23469/2016); anche nell’applicazione dell’istituto del principio di diritto nell’interesse della legge rimane viva e vitale quella necessaria compenetrazione tra l’esercizio dei compiti di no- mofilachia e i “fatti della vita” portati dalle parti dinanzi al giudice: ciò che dà fondamento alle ragioni di una disciplina che, a fronte di questioni di diritto e di fatto che rivestano particolare importanza, consente di pronunciare una regola di giudizio che, sebbene non in- fluente sulla concreta vicenda processuale, serva tuttavia come cri- terio di decisione di casi analoghi o simili (Cass., Sez. U., n. 27187/2007; Cass., Sez. U., n. 19051/2010). PU 18/05/2023 - n. 31745/21 r.g. – pres. est. F. De Stefano -12- 21. A giudizio del Collegio, non può darsi seguito ad alcuna atti- vità di ulteriore rimodulazione della disciplina processuale, quale quella che si avrebbe in applicazione dell’art. 363 cod. proc. civ. e per di più in un settore in cui è recente un imponente intervento di tal fatta delle Sezioni Unite, in base esclusivamente ad evenienze che devono qualificarsi – per i vizi di formazione del ricorso –ipote- tiche o frutto di supposizioni, anche solamente in ordine alle precise modalità di proposizione della doglianza nel solo rilevante atto intro- duttivo della fase sommaria dell’opposizione esecutiva nel cui corso è stata resa la sentenza oggetto del presente ricorso. 22. Per questa ragione stima il Collegio essere qui preclusa la pronuncia di un principio di diritto nell’interesse della legge e la pure cospicua questione andrà affrontata in presenza di un ricorso che consenta di ritenerla pertinente alla fattispecie e non affetto da un’inammissibilità tale da privare la Corte di identificare con affida- bile sicurezza i connotati della fattispecie da regolare. 23. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza ed in relazione al vizio originario del ricorso, come in dispositivo e con condanna solidale dei ricorrenti, atteso l’evidente pari interesse in causa. 24. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 mag- gio 2002 n. 115.
Per questi motivi
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna i ricorrenti, tra loro in solido, a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidandole in complessivi € 8.000,00 (otto- mila/00), oltre € 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impu- PU 18/05/2023 - n. 31745/21 r.g. – pres. est. F. De Stefano -13- gnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui esso lo sia), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Se-
- ricorrenti -
contro ITALFONDIARIO SPA, in persona del procuratore del legale rappre- sentante p.t., quale procuratrice mandataria di CASTELLO FINANCE Opposizione esecuzione – contestazione della legittimazione della ces- sionaria del credito – clausole abusive di con- tratto oggetto di de- creto ingiuntivo non op- posto da consumatori – inammissibilità del ri- corso Civile Sent. Sez. 3 Num. 15324 Anno 2023 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: DE STEFANO FRANCO Data pubblicazione: 31/05/2023 PU 18/05/2023 - n. 31745/21 r.g. – pres. est. F. De Stefano -2- SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettiva- mente domiciliato in ROMA, VIA VITTORIO VENETO 108, presso lo studio dell’avvocato Roberto MALIZIA, che lo rappresenta e difende;
- controricorrente -
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UNICREDIT SPA;
doVALUE SPA per UNI- CREDIT SPA;
PRELIOS CREDIT SERVICING SPA per INTERNATIONAL CREDIT RECOVERY (8) SRL;
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- intimati -
avverso la sentenza n. 955/2021 della CORTE D’APPELLO di PA- LERMO, pubblicata il 15/06/2021; udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 18/05/2023 dal Presidente Dott. Franco DE STEFANO;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del So- stituto Procuratore generale Dott. OV Battista NARDECCHIA, il quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con affermazione dei principi di diritto nell’interesse della legge, ai sensi dell’art. 363 co. 3 cod. proc. civ., come specificamente argo- mentati ed enunciati;
lette le memorie delle parti. Fatti di causa 1. Con la qui gravata sentenza la Corte d’appello di Palermo ha rigettato l’appello dispiegato contro la sentenza n. 613/16 del Tribu- nale di Palermo, di solo parziale accoglimento dell’opposizione, di- spiegata il 02/12/2010, a due esecuzioni immobiliari riunite (la n. 253/94 r.g.e., ad impulso di Comit Factoring spa;
la n. 472/98 r.g.e., ad impulso del Banco di Sicilia spa - Divisione Sicilcassa;
con nume- rosi interventi), proposta dagli esecutati IR RL, VA RL in liq.ne, DO OR MO e IA De KI, questi PU 18/05/2023 - n. 31745/21 r.g. – pres. est. F. De Stefano -3- ultimi quali eredi di OV OR MO e la seconda anche in proprio. 2. In particolare, si allega che, quanto alle ragioni creditorie azio- nate con intervento di Italfondiario nella procedura n. 253/94 r.g.e. in forza di d.i. n. 1999/93 del Tribunale di Palermo, il giudice di primo grado aveva respinto l’eccezione di difetto di legittimazione ed ac- certato in € 1.054.694,71 il credito azionato, respingendo ogni altra doglianza. 3. La corte territoriale, quanto alle censure su tale specifica po- sizione processuale, ha: da un lato, ricostruito la legittimazione della cessionaria dell’originaria creditrice in base alla richiesta degli oppo- nenti di considerare a deconto dell’eventuale esposizione i paga- menti conseguiti dagli creditori in altra procedura esecutiva immobi- liare dinanzi al Tribunale di Roma, nonché sull’intervenuta iscrizione nel registro delle imprese delle operazioni di trasformazione e pub- blicazione in G.U. delle cessioni in blocco (reputata al riguardo suffi- ciente la conclusione di Cass. 13548/17 e di Cass. 4453/18); dall’al- tro, ha ritenuto preclusa ai debitori la deduzione delle conseguenze di eventuali illegittimità delle pretese consacrate in decreti ingiuntivi non opposti. 4. Per la cassazione della richiamata sentenza, limitatamente ai capi relativi alla ragione di credito azionata da Italfondiario quale procuratrice - secondo quanto prospettato a pag. 3 del ricorso - di Castello FI, ricorrono IR RL, quale debitore principale, non- ché la De KI e il OR MO, la prima anche in proprio e quali eredi di confideiussore, sulla base di due motivi. 5. In particolare, i ricorrenti lamentano: col primo motivo, viola- zione e/o falsa applicazione degli artt. 1260, 1264, 2697 c.c., art. 58 d.lgs. 385/1993 in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., censu- rando la sentenza di appello nella parte in cui ha ritenuto dimostrata la cessione ad Italfondiario spa in qualità di mandataria della Castello FI RL e di SA San Paolo del credito vantato contro i PU 18/05/2023 - n. 31745/21 r.g. – pres. est. F. De Stefano -4- ricorrenti originariamente dalla CA Commerciale Italiana spa;
col secondo motivo, violazione e/o falsa applicazione della l. 108/96 e artt. 1469 bis e ss. cod. civ., oggi 33 cod. cons. e 58 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., censurando la sentenza di appello nella parte in cui ha ritenuto che la mancata opposizione al decreto ingiuntivo ren- desse definitiva anche la debenza di interessi superiori al tasso soglia usura ex l. 108/96, rigettando conseguentemente la richiesta di ri- chiamo del c.t.u. 6. Notificato ai procuratori costituiti nel precedente grado di ap- pello il ricorso quanto ad SA SanPaolo, Unicredit, AdER, Riscos- sione Sicilia, ICR (8), Duomo SPV per Duepunto zero npl, Castello FI, ha notificato controricorso soltanto Italfondiario spa, quale procuratrice mandataria di quest’ultima. 7. Il ricorso è trattato, in mancanza di istanze di discussione orale, in forma cameralizzata [secondo le previsioni dell’art. 23, co. 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla l. 18 di- cembre 2020, n. 176, siccome successivamente prorogato: al 31 lu- glio 2021 dall’art. 6, co. 1, lett. a), n. 1), del d.l. 1 aprile 2021, n. 44, conv. con modif. dalla l. 28 maggio 2021, n. 76; al 31 dicembre 2021 dall’art. 7, co. 1 e 2, d.l. 23 luglio 2021, n. 105, conv. con modif. dalla l. 16 settembre 2021, n. 126; al 31 dicembre 2022 dall’art. 16, co. 1 e 2, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, conv. con mo- dif. dalla l. 25 febbraio 2022, n. 15; al 30 giugno 2023 dall’art. 8, co. 8, d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, conv. con mod. dalla l. 24 febbraio 2023, n. 14] alla pubblica udienza del 18/05/2023, per la quale il pubblico ministero e le parti hanno depositato, rispettiva- mente, conclusioni scritte nel senso dell’inammissibilità (ma con af- fermazione di specifici principi di diritto sulla questione coinvolta dal secondo motivo) e memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ., nel testo applicabile ratione temporis. Ragioni della decisione PU 18/05/2023 - n. 31745/21 r.g. – pres. est. F. De Stefano -5- 1. Va preliminarmente verificata l’integrità del contraddittorio di- nanzi a questa Corte: ma va notato come manchi prova del coinvol- gimento in questa sede non solo del condebitore esecutato VA RL in liq.ne, ma pure degli altri interventori menzionati già soltanto nella intestazione della gravata sentenza, cioè EL FI RL e CA Carige spa, senza alcun elemento chiaro sulle ragioni a base di tale scelta processuale. 2. E tuttavia, ove possa predicarsi la loro qualità di litisconsorti necessari quanto meno risultanti dagli atti, è superflua l’integrazione del contraddittorio nel presente giudizio di legittimità nei loro con- fronti alla stregua dei principi consolidati nella giurisprudenza di que- sta Corte, che esimono dall’ordine di rinnovazione della notifica del ricorso in caso di nullità di quella o da quello di integrazione del con- traddittorio in caso di ricorso di cui si palesi l’inammissibilità (con principio affermato fin da Cass. Sez. U. ord. 22/03/2010, n. 6826) o l’infondatezza (tra le successive, in termini: Cass. 17/06/2013, n. 15106; Cass. Sez. U. 22/12/2015, n. 25772; Cass. ord. 21/05/2018, n. 12515; Cass. ord. 17/06/2019, n. 16141; Cass. Sez. U., ord. 30/11/2022, n. 35307; Cass. ord. 07/04/2023, n. 9562). 3. Infatti, il ricorso è inammissibile, perché non rispetta il requi- sito dell’esposizione sommaria dei fatti prescritto a pena di inammis- sibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.: requisito che è considerato dalla norma come uno speci- fico requisito di contenuto-forma del ricorso e deve consistere in una esposizione sufficiente a garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha origi- nato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impu- gnata (Cass., Sez. U, 18/05/2006, n. 11653, Rv. 588770 – 01; Cass., ord. 19/10/2006, n. 22385, Rv. 592918 – 01; Cass. 08/07/2014, n. 15478, Rv. 631745 – 01; Cass. 02/08/2016, n. 16103, Rv. 641493 - 01). PU 18/05/2023 - n. 31745/21 r.g. – pres. est. F. De Stefano -6- 5. Nel ricorso si dà sostanzialmente soltanto sommaria notizia del fatto che erano stati contestati “i crediti … vantati da Internatio- nal Credit Recovery (8) s.r.l., Italfondiario S.p.a. a fondamento delle procedure riunite (n. 253/98) ad istanza di Comit Factoring e fondato su D.I. n. 1999/93, n. 472/98 ad istanza di BD, oggi International Credit Recovery (8) e fondato sul D.I. n. 2024/94 ... oltre che dell’in- tervento spiegato il 15/3/2000 dal BD (oggi International Credit Recovery (8) e fondato su due rapporti di conto corrente e su 28 cambiali)”; e si passa poi all’illustrazione delle posizioni sulle que- stioni ancora rilevanti assunte dalle parti contrapposte nel corso dell’opposizione esecutiva. 6. Ma nella specie, la complessità, soggettiva ed oggettiva, delle espropriazioni immobiliari riunite esigeva una compiuta, per quanto anche solo sintetica, specifica indicazione delle ragioni di credito di ognuno dei procedenti e degli interventori e dei debitori rispettiva- mente assoggettati ad esecuzione, dell’andamento del relativo pro- cesso esecutivo e del suo stato al momento della proposizione dell’opposizione, come pure delle ragioni a sostegno di questa nella formulazione del solo rilevante atto introduttivo della fase sommaria, nonché dello sviluppo del relativo giudizio, all’esito del quale è stata resa la qui gravata sentenza. 7. Tanto era invero indispensabile per verificare anche già solo l’integrità del contraddittorio fin dal primo grado, pure in relazione all’interesse che alla definizione dello specifico thema decidendum originario possono avere tutti gli altri soggetti dei processi esecutivi (di norma, litisconsorti necessari nelle opposizioni esecutive), ma in ogni caso per valutare lo stato di questi ultimi e, di conseguenza, la tempestività e la rilevanza, in riferimento a ciascuno di tali elementi, delle contestazioni mosse con il solo rilevante atto di introduzione della indefettibile fase sommaria dell’opposizione. 8. E, com’è noto, le eventuali lacune del ricorso non possono essere emendate con alcun atto ulteriore e successivo (come PU 18/05/2023 - n. 31745/21 r.g. – pres. est. F. De Stefano -7- ricordato dal Procuratore generale;
tra le molte, da ultimo, v. Cass. Sez. U., ord. 09/03/2020, n. 6691) e quindi neppure con la memoria o ad altri atti ad esso estrinseci (quali, ad esempio ai fini dell’identi- ficazione di altri potenziali controinteressati, la relata di notifica del ricorso, che con essa non fa mai corpo). 9. Alla conseguente complessiva ragione di inammissibilità del ricorso nel suo complesso potrebbe del resto affiancarsene una ulte- riore, riferita al primo motivo: proprio perché nell’atto con cui il pre- sente giudizio di legittimità è stato introdotto non si somministrano elementi per comprovare che la doglianza di difetto di legittimazione dell’interventrice sia stata tempestivamente sollevata con il ricorso introduttivo della fase sommaria dell’opposizione, unico a rilevare a tal fine per non essere consentita, nelle opposizioni esecutive, la pro- posizione di ragioni di contestazione diverse ed ulteriori (con la sola eccezione della caducazione del titolo esecutivo), come da consoli- data giurisprudenza di questa Corte (tra le ultime, Cass. ord. 06/04/2022, n. 11237, con rinvio alla motivazione di Cass. Sez. U. n. 25478 del 21/09/2021 - Rv. 662368-02 - e Cass. Sez. U. n. 28387 del 14/12/2020 - Rv. 659870-01 - con ampi richiami di arresti pre- cedenti), che il Collegio con convinzione ribadisce. 10. Una tale conclusione preclude però la pronuncia del principio di diritto nell’interesse della legge, pure invocata dal Procuratore Ge- nerale nella sua requisitoria scritta. 11. Secondo quanto questi rileva, la fattispecie prospettata dai ricorrenti avrebbe riguardo - in estrema sintesi - alla deduzione con opposizione ad esecuzione della doglianza sull’emissione di un de- creto ingiuntivo, divenuto definitivo per mancata opposizione nei ter- mini e reso nei confronti di una debitrice principale e di suoi fideius- sori, in carenza di controllo, da parte del giudice, del carattere abu- sivo di alcune delle clausole (nella specie, aventi ad oggetto la de- benza di interessi superiori al tasso soglia ex l. 108/96) del contratto a base del credito principale: con richiesta allora dapprima al giudice PU 18/05/2023 - n. 31745/21 r.g. – pres. est. F. De Stefano -8- dell’esecuzione e, poi, ai giudici dell’opposizione a quest’ultima, di esercitare infine detto controllo sull’abusività della clausola contrat- tuale, fino ad ora evidentemente mancato. 12. È noto che, in materia, è intervenuta dapprima la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 17/05/2022 (in cause riunite C-693/19, SPV Project 1503, e C-831/19, Banco di Desio e della Brianza, a seguito di rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Milano con ordinanze del 10 agosto 2019 e del 31 ottobre 2019) e, poi, quella delle Sezioni Unite di questa Corte in data 06/04/2023, col n. 9479, rimodulando in profondità alcuni principi fondamentali del processo civile nazionale, primo fra tutti quello applicato, in modo fino a quel momento impeccabile, dalla qui gravata sentenza, dell’in- tangibilità della questione in quanto coperta dalla mancata opposi- zione al decreto monitorio, quest’ultima dando luogo (Cass. 07/10/1967, n. 2326, via via fino a Cass. 04/11/2021, n. 31636) ad un vero e proprio giudicato. 13. Sul punto, la Corte europea ha sancito che “l’art. 6, paragrafo 1, e l’art. 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell’ese- cuzione non possa - per il motivo che l’autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità - successivamente controllare l’eventuale carattere abu- sivo di tali clausole. La circostanza che, alla data in cui il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo, il debitore ignorava di poter essere qualificato come ‘consumatore’ ai sensi di tale direttiva è irrilevante a tale riguardo”. PU 18/05/2023 - n. 31745/21 r.g. – pres. est. F. De Stefano -9- 14. Da tale pronuncia può desumersi un principio di diritto che può tradursi, in termini congruenti con la tradizione giuridica nazio- nale, nel senso che il giudicato derivante da mancata opposizione del decreto ingiuntivo copre quanto espressamente dedotto ed anche il deducibile, ma, quanto a quest’ultimo, non pure le questioni in tema di tutela del consumatore assicurata dalla disciplina eurounitaria, sussistendo in capo al giudice il potere-dovere di esaminarle pure d’ufficio; in altri termini, quanto meno il giudicato sul decreto ingiun- tivo non opposto – per restare alla fattispecie espressamente consi- derata nella richiamata pronuncia sulla questione pregiudiziale ri- messa dal giudice italiano – si estende alle questioni in tema di tutela del consumatore, in quanto assicurata come inderogabile dalla disci- plina eurounitaria, ma se e solo se espressamente e, sia pur anche solo sommariamente, esaminate ed esplicitamente sottoposte al consumatore medesimo. 15. Intervenute sulla questione, le Sezioni Unite hanno ritenuto, all’esito di una approfondita analisi delle premesse, di escludere l’in- sostenibilità dell’impatto della pronuncia della Corte di giustizia sull’ordinamento processuale nazionale e sui suoi principi fondanti, quali la certezza del diritto a presidio del giudicato, ma al contempo possibile coerenziarla con questi in via di mera interpretazione, indi- viduandone le ricadute con un’articolata prospettazione di conse- guenze;
per quel che in questa sede rileva, è stato, in particolare, pronunciato il principio di diritto nell’interesse della legge in forza del quale, se il debitore ha proposto opposizione ad esecuzione ai sensi dell’art. 615, primo comma, cod. proc. civ., al fine di far valere l’abu- sività delle clausole del contratto fonte del credito ingiunto, il giudice adito la riqualificherà in termini di opposizione tardiva ex art. 650 cod. proc. civ. e rimetterà la decisione al giudice di questa (translatio iudicii). 16. Pare evidente che le Sezioni Unite abbiano voluto, nel pre- stare ossequio al dictum della Corte di giustizia, al contempo PU 18/05/2023 - n. 31745/21 r.g. – pres. est. F. De Stefano -10- applicare il principio di autonomia processuale dei singoli Stati mem- bri dell’Unione (in forza del quale, com’è noto, spetta a ciascun ordi- namento nazionale individuare gli strumenti processuali idonei a per- seguire l’obiettivo della corretta applicazione del diritto eurounitario, purché ne siano garantite effettività ed equivalenza). 17. In tal modo ed in base a quest’ultimo, la ratio della decisione può identificarsi nell’esclusione della ritrattabilità, in sede esecutiva e di opposizione esecutiva, del titolo esecutivo giudiziale definitivo costituito dal decreto ingiuntivo non opposto, in ordine al quale sia mancata una disamina anche ufficiosa dell’abusività o meno delle clausole del contratto azionato, restando rimessa la questione al giu- dice dell’opposizione ultratardiva al titolo stesso, unico competente a conoscerne il fondo;
piuttosto rimanendo devoluto al giudice dell’esecuzione un sommario controllo sull’abusività o meno delle clausole, restando pur sempre circoscritto il suo potere di delibazione di questioni di merito cognitivo al limitato fine della prosecuzione e definizione del processo esecutivo, ma con necessaria devoluzione alla sede propria del giudice dell’impugnazione al titolo giudiziale del fondo della questione e del potere di sospensione dell’esecutività del titolo. 18. Ora, è vero che, nella specie, sarebbe appunto da valutare la modalità concreta di operatività di tale innovativa – e, per alcuni profili, sicuramente impegnativa, non foss’altro che per garantirne la coerente collocazione sistematica e la tenuta dei relativi presupposti – eppure ineludibile translatio quando essa non sia stata disposta né dal giudice dell’esecuzione, nemmeno quale giudice della fase som- maria della relativa opposizione, né nel corso di quest’ultima, via via fino al giudizio di legittimità. 19. Non vi è però modo di intervenire, dopo così contenuto in- tervallo temporale e neppure a mera integrazione o specificazione, sugli approdi ermeneutici delle Sezioni Unite: non con lo speciale procedimento previsto dall’art. 374, co. 3, cod. proc. civ., per il PU 18/05/2023 - n. 31745/21 r.g. – pres. est. F. De Stefano -11- vincolo alle sezioni semplici derivante da quelli, in doveroso ossequio alla loro funzione nomofilattica, ma restando ognuna delle alterna- tive soluzioni prospettate nel ricco dibattito in dottrina aperta per ognuno dei giudici di merito;
non con un’ulteriore rimessione ai sensi del medesimo art. 374 cod. proc. civ. in relazione a profili che pos- sano assurgere a questioni di massima di particolare importanza e per conseguire sul punto ulteriori specificazioni od integrazioni, spet- tando alla sezione semplice desumere le conseguenze applicative concrete di quelle conclusioni. 20. Al contempo, ritiene il Collegio che la verifica di quali siano le conseguenze di tale pronuncia sul processo in corso (in cui la que- stione parrebbe essere stata agitata dagli odierni ricorrenti fin nei gradi precedenti) deve dirsi preclusa proprio dalla carenza degli ele- menti evidenziati al precedente punto 6, che rende meramente ipo- tetiche le evenienze configurabili ed insuscettibile di essere qualifi- cata come corrispondente a quella per cui è causa la fattispecie astratta cui riferire i principi di diritto a ricercarsi ed enunciarsi. 20. Al riguardo, come correttamente ricorda il Procuratore Gene- rale, l’enunciazione del principio di diritto nell’interesse della legge, ex art. 363 cod. proc. civ., non deve avere “un carattere meramente esplorativo o preventivo”, ma si lega necessariamente alla fattispecie concreta oggetto di cognizione (Cass., Sez. U., n. 404/2011; Cass., Sez. U., n. 23469/2016); anche nell’applicazione dell’istituto del principio di diritto nell’interesse della legge rimane viva e vitale quella necessaria compenetrazione tra l’esercizio dei compiti di no- mofilachia e i “fatti della vita” portati dalle parti dinanzi al giudice: ciò che dà fondamento alle ragioni di una disciplina che, a fronte di questioni di diritto e di fatto che rivestano particolare importanza, consente di pronunciare una regola di giudizio che, sebbene non in- fluente sulla concreta vicenda processuale, serva tuttavia come cri- terio di decisione di casi analoghi o simili (Cass., Sez. U., n. 27187/2007; Cass., Sez. U., n. 19051/2010). PU 18/05/2023 - n. 31745/21 r.g. – pres. est. F. De Stefano -12- 21. A giudizio del Collegio, non può darsi seguito ad alcuna atti- vità di ulteriore rimodulazione della disciplina processuale, quale quella che si avrebbe in applicazione dell’art. 363 cod. proc. civ. e per di più in un settore in cui è recente un imponente intervento di tal fatta delle Sezioni Unite, in base esclusivamente ad evenienze che devono qualificarsi – per i vizi di formazione del ricorso –ipote- tiche o frutto di supposizioni, anche solamente in ordine alle precise modalità di proposizione della doglianza nel solo rilevante atto intro- duttivo della fase sommaria dell’opposizione esecutiva nel cui corso è stata resa la sentenza oggetto del presente ricorso. 22. Per questa ragione stima il Collegio essere qui preclusa la pronuncia di un principio di diritto nell’interesse della legge e la pure cospicua questione andrà affrontata in presenza di un ricorso che consenta di ritenerla pertinente alla fattispecie e non affetto da un’inammissibilità tale da privare la Corte di identificare con affida- bile sicurezza i connotati della fattispecie da regolare. 23. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza ed in relazione al vizio originario del ricorso, come in dispositivo e con condanna solidale dei ricorrenti, atteso l’evidente pari interesse in causa. 24. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 mag- gio 2002 n. 115.
Per questi motivi
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna i ricorrenti, tra loro in solido, a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidandole in complessivi € 8.000,00 (otto- mila/00), oltre € 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impu- PU 18/05/2023 - n. 31745/21 r.g. – pres. est. F. De Stefano -13- gnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui esso lo sia), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Se-