Articolo 12 della Legge 24 febbraio 2006, n. 52
Articolo 11Articolo 13
Versione
1 marzo 2006
Art. 12. 1. Il primo comma dell'articolo 547 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Con dichiarazione all'udienza o, nei casi previsti, a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente, il terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme e' debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna".
Nota all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'art. 547, come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 547 (Dichiarazione del terzo). - Con dichiarazione all'udienza o, nei casi previsti, a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente, il terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme e' debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna.
Deve altresi' specificare i sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato.
Il creditore pignorante deve chiamare nel processo il sequestrante nel termine perentorio fissato dal giudice.».
Entrata in vigore il 1 marzo 2006
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