Versione
1 marzo 2006
1 marzo 2006
Art. 12. 1. Il primo comma dell'articolo 547 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Con dichiarazione all'udienza o, nei casi previsti, a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente, il terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme e' debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna".
Nota all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'art. 547, come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 547 (Dichiarazione del terzo). - Con dichiarazione all'udienza o, nei casi previsti, a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente, il terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme e' debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna.
Deve altresi' specificare i sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato.
Il creditore pignorante deve chiamare nel processo il sequestrante nel termine perentorio fissato dal giudice.».
"Con dichiarazione all'udienza o, nei casi previsti, a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente, il terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme e' debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna".
Nota all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'art. 547, come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 547 (Dichiarazione del terzo). - Con dichiarazione all'udienza o, nei casi previsti, a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente, il terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme e' debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna.
Deve altresi' specificare i sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato.
Il creditore pignorante deve chiamare nel processo il sequestrante nel termine perentorio fissato dal giudice.».
Giurisprudenza • 3
- 1. Cass. civ., sez. III, sentenza 20/05/2015, n. 10243Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SALMÈ Giuseppe - Presidente - Dott. VIVALDI Roberta - Consigliere - Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - Dott. FRASCA Raffaele - rel. Consigliere - Dott. BARRECA Giuseppina L. - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 17396-2011 proposto da: BANCA D'ITALIA 00997670583 in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NAZIONALE 91, presso lo studio dell'avvocato NICOLA DE GIORGI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRISULLO ADRIANA giusta procura speciale in calce al ricorso; - ricorrente - contro FO RA (alias AK RA), elettivamente domiciliata in ROMA, …Leggi di più...
- rimedi esperibili avverso i provvedimenti del giudice dell'esecuzione·
- vincolo di impignorabilità di cui all'art. 27, comma 13, della legge n. 75 del 2002·
- opposizione ex art. 615 cod. proc. civ·
- espropriazione presso la banca d'italia di somme di pertinenza del ministero dell'interno·
- tutela del debitore anteriormente alla adozione dei provvedimenti·
- poteri di accertamento del giudice dell'esecuzione·
- rilevabilità ufficiosa·
- opposizione ex art. 617 cod. proc. civ·
- effetti·
- nullità del processo esecutivo·
- esecuzione forzata·
- assegnazione