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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 10/06/2025, n. 1169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1169 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CA
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico, dott.ssa Maria Giovanna Cataudo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 213 del RGAC dell'anno 2014, vertente
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Parte_1 C.F._1
Palamara (C.F. del Foro di Locri ed elettivamente domiciliata in Isca C.F._2
Marina (CZ) alla Via Monsignor L.M. Varano n. 1, presso lo studio dell'Avv. Natale Ferraiuolo in virtù di procura a margine del ricorso introduttivo di lite;
Ricorrente-Opponente
E
, Sede territoriale di AN (già Controparte_1
), C.F. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, sedente e domiciliato in AN alla Via Molè, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dai Funzionari dott. e dott.ssa Controparte_3 CP_4
giusta delega direttoriale in atti;
[...]
Resistente-Opposto
Avente ad oggetto: opposizione avverso ordinanza ingiunzione.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 22.01.2014, la Sig.ra proponeva opposizione Parte_1 avverso l'ordinanza di ingiunzione n. 199/2013 del 09.12.2013 notificata in data 28.12.2013 emessa a seguito del verbale ispettivo in data 25.07.2012, con cui veniva contestata alla ricorrente la presenza della lavoratrice nel luogo di lavoro in assenza della relativa Parte_2
comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro tramite la Comunicazione Obbligatoria
Unificata “UNILAV” nonché la mancanza della lettera di assunzione della stessa.
A sostegno dell'opposizione la ricorrente lamentava di non aver potuto inviare la comunicazione preventiva di assunzione della lavoratrice (assunta in data 25.07.2012) a causa del guasto del sistema informatico di trasmissione dei modelli di Comunicazione Obbligatori “UNILAV”,
RGAC n. 213/2014 - Pagina 1 di 4 interessato da un blocco dovuto ad un disservizio sulla linea Telecom durante la precedente giornata del 24.07.2012 protrattasi fino al giorno successivo 25.07.2012 e che la sanzione amministrativa fosse stata irrogata nonostante agli ispettori fosse stato rappresentato il difetto di funzionamento del sistema informatico e fosse stato prodotto l'esito della prova attivato sul sito www.calabrialavoro.eu/news attivato in data 26.07.2013 alle ore 12.00 che pubblicava il seguente avviso: “ripristinato sistema informatico C.O. Calabria dopo il malfunzionamento dei giorni 20 –
23 – 24 – 25.07.2012” e nonostante avesse inviato la comunicazione via fax URG in sostituzione della Comunicazione Obbligatoria UNILAV in data 25.07.2012. Chiedeva, pertanto,
l'annullamento dell'ordinanza, previa sospensiva, sul presupposto dell'asserita infondatezza dell'accertamento ispettivo presupposto, con vittoria di spese del giudizio.
Si costituiva la , contestando l'opposizione e Controparte_2 chiedendone il rigetto, sostenendo la piena legittimità dell'ordinanza-ingiunzione e la validità e correttezza dell'accertamento effettuato.
Disattesa la istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata, la causa è stata istruita mediante acquisizione di documenti ed espletamento della prova testimoniale e, all'esito dell'udienza cartolare del 28.03.2025, sulle conclusioni delle parti, è stata discussa e trattenuta in decisione.
2. Le doglianze avanzate in sede di opposizione non risultano fondate e, quindi, non sono suscettibili di favorevole apprezzamento.
E' noto che in tema di sanzioni amministrative, l'opposizione all'ordinanza - ingiunzione non configura un'impugnazione dell'atto ed introduce, piuttosto, un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, devolvendo al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della stessa, con l'ulteriore conseguenza che, in virtù dell'art. 23 l. 24 novembre 1981 n. 689 (nella specie applicabile "ratione temporis"), il giudice ha il potere - dovere di esaminare l'intero rapporto, con cognizione non limitata alla verifica della legittimità formale del provvedimento, ma estesa -nell'ambito delle deduzioni delle parti - all'esame completo nel merito della fondatezza dell'ingiunzione, ivi compresa la determinazione dell'entità della sanzione, secondo i criteri stabiliti dall'art. 11 l. citata, sulla base di un apprezzamento discrezionale insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato e immune da errori logici o giuridici
(Cassazione civile sez. II, 02/04/2015, n.6778).
In tale contesto il verbale di accertamento dell'infrazione assume un valore probatorio disomogeneo in quanto fa piena prova fino a querela di falso dei fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in presenza, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale, mentre, quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese
RGAC n. 213/2014 - Pagina 2 di 4 dalle parti o da terzi, fa fede fino a prova contraria (cfr. Cass. 20/3/2007, n. 6565; Cass. 21/9/2006,
n. 20441).
L'ordinanza ingiunzione trae origine dall'accesso ispettivo effettuato dalla DTL in data 25 luglio
2013 presso il Lido Barbarella di in Guardavalle dove è stata trovata intenta al Parte_1
lavoro la dipendente con mansioni di banconista (barista). Dalle risultanze Parte_2 acquisite presso il Centro per l'Impiego emerge che la comunicazione obbligatoria di assunzione del dipendente (che andava effettuata il giorno prima dell'inizio del rapporto di lavoro) Parte_2
veniva effettuata successivamente all'immissione in servizio, ovvero in data 26.07.2013, e che il giorno stesso dell'accesso ispettivo veniva inviata via fax la c.d. comunicazione sintetica provvisoria trasmessa con modello UniUrg. Anche la lettera di assunzione veniva consegnata alla dipendente dopo l'immissione in servizio.
La ricorrente contesta le risultanze dell'accertamento eseguito, atteso che nella medesima giornata, alle ore 11.27, aveva provveduto ad inviare via fax la comunicazione sintetica provvisoria con modello unificato URG.
In fatto, la lavoratrice di cui si discute fu trovata, nel corso dell'accertamento ispettivo, intenta a lavorare alle dipendenze dell'attuale ricorrente, senza che della sua assunzione fosse stata fatta la prescritta preventiva comunicazione.
Ciò posto, essendo incontroverso che la comunicazione di assunzione non fu fatta come per legge prima dell'assunzione stessa, la sanzione in contestazione è da ricollegarsi alla stessa mancata comunicazione tempestiva dell'assunzione ai sensi della già citata normativa, comunicazione, che, per altro, ex art. 40 co. 2 D.L. 2008/112, conv. in L. 2008/133, deve essere consegnata in copia tempestivamente al lavoratore.
In esito all'espletamento della prova testimoniale, durante la quale è stata sentita la Signora
[...]
di AN nonché autore della verifica ispettiva in questione, la Testimone_1 CP_2
stessa, nel confermare espressamente tutti i verbali a sua firma prodotti dall'Amministrazione resistente, dichiarava che il fax di comunicazione inizio attività era stato effettuato dal datore di lavoro nella stessa giornata del 25.07.2012, dopo l'accesso ispettivo.
A prescindere dall'orario di invio del fax è evidente che la comunicazione sintetica provvisoria a mezzo fax non fu, comunque, inviata nella giornata antecedente all'assunzione della lavoratrice, ovvero entro le ore 24 del 24.07.2012. Tale procedura “fax service” - sostituita, a dar data dal 7 aprile 2022, dalla nuova modalità di invio tramite un indirizzo telematico
(https://couniurg.lavoro.gov.it) - è infatti una procedura d'urgenza utilizzata dagli operatori del settore e dalle aziende per inoltrare le comunicazioni sintetiche provvisorie riguardanti la costituzione del rapporto di lavoro, quando il sistema informatico è indisponibile in quel giorno.
RGAC n. 213/2014 - Pagina 3 di 4 Orbene, nel richiamare quanto in punto di fatto e di diritto ricostruito dall'odierno Ente resistente, il quale ha fornito al decidente adeguate e congruenti deduzioni, non rimane che ribadire l'assoluta infondatezza dei profili di opposizione.
In conclusione, si deve ritiene del tutto pacifica la sussistenza della fattispecie costitutiva degli illeciti amministrativi contestati per come riscontrata dagli Ispettori del lavoro e posti sulla base dell'ordinanza oggetto dell'odierna impugnazione.
Per le motivazioni sopra esposte l'opposizione avanzata deve essere rigettata, assorbite le questioni non espressamente affrontate, con la conseguente conferma dell'impugnato provvedimento che risulta essere correttamente emesso dalla DTL di AN.
3. Nulla sulle spese, in omaggio a quanto statuito da Cass. Civ. Ord. n. 9900/2021, secondo cui
“l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato (come è consentito dall'art.23, comma 4, della legge 24 novembre 1981 n.689), non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono, in tal caso, liquidabili in favore dell'ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purché risultino da apposita nota”.
P.Q.M.
Il Tribunale di AN, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinta, così provvede:
- Rigetta l'opposizione.
- Nulla sulle spese.
AN 28.03.2025
Il Giudice Onorario
Maria Giovanna Cataudo
RGAC n. 213/2014 - Pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CA
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico, dott.ssa Maria Giovanna Cataudo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 213 del RGAC dell'anno 2014, vertente
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Parte_1 C.F._1
Palamara (C.F. del Foro di Locri ed elettivamente domiciliata in Isca C.F._2
Marina (CZ) alla Via Monsignor L.M. Varano n. 1, presso lo studio dell'Avv. Natale Ferraiuolo in virtù di procura a margine del ricorso introduttivo di lite;
Ricorrente-Opponente
E
, Sede territoriale di AN (già Controparte_1
), C.F. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, sedente e domiciliato in AN alla Via Molè, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dai Funzionari dott. e dott.ssa Controparte_3 CP_4
giusta delega direttoriale in atti;
[...]
Resistente-Opposto
Avente ad oggetto: opposizione avverso ordinanza ingiunzione.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 22.01.2014, la Sig.ra proponeva opposizione Parte_1 avverso l'ordinanza di ingiunzione n. 199/2013 del 09.12.2013 notificata in data 28.12.2013 emessa a seguito del verbale ispettivo in data 25.07.2012, con cui veniva contestata alla ricorrente la presenza della lavoratrice nel luogo di lavoro in assenza della relativa Parte_2
comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro tramite la Comunicazione Obbligatoria
Unificata “UNILAV” nonché la mancanza della lettera di assunzione della stessa.
A sostegno dell'opposizione la ricorrente lamentava di non aver potuto inviare la comunicazione preventiva di assunzione della lavoratrice (assunta in data 25.07.2012) a causa del guasto del sistema informatico di trasmissione dei modelli di Comunicazione Obbligatori “UNILAV”,
RGAC n. 213/2014 - Pagina 1 di 4 interessato da un blocco dovuto ad un disservizio sulla linea Telecom durante la precedente giornata del 24.07.2012 protrattasi fino al giorno successivo 25.07.2012 e che la sanzione amministrativa fosse stata irrogata nonostante agli ispettori fosse stato rappresentato il difetto di funzionamento del sistema informatico e fosse stato prodotto l'esito della prova attivato sul sito www.calabrialavoro.eu/news attivato in data 26.07.2013 alle ore 12.00 che pubblicava il seguente avviso: “ripristinato sistema informatico C.O. Calabria dopo il malfunzionamento dei giorni 20 –
23 – 24 – 25.07.2012” e nonostante avesse inviato la comunicazione via fax URG in sostituzione della Comunicazione Obbligatoria UNILAV in data 25.07.2012. Chiedeva, pertanto,
l'annullamento dell'ordinanza, previa sospensiva, sul presupposto dell'asserita infondatezza dell'accertamento ispettivo presupposto, con vittoria di spese del giudizio.
Si costituiva la , contestando l'opposizione e Controparte_2 chiedendone il rigetto, sostenendo la piena legittimità dell'ordinanza-ingiunzione e la validità e correttezza dell'accertamento effettuato.
Disattesa la istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata, la causa è stata istruita mediante acquisizione di documenti ed espletamento della prova testimoniale e, all'esito dell'udienza cartolare del 28.03.2025, sulle conclusioni delle parti, è stata discussa e trattenuta in decisione.
2. Le doglianze avanzate in sede di opposizione non risultano fondate e, quindi, non sono suscettibili di favorevole apprezzamento.
E' noto che in tema di sanzioni amministrative, l'opposizione all'ordinanza - ingiunzione non configura un'impugnazione dell'atto ed introduce, piuttosto, un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, devolvendo al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della stessa, con l'ulteriore conseguenza che, in virtù dell'art. 23 l. 24 novembre 1981 n. 689 (nella specie applicabile "ratione temporis"), il giudice ha il potere - dovere di esaminare l'intero rapporto, con cognizione non limitata alla verifica della legittimità formale del provvedimento, ma estesa -nell'ambito delle deduzioni delle parti - all'esame completo nel merito della fondatezza dell'ingiunzione, ivi compresa la determinazione dell'entità della sanzione, secondo i criteri stabiliti dall'art. 11 l. citata, sulla base di un apprezzamento discrezionale insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato e immune da errori logici o giuridici
(Cassazione civile sez. II, 02/04/2015, n.6778).
In tale contesto il verbale di accertamento dell'infrazione assume un valore probatorio disomogeneo in quanto fa piena prova fino a querela di falso dei fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in presenza, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale, mentre, quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese
RGAC n. 213/2014 - Pagina 2 di 4 dalle parti o da terzi, fa fede fino a prova contraria (cfr. Cass. 20/3/2007, n. 6565; Cass. 21/9/2006,
n. 20441).
L'ordinanza ingiunzione trae origine dall'accesso ispettivo effettuato dalla DTL in data 25 luglio
2013 presso il Lido Barbarella di in Guardavalle dove è stata trovata intenta al Parte_1
lavoro la dipendente con mansioni di banconista (barista). Dalle risultanze Parte_2 acquisite presso il Centro per l'Impiego emerge che la comunicazione obbligatoria di assunzione del dipendente (che andava effettuata il giorno prima dell'inizio del rapporto di lavoro) Parte_2
veniva effettuata successivamente all'immissione in servizio, ovvero in data 26.07.2013, e che il giorno stesso dell'accesso ispettivo veniva inviata via fax la c.d. comunicazione sintetica provvisoria trasmessa con modello UniUrg. Anche la lettera di assunzione veniva consegnata alla dipendente dopo l'immissione in servizio.
La ricorrente contesta le risultanze dell'accertamento eseguito, atteso che nella medesima giornata, alle ore 11.27, aveva provveduto ad inviare via fax la comunicazione sintetica provvisoria con modello unificato URG.
In fatto, la lavoratrice di cui si discute fu trovata, nel corso dell'accertamento ispettivo, intenta a lavorare alle dipendenze dell'attuale ricorrente, senza che della sua assunzione fosse stata fatta la prescritta preventiva comunicazione.
Ciò posto, essendo incontroverso che la comunicazione di assunzione non fu fatta come per legge prima dell'assunzione stessa, la sanzione in contestazione è da ricollegarsi alla stessa mancata comunicazione tempestiva dell'assunzione ai sensi della già citata normativa, comunicazione, che, per altro, ex art. 40 co. 2 D.L. 2008/112, conv. in L. 2008/133, deve essere consegnata in copia tempestivamente al lavoratore.
In esito all'espletamento della prova testimoniale, durante la quale è stata sentita la Signora
[...]
di AN nonché autore della verifica ispettiva in questione, la Testimone_1 CP_2
stessa, nel confermare espressamente tutti i verbali a sua firma prodotti dall'Amministrazione resistente, dichiarava che il fax di comunicazione inizio attività era stato effettuato dal datore di lavoro nella stessa giornata del 25.07.2012, dopo l'accesso ispettivo.
A prescindere dall'orario di invio del fax è evidente che la comunicazione sintetica provvisoria a mezzo fax non fu, comunque, inviata nella giornata antecedente all'assunzione della lavoratrice, ovvero entro le ore 24 del 24.07.2012. Tale procedura “fax service” - sostituita, a dar data dal 7 aprile 2022, dalla nuova modalità di invio tramite un indirizzo telematico
(https://couniurg.lavoro.gov.it) - è infatti una procedura d'urgenza utilizzata dagli operatori del settore e dalle aziende per inoltrare le comunicazioni sintetiche provvisorie riguardanti la costituzione del rapporto di lavoro, quando il sistema informatico è indisponibile in quel giorno.
RGAC n. 213/2014 - Pagina 3 di 4 Orbene, nel richiamare quanto in punto di fatto e di diritto ricostruito dall'odierno Ente resistente, il quale ha fornito al decidente adeguate e congruenti deduzioni, non rimane che ribadire l'assoluta infondatezza dei profili di opposizione.
In conclusione, si deve ritiene del tutto pacifica la sussistenza della fattispecie costitutiva degli illeciti amministrativi contestati per come riscontrata dagli Ispettori del lavoro e posti sulla base dell'ordinanza oggetto dell'odierna impugnazione.
Per le motivazioni sopra esposte l'opposizione avanzata deve essere rigettata, assorbite le questioni non espressamente affrontate, con la conseguente conferma dell'impugnato provvedimento che risulta essere correttamente emesso dalla DTL di AN.
3. Nulla sulle spese, in omaggio a quanto statuito da Cass. Civ. Ord. n. 9900/2021, secondo cui
“l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato (come è consentito dall'art.23, comma 4, della legge 24 novembre 1981 n.689), non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono, in tal caso, liquidabili in favore dell'ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purché risultino da apposita nota”.
P.Q.M.
Il Tribunale di AN, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinta, così provvede:
- Rigetta l'opposizione.
- Nulla sulle spese.
AN 28.03.2025
Il Giudice Onorario
Maria Giovanna Cataudo
RGAC n. 213/2014 - Pagina 4 di 4