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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 29/12/2025, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 931 / 2021
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione CIVILE
Il Tribunale della Spezia, nella persona del Giudice, dott. Maurizio Drigani,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 931 /2021 promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dall'Avv. AMBROSINI GINO (c.f. ) e dell'Avv. GIANELLONI ANDREA C.F._2
(c.f. ), ed elettivamente domiciliato come in atti telematici;
C.F._3
ATTORE contro
(c.f. , nata a [...] il [...], e residente in CP_1 C.F._4
Serra di Lerici, rappresentata e difesa dall'Avv. LALLI SERGIO (c.f. , ed C.F._5 elettivamente domiciliata come in atti telematici;
CONVENUTO
e
(c.f. ) nato a [...] il [...], Controparte_2 C.F._6 CP_3
(c.f. nato a [...] il [...], e (c.f.
[...] C.F._7 CP_4
) nata a [...] il [...], tutti residenti in [...]
F.lli DI n. 16/C, rappresentati e difesi dall'Avv. LALLI SERGIO (c.f. , ed C.F._5 elettivamente domiciliati come in atti telematici;
TERZI INTERVENUTI
pag. 1 di 10 Oggetto: esercizio del diritto di passo.
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “come da foglio di pc depositato in cartaceo [all'udienza del 17.7.2025] e di seguito comunque formulate: “contestata ogni avversa allegazione, difesa, eccezione e conclusione, rifiutato il contraddittorio rispetto a ogni eventuale elemento di novità, precisa le conclusioni come in ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso;
insiste inoltre per la declaratoria di inammissibilità dell'intervento in causa dei sigg. e e della CP_2 CP_3 CP_4 partecipazione degli stessi alle operazioni peritali, per le ragioni già dedotte a verbale del 26 settembre 2024. Con vittoria di spese, incluse quelle relative al precedente procedimento di mediazione. In via istruttoria, si richiamano le istanze di prova e controprova di cui alle memorie ex art. 183, VI co., n. 2 e 3, c.p.c. ribadendo l'opposizione alle istanze avversari”. Si riportano quindi le conclusioni di cui al ricorso: “Voglia il Tribunale Ill.mo, in via principale, accertato che il tratto di sedime stradale sbarrato dalla sig.ra meglio descritto in premessa, fa parte CP_1 della viabilità pubblica, o comunque è assoggettato a uso e passo pubblico, pedonale e carrabile, condannare la medesima a rimuovere ogni sbarra, delimitazione e/o ogni altro elemento materiale che ostacoli o metta in discussione il passo collettivo su tale area, e a risarcire al ricorrente i danni tutti patiti e patiendi, patrimoniali e non, nella misura che emergerà in corso di causa o eventualmente in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione di legge;
in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi che non fosse accertata la natura pubblica dell'area in questione, o il suo assoggettamento a uso e passo pubblico, accertato che tale area fa parte del sedime di strada interpoderale comune ai frontisti, e quindi anche al sig. condannare la sig.ra Parte_1
a rimuovere ogni sbarra, delimitazione e/o ogni altro elemento materiale che CP_1 ostacoli o metta in discussione l'utilizzo e il passo comune, pedonale e carrabile, su tale area, e a risarcire al ricorrente i danni tutti patiti e patiendi, patrimoniali e non, nella misura che emergerà in corso di causa o eventualmente in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione di legge;
in ulteriore ed ultimo subordine, nella denegata e non creduta ipotesi che parte della strada in esame fosse ritenuta di esclusiva proprietà privata della sig.ra costituire in via coattiva, previa CP_1 determinazione di eventuale indennità, servitù di passo pedonale e carrabile a carico di tale area e
a favore del fondo del sig. come meglio individuati in premessa, disponendo la Parte_1 consegna di chiavi e telecomando della sbarra, per le ragioni e le esigenze sopra esposte. Vinte le spese”.
pag. 2 di 10 Per parte convenuta: “come da comparsa di costituzione e risposta del 27.9.2021, insistendo per la richiesta di integrazioni di ctu: “Respinga in toto la domanda di parte attrice/ricorrente perché infondata in fatto ed in diritto. Se ritenuto opportuno, disponga la conversione del rito. Condanna alle spese anche a sensi dell'art. 96 1° comma cpc in distrazione in favore del procuratore anticipatario”.
Per parte terza intervenuta: “come da comparsa di costituzione e risposta del 10.4.2024, insistendo per la richiesta di integrazioni di ctu: “chiedono di poter intervenire, come di fatto intervengono, nel procedimento specificato in epigrafe in quanto proprietari di fondo confinante con le proprietà delle parti in causa e quindi titolari di un interesse specifico alla verifica della richiesta costituzione di servitù di passaggio carrabile coattiva”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 06/05/2021 e regolarmente notificato, Pt_1 ha dedotto:
[...]
- di essere proprietario di fabbricato abitativo con circostante terreno coltivato a uliveto in posizione collinare in Comune di Lerici, e precisamente in loc. Fontana della Serra, via F.lli
DI (come meglio individuato in atti);
- che l'accesso al fondo è assicurato da viabilità vicinale pubblica, che dalla strada carrozzabile La Serra-Montemarcello si addentra tra i fondi agricoli sino a costeggiare e dare ingresso anche al proprio fondo;
- che, sino a poco tempo prima, transitava attraverso tale percorso non solo a piedi ma anche con veicoli a motore (sia a due che a quattro ruote);
- che tale passo veicolare gli era stato autorizzato dall'Ente Parco di Montemarcello Magra;
- che questo itinerario costituirebbe l'unico accesso carrabile al proprio fondo, altrimenti raggiungibile solo a piedi attraverso più stretti viottoli in pendenza;
- che l'accesso in questione consentirebbe di raggiungere l'abitazione con l'automobile (per esigenze di carico e scarico e per agevolare i movimenti di familiari e ospiti, inclusi anziani con difficoltà motorie), nonché di curare l'uliveto con mezzi meccanici (in ausilio per le pratiche agricole e il trasporto delle olive);
- che, appunto, la situazione è cambiata nell'autunno 2019 allorquando CP_1 proprietaria di un fondo ubicato a valle della vicinale (e meglio individuato in atti), avrebbe apposto a margine del mapp. 367 una sbarra telecomandata che - occupando il sedime stradale - dimezzerebbe l'area di passo pedonale impedendo del tutto il passaggio veicolare;
pag. 3 di 10 - di non poter più arrivare, da tale momento, al proprio fondo con mezzi a quattro ruote, anche per la cura e la coltivazione dell'uliveto;
- di aver provato (invano) a trovare con controparte una soluzione conciliativa.
Ha pertanto chiesto (in via principale) la rimozione della sbarra - o almeno la consegna del telecomando e delle relative chiavi - così da ripristinare il diritto di transito, con risarcimento dei danni patiti e patiendi, patrimoniali e non;
in subordine, laddove la striscia di sedime viario sbarrata e segnata da controparte non fosse ritenuta pubblica né comune ai frontisti, la costituzione in via coattiva, previa determinazione di eventuale indennità, della servitù di passo pedonale e carrabile a carico di tale area e a favore del proprio fondo.
Con comparsa di costituzione di data 27.9.2021, si è costituita la quale ha CP_1 contestato tutto quanto ex adverso dedotto e chiesto il rigetto del ricorso.
Con provvedimento di data 24.10.2021, è stata disposta la conversione del rito, da rito ex art. 702 bis c.p.c. a rito ordinario di cognizione.
Sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c. Le parti hanno depositato le memorie ex art. 183, c. 6, c.p.c.
È stata disposta la comparizione personale delle parti all'udienza del 4.5.2022 per verificare la possibilità (tuttavia senza esito positivo) di addivenire a una soluzione conciliativa.
Si rileva altresì che:
- con ordinanza di data 3.8.2022, è stata disposta c.t.u. tecnica con incarico al geom.
all'udienza di data 21.9.2022 è avvenuto il conferimento dell'incarico Persona_1 previo giuramento di rito da parte del c.t.u. nominato, con assegnazione di termine (sino al 3.3.2023) per il deposito della relazione peritale;
- con ordinanza di data 13.10.2022, è stata rigettata l'istanza di parte convenuta di revoca del geom. uale c.t.u.; Per_1
- all'udienza del giorno 15.3.2023, visto il mancato deposito dell'elaborato peritale da parte del c.t.u., previa domanda congiunta delle parti, è stato concesso al c.t.u. nuovo termine (sino al 15.5.2023) per il deposito della relazione peritale;
- all'udienza del giorno 25.5.2023, previa istanza del c.t.u. e su accordo delle parti, è stato prorogato (sino al 2.10.2023) il termine per il deposito dell'elaborato peritale;
pag. 4 di 10 - anche all'udienza del giorno 11.10.2023, dato il mancato deposito dell'elaborato (ma tenuto conto che le operazioni peritali, nel frattempo iniziate, erano ancora in corso), le parti hanno chiesto ulteriore proroga del termine per il deposito della relazione tecnica;
- alla successiva udienza del giorno 31.1.2024, stante l'assenza di sviluppi in sede peritale e di contatti con il c.t.u., le parti hanno chiesto la sostituzione del geom. on altro Per_1
c.t.u.;
- con ordinanza di data 8.2.2024, il Giudice ha quindi revocato il geom. uale c.t.u. Per_1 nominando in sua sostituzione la dott.ssa che ha accetto l'incarico Persona_2 all'udienza del giorno 27.2.2024 prestando il giuramento di rito;
- con memoria depositata in data 10.4.2024, nel corso -cioè- delle operazioni peritali e senza alcuna previa autorizzazione in tal senso, si sono costituiti in giudizio (quali soggetti intervenuti) , e , nominando altresì Controparte_2 CP_3 CP_4 apposito c.t.p. di parte;
- in data 23.7.2024, la dott.ssa ha depositato il proprio elaborato peritale. Per_2
All'udienza del giorno 26.9.2024, parte attrice ha eccepito l'inammissibilità della costituzione di , e quali terzi intervenuti in giudizio oltre che la Controparte_2 CP_3 CP_4 partecipazione (irrituale) alle operazioni peritali del c.t.p. da questi nominato. Il Giudice ha riservato ogni decisione sul punto, dal momento che la causa risultava ormai matura per la decisione.
All'udienza del giorno 17.7.2025, i procuratori delle parti hanno precisato le proprie conclusioni come ut supra riportate;
il Giudice ha dunque trattenuto la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. Tutte le parti hanno depositato le comparse conclusionali e le memorie di replica.
La causa risulta sufficientemente e adeguatamente istruita, non necessitandosi quindi né di integrazioni di c.t.u. né di modifiche all'ordinanza istruttoria del 20.1.2025 (che va quindi confermata) con l'ammissione delle ulteriori istanze formulate dalle parti.
La questione (che, in tesi, ha natura preliminare) della inammissibilità della costituzione, quale soggetti intervenuti, di e non viene subito Controparte_2 CP_3 CP_4 affrontata poiché, come infra si vedrà, risulta in concreto irrilevante ai fini del decidere alla luce dell'accoglimento della domanda formulata in via principale da parte attrice.
pag. 5 di 10 In estrema sintesi, si osserva come abbia chiesto -in via principale- la rimozione della Pt_1 sbarra e il ripristino del transito carrabile sulla strada vicinale di Figarolo, sostenendo la natura pubblica del sedime (in subordine, ha invocato la comunione tra frontisti e, in ulteriore subordine, la servitù coattiva di passo pedonale e carrabile ex artt. 1051 e 1052 c.c.), oltre al risarcimento dei danni. Per contro, – pur riconoscendo che la strada vicinale di Figarolo sia CP_1
a uso pubblico – ha contestato che la stessa sia carrabile, bensì solo pedonale e come tale inserita nella rete sentieristica CAI, rilevando inoltre come il Regolamento Parco Montemarcello-Magra
e la L.R. Liguria n. 24/2009 vieterebbero il transito di mezzi motorizzati su mulattiere e sentieri: di talché, anche in caso di accoglimento della domanda attorea, ai fini del transito carrabile sarebbe comunque necessaria una autorizzazione preventiva dell'Ente Parco.
Risulta fondata la domanda formulata in via principale da parte attrice, per le seguenti ragioni.
Ed invero, il c.t.u. (con conclusioni adeguatamente e opportunamente argomentate e motivate, che questo Giudice condivide e rende proprie, e che integralmente si richiamano) ha accertato che:
- la strada vicinale di Figarolo è strada a uso pubblico (cfr. delibera del Consiglio
Comunale di Lerici n. 223/1965 del 18.6.1965, in atti);
- la strada vicinale di Figarolo viene indicata, nell'elenco della Delibera del Consiglio
Comunale, come vicinale pedonale;
- allo stato attuale, tuttavia, la strada vicinale di Figarolo si presenta, “nel tratto dall'innesto carrabile sulla Strada Provinciale all'incrocio con la proprietà e la Pt_1
, per una lunghezza di mt. 130, […] percorribile con mezzi Controparte_5 agricoli e/o automezzi adeguati a una strada sterrata”, salvi due ostacoli, segnatamente:
a) la sbarra telecomandata (posta a mt. 22,00 dall'innesto della vicinale sulla Strada
Provinciale) che restringe la carreggiata a mt. 0,90, invadendo il tracciato originale per mt. 0,90, al mapp. 367; b) una fila di pietre che restringe la carreggiata a 1,49 m, invadendo il tracciato originale da mt. 0,50 a mt. 1,00, al confine con il mapp. 1058 (già
393);
- il diverso tratto pedonale (innesto pedonale con scalinata e sentiero a nord) presenta ostacoli strutturali non rimovibili (ovvero: impluvio naturale centrale, pali della luce e scalinate), al punto che non risulta trasformabile in percorso carrabile;
- l'unico tracciato idoneo al transito con veicoli è quello di 130 m ut supra già indicato;
- vero è che in atti risulta un allargamento del pianoro stradale, oggetto di successiva concessione in sanatoria (prot. 1973, prat. n. 230/1999, istanza depositata in data pag. 6 di 10 8.9.1999, concessione rilasciata in data 21.6.2000; cfr. allegato n. 2 alla c.t.u.), sulle porzioni di cui al mapp. 369 (di attuale proprietà e al mapp. 367/799 (di attuale CP_2 proprietà . Tuttavia, la sbarra installata nell'autunno 2019 risulta difforme dal titolo CP_1 del 2016 (soluzione progettuale depositata in data 4.12.2015 prot. 30042, approvata con autorizzazione n. 254/2015 del 5.4.2016; cfr. allegato n. 3 alla c.t.u.) che prevedeva soltanto due paletti rimovibili e segnaletica orizzontale, e non invece una sbarra metallica telecomandata. Viene poi dato atto che la materializzazione con targhe di marmo sul mapp. 799 invade il sedime pubblico da 1,00 a 1,70 m per circa 7 m;
- di fatto, quindi, la proprietà risulta interclusa al transito dei veicoli (anche Pt_1 agricoli) se si esclude il transito sul tratto carrabile della via vicinale, dal momento che i percorsi pedonali alternativi (vicinale pedonale e Comunale della Fontana) non possono essere resi transitabili ai veicoli per cause tecniche e morfologiche.
Ebbene, l'istruttoria svolta ha quindi consentito di appurare -in primo luogo- che la strada vicinale di Figarolo è strada a uso pubblico: del resto, tale qualificazione (accertata anche dal c.t.u.) non è stata contestata nemmeno da parte convenuta e va quindi considerata come pacifica.
La circostanza, poi, che la destinazione della strada sia prevalentemente pedonale (si veda la delibera comunale del 18.6.1965, in atti) non esclude, di per sé, che di fatto possa anche essere percorsa con mezzi nella misura in cui le caratteristiche concrete (larghezza e tipologia del sedime) lo consentano e ne sia stato fatto un siffatto uso nel tempo;
del resto, lo stesso c.t.u. ha riscontrato che il tratto di percorso di 130 m, che consente a di giungere dalla strada Pt_1 provinciale al proprio fondo, ha larghezze reali tali (ovvero tra 1,98 m e 3,52 m) da consentire in concreto il transito di mezzi agricoli/automezzi adeguati, oltre ad essere storicamente raccordato con caditoie e pavimentazioni compatibili con l'uso veicolare. Irrilevante invece, poiché finalizzata al mero “ripristino” del tracciato originario della vicinale di Figarolo, ogni questione circa la verifica della stabilità della scarpata e della strada nel tratto occupato dalla fine di pietre che restringe la carreggiata a 1,49 m, che dovrebbero essere rimosse in funzione di un eventuale intervento di consolidamento.
In altri termini, non è stata esclusa la carrabilità sostanziale del tratto di strada in oggetto.
Risultano quindi irrilevanti, in parte qua, le eccezioni di circa la destinazione pedonale CP_1
CAI e i vincoli ambientali, trattandosi di circostanze che attengono a profili del tutto diversi e che perciò esulano dal presente giudizio. Invero, la possibilità concreta di poter transitare con automezzi va distinta dalla necessità, per di rispettare il regime d'uso all'uopo previsto Pt_1 pag. 7 di 10 dall'Ente Parco, ottenere le eventuali autorizzazioni amministrative prescritte e attenersi a tutti i limiti regolamentari di circolazione, poiché il regime e le condizioni del passaggio motorizzato integrano questioni che concernono la legittimità amministrativa del transito (restando assoggettate ai relativi titoli amministrativi di settore) ma che non intaccano -invece- la carrabilità sostanziale della strada e i profili prettamente civilistici connessi al passaggio su sedime pubblico. Ad ogni modo, e ad abundantiam, si dà atto che l'attore disporrebbe già di autorizzazione, rilasciata dall'Ente Parco in data 28.2.2019, alla circolazione “lungo la viabilità esistente” (cfr. “Autorizzazione per la circolazione veicolare in area Parco” prot. n. 477 del
28.2.2019, allegato n. 3 del fascicolo . CP_1
Da altro punto di vista, il c.t.u. ha anche accertato l'illegittimità sia della sbarra installata nel
2019, sia delle “materializzazioni” sul sedime pubblico, ed in particolare che:
- (da un lato) la predetta sbarra: i) invade per 0,90 m il sedime storico della vicinale;
ii) non
è conforme al titolo del 2016 (autorizzazione n. 254/2015, già sopra richiamata), che consentiva di apporre esclusivamente paletti rimovibili e segnaletica;
iii) restringe la larghezza della strada a 0,90 m, impedendo così il transito veicolare su strada pubblica;
- (dall'altro) le targhe di marmo posizionate sul mapp. 799 invadono ulteriormente il sedime pubblico.
In sintesi, è stato dimostrato che la sbarra installata risulta difforme rispetto alla pratica presentata e invade il sedime della strada vicinale, restringendone illegittimamente il transito: ne va quindi disposta la rimozione, al pari di ogni ulteriore elemento che insiste su suolo pubblico e restringe di fatto la larghezza della strada.
Non risultano, inoltre, meritevoli di pregio le eccezioni/domande di parte convenuta in punto di conversione del rito (dal momento che la conversione in rito ordinario di cognizione è già stata disposta con ordinanza di data 25.10.2021) e di “cosa giudicata” circa l'inesistenza di un passo carrabile (poiché il procedimento iscritto al r.g. n. 1983/2014, richiamato in atti, è giudizio meramente possessorio e non già petitorio).
Un tanto risulta sufficiente ai fini del decidere.
Quanto, invece, alla domanda attorea di risarcimento del danno conseguente allo sbarramento del percorso, essa va rigettata. Non risultano, infatti, specificamente né provati né tantomeno dedotti (nemmeno con principio di prova), bensì soltanto genericamente indicati (ciò, tuttavia, non risulta sufficiente ai fini della individuazione dell'an del danno), i fatti costitutivi del danno pag. 8 di 10 lamentato dalla parte istante, che vanno comunque provati;
né ciò può desumersi in re ipsa.
L'assenza di prova in punto di specifico danno subìto assorbe, pertanto, ogni questione in ordine al quantum del risarcimento, che non può liquidarsi nemmeno in via equitativa.
Come già anticipato, l'accoglimento della domanda formulata in via principale da Pt_1
(rimozione della sbarra e/o delimitazione e/o ogni altro elemento materiale che ostacoli o metta in discussione il passo sulla strada di cui è causa) rende pertanto superfluo e/o irrilevante sia l'esame delle ulteriori domande proposte in via subordinata, sia ogni questione circa l'ammissibilità o meno della costituzione di , e , Controparte_2 CP_3 CP_4 proprio poiché avente ad oggetto esclusivamente la costituzione di servitù coattiva di passo pedonale e carrabile di transito, domanda (formulata in via di ultimo e ulteriore subordine da che però non viene esaminata per le già esposte ragioni. Pt_1
Ogni altra questione assorbita.
Le spese del presente procedimento, nei rapporti tra e seguono necessariamente Pt_1 CP_1 la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo lo scaglione di riferimento (da €
26.000,01 ad € 52.000,00), con applicazione dei valori medi;
quanto alle spese per il procedimento di mediazione, vanno riconosciute le sole fasi di attivazione e negoziazione
(sempre secondo lo scaglione di riferimento dichiarato in fase di mediazione, ovvero sino ad €
1.100,00). Tuttavia, considerato il rigetto della domanda attorea di risarcimento del danno, si ritiene di compensarle per 1/3 (un terzo) tra le parti in questione, con condanna di al CP_1 pagamento in favore di degli ulteriori 2/3 (due terzi). Le spese di c.t.u., già liquidate con Pt_1 separato provvedimento di data 11.2.2025, seguono anch'essa la soccombenza e vengono integralmente poste a carico di non rilevando in parte qua la parziale compensazione per CP_1 rigetto della domanda risarcitoria. Quanto alle spese del c.t.p. di parte attrice (arch. ), Per_3 anch'esse seguono la soccombenza, ma limitatamente all'attività documentata successiva al conferimento dell'incarico peritale al c.t.u., in specie -dunque- solo la fattura n. 3/2024 del
14.3.2024 (per € 1.500,00, oltre IVA e accessori di legge se dovuti), somma comunque ritenuta congrua e non eccessiva alla luce dell'attività prestata (cfr. Cass. civ., ord. n. 26729/2024, secondo cui -da un lato- le spese del c.t.p. sono parte delle spese processuali in quanto allegazione difensiva laddove necessarie e non eccessive e -dall'altro- è sufficiente la produzione della notula del c.t.p. per giustificare il rimborso, salvo il controllo sull'eccessività). Vanno invece dichiarate irripetibili le spese di lite nei rapporti tra e e i terzi intervenuti, Pt_1 CP_1
pag. 9 di 10 alla luce del mancato esame della domanda, formulata in via di estremo subordine, di costituzione di servitù coattiva.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
- accertato che la strada vicinale denominata è strada ad uso pubblico, ordina a Parte_2
di rimuovere, entro 60 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, la sbarra CP_1 metallica telecomandata posta a circa m. 22 dall'innesto della vicinale sulla Strada Provinciale, nonché le targhe di marmo che invadono il sedime pubblico;
- rigetta la domanda di risarcimento del danno formulata da;
Parte_1
- pone in via definitiva le spese sostenute per la c.t.u. (come già liquidate con separato provvedimento) a carico integrale di , salva la solidarietà delle parti nei confronti del CP_1
c.t.u.;
- pone a carico di le spese sostenute da parte attrice per il c.t.p. (arch. CP_1 [...]
), che si liquidano in € 1.500,00, oltre IVA e accessori di legge se dovuti;
Per_4
- compensa per 1/3 (un terzo) tra parte attrice ( ) e parte convenuta ( Parte_1 [...]
) le spese processuali del presente giudizio, condannando alla refusione in CP_1 CP_1 favore di degli ulteriori 2/3 (due terzi); Parte_1
- liquida le intere spese processuali tra e in € 7.616,00 per Parte_1 CP_1 compenso, e delle spese per il procedimento di mediazione liquidate in € 189,00 per compenso, nonché € 259,00 per esborsi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge, condannando pertanto al pagamento a controparte dei 2/3 (due terzi) di dette spese. CP_1
- dichiara irripetibili le spese di lite nei rapporti tra parte attrice ( ), parte Parte_1 convenuta ) e parte intervenuta ( , e ). CP_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
La Spezia, 29 dicembre 2025.
Il Giudice dott. Maurizio Drigani pag. 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione CIVILE
Il Tribunale della Spezia, nella persona del Giudice, dott. Maurizio Drigani,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 931 /2021 promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dall'Avv. AMBROSINI GINO (c.f. ) e dell'Avv. GIANELLONI ANDREA C.F._2
(c.f. ), ed elettivamente domiciliato come in atti telematici;
C.F._3
ATTORE contro
(c.f. , nata a [...] il [...], e residente in CP_1 C.F._4
Serra di Lerici, rappresentata e difesa dall'Avv. LALLI SERGIO (c.f. , ed C.F._5 elettivamente domiciliata come in atti telematici;
CONVENUTO
e
(c.f. ) nato a [...] il [...], Controparte_2 C.F._6 CP_3
(c.f. nato a [...] il [...], e (c.f.
[...] C.F._7 CP_4
) nata a [...] il [...], tutti residenti in [...]
F.lli DI n. 16/C, rappresentati e difesi dall'Avv. LALLI SERGIO (c.f. , ed C.F._5 elettivamente domiciliati come in atti telematici;
TERZI INTERVENUTI
pag. 1 di 10 Oggetto: esercizio del diritto di passo.
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “come da foglio di pc depositato in cartaceo [all'udienza del 17.7.2025] e di seguito comunque formulate: “contestata ogni avversa allegazione, difesa, eccezione e conclusione, rifiutato il contraddittorio rispetto a ogni eventuale elemento di novità, precisa le conclusioni come in ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso;
insiste inoltre per la declaratoria di inammissibilità dell'intervento in causa dei sigg. e e della CP_2 CP_3 CP_4 partecipazione degli stessi alle operazioni peritali, per le ragioni già dedotte a verbale del 26 settembre 2024. Con vittoria di spese, incluse quelle relative al precedente procedimento di mediazione. In via istruttoria, si richiamano le istanze di prova e controprova di cui alle memorie ex art. 183, VI co., n. 2 e 3, c.p.c. ribadendo l'opposizione alle istanze avversari”. Si riportano quindi le conclusioni di cui al ricorso: “Voglia il Tribunale Ill.mo, in via principale, accertato che il tratto di sedime stradale sbarrato dalla sig.ra meglio descritto in premessa, fa parte CP_1 della viabilità pubblica, o comunque è assoggettato a uso e passo pubblico, pedonale e carrabile, condannare la medesima a rimuovere ogni sbarra, delimitazione e/o ogni altro elemento materiale che ostacoli o metta in discussione il passo collettivo su tale area, e a risarcire al ricorrente i danni tutti patiti e patiendi, patrimoniali e non, nella misura che emergerà in corso di causa o eventualmente in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione di legge;
in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi che non fosse accertata la natura pubblica dell'area in questione, o il suo assoggettamento a uso e passo pubblico, accertato che tale area fa parte del sedime di strada interpoderale comune ai frontisti, e quindi anche al sig. condannare la sig.ra Parte_1
a rimuovere ogni sbarra, delimitazione e/o ogni altro elemento materiale che CP_1 ostacoli o metta in discussione l'utilizzo e il passo comune, pedonale e carrabile, su tale area, e a risarcire al ricorrente i danni tutti patiti e patiendi, patrimoniali e non, nella misura che emergerà in corso di causa o eventualmente in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione di legge;
in ulteriore ed ultimo subordine, nella denegata e non creduta ipotesi che parte della strada in esame fosse ritenuta di esclusiva proprietà privata della sig.ra costituire in via coattiva, previa CP_1 determinazione di eventuale indennità, servitù di passo pedonale e carrabile a carico di tale area e
a favore del fondo del sig. come meglio individuati in premessa, disponendo la Parte_1 consegna di chiavi e telecomando della sbarra, per le ragioni e le esigenze sopra esposte. Vinte le spese”.
pag. 2 di 10 Per parte convenuta: “come da comparsa di costituzione e risposta del 27.9.2021, insistendo per la richiesta di integrazioni di ctu: “Respinga in toto la domanda di parte attrice/ricorrente perché infondata in fatto ed in diritto. Se ritenuto opportuno, disponga la conversione del rito. Condanna alle spese anche a sensi dell'art. 96 1° comma cpc in distrazione in favore del procuratore anticipatario”.
Per parte terza intervenuta: “come da comparsa di costituzione e risposta del 10.4.2024, insistendo per la richiesta di integrazioni di ctu: “chiedono di poter intervenire, come di fatto intervengono, nel procedimento specificato in epigrafe in quanto proprietari di fondo confinante con le proprietà delle parti in causa e quindi titolari di un interesse specifico alla verifica della richiesta costituzione di servitù di passaggio carrabile coattiva”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 06/05/2021 e regolarmente notificato, Pt_1 ha dedotto:
[...]
- di essere proprietario di fabbricato abitativo con circostante terreno coltivato a uliveto in posizione collinare in Comune di Lerici, e precisamente in loc. Fontana della Serra, via F.lli
DI (come meglio individuato in atti);
- che l'accesso al fondo è assicurato da viabilità vicinale pubblica, che dalla strada carrozzabile La Serra-Montemarcello si addentra tra i fondi agricoli sino a costeggiare e dare ingresso anche al proprio fondo;
- che, sino a poco tempo prima, transitava attraverso tale percorso non solo a piedi ma anche con veicoli a motore (sia a due che a quattro ruote);
- che tale passo veicolare gli era stato autorizzato dall'Ente Parco di Montemarcello Magra;
- che questo itinerario costituirebbe l'unico accesso carrabile al proprio fondo, altrimenti raggiungibile solo a piedi attraverso più stretti viottoli in pendenza;
- che l'accesso in questione consentirebbe di raggiungere l'abitazione con l'automobile (per esigenze di carico e scarico e per agevolare i movimenti di familiari e ospiti, inclusi anziani con difficoltà motorie), nonché di curare l'uliveto con mezzi meccanici (in ausilio per le pratiche agricole e il trasporto delle olive);
- che, appunto, la situazione è cambiata nell'autunno 2019 allorquando CP_1 proprietaria di un fondo ubicato a valle della vicinale (e meglio individuato in atti), avrebbe apposto a margine del mapp. 367 una sbarra telecomandata che - occupando il sedime stradale - dimezzerebbe l'area di passo pedonale impedendo del tutto il passaggio veicolare;
pag. 3 di 10 - di non poter più arrivare, da tale momento, al proprio fondo con mezzi a quattro ruote, anche per la cura e la coltivazione dell'uliveto;
- di aver provato (invano) a trovare con controparte una soluzione conciliativa.
Ha pertanto chiesto (in via principale) la rimozione della sbarra - o almeno la consegna del telecomando e delle relative chiavi - così da ripristinare il diritto di transito, con risarcimento dei danni patiti e patiendi, patrimoniali e non;
in subordine, laddove la striscia di sedime viario sbarrata e segnata da controparte non fosse ritenuta pubblica né comune ai frontisti, la costituzione in via coattiva, previa determinazione di eventuale indennità, della servitù di passo pedonale e carrabile a carico di tale area e a favore del proprio fondo.
Con comparsa di costituzione di data 27.9.2021, si è costituita la quale ha CP_1 contestato tutto quanto ex adverso dedotto e chiesto il rigetto del ricorso.
Con provvedimento di data 24.10.2021, è stata disposta la conversione del rito, da rito ex art. 702 bis c.p.c. a rito ordinario di cognizione.
Sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c. Le parti hanno depositato le memorie ex art. 183, c. 6, c.p.c.
È stata disposta la comparizione personale delle parti all'udienza del 4.5.2022 per verificare la possibilità (tuttavia senza esito positivo) di addivenire a una soluzione conciliativa.
Si rileva altresì che:
- con ordinanza di data 3.8.2022, è stata disposta c.t.u. tecnica con incarico al geom.
all'udienza di data 21.9.2022 è avvenuto il conferimento dell'incarico Persona_1 previo giuramento di rito da parte del c.t.u. nominato, con assegnazione di termine (sino al 3.3.2023) per il deposito della relazione peritale;
- con ordinanza di data 13.10.2022, è stata rigettata l'istanza di parte convenuta di revoca del geom. uale c.t.u.; Per_1
- all'udienza del giorno 15.3.2023, visto il mancato deposito dell'elaborato peritale da parte del c.t.u., previa domanda congiunta delle parti, è stato concesso al c.t.u. nuovo termine (sino al 15.5.2023) per il deposito della relazione peritale;
- all'udienza del giorno 25.5.2023, previa istanza del c.t.u. e su accordo delle parti, è stato prorogato (sino al 2.10.2023) il termine per il deposito dell'elaborato peritale;
pag. 4 di 10 - anche all'udienza del giorno 11.10.2023, dato il mancato deposito dell'elaborato (ma tenuto conto che le operazioni peritali, nel frattempo iniziate, erano ancora in corso), le parti hanno chiesto ulteriore proroga del termine per il deposito della relazione tecnica;
- alla successiva udienza del giorno 31.1.2024, stante l'assenza di sviluppi in sede peritale e di contatti con il c.t.u., le parti hanno chiesto la sostituzione del geom. on altro Per_1
c.t.u.;
- con ordinanza di data 8.2.2024, il Giudice ha quindi revocato il geom. uale c.t.u. Per_1 nominando in sua sostituzione la dott.ssa che ha accetto l'incarico Persona_2 all'udienza del giorno 27.2.2024 prestando il giuramento di rito;
- con memoria depositata in data 10.4.2024, nel corso -cioè- delle operazioni peritali e senza alcuna previa autorizzazione in tal senso, si sono costituiti in giudizio (quali soggetti intervenuti) , e , nominando altresì Controparte_2 CP_3 CP_4 apposito c.t.p. di parte;
- in data 23.7.2024, la dott.ssa ha depositato il proprio elaborato peritale. Per_2
All'udienza del giorno 26.9.2024, parte attrice ha eccepito l'inammissibilità della costituzione di , e quali terzi intervenuti in giudizio oltre che la Controparte_2 CP_3 CP_4 partecipazione (irrituale) alle operazioni peritali del c.t.p. da questi nominato. Il Giudice ha riservato ogni decisione sul punto, dal momento che la causa risultava ormai matura per la decisione.
All'udienza del giorno 17.7.2025, i procuratori delle parti hanno precisato le proprie conclusioni come ut supra riportate;
il Giudice ha dunque trattenuto la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. Tutte le parti hanno depositato le comparse conclusionali e le memorie di replica.
La causa risulta sufficientemente e adeguatamente istruita, non necessitandosi quindi né di integrazioni di c.t.u. né di modifiche all'ordinanza istruttoria del 20.1.2025 (che va quindi confermata) con l'ammissione delle ulteriori istanze formulate dalle parti.
La questione (che, in tesi, ha natura preliminare) della inammissibilità della costituzione, quale soggetti intervenuti, di e non viene subito Controparte_2 CP_3 CP_4 affrontata poiché, come infra si vedrà, risulta in concreto irrilevante ai fini del decidere alla luce dell'accoglimento della domanda formulata in via principale da parte attrice.
pag. 5 di 10 In estrema sintesi, si osserva come abbia chiesto -in via principale- la rimozione della Pt_1 sbarra e il ripristino del transito carrabile sulla strada vicinale di Figarolo, sostenendo la natura pubblica del sedime (in subordine, ha invocato la comunione tra frontisti e, in ulteriore subordine, la servitù coattiva di passo pedonale e carrabile ex artt. 1051 e 1052 c.c.), oltre al risarcimento dei danni. Per contro, – pur riconoscendo che la strada vicinale di Figarolo sia CP_1
a uso pubblico – ha contestato che la stessa sia carrabile, bensì solo pedonale e come tale inserita nella rete sentieristica CAI, rilevando inoltre come il Regolamento Parco Montemarcello-Magra
e la L.R. Liguria n. 24/2009 vieterebbero il transito di mezzi motorizzati su mulattiere e sentieri: di talché, anche in caso di accoglimento della domanda attorea, ai fini del transito carrabile sarebbe comunque necessaria una autorizzazione preventiva dell'Ente Parco.
Risulta fondata la domanda formulata in via principale da parte attrice, per le seguenti ragioni.
Ed invero, il c.t.u. (con conclusioni adeguatamente e opportunamente argomentate e motivate, che questo Giudice condivide e rende proprie, e che integralmente si richiamano) ha accertato che:
- la strada vicinale di Figarolo è strada a uso pubblico (cfr. delibera del Consiglio
Comunale di Lerici n. 223/1965 del 18.6.1965, in atti);
- la strada vicinale di Figarolo viene indicata, nell'elenco della Delibera del Consiglio
Comunale, come vicinale pedonale;
- allo stato attuale, tuttavia, la strada vicinale di Figarolo si presenta, “nel tratto dall'innesto carrabile sulla Strada Provinciale all'incrocio con la proprietà e la Pt_1
, per una lunghezza di mt. 130, […] percorribile con mezzi Controparte_5 agricoli e/o automezzi adeguati a una strada sterrata”, salvi due ostacoli, segnatamente:
a) la sbarra telecomandata (posta a mt. 22,00 dall'innesto della vicinale sulla Strada
Provinciale) che restringe la carreggiata a mt. 0,90, invadendo il tracciato originale per mt. 0,90, al mapp. 367; b) una fila di pietre che restringe la carreggiata a 1,49 m, invadendo il tracciato originale da mt. 0,50 a mt. 1,00, al confine con il mapp. 1058 (già
393);
- il diverso tratto pedonale (innesto pedonale con scalinata e sentiero a nord) presenta ostacoli strutturali non rimovibili (ovvero: impluvio naturale centrale, pali della luce e scalinate), al punto che non risulta trasformabile in percorso carrabile;
- l'unico tracciato idoneo al transito con veicoli è quello di 130 m ut supra già indicato;
- vero è che in atti risulta un allargamento del pianoro stradale, oggetto di successiva concessione in sanatoria (prot. 1973, prat. n. 230/1999, istanza depositata in data pag. 6 di 10 8.9.1999, concessione rilasciata in data 21.6.2000; cfr. allegato n. 2 alla c.t.u.), sulle porzioni di cui al mapp. 369 (di attuale proprietà e al mapp. 367/799 (di attuale CP_2 proprietà . Tuttavia, la sbarra installata nell'autunno 2019 risulta difforme dal titolo CP_1 del 2016 (soluzione progettuale depositata in data 4.12.2015 prot. 30042, approvata con autorizzazione n. 254/2015 del 5.4.2016; cfr. allegato n. 3 alla c.t.u.) che prevedeva soltanto due paletti rimovibili e segnaletica orizzontale, e non invece una sbarra metallica telecomandata. Viene poi dato atto che la materializzazione con targhe di marmo sul mapp. 799 invade il sedime pubblico da 1,00 a 1,70 m per circa 7 m;
- di fatto, quindi, la proprietà risulta interclusa al transito dei veicoli (anche Pt_1 agricoli) se si esclude il transito sul tratto carrabile della via vicinale, dal momento che i percorsi pedonali alternativi (vicinale pedonale e Comunale della Fontana) non possono essere resi transitabili ai veicoli per cause tecniche e morfologiche.
Ebbene, l'istruttoria svolta ha quindi consentito di appurare -in primo luogo- che la strada vicinale di Figarolo è strada a uso pubblico: del resto, tale qualificazione (accertata anche dal c.t.u.) non è stata contestata nemmeno da parte convenuta e va quindi considerata come pacifica.
La circostanza, poi, che la destinazione della strada sia prevalentemente pedonale (si veda la delibera comunale del 18.6.1965, in atti) non esclude, di per sé, che di fatto possa anche essere percorsa con mezzi nella misura in cui le caratteristiche concrete (larghezza e tipologia del sedime) lo consentano e ne sia stato fatto un siffatto uso nel tempo;
del resto, lo stesso c.t.u. ha riscontrato che il tratto di percorso di 130 m, che consente a di giungere dalla strada Pt_1 provinciale al proprio fondo, ha larghezze reali tali (ovvero tra 1,98 m e 3,52 m) da consentire in concreto il transito di mezzi agricoli/automezzi adeguati, oltre ad essere storicamente raccordato con caditoie e pavimentazioni compatibili con l'uso veicolare. Irrilevante invece, poiché finalizzata al mero “ripristino” del tracciato originario della vicinale di Figarolo, ogni questione circa la verifica della stabilità della scarpata e della strada nel tratto occupato dalla fine di pietre che restringe la carreggiata a 1,49 m, che dovrebbero essere rimosse in funzione di un eventuale intervento di consolidamento.
In altri termini, non è stata esclusa la carrabilità sostanziale del tratto di strada in oggetto.
Risultano quindi irrilevanti, in parte qua, le eccezioni di circa la destinazione pedonale CP_1
CAI e i vincoli ambientali, trattandosi di circostanze che attengono a profili del tutto diversi e che perciò esulano dal presente giudizio. Invero, la possibilità concreta di poter transitare con automezzi va distinta dalla necessità, per di rispettare il regime d'uso all'uopo previsto Pt_1 pag. 7 di 10 dall'Ente Parco, ottenere le eventuali autorizzazioni amministrative prescritte e attenersi a tutti i limiti regolamentari di circolazione, poiché il regime e le condizioni del passaggio motorizzato integrano questioni che concernono la legittimità amministrativa del transito (restando assoggettate ai relativi titoli amministrativi di settore) ma che non intaccano -invece- la carrabilità sostanziale della strada e i profili prettamente civilistici connessi al passaggio su sedime pubblico. Ad ogni modo, e ad abundantiam, si dà atto che l'attore disporrebbe già di autorizzazione, rilasciata dall'Ente Parco in data 28.2.2019, alla circolazione “lungo la viabilità esistente” (cfr. “Autorizzazione per la circolazione veicolare in area Parco” prot. n. 477 del
28.2.2019, allegato n. 3 del fascicolo . CP_1
Da altro punto di vista, il c.t.u. ha anche accertato l'illegittimità sia della sbarra installata nel
2019, sia delle “materializzazioni” sul sedime pubblico, ed in particolare che:
- (da un lato) la predetta sbarra: i) invade per 0,90 m il sedime storico della vicinale;
ii) non
è conforme al titolo del 2016 (autorizzazione n. 254/2015, già sopra richiamata), che consentiva di apporre esclusivamente paletti rimovibili e segnaletica;
iii) restringe la larghezza della strada a 0,90 m, impedendo così il transito veicolare su strada pubblica;
- (dall'altro) le targhe di marmo posizionate sul mapp. 799 invadono ulteriormente il sedime pubblico.
In sintesi, è stato dimostrato che la sbarra installata risulta difforme rispetto alla pratica presentata e invade il sedime della strada vicinale, restringendone illegittimamente il transito: ne va quindi disposta la rimozione, al pari di ogni ulteriore elemento che insiste su suolo pubblico e restringe di fatto la larghezza della strada.
Non risultano, inoltre, meritevoli di pregio le eccezioni/domande di parte convenuta in punto di conversione del rito (dal momento che la conversione in rito ordinario di cognizione è già stata disposta con ordinanza di data 25.10.2021) e di “cosa giudicata” circa l'inesistenza di un passo carrabile (poiché il procedimento iscritto al r.g. n. 1983/2014, richiamato in atti, è giudizio meramente possessorio e non già petitorio).
Un tanto risulta sufficiente ai fini del decidere.
Quanto, invece, alla domanda attorea di risarcimento del danno conseguente allo sbarramento del percorso, essa va rigettata. Non risultano, infatti, specificamente né provati né tantomeno dedotti (nemmeno con principio di prova), bensì soltanto genericamente indicati (ciò, tuttavia, non risulta sufficiente ai fini della individuazione dell'an del danno), i fatti costitutivi del danno pag. 8 di 10 lamentato dalla parte istante, che vanno comunque provati;
né ciò può desumersi in re ipsa.
L'assenza di prova in punto di specifico danno subìto assorbe, pertanto, ogni questione in ordine al quantum del risarcimento, che non può liquidarsi nemmeno in via equitativa.
Come già anticipato, l'accoglimento della domanda formulata in via principale da Pt_1
(rimozione della sbarra e/o delimitazione e/o ogni altro elemento materiale che ostacoli o metta in discussione il passo sulla strada di cui è causa) rende pertanto superfluo e/o irrilevante sia l'esame delle ulteriori domande proposte in via subordinata, sia ogni questione circa l'ammissibilità o meno della costituzione di , e , Controparte_2 CP_3 CP_4 proprio poiché avente ad oggetto esclusivamente la costituzione di servitù coattiva di passo pedonale e carrabile di transito, domanda (formulata in via di ultimo e ulteriore subordine da che però non viene esaminata per le già esposte ragioni. Pt_1
Ogni altra questione assorbita.
Le spese del presente procedimento, nei rapporti tra e seguono necessariamente Pt_1 CP_1 la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo lo scaglione di riferimento (da €
26.000,01 ad € 52.000,00), con applicazione dei valori medi;
quanto alle spese per il procedimento di mediazione, vanno riconosciute le sole fasi di attivazione e negoziazione
(sempre secondo lo scaglione di riferimento dichiarato in fase di mediazione, ovvero sino ad €
1.100,00). Tuttavia, considerato il rigetto della domanda attorea di risarcimento del danno, si ritiene di compensarle per 1/3 (un terzo) tra le parti in questione, con condanna di al CP_1 pagamento in favore di degli ulteriori 2/3 (due terzi). Le spese di c.t.u., già liquidate con Pt_1 separato provvedimento di data 11.2.2025, seguono anch'essa la soccombenza e vengono integralmente poste a carico di non rilevando in parte qua la parziale compensazione per CP_1 rigetto della domanda risarcitoria. Quanto alle spese del c.t.p. di parte attrice (arch. ), Per_3 anch'esse seguono la soccombenza, ma limitatamente all'attività documentata successiva al conferimento dell'incarico peritale al c.t.u., in specie -dunque- solo la fattura n. 3/2024 del
14.3.2024 (per € 1.500,00, oltre IVA e accessori di legge se dovuti), somma comunque ritenuta congrua e non eccessiva alla luce dell'attività prestata (cfr. Cass. civ., ord. n. 26729/2024, secondo cui -da un lato- le spese del c.t.p. sono parte delle spese processuali in quanto allegazione difensiva laddove necessarie e non eccessive e -dall'altro- è sufficiente la produzione della notula del c.t.p. per giustificare il rimborso, salvo il controllo sull'eccessività). Vanno invece dichiarate irripetibili le spese di lite nei rapporti tra e e i terzi intervenuti, Pt_1 CP_1
pag. 9 di 10 alla luce del mancato esame della domanda, formulata in via di estremo subordine, di costituzione di servitù coattiva.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
- accertato che la strada vicinale denominata è strada ad uso pubblico, ordina a Parte_2
di rimuovere, entro 60 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, la sbarra CP_1 metallica telecomandata posta a circa m. 22 dall'innesto della vicinale sulla Strada Provinciale, nonché le targhe di marmo che invadono il sedime pubblico;
- rigetta la domanda di risarcimento del danno formulata da;
Parte_1
- pone in via definitiva le spese sostenute per la c.t.u. (come già liquidate con separato provvedimento) a carico integrale di , salva la solidarietà delle parti nei confronti del CP_1
c.t.u.;
- pone a carico di le spese sostenute da parte attrice per il c.t.p. (arch. CP_1 [...]
), che si liquidano in € 1.500,00, oltre IVA e accessori di legge se dovuti;
Per_4
- compensa per 1/3 (un terzo) tra parte attrice ( ) e parte convenuta ( Parte_1 [...]
) le spese processuali del presente giudizio, condannando alla refusione in CP_1 CP_1 favore di degli ulteriori 2/3 (due terzi); Parte_1
- liquida le intere spese processuali tra e in € 7.616,00 per Parte_1 CP_1 compenso, e delle spese per il procedimento di mediazione liquidate in € 189,00 per compenso, nonché € 259,00 per esborsi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge, condannando pertanto al pagamento a controparte dei 2/3 (due terzi) di dette spese. CP_1
- dichiara irripetibili le spese di lite nei rapporti tra parte attrice ( ), parte Parte_1 convenuta ) e parte intervenuta ( , e ). CP_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
La Spezia, 29 dicembre 2025.
Il Giudice dott. Maurizio Drigani pag. 10 di 10